Circolare
In vigore
Circolare 300488/2014
Domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari
Riferimento normativo
Domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 47/E
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Roma, 04 novembre 2009
Oggetto: Domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle
dichiarazioni e nuovi canali di assistenza dedicati agli
intermediari
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1. Premessa
Gli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del
1972 prevedono che l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure
automatizzate, procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi
dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d’imposta.
I medesimi articoli statuiscono che, qualora dai controlli automatici
emergano risultati diversi rispetto a quelli indicati in dichiarazione, i relativi esiti
vengano portati a conoscenza dei contribuenti e dei sostituti d’imposta mediante
l’invio di apposita comunicazione, nel rispetto del dettato dell’articolo 6, comma
5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Gli esiti del controllo automatico sono comunicati al contribuente o al
sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali. A seguito del ricevimento della
comunicazione, il medesimo contribuente o sostituto d’imposta, qualora rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i
chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. Nel caso le somme richieste in comunicazione siano
effettivamente dovute, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a
pagare il relativo importo, con le modalità di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione1, le sanzioni amministrative ordinariamente dovute2 sono ridotte
ad un terzo, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.
462 del 1997.
In alternativa alla comunicazione cartacea inviata direttamente al
contribuente, l’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, nella sua
1 Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto di imposta, vengano
rideterminate le somme dovute, i trenta giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione
definitiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in sede di autotutela.
2 Trattasi delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997.
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formulazione attualmente in vigore, prevede la possibilità di trasmettere gli esiti
del controllo automatizzato mediante avviso telematico agli intermediari, di cui
all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, che hanno curato la
trasmissione della relativa dichiarazione.
Tale modalità è subordinata alla volontà del contribuente che opta per
l’invio dell’avviso telematico all’intermediario e alla contestuale accettazione da
parte di quest’ultimo a riceverlo.
L’espressa manifestazione di volontà, sancita in sede di presentazione
della dichiarazione mediante la barratura delle caselle di opzione “Invio avviso
telematico all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico”, inserite nel
frontespizio, a cura, rispettivamente, del contribuente e dell’intermediario,
costituisce la condizione imprescindibile affinché l’avviso telematico sia
trasmesso all’intermediario medesimo.
Con la doppia opzione, l’intermediario può gestire compiutamente l’intero
ciclo di attività connesse alla dichiarazione, a partire dall’attività di
compilazione/trasmissione fino alla ricezione delle risultanze del controllo
automatizzato e alla richiesta di assistenza all’Agenzia delle Entrate per
l’eventuale correzione delle medesime risultanze.
Si ricorda che relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2008 per il
periodo d’imposta 2007 per le quali l’Agenzia delle Entrate sta procedendo alla
liquidazione delle imposte, dei contributi e dei rimborsi, è stato possibile
esprimere l’opzione per la domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato;
pertanto, per le dichiarazioni nel cui frontespizio sono stata barrate le relative
caselle, l’Agenzia provvederà a trasmettere l’avviso telematico all’intermediario
in luogo dell’invio della comunicazione cartacea al contribuente.
2. Normativa di riferimento
L’articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del citato decreto legge n. 203 del
2005, stabilisce che, “…… se previsto nell’incarico di trasmissione,
l’intermediario deve portare a conoscenza dei contribuenti interessati,
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tempestivamente e, comunque, nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti
della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito”.
Il comma 3 del predetto articolo 2 bis prevede che “il termine di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente
articolo”.
In base alla normativa citata, l’intermediario deve portare a conoscenza
del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data
in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Dal sessantesimo giorno successivo
alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile decorre per il contribuente il
termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.
462 del 1997.
Il termine di novanta giorni (sessanta più trenta), concesso per il
pagamento degli esiti di irregolarità ovvero per l’eventuale richiesta di assistenza,
inizia a decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa
telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando il momento in cui
la stessa è prelevata dall’intermediario.
Nel caso di avviso telematico, entro il più ampio termine di novanta
giorni, rispetto a quello riservato alla comunicazione cartacea, è possibile:
- effettuare il pagamento in acquiescenza delle somme richieste in relazione
ai tardivi o agli omessi versamenti, usufruendo della riduzione della
sanzione ad un terzo rispetto a quella ordinariamente prevista nella misura
del trenta per cento, nel caso in cui l’avviso telematico sia ritenuto
corretto;
- rivolgersi ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate per fornire gli
eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati in sede
di controllo automatizzato della dichiarazione, nel caso in cui l’avviso
telematico sia ritenuto non corretto.
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3. Iter procedimentale
L’avviso telematico costituisce la versione elettronica della
comunicazione cartacea ordinariamente inviata ai contribuenti ed ai sostituti
d’imposta ed è trasmesso agli intermediari attraverso il canale ENTRATEL.
La disponibilità della fornitura relativa agli avvisi telematici nell’ambito
dell’applicazione ENTRATEL, cui è possibile accedere mediante le apposite
credenziali ottenute in sede di abilitazione, è segnalata dalla presenza di un
messaggio relativo agli avvisi da prelevare nella HOME PAGE, sezione DA FARE.
E’ possibile accedere direttamente alla fornitura mediante il collegamento
ipertestuale presente nella sezione DA FARE, ovvero attraverso il percorso
Comunicazioni (cid:1) Avvisi di irregolarità, accessibile dalla HOME PAGE.
Nell’area riservata agli avvisi di irregolarità è visualizzata una tabella
riepilogativa delle diverse forniture trasmesse dall’Agenzia delle Entrate,
contenente l’indicazione delle date in cui sono state rese disponibili e del numero
di documenti in ciascuna di esse inclusi. In tale area è possibile effettuare il
download3 di ogni singola fornitura.
L’accettazione da parte del professionista che ha curato la trasmissione
della dichiarazione di ricevere l’avviso telematico può essere dallo stesso
revocata qualora sussistano impedimenti di natura oggettiva che ostacolino la
gestione degli esiti del controllo automatizzato. In tal caso, l’intermediario deve
segnalare tale evenienza mediante l’apposita funzione prevista all’interno di
ENTRATEL.
La segnalazione deve essere effettuata con la massima celerità e
comunque entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso telematico.
Le cause di impossibilità oggettiva che è possibile segnalare sono
individuate nelle seguenti fattispecie:
(cid:2) cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
(cid:2) impossibilità a reperire il contribuente;
3 Prelevare dal sito il file trasferendolo sul disco rigido del computer
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(cid:2) altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto
dell’avviso telematico.
La tempestiva segnalazione di una causa di impossibilità oggettiva da
parte dell’intermediario comporta, per la posizione cui si riferisce l’avviso
telematico, l’automatico invio della comunicazione cartacea tramite
raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al contribuente.
Nello spirito di fattiva e reciproca collaborazione, gli intermediari sono
tenuti a revocare la scelta espressa in dichiarazione di domiciliare l’avviso
telematico, nei soli casi in cui sussistano reali e gravi cause ostative all’esercizio
della funzione.
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate avranno cura di verificare l’effettiva
sussistenza dei motivi che impediscono lo svolgimento dell’attività, in modo da
evitare che il rifiuto possa costituire un modo improprio per dilazionare il
trattamento degli esiti del controllo automatizzato.
Nel caso di gravi, ripetuti ed immotivati rifiuti alla gestione degli avvisi da
parte dell’intermediario, l’ufficio che constati l’insussistenza di motivazione al
mancato svolgimento dell’attività procederà alla revoca dell’abilitazione al
servizio ENTRATEL, in coerenza alle previsioni del decreto dirigenziale del 31
luglio 1998 in materia di mancato rispetto delle norme che regolano l’utilizzo
dei servizi telematici.
4. Benefici connessi all’opzione dell’invio dell’avviso telematico
all’intermediario
La scelta da parte del contribuente di permettere che la gestione dell’intero
ciclo di attività connesse alla dichiarazione avvenga ad opera dell’intermediario
comporta dei vantaggi sia per quest’ultimo sia per il contribuente.
Il contribuente optando per l’invio dell’avviso telematico
all’intermediario, oltre a godere di un termine decisamente più ampio entro il
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quale la propria posizione può essere regolarizzata4, è assistito direttamente dal
professionista che si occupa anche dell’eventuale fase di ricezione dell’avviso e
di intervento presso i servizi di assistenza, qualora siano necessarie delle
correzioni alle risultanze del controllo automatico. Il contribuente è pertanto
sollevato dall’onere di rivolgersi direttamente ai servizi di assistenza
dell’Agenzia delle Entrate ovvero di richiedere all’intermediario di occuparsene
in sua vece.
L’intermediario, dal canto suo, riunendo in capo a sé il governo delle
attività connesse alla dichiarazione, è informato con modalità telematica degli
esiti del controllo automatizzato, potendo in tal modo attivare direttamente
l’eventuale fase di gestione delle irregolarità, con l’ulteriore vantaggio di poter
usufruire di appositi canali di assistenza dedicati che rendono agevole e fluido il
contatto con l’Agenzia delle Entrate e rapida la risoluzione delle varie
problematiche riscontrate.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi agli intermediari mediante
procedure telematiche, ha la possibilità di regolare il flusso delle richieste di
assistenza, potenziando le procedure dedicate agli stessi, in modo da ottimizzare
l’offerta generale di servizi con l’individuazione di nuovi e più efficienti
strumenti.
E’ auspicabile, pertanto, che all’atto dell’assunzione dell’impegno a
presentare la dichiarazione in via telematica, l’intermediario informi il
contribuente dei diversi benefici che derivano dal ricorso a tale servizio di modo
che quest’ultimo possa consapevolmente aderirvi.
5. Canali di assistenza dedicati agli intermediari
L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei criteri di economicità e di
razionale impiego delle risorse disponibili, ha individuato delle nuove modalità
di erogazione di servizi che consentono un accesso semplificato agli intermediari.
4 Con il versamento in sede di acquiescenza ovvero con la correzione della comunicazione a seguito dei
chiarimenti forniti.
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I canali di assistenza di seguito descritti, denominati PEC (Posta elettronica
certificata) e CIVIS, hanno il vantaggio di consentire agli intermediari di poter
formulare in via telematica la richiesta di assistenza all’Agenzia delle Entrate,
senza la necessità di doversi recare fisicamente presso gli sportelli degli uffici.
L’utilizzo di tali canali abbatte i tempi di attesa allo sportello presso gli
uffici dell’Agenzia o al telefono, riduce i tempi di erogazione dei servizi ed
ottimizza le lavorazioni in back office.
I servizi PEC e CIVIS consentono di richiedere assistenza sugli avvisi
telematici e sulle comunicazioni di irregolarità e permettono di effettuare le
stesse operazioni che l’intermediario svolgerebbe presso uno sportello fisico
dell’Agenzia delle Entrate.
Le richieste di assistenza da parte dell’intermediario mediante questi
canali trovano fondamento per l’avviso telematico nell’opzione espressa in
dichiarazione e per la comunicazione nell’aver ricevuto delega espressa dal
contribuente.
L’intermediario si impegna, altresì, ad informare tempestivamente il
contribuente nel cui interesse agisce relativamente al controllo effettuato
dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di assistenza da lui stesso
avanzata. La nuova comunicazione, infatti, deve essere inoltrata
dall’intermediario al soggetto interessato per consentirgli, in caso permangano
esiti a debito, la possibilità di versare entro trenta giorni le somme dovute con il
beneficio delle sanzioni ridotte.
5.1. Posta elettronica certificata
A partire dall’inizio di giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate ha attivato, in
via sperimentale, una casella di posta elettronica a cui i soli intermediari dotati di
posta elettronica certificata possono inviare i chiarimenti sulle comunicazioni di
irregolarità relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni Unico SC 2007
presentate per il periodo di imposta 2006 dalle società di capitali.
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Tale canale di assistenza, a distanza di poco più di un mese, è stato esteso
anche alle comunicazioni di irregolarità relative al controllo automatizzato delle
dichiarazioni Unico SP 2007 presentate per il periodo d’imposta 2006 dalle
società di persone.
Considerato il positivo riscontro della fase sperimentale del canale di
assistenza, la possibilità di utilizzo è stata estesa anche alle comunicazioni di
irregolarità di altri modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2007.
Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dall’intermediario per
richiedere assistenza deve riguardare un unico avviso/comunicazione di
irregolarità. L’oggetto del messaggio deve contenere la seguente dicitura:
AVVISO NUM …… ovvero COMUNICAZIONE NUM……….(riportare il
numero dell’avviso/comunicazione per il quale si richiede l’assistenza).
Al messaggio devono essere allegati: un format5 compilato nella parte di
proprio interesse e, qualora necessario, uno o più file nel formato PDF/A (ISO
19005-1:2005)6 contenenti le immagini dei documenti che eventualmente si
intende sottoporre all’attenzione dell’Agenzia.
5.2. CIVIS
Al servizio possono accedere, attraverso il canale ENTRATEL, gli
intermediari autenticati mediante il PIN ed autorizzati all’utilizzo di tale servizio.
Dopo aver eseguito l’accesso, l’utente compila un form7 con i dati
necessari per la risoluzione delle irregolarità rilevate dal controllo automatizzato.
5 Il format è un documento word predisposto dall’Agenzia delle Entrate che il professionista deve
compilare per comunicare i chiarimenti necessari per la risoluzione delle irregolarità rilevate dal
controllo automatizzato delle dichiarazioni.
6 PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente
pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Garantisce che il documento sia
visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi. Lo
standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato.
Strumenti per la creazione del formato PDF/A-1 sono ad esempio: Open Office (a partire dalla versione
2.4); Adobe Acrobat professional (a partire dalla Versione 8); Microsoft MS-Office 2007 (mediante
l’installazione e l’utilizzo del componente denominato “SaveAsPDFandXPS”).
7 Un form (letteralmente "modulo") è un termine usato per indicare l'interfaccia di un'applicazione che
consente all'utente di inviare uno o più dati mediante la compilazione di appositi campi opportunamente
disposti in tale modulo.
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I principali dati che è necessario inviare sono i seguenti: il numero dell’avviso
telematico ovvero della comunicazione di irregolarità, il codice fiscale del
contribuente, la motivazione della richiesta di assistenza, le informazioni utili per
la lavorazione della richiesta, i dati per il contatto da parte dell’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate che tratta la richiesta.
Per ciascun avviso telematico e per ciascuna comunicazione di irregolarità
va inoltrata una sola richiesta che non può essere reiterata.
Una volta inviata, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate prende
in carico la richiesta di assistenza, assegnando ad essa un protocollo
identificativo che viene comunicato all’utente.
Tale protocollo individua univocamente la richiesta di assistenza relativa
all’avviso telematico ovvero alla comunicazione di irregolarità, che viene
assegnato con modalità telematiche ad un operatore dell’Agenzia delle Entrate
per il trattamento.
Se l’operatore ritiene necessario visionare specifici documenti, contatta
l’intermediario per la trasmissione della necessaria documentazione via fax o via
e-mail.
Al termine della lavorazione, l’operatore informa via e-mail
l’intermediario circa l’esito della lavorazione, confermando la correttezza della
liquidazione automatizzata ovvero inviandogli una nuova comunicazione, nel
caso in cui siano state apportate correzioni alla comunicazione originaria.
Qualora si renda invece indispensabile rimandare il trattamento della
richiesta di assistenza presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate,
l’operatore chiede all’intermediario presso quale ufficio egli desideri recarsi e, in
tal caso, fissa un appuntamento dandone notizia all’ufficio destinatario.
Se l’intermediario intende scegliere l’ufficio in autonomia, la lavorazione
della pratica da parte dell’operatore si considera conclusa.
Si rammenta, in ultimo, che il servizio è stato attivato in via sperimentale e
sarà cura dell’Agenzia delle Entrate comunicare tempestivamente la progressiva
messa a regime.
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Le Direzioni Regionali avranno cura di promuovere iniziative di
sensibilizzazione per sollecitare l’esercizio dell’opzione di domiciliazione presso
gli intermediari degli esiti del controllo automatizzato e l’utilizzo dei canali
telematici PEC e CIVIS in alternativa allo sportello ed al telefono.
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