Circolare
In vigore
Circolare 300604/2014
Aggiornamenti in materia di abilitazione ai servizi telematici
Riferimento normativo
Aggiornamenti in materia di abilitazione ai servizi telematici - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 30/E
Roma, 25 giugno 2009
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
OGGETTO: Aggiornamenti in materia di abilitazione ai servizi telematici
1. Premessa
Il sistema delle abilitazioni ai servizi telematici è stato oggetto di revisone,
al fine di adeguare gli stessi alle prescrizioni fornite dal Garante per la protezione
dei dati personali con Provvedimento del 18 settembre 2008. Con tale
provvedimento, infatti, è stato previsto che l’Agenzia delle entrate realizzasse un
piano di riforma dei canali Entratel e Fisconline al fine di adeguarli a migliori
standard di sicurezza.
In particolare, il Garante ha richiesto:
• l’introduzione di un sistema di scadenza delle password;
• il divieto di utilizzo di credenziali “generiche”, di cui sono attualmente titolari
i soggetti diversi da persona fisica (società, enti pubblici e privati);
• l’attribuzione di utenze telematiche ad personam, idonee a identificare
direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione in
nome e per conto della società ovvero, lato sensu, di altra tipologia di ente
pubblico o privato.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno
2009 sono stati stabiliti gli adeguamenti dei servizi telematici alle suddette
prescrizioni.
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Si rinvia al paragrafo 2) e all’allegato tecnico alla presente, per
l’illustrazione di dettaglio delle importanti novità, che coinvolgono tanto gli
utenti dei servizi telematici, quanto gli Uffici dell’Agenzia sia per quanto
riguarda il rilascio delle abilitazioni al canale Entratel, che avviene oggi con
modalità parzialmente rinnovate, sia con riguardo all’attività di trasmissione
telematica delle dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche 2009 e di altre
tipologie di documenti tramite nuove utenze “personalizzate” (vedi infra).
Inoltre, si coglie l’occasione per fornire risposte ad alcune richieste di
chiarimenti pervenute alla scrivente in materia di revoca delle abilitazioni ai
servizi telematici.
2. Modifica del sistema di accesso ai servizi telematici a seguito del
Provvedimento 18 settembre 2008 del Garante della protezione dei
dati personali.
Come anticipato in premessa, il Garante per la protezione dei dati personali
ha rilevato che il sistema della mancata scadenza periodica delle password,
necessaria per l’accesso ai canali Entratel e Fisconline rappresenta una criticità
da rimuovere; è stato, inoltre, evidenziata l’altra criticità relativa alle
caratteristiche tecniche del servizio Entratel, che pur essendo state ideate e
realizzate per consentire la massima fruibilità dell'applicativo anche a soggetti
con limitate risorse tecnologiche, allo stato attuale permettono esclusivamente
l’identificazione dell'ente richiedente e non anche quella dell' “operatore finale”.
Facendo seguito alla prima obiezione, l’Agenzia delle entrate ha adottato, a
partire dal 4 febbraio 2009, un piano di password policy che ha interessato,
gradualmente, gruppi omogenei di utenti, ai quali sono state messe a disposizione
funzionalità di avviso di scadenza e di “cambio password”.
Giova sottolineare che gli utenti sono (o sono stati) avvisati in anticipo
della necessità di modificare la password con un messaggio personalizzato
pubblicato nell’area autenticata del sito dedicato ai servizi telematici.
Inoltre, i soggetti che hanno aderito al servizio “SMS & e-mail” presente nel
menù Proposte dell’area autenticata del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
e che, pertanto, hanno fornito il proprio numero di cellulare e/o l’indirizzo di
posta elettronica, sono (o sono stati) avvisati mediante un messaggio sms
ovvero tramite una e-mail.
Ne consegue che l’utente destinatario del messaggio in esame, è tenuto a
modificare la propria password con una nuova, la quale, per sua natura, è oggi
soggetta a scadenza periodica (90 giorni): come tale, essa deve essere, pertanto,
sostituita da una password diversa dalla precedente.
Per quanto concerne la seconda criticità rilevata (divieto di utilizzo di
utenze generiche), l’Agenzia delle entrate ha modificato radicalmente l’assetto
degli accessi ai servizi telematici da parte dei soggetti diversi dalle persone
fisiche. Questi ultimi sono tenuti a comunicare all’Agenzia, entro il 31 agosto
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2009, i nominativi dei cosiddetti “gestori incaricati”, posto che a partire dal 1°
settembre 2009 tutte le credenziali generiche saranno disattivate. I “gestori
incaricati”, sono persone fisiche che devono comunicare al sistema, a loro volta,
eventuali “operatori incaricati”, e cioè operatori che hanno il compito di
utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dell’ente (pubblico o privato)
che li ha autorizzati in tal senso.
Si fa presente che, ad ogni modo, a decorrere dal 1° novembre 2009
l’Agenzia delle entrate procederà alla revoca, d’ufficio, delle abilitazioni ai
servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno
perfezionato gli adempimenti sopra descritti.
La comunicazione in esame viene effettuata dal rappresentante legale o
negoziale, risultante in anagrafe tributaria, della persona non fisica con le
seguenti modalità:
• online, mediante un’apposita funzione del sito dedicato ai servizi telematici
(si veda, per il dettaglio, l’allegato tecnico alla presente circolare);
• presentando un apposito modulo cartaceo all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abilitato, ovvero
presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio domicilio
fiscale, se l’utente non è ancora abilitato.
Giova sottolineare che i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche devono possedere autonoma abilitazione al canale Entratel o al
canale Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali (es. se il rappresentante legale è un soggetto
iscritto all’albo dei consulenti del lavoro, potrà utilizzare, per la comunicazione
dei gestori incaricati, la propria abilitazione come tipo utente A30).
Prima di effettuare la comunicazione di cui sopra, è opportuno verificare
che il rappresentante legale in carica, che accede come tale per conto dell’ente,
sia effettivamente quello noto all’Anagrafe Tributaria. Tale controllo può essere
effettuato consultando la sezione anagrafica del Cassetto fiscale della
società/ente/studio professionale. Laddove venga rilevata un’incongruenza,
l’utente procede all’aggiornamento anagrafico, presentando una dichiarazione di
variazione ai fini IVA (per via telematica o presso l’ufficio competente).
E’ necessario segnalare che, laddove il rappresentante legale di una società
sia, a sua volta, una persona giuridica, la designazione dei gestori incaricati viene
effettuata presentando l’apposito modulo cartaceo all’Ufficio competente.
Si fa presente che anche le persone fisiche, titolari di abilitazione al canale
Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema se, in ragione del particolare
assetto organizzativo adottato dall’utente nell’esercizio della propria attività
professionale (es. professionisti che si avvalgono di collaboratori), si rende
opportuna o necessaria l’individuazione del soggetto effettivo della transazione
telematica. Dette persone fisiche procedono alla comunicazione dei “gestori
incaricati” rivolgendosi all’ufficio competente; anche per essi, tuttavia, sarà resa
disponibile, quanto prima, una funzione online che permetta di effettuare la
suddetta comunicazione.
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I “gestori incaricati” individuati, da un minimo di uno ad un massimo di
quattro per ciascuna “sede telematica”, dal rappresentante legale persona fisica
dell’ente (pubblico o privato), hanno il compito di creare e manutenere la lista
degli “operatori incaricati”, i quali, come sopra anticipato, effettueranno in
concreto le transazioni telematiche in nome e per conto del soggetto diverso dalla
persona fisica. E’ utile precisare che un medesimo soggetto può essere incaricato
da più enti/società deleganti diversi tra loro.
E’ necessario far presente, inoltre, che:
• il rappresentante legale può essere anche un “gestore incaricato”;
• i “gestori incaricati” possono agire materialmente anche come “operatori
incaricati” a portare a termine la transazione (e non viceversa) e i privilegi di
accesso ai servizi telematici del delegante si trasferiscono ai “gestori
incaricati”, così come anche agli eventuali “operatori incaricati” da esso
individuati.
I gestori e gli operatori incaricati possono agire sia in nome e per conto
proprio che in nome e per conto della persona giuridica che li ha designati;
pertanto, sono tenuti a specificare l’utenza con la quale intendono operare sui
servizi telematici mediante un’apposita funzione disponibile sul sito (per il
dettaglio, si veda l’allegato tecnico).
Poiché soltanto l’iscrizione nella lista dei “gestori incaricati” e nell’elenco
degli “operatori incaricati” legittima gli iscritti ad agire telematicamente in nome
e per conto dell’ente (pubblico o privato), in caso di successiva esclusione dalla
lista nota al sistema, la persona fisica perde immediatamente l’autorizzazione ad
operare in nome e per conto del soggetto.
Gli Uffici, dal canto loro, hanno a disposizione, nell’ambito
dell’applicazione Abilitazioni servizi telematici (“Telemweb”) presente sul
portale PAGE, una nuova funzione che consente l’inserimento, l’esclusione e
l’interrogazione dei “gestori incaricati”, se il rappresentante legale opti per la
comunicazione cartacea (si veda, per il dettaglio delle operazioni, la guida
disponibile sulla home page di “Telemweb”).
2.1. Accesso a Entratel da parte degli uffici dell’Agenzia per attività di
assistenza ai contribuenti.
Per quanto concerne, infine, l’uso delle credenziali di accesso attivate a
favore degli Uffici dell’Agenzia, ai fini della trasmissione telematica dei
documenti per conto dei contribuenti, si fa presente che, conseguentemente alla
disabilitazione di tutti i codici Pin attualmente associati a ciascun Ufficio, l’uso
del canale Entratel è obbligatorio: ciò comporta la necessità di individuare, per
ogni struttura, uno o più dipendenti da autorizzare, in relazione alle esigenze
organizzative e al numero di utenti interessati.
I singoli operatori vengono abilitati ad Entratel tramite “Telemweb” (cui si
accede con le consuete credenziali impiegate per l’accesso all’Anagrafe
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Tributaria) come tipi utente “Q20”: trattasi di un’utenza personale, associata,
secondo le regole generali, al codice fiscale della persona che si intende
autorizzare. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento del
dipendente presso altro Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’autorizzazione deve
essere revocata.
Con particolare riferimento alla gestione delle utenze in esame, in caso di
istituzione di nuova Direzione Provinciale, si fa presente che gli utenti classificati
con il codice Q20 in carico ai sopprimendi Uffici devono essere disabilitati nel
giorno immediatamente precedente quello fissato per l’attivazione della
Direzione Provinciale. Successivamente, i dipendenti dei nuovi Uffici istituiti,
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e di altri documenti,
saranno abilitati, tenuto conto delle assegnazioni alle nuove strutture.
Per procedere all’abilitazione dei dipendenti delegati all’utilizzo del canale
Entratel per l’attività di assistenza alla trasmissione delle dichiarazioni e di altri
documenti, è necessario selezionare l’area operativa ‘UTENTI ENTRATEL’ ed
inserire i dati richiesti. Ciascun dipendente autorizzato è tenuto, alla pari di
qualsiasi altro utente, a configurare la postazione di lavoro attenendosi alle
istruzioni contenute nei manuali e nelle guide pubblicate sul sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Si ricorda che ulteriori informazioni di
carattere normativo e tecnico possono essere reperite, altresì, sul sito
http://assistenza.finanze.it .
E’ rilevante evidenziare che, con riferimento agli utenti di tipo Q20, non
ricorrono le condizioni per l’introduzione delle figure dei “gestori incaricati” e
degli “operatori incaricati”.
E’ importante sottolineare che, sebbene i dipendenti dell’Agenzia utilizzino,
ai fini della trasmissione telematica dei documenti (dichiarazioni, richieste di
bonus, etc.) per conto dei contribuenti un’utenza Entratel personale, come
richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, l’invio verrà comunque
imputato all’Agenzia delle entrate, struttura di appartenenza dell’operatore che
effettua materialmente la trasmissione telematica.
3. Ulteriori innovazioni amministrative dei servizi telematici
3.1. Nuove modalità di abilitazione.
Il rilascio dell’abilitazione al canale Entratel secondo le nuove modalità
avviene a seguito del perfezionamento di alcuni adempimenti propedeutici da
parte dell’utente e di successive attività, di controllo e di acquisizione dati, da
parte dell’Ufficio competente (qualsiasi Ufficio della regione individuata in base
al domicilio fiscale del richiedente).
In primo luogo, l’utente si collega al sito dedicato ai servizi telematici,
selezionando la funzione “Se non sei ancora registrato ai servizi” presente nella
home-page, e inoltra, via web, all’Agenzia delle entrate, una richiesta di pre-
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iscrizione, selezionando l’apposito link. Se il richiedente è un soggetto diverso da
persona fisica, il relativo rappresentante legale inserisce il proprio codice fiscale
e specifica se la richiesta riguarda la sede principale o, in aggiunta, eventuali sedi
secondarie. In tale ultima eventualità, è necessario specificare il numero
(cardinale) di sedi per cui si richiede la pre-iscrizione.
A seguito dell’inserimento delle informazioni citate, l’utente è in grado di
ricavare il codice di pre-iscrizione, che si ottiene inserendo il protocollo della
richiesta, e di stamparlo.
Successivamente l’utente stampa un modulo, contenente il numero di
protocollo attribuito alla richiesta di pre-iscrizione, da presentare in ufficio,
unitamente alla domanda di abilitazione, redatta sui moduli cartacei finora
utilizzati, i quali restano differenziati a seconda che si tratti di persona fisica, di
soggetto diverso da persona fisica ovvero di Amministrazioni Pubbliche.
E’ necessario precisare che la domanda e la relativa documentazione
devono essere presentati all’Ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione
del codice di pre-iscrizione, tenuto conto che tale codice ha validità per 30 giorni.
Decorso il suddetto termine, l’utente può chiedere un nuovo codice di pre-
iscrizione e riattivare il procedimento di abilitazione presso l’Ufficio.
Con riferimento alle Amministrazioni Pubbliche, la richiesta di abilitazione
viene presentata, comunque, dal soggetto designato come “responsabile del
servizio” con atto o disposizione interna dell’Amministrazione di appartenenza, a
nulla rilevando la circostanza che, in fase di pre-iscrizione, siano stati inseriti a
sistema i dati relativi al rappresentante legale pro- tempore (es. Sindaco in carica
per i Comuni). Resta ferma la possibilità per il legale rappresentante
dell’Amministrazione Pubblica di compilare e sottoscrivere la domanda cartacea
da presentare in Ufficio, secondo quanto sopra esposto.
L'Ufficio verifica la corretta compilazione della domanda e procede
all’abilitazione:
• inserendo il codice fiscale del richiedente (persona fisica, soggetto diverso da
persona fisica, Amministrazione Pubblica) e selezionando la funzione
“Abilitazione”;
• acquisendo il numero di protocollo che identifica la richiesta di pre-iscrizione.
Al termine della procedura descritta, all’utente è attribuita una busta
“virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’operatore. Il
numero di busta è indispensabile per effettuare il prelievo delle credenziali
necessarie alla generazione dell’ambiente di sicurezza e all’accesso nelle aree
riservate del sito web dedicato ai servizi telematici.
A tal fine, l’utente seleziona, dal menù “Primo accesso” del sito web dei
servizi telematici (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), la funzione che
consente il prelievo dei dati, dopo aver inserito:
• il numero di protocollo che identifica la richiesta;
• il codice di pre-iscrizione;
• il numero della busta ottenuto dall’ufficio;
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è in grado di visualizzare il contenuto della busta “virtuale” e, cioè:
• i dati della sezione I, che consentono l’accesso al sito web a coloro che
continuano ad utilizzare la "connessione diretta via modem o ISDN" alla
VPN dei Servizi telematici;
• i dati della sezione II, che consentono l’accesso all’area riservata del sito web
http://telematici.agenziaentrate.gov.it ;
• il PINCODE, necessario per la generazione dell’ambiente di sicurezza.
I nuovi utenti Entratel, soggetti diversi dalle persone fisiche, troveranno la
predetta sezione II della busta virtuale non valorizzata, giacché, come già sopra
illustrato, l’accesso al servizio dovrà essere effettuato dai “gestori incaricati” o
dagli eventuali “operatori incaricati” appositamente designati. Saranno questi
ultimi, quindi, a generare l’ambiente di sicurezza del delegante e a consegnare a
quest’ultimo i supporti di memorizzazione sui quali detto ambiente sarà
registrato.
E’ utile sottolineare che nessuna modifica è stata apportata alle modalità di
abilitazione al servizio telematico Fisconline.
3.2. Trasmissione telematica dei documenti in formato elettronico alla
luce delle novità introdotte a seguito del Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali.
La trasmissione telematica dei documenti in formato elettronico si articola
nelle seguenti fasi:
1) compilazione del documento in formato elettronico;
2) controllo del contenuto del documento;
3) predisposizione del file da trasmettere;
4) invio;
5) elaborazione dei dati trasmessi;
6) gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite
dall’Agenzia delle entrate.
Fase n. 1: Compilazione dei documenti in formato elettronico.
Per quanto concerne la compilazione, l’Agenzia delle entrate distribuisce la
maggior parte dei prodotti di compilazione, rendendoli disponibili gratuitamente
nella sezione “Software” del sito www.agenziaentrate.gov.it .
E’ comunque possibile, per qualsiasi utente, procurarsi i programmi di
compilazione sul libero mercato, grazie ai quali ciascun utente può predisporre i
documenti da trasmettere e convertire i dati nel formato richiesto dall’Agenzia ai
fini della trasmissione telematica.
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Infatti, anche questi prodotti devono consentire di predisporre i documenti
in conformità alle relative specifiche tecniche, di volta in volta approvate con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Fase n. 2: Controllo dei documenti in formato elettronico.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili, gratuitamente, a chi avesse
utilizzato software di compilazione diversi da quelli distribuiti dall’Agenzia
stessa, i software di controllo, i quali hanno la funzione di verificare la
conformità dei documenti alle specifiche tecniche e di formato previste per i vari
modelli telematici.
L’utilizzo di tali prodotti segnala all’utente difformità o errori (es. un codice
fiscale formalmente errato) che impedirebbero l’accettazione del documento
trasmesso da parte dell’Agenzia delle entrate.
Fase n. 3: Predisposizione del file da trasmettere
Una volta completata la compilazione del documento, prima di procedere
all’invio, l’operatore incaricato della trasmissione deve assicurarsi che i dati da
trasmettere siano firmati e protetti, in modo da renderne certa la loro provenienza
e affinché possano essere letti soltanto dall’Agenzia delle entrate. Si rammenta
che i file firmati e protetti sono riconoscibili dall’estensione .ccf.
A tal fine l’utente delegante:
• utilizza l’applicazione FileInternet e firma il file con il codice Pin, se è
abilitato al canale Fisconline;
• firma il file con i codici di autenticazione relativi all’ambiente di sicurezza,
creato tramite l’applicazione Entratel sulla base dei dati contenuti nella busta
virtuale di cui al par. 3.1 attribuita al suddetto utente delegante abilitato al
servizio Entratel.
Fase n. 4: Invio dei file
Successivamente, il “gestore incaricati” o l’“operatore incaricato” provvede
all’invio:
• accedendo, dapprima, alla pagina principale del sito dedicato ai servizi
telematici con le proprie credenziali (utente e password);
• scegliendo l’utenza di lavoro, che gli consente di manifestare la volontà di
trasmettere in nome e per conto del soggetto diverso da persona fisica;
• utilizzando, infine, le funzione “Invia” del menù “Strumenti” del sito dedicato
ai servizi telematici (ferma restando la possibilità di avvalersi delle funzioni
equipollenti contenute nella applicazioni FileInternet ed Entratel, a seconda
che il soggetto per conto del quale si effettua l’invio sia un utente,
rispettivamente, Fisconline o Entratel). E’ opportuno evidenziare che
l’applicazione Entratel è stata opportunamente aggiornata al fine di
consentire anche l’uso della funzionalità Documenti>Invia da parte di un
gestore o di un incaricato che trasmette documenti per conto dell’utente che lo
ha autorizzato.
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Fase n. 5: Elaborazione dei dati
I dati pervenuti per via telematica vengono elaborati da parte dell’Agenzia
delle entrate al fine di verificare:
• il codice di autenticazione;
• l’univocità del file;
• la conformità del file alle specifiche tecniche pubblicate in Gazzetta Ufficiale
(ovvero sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate in caso di pubblicazione
effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244).
Fase n. 6: Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
Una volta effettuato l’invio, l’utente riceve un messaggio, contenente il
numero di protocollo attribuito dal sistema al file, che conferma o meno solo
l’avvenuta ricezione di quest’ultimo e non equivale ad una attestazione di
avvenuta presentazione dei documenti trasmessi perché non tiene conto delle
elaborazioni successive.
Tali elaborazioni consistono in:
• un’attestazione relativa al file inviato;
• tante attestazioni quanti sono i documenti contenuti nel file.
L’attestazione prodotta può essere di due tipi:
• una comunicazione di avvenuta presentazione;
• una comunicazione di scarto, se i dati non sono corretti o non sono stati
rispettati i requisiti per la trasmissione telematica previsti dal decreto 31
luglio 1998.
Si fa presente che, per gli invii effettuati dai “gestori incaricati” e dagli
“operatori incaricati” in nome e per conto della persona non fisica, ovvero
della persona fisica utente Entratel, che abbia designato gli incaricati, le
comunicazioni dell’Agenzia delle entrate attestanti l’avvenuta presentazione
(ricevute) possono essere consultate da qualsiasi persona fisica inserita nella lista
dei “gestori incaricati” o degli “operatori incaricati”, in quanto autorizzati ad
agire in nome e per conto del delegante sull’utenza di quest’ultimo.
Si forniscono, infine, alcuni chiarimenti su tematiche varie sottoposte
all’attenzione della scrivente.
4. Disabilitazione dai servizi telematici per cessazione dell’attività da
parte dell’utente.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del decreto 31 luglio 1998, il soggetto
diverso da persona fisica, che ha chiuso la partita Iva, a seguito di cessazione
dell’attività, è tenuto a presentare la richiesta di disabilitazione al servizio
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telematico, al quale risulta eventualmente registrato. Tale richiesta va formulata
in carta libera, avendo cura di dichiarare esplicitamente di aver ottemperato a
tutte le operazioni conclusive attinenti l’abilitazione medesima, quali ad esempio
lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative
a eventuali F24 presentati in tempi recenti, ovvero, nel caso di intermediari, la
trasmissione, nei termini previsti, di documenti per i quali è stato assunto
l’impegno a trasmettere e lo scarico delle relative ricevute.
Pertanto è opportuno che l’Ufficio, dal canto suo, quando riceve il modello
AA7, attestante la cessazione di attività della persona giuridica, chieda al
rappresentante o al delegato di quest’ultima, di compilare anche la richiesta di
disabilitazione dai servizi telematici, concedendo inoltre, fermi restando i termini
previsti per gli adempimenti da assolvere, un congruo periodo di tempo (30
giorni), utile per completare le ultime operazioni sopra richiamate.
5. Disabilitazione dai servizi telematici nei casi di trasformazione
aziendale.
Si richiama, infine, l’attenzione delle strutture in indirizzo sulle modalità di
disabilitazione dai servizi telematici, nei casi di trasformazione aziendale.
In particolare, nel caso di incorporazione della società B nella società A, la
società incorporata (società B) deve richiedere la disabilitazione dal canale
Entratel ovvero dal canale Fisconline posto che la società incorporante (società
A) continua ad utilizzare la propria abilitazione per tutti gli adempimenti
telematici.
Nel caso, invece, di fusione tra la società A e la società B dalla quale
scaturisca una nuova società C, dotata di codice fiscale, diverso da quello
attribuito alle società A e B, entrambe queste ultime devono provvedere a
richiedere la disabilitazione dal canale Entratel o dal canale Fisconline. In tal
caso, il nuovo soggetto, scaturito dalla fusione delle due citate società, al quale è
attribuito un nuovo codice fiscale, potrà chiedere l’abilitazione a uno dei predetti
canali conformemente alle disposizioni di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.
In ogni caso, l’Ufficio competente, prima di procedere alla disabilitazione,
fermi restando i termini previsti per gli adempimenti da assolvere, assegna un
congruo termine agli utenti interessati e coinvolti nella trasformazione per
consentire loro di procedere ad alcune operazioni conclusive e, in particolare,
allo scarico delle ricevute relative ai file più recentemente trasmessi.
6. Disabilitazione dal canale telematico Entratel in conseguenza della
revoca a un CAF o a un professionista dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale.
Nella particolare ipotesi in cui, con provvedimento del Direttore Regionale
sia stata revocata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
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241 e degli artt. 10 e 25 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, l’autorizzazione di un
CAF o di un professionista a prestare assistenza fiscale, è necessario che il
provvedimento in esame preveda, contestualmente, una disposizione ad hoc
relativa alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel. Pertanto, il competente
Ufficio della Direzione Regionale provvede direttamente a disabilitare il CAF o
il professionista previa presa in carico dell’intermediario mediante l’apposita
funzione dell’applicazione Abilitazioni servizi telematici contenuta in PAGE: la
revoca dell’abilitazione produce i suoi effetti una volta trascorsi 30 giorni dalla
notifica del provvedimento medesimo, al fine di consentire all’utente di
effettuare, per gli impegni assunti prima della revoca dell’autorizzazione a
prestare assistenza fiscale, le operazioni conclusive già menzionate nei paragrafi
precedenti.
7. Procedimento di disabilitazione dal canale telematico Entratel.
Si ritiene utile rammentare le regole di comportamento alle quali gli uffici
devono attenersi, laddove vengano a conoscenza di una delle cause di revoca
dell’abilitazione. L’articolo 8 del decreto 31 luglio 1998 fissa, infatti, precisi
adempimenti propedeutici all’adozione del provvedimento di revoca,
funzionalmente diretti alla tutela della partecipazione dell’interessato al
procedimento amministrativo in questione.
In particolare, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del predetto
articolo 8, l’Ufficio competente:
• notifica il provvedimento di revoca almeno 30 giorni prima della data di
decorrenza del medesimo;
• rende pubblici i provvedimenti di revoca nelle forme ritenute più opportune.
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lett. f), g), h), del citato art. 8 (omesso
invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte degli intermediari abilitati, di
dati difformi da quelli contenuti nelle copie, aggiramento degli obblighi di
trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, da parte di CAF o di Poste italiane S. p. A .,
mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione
degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni o modificazioni), l’Ufficio è
tenuto a contestare formalmente all’utente le violazioni, assegnando un termine
di trenta giorni dalla contestazione per la presentazione di memorie od
osservazioni.
E’ opportuno rammentare che l’utente destinatario del provvedimento in
parola, fermi restando i termini normativamente previsti, ha l’obbligo di
completare, nei suddetti 30 giorni, tutti gli adempimenti telematici cui è tenuto a
provvedere.
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8. Disabilitazione dal servizio Entratel dei professionisti.
A seguito di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi
o di radiazione irrogati dall’ordine di appartenenza con riguardo agli iscritti negli
albi professionali, occorre che ciascun ufficio competente in materia disponga la
revoca dell’abilitazione al servizio telematico a sensi dell’art. 8 del Decreto 31
luglio 1998.
A tal fine, nelle more dell’entrata a regime della tenuta di albi in formato
elettronico consultabili direttamente in via telematica da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali, le Direzioni Regionali sono invitate a stipulare accordi
e protocolli con gli ordini professionali territoriali, in modo che questi ultimi
collaborino nel trasmettere tempestivamente agli uffici i provvedimenti di cui
sopra, e sono altresì invitate a vigilare che gli uffici adottino altrettanto
tempestivamente i provvedimenti di revoca delle abilitazioni al servizio Entratel.
ALLEGATO
NUOVE MODALITA’ OPERATIVE PER L’ABILITAZIONE E L’UTILIZZO DEI SERVIZI
TELEMATICI ENTRATEL E FISCONLINE
1
INDICE
GENERALITA’.................................................................................................................................3
1. ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO
ENTRATEL........................................................................................................................................3
1.1 RICHIESTA DI ABILITAZIONE............................................................................................3
1.2 ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO............................................................................................9
1.3 PRELIEVO DELLE CREDENZIALI: LE “BUSTE VIRTUALI”.........................................10
1.4 LA COMUNICAZIONE DEI “GESTORI INCARICATI”...................................................12
1.4.1 LA COMUNICAZIONE ON LINE DEI GESTORI INCARICATI................................12
1.4.2 LA COMUNICAZIONE DEI GESTORI INCARICATI IN UFFICIO...........................15
1.5 LA GESTIONE DEGLI “INCARICATI”...............................................................................18
1.6 LA FUNZIONE “SCELTA UTENZA DI LAVORO”............................................................19
2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO
FISCONLINE...................................................................................................................................22
2.1 LA RICHIESTA DEL CODICE PIN......................................................................................22
2.2 LA COMUNICAZIONE DEI “GESTORI INCARICATI”....................................................25
2.2.1 LA COMUNICAZIONE ON LINE DEI “GESTORI INCARICATI”...............................25
2.2.2 LA COMUNICAZIONE IN UFFICIO DEI “GESTORI INCARICATI”........................26
2.3 LA GESTIONE DEGLI “INCARICATI”...............................................................................26
2.4 LA FUNZIONE “SCELTA UTENZA DI LAVORO”............................................................26
2
GENERALITA’
Con la presente guida si illustrano le modalità operative per la gestione delle abilitazioni ai
canali Entratel e Fisconline, alla luce delle novità introdotte in materia a seguito del
recepimento delle prescrizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con il
Provvedimento del 18 settembre 2008.
Sono state rivisitate, in particolare:
a) la procedura di richiesta dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, che consta di due
fasi principali: una on-line, che consiste principalmente nella pre-iscrizione dell’utente, e
un’altra che coinvolge l’operato dell’Ufficio di riferimento, al quale vengono consegnati la
richiesta cartacea e l’esito delle operazioni iniziali effettuate via web;
b) l’accesso ai servizi telematici da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, le quali
sono tenute ad individuare persone fisiche “incaricate”, affinché operino in loro nome e per
loro conto: le credenziali generiche attribuite alle persone giuridiche saranno gradualmente
disattivate e il nuovo sistema consentirà di identificare l’autore effettivo di ciascuna
transazione telematica.
Di seguito si forniscono le istruzioni di dettaglio, distinte a seconda del canale telematico
utilizzato dall’utente.
1. ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
TELEMATICO ENTRATEL
1.1 RICHIESTA DI ABILITAZIONE
L’abilitazione al servizio telematico Entratel viene richiesta dagli utenti tramite il sito web
dedicato ai servizi telematici.
Poiché l’utente non è ancora in possesso delle credenziali di accesso al sistema, deve
iniziare il percorso che lo condurrà all’attribuzione e al prelievo delle medesime,
selezionando il link “Se non sei ancora registrato ai servizi” (fig.1).
3
(fig. 1)
Nella successiva pagina web (fig. 2), l’utente deve selezionare la voce “Richiesta di pre-
iscrizione ad Entratel e modelli di domanda per l’abilitazione”; infatti, in corrispondenza
di questo link, è resa disponibile all’utente la modulistica necessaria da presentare presso
l’Ufficio competente (e cioè qualsiasi Ufficio della regione in cui il soggetto ha fissato il
proprio domicilio fiscale) per completare il procedimento di iscrizione al servizio.
4
(fig. 2)
La richiesta di pre-iscrizione viene inoltrata via web tramite due funzioni distinte a seconda
che il richiedente sia una Persona Fisica, ovvero un soggetto diverso da persona fisica. (fig.
3)
5
(fig. 3)
Nelle schermate successive viene descritto il procedimento di pre-iscrizione di un soggetto
diverso da persona fisica PNF (società, ente, CAF, ecc.).
(fig. 4)
Nel primo campo, la persona fisica che materialmente effettua l’operazione deve inserire i
seguenti dati:
a) il codice fiscale del soggetto PNF;
6
b) il codice fiscale del rappresentante legale del soggetto PNF (il quale deve individuare
sempre una persona fisica e, dunque, deve essere composto da caratteri
alfanumerici).
Successivamente, deve specificare se la richiesta di pre-iscrizione è stata presentata soltanto
per la sede principale, ovvero per eventuali sedi secondarie. In tal caso, l’operatore deve
inserire il numero di sedi secondarie per cui si richiede la pre-registrazione e, dunque,
l’abilitazione.
(Fig. 5)
Prima di confermare i dati inseriti, l’utente è tenuto a digitare nello spazio di cui alla fig. 6,
le cifre e le lettere visibili nel riquadro colorato; l’inserimento manuale di questa sorta di
“codice” serve ad assicurare che la richiesta di pre-iscrizione sia compilata on-line
effettivamente da un operatore persona fisica e che quest’ultimo vi provveda effettivamente
in modo manuale e non avvalendosi di meccanismi automatici.
(Fig. 6)
7
A questo punto, l’operatore stampa la conferma della pre-iscrizione (fig. 7), contenente, in
particolare, il protocollo della richiesta, il quale sarà necessario per completare, in una fase
successiva, il prelievo delle credenziali contenute nella busta “virtuale” di abilitazione al
servizio Entratel.
(fig.7)
L’utente seleziona la funzione “Stampa allegato per Ufficio” (fig. 8) ed inserisce il codice
fiscale della società o dell’ente per il quale la richiesta è stata presentata.
(fig. 8)
8
L’esito della stampa deve essere allegato alla domanda di abilitazione, redatta sui consueti
moduli cartacei, disponibili sul sito dedicato ai servizi telematici (vedi fig.3), e presentato,
anche tramite posta, presso l’Ufficio competente come sopra individuato. Unitamente alla
domanda di abilitazione, l’utente può presentare anche l’elenco dei “gestori incaricati”.
1.2 ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO
L’Ufficio, ricevuta la richiesta di abilitazione, corredata degli allegati (stampa dello stato
della pre-iscrizione, elenco sedi secondarie, elenco gestori incaricati), utilizza, per
completare la procedura, la funzione di “Abilitazione”, contenuta nella sezione “Utenti
Entratel” dell’applicazione Telemweb.
L’Ufficio inserisce, dunque, il codice fiscale della persona fisica, della società o dell’ente da
autorizzare al servizio e seleziona la funzione “Abilitazione” tra le operazioni possibili
sull’utente. (fig. 9)
(fig. 9)
Nella schermata successiva (fig. 10), l’Ufficio deve indicare:
a) uno o più recapiti telefonici;
b) il numero di protocollo della richiesta, contenuto nella stampa allegata alla richiesta di
abilitazione, relativa allo stato di pre-iscrizione dell’utente.
9
(Fig. 10)
1.3 PRELIEVO DELLE CREDENZIALI: LE “BUSTE VIRTUALI”.
Una volta effettuato correttamente l’inserimento dei dati di cui sopra, il sistema fornisce una
stampa, contenente il numero della busta virtuale attribuita dall’Ufficio al richiedente.
Quest’ultimo, ricevuta l’attestazione predetta:
• si collega al sito dedicato ai servizi telematici;
• seleziona la funzione “Se non sei ancora registrato ai servizi”;
• seleziona il link che interessa nella sezione “Richiesta di pre-iscrizione”;
• seleziona la funzione “Primo accesso”, collocata nel menù a sinistra (fig. 11).
10
(Fig. 11)
A questo punto, l’operatore che effettua materialmente l’operazione di prelievo delle
credenziali, inserisce:
a) il CF del richiedente (nel caso di specie: CF della società);
b) il CF del rappresentante legale, se il richiedente è un soggetto diverso da persona
fisica;
c) il numero di protocollo della richiesta e il relativo progressivo;
d) il codice di pre-iscrizione, contenuto nella stampa allegata alla richiesta di
abilitazione presentata in Ufficio;
e) il numero di busta contenuto nell’attestazione stampata e consegnata dall’Ufficio.
A seguito dell’inserimento dei dati di cui sopra, è possibile prelevare le credenziali associate
alla busta virtuale attribuita dall’Ufficio (fig. 12).
(Fig. 12)
11
Si ricorda che:
• la sezione 1 contiene il nome utente e password per la connessione in rete che
vanno utilizzate per configurare il Personal Computer;
• la sezione 2 contiene il nome utente e password di accesso al sito Web del
servizio, che vanno utilizzate ogni qualvolta richiesto dalle applicazioni del
servizio stesso;
• la sezione 3 contiene il PINCODE da utilizzare durante la generazione delle
chiavi asimmetriche (chiave pubblica e chiave privata), necessarie per
l’autenticazione dei file da trasmettere tramite il servizio telematico Entratel.
1.4 LA COMUNICAZIONE DEI “GESTORI INCARICATI”
Come noto, in ossequio alle prescrizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati
personali, le credenziali generiche attribuite ai soggetti diversi dalle persone fisiche (PNF)
abilitati a Entratel sono in corso di disattivazione; i soggetti predetti comunicano, pertanto,
all’Agenzia delle entrate i nominativi dei cosiddetti “Gestori incaricati”: si tratta di persone
fisiche chiamate ad amministrare, a loro volta, eventuali operatori “Incaricati”, e cioè
persone che hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dei
soggetti PNF (pubblici o privati) in base a specifica autorizzazione conferita loro da questi
ultimi in base ad atti organizzativi interni.
Anche le persone fisiche, utenti del servizio Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema,
laddove l’individuazione del soggetto effettivo della transazione telematica si renda
opportuno o necessario in ragione del particolare assetto organizzativo adottato dall’utente
nell’esercizio della propria attività professionale (es. professionisti che si avvalgono di
collaboratori).
Il rappresentante legale del suddetto soggetto PNF nomina, per ciascuna sede telematica, da
un minimo di 1 ad un massimo di 4 “Gestori incaricati”, i quali saranno chiamati a gestire
gli elenchi degli operatori “Incaricati” di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto
del soggetto PNF, effettuando inserimenti, variazioni e cancellazioni.
La comunicazione dei “Gestori incaricati” viene effettuata:
a) on line, tramite un’apposita funzione riservata ai rappresentanti legali registrati come
tali in anagrafe tributaria;
b) in ufficio, presentando l’apposito modulo cartaceo reperibile sul sito web dei servizi
telematici.
1.4.1 LA COMUNICAZIONE ON LINE DEI GESTORI INCARICATI
Il rappresentante legale, titolare di autonoma abilitazione ai canali Entratel o Fisconline,
accede al sito dedicato ai servizi telematici con le proprie credenziali e seleziona
un’apposita funzione nell’ambito del menù “Profilo utente” (vedi fig. 13)
12
(fig. 13)
La funzione è evidenziata nella figura 14 ed è denominata: “Funzione incaricati per
rappresentanti legali”.
(fig. 14)
Il rappresentante legale inserisce, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto
giuridico da lui rappresentato.
13
(fig. 15)
A questo punto il rappresentante legale inserisce nello spazio vuoto (fig. 16) il codice fiscale
della persona fisica designata come “Gestore incaricati”, selezionando altresì la sede
telematica per la quale tale inserimento viene richiesto.
(Fig. 16)
Il sistema prevede la possibilità di effettuare operazioni di interrogazione e di cancellazione
del “Gestore incaricati”, sempre tramite la funzione in commento (fig. 17).
14
(Fig. 17)
1.4.2 LA COMUNICAZIONE DEI GESTORI INCARICATI IN UFFICIO
L’Ufficio ha a disposizione una nuova linea di lavoro, nell’ambito dell’applicazione
Telemweb, denominata “Gestori incaricati”.
La comunicazione dei dati identificativi dei “Gestori incaricati” può essere, infatti,
presentata su modulo cartaceo direttamente in Ufficio.
Quest’ultimo effettuerà l’inserimento dei dati, utilizzando l’omonima funzione del menù
“Gestori incaricati” (vedi fig. 18).
A tal fine, l’addetto inserisce il codice fiscale del soggetto PNF, indica il progressivo della
sede per la quale si richiede l’inserimento dei “gestori incaricati” e, infine, la tipologia di
servizio utilizzato dalla PNF medesima (nel caso d’esempio: Entratel).
L’Ufficio ha, altresì, la possibilità di interrogare la posizione di un “gestore incaricati”
ovvero di cancellarlo dalla lista dei gestori.
Per effettuare tali ulteriori operazioni, l’Ufficio ha a disposizione, rispettivamente, le
funzioni di:
• interrogazione;
• revoca.
15
(Fig. 18)
Una volta selezionata la funzione di inserimento, l’operatore è in grado di acquisire il codice
fiscale del soggetto che la società intende designare come “Gestore incaricati” (fig. 19).
(Fig. 19)
L’inserimento definitivo del codice fiscale digitato nella finestra “Inserimento gestori
incaricati”, avviene utilizzando il bottone “controlla”. A questo punto, l’operazione può
dirsi correttamente effettuata, come risulta dalle figure successive.
16
(Fig. 20)
(Fig. 21)
17
1.5 LA GESTIONE DEGLI “INCARICATI”
Le persone fisiche individuate come “Gestori incaricati” a seguito di comunicazione
effettuata on line ovvero in ufficio possono effettuare operazioni di inserimento,
interrogazione e cancellazione sugli elenchi delle persone fisiche “incaricate” ad operare
telematicamente in nome e per conto del soggetto PNF.
E’ necessario precisare che le operazioni di cui sopra possono essere effettuate
esclusivamente on line e che nessun adempimento è previsto in capo agli Uffici.
Pertanto, i Gestori incaricati accedono al sito dei servizi telematici con le credenziali proprie
(in quanto, analogamente ai rappresentanti legali, anch’essi devono essere titolari di
autonoma abilitazione ai canali Entratel o Fisconline) ed utilizzano una funzione loro
dedicata, contenuta nel menù “Profilo Utente”, che consente, appunto, la gestione degli
Incaricati (fig. 22).
(Fig. 22)
Come accennato, il “Gestore incaricati” accede al sito web con le sue credenziali ed utilizza
l’opzione “Funzioni relative agli incaricati”; successivamente selezione il ruolo
“Incaricato” e, dopo aver inserito il CF della persona fisica incaricata ad effettuare
transazioni telematiche in nome e per conto della società o dell’ente, effettua l’operazione
(inserimento, interrogazione o cancellazione dell’incaricato) di interesse (fig. 23).
18
(fig. 23)
Nella schermata d’esempio successiva, si evidenzia la lista delle posizioni dei “Gestori
incaricati” e degli “Incaricati” presenti a sistema per il soggetto PNF delegante.
(Fig. 24)
1.6 LA FUNZIONE “SCELTA UTENZA DI LAVORO”
Si tratta di una funzione del tutto nuova, la quale consente all’utente, che comunque accede
al sistema con le credenziali personali, di decidere se operare per conto proprio o di terzi, in
base al ruolo che gli è stato attribuito dal delegante.
19
(fig. 25)
A questo punto occorre individuare, dalla lista dei possibili deleganti, il codice fiscale
dell’utente in nome e per conto del quale si intende operare e premere il tasto invio (fig. 26).
(fig. 28)
E’ necessario sottolineare che, nella parte alta della pagina (fig. 29), è sempre evidenziato
l’utente che, inizialmente, ha effettuato l’accesso al sito con le sue credenziali e quello “di
lavoro”, cioè in nome e per conto del quale l’utente iniziale sta operando.
20
(fig. 29)
21
2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
TELEMATICO FISCONLINE
2.1 LA RICHIESTA DEL CODICE PIN
(fig. 30)
L’utente si collega al sito dedicato ai servizi telematici e se non è ancora abilitato al servizio
Fisconline, usa la funzione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.
22
(fig. 31)
A questo punto, seleziona il link “Richiedi il codice Pin online”, per la richiesta
dell’abilitazione al servizio telematico Fisconline.
(fig. 32)
L’applicazione offre link diversi, a seconda che l’utente che intende abilitarsi sia una
persona fisica oppure un soggetto diverso da persona fisica.
23
(fig. 33)
Laddove la richiesta del codice Pin riguardi soggetti diversi da persona fisica, il
rappresentante legale deve inserire il proprio codice fiscale e il proprio codice Pin, oppure,
in alternativa, il numero della domanda di abilitazione al servizio telematico Fisconline.
Il sistema, eseguiti alcuni controlli sui dati inseriti, fornisce subito le prime 4 cifre del
codice Pin.
Il richiedente riceve, entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una
lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice Pin (ultime 6 cifre) e la
password per il primo accesso.
Si ricorda che, in alternativa, il rappresentante legale della società può recarsi in Ufficio e
chiedere l’attribuzione del codice Pin direttamente alla società o all’ente rappresentato.
(fig. 34)
24
2.2 LA COMUNICAZIONE DEI “GESTORI INCARICATI”
Come noto, in ossequio alle prescrizioni formulate dal Garante per la protezione dei dati
personali, le credenziali generiche attribuite ai soggetti diversi dalle persone fisiche (PNF)
abilitate a Fisconline sono in corso di disattivazione; i soggetti predetti comunicano,
pertanto, all’Agenzia delle entrate i nominativi dei cosiddetti “Gestori incaricati”: si tratta di
persone fisiche chiamate ad individuare, a loro volta, eventuali “Incaricati”, e cioè operatori
che hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dei soggetti PNF.
Il rappresentante legale della PNF nomina da un minimo di 1 ad un massimo di 4 “Gestori
incaricati”, i quali saranno chiamati ad amministrare gli elenchi degli operatori “Incaricati”
di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto del suddetto soggetto PNF, effettuando
inserimenti, variazioni e cancellazioni.
La comunicazione dei “Gestori incaricati” viene effettuata:
a) on line, tramite un’apposita funzione appannaggio dei rappresentanti legali;
b) in ufficio, presentando l’apposito modulo cartaceo reperibile sul sito web dei servizi
telematici.
2.2.1 LA COMUNICAZIONE ON LINE DEI “GESTORI INCARICATI”.
Il rappresentante legale, titolare di autonoma abilitazione ai canali Entratel o Fisconline,
accede al sito dedicato ai servizi telematici con le proprie credenziali e seleziona
un’apposita funzione nell’ambito del menù “Profilo utente” (vedi fig. 35)
(fig. 35)
I passi operativi da seguire sono identici a quelli illustrati nel paragrafo 1.4.1 della presente
guida, cui si rimanda.
25
2.2.2 LA COMUNICAZIONE IN UFFICIO DEI “GESTORI INCARICATI”
L’Ufficio ha a disposizione una nuova linea di lavoro, nell’ambito dell’applicazione
Telemweb, denominata “Gestori incaricati”.
La comunicazione, da parte del rappresentante legale del soggetto PNF abilitato a
Fisconline, dei dati identificativi dei “Gestori incaricati” può anche essere presentata su
modulo cartaceo direttamente in Ufficio.
Quest’ultimo effettuerà l’inserimento dei dati, utilizzando l’omonima funzione del menù
“Gestori incaricati”.
I passi operativi sono del tutto analoghi a quanto descritto per il servizio Entratel nel
paragrafo 1.4.2 della presente guida, cui si rimanda.
2.3 LA GESTIONE DEGLI “INCARICATI”
Le persone fisiche individuate come “Gestori incaricati” a seguito di comunicazione
effettuata on line ovvero in ufficio possono effettuare operazioni di inserimento,
interrogazione e cancellazione sugli elenchi delle persone fisiche “Incaricate” ad operare
telematicamente in nome e per conto del soggetto PNF abilitato a Fisconline.
E’ necessario precisare che le operazioni di cui sopra possono essere effettuate
esclusivamente on line e che nessun adempimento è previsto in capo agli Uffici.
Pertanto, i Gestori incaricati accedono al sito dei servizi telematici con le credenziali proprie
(in quanto, analogamente ai rappresentanti legali, anch’essi devono essere titolari di
autonoma abilitazione ai canali Entratel o Fisconline) ed utilizzano una funzione loro
dedicata, contenuta nel menù “Profilo Utente”, che consente, appunto, la gestione degli
incaricati.
Per la descrizione dei passi operativi da seguire si rimanda al paragrafo 1.5 della presente
guida, in quanto del tutto simili.
2.4 LA FUNZIONE “SCELTA UTENZA DI LAVORO”
Si tratta di una funzione del tutto nuova, la quale consente all’utente, che comunque accede
ai servizi telematici con le credenziali personali, di decidere se operare per conto proprio o
di terzi, in base al ruolo che gli è stato attribuito dal delegante.
Per l’illustrazione di tale funzionalità si rimanda, per analogia, al contenuto del paragrafo
1.6 della presente guida.
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