Circolare
In vigore
Circolare 300691/2014
Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata
Riferimento normativo
Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 8/E
Roma, 19 ottobre 2005
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma , 13 marzo 2009
OGGETTO: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la
stampa specializzata
2
INDICE
PREMESSA....................................................................................................................5
1 IRPEF.......................................................................................................................5
1.1 Plusvalenze su partecipazioni. Momento rilevante delle cessioni di
partecipazioni in start up............................................................................5
1.2 Dividendi. Presunzione di utilizzo degli utili.............................................5
1.3 Redditi di lavoro autonomo. Cessione della clientela...............................7
1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari................9
2 RIVALUTAZIONE DEI BENI............................................................................11
2.1 Ambito di applicazione /1.........................................................................11
2.2 Ambito di applicazione /2.........................................................................11
2.3 Calcolo del plafond per le spese di manutenzione..................................12
2.4 Rivalutazione in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva............13
2.5 Beni in leasing..........................................................................................13
2.6 Beni iscritti in bilancio tra i beni merce..................................................14
3 RIALLINEAMENTO A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE.16
3.1 Periodo d’imposta a decorrere dal quale si considerano riconosciuti
i maggiori valori affrancati......................................................................16
3.2 Marchi e avviamento................................................................................17
3.3 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: società che
posseggono “singoli beni”........................................................................18
3.4 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: realizzo dei beni
affrancati..................................................................................................20
3.5 Imposta sostitutiva: riallineamento di altre attività con aliquota
ordinaria...................................................................................................22
4 ALTRI QUESITI SUL REDDITO D’IMPRESA..............................................24
4.1 Nozione di “beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione”.......................24
4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti.......................................................26
4.3 Consolidato fiscale nazionale..................................................................27
4.4 Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing...............30
5 NOVITÀ IRAP: BASE IMPONIBILE E DEDUCIBILITÀ DALLE IMPOSTE
DIRETTE..............................................................................................................32
3
5.1 Presupposti della deduzione.....................................................................32
5.2 Rimborso dell’IRES per soggetti in regime di trasparenza o
partecipanti al consolidato fiscale nazionale..........................................33
5.3 Determinazione base imponibile per i soggetti di cui all’articolo 5-
bis del decreto IRAP.................................................................................34
6 IVA..........................................................................................................................36
6.1 Cessione di contratto di leasing di autovettura.......................................36
6.2 Base imponibile delle cessioni di autovetture usate................................37
6.3 Responsabilità solidale degli acquirenti di immobili..............................39
6.4 Trattamento degli interventi di recupero edilizio....................................41
6.5 Aliquota agevolata sulle cessioni di immobili recuperati.......................43
6.6 Rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili................................44
6.7 Esigibilità “per cassa” e pagamenti frazionati........................................45
6.8 Esigibilità dell’imposta “per cassa”.........................................................46
6.9 Detrazione dell’imposta erroneamente addebitata..................................47
7 INDEBITE COMPENSAZIONI..........................................................................50
7.1 Compensazione di crediti esistenti oltre il limite consentito. Sanzioni
amministrative..........................................................................................50
7.2 Decorrenza................................................................................................50
8 ACCERTAMENTO E ADESIONE....................................................................52
8.1 Residenze fittizie.......................................................................................52
8.2 Adesione ai processi verbali di constatazione.........................................53
8.3 Somme dovute a seguito di controllo automatico o formale della
dichiarazione dei redditi...........................................................................55
9 FONDI IMMOBILIARI.......................................................................................57
9.1 Imposta patrimoniale dell’1%: calcolo della media annua del valore
delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta..................57
9.2 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi familiari o ristretta base partecipativa...........................59
10 ALTRI QUESITI...................................................................................................60
10.1 Registrazione dell’atto di trasferimento di quote di S.r.l. - Deposito
del solo supporto informatico...................................................................60
4
10.2 Agevolazioni e crediti d’imposta. Monitoraggio.....................................61
5
PREMESSA
Di seguito si riportano, raggruppate per argomento, le risposte fornite
dalla scrivente in occasione dei recenti incontri con gli esperti della stampa
specializzata, relative alle novità contenute nelle ultime disposizioni di legge
approvate.
1 IRPEF
1.1 Plusvalenze su partecipazioni. Momento rilevante delle cessioni di
partecipazioni in start up
D. Si chiede di conoscere se le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legge n. 112 del 2008 operino soltanto con riferimento alle cessioni di
partecipazioni poste in essere dal 25 giugno 2008 ovvero, al ricorrere di
tutte le condizioni poste dalla legge, anche alle plusvalenze reinvestite a far
data dal 25 giugno 2008 anche in relazione a cessioni precedenti.
R. Il regime di esenzione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal
25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008.
Si precisa pertanto che qualora la cessione della partecipazione (ovvero
dello strumento finanziario o del contratto di associazione in partecipazione
e cointeressenza) sia avvenuta prima di tale data, ancorché il corrispettivo
sia stato incassato dal 25 giugno 2008, non è possibile applicare alla
plusvalenza realizzata il regime di esenzione.
1.2 Dividendi. Presunzione di utilizzo degli utili
D. L’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale del 2 aprile 2008 prevede
che, in caso di distribuzione di utili, si considerano prioritariamente
distribuiti quelli che si sono formati sino all’esercizio 2007 e che, in capo
alle persone fisiche, concorrono alla formazione del reddito nella misura
6
del 40 per cento del loro ammontare. Conformemente a quanto sostenuto
dall’Assonime e dalla norma di comportamento dell’ADC, si ritiene che nel
caso in cui gli utili rimangano nel patrimonio dell’impresa, operi la
presunzione contraria, nel senso che si considerano utilizzati
prioritariamente quelli che, in caso di distribuzione, concorrono alla
formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72 per cento. Si
chiede inoltre di conoscere il funzionamento della presunzione in questione
nel caso di esistenza nel patrimonio della società di riserve in sospensione
di imposta.
R. Le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 2008 devono essere
coordinate con il disposto dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 47,
del TUIR il quale prevede che - indipendentemente dalla statuizione della
delibera assembleare - si presumono ai fini fiscali prioritariamente
distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate
nel comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Come precisato nella circolare del 16 giugno 2004, n. 26/E, tale
disposizione si rende applicabile semprechè le riserve di utili presenti siano
liberamente disponibili.
Pertanto, è necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in
ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la
diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime
fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve
di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare
che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce
reddito tassabile. Oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo
civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di
utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi
dell’articolo 47 del TUIR. In tal caso deve altresì specificare la quota di utili
7
che concorre alla formazione del reddito nella misura del 40 percento
distintamente dalla quota che concorre nella misura del 49,72 percento.
Si ricorda che la presunzione contenuta nel comma 1 dell’articolo 47 del
TUIR non opera per le riserve in sospensione d’imposta.
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che qualora le riserve di utili siano
utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la
copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie
“distribuzioni di utili”, la presunzione suddetta non opera e pertanto si
possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili
prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ciò
assicura che il socio subisca prioritariamente la tassazione sulla base
imponibile del 40 per cento nel momento in cui le riserve di utili gli siano
attribuite.
1.3 Redditi di lavoro autonomo. Cessione della clientela
D. Un professionista che opera in forma individuale e intende associare alcuni
collaboratori, creando un’associazione professionale ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1815 e dell’articolo 5, comma 2, lettera c) del Testo
unico delle imposte sui redditi, è soggetto all’articolo 54, comma 1 quater
del Testo unico?
Si precisa che, nella prassi, in questi casi agli associati non viene chiesto,
all’atto della costituzione dell’associazione, il pagamento di alcun
corrispettivo in denaro o in natura, né dal professionista, né dalla
neocostituita associazione. Il fondo di dotazione dell’associazione è
rappresentato solo da apporti di denaro o beni materiali, necessari al
funzionamento dell’associazione, effettuati dagli associati, senza
comprendervi la clientela. Le quote di partecipazione agli utili
dell’associazione sono determinate, di norma annualmente (con la
procedura di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) del Testo unico), dagli
8
associati in funzione del contributo lavorativo di ciascuno di essi. All’atto
dell’estinzione del rapporto associativo, all’associato o suoi eredi non
spetta altro corrispettivo se non la quota di reddito del periodo d’imposta
maturata alla data della cessazione del rapporto.
Si ritiene che, in assenza di corrispettivo (né in denaro, né in forma di
incremento del fondo di dotazione) per la “cessione della clientela”, non
sussista alcun reddito imponibile in capo al professionista e quindi alcun
costo deducibile per lo studio associato.
R. Il comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR è stato introdotto dall’articolo
36, comma 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Sulla base della predetta disposizione
normativa, a far data dal 4 luglio 2006, alla formazione del reddito di lavoro
autonomo concorrono anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione
della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività
artistica o professionale. Inoltre, è prevista la possibilità per il contribuente
di assoggettare tali importi a tassazione separata, nell’ipotesi in cui siano
riscossi in un'unica soluzione, ai sensi della “nuova” lettera g-ter, del
comma 1 dell’articolo 17 del TUIR. In proposito, nella circolare 16 febbraio
2007, 11/E, è stato precisato che il regime di tassazione separata deve
ritenersi applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più
rate ma nello stesso periodo di imposta.
Ciò premesso, avuto riguardo al caso di specie, per il quale non è prevista
alcuna remunerazione per l’apporto della clientela, né al momento
dell’adesione all’associazione né al momento dell’eventuale recesso, si
ritiene che non sussista materia imponibile da assoggettare a tassazione ai
sensi del citato articolo 54, comma 1-quater, del TUIR.
9
1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari
D. La Finanziaria per il 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari,
le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR possono
essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in
sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese
d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte
del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per il soggetti
provenienti da paese che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.
Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti
in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di
famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione.
Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale
esiste la documentazione indicata. Si chiede se il sostituto d’imposta possa
riconoscere le detrazioni per il coniuge a carico residente (o non residente)
ogniqualvolta il matrimonio sia stato riconosciuto (cioè trascritto in Italia)
nello stato civile del soggetto richiedente le detrazioni.
R. L’articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007) stabilisce le modalità per la richiesta delle
detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari
fiscalmente residenti in Italia.
10
In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il
sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni
per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR, possono attestare lo
status di familiare a carico presentando la documentazione descritta.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n. 34
del 4 aprile 2008, che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in
Italia dei lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il
legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli
uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione.
In coerenza con l’orientamento richiamato, si ritiene che il cittadino
extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa
documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia
rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato
riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore
extracomunitario richiedente la detrazione medesima.
Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame
di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1,
comma 1325, della legge finanziaria per il 2007.
11
2 RIVALUTAZIONE DEI BENI
2.1 Ambito di applicazione /1
D. Si chiede conferma del fatto che la rivalutazione possa essere effettuata in
ambito puramente civilistico. E' corretta tale interpretazione?
R. Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che
il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
fiscalmente riconosciuto con il versamento di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali.
Dal tenore letterale della norma, si deduce che il maggior il maggior valore
iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini
fiscali.
2.2 Ambito di applicazione /2
D. Si chiede conferma del fatto che la rivalutazione possa essere eseguita
anche dalle imprese individuali e dalle società di persone in regime di
contabilità semplificata.
R. Il comma 16 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008,
nell’individuare i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione,
richiama i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), nonché
le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Il
comma 23 del medesimo articolo 15 fa rinvio, tra l’altro, all’articolo 15
della legge n. 342 del 2000 che, ampliando l’ambito soggettivo di
applicazione individuato dall’articolo 10 della medesima legge, estende la
facoltà della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di
12
persone in contabilità semplificata. E’ da ritenersi, pertanto, che anche le
imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata
possano avvalersi della rivalutazione disciplinata dal decreto legge n. 185
del 2008.
2.3 Calcolo del plafond per le spese di manutenzione
D. L'effetto fiscale della rivalutazione, quanto agli ammortamenti, avviene dal
quinto periodo d’imposta successivo e quanto alla cessione del bene dal
sesto periodo successivo. Alla luce di ciò, per il calcolo del plafond per le
spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può essere considerato
già dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio
(come per le cessioni)?
R. Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce
che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
quindi, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere
dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013 a nulla rilevando che, per il
calcolo della plusvalenza e della minusvalenza, il successivo comma 21
stabilisca un ulteriore differimento dei termini.
Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in
commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e
seguenti dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i
benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e
di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati
all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013.
13
2.4 Rivalutazione in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva
D. Se la rivalutazione è puramente civilistica, ai fini IRAP si potranno
computare gli ammortamenti sul maggior valore come da iscrizione in
bilancio?
R. Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che
il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
fiscalmente riconosciuto con il versamento di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali.
In assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, pertanto, la rivalutazione
non produce effetti fiscali neppure ai fini dell’IRAP.
2.5 Beni in leasing
D. Si chiede di conoscere se su un immobile oggetto di rivalutazione ai sensi
della disposizione di cui al decreto legge anticrisi viene effettuata
un’operazione di Sale ad Lease Back prima del decorso del periodo di
osservazione, si perdano o meno i benefici conseguenti alla rivalutazione
stessa? E, nell’ipotesi di risposta affermativa, se il contribuente ha diritto al
recupero, pro quota, delle imposte sostitutive versate su detto immobile.
R. In linea generale, coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E
del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei
commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si
evidenzia che i beni oggetto di un contratto di leasing possono essere
rivalutati esclusivamente dall’utilizzatore a condizione che sia stato
esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2007.
14
Ciò in quanto sono rivalutabili solo i beni in proprietà, così come si evince
dalle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, del decreto del
Ministero delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 - richiamato dal comma 23
dell’articolo 15 del decreto legge in esame - nel quale è stabilito che, ai fini
della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento
del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di
riserva della proprietà.
Si ritiene, pertanto, che la stipula di un contratto di lease-back nel periodo di
sospensione, concretizzandosi in un’operazione che comporta il
trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina
l’applicazione della regola generale di cui al comma 21 dell’articolo 15 del
decreto legge in esame, secondo la quale “ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione”.
In tale ipotesi, si rende applicabile quanto previsto dall’articolo 3 del
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86
(richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge in esame) e
precisato nella circolare n. 18/E del 2006, con la conseguenza che è
riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare
dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti.
2.6 Beni iscritti in bilancio tra i beni merce
D. È corretto ritenere che le norme in tema di rivalutazione contenute nel
decreto legge non siano applicabili nel caso in cui i beni risultassero iscritti
al 31.12.2007 tra i beni merce e solo nel 2008 tra le immobilizzazioni?
R. Come si evince dai commi 16 e 17 dell’articolo 15 del decreto legge in
esame, l’adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo
15
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal
bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni
rivalutabili sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo.
16
3 RIALLINEAMENTO A SEGUITO DI OPERAZIONI
STRAORDINARIE
3.1 Periodo d’imposta a decorrere dal quale si considerano riconosciuti i
maggiori valori affrancati
D. Si conferma che per la cessione del bene immateriale riallineato il maggior
valore è computabile a far data dall'esercizio in cui è pagata l’imposta
sostitutiva?
R. L’articolo 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
prevede che in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 176, comma 2-ter,
del TUIR, “… i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori
attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre
attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter
con aliquota del 16 per cento … .I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del
periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva …”.
Ai sensi del successivo comma 12, le disposizioni di cui al citato comma 10
si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate
entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Considerando, ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare che ha partecipato nel 2008, in qualità di
beneficiario, ad un’operazione di conferimento d’azienda, fusione o
scissione, qualora intenda riallineare, con decorrenza 1° gennaio 2009, i
valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni
immateriali, dovrà assoggettare dette differenze all’imposta sostitutiva del
16 per cento. L’importo dovuto va versato in un’unica soluzione entro il 30
giugno 2009.
17
3.2 Marchi e avviamento
D. L'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 afferma letteralmente che
l'ammortamento di 1/9 avviene sul "maggior valore". Prendendo ad esempio
un marchio già detenuto prima di eseguire l'operazione straordinaria, il
dato letterale sopra ricordato significa che dal secondo esercizio successivo
si deve eseguire un ammortamento per 1/18 sul dato storico e per 1/9 sul
differenziale oggetto del versamento dell'imposta sostitutiva, ovvero (come
si ritiene preferibile) che sull'intero valore, compreso quello maggiorato,
potrà essere dedotto fiscalmente l'ammortamento per 1/9?
R. L’articolo 15, comma 10, al terzo periodo, prevede che “La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e
dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un
nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata
l'imposta sostitutiva …”.
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione di cui sopra consente
ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento,
di ridurre il periodo di ammortamento previsto, per i marchi e l’avviamento,
dall’articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 9 quote, a condizione che si
applichi, comunque, l’imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per
cento prevista dalla legge finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione
aziendale. La medesima relazione, inoltre, precisa che il riconoscimento ai
fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a
decorrere dall’inizio del periodo di imposta nel quale è versata l’imposta
sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è
ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.
Alla luce di quanto appena precisato, si ritiene che il versamento
dell’imposta sostitutiva con l’aliquota massima del 16 per cento permette al
18
contribuente ridurre da 18 a 9 esercizi il periodo di ammortamento
solamente con riferimento al maggior valore “affrancato”. Va da sé che se il
bene, ricevuto dal contribuente in seguito ad un’operazione straordinaria e
oggetto di riallineamento, aveva già un precedente valore fiscale,
l’ammortamento di detto valore continuerà ad essere effettuato per
diciottesimi.
3.3 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: società che
posseggono “singoli beni”
D. La circolare 57/E del 2008 ha precisato che l’affrancamento del disavanzo
è consentito solo qualora, con l’operazione, vengano attributi alla società
avente causa «compendi aziendali e non singoli beni».
Si chiede di esemplificare il concetto, con particolare riferimento alle
fusioni, operazioni che, per loro natura, comportano l’integrale successione
della società incorporante nelle attività e nelle passività e, in genere, nei
rapporti attivi e passivi della incorporata e non paiono dunque poter essere
utilizzate per trasferire «singoli beni» della dante causa.
Ad esempio, si chiede se possa applicarsi il regime dell’imposta sostitutiva,
in presenza della altre condizioni previste dalla legge, nei seguenti casi:
• incorporazione di una società che deteneva un terreno per il quale erano
già stati avviati interventi di edificazione attraverso la stipula della
convenzione con il comune, il sostenimento di oneri di urbanizzazione,
ecc.;
• incorporazione di una società che detiene un patrimonio immobiliare
concesso in locazione (attività di gestione immobiliare).
R. Con circolare del 25 settembre 2008, n. 57/E, paragrafo 4.3, è stato chiarito
che “il rinvio operato dagli articoli 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-
bis, al comma 2-ter dell’articolo 176 consente l’applicazione del regime di
19
imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione,
vengano attributi alla società risultante dall’operazione compendi aziendali
e non singoli beni”.
La citata circolare non ha mancato di evidenziare come la stessa relazione di
accompagnamento alla legge finanziaria 2008 – che ha novellato la
normativa in commento – evidenzi che le nuove norme introducono “una
nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e
conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali”.
Premesso che la sussistenza o meno di un complesso aziendale può formare
oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria
esclusivamente nella eventuale fase di controllo, è opportuno aggiungere, in
tale sede, che l’articolo 172, comma 10-bis del TUIR, in materia di fusioni,
e l’articolo 173, comma 15-bis del TUIR, in materia di scissioni,
stabiliscono che il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176,
comma 2-ter, può essere esteso alle operazioni di fusione e scissione se
ricorrono le condizioni di applicazione dello stesso articolo 176. Poiché tale
ultima disposizione si applica solo in caso di conferimento di azienda, e non
di singoli beni, la disciplina dell’affrancamento dei maggiori valori si
applica in caso di fusione e scissione solo a condizione che tali operazioni
abbiano ad oggetto un’azienda.
Dunque, per poter beneficiare del regime di affrancamento dei maggiori
valori iscritti, previsto per tutte le operazioni di aggregazione aziendale
dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, è necessario che l’insieme degli
elementi patrimoniali trasferiti costituisca un complesso aziendale; solo se
sussiste tale condizione, è possibile beneficiare del regime in commento
introdotto dalla legge finanziaria 2008.
È pur vero che le operazioni di fusione comportano l’integrale successione
della società incorporante nelle attività, nelle passività e, in genere, nei
rapporti attivi e passivi della incorporata; ciò non toglie, tuttavia, che per
poter accedere al regime dell’affrancamento in caso di fusione bisogna
20
rispettare, in virtù del rinvio fatto dal comma 10-bis dell’articolo 172, le
condizioni di applicazione dell’articolo 176 (che si applica solo in caso di
trasferimento di un complesso aziendale).
In sintesi, la predetta condizione potrà ritenersi sussistente qualora il
medesimo insieme di beni che si intende incorporare avrebbe dato diritto,
nell’alternativa ipotesi di conferimento, al regime della continuità dei valori
fiscalmente riconosciuti previsto dall’articolo 176: soltanto quando risulti
possibile applicare tale regime di continuità, previsto dal comma 1
dell’articolo 176, risulta altresì possibile applicare, in alternativa, il regime
dell’affrancamento, previsto dal successivo comma 2-ter (il quale, infatti,
recita: “in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis,
la società conferitaria può optare …”).
3.4 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: realizzo dei beni
affrancati
D. Gli effetti dell’affrancamento dei maggiori valori iscritti in operazioni
straordinarie vengono meno qualora i beni vengano ceduti anteriormente al
quarto esercizio successivo a quello dell’opzione.
Si chiede di confermare che non costituisce ipotesi di realizzo, a questi fini,
il trasferimento del bene a seguito di ulteriori operazioni neutrali di fusione,
scissione e conferimento di azienda, operazioni che dovrebbero invece solo
“trasmettere” alla società avente causa il residuo vincolo temporale di
possesso del bene.
In particolare, nel caso di conferimento di azienda (che fa seguito ad un
precedente assoggettamento ad imposta sostitutiva ex articolo 176, comma
2-ter), si chiede se, qualora la conferitaria ceda, prima della scadenza del
periodo di sorveglianza, il bene che era stato affrancato dalla conferente
sia comunque attribuito, e a quale soggetto, il diritto allo scomputo
21
dell’imposta sostitutiva previsto dal citato comma 2-ter, ultimo periodo
dell’articolo 176 del TUIR.
R. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del
TUIR prevede, tra l’altro, che “… in casi di realizzo dei beni anteriormente
al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo
fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostituiva
versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articolo 22 e 79
del TUIR”.
Sul punto, la circolare 57 del 25 settembre 2008 ha chiarito che “ I beni
devono intendersi realizzati in caso di alienazione, conferimento di beni,
assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee,
mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni
fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento di azienda effettuati
ai sensi dell’articolo 176 del TUIR).”
Tali ultime operazioni fiscalmente “neutrali”, infatti, consentono alla società
incorporante, beneficiaria ovvero conferitaria (di seguito società avente
causa) di acquisire i beni al medesimo valore fiscalmente riconosciuto
presso la società, rispettivamente, incorporata, scissa ovvero conferente (di
seguito società dante causa).
In tale senso, per effetto delle predette operazioni straordinarie, la
beneficiaria succede al dante causa anche nel requisito del cd. periodo di
sorveglianza. In altri termini, la società avente causa dovrà tenere conto
anche del possesso maturato dalla società dante causa ai fini della
determinazione complessiva del periodo di possesso dei beni “affrancati”
utile per la corretta applicazione della citata disposizione di cui all’articolo
176, comma 2-ter, del TUIR.
Con particolare riferimento all’operazione di conferimento di azienda (che
fa seguito ad un precedente assoggettamento ad imposta sostitutiva ex
22
articolo 176, comma 2-ter, del TUIR), occorre precisare che l’opzione per il
regime dell’imposta sostitutiva – in ipotesi effettuata dalla società
conferente - esprime una posizione soggettiva della medesima società
conferente che non si trasmette alla società conferitaria.
Pertanto, la società conferente, pur non disponendo direttamente dei beni
affrancati, dovrà continuare ad assolvere gli obblighi di versamento
derivanti dall’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostituiva de
qua.
Contestualmente, la stessa società conferente avrà diritto allo scomputo
dell’imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 22 e 79, nell’ipotesi in cui i
beni affrancati vengano realizzati dalla società conferitaria prima della
scadenza del periodo di sorveglianza.
3.5 Imposta sostitutiva: riallineamento di altre attività con aliquota
ordinaria
D. Il comma 11 dell’articolo 15 prevede la possibilità di affrancare “attività
diverse” da quelle indicate in precedenza dalla norma mediante il
pagamento ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, dell’IRES,
dell’IRPEF e dell’IRAP. Ma quali sono le ipotesi in cui per il contribuente
può essere conveniente ricorrere a questa norma, che prevede il pagamento
integrale delle imposte a fronte di una deduzione frazionata dei maggiori
valori?
R. Il comma 10 dell’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
consente ai contribuenti di poter assoggettare i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, dell’articolo 176 del TUIR con
l'aliquota del 16 per cento.
23
Il successivo comma 11 prevede che “le disposizioni del comma 10 sono
applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti
in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-
ter, del testo unico delle imposte sui redditi …. In questo caso tali maggiori
valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, eventuali
maggiorazioni, rispettivamente dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP,
separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione
l'importo dovuto. Se i valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento.”
Resta inteso che, al di là dei vantaggi fiscali ottenuti, la norma in esame, al
pari delle altre disposizioni dell’articolo 15, consente ai contribuenti
interessati di evitare gli oneri connessi con la gestione contabile dei valori
disallineati.
24
4 ALTRI QUESITI SUL REDDITO D’IMPRESA
4.1 Nozione di “beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione”
D. È corretto ritenere che la condizione della novità posta per poter godere
della deducibilità degli ammortamenti anticipati per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007:
• possa ricondursi al concetto (espresso nella circolare n. 181/E del 1994)
di mancato utilizzo dello stesso bene da parte di un altro soggetto;
• possa essere riconosciuta (come previsto nella circolare n. 90/E del 2001)
anche nel caso di “beni complessi autoprodotti”, ove alla loro
realizzazione abbia concorso anche un bene usato, purché il costo del bene
usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente
sostenuto?
R. L’articolo 1, comma 34, della legge finanziaria 2008 prevede che, “in attesa
della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il
solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”, è
consentito dedurre, a prescindere dall’effettiva imputazione al conto
economico, ammortamenti fiscali senza applicare la riduzione a metà del
coefficiente tabellare, prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del Testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR) per i beni strumentali materiali.
Ciò comporta che se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 (anno 2008, per i contribuenti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare):
1) è imputata a conto economico una quota di ammortamento inferiore a
quella che si ottiene applicando il coefficiente previsto al DM 31
dicembre 1988, la differenza “non imputata a conto economico può
essere dedotta nella dichiarazione dei redditi”, operando una variazione
in diminuzione di pari importo;
25
2) è imputata a conto economico una quota di ammortamento superiore a
quella che si ottiene applicando il coefficiente previsto al D.M. 31
dicembre 1988, la differenza sarà ripresa a tassazione, operando una
variazione in aumento di pari importo.
Tale possibilità - come previsto dalla richiamata norma della legge
finanziaria 2008 - è consentita esclusivamente “per i beni nuovi acquisiti ed
entrati in funzione” nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, eccezion fatta per i beni indicati “nella lettera b) del comma
1 dell'articolo 164” (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) e
quelli indicati “nel comma 7, primo periodo, dell’articolo 102-bis del testo
unico delle imposte sui redditi” (beni materiali strumentali per l’esercizio di
talune attività regolate classificabili nelle categorie omogenee individuate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas).
La norma, pertanto, si applica unicamente nell’ipotesi in cui
l’ammortamento riguardi beni caratterizzati dal requisito della “novità”,
restando esclusi, di conseguenza, quelli a qualunque titolo già utilizzati.
Ciò posto, si rileva che il predetto requisito sussiste anche nel caso in cui
l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore
né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato
(o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto
(vedi, oltre alla circolare ministeriale n. 181 del 1994, richiamata nel quesito
e relativa alla prima “agevolazione Tremonti”, anche la circolare n. 90/E del
2001, relativa alla “agevolazione Tremonti bis”, nonché le circolari n. 41/E
del 2001 e n. 38/E del 2008, relative al credito d’imposta per investimenti
nelle aree svantaggiate, rispettivamente, per il periodo 2001-2006 e per il
periodo 2007-2013).
In tali occasioni è stato, altresì, precisato che l’acquisizione di beni “nuovi”
si realizza non soltanto in caso di acquisto a titolo derivativo, ma anche
nell’ipotesi in cui i beni stessi siano realizzati in appalto o in economia.
26
In conformità a quanto chiarito con la prassi appena citata, si conferma che
rientrano tra i beni nuovi anche i beni complessi autoprodotti, anche
nell’ipotesi in cui alla loro realizzazione abbia concorso un bene usato; in
particolare, in quest’ultima ipotesi il requisito della novità sussiste in
relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante
entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Ciò, ad esempio, si
verifica quando il costo di acquisto del bene usato risulta inferiore
all’importo delle altre spese sostenute per la realizzazione del bene.
In tutte le ipotesi in cui il bene nuovo sia, in tutto o in parte, acquisito da
terzi, il cedente è tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti che, secondo
quanto sopra precisato, qualificano il bene come provvisto del requisito
della “novità”.
4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti
D. Si vorrebbe sapere se l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti ex articolo 182-bis del R.D. 267 del 1942, come modificato dall’art.
16 del decreto legislativo n. 169 del 2007 comporti che il debitore si
consideri “assoggettato a procedura concorsuale” ai sensi dell’articolo
101, comma 5, secondo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi.
R. L’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in
materia di “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, così come sostituito dal
decreto legislativo n. 169 del 2007, è finalizzato a valorizzare il ruolo
dell'autonomia privata nella gestione della crisi dell'impresa, mediante la
previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante
in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento
di omologazione del Tribunale (cfr. circolare n. 40/E del 2008).
27
La disciplina in esame, introdotta dal legislatore civilistico con il decreto
legge del 14 marzo 2005, n. 35, non è stata recepita, tuttavia, dal legislatore
fiscale all’interno dell’articolo 101, comma 5 del TUIR. Tale ultima norma
stabilisce, infatti, che ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, “il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
Ciò posto, si ritiene che alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data
in cui il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia
applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato
comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.
4.3 Consolidato fiscale nazionale
D. Due società, appartenenti ad un gruppo, hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti (Consolidato
nazionale) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Entrambe le società
hanno chiuso i primi due esercizi, di vigenza della tassazione di gruppo,
alla data del 25 settembre 2007 e 25 settembre 2008.
Per esigenze correlate all’introduzione di un software gestionale, entrambe
le società devono modificare la data di chiusura degli esercizi sociali,
anticipando la chiusura del terzo esercizio sociale di vigenza del
consolidato nazionale al 31 dicembre 2008 e procedendo al rinnovo
dell’opzione per il triennio 2009 – 2011.
Si chiede se detta chiusura anticipata comporti:
a) l’interruzione del consolidato fiscale iniziato nel 2006 e ne
impedisca di conseguenza il rinnovo;
28
b) limitazioni sulla riportabilità delle perdite conseguite dal soggetto
controllante in regime di consolidato;
c) eventuali adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle entrate,
trattandosi di un'ipotesi non contemplata nel “Modello di comunicazione
relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale” di cui al
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 giugno 2004.
R. Tra i requisiti previsti dal vigente ordinamento per la validità dell’opzione
per il regime del consolidato nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del
TUIR) l’articolo 119, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico menziona
espressamente l’identità degli esercizi sociali dei soggetti che intendono
partecipare al regime (da intendersi quale identicità della data di chiusura
dell’esercizio, secondo quanto precisato nella relazione di
accompagnamento al d.lgs. n. 344 del 2003). Il menzionato requisito
presenta, più precisamente, carattere pregiudiziale al fine non solo del
valido avvio del regime, ma anche della continuazione del medesimo nel
triennio di validità dell’opzione. Se, infatti, nel corso del predetto triennio
dovesse verificarsi la modifica della durata dell’esercizio sociale rispetto ad
una determinata società consolidata, si determinerebbe la fuoriuscita
anticipata di quest’ultima dalla fiscal unit. Nella diversa ipotesi in cui la
modifica dell’esercizio sociale riguardasse direttamente il soggetto
consolidante, ne conseguirebbe la cessazione completa del regime.
A conclusioni diverse deve, peraltro, giungersi quando la chiusura anticipata
dell’esercizio sociale (con conseguente modifica delle relative date di inizio
e chiusura) avvenga, come nel caso descritto nel presente quesito,
relativamente a tutti i soggetti costituenti la fiscal unit.
Nella particolare ipotesi in cui si verifichi la chiusura anticipata
dell’esercizio sociale da parte di tutti i soggetti partecipanti al regime,
infatti, non si producono effetti interruttivi sulla prosecuzione del regime.
Quest’ultimo, più precisamente, a condizione che continuino ad essere
29
soddisfatti tutti i requisiti individuati dagli articoli 117 e ss. del TUIR al fine
della validità dell’opzione, prosegue seppur rispetto ad esercizi sociali le cui
date di inizio e chiusura risultano modificate rispetto a quelle originarie.
Nell’ipotesi prospettata nel caso di specie il requisito dell’identità degli
esercizi sociali continua, comunque, ad essere soddisfatto rispetto a tutti i
soggetti partecipanti al regime, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza la
circostanza che l’esercizio, avente originariamente durata 26 settembre - 25
settembre, sia stato successivamente allineato all’anno solare (1 gennaio -
31 dicembre).
Pertanto, si ritiene che - in assenza di eventuali profili elusivi - l’evento in
esame non determini alcun effetto interruttivo nei confronti del regime
avviato che potrà essere rinnovato, in presenza di tutti requisiti richiesti
dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, a partire dal 2009 (rispetto ad un
esercizio sociale avente la nuova durata 1 gennaio – 31 dicembre) per il
triennio 2009-2011.
Non verificandosi l’interruzione anticipata del regime, non viene a porsi
alcuna questione in termini di riportabilità delle perdite maturate dal gruppo
nel corso del primo triennio di validità dell’opzione, dal momento che si
assiste alla prosecuzione della medesima fiscal unit.
L’avvenuta modifica delle date di inizio e chiusura degli esercizi sociali
risulterà, in ogni caso, dalla comunicazione che il soggetto consolidante
presenterà all’Amministrazione finanziaria all’atto dell’eventuale rinnovo
dell’opzione per il regime. Dal relativo modello, infatti, non risulteranno più
quali date di inizio e conclusione degli esercizi sociali quelle,
rispettivamente, del 26 settembre e del 25 settembre (riportate nella
comunicazione originaria, in quanto presentata da soggetti all’epoca non
aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Si ricorda, infine, che, in base ai principi del diritto civile, (la cui legittimità
costituisce presupposto della legittimità fiscale) la deliberazione assembleare che
modifica la data di chiusura dell’esercizio sociale, fissandola in data anteriore a
30
quella in cui l’assemblea si tiene, deve essere fondata su ragioni oggettive e
concordanti comunicate in assemblea dagli organi amministrativi e di controllo e
risultanti dal verbale assembleare e “dovrà in particolare essere escluso (…) che
la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi
risultati economici” (Massima n. 16 del 26 febbraio 2004 del Consiglio Notarile
di Milano).
4.4 Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing
D. Ai fini della quantificazione dell’ammontare degli interessi impliciti nei
canoni di leasing, viene ora esplicitamente prevista la necessità di fare
riferimento al piano di ammortamento finanziario del contratto. Al
riguardo si chiede se:
1. sia da ritenersi assolutamente esclusa l’applicabilità del
metodo forfetario di cui al DM 24.04.1998;
2. vi sia una differenziazione tra contratti stipulati prima del
01.01.2008 e dal 01.01.2008, in relazione alle possibili difficoltà di
collegamento tra la quota di oneri finanziari prevista nel passato (con il
metodo forfetario) e la quota conteggiata dal 2008 con il metodo
finanziario. E’ cioè ammissibile continuare ad utilizzare il metodo
forfetario per i vecchi leasing, in modo da evitare di giungere a non
dedurre anche quote capitale o dedurre anche quote interessi per effetto
della mancata correlazione tra i due metodi sulla vita di un contratto di
leasing?
R. Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, l’articolo 1, comma 33,
lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha
modificato la disposizione contenuta nell’articolo 102, comma 7, del TUIR.
A seguito della suddetta modifica, la “quota di interessi impliciti desunta
31
dal contratto” di leasing è soggetta alle regole previste dall’articolo 96 del
TUIR.
Pertanto, occorrerà determinare, in base alle risultanze del contratto di
locazione finanziaria, l’ammontare degli interessi passivi (impliciti nei
canoni) relativi al periodo d’imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di
deducibilità di cui all’articolo 96 del TUIR.
Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che
non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano
continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli
interessi impliciti dettato, ai fini dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto
ministeriale 24 aprile 1998.
I soggetti IAS/IFRS adopter, invece, potranno fare riferimento alla quota di
interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a
seguito della contabilizzazione dell’operazione in conformità allo IAS 17.
32
5 NOVITÀ IRAP: BASE IMPONIBILE E DEDUCIBILITÀ DALLE
IMPOSTE DIRETTE
5.1 Presupposti della deduzione
D. La deduzione dal reddito del 10% dell’IRAP, prevista per le imprese,
professionisti ed enti non commerciali (per l’attività commerciale) dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, prescinde dall’effettivo
sostenimento di spese per il personale dipendente e costi per interessi
passivi?
R. L’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
ammette, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la
possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per cento dell’IRAP
dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs.
n. 446 del 1997. Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va
calcolata sull’IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di
distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle
spese per il personale dipendente. In tal senso si esprime anche la Relazione
di accompagnamento alla norma in esame che specifica che “Per esigenze
di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente
determinata in ragione del 10 per cento dell’imposta complessivamente
dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base
imponibile spese per il personale o per interessi passivi”.
In definitiva, la deduzione forfetaria pari al 10 per cento dell’IRAP versata
può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito - sia
del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei
periodi d’imposta pregressi - a condizione che alla formazione del valore
33
della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso
spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi.
5.2 Rimborso dell’IRES per soggetti in regime di trasparenza o
partecipanti al consolidato fiscale nazionale
D. Si chiede di conoscere quale sia il funzionamento del meccanismo di
deduzione e dell’istanza di rimborso:
- in presenza di società di persone o di società trasparenti per opzione (ai
sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR);
- in presenza di opzione per il consolidato fiscale nazionale (di cui agli
articoli 117 e seguenti del TUIR), relativamente alle annualità pregresse
(i.e. anteriori al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione) così come
nel periodo di vigenza dell’opzione.
R. Per le società trasparenti (per natura, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, o per
opzione ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico) la
deduzione dalle imposte sui redditi dell’importo pari al 10 per cento
dell’IRAP versata è effettuata dalla stessa società trasparente in sede di
determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini
delle imposte sui redditi (sia per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008 e successivi sia per i periodi d’imposta pregressi).
Venendo alle modalità operative per la fruizione della menzionata
deduzione si fa presente che:
- a regime (per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e
successivi) la deduzione sarà effettuata dalla società che,
conseguentemente, imputerà per trasparenza ai soci un imponibile ai fini
delle imposte dirette, ridotto per effetto della norma in esame;
- per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008,
sarà ugualmente la società a rideterminare il proprio reddito al netto del
34
10% dell’IRAP assolta; comunicherà quindi ai propri soci la quota di
rispettiva spettanza affinché ciascuno di questi, previa rideterminazione
del debito di imposta individuale, possa presentare – ricorrendone i
presupposti – istanza di rimborso della maggiore imposta assolta.
Per quanto riguarda i soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza di
rimborso nel caso di partecipazione al regime del consolidato fiscale
nazionale (di cui agli artt. 117 ss. del TUIR) occorre distinguere i seguenti
casi (entrambi riferiti ad annualità precedenti a quella in corso al 31
dicembre 2008):
- esercizio anteriore all’avvio del consolidato: in tal caso legittimata alla
presentazione dell’istanza di rimborso sarà la singola società
relativamente all’imponibile IRES rideterminato sulla base della
deduzione IRAP;
- esercizio di avvio del consolidato (o esercizi ad esso successivi): in tal
caso legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso sarà il soggetto
consolidante (unico essendo ai fini IRES il debito d’imposta della fiscal
unit), sulla base degli imponibili IRES rideterminati dai singoli soggetti
partecipanti al regime.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (e per quelli ad
esso successivi), nel caso di soggetti partecipanti al regime del consolidato
fiscale nazionale, la deduzione forfetaria IRAP deve essere calcolata, su
base individuale, da ciascuno dei predetti soggetti, con la conseguenza che il
soggetto consolidante procederà alla somma algebrica di redditi individuali
già nettizzati della deduzione in esame.
5.3 Determinazione base imponibile per i soggetti di cui all’articolo 5-bis
del decreto IRAP
D. Per le imprese che determinano il valore della produzione si sensi
dell’articolo 5-bis del d.lgs. 446/97 (che non hanno optato per i criteri
35
previsti per i soggetti IRES) non sono deducibili i costi classificabili fra “gli
oneri diversi di gestione”, mentre sono deducibili i costi per servizi (D.M.
17 gennaio 1992). Le prestazioni di servizi classificabili fra gli oneri diversi
di gestione (costi di manutenzioni su beni particolari, ecc.) sono deducibili?
R. Come già chiarito nella circolare n. 60 del 28 ottobre 2008, i costi per servizi
si individuano facendo riferimento alla disciplina fiscale dettata ai fini delle
imposte sui redditi dal D.M. 17 gennaio 1992, secondo cui per prestazioni di
servizi si intendono quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle
elencate nel comma 4 dello stesso articolo 3, nelle lettere a), b), c), e) f) e h).
Pertanto, tutte le volte in cui una voce di costo sia ascrivibile tra quelle
richiamate nel menzionato decreto ministeriale, la stessa è ammessa in
deduzione dalla base imponibile IRAP a prescindere dalla classificazione
operata in sede civilistica.
E’ appena il caso di rilevare che i costi classificabili nell’ambito delle
prestazioni per servizi individuati dal decreto non sono tuttavia deducibili
qualora siano riconducibili nelle categorie di costi che lo stesso articolo 5-
bis ritiene indeducibili.
In particolare, si tratta delle spese per il personale dipendente e assimilato,
dei costi, dei compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da
2) a 5), dell'articolo 11 del decreto IRAP, della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto, delle perdite su crediti e
dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Allo stesso modo, non possono essere ammessi in deduzione, tra le spese
per servizi deducibili, gli oneri per interessi passivi, trattandosi di costi
comunque indeducibili nel sistema IRAP.
36
6 IVA
6.1 Cessione di contratto di leasing di autovettura
D. In caso di cessione verso corrispettivo di un contratto di leasing di
un’autovettura, i cui canoni hanno dato diritto alla detrazione dell’Iva nella
misura del 40%, si chiede di sapere:
- se la base imponibile sia costituita dall’intero corrispettivo oppure dal
40%;
- in quale misura il cessionario del contratto potrà detrarre l’Iva
addebitatagli dal cedente.
R. Con decisione n. 2007/441/CE del 18 giugno 2007, il Consiglio dell’Unione
Europea ha autorizzato l’Italia “a limitare al 40 per cento il diritto a
detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non
interamente utilizzati a fini professionali”.
Al fine di coordinare la normativa Iva nazionale con il contenuto della
decisione sopra citata, il legislatore è intervenuto, con legge 24 dicembre
2007, n. 244, apportando modifiche al d.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, con la legge n. 244 del 2007 sopra citata si è provveduto a
sostituire la lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1, prevedendo che
“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a
motore…è ammessa nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono
utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti
veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa…” (articolo 1,
comma 261, lett. e).
L’articolo 1, comma 261, lett. e), della legge n. 244 del 2007 ha previsto
anche la sostituzione della lettera d), del comma 1, dell’articolo 19-bis1 del
n. 633 del 1972, disponendo, tra l’altro, che l’imposta relativa alle
prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16, tra cui rientrano quelle
37
dipendenti da contratti di locazione finanziaria relativi ai veicoli stradali a
motore, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in
detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti beni.
Per effetto di tale disposizione, l’acquisto di veicoli stradali a motore
mediante contratti di leasing è equiparato, ai fini della detrazione,
all’acquisizione tramite compravendita.
Poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA
costituisce una prestazione di servizi, ex articolo 3 del d.P.R. n. 633 del
1972) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle
limitazioni della detrazione, si ritiene che la predetta cessione di contratto
debba essere trattata, ai fini in discorso, alla stregua di una cessione di beni.
Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per
i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento
dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai
sensi dell’articolo 13, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorché
tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la
detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità
oggettiva.
Ne consegue, altresì, che il cessionario del contratto di leasing potrà
detrarre solo nella misura del 40% l’imposta a lui addebitata dal cedente e
quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all’acquisto.
6.2 Base imponibile delle cessioni di autovetture usate
D. In caso di cessione dell’autovettura per il cui acquisto l’imposta è stata
detratta per il 40%, la base imponibile è assunta in misura corrispondente.
Quale trattamento si applica sulle rivendite successive?
R. Come illustrato nel quesito precedente, la legge 24 dicembre 2007,
n. 244 ha:
38
− modificato la lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1, prevedendo
che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli
stradali a motore…è ammessa in detrazione nella misura del 40 per
cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione.” (articolo 1, c. 261, lett. e);
− aggiunto un quarto comma all’articolo 13, il quale prevede che per le
cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la
detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre
disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata
moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detraibile ai sensi di tali
disposizioni (articolo 1, comma 261, lett. c).
Per effetto del nuovo testo dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del
d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute
nell’articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che
consentivano l’applicazione del regime speciale del margine anche alle
cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse
ricevuto una fattura recante l’esposizione dell’IVA addebitata per rivalsa,
calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in
virtù della legge n. 266 del 2005).
Ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 30 della legge n. 388 del
2000, per l’acquisizione dei veicoli l’IVA era ammessa in detrazione nei
limiti del 10 per cento (divenuto 15 per cento dal 1° gennaio 2006), e
l’applicazione del regime del margine previsto dal successivo comma 6
poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in
considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in
detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo,
infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede
all’applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della
commercializzazione del bene, l’imposta non è stata detratta neppure in
parte.
39
Chiarito ciò, si fa presente che, ai fini della determinazione della base
imponibile, il quarto comma dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972,
introdotto dalla legge n. 244 del 2007, prevede che per le cessioni che
hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è
stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di
indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il
corrispettivo per la percentuale di detraibilità.
Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione
a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la
detrazione nella misura del 40 per cento dell’imposta addebitata in fattura
dal cedente.
6.3 Responsabilità solidale degli acquirenti di immobili
D. Si chiede conferma che la responsabilità solidale dell’acquirente
dell’immobile, introdotta dalla finanziaria 2008 (articolo 1, comma 164,
legge 244/2007), scatta solo nel caso di differenza del corrispettivo effettivo
e non anche in caso di accertamento basato sul valore normale.
R. L’articolo 1, comma 164, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) stabilisce che “All'articolo 60-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato
nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura
sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il
cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il
corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il
cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può
regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
40
sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario
che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle
fatture oggetto della regolarizzazione".
La disposizione in commento stabilisce che il cedente e l’acquirente sono
responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza
tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa
sanzione.
Il legislatore con l’inserimento del comma 3-bis nell’articolo 60-bis del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - rubricato “Solidarietà nel pagamento
dell’imposta” - ha esteso, nell’ambito delle cessioni di immobili, la
responsabilità per il pagamento dell’IVA in capo all’acquirente, anche
laddove quest’ultimo ponga in essere l’operazione al di fuori di un’attività
di impresa o di lavoro autonomo.
Ulteriore aspetto che merita di essere rilevato concerne l’affermazione
contenuta nel comma 3-bis in esame circa la responsabilità in solido del
cessionario con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla
differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto e nella
fattura, nonché della relativa sanzione.
La disposizione in commento, pertanto, pone a carico di entrambe le parti
contrattuali l’obbligo di pagamento dell’imposta.
Presupposto per l’applicazione del comma 3-bis in commento è
rappresentato dalla divergenza tra l’importo del corrispettivo indicato
nell’atto di cessione e nella relativa fattura, rispetto al corrispettivo
effettivamente percepito.
Ai fini della sua applicazione, quindi, il comma 3-bis non assume quale
parametro di riferimento il “valore normale”dell’immobile trasferito, a
differenza di quanto dispone il precedente comma 2 del medesimo articolo
60-bis.
41
La differenza è sostanziale, in quanto, mentre il “valore normale”
rappresenta una presunzione legale utilizzabile nell’accertamento ai fini
IVA e ai fini delle Imposte sui redditi che si fonda sul “prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o
similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata
l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14, terzo
comma, del d.P.R. n. 633), il comma 3-bis trova applicazione
esclusivamente nell’ipotesi di effettiva divergenza tra l’importo dichiarato e
quello percepito.
Ne consegue, con riferimento al quesito in esame, che la responsabilità
solidale di cui al comma 3-bis non trova applicazione in caso di
accertamento della maggiore imposta basato sul c.d. “valore normale”.
Tale conclusione si fonda su di un’interpretazione letterale e logico-
sistematica dell’impianto normativo dettato ai fini IVA, in quanto la
responsabilità solidale dell’acquirente ai fini IVA rappresenta un’ipotesi
eccezionale, che va limitata ai casi tassativamente previsti dal Legislatore.
Ne consegue, in mancanza di un’espressa previsione normativa, che non è
possibile estendere la responsabilità solidale dell’acquirente anche al caso
in cui la maggiore imposta derivi da un accertamento in base al cd “valore
normale”.
6.4 Trattamento degli interventi di recupero edilizio
D. Ai sensi del n. 8-bis) dell’articolo 10, del d.P.R. 633/72, l’esenzione IVA non
si applica alle cessioni di fabbricati oggetto di interventi di recupero di cui
all’articolo 31, lett. c), d) ed e), della legge 457/78, effettuate entro quattro
anni dal termine dei lavori dalle imprese che hanno realizzato, anche
mediante appalto a terzi, gli interventi stessi.
42
Inoltre, la tabella A, parte III, n. 127-quinquesdecies, prevede l’aliquota del
10% sulle cessioni dei fabbricati oggetto dei predetti interventi di recupero.
Ai fini delle suindicate disposizioni, deve ritenersi ancora necessario lo
stato di degrado dell’immobile (ris. n. 430791 del 3/3/92), oppure le norme
citate sono applicabili anche in caso di ristrutturazione per modifica della
destinazione d’uso (come pare evincersi, quanto meno con riferimento alla
prima disposizione, dalla risoluzione n. 58 del 21/2/2008)?
R. L’articolo 10, comma 1, n. 8-bis) del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede, quale
regola generale, che le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa siano
esenti da IVA, con la sola esclusione di quelli venduti entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese
costruttrici che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
ed urbanistica, di cui all’articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5
agosto 1978, n. 457.
La norma, pertanto, prevede il regime di imponibilità ad IVA per le cessioni
di immobili, effettuate dalle imprese di costruzione e dalle imprese che
hanno effettuato gli interventi di recupero edilizio riconducibili alle
tipologie sopra indicate, semprechè l’alienazione intervenga entro i quattro
anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.
Per quanto concerne, in particolare, l’ipotesi di cessione di immobili
ristrutturati, la norma in discorso non richiede che gli interventi di recupero
siano collegati ad una condizione di degrado dell’immobile, ragion per cui
può trovare applicazione anche in ipotesi di cambio di destinazione d’uso
non collegato a degrado del bene.
Peraltro, si rammenta che con la circolare n. 12/E del 1 marzo 2007, al
paragrafo 10, è stato chiarito che il regime di imponibilità IVA trova
applicazione, relativamente all’operazione di cessione, sempre che “i lavori
edili siano stati effettivamente realizzati, anche se in misura parziale”. Non
43
è sufficiente la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative
all’esecuzione dell’intervento.
Lo stato di degrado dell’immobile non è necessario neppure ai fini
dell’applicabilità della norma di cui al n. 127-quinquiesdecies) della Tabella
A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, la quale prevede
l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % ai “fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui
all’articolo 31 della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b), del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che
hanno effettuato gli interventi”.
6.5 Aliquota agevolata sulle cessioni di immobili recuperati
D. Ai fini dell’applicazione della disposizione del n. 127-quinquiesdecies) della
tabella A, parte III, che prevede l’aliquota IVA 10% per le cessioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, poste in essere
dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi, è necessario che i
lavori di recupero siano stati ultimati, oppure – come precisato nella
circolare n. 12 del 1° marzo 2007 ai fini del trattamento di imponibilità ai
sensi del n. 8-bis) dell’articolo 10 – è sufficiente che siano iniziati?
R. Il numero 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633
del 1972 stabilisce che la cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati sui
quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli
interventi, sono soggette all’aliquota IVA del 10%.
Il n. 127-quinquiesdecies), nell'individuare l’aliquota IVA applicabile alla
cessione di fabbricati sui quali le stesse aziende cedenti hanno eseguito
interventi di recupero, non tratta specificamente anche dei fabbricati “non
44
ultimati”, diversamente da quanto espressamente previsto da altre
disposizioni della medesima Tabella (come, ad esempio, il n. 127-undecies)
della Tabella A, parte III, allegata al medesimo d.P.R.). Da ciò discende che
la cessione di un fabbricato effettuata dal soggetto che ha realizzato
l’intervento di ristrutturazione in un momento anteriore alla data di
ultimazione del medesimo è esclusa dall’ambito applicativo del citato n.
127-quinquiesdecies).
Del resto, in tal senso l’Amministrazione finanziaria si era espressa già con
la risoluzione n. 431363 del 28 luglio 1992, in relazione all’analoga
normativa allora vigente.
6.6 Rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
D. In relazione alla disposizione dell’articolo 30, terzo comma, lett. c), del
d.P.R. 633 del 1972, si chiede di sapere se, ai fini della determinazione
dell’IVA rimborsabile, per i fabbricati occorre scorporare la parte di prezzo
riferibile al terreno.
R. L'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing
relativi ai terreni prevista dalle disposizioni contenute nell'articolo 36,
commi 7 e seguenti, del decreto-legge n. 223 del 2006, si riflette anche ai
fini del calcolo dell’imposta rimborsabile ai sensi dell’articolo 30, comma
3, lett. c), del d.P.R. 633/1972 che, pertanto, nel caso di acquisto di
fabbricati, deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non
ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne
costituisce pertinenza.
45
6.7 Esigibilità “per cassa” e pagamenti frazionati
D. Come devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 7, del d.l. n. 185
del 2008, nel caso in cui, a fronte di un’unica fattura, vengano effettuati
pagamenti frazionati?
R. L’articolo 7 del d.l. n. 185 del 2008 ha esteso le disposizioni sull’esigibilità
differita dell’imposta sul valore aggiunto contenute nell’articolo 6, comma
5, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, anche alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuati nei confronti di cessionari o committenti che
agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, da parte dei soggetti
che realizzano un determinato volume d’affari, da definire con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ne consegue che i predetti soggetti possono differire l’esigibilità
dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo e, comunque, non
oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, salvo l’ipotesi
in cui, prima del termine annuale, i cessionari o committenti siano stati
assoggettati a procedura concorsuale o esecutiva.
Come già chiarito con la risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E, nei casi di IVA
ad esigibilità differita, il pagamento del corrispettivo determina l’esigibilità
dell’imposta, con la conseguenza che, in ipotesi di pagamento, anche
parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento
e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è
avvenuto il pagamento stesso.
A loro volta i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla
detrazione dell’imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente
corrisposta ai cedenti/prestatori.
46
6.8 Esigibilità dell’imposta “per cassa”
D. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 185/2008 si applicano
alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che
agiscono in veste di soggetti passivi. Come deve essere valutata, a tal fine,
la posizione degli enti non commerciali titolari di partita IVA, che effettuano
acquisti sia per l’attività d’impresa che per quella istituzionale?
R. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede
l’esigibilità dell’IVA all’atto del pagamento del corrispettivo per tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore di cessionari o
committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
In sostanza, la norma estende alle operazioni effettuate nei confronti di
soggetti passivi IVA l’esigibilità differita del tributo, già prevista
dall’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d. P.R. n. 633 del 1972
limitatamente a particolari cessioni di beni e prestazioni servizi, nonché a
quelle rese nei confronti dello Stato e dei soggetti pubblici espressamente
elencati.
La formulazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 185, riferita
alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono
nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, comporta l’esigibilità
dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo anche qualora il
cessionario del bene o il committente del servizio sia un ente non
commerciale che agisce nell’esercizio di impresa.
Gli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa possono, tuttavia,
operare acquisti di beni e servizi da destinare promiscuamente all’attività
d’impresa e all’attività non commerciale.
Al riguardo, si ritiene che la disposizione dell’articolo 7, richiedendo
unicamente che il cessionario o committente agisce nell’esercizio di attività
d’impresa, arte o professione, non precluda l’esigibilità differita
47
dell’imposta per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali destinati
oltre che all’attività commerciale anche ad altre attività.
In sintesi, rientrano nell’ambito applicativo della norma le operazioni
effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano
nell’esercizio di attività d’impresa, ancorché i beni e i servizi acquistati
siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività
d’impresa e di attività non commerciali.
6.9 Detrazione dell’imposta erroneamente addebitata
D. Un contribuente che riceve una fattura con IVA relativa ad acquisto di beni
o servizi assoggettati ad imposta, ma riferita ad operazioni “non
imponibili” (ad esempio perché ha rilasciato una dichiarazione d’intenti
quale “esportatore abituale” ma il fornitore non ne ha tenuto conto in
quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione, ovvero ha ricevuto
prestazioni di custodia di beni in un deposito IVA di cui all’aricolo 50-bis
del decreto legge 331/93, ma il gestore ha emesso fattura con IVA per
servizi resi all’interno del deposito stesso), può legittimamente detrarre
l’IVA a lui addebitata ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti
del d.P.R. n. 633 del 1972. Se, invece, la fattura si riferisce ad una
operazione “esente” da IVA ai sensi dell’articolo 10, ovvero “non
soggetta” ad imposta e senza diritto a detrazione da parte del fornitore,
può detrarre l’IVA erroneamente a lui addebitata?
R. L’articolo 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede
che gli esportatori abituali, per poter acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto devono consegnare o
spedire al fornitore o prestatore (ovvero presentare in dogana) una
dichiarazione d’intento prima di effettuare l’operazione (cfr. articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983 n. 746).
48
Dal dato letterale della norma si desume che l’esportatore abituale ha una
facoltà (non un obbligo) di avvalersi dell’agevolazione in parola; tuttavia se
l’esportatore comunica al cedente/prestatore di volersene avvalere,
quest’ultimo ha l’obbligo di conformarsi alla richiesta.
Peraltro, se il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d’intento,
egli è tenuto ad emettere la fattura con applicazione dell’imposta e, a sua
volta, il cessionario/committente ha diritto ad esercitare la detrazione, entro
i termini e nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del
1972.
Con riguardo alla diversa fattispecie in cui il contribuente abbia ricevuto
prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, rientranti
nella previsione normativa di cui alla lettera h) dell’articolo 50-bis del D.L.
n. 331 del 1993, per le quali erroneamente sia stata emessa fattura con
addebito dell’IVA, si ritiene che il contribuente possa, comunque, detrarre
l’imposta, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n.
633 del 1972. In tale circostanza, il trattamento riservato alla prestazione di
servizi potrebbe essere inteso quale anticipazione del momento impositivo
che, altrimenti, si realizza all’atto dell’estrazione dei beni cui la prestazione
medesima si riferisce. Ne consegue che, al momento della effettiva
estrazione del bene, il valore della prestazione di servizio - già assoggettato
al tributo - non andrà computato in aumento del corrispettivo da
assoggettare ad imposizione.
Diversamente, il cessionario/committente nei cui confronti il
cedente/prestatore abbia erroneamente esercitato la rivalsa per
un’operazione oggettivamente non soggetta ad IVA o esente, non ha titolo
per esercitare il diritto alla detrazione. In argomento, si evidenzia che sia la
Corte di Giustizia europea (cfr sentenza 13 dicembre 1989, in causa C-
342/87, Genius Holding) sia la Corte di Cassazione (cfr sentenze n.
12547/2001 e n. 1607 del 25 gennaio 2008, n. 1607), ritengono che
l’esercizio del diritto di detrazione contemplato dalla VI Direttiva per le
49
merci ed i servizi acquistati deve limitarsi alle sole imposte dovute, vale a
dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta ad IVA o versate
in quanto effettivamente dovute, e non si estende all’imposta addebitata solo
perché indicata in fattura. In particolare la Corte di Giustizia ha escluso che
per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’imposta derivi,
come automatica conseguenza, dall’obbligo di pagare l’IVA indicata in
fattura dal cedente/prestatore.
50
7 INDEBITE COMPENSAZIONI
7.1 Compensazione di crediti esistenti oltre il limite consentito. Sanzioni
amministrative
D. In relazione alla nuova sanzione dettata dall’articolo 27, comma 18 del d.l.
n. 185 del 2008, è possibile ritenere che la stessa non sia applicabile nelle
ipotesi di utilizzo del credito in compensazione oltre la misura massima
consentita dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000?
In caso positivo, tornerebbe ad essere applicabile la sanzione del 30%?
R. L’articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la
sanzione amministrativa per l’utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti, che va dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi.
La predetta sanzione non si applica nell’ipotesi di crediti esistenti ma
utilizzati in compensazione in misura eccedente l’importo stabilito
dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro). In tale
circostanza, infatti, come chiarito con la risoluzione n. 452/E del 27
novembre 2008, si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento di
imposte di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al
30 per cento dell’importo indebitamente compensato.
Per completezza, si rappresenta che la sanzione in parola non trova
applicazione anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione i
crediti da indicare nel quadro RU, esistenti ma utilizzati oltre il limite di
250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
7.2 Decorrenza
D. L’articolo 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione
dal 100 al 200 per cento per l’utilizzo in compensazione di crediti
51
inesistenti. E’ corretto ritenere che tale sanzione si applichi solo alle
violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto?
R. Il principio di irretroattività delle norme sanzionatorie, di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, esclude che possano
operare retroattivamente le norme che introducono nuove sanzioni e quelle
che rendono più onerosa una sanzione già esistente.
Pertanto, la sanzione prevista dall’articolo 27, comma 18, del decreto legge
n. 185 del 2008, in vigore dal 29 novembre 2008, si applica alle violazioni
commesse a decorrere dalla predetta data.
Si fa presente che la disciplina in commento è stata integrata dall’articolo 7,
comma 2, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5. Tale ultima disposizione
- che ha aggiunto un periodo al comma 18 dell’articolo 27 del decreto legge
n. 185 del 2008 – ha previsto l’applicazione della sanzione nella misura
massima del duecento per cento nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per
ciascun anno solare. La disposizione si applica alle violazioni commesse a
decorrere dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del citato decreto
n. 5 del 2009.
52
8 ACCERTAMENTO E ADESIONE
8.1 Residenze fittizie
D. Il comma 16 dell’articolo 83 del decreto legge n. 112 del 2008 ha previsto
che i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE
da parte del contribuente italiano, devono confermare all’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate competente l’effettiva cessazione della residenza
del contribuente nel territorio nazionale. Inoltre, per tutto il triennio
successivo alla richiesta di iscrizione all’AIRE, è demandata al Comune
un’ulteriore attività di vigilanza, da svolgere congiuntamente all’Agenzia
delle entrate, riguardo l’effettivo trasferimento all’estero del contribuente
italiano. Si chiede se l’attività di accertamento da parte del Comune debba
svolgersi secondo le modalità dettate dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, cioè attraverso segnalazioni
qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle
quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza
ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
R. L’articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto che,
entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE), i comuni confermano all’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale che il
richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
Dalla formulazione della disposizione e dal diverso ambito di operatività di
tale ulteriore e specifica collaborazione dei comuni all’attività di contrasto
all’evasione fiscale - rispetto a quella contemplata dall’articolo 1 del decreto
legge n. 203 del 2005 – si è dell’avviso che tale segnalazione - e, dunque, la
prodromica attività di controllo da parte dell’ente territoriale - abbia come
esclusivo presupposto la richiesta di iscrizione nell’AIRE e, quindi, debba
53
avvenire a prescindere da una specifica qualificazione della posizione
soggettiva del contribuente.
8.2 Adesione ai processi verbali di constatazione
D. In relazione alla nuova adesione ai processi verbali di constatazione,
possibile solo per i verbali che consentono l’emanazione di atti di
accertamento parziali, quale è, secondo l’Agenzia, il “confine” tra
accertamento ordinario e accertamento parziale ?
R. L’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, introdotto dall’articolo 83,
comma 18, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, consente al contribuente di
definire i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che contengono la constatazione di
violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore
aggiunto, di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale
regionale o comunale all’IRPEF, di imposte sostitutive dei redditi e, in ogni
caso, di imposte per le quali sono applicabili le disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi (cfr circolare n. 55/E del 17 settembre
2008). È necessario, tuttavia, che il processo verbale consenta l’emissione di
accertamenti parziali di cui all’articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e
all’articolo 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi delle
citate norme, gli accertamenti parziali possono essere emessi quando dai
processi verbali di constatazione redatti a seguito di accessi, ispezioni e
verifiche, risultano elementi che consentono di stabilire l'esistenza di:
(cid:131) redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente; deduzioni,
esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o
maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e
36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
54
(cid:131) imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente;
detrazioni in tutto o in parte non spettanti; imposta o maggior imposta sul
valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis
del d.P.R. n. 633 del 1972.
In tale circostanza, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate possono
procedere all’accertamento parziale ai sensi dei citati articoli 41-bis del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972,
senza svolgere un’ulteriore azione istruttoria.
La circolare n. 55 del 2008 ha, peraltro, chiarito che restano escluse
dall’ambito di applicazione della norma tutte le violazioni che, seppur
contenute nel processo verbale di constatazione, non hanno diretta attinenza
con quanto può formare oggetto precipuo dell’adesione in parola, ossia:
a) le violazioni, anche “sostanziali”, relative a comparti impositivi diversi
da quelli espressamente richiamati dall’articolo 5-bis (ad es. imposta di
registro);
b) le violazioni “formali” riferite alle imposte definibili (ove per tali sono
da intendere le violazioni alle quali non è associato il recupero di base
imponibile, né determinano l’applicazione di sanzioni commisurate ad
una maggiore imposta accertata);
c) ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle
predette violazioni constatate. Trattasi di altre circostanze, fatti o altri
elementi, evidenziati nel processo verbale, ma non ancora formalizzati
nella constatazione di specifiche violazioni, in base ai quali si rende
necessario il vaglio del competente Ufficio e lo svolgimento di ulteriori
attività istruttorie.
55
8.3 Somme dovute a seguito di controllo automatico o formale della
dichiarazione dei redditi
D. Le somme dovute a seguito del controllo automatico e del controllo formale
della dichiarazione dei redditi (art 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/73),
possono essere oggetto di pagamento rateale in base alle regole introdotte
dalla Finanziaria 2008?
R. L’articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore
dal 1° gennaio 2008, ha inserito nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, l’articolo 3-bis che prevede la possibilità di rateizzare il versamento
delle somme dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni, di cui
all’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché di controllo
automatico, di cui all’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’articolo
54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, risultanti dalle comunicazioni di
irregolarità inviate al contribuente.
Il numero di rate nelle quali frazionare il pagamento è strettamente connesso
all’ammontare delle somme da corrispondere; in particolare:
(cid:131) i debiti compresi tra i 2.000 e i 5.000 euro possono essere versati con un
numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo;
(cid:131) i debiti superiori a 5.000 euro possono essere versati con un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di elaborazione della comunicazione, ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 3 del medesimo decreto.
La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, mentre le rimanenti rate trimestrali scadono entro l’ultimo
giorno di ciascun trimestre.
La rateazione delle somme superiori a cinquantamila euro è subordinata alla
prestazione delle garanzie previste nel medesimo articolo 3-bis.
56
Il comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 244 del 2007, stabilisce che
le disposizioni relative alla rateazione delle somme dovute a seguito di
liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni, ovvero in relazione a
redditi soggetti a tassazione separata, si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso:
(cid:190) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito di controlli
automatici ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e
dell’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
(cid:190) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di controlli formali
eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e per
quelle dovute a seguito della liquidazione dell’imposta per gli altri
redditi soggetti a tassazione separata di cui all’articolo 21 del TUIR;
(cid:190) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute a seguito della liquidazione
dell’imposta per i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’articolo
17 del TUIR.
57
9 FONDI IMMOBILIARI
9.1 Imposta patrimoniale dell’1%: calcolo della media annua del valore
delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta
D. Con riferimento ai fondi immobiliari familiari o a ristretta base
partecipativa, le società di gestione del risparmio, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’imposta patrimoniale
dell’1% introdotta dall’articolo 82, comma 17, del D.L. n. 112 del 2008,
devono considerare la media annua del valore delle quote detenute dai
partecipanti nel periodo d’imposta. Al riguardo si chiede di illustrare un
esempio sui calcoli che le SGR devono effettuare.
R.: Si consideri un fondo riservato X che si trova nella seguente situazione:
(cid:190) alla data di riferimento della relazione semestrale (30/6/08)
- valore del patrimonio netto pari a 1.000;
- numero delle quote in circolazione pari a 50;
- tre investitori persone fisiche (A, B e C), di cui A e C legati da rapporti
di parentela o affinità;
(cid:190) alla data di riferimento del rendiconto annuale (31/12/08):
- valore del patrimonio netto pari a 1.400;
- numero delle quote in circolazione pari a 70;
- quattro investitori persone fisiche (A, C, D ed E), di cui A,C e D legati
da rapporti di parentela o affinità.
Il valore medio del patrimonio netto dell’anno è quindi pari a 1.200 e il
numero medio delle quote in circolazione è pari a 60. Ne consegue che il valore
medio unitario delle quote è pari a 20.
58
Investitori A B C D E Totale
Numero quote al
30/06/08 20 10 20 0 0 50
Numero quote al
31/12/08 30 0 20 5 15 70
Numero medio
quote 25 10 20 5 15
Valore medio
quote 500 200 400 100 300
Valore medio
quote/Valore 41% 16% 33% 8% 25% 123%
medio patrimonio
netto
Percentuale di
partecipazione 33% 13% 27% 7% 20% 100%
“riproporzionata”
Considerate le finalità antielusive della norma, si fa presente che, ai fini
della determinazione del numero medio delle quote detenute dai partecipanti
che sono presenti soltanto alla data di redazione di uno dei prospetti (B, D
ed E), si fa riferimento esclusivamente alla situazione esistente alla predetta
data, ossia senza effettuare la media.
Conseguentemente, ai fini dell’individuazione della percentuale di
partecipazione di ciascun quotista, è necessario “riproporzionare” a 100 il
rapporto tra il valore medio delle quote e il valore medio del patrimonio
netto.
Inoltre, si evidenzia che la SGR deve effettuare i suddetti calcoli sulla base
delle comunicazioni ricevute dai partecipanti, compresi quelli che hanno
59
detenuto le quote soltanto per una parte dell’anno in cui sia stato redatto un
prospetto.
Pertanto, il fondo X sarà soggetto all’imposta patrimoniale dell’1 per cento
per il periodo d’imposta 2008 in qualità di fondo “familiare”, considerato
che più dei due terzi (82%) delle sue quote sono state detenute
complessivamente dagli investitori A, C e D, persone fisiche legate tra loro
da rapporti di parentela o affinità.
9.2 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi familiari o ristretta base partecipativa
D. Sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi familiari o
ristretta base partecipativa l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del
20%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 12,50%. A tal fine, le condizioni
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% vanno
verificate alla data di cessione della quota o al 31 dicembre dell’anno
precedente?
R. Al riguardo, occorre considerare che i requisiti per considerare un fondo
come “familiare” o “a ristretta base partecipativa” possono essere verificati
con certezza soltanto al termine del periodo d’imposta. Tuttavia, alla data di
effettuazione della cessione si applica l’aliquota del 20% se, sulla base delle
informazioni fornite dalle società di gestione, il fondo già presenta con
ragionevole certezza i requisiti per l’applicazione dell’imposta patrimoniale.
In mancanza di tali informazioni si applica l’aliquota ordinaria del 12,50%,
salvo eventuale integrazione dell’imposta in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi del contribuente qualora il fondo a fine anno sia
stato qualificato come familiare o a ristretta base partecipativa.
60
10 ALTRI QUESITI
10.1 Registrazione dell’atto di trasferimento di quote di S.r.l. - Deposito del
solo supporto informatico
D. Si chiede se sia possibile semplificare la procedura di registrazione degli
atti di cessione di quote di Srl formati ai sensi dell’articolo 36, comma 1-bis
del D.L. 112/2008, rispetto a quanto indicato dalla circ. 58/E/2008,
prevedendo che sia depositato presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate solo il supporto informatico contenente il file sottoscritto con firma
digitale. L’Ufficio potrebbe in tal caso stampare due copie cartacee del
contratto direttamente dal file, evitando di dover verificare la conformità
tra il testo sottoscritto con firma digitale e la copia cartacea presentata dal
contribuente.
R. L’articolo 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce, tra l’altro, che
“L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del
codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei
documenti informatici …”.
La nuova modalità comporta la possibilità di sottoscrivere l’atto con firma
digitale, avvalendosi degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31,
comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340 (vale a dire dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali) alla trasmissione entro
trenta giorni dello stesso documento informatico all’ufficio del registro delle
imprese.
Con la circolare del 17 ottobre 2008, n. 58/E, è stato precisato che gli atti di
trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata sono
soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 11, parte I,
61
della tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
A tal fine, per quanto attiene la richiesta di registrazione degli atti scritti si
osserva che l’articolo 11, terzo comma, del predetto TUR stabilisce che
“Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal
comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un
originale e una fotocopia …”.
Premesso che gli atti individuati dal comma 2 dell’articolo 11 del TUR sono
gli atti pubblici e le scritture private autenticate presentate per la
registrazione dai notai e da altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti,
ricevuti o autenticati, si osserva che la presentazione all’Ufficio delle entrate
di “…due originali ovvero un originale e una fotocopia” trova fondamento
nel predetto articolo 11, comma 3, del TUR.
In ragione di tale prescrizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
istruzioni con la citata circolare, stabilendo che “…l’imposizione dell’atto di
trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto
digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio
dell’Agenzia delle entrate del modello di registrazione (mod. 69), allegando
allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato
digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato
cartaceo”.
In conclusione, alla luce delle precisazioni illustrate in precedenza, si
confermano le conclusioni cui è pervenuta la scrivente con la circolare n.
58/E del 2008 nella materia in trattazione.
10.2 Agevolazioni e crediti d’imposta. Monitoraggio
D. Per il monitoraggio di tutti i crediti d’imposta, l’articolo 29 del d.l. n. 185
del 2008 richiama le disposizioni del decreto legge n. 138 del 2002 che
richiedono l’adozione di più decreti ministeriali per individuare la data di
62
decorrenza della norma limitatrice relativamente a ciascuna tipologia di
credito. Ne consegue che, in mancanza di tali provvedimenti, non vi sono
adempimenti in scadenza, come risulta dall’assenza di una specifica
modulistica alla sezione “Crediti di imposta” – Comunicazioni e domande –
dell’Agenzia delle entrate.
E’ già previsto un ordine di priorità nell’adozione di questi provvedimenti?
O vi sarà, invece, un unico provvedimento per tutti i crediti di imposta?
R. Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, all’articolo 29, comma 1, primo
periodo, stabilisce che le disposizioni sul monitoraggio dei crediti di
imposta, previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 8 luglio
2002, n. 138, si applicano a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008 (29 novembre 2008).
Il richiamato comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge n. 138 del 2002
stabilisce la fruizione dei crediti d’imposta entro i limiti delle risorse
stanziate previste in relazione alle disposizioni istitutive di ciascun credito
d’imposta. Ne consegue che i soggetti interessati possono fruire delle
relative agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
A tal fine, il successivo comma 2 dell’articolo 5 citato, prevede che con uno
o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, è stabilita, per ciascun credito d'imposta, la data di
decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonché le modalità di
controllo dei relativi flussi finanziari. Il medesimo comma prevede che
l’avvenuto esaurimento delle risorse sia comunicato con decreto
interdirigenziale e che, a decorrere dalla data di pubblicazione di detto
decreto, “i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti
d’imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore” del decreto legge.
Mutuando quanto stabilito dal decreto legge n. 138 del 2002 citato, si
evince che i crediti d’imposta vigenti alla data del 29 novembre 2008 sono
63
fruibili nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa
ovvero delle previsioni di minori entrate previste dalle relative disposizioni.
Per ogni credito d’imposta saranno stabilite le modalità per il rispetto di tale
criterio mediante uno o più decreti ministeriali.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli
uffici.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 300691/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare 194/2009
Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, …
Circolare 300920/2014
Legittimazione processuale – motivi di ricorso concernenti l'attività dell’agen…
Circolare 13/2024
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integr…
Circolare 600/2004
Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5)…
Circolare 300949/2014
Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata
Circolare 2338359/2014
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all…
Altre normative del 2014
Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, non…
Circolare 3431983
Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della cris…
Circolare 2957155
Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A …
Circolare 127
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rient…
Circolare 186
Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di ril…
Circolare 84