Circolare
In vigore
Circolare 301036/2008
Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2008 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario
Riferimento normativo
Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2008 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 29/E
Roma, 28 marzo 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2008 – Indirizzi
operativi in materia di contenzioso tributario
2
INDICE
1. Premessa...................................................................................................................3
2. Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria...................................................4
2.1 Incremento degli esiti favorevoli......................................................................6
2.2 Gli istituti deflativi del contenzioso..................................................................7
2.3 Predisposizione dell’atto di costituzione in giudizio e partecipazione alle
udienze..........................................................................................................................8
2.4 Esame ed esecuzione delle decisioni..............................................................10
3. Obiettivi di produzione...........................................................................................11
3.1 Obiettivi del budget di produzione.................................................................11
3.2 Obiettivi operativi...........................................................................................12
4. Progetto “Qualità del contenzioso tributario”........................................................15
5. Criticità nella fissazione delle udienze...................................................................17
3
1. Premessa
Con nota prot. n. 2007/200298 del 21 dicembre 2007 sono stati assegnati
gli obiettivi provvisori di produzione per l’esercizio 2008.
Con nota prot. n. 2008/42496 del 17 marzo 2008 sono stati assegnati
“formalmente e definitivamente gli obiettivi di budget per il corrente esercizio”,
specificando – con la relativa nota tecnica allegata – che sono confermati gli
obiettivi in materia di contenzioso “esplicitati nell’assegnazione provvisoria di
budget”.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni operative in materia
di contenzioso tributario, tenendo conto dell’atto di indirizzo ministeriale per il
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2008 – 2010 del 23
gennaio 2008, nonché delle linee guida del piano aziendale 2008 – 2010
dell’Agenzia delle Entrate, il quale contempla, nell’area prevenzione e contrasto
all’evasione, il fattore critico di successo “FCS 8 – Aumentare la sostenibilità
della pretesa tributaria”.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del regolamento di amministrazione -
secondo cui le Direzioni regionali esercitano, nell’ambito della rispettiva regione
o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo
nei confronti degli uffici e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei
settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso - i Direttori regionali daranno attuazione agli indirizzi contenuti
nella presente, trasmettendo i relativi atti per conoscenza alla scrivente.
4
2. Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria
Per il corretto espletamento delle molteplici attività di gestione del
contenzioso devono essere garantiti tutti gli adempimenti richiesti dalle norme
processuali in adesione ai canoni di efficacia delle linee di difesa, avendo
presente, così come specificato nel predetto piano aziendale 2008 – 2010, che “il
contenzioso tributario costituisce una fase decisiva dell’attività di prevenzione e
contrasto dell’evasione ed elusione tributaria, contribuendo in modo
determinante a consolidare le posizioni espresse dall’Agenzia delle entrate in
sede interpretativa e le pretese esercitate in sede di attività di controllo”.
In tal modo il contenzioso tributario contribuisce alla crescita generale del
gettito e fornisce un apporto al conseguimento degli obiettivi di entrata.
E’ necessario, quindi, che l’Agenzia assicuri una corretta ed efficace tutela
in giudizio degli interessi erariali, garantendo gli adempimenti richiesti dalle
norme processual-tributarie. La “qualità” della difesa va realizzata, in particolare,
attraverso la tempestiva ed esauriente costituzione in giudizio, la sistematica e
qualificata presenza in udienza e l’esame sollecito delle pronunce giurisdizionali.
Si evidenzia che il giudizio tributario instaurato dal contribuente impone
all’Ufficio resistente una serie di adempimenti di cui non si può omettere lo
svolgimento in quanto espressamente previsti dalla normativa.
Questa peculiarità del contenzioso tributario ne determina anche il
carattere prioritario rispetto ad altre attività non obbligatorie sotto l’aspetto della
tutela degli interessi erariali.
Si ribadisce, inoltre, che non si può prescindere da un costante
aggiornamento della base informativa automatizzata, assicurando l’utilizzo
sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche.
E’ indispensabile avere sempre una visione accurata delle scadenze e dei
tempi necessari per l’espletamento di ciascuna attività. Ciò è assicurato
5
dall’ausilio fornito dalle applicazioni informatiche di gestione del contenzioso
tributario.
L’attività di difesa in giudizio è svolta dai team di assistenza legale (di
seguito, TAL) ovvero, negli Uffici di ridotte dimensioni in cui il TAL non è stato
costituito, comunque da un apposito gruppo di funzionari incaricati dell’attività
contenziosa, eventualmente inserito anche all’interno di un solo team integrato di
controllo.
I TAL, oltre a curare l’attività difensiva, in relazione agli atti impugnati
seguono gli adempimenti concernenti:
o la conciliazione giudiziale;
o il riesame in sede di autotutela;
o le proposte di riscossione provvisoria e definitiva ovvero di sgravio e di
rimborso, previa liquidazione degli importi da riscuotere ovvero sgravare
e rimborsare;
o l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
I TAL, inoltre, curano gli adempimenti relativi ai processi diversi da quelli
tributari.
Per il corretto, tempestivo e sistematico espletamento di tutte le
sopracitate attività è necessario destinare al contenzioso risorse sufficienti ad
assicurare, oltre che la realizzazione dei volumi di produzione attesi per il 2008,
il miglioramento della qualità dell’azione difensiva.
Ciò anche al fine di garantire le performance attese dall’assegnazione
degli obiettivi di produzione mediante le quali è possibile raggiungere i risultati
previsti per ciascun indicatore di cui alla Convenzione triennale con il Ministero
dell’economia e delle finanze per gli esercizi 2008-2010, in corso di stipulazione
(di seguito, Convenzione).
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Le Direzioni regionali, inoltre, effettueranno - attribuendo priorità alle
controversie di maggiore valore economico - un’efficace e selettiva attività di
controllo sulla correttezza degli adempimenti svolti dagli Uffici, con particolare
attenzione:
o ai giudizi in cui l’Ufficio non risulta costituito;
o alle acquiescenze;
o alla sistematicità e tempestività dell’esecuzione delle decisioni
(riscossione o sgravi e rimborsi) nonché ai giudizi di ottemperanza, al fine
di verificare i motivi per cui l’Ufficio non ha eseguito tempestivamente la
decisione;
o alla completezza ed effettiva corrispondenza allo stato dello svolgimento
del processo dei dati inseriti nel sistema informativo.
2.1 Incremento degli esiti favorevoli
Nella citata nota prot. 2007/200298 del 2007, fra gli obiettivi a cui dare
carattere prioritario è previsto, alla lettera D., l“Accrescimento del livello di
sostenibilità e degli esiti favorevoli della pretesa tributaria, con un’attenta opera
di monitoraggio sull’andamento del contenzioso …”.
Tale direttiva riprende quanto stabilito dal piano aziendale 2008-2010 in
cui nel predetto “FCS 8 – Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria”
sono previsti quali indicatori d’impatto gli “Esiti definitivi delle controversie
derivanti da attività di accertamento di maggiore rilevanza”.
Il miglioramento percentuale degli esiti favorevoli all’Agenzia nei ricorsi
incardinati in Commissione tributaria provinciale e regionale (di seguito,
rispettivamente, CTP e CTR) costituisce un evento particolarmente significativo,
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anche perché induce il contribuente a valutare più attentamente i profili della
eventuale impugnazione.
E’ indubbio, infatti, che uno dei più convincenti argomenti per indurre il
contribuente a non coltivare controversie di dubbio fondamento e, ricorrendone i
presupposti, ad accedere agli strumenti deflativi del contenzioso, è fornito
proprio dalla consapevolezza che l’Agenzia difende efficacemente in giudizio
l’atto impugnato.
E’ quindi necessario che gli Uffici locali e le Direzioni regionali
assicurino la corretta ed efficace difesa in giudizio degli interessi erariali, con
particolare attenzione per le controversie di maggiore valore economico, in
specie se derivanti da attività di controllo, e per quelle in cui vengono sollevate
questioni di generale o, comunque, rilevante interesse.
In questo esercizio viene introdotto un obiettivo operativo sperimentale –
che sarà trattato nel punto 3.2, relativo all’assegnazione degli obiettivi operativi –
con il quale viene richiesto agli Uffici un miglioramento degli esiti favorevoli
all’Agenzia. Nel successivo punto 4 viene delineato inoltre un progetto “Qualità
del contenzioso tributario”, che si propone l’obiettivo specifico di incrementare
gli esiti favorevoli delle controversie di maggiore rilevanza economica
concernenti atti di accertamento, con il diretto coinvolgimento delle Direzioni
regionali.
2.2 Gli istituti deflativi del contenzioso
Il piano aziendale 2008-2010 mette in risalto che l’azione dell’Agenzia
sarà indirizzata anche alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i
contribuenti, mediante l’utilizzo degli istituti deflativi del contenzioso (in specie,
autotutela, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, qualora ne
ricorrano i presupposti).
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Per quanto riguarda la fase contenziosa, i TAL riesaminano
preliminarmente la fondatezza dell’atto impugnato e il grado di sostenibilità della
pretesa, tenendo conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l’eventuale
esistenza dei presupporti per l’autotutela o la conciliazione giudiziale, totale o
parziale.
Qualora sia stato inutilmente instaurato il contraddittorio con il
contribuente ai fini dell’accertamento con adesione, l’opportunità di addivenire
alla conciliazione giudiziale della controversia va valutata con riguardo
soprattutto ai fatti nuovi o alle circostanze prima non rappresentate
adeguatamente.
Tutte le attività attinenti alla conciliazione giudiziale vanno gestite
esclusivamente con la relativa applicazione informatica presente nella sezione
“Contenzioso” del portale F.I.S.Co.. Ciò anche al fine di rilevare il dato
statistico, che nel 2007 ha fatto registrare 3.096 proposte di conciliazione
giudiziale depositate dagli Uffici presso gli Organi della giurisdizione tributaria
relative ad atti impugnati derivanti da attività di controllo.
2.3 Predisposizione dell’atto di costituzione in giudizio e partecipazione
alle udienze
La tempestiva ed esauriente predisposizione dell’atto di costituzione in
giudizio in primo grado rappresenta un’attività di particolare rilevanza ai fini
dell’esito del giudizio.
Al riguardo si rileva che occorre assicurare la tempestività della
costituzione, che, del resto, da diversi anni costituisce un obiettivo di produzione
assegnato alle strutture periferiche.
La costituzione in giudizio, oltre che tempestiva, deve essere completa.
Con le controdeduzioni l’Ufficio non può limitarsi a sostenere genericamente la
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legittimità dell’atto impugnato, ma contesta specificamente tutti i motivi di
ricorso, allegando la relativa documentazione probatoria.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto nel ricorso anche la
sospensione dell’esecuzione dell’atto (articolo 47 del D.lgs. n. 546 del 1992),
l’Ufficio deve prendere posizione al riguardo in sede di controdeduzioni,
valutando l’opportunità di chiedere che l’eventuale concessione della
sospensione sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
Qualora la richiesta di sospensione sia contenuta in un atto separato,
l’Ufficio prenderà comunque posizione, predisponendo, qualora si sia già
costituito in giudizio, una memoria.
Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare lo stato delle costituzioni
in giudizio arretrate, comprese quelle eventualmente generate nell’esercizio in
corso e, nel caso in cui rilevino situazioni di criticità, intervenire adeguatamente
mettendo in atto efficaci azioni correttive, quali, ad esempio, piani straordinari di
smaltimento, con l’eventuale previsione di attribuzione di parte delle lavorazioni
ad altri Uffici dipendenti dalla Direzione.
Gli elenchi contenenti i dati dei ricorsi per i quali è scaduto il termine di
sessanta giorni per la costituzione in giudizio e per i quali non è stato ancora
eseguito il deposito delle controdeduzioni possono essere elaborati sia dalle
Direzioni regionali, attraverso le funzionalità del sistema Co.S.Mo. (COntenzioso
– Statistiche e MOnitoraggio), che dagli Uffici mediante l’applicazione
“Informazioni sull’iter del contenzioso” (cfr. comunicazione di servizio prot. n.
2005/89270 del 16 maggio 2005 reperibile nella sezione “Contenzioso >
Comunicazioni” della intranet).
Si evidenzia che, a livello nazionale, risultano ancora 8.905 costituzioni in
giudizio da depositare in CTP, nonché 614 in CTR.
La sistematica e qualificata partecipazione alla pubblica udienza
rappresenta un altro momento importante attraverso il quale si esplica in maniera
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compiuta e articolata la difesa dell’Agenzia, consentendo di rappresentare
sinteticamente ed efficacemente al collegio giudicante i punti principali della
difesa erariale.
A tal proposito si evidenzia che occorre assicurare la presenza non solo
all’udienza di merito, ma anche in camera di consiglio per i procedimenti
cautelari ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. n. 546 del 1992, attribuendo priorità
alle liti di maggiore valore economico; spesso, infatti, la concessione o meno
della sospensione dell’atto impugnato può influenzare la successiva decisione di
merito.
Riguardo alle udienze di merito, le stesse sono oggetto di obiettivi di
produzione consolidati che possono essere costantemente monitorati – sia da
parte dell’Ufficio che della Direzione regionale – mediante le applicazioni di tipo
conoscitivo del contenzioso tributario.
2.4 Esame ed esecuzione delle decisioni
L’esame dei provvedimenti giurisdizionali va organizzato in modo da
garantire la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.
In particolare, va garantita:
o la tempestiva esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, per evitare
decadenze in materia di riscossione, giudizi di ottemperanza, esecuzioni
forzate, ulteriori aggravi di spese, danni ai contribuenti;
o la tempestiva impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli
ovvero la tempestiva e motivata acquiescenza, che va protocollata e
sottoscritta dal Direttore dell’Ufficio o da un suo delegato in ogni caso prima
della scadenza del termine di impugnazione.
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3. Obiettivi di produzione
Le principali azioni previste nel piano aziendale 2008-2010 in materia di
contenzioso tributario volte ad “Aumentare la sostenibilità della pretesa
tributaria” sono la “Partecipazione alle pubbliche udienze” e le “Costituzioni in
giudizio tempestive in CTP e CTR”.
Coerentemente a detto piano triennale è presumibile che anche nella
Convenzione siano confermati tali indicatori, già oggetto di assegnazione del
budget di produzione.
3.1 Obiettivi del budget di produzione
Con la richiamata nota prot. n. 2008/42496 del 2008 si è proceduto
all’assegnazione del budget definitivo di produzione.
Per il contenzioso tributario sono previsti otto indicatori:
(cid:190) autorizzazioni alla proposizione dell’appello rilasciate o denegate dalle
Direzioni regionali almeno 10 giorni prima della scadenza del termine
di impugnazione;
(cid:190) proposte di ricorso per cassazione istruite dagli Uffici locali e dal
Centro operativo di Pescara inviate alla Direzione regionale per la
valutazione dell’opportunità di proseguire il giudizio in Cassazione;
(cid:190) controversie con valore economico inferiore ad € 5.000,00 discusse in
pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a
cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del
contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio;
(cid:190) controversie con valore economico superiore o uguale ad € 5.000,00
discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto
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di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia
del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio;
(cid:190) costituzioni in giudizio in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal
1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008 con valore economico in
contestazione inferiore ad € 100.000,00;
(cid:190) costituzioni in giudizio tempestive in CTP sui ricorsi notificati dai
contribuenti dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008 con valore
economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000,00;
(cid:190) costituzioni in giudizio in CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal
1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008 con valore economico in
contestazione inferiore ad € 100.000,00;
(cid:190) costituzioni in giudizio tempestive in CTR sui ricorsi notificati dai
contribuenti dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007 con valore
economico in contestazione superiore o uguale ad € 100.000,00.
3.2 Obiettivi operativi
La citata nota prot. n. 2007/200298 del 2007 ha ritenuto “indispensabile
evidenziare come gli obiettivi assegnati, sia in termini qualitativi che
quantitativi, non esauriscono l’intera gamma di produzione che le strutture
operative dovranno impegnarsi a realizzare nel corso del 2008”.
Ciò posto, si assegnano i seguenti obiettivi operativi per l’esercizio 2008,
volti ad assicurare:
(cid:190) l’acquisizione al sistema di automazione del 100% dei ricorsi in CTP e
in CTR entro 30 giorni dalla data di notifica; per i ricorsi per
cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 20 giorni.
(cid:190) l’acquisizione al sistema del 100% delle sentenze di primo e secondo
grado entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
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del dispositivo; per i decreti di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 546 del 1992
il predetto termine è di 20 giorni dalla data di ricevimento;
(cid:190) l’acquisizione al sistema della data e del numero di protocollo del
100% degli atti di acquiescenza (ovviamente protocollati e sottoscritti
prima della scadenza del termine di impugnazione) relativi a decreti e
sentenze di CTP e CTR totalmente o parzialmente sfavorevoli
all’Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data
di protocollazione dell’atto di acquiescenza.
(cid:190) la tempestiva costituzione in giudizio in CTP per almeno il 90%1 dei
ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite
fissato a budget (pari ad € 100.000,00) - notificati dai contribuenti dal
1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008;
(cid:190) la tempestiva costituzione in giudizio in CTR per almeno il 90%2 dei
ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite
fissato a budget (pari ad € 100.000,00) - notificati dai contribuenti dal
1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008.
Vengono confermati i seguenti indicatori, che anche per l’esercizio in
corso saranno valutati a consuntivo:
(cid:190) Assicurare la riassegnazione dei ricorsi di competenza dell’Ufficio
locale che dal sistema informativo risultano ancora in carico agli Uffici
soppressi (II.DD., Iva e Registro);
(cid:190) Acquisire al sistema di automazione i ricorsi pendenti in Commissione
tributaria centrale.
In ordine a tale ultimo indicatore, si fa presente che l’art. 1, commi 351 e
352 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), ha previsto che,
a partire dal 1° maggio 2008, i processi pendenti innanzi alla Commissione
1 Per Lazio e Sicilia 80%.
2 Per Campania e Lazio 85%.
14
tributaria centrale sono attribuiti alla sua sezione regionale nella cui
circoscrizione aveva sede la Commissione tributaria di secondo grado che ha
emesso la decisione impugnata.
Ciò posto, occorre completare l’acquisizione al sistema informativo di
tutti i ricorsi pendenti in Commissione tributaria centrale.
Per conseguire l’obiettivo gli Uffici possono continuare ad utilizzare gli
elenchi contenenti i dati dei ricorsi pendenti presso la Commissione tributaria
centrale – estratti dalla banca dati della stessa Commissione – inviati alle
Direzioni regionali con nota prot. n. 2007/157735 del 24 ottobre 2007.
In via sperimentale si assegna, inoltre, un obiettivo concernente l’inoltro
all’Avvocatura generale dello Stato delle richieste di ricorso per cassazione.
L’obiettivo è stato predisposto tenendo conto dei tempi di invio delle richieste di
ricorso per cassazione previsti dal protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate e
Avvocatura generale dello Stato, sottoscritto in data 20 giugno 2007.
In particolare, le Direzioni regionali devono, in caso di sentenza3 di
secondo grado notificata, inviare il 90% delle richieste di ricorso per cassazione
all’Avvocatura generale dello Stato almeno 32 giorni prima della scadenza del
termine di impugnazione. Con la stessa percentuale dette richieste vanno invece
inviate entro 10 mesi dalla data di deposito della sentenza4 non notificata.
Tenuto conto della nota prot. n. 2007/194530 del 19 dicembre 2007
(reperibile nelle “Comunicazioni” della sezione “Contenzioso” della Intranet),
con cui sono state rese disponibili a livello nazionale le funzionalità applicative
per la gestione delle relative attività, si fa presente che l’indicatore di cui si tratta
sarà misurato prendendo a base tutte le richieste di ricorso per cassazione inviate
all’Avvocatura generale dello Stato a decorrere dal 2 gennaio 2008.
Sempre in via sperimentale è assegnato il seguente obiettivo:
3 Oppure di decisione della Commissione tributaria centrale notificata.
4 Oppure della decisione della Commissione tributaria centrale.
15
(cid:190) incremento degli esiti favorevoli in CTP ed in CTR in riferimento ai
ricorsi avverso atti di accertamento. Il miglioramento sarà valutato
rispetto alla media registrata nel biennio precedente. Il rapporto fra
esiti favorevoli ed esiti sfavorevoli non sarà calcolato in base al
numero delle decisioni, ma in base ai valori complessivi in
contestazione (valori delle controversie) confermati dalla CTP o dalla
CTR (esiti favorevoli) ovvero annullati (esiti sfavorevoli). Si precisa
che verranno presi in considerazione anche gli accoglimenti parziali
dei ricorsi in primo grado ed in appello, inserendo fra gli esiti
favorevoli gli importi confermati e fra quelli sfavorevoli gli importi
oggetto di parziale annullamento dell’atto impugnato. Per quanto
riguarda le decisioni relative ad atti di accertamento, nel biennio 2006-
2007 a livello nazionale la percentuale a favore dell’Agenzia è stata
pari al 50,4% in CTP (importi confermati: € 10.018.430.513,65) e al
46,5% in CTR (importi confermati: € 5.871.734.847,45). Il risultato
minimo atteso da ciascun Ufficio è di un incremento di almeno il 2%
sia in CTP che in CTR nel caso in cui il risultato ottenuto dall’Ufficio
nel biennio precedente sia al di sotto della predetta media nazionale e
dell’1% negli altri casi. In caso di mancato raggiungimento da parte
dell’Ufficio del risultato minimo atteso, la Direzione regionale ne
analizzerà le cause ed adotterà le azioni ritenute opportune.
4. Progetto “Qualità del contenzioso tributario”
In relazione al riscontro degli aspetti qualitativi delle attività svolte dagli
Uffici per la gestione delle varie fasi dei processi tributari, con decorrenza 1°
aprile 2008 le Direzioni regionali daranno attuazione al progetto “Qualità del
contenzioso tributario”.
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Tale progetto si propone l’obiettivo specifico di incrementare gli esiti
favorevoli delle controversie di maggiore rilevanza economica concernenti atti di
accertamento, con il coinvolgimento delle Direzioni regionali, le quali, mediante
una costante azione di monitoraggio e assistenza agli Uffici, interverranno in
modo mirato e tempestivo per assicurare il miglioramento dell’efficacia
dell’azione difensiva e l’uniformità di comportamento degli Uffici.
Si tratta di un riscontro preventivo di qualità da effettuare su tutto lo
svolgimento della controversia, fino alla sua definitiva conclusione.
Le controversie interessate dal progetto verranno individuate secondo
criteri che saranno illustrati con separate istruzioni, nell’ambito dei ricorsi alla
Commissione tributaria provinciale notificati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Con le stesse istruzioni verrà richiesta anche la designazione di un referente per il
progetto.
In particolare, le Direzioni regionali verificheranno la tempestività,
correttezza e completezza degli adempimenti, con particolare riferimento:
o alla costituzione in giudizio in primo e secondo grado;
o alla riscossione provvisoria e definitiva;
o alla partecipazione alle udienze in primo e secondo grado;
o all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
o all’appello o all’acquiescenza;
o alle richieste di ricorso e controricorso in cassazione.
L’intervento della Direzione regionale, lungi dal tradursi in un’azione di
mera ricognizione, dovrà essere di stimolo per una più efficace gestione delle
controversie. A tal fine le Direzioni regionali potranno assumere le iniziative che,
volta per volta, riterranno necessarie ai fini dell’incremento degli esiti favorevoli,
in ogni caso assicurando il proprio intervento preventivo su un campione
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significativo di adempimenti connessi con la gestione delle controversie
interessate dal progetto.
In attesa di realizzare specifiche funzionalità applicative di supporto, per
l’espletamento delle predette attività le Direzioni regionali utilizzeranno le
informazioni presenti nelle applicazioni di tipo conoscitivo “Informazioni
sull’iter del contenzioso” e “Co.S.Mo.”, mediante le quali è possibile conoscere
l’esatto stato del processo.
In ordine invece alle attività relative alla riscossione, le Direzioni regionali
si potranno avvalere dei dati presenti nell’applicazione “Informazioni versamenti
e ruoli” presente nella sezione “Versamenti e ruoli” del portale F.I.S.Co..
Ciascuna Direzione regionale invierà:
o entro il 30 aprile 2008, una sintetica relazione sulle modalità organizzative
adottate per dare attuazione al progetto. Tale relazione può essere anche
sostituita con l’invio per conoscenza degli atti organizzativi adottati;
o entro il 14 novembre 2008, una sintetica relazione in cui in particolare
verranno illustrate le prime indicazioni emerse dall’attuazione del
progetto, nonché eventuali criticità e proposte;
o entro il 31 marzo 2009, una sintetica relazione in cui verranno illustrati i
risultati raggiunti al 31 dicembre 2008, con particolare riferimento
all’andamento degli esiti delle controversie rispetto alla media del biennio
2006-2007. La selezione delle controversie i cui esiti verranno messi a
confronto ovviamente avverrà con lo stesso criterio.
5. Criticità nella fissazione delle udienze
Con nota prot. n. 2008/2128 del 18 gennaio 2008 sono state fornite le
istruzioni operative per la rilevazione - mediante l’utilizzo dell’applicazione
“Interrogazioni commissioni tributarie” - delle criticità attinenti ai casi in cui lo
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stesso Ufficio viene - nella stessa giornata ed alla stessa ora – convocato avanti a
più collegi.
Al riguardo si ribadisce l’invito alle Direzioni regionali ad effettuare le
opportune analisi utilizzando i criteri indicati nella suddetta nota e, qualora
vengano riscontrate criticità, ad intraprendere iniziative presso gli Organi della
giurisdizione tributaria per favorire la riduzione delle criticità individuate.
Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla presente
verranno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica al seguente
indirizzo: dc.nc.applicazioniemonitor.cont@agenziaentrate.it.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente circolare vengano applicati con uniformità.
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Risoluzione AdE 360/E
Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2008
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Provvedimento AdE 605