Accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 - Segnalazioni centralizzate - Istruzioni operative
Accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 - Segnalazioni centralizzate - Istruzioni operative - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE n. 49/E
Direzione Centrale Accertamento
Roma, 9 agosto 2007
______________
Allegati due
OGGETTO: Accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche
determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto
comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 - Segnalazioni centralizzate -
Istruzioni operative.
INDICE
1. PREMESSA................................................................................................................2
2. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI...............................................5
3. SEGNALAZIONI CENTRALIZZATE PER LA SELEZIONE............................7
3.1 Lista selettiva AU “Autovetture”........................................................................7
3.2 Lista selettiva T “Incrementi patrimoniali”.......................................................7
4. ATTIVITÀ OPERATIVE DEGLI UFFICI.............................................................9
4.1 Attività preliminari ..............................................................................................9
4.2 Fase istruttoria....................................................................................................10
4.3 Esame degli elementi forniti dal contribuente.................................................13
5. CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI FINALI..................................................14
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1. PREMESSA
L’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per
il triennio 2007-2009 indica, tra gli obiettivi generali della gestione tributaria, il
recupero della base imponibile non dichiarata da attuarsi, tra l’altro, attraverso
“un’attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti
manifestazioni di capacità contributiva”.
Il perseguimento di tale obiettivo risponde alla comune e sentita esigenza
sociale della “giusta tassazione dei redditi”, istanza etica che trova la massima
espressione giuridica nel precetto costituzionale del dovere di “concorrere alle
spese pubbliche in ragione della rispettiva capacità contributiva”.
In coerenza con le indicazioni contenute nel predetto Atto, la circolare n. 2/E
del 23 gennaio 2007, concernente i primi indirizzi operativi per le realizzazione
degli obiettivi della prevenzione e del contrasto all’evasione, sottolinea la rilevanza
strategica, tra l’altro, dell’attività di accertamento nei confronti delle posizioni
soggettive caratterizzate da informazioni in ordine alla esistenza di evidenti
manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali.
In particolare, è chiaro il riferimento alla determinazione sintetica del reddito
complessivo netto di cui all’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del
1973 e successive modificazioni.
Tale procedimento di accertamento, esperibile nei confronti delle persone
fisiche, come è noto, ha la peculiarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e
circostanze di fatto certi (ad esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene
immobile, acquisto/possesso di autovetture, disponibilità di residenze secondarie,
consumo di energia elettrica per uso domestico, ecc.) che fanno presumere una
capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da
confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Restano esclusi i beni e servizi
riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo che hanno rilevanza fiscale
solo nell’ambito dell’accertamento del reddito delle relative categorie.
Essenziale nell’attività degli Uffici è, quindi, l’identificazione degli elementi
e delle circostanze di fatto certi rilevanti ai fini della determinazione sintetica del
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reddito. Infatti, a tale ultimo riguardo, la Giurisprudenza di legittimità e di merito
ha frequentemente affermato che non possono essere posti a fondamento degli
accertamenti sintetici elementi-indice di capacità contributiva generici, quali il
possesso di autovetture non identificate attraverso l’anno di acquisto e le loro
caratteristiche specifiche o le spese di gestione familiare non dettagliate nelle
circostanze concrete in cui le stesse si traducono (ad esempio: utenze per consumi
di energia elettrica ad uso domestico, spese di ristrutturazione, ecc.).
In particolare, si sottolinea che i beni acquisiti al patrimonio devono essere
considerati sotto il duplice profilo:
- patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in quota, solo nell’anno di
acquisto del bene e nei quattro anni precedenti;
- gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno di acquisto e nei
successivi fino alla dismissione.
Ad esempio, l’acquisto di un’autovettura, di un natante o di un fabbricato è
un elemento di capacità contributiva sotto l’aspetto patrimoniale nell’anno di
acquisto e nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rileva,
oltre che nell’anno di acquisto, anche per gli anni successivi.
Si sottolinea che per procedere con l’accertamento sintetico è necessario
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal predetto quarto comma
dell’art. 38, cioè che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si
discosta per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale
scostamento è verificato per due annualità consecutive.
È opportuno, inoltre:
• valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo
familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi
di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico
possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il
nucleo familiare;
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• ricostruire la complessiva situazione del soggetto d’interesse, nonché dei
componenti il suo nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo o di quelli autonomamente individuati da ciascun
Ufficio competente;
• valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni
precedenti i periodi d’imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi
contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di
disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione
ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli
altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità
contributiva. A tale riguardo, nell’ambito della valutazione della
complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli
elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini
dell’accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella
potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare; in tal
caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle
posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di
spesa;
• valutare attentamente la posizione delle persone fisiche che, nei periodi
d’imposta d’interesse, hanno dichiarato di svolgere attività agricole; in
particolare, se il soggetto ha dichiarato redditi agrari, tassati non in base
al reddito effettivo prodotto bensì in base alla rendita catastale, il volume
di affari IVA eventualmente dichiarato può rappresentare un termine di
valutazione del potenziale reddito ricavabile dall’attività ai fini della
proficuità dell’azione accertatrice e, di conseguenza, della selezione;
• nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in Ufficio o
mediante questionario o nell’ambito del procedimento di accertamento
con adesione, acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione
probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a
disposizione ovvero per suffragare quelli conoscibili, che configurano la
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“prova contraria” (come previsto dal citato sesto comma dell’art. 38) che
il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione
dell’atto di accertamento.
In ultimo, con riferimento all’utilizzo della modalità di determinazione
sintetica del reddito nel contesto del sistema dei controlli, in presenza di elementi
che evidenzino, immediatamente, il conseguimento di maggiori redditi ovvero
redditi omessi, l’Ufficio potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole
categorie reddituali.
La determinazione analitica del reddito complessivo consente, peraltro, il
puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati alle rispettive imposte
dovute.
Ciò non di meno, qualora le manifestazioni di spesa correlate agli elementi
disponibili conducano alla rideterminazione di un reddito complessivo compatibile
con l’effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo e, nel
contempo, non siano, allo stato, disponibili elementi rilevanti ai fini della rettifica
delle singole categorie di reddito, l’Ufficio, sulla base di una valutazione che tenga
conto della proficuità ed economicità dell’azione accertatrice, potrà legittimamente
avvalersi dell’accertamento sintetico.
Di contro, qualora la predetta valutazione dovesse condurre ad una rettifica
analitica del reddito complessivo, l’Ufficio potrà comunque opporre, in sede di
eventuale contraddittorio con il contribuente, le manifestazioni di spesa ad esso
riferibili sì da conferire maggiore sostenibilità alla rettifica operata.
2. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI
Con la citata circolare n. 2/E viene più volte sottolineato che un’accurata
selezione dei soggetti, unitamente ad un’attenta e compiuta istruttoria, in
particolare per l’attività in argomento, è prodromica all’efficacia complessiva
dell’azione di accertamento.
Le linee-guida per la selezione dei soggetti possono sintetizzarsi nei punti
di seguito riportati.
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• Circoscrivere, salvo casi particolari, la selezione nell’ambito delle
posizioni soggettive per le quali sono già conoscibili informazioni
indiziarie in ordine a manifestazioni di particolare capacità
contributiva suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le
Liste selettive elaborate centralmente, le banche dati e le segnalazioni
qualificate predisposte nell’ambito dell’attività di intelligence.
• Individuare, prioritariamente, le posizioni soggettive per le quali
sussistono, oltre agli elementi-indice di capacità contributiva, anche
altre manifestazioni di ricchezza rinvenibili negli atti registrati.
• Reperire e tenere conto di eventuali atti di disinvestimento
patrimoniale, nonché di eventuali altri atti risultanti al sistema
informativo da cui si evinca la disponibilità di somme di denaro
(donazioni, mutui, ecc.), stipulati in un arco temporale ragionevole
antecedente l’anno cui si riferiscono le spese-indice e gli esborsi.
• Valutare e tenere conto, ai fini della determinazione sintetica del
reddito, anche della situazione fiscale ed economica dei componenti il
nucleo familiare di ciascuna posizione soggettiva selezionabile.
• Acquisire, per ciascuna posizione d’interesse, le ulteriori informazioni
presenti all’interno dell’applicazione AP.P.L.E..
Le posizioni soggettive che sulla base dell’analisi di tutti gli elementi a
disposizione risultano maggiormente significative e proficue, la cui trattazione
potrà essere effettuata nell’ultimo quadrimestre del corrente anno verranno inserite
nel programma annuale dei controlli sostanziali.
Gli Uffici procederanno, altresì, ad un esame integrato degli elementi
riferibili ai soggetti che risultano già inclusi nel programma annuale dei controlli
sostanziali per il 2007 sulla base di altri elementi in possesso (ad esempio, processi
verbali con rilievi ai fini delle imposte dirette, segnalazioni, ecc.); in tali casi, è
opportuno valutare le diverse fonti di innesco o di impulso secondo criteri di
proficuità comparata ovvero di reciproca integrazione delle fonti stesse, adottando
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la metodologia di accertamento più idonea alla complessiva trattazione della
posizione per i periodi d’imposta oggetto di accertamento.
3. SEGNALAZIONI CENTRALIZZATE PER LA SELEZIONE
Per fornire agli Uffici strumenti di ausilio alla selezione di posizioni
soggettive che rilevano ai fini dell’accertamento sintetico, sono state effettuate a
livello centrale specifiche elaborazioni disponibili nell’ambito dell’applicazione
LISTE INTERATTIVE (F.I.S.CO. – Selezione e programmazione).
3.1 Lista selettiva AU “Autovetture”
È stata elaborata una nuova lista selettiva (criterio AU “Autovetture”), di
tipo sperimentale, con la quale sono segnalate le persone fisiche che, sulla base dei
dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione, risultano aver
immatricolato nell’anno 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a
21 CV e per le quali il “reddito complessivo netto convenzionale” per i periodi
d’imposta 2002 e 2003 è risultato non coerente per almeno un quarto con il reddito
imponibile dichiarato per i medesimi periodi d’imposta.
È necessario precisare che il “reddito complessivo netto convenzionale” è
calcolato, per la quota “patrimoniale”, ai soli fini della selezione per il biennio
2002-2003, sulla base del listino dei prezzi della rivista Quattroruote, mentre, per
la quota “gestionale”, riferibile solo all’anno 2003, è calcolato sulla base dei
coefficienti presuntivi, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 5 aprile 2005.
Nell’allegato 1 sono illustrati i criteri di elaborazione adottati e gli elementi
informativi di corredo a supporto della selezione.
3.2 Lista selettiva T “Incrementi patrimoniali”
È stata elaborata, inoltre, la lista selettiva (criterio T “Incrementi
patrimoniali”) con la quale sono segnalate le persone fisiche che hanno dichiarato
per il periodo d’imposta 2002 e 2003 imponibili incongruenti rispetto alla
consistenza degli esborsi (compravendite e conferimenti di somme di denaro, ecc.)
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risultanti dagli atti stipulati e registrati negli anni dal 2003 al 2007 (fino al 31
marzo 2007).
Nell’allegato 2 sono illustrati i criteri di elaborazione adottati e gli elementi
informativi di corredo a supporto della selezione.
Per entrambe le tipologie di segnalazioni, sono state individuate le posizioni
soggettive che riscontrano entrambi i criteri di incrocio; nell’elenco dei soggetti di
ciascuna lista sono evidenziati in colore giallo i codici fiscali relativi. Tali
posizioni soggettive, ovviamente, dovranno essere esaminate prioritariamente.
Si ricorda, inoltre, che al fine di un’autonoma selezione di posizioni
significative da valutare per l’inserimento nel Piano annuale dei controlli è
disponibile nell’ambito del portale F.I.S.CO. - Selezione e Programmazione -
l’applicazione AP.P.L.E..
In riferimento a tale applicazione se ne sottolineano le rilevanti potenzialità
quale strumento di ausilio per l’attività di contrasto all’evasione.
In particolare l’applicazione:
• fornisce tutti gli elementi di concreta rilevanza riferibili alla valutazione
della capacità contributiva delle persone fisiche, costituendo quindi una
fonte informativa integrata, di particolare rilievo nella fase di analisi di
ciascuna posizione soggettiva verso cui indirizzare i controlli;
• costituisce, inoltre, un valido modello di analisi, fondato sugli elementi
di capacità contributiva, per l’individuazione diretta di posizioni
soggettive che presentano più significativi indizi di rischio fiscale
correlati a detti elementi;
• rende possibile, sulla base degli elementi di capacità contributiva,
analisi mirate dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi, anche per fasce di reddito dichiarato, nonché dei soggetti che
non hanno presentato dichiarazione dei redditi; in particolare, sulla base
del percorso individuato, elabora elenchi di soggetti di cui approfondire
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la complessiva situazione fiscale ai fini della selezione di quelli di
maggiore significatività per la proficuità dei controlli.
4. ATTIVITÀ OPERATIVE DEGLI UFFICI
Di seguito vengono illustrate le fasi del procedimento di diretta operatività
degli Uffici, collegate all’utilizzo delle segnalazioni centralizzate.
4.1 Attività preliminari
Tali attività saranno finalizzate, prioritariamente, all’individuazione dei
soggetti tra quelli segnalati con le liste AU “Autovetture” e T “Incrementi
patrimoniali”. Per ciascun soggetto sarà formato un “fascicolo” contenente la/le
schede di segnalazione delle liste selettive e tutte le ulteriori informazioni,
reperibili attraverso le applicazioni AP.P.L.E., SER.P.I.CO. (anche relative agli
eventuali atti registrati successivamente al 31 marzo 2007 e all’immatricolazione di
altri autoveicoli negli anni successivi al 2003) o attraverso Internet in presenza di
situazioni particolarmente significative ai fini dell’accertamento, nonché mediante
l’interrogazione puntuale nell’archivio di B.A.S.E. per avere la visibilità integrata
con altri elementi di accertamento e per verificare se trattasi di soggetti inclusi già
nel programma dei controlli dell’Ufficio.
Tra le informazioni reperibili in SER.P.I.CO. che è opportuno valutare
assumono particolare rilevanza quelle relative ai rapporti intrattenuti con altri
soggetti (rappresentanze e partecipazioni), nonché ai movimenti di capitali.
Particolare attenzione, inoltre, sarà posta in presenza di atti con importi
molto rilevanti; sarà necessario, in tali casi, verificare prioritariamente
l’attendibilità dei valori dichiarati che risultano al sistema informativo con quanto
indicato nei negozi registrati, agli atti degli Uffici.
Si precisa che le segnalazioni hanno esclusiva rilevanza interna e
costituiscono elementi indiziari ai fini della selezione delle posizioni soggettive da
sottoporre a controllo; i parametri d’incrocio e di calcolo adottati nell’ambito della
procedura, infatti, assumono valenza ai soli fini delle relative elaborazioni
informatiche e non rivestono carattere certo ed esaustivo per gli Uffici.
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Al riguardo, si evidenzia l’opportunità, preliminarmente alla selezione, di
consultare gli atti del registro oggetto d’incrocio per il riscontro della correttezza
dei dati. In particolare, è opportuno controllare:
• il valore indicato negli atti;
• il ruolo (dante o avente causa);
• il codice negozio.
Tali riscontri preliminari, pertanto, sono essenziali per l’efficacia dell’azione
di controllo e per l’efficienza dell’azione amministrativa.
Ovviamente, sarà cura di ciascun Ufficio procedere, nel caso di riscontrato
errore di acquisizione:
• alla dovuta correzione al sistema informativo dei dati degli atti del
registro di propria competenza e alla segnalazione, per attivare la dovuta
correzione, nel caso di atti di competenza di altri Uffici;
• all’esame delle posizioni soggettive interessate dall’errore tenendo conto,
ai fini della determinazione del reddito complessivo accertabile, dei dati
risultanti dagli atti.
La selezione, pertanto, riguarderà le posizioni soggettive di certa e concreta
rilevanza per l’efficacia dei controlli e, comunque, quelle già presenti nel Piano
annuale dei controlli sostanziali in B.A.S.E..
4.2 Fase istruttoria
Per ciascun contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli
sostanziali, al fine di valutarne la complessiva posizione fiscale, è necessario
preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di
capacità contributiva disponibili per i periodi d’imposta oggetto di controllo e del
relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con
invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38 – sesto comma – del d.P.R. n.
600 del 1973 e dall’art. 4 del decreto ministeriale 10 settembre 1992 e successive
integrazioni e modificazioni.
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Qualora la posizione soggettiva sottoposta a controllo sia riferita alle
segnalazioni presenti nella “Lista AU”, gli Uffici avranno cura di acquisire idonea
documentazione comprovante l’effettivo prezzo pagato per l’acquisto
dell’autovettura; ciò in quanto il cosiddetto prezzo convenzionale calcolato con le
modalità innanzi indicate riveste valenza ai soli fini della selezione delle posizioni
da controllare.
Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in
Ufficio; in tal caso, gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale
sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli
elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del
procedimento di accertamento.
Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito sulla base degli indici
e dei coefficienti stabiliti con i decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19
novembre 1992, come aggiornati con i successivi provvedimenti, rientra
nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione (cfr. d.Lgs. n. 218 del
1997).
Più in generale, gli Uffici adotteranno le modalità istruttorie che riterranno
più opportune ai fini dell’efficacia dei controlli.
A tale riguardo, al fine di conferire il massimo grado di sostenibilità alla
pretesa tributaria, gli Uffici, sussistendone i presupposti, valuteranno l’opportunità
di esperire le indagini finanziarie nei confronti del soggetto sottoposto a controllo.
In merito si sottolinea che nell’ambito delle attività di controllo improntate
alla ricostruzione sintetica del reddito, le indagini finanziarie costituiscono uno
strumento di indubbia rilevanza per trasformare gli indizi di tipo “patrimoniale” e
“gestionale” in prove che evidenzino la effettiva capacità contributiva del soggetto
controllato.
Naturalmente il mezzo istruttorio degli accertamenti finanziari dovrà essere
attivato quando l’Ufficio valuti la proficuità dell'indagine, raffrontando i “costi”
(rappresentati dalla laboriosità dell’analisi dei rapporti finanziari), con i relativi
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“benefici”, di natura probatoria, in relazione alla presunta entità degli imponibili
recuperabili a tassazione.
L’indagine andrà condotta con riguardo ai movimenti relativi ai conti
correnti e alle cosiddette operazioni extra-conto (indici diretti di capacità
contributiva); si segnalano, altresì, ai fini dell’indagine, i conti deposito titoli, gli
eventuali finanziamenti e i crediti concessi, indipendentemente dalla natura (come
ad esempio fidi), i quali costituiscono indici di natura indiretta, in quanto, di per sé,
evidenziano una potenziale capacità di spesa che si realizza attraverso movimenti
finanziari, inclusi generalmente nei movimenti del conto corrente, ovvero
attraverso operazioni extra-conto.
Ad esempio, il portafoglio di un conto deposito titoli rappresenta un indice
indiretto in quanto evidenzia il possesso di titoli (azioni, fondi comuni di
investimento, ecc.), mentre le operazioni finanziarie di acquisto o di vendita dei
suddetti titoli possono essere riscontrate dal conto corrente oppure dall’esame delle
operazioni extra-conto.
Più in generale, la documentazione acquisita sarà analizzata al fine di
riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti) e passive
(prelevamenti) – ivi evidenziate siano o meno compatibili con la complessiva
capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo.
È appena il caso di ricordare che, laddove nel corso delle indagini
finanziarie vengano rilevate movimentazioni riconducibili all’esercizio di attività
d’impresa o di lavoro autonomo, sarà opportuno procedere prioritariamente con
l’accertamento del reddito delle relative categorie; in tale ambito saranno fatti
valere anche gli elementi di capacità contributiva e sussidiariamente, soltanto e nei
casi di concreta rilevanza, sarà valutata la proficuità dell’accertamento sintetico.
Si sottolinea, infine, l’opportunità di non richiamare negli atti a rilevanza
esterna la lista selettiva tout court, ma piuttosto è necessario argomentare il
presupposto dell’azione di accertamento che trae la fonte dagli elementi presenti
nel sistema informativo (atti del registro e dichiarazioni dei redditi, ecc.) o, ad
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esempio, pervenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
Generale della Motorizzazione (autovetture di potenza fiscale pari o superiore a 21
CV immatricolate nell’anno 2003) e dal riscontro dell’incongruenza tra il reddito
complessivo netto determinabile sinteticamente e l’imponibile dichiarato, come
prevede l’art. 38 più volte citato.
Gli elementi fonte di innesco dei controlli devono essere portati a
conoscenza del contribuente analiticamente; a tal fine, peraltro, nelle schede di
ciascun contribuente segnalato centralmente con la nuova lista “AU” sono riportati
tutti dati delle elaborazioni centralizzate.
4.3 Esame degli elementi forniti dal contribuente
Gli Uffici dovranno tenere presente ogni argomentazione ed elemento di
valutazione forniti dal contribuente, al fine di pervenire a determinazioni reddituali
pienamente convincenti, in particolare, quando la determinazione sintetica del
reddito complessivo netto si fonda unicamente sul contenuto induttivo degli
elementi di capacità contributiva (cfr. Decreti Ministeriali del 10 settembre 1992 e
del 19 novembre 1992; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
5 aprile 2005).
Gli Uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente,
valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello
specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di:
• redditi esenti;
• redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
• somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali
nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il
nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo
espressamente considerate nel sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio:
• utilizzo di finanziamenti;
• utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.;
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• utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali
convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito
effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate);
• utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di
risarcimento patrimoniale.
La documentazione acquisita in tale contesto sarà esaminata, oltre che per
procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la complessiva posizione
fiscale dell’eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è
risultato aver effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione.
Qualora sussistano elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico di
detti contribuenti, anche a seguito dell’acquisizione di ulteriori informazioni
reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in Ufficio, si
procederà all’inserimento delle relative posizioni nel Piano dei controlli.
5. CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI FINALI
Si sottolinea ulteriormente che, nell’ambito delle strategie di prevenzione e
di contrasto all’evasione delineate nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli
obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009, il procedimento di
accertamento sintetico può costituire un fattore critico di successo ai fini della
complessiva proficuità dell’azione di controllo, se si investe qualitativamente
nell’individuazione dei contribuenti da accertare affinando, in via generale, i criteri
di selezione.
La selezione dei soggetti costituisce il momento finale di un percorso
investigativo più ampio, che vede al centro la raccolta puntuale di tutti gli elementi
di innesco del controllo, la verifica di attendibilità dei dati e la valutazione di
merito ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle
persone fisiche, determinazione che possa assumere valenza il più possibile certa e
concreta sia in fase di contraddittorio con il contribuente ma anche nell’eventuale
fase contenziosa.
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Nella selezione dei soggetti ai fini dell’attività di accertamento sintetico
particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice
aspetto:
- la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti
del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione
di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla
base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità
contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;
- per converso, attraverso l’analisi e la valutazione fiscale del nucleo
familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile
individuare il/i soggetti verso cui dirigere l’accertamento, cioè i soggetti
che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano
rappresentare posizioni fiscali a rischio.
Non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di
individuare nell’ambito delle c.d. “famiglie fiscali”, quali sono i componenti che
non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione
di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse
fiscale ai fini del contrasto all’evasione.
Per consentire agli Uffici di acquisire informazioni in tal senso, anche ai fini
della selezione, è in fase di realizzazione una banca dati delle c.d. “famiglie fiscali”
a partire dal periodo d’imposta 2001. L’applicazione consentirà, in una prima fase,
di interrogare le persone fisiche che hanno presentato, nell’ambito di un
quinquennio, una dichiarazione dei redditi (UNICO o modello 730) con i dati dei
familiari a carico compilati ovvero i cui codici fiscali sono stati indicati quali
familiari a carico nel modello UNICO o nel modello 730 riferibile ad altro soggetto
dichiarante. Oltre agli elementi informativi sulle persone, la banca dati conterrà
anche i dati reddituali della “famiglia fiscale” e dei singoli componenti.
Dopo una selezione mirata, è essenziale il reperimento dei documenti di
supporto degli elementi anche indiziari posseduti dall’ufficio accertatore. È il caso
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di sottolineare, ad esempio, che le segnalazioni delle persone fisiche sulla base
delle elaborazioni del criterio sperimentale AU “Autovetture” si basano su una
ricostruzione convenzionale del prezzo di acquisto e, conseguentemente, del c.d.
“reddito complessivo netto convenzionale” effettuata nell’ambito della procedura
per agevolare la selezione dei soggetti. Pertanto, gli Uffici per conoscere l’effettivo
esborso sostenuto (prezzo pagato) devono richiedere, tra l’altro, la fattura di
acquisto di ogni singola autovettura individuata attraverso le caratteristiche messe a
disposizione (cfr. allegato 1).
Stante la rilevanza strategica dell’attività e la numerosità delle segnalazioni
centralizzate sulla base del criterio di incrocio AU “Autovetture”, si sottolinea
l’opportunità di procedere all’analisi, entro il corrente anno, di tutte le posizioni
soggettive segnalate, dando priorità a quelle che rispondono anche al criterio di
incrocio T “Incrementi patrimoniali”.
Per l’inserimento nel Piano annuale dei controlli per il corrente anno
saranno selezionati i soggetti che rispondono ai criteri illustrati in precedenza.
Al fine di poter perfezionare per il futuro le elaborazioni centralizzate,
ciascun ufficio locale, entro il 31 gennaio 2008, avrà cura di trasmettere, per il
tramite della Direzione regionale, nella casella di funzione del Settore Strategie di
controllo di questa Direzione, una relazione sulle eventuali criticità riscontrate
nell’attività operativa e, comunque, ogni ulteriore comunicazione ritenuta utile,
nonché un foglio excel in allegato, estratto dall’applicazione Liste Interattive –
Criterio AU, nel quale per ciascun soggetto segnalato saranno riportate le
annotazioni relative ai soggetti:
- non selezionati al 31 dicembre 2007 per i quali dovrà essere indicata la
motivazione;
- selezionati per i quali dovrà essere indicato il reale prezzo pagato per
l’acquisto delle autovetture, desunto dalle fatture; il/i periodi d’imposta
accertati; le motivazioni sintetiche dell’eventuale archiviazione per
totale giustificazione della parte; l’indicazione dell’eventuale familiare
1 7
per il quale è stato attivato il procedimento di accertamento; l’eventuale
adesione o meno del contribuente.
Le Direzioni regionali devono ritenersi impegnate al massimo nel
coordinamento delle strutture locali del territorio di competenza, assicurando la
puntuale e uniforme applicazione delle direttive impartite, nonché il monitoraggio
specifico delle attività in argomento al fine di valutare il grado di tempestività,
d’efficacia e di correttezza dell’azione amministrativa.
Allegato 1
LISTE INTERATTIVE WEB – CRITERIO AU “AUTOVETTURE”
Periodo d’imposta 2003
Il criterio di incrocio, di tipo sperimentale, evidenzia le persone fisiche che hanno
immatricolato (o naturalizzato) nell’anno 2003 autovetture di potenza fiscale
uguale o superiore a 21 CV e che hanno dichiarato redditi per il biennio 2002 e
2003 non coerenti con la capacità di spesa relativa all’acquisto, indiziariamente
ricostruita sulla base dei listini dei prezzi delle autovetture desunti dalla rivista
specializzata Quattroruote, nonché, per il 2003, ricostruita anche sulla base dei
coefficienti presuntivi di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 5 aprile 2005 - Allegato A, punto 3 (G.U. n. 98 del 29.04.2005).
La base dati di partenza è costituita dai dati relativi alle immatricolazioni fornite
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti
terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione, di autovetture di potenza
fiscale pari o superiore a 21 CV effettuate da persone fisiche nel periodo
01/01/2003 - 31/12/2003.
Tale incrocio tiene anche conto degli esiti di una prima circoscritta
sperimentazione già effettuata nel territorio delle Direzioni regionali del
Piemonte, Umbria e Basilicata.
Le segnalazioni realizzate costituiscono, pertanto, elementi d’impulso
“sperimentali” per l’accertamento sintetico su tutto il territorio nazionale.
Elementi e criteri della procedura di elaborazione.
• Partendo dai dati anagrafici del proprietario forniti dalla Motorizzazione
(cognome e nome, data e comune di nascita) sono stati ricostruiti ed
associati i codici fiscali al relativo veicolo immatricolato.
• Sono stati esclusi i soggetti che, sulla base dei dati in possesso del sistema
informativo, sono risultati interessati per i periodi d’imposta 2002 e/o
2003 da processi verbali di verifica ovvero da accertamenti ordinari
effettuati dagli Uffici entro il 1° luglio 2005.
• È stato calcolato, per ciascun autoveicolo immatricolato, il c.d. “Prezzo
convenzionale”, cioè il prezzo di acquisto ricostruito sulla base dei prezzi
di listino riportati sulla rivista specializzata “Quattroruote” del dicembre
2003 (in presenza di modello uscito dal listino in corso d’anno 2003 è
stata utilizzata la quotazione presente sul numero di giugno 2003 ovvero
gennaio 2003); tale prezzo convenzionale ha costituito all’interno della
procedura il valore stimato dell’incremento patrimoniale da calcolare in
quota (1/5) ai fini degli incroci. In caso di un modello proposto in più
versioni è stato calcolato il prezzo medio dello stesso. Nel caso delle auto
c. d. “naturalizzate”, con data di immatricolazione all’estero compresa tra
- 2 -
l’1/01/2001 ed il 31/12/2002, il c.d. “Prezzo convenzionale” è ricostruito
sulla base delle quotazioni dei veicoli usati presenti sul numero della
rivista Quattroruote del giugno 2003. Per le auto naturalizzate con data di
prima immatricolazione all’estero compresa dall’01/01/2003 al
31/12/2003 e per quelle non presenti nei listini dell’usato il c.d. “Prezzo
convenzionale” corrisponde a quello individuato con i criteri suesposti
relativi alle auto nuove immatricolate per la prima volta in Italia nel 2003.
Ad ogni “Prezzo convenzionale” individuato è associata una codifica
specifica la cui descrizione è riportata nella scheda di dettaglio di ciascun
soggetto.
• Per ciascun autoveicolo, è stato calcolato in relazione alla potenza fiscale
il valore c.d. tabellare convenzionale per l’anno d’imposta 2003,
determinato sulla base degli importi e dei coefficienti (distinti a seconda
del tipo di alimentazione, benzina o gasolio) contenuti nella tabella
allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 5 aprile 2005 (punto
3), con il quale è stato attuato l’aggiornamento per i periodi d’imposta
2002 e 2003 della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, come
modificato dal D.M. 19 novembre 1992.
Calcolo del reddito complessivo convenzionale
Per il periodo d’imposta 2003 è stato calcolato l’importo del c.d. “Reddito
complessivo netto convenzionale” da confrontare con il totale dei redditi
ricostruiti per ciascun soggetto (imponibile Irpef dichiarato + redditi dichiarati a
tassazione separata o sostitutiva in quadro RM + eventuali redditi di lavoro
dipendente a tassazione separata desunti dalle dichiarazioni del sostituto
d’imposta, ovvero, in assenza del modello Unico Persone Fisiche o modello 730,
emolumenti correlati al lavoro dipendente o pensione desunti dalla dichiarazione
del sostituto d’imposta). Il “Reddito complessivo netto convenzionale” è stato
calcolato come di seguito descritto:
1. il calcolo tabellare annuale (applicazione dei coefficienti presuntivi dal
predetto Provvedimento del 5 aprile 2005) è stato rapportato con i mesi di
possesso dell’autoveicolo, calcolati dalla data di immatricolazione di
ciascun autoveicolo fino al 31 dicembre 2003. La regola seguita per il
computo dei mesi è la seguente: in caso di immatricolazioni effettuate dal
primo al quindici (compreso) di ciascun mese, il mese è stato computato
per intero; nel caso di immatricolazioni effettuate dal giorno sedici di
ciascun mese fino alla fine dello stesso, il mese non è stato computato;
2. all’importo del valore tabellare, rapportato ai mesi di possesso, è stata
sommata la quota pari ad un quinto del “Prezzo convenzionale”, calcolato
come esplicitato in precedenza.
Per il periodo d’imposta 2002, ai fini del calcolo del c.d. “Reddito complessivo
netto convenzionale” è stata assunta la quota, pari ad un quinto del c.d. “Prezzo
convenzionale”, come importo da confrontare con il totale dei redditi ricostruiti
(ai fini dell’incrocio) anche per il 2002 come sopra esplicitato.
- 3 -
Ricostruzione del nucleo familiare
È stato ricostruito per ciascun soggetto segnalabile e per ciascun periodo
d’imposta il “nucleo familiare”, nonché la relativa situazione reddituale, sulla
base dei dati desunti dai modelli Unico Persone Fisiche e 730 presentati. Tali dati
non sono stati utilizzati ai fini dell’incrocio, ma sono visualizzati nella scheda di
segnalazione di ciascun soggetto. In tal modo, si consente di ricostruire anche la
situazione patrimoniale di ciascun componente, informazione utile per gli uffici
competenti ai fini della selezione dei soggetti di concreta rilevanza ai fini del
controllo.
Ricostruzione della situazione reddituale
È stata ricostruita la situazione reddituale per i periodi d’imposta 2002 e 2003 sia
di ciascun soggetto proprietario dell’autoveicolo che del suo nucleo familiare ove
possibile, desumendo i dati per ciascun periodo d’imposta 2002 e 2003:
• dal modello Unico Persone Fisiche ovvero dal modello 730, nonché dal
modello 770 per i redditi di lavoro dipendente o pensione a tassazione
separata;
• in assenza di modello Unico Persone Fisiche o 730, dai modelli 770 per i
percipienti di redditi di lavoro dipendente o pensione.
Individuazione dei soggetti segnalabili
Sono state selezionate le posizioni soggettive per le quali è stato verificato lo
scostamento, per entrambi i periodi d’imposta 2003 e 2002, per almeno un quarto
tra il “Reddito complessivo netto convenzionale”, calcolato per ciascun periodo,
ed il “Totale redditi” rilevanti ai fini dell’incrocio (ricostruiti per ciascun periodo
d’imposta, secondo le modalità indicate).
Si evidenzia che le posizioni soggettive segnalate anche con il criterio T
(incrementi patrimoniali) elaborato per il periodo d’imposta 2002 e 2003, sono
incluse nella banca dati della lista AU anche se non è stato verificato lo
scostamento per entrambi i periodi d’imposta 2002 e 2003 per almeno un quarto
tra il “Reddito complessivo netto convenzionale”, calcolato per ciascun periodo,
ed il “Totale redditi” rilevanti ai fini dell’incrocio; infatti, per detti soggetti (cioè
segnalabili per ambedue i criteri) lo scostamento è già verificato nell’ambito del
solo criterio T (quindi la segnalazione derivante dal criterio AU è integrativa). Di
tale situazione è stata data visualizzazione nell’elenco a video (per entrambi i
criteri) mediante la colorazione in giallo del codice fiscale, nonché nelle relative
schede di segnalazione con una apposita dicitura.
- 4 -
SPECIFICHE PER IL CALCOLO DEL “TOTALE REDDITI” IN CAPO AI
SOGGETTI SEGNALATI, NONCHÉ IN CAPO AI COMPONENTI DI
CIASCUN NUCLEO FAMILIARE
Anno di imposta 2002
Soggetti con modello Unico Persone fisiche - Formula di calcolo del
Totale Redditi
T.R.= rigo RN5 + rigo RQ3 + rigo RJ12 + Totale Redditi Quadro RM +
Totale Redditi Quadro RT + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(compensi relativi agli anni precedenti) + Redditi mod. 770
semplificato Parte B (indennità di fine rapporto).
Totale Redditi Quadro RM =
rigo RM1 col. 3 + rigo RM2 col. 3 + rigo RM3 col. 3 + rigo RM4 col. 3
rigo RM5 col. 3 + rigo RM6 col. 2 + rigo RM7 col. 2 + rigo RM8 col. 2
rigo RM9 col. 2 + rigo RM10 col. 2 + rigo RM11 col. 2 + rigo RM12 col. 2
Rigo RM14 col. 1 + rigoRM15 col. 3 + rigo RM16 col. 1 + rigo RM17 col. 2
(% col. 7 se
presente)
rigoRM19 col. 2 + rigoRM20 col. 2 + RM 25 col. 2 - rigoRM26 col. 1
Totale Redditi Quadro RT =
rigo RT3 col. 2 + rigoRT13 col. 2 + rigoRT23 col. 2
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 52 + campo 53
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 62
Legenda:
RQ = imposta sostitutiva relativa alle operazioni di cessione e conferimento
d’azienda;
RJ = reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT;
RM = tassazione separata;
RT = plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
- 5 -
Soggetti con modello 730 - Formula di calcolo del Totale Redditi
T.R.= rigo 10 (col. 1 o col. 2) del prospetto di liquidazione + Totale Redditi
Quadro F + Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi
agli anni precedenti) + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(indennità di fine rapporto).
Totale Redditi Quadro F =
rigo F9 col. 3 + rigo F10 col. 4 senza la + rigo F11 col. 4 senza la
casella ordinaria barrata casella ordinaria barrata
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 52 + campo 53
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 62
Legenda:
Quadro F = redditi soggetti a tassazione separata;
Prospetto liquidazione = calcolo dell’Irpef;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
Modalità di individuazione dei soggetti con presenza di attività
agricola e Volume d’affari IVA.
Soggetti che hanno indicato redditi nei righi RA11 (reddito agrario o
dominicale imponibile) e/o RD9 (reddito d’impresa di allevamento di
spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite) e non hanno dichiarato
redditi d’impresa ordinaria o semplificata e contemporaneamente risultano
esercitare attività agricola (informazione prelevata dalla dichiarazione, sia
che si tratti dell’attività prevalente IVA sia che si tratti dell’attività
prevalente II.DD., prelevata o da RF o da RG. I codici attività presi in
considerazione sono i seguenti: maggiore o uguale di “01111” e minore di
“05030” ma non uguale a “01412”, “01420”, “02011”, “02012”, “02020”,
“05011”, “05012”).
Solo per i soggetti per i quali si verificano le condizioni precedenti è
riportato il dato del volume d’affari indicato nel rigo VE40 o VB1 col. 2 della
dichiarazione IVA presentata in via unificata ovvero in via autonoma.
- 6 -
Soggetti con omissione del modello Unico Persone Fisiche e mod.
730 con redditi da lavoro dipendente prelevati dalla fonte mod. 770
- Formula di calcolo del Totale Redditi
T.R.= Redditi mod. 770 semplificato Parte B (dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi) + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(compensi relativi agli anni precedenti) + Redditi mod. 770
semplificato Parte B (indennità di fine rapporto).
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi) =
campo 1 + campo 2
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 52 + campo 53
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 62
Legenda:
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
- 7 -
Anno di imposta 2003
Soggetti con modello Unico Persone fisiche - Formula di calcolo del
Totale Redditi
T.R.= rigo RN6 col. 4 + rigo RQ3 + rigo RJ12 + Totale Redditi Quadro RM +
Totale Redditi Quadro RT + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(compensi relativi agli anni precedenti) + Redditi mod. 770
semplificato Parte B (indennità di fine rapporto).
Totale Redditi Quadro RM =
rigo RM1 col. 3 + rigo RM2 col. 3 + rigo RM3 col. 3 + rigo RM4 col. 3
rigo RM5 col. 3 + rigo RM6 col. 2 + rigo RM7 col. 2 + rigo RM8 col. 2
rigo RM9 col. 2 + rigo RM10 col. 2 + rigo RM11 col. 2 + rigo RM12 col. 2
rigo RM14 col. 1 + rigo RM15 col. 3 + rigo RM16 col. 1 + Rigo RM17 col. 2
(% col. 8 se
presente)
rigo RM19 col. 2 + rigo RM20 col. 1 + RM 25 col. 2 - rigo RM27 col. 1
Totale Redditi Quadro RT =
rigo RT3 col. 2 + rigo RT13 col. 2 + rigo RT23 col. 2
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 60 + campo 61
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 70
Legenda:
RQ = imposta sostitutiva relativa alle operazioni di cessione e conferimento
d’azienda;
RJ = reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT;
RM = tassazione separata;
RT = plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
- 8 -
Soggetti con modello 730 - Formula di calcolo Totale Redditi
T.R. =rigo 11 (col. 1 o col. 2) del prospetto di liquidazione + Totale Redditi
Quadro F + Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi
agli anni precedenti) + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(indennità di fine rapporto).
Totale Redditi Quadro F =
rigo F9 col. 4 senza la casella + rigo F10 col. 4 senza la casella
ordinaria barrata ordinaria barrata
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 60 + campo 61
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 70
Legenda:
Quadro F = redditi soggetti a tassazione separata;
Prospetto liquidazione = calcolo dell’Irpef;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
Modalità di individuazione dei soggetti con presenza di attività
agricola e Volume d’affari IVA.
Soggetti che hanno indicato redditi nei righi RA11 (reddito agrario o
dominicale imponibile) e/o RD11 (reddito d’impresa di allevamento di
spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite) e non hanno dichiarato
redditi d’impresa ordinaria o semplificata e contemporaneamente risultano
esercitare attività agricola (informazione prelevata dalla dichiarazione, sia
che si tratti dell’attività prevalente IVA sia che si tratti dell’attività
prevalente II.DD., prelevata o da RF o da RG. I codici attività presi in
considerazione sono i seguenti: maggiore o uguale di “01111” e minore di
“05030” ma non uguale a “01412”, “01420”, “02011”, “02012”, “02020”,
“05011”, “05012”).
Solo per i soggetti per i quali si verificano le condizioni precedenti è
riportato il dato del volume d’affari indicato nel rigo VE40 o VB1 col. 2 della
dichiarazione IVA presentata in via unificata ovvero in via autonoma.
- 9 -
Soggetti con omissione del modello Unico Persone Fisiche e mod.
730 con redditi da lavoro dipendente prelevati dalla fonte mod. 770
T.R.= Redditi mod. 770 semplificato Parte B (dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi) + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(compensi relativi agli anni precedenti) + Redditi mod.770
semplificato Parte B (indennità di fine rapporto).
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi) =
campo 1 + campo 2
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 60 + campo 61
Redditi mod. 770 semplificato Parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 70
Legenda:
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
- 10 -
Interfaccia web per gli uffici locali – Guida operativa
L’utilizzo della banca dati avviene mediante interfaccia grafica di tipo WEB con
l’applicazione “Liste Interattive” (vedi immagine 1).
Immagine 1 (Schermata di selezione)
Ciascun Ufficio, per i soggetti di propria competenza, potrà analizzare l’intero
elenco delle segnalazioni, ovvero attivare le selezioni mirate che consentono di
individuare i contribuenti segnalati che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi (modello Unico Persone Fisiche o 730) e, in tale ambito, quelli che hanno
dichiarato redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo, nonché quelli che hanno
dichiarato reddito agrario e/o di allevamento e un volume d’affari ai fini Iva.
Nell’ambito della platea dei contribuenti segnalati per i quali non risulta
presentata la dichiarazione dei redditi, è possibile filtrare quelli per i quali è stato
ricostruito un reddito da lavoro dipendente (o pensione) desunto dalle
dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta.
Si evidenzia che l’applicazione, pur visualizzando l’elenco delle segnalazioni per
il solo periodo d’imposta 2003 (si sarebbe, infatti, creata una mera duplicazione
- 11 -
per il periodo d’imposta 2002), consente la selezione per B.A.S.E. per entrambi i
periodi d’imposta (cfr. scheda di segnalazione).
Sinteticamente, sono riportate le istruzioni operative per l’utilizzo
dell’applicazione.
• Ordinamento - L’elenco è ordinato di default per peso decrescente. Il
peso è calcolato secondo la formula seguente:
Totale reddito del nucleo familiare (ricostruito per il periodo di imposta 2003)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Reddito complessivo netto convenzionale 2003”
L’ufficio ha inoltre la possibilità di scegliere altre due possibilità di
ordinamento per Codice fiscale e per Prezzo convenzionale.
• Selezioni mirate – Le funzionalità consentono di filtrare i soggetti che:
- hanno/non hanno presentato la dichiarazione dei redditi (impostando
la casella DICHIARAZIONE “SI” ovvero “NO”);
- seppure non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi risultano
percipienti di redditi di lavoro dipendente e/o pensione reperiti dalle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta (impostando la casella
DICHIARAZIONE “NO” e contemporaneamente la casella
REDDITI DA LAV. DIP. REPERITO DA 770 “SI”);
- hanno dichiarato/non hanno dichiarato redditi d’impresa e/o lavoro
autonomo (impostando prioritariamente la casella
DICHIARAZIONE “SI”, in combinazione con la casella CON
REDDITO IMPRESA/LAV AUT. “SI” o “NO”);
- hanno dichiarato reddito agrario/di allevamento e un volume d’affari
IVA (selezione effettuabile solamente impostando prioritariamente
DICHIARAZIONE SI e cliccando nella casella ATTIVITÀ
AGRICOLA E VOLUME D’AFFARI IVA SI).
• Stato segnalazione – La funzionalità, collegata allo stato di avanzamento
dell’attività di selezione delle segnalazioni per B.A.S.E., consente di filtrare,
per ciascun periodo d’imposta, i soggetti non selezionati ovvero quelli
selezionati.
- 12 -
Sulla base dei criteri di selezione impostati, è visualizzato un elenco di
contribuenti che reca i dati significativi per una prima analisi delle posizioni
soggettive (vedi immagine 2).
Immagine 2 (Elenco dei soggetti segnalati)
Per ciascun soggetto incluso nell’elenco formato dall’ufficio, viene fornita una
scheda di segnalazione contenente tutti gli elementi informativi di supporto per
gli approfondimenti dovuti (vedi immagine 3).
- 13 -
Immagine 3 (Scheda del soggetto)
Allegato 2
LISTE INTERATTIVE WEB - CRITERIO T “INCREMENTI PATRIMONIALI”
Implementazione con il periodo d’imposta 2003
Il criterio T “Incrementi patrimoniali” evidenzia, in via generale, i contribuenti
persone fisiche che per i periodi d’imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 hanno
dichiarato redditi incongruenti per almeno due o per più periodi d’imposta (ad
esempio 2001-2002 nonché 2002-2003) rispetto alla consistenza degli esborsi
(compravendite e/o conferimenti di denaro, ecc.) risultanti dagli atti del registro
stipulati negli anni dal 1999 al 2007 (fino al 31 marzo2007).
Si ricorda che, qualora più Uffici locali siano competenti ai fini
dell’accertamento di una medesima posizione soggettiva per due o più periodi
d’imposta, le segnalazioni sono effettuate a ciascun ufficio competente. Qualora
le segnalazioni risultino fondate su medesimi elementi, si raccomanda agli uffici
interessati di agire, ove possibile, in stretto coordinamento, anche al fine di
evitare la richiesta della medesima documentazione già prodotta.
Le elaborazioni informatiche del criterio sono caratterizzate da una complessa
metodologia di calcolo che rileva:
a) gli eventuali atti di disinvestimento ed i mutui stipulati nei dodici mesi
precedenti ciascun atto di investimento; esclusivamente entro tale
intervallo temporale è proceduralmente assunta la presunzione, secondo
criteri di ragionevole probabilità, di correlazione diretta tra le operazioni
di disinvestimento poste in essere dal soggetto e quelle di successivo
investimento; tale correlazione è assunta dalla procedura in termini di
somma algebrica dei valori degli atti risultanti al sistema informativo;
b) la complessiva situazione del nucleo familiare del soggetto ricostruita, ove
possibile, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo; sono in
particolare oggetto di riscontro:
• i redditi imponibili dichiarati dal coniuge e dagli ulteriori familiari del
soggetto facenti parte del nucleo (ad es. familiari dichiarati a carico)
che hanno contribuito con redditi o atti al calcolo del rapporto tra la
quota di incremento patrimoniale ed il totale dei redditi stessi;
• la serie dei negozi giuridici stipulati anche dai familiari, rilevati dalla
procedura.
Sono conseguentemente segnalati i soggetti per i quali la consistenza dei
complessivi incrementi patrimoniali non ha trovato capienza nella complessiva
situazione reddituale del soggetto segnalato e dei componenti il nucleo familiare.
In relazione a ciascun soggetto segnalato sono determinate, rispettivamente per
ciascun periodo d’imposta:
- 2 -
• la quota di incremento patrimoniale (Q) imputabile al periodo d’imposta,
pari ad un quinto della somma dei saldi attivi per ciascuna annualità fino
al 2007, calcolati sulla base della somma algebrica dei valori di
investimento e disinvestimento;
• il totale redditi (TR) dato dalla somma degli importi desunti dai quadri
RN, RQ, RJ, RM, RT di Unico Persone Fisiche, dal modello 730 nonché
dal modello 770 (i riferimenti puntuali per la ricostruzione dei dati
rilevanti ai fini delle elaborazioni per l’anno d’imposta 2003 sono riportati
in calce);
• il rapporto (R) tra la quota d’incremento patrimoniale (Q) ed il totale
redditi (TR) che, sulla base dei dati presenti al sistema informativo, risulta
prodotto dal contribuente per ciascun periodo d’imposta.
Il valore di tale rapporto rappresenta l’elemento specifico del criterio per
l’attribuzione del peso di segnalazione.
Nei casi di dichiarazione non presentata ovvero di imponibile dichiarato = 0, tale
rapporto assume il valore convenzionale 0,00. Le posizioni interessate da tale
valore convenzionale sono, pertanto, sempre riscontrabili sulla base di ciascuna
chiave di selezione prevista dalla procedura, ad eccezione di quella riferita al
rapporto (R) stante la mancanza di valori positivi utili alla specifica selezione.
Si precisa che le segnalazioni hanno esclusiva rilevanza interna e costituiscono
elementi indiziari ai fini della selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a
controllo; i parametri d’incrocio e di calcolo adottati nell’ambito della procedura,
infatti, assumono valenza ai soli fini delle relative elaborazioni informatiche e
non rivestono carattere certo ed esaustivo per gli Uffici.
A tal proposito, si sottolinea l’opportunità di non richiamare negli atti a rilevanza
esterna la lista selettiva tout court, ma piuttosto è necessario argomentare il
presupposto dell’azione di accertamento che trae la fonte dagli elementi presenti
nel sistema informativo (atti del registro e dichiarazioni dei redditi; dichiarazioni
dei sostituti d’imposta) e dal riscontro dell’incongruenza tra gli esborsi rilevati
dagli atti e gli imponibili se dichiarati.
Al riguardo, si evidenzia l’opportunità di:
• acquisire, preliminarmente alla selezione, gli atti del registro oggetto
d’incrocio per il riscontro della correttezza dei dati in possesso del sistema
informativo, soprattutto con riferimento agli atti di valore > 516.456,90
euro (1 miliardo di lire) che sono oggetto di apposita avvertenza nelle
schede informative; si è infatti constatato che spesso i valori acquisiti sono
risultati non coerenti con i valori indicati in atti;
• controllare il ruolo (dante o avente causa) relativo a ciascun atto risultante
al sistema; si è infatti constatato che il ruolo acquisito al sistema
informativo non sempre è coerente con quanto indicato in atti;
• controllare anche il codice negozio risultante al sistema informativo; il
controllo sarà, in particolare, diretto a riscontrare che con il codice
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negozio 1114 siano stati acquisiti atti di compravendita di azioni e non
piuttosto atti di donazione (codice 2114).
Tali riscontri preliminari, pertanto, sono essenziali per l’efficacia dell’azione di
controllo e per l’efficienza dell’azione amministrativa.
Si fa presente che, nella lista relativa al periodo d’imposta 2003, sono evidenziati
in giallo i codici fiscali dei soggetti che risultano contemporaneamente segnalati
anche sulla nuova lista selettiva, Criterio AU - “Autovetture”, per lo stesso
periodo d’imposta 2003.
Ciascun ufficio potrà formare direttamente liste di soggetti interessati dal criterio
in argomento, sulla base di chiavi di selezione autonomamente scelte nell’ambito
di quelle previste dalla procedura (vedi immagine 1).
Immagine 1 (Schermata di selezione)
La modalità di selezione in base all’età è stata implementata con la possibilità da
parte dell’utente di scegliere tra le due alternative:
• Età superiore a …. anni
• Età inferiore a …. anni.
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Sono, inoltre, possibili specifiche selezioni per i soggetti esercenti attività
agricola; tali soggetti sono individuati in base a due diverse classificazioni:
• tipologia 1: soggetti, con reddito da quadro RA (agrario e dominicale) e/o
con reddito da quadro RD (allevamento), esercenti attività agricola (dato
desunto dalla dichiarazione IVA);
• tipologia 2: soggetti, soci di società semplici esercenti attività agricola
(dato desunto dalla dichiarazione IVA).
Per ciascun soggetto incluso nell’elenco formato dall’ufficio (vedi immagine 2),
Immagine 2 (Elenco dei soggetti segnalati)
la relativa scheda informativa fornisce tutti gli elementi conoscitivi di supporto
all’attività istruttoria degli uffici (vedi immagine 3).
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Immagine 3 (Scheda del soggetto)
Al fine di consentire agli uffici nella fase della selezione un apprezzamento anche
degli eventuali negozi di disinvestimento patrimoniale intervenuti in anni
pregressi di cui non si è tenuto conto nella procedura di calcolo della “quota”,
nella scheda di segnalazione di ciascun soggetto sono evidenziati anche detti
negozi.
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Conclusa l’attività preliminare di formazione interattiva della lista sulla base dei
parametri scelti, gli uffici potranno selezionare le posizioni di effettivo interesse
fiscale.
Si ricorda che dalla scheda di segnalazione di ciascun contribuente è possibile
attivare la funzione “Selezione soggetto” che consente il trasferimento
automatico della singola posizione soggettiva nella specifica fonte d’impulso
della applicazione B.A.S.E..
ATTI DEL REGISTRO CONSIDERATI DALLA PROCEDURA DI INCROCIO
Con riferimento agli atti del registro la procedura d’incrocio ha considerato i
seguenti negozi giuridici stipulati a titolo di proprietà, uso, usufrutto, nuda
proprietà aventi ad oggetto:
• terreni non edificabili (codici negozio: 1101, 1201, 1301, 1401)
• fabbricati (codice negozio: 1102, 1202, 1302, 1402)
• immobili esteri (codice negozio: 1105, 1205, 1305, 1405)
• autoveicoli (codice negozio: 1108, 1208, 1308, 1408)
• imbarcazioni (codice negozio: 1109, 1209, 1309, 1409)
• aeromobili (codice negozio: 1110, 1210, 1310, 1410)
• titoli (codice negozio: 1113, 1213, 1313)
• azioni (codice negozio: 1114, 1214, 1314)
• obbligazioni (codice negozio: 1115, 1215, 1315)
• aziende (codice negozio: 1118, 1218, 1318, 1418)
• terreni edificabili (codice negozio: 1501; 1119, 1219, 1319, 1419)
• mutui (codice negozio: 7004): sono presi in considerazione anche i mutui
nei quali la persona fisica risulta partecipare con il ruolo di dante causa
per ovviare ad errori di trasmissione del ruolo del soggetto del negozio
• conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro (codice
negozio: A106)
• conferimento per aumento di capitale della piena proprietà di denaro
(codice negozio: B106).
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ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL “TOTALE REDDITI”
Anno di imposta 2003
Soggetti con modello Unico Persone Fisiche
T.R. =rigo RN6 col. 4 + rigo RQ3 + rigo RJ12 + Totale Redditi Quadro RM +
Totale Redditi Quadro RT + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(compensi relativi agli anni precedenti) + Redditi mod. 770
semplificato Parte B (indennità di fine rapporto)
Totale Redditi Quadro RM =
rigo RM1 col. 3 + rigo RM2 col. 3 + rigo RM3 col. 3 + rigo RM4 col. 3
rigo RM5 col. 3 + rigo RM6 col. 2 + rigo RM7 col. 2 + rigo RM8 col. 2
rigo RM9 col. 2 + rigo RM10 col. 2 + rigo RM11 col. 2 + rigo RM12 col. 2
rigo RM14 col. 1 + rigo RM15 col. 3 + rigo RM16 col. 1 + Rigo RM17 col. 2 (%
col. 8 se presente)
rigo RM19 col. 2 + rigo RM20 col. 1 + RM 25 col. 2 - rigo RM27 col. 1
Totale Redditi Quadro RT =
rigo RT3 col. 2 + rigo RT13 col. 2 + rigo RT23 col. 2
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 60 + campo 61
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 70
Legenda:
RQ = imposta sostitutiva relativa alle operazioni di cessione e conferimento
d’azienda;
RJ = reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT;
RM = tassazione separata;
RT = plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
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Soggetti con modello 730
T.R.= rigo 11 (col. 1 o col. 2) del prospetto di liquidazione + Totale Redditi
Quadro F + Redditi mod. 770 semplificato Parte B (compensi relativi
agli anni precedenti) + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(indennità di fine rapporto).
Totale Redditi Quadro F =
rigo F9 col. 4 senza la casella + rigo F10 col. 4 senza la casella
ordinaria barrata ordinaria barrata
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 60 + campo 61
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 70
Legenda:
Quadro F = redditi soggetti a tassazione separata;
Prospetto liquidazione = calcolo dell’Irpef;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
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Soggetti con omissione del modello Unico Persone Fisiche e mod.
730 con redditi da lavoro dipendente prelevati dalla fonte mod. 770
T.R.= Redditi mod. 770 semplificato Parte B (dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi) + Redditi mod. 770 semplificato Parte B
(compensi relativi agli anni precedenti) + Redditi mod. 770
semplificato Parte B (indennità di fine rapporto).
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi) =
campo 1 + campo 2
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (compensi relativi agli anni
precedenti) =
campo 60 + campo 61
Redditi mod. 770 Semplificato parte B (indennità di fine rapporto) =
campo 70
Legenda:
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = dati per la compilazione della
dichiarazione dei redditi;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = compensi relativi agli anni
precedenti;
770 semplificato Parte B - Dati Fiscali = indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente ed equipollenti.
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