Quali sono le regole per trattare le differenze inventariali riscontrate nelle aziende di grande distribuzione ai fini fiscali?
Spiegato da FiscoAI
La circolare della Agenzia delle Entrate del 2006 stabilisce come l'amministrazione fiscale deve trattare le differenze inventariali (scostamenti tra giacenze contabili e giacenze fisiche) nelle aziende commerciali, in particolare nella grande distribuzione. Le differenze inventariali possono originarsi da cause fisiologiche come cali di merce, furti, errori di codifica o distruzioni accidentali, non necessariamente da evasione fiscale. La norma distingue tra aziende obbligate alla contabilità di magazzino (dove le differenze costituiscono presunzione di cessione/acquisto secondo il DPR 441/1997) e aziende non obbligate come i punti vendita al dettaglio (dove le "schede conto consegnatario" non sono equiparate alle scritture obbligatorie). Per le aziende obbligate, il contribuente può superare la presunzione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro 30 giorni, specificando le cause delle differenze; per le altre, può fornire qualunque elemento probatorio. In entrambi i casi, il verificatore non deve automaticamente tassare le differenze, ma deve analizzare complessivamente la gestione aziendale, il trend pluriennale, le misure di prevenzione adottate e la plausibilità della vendita in nero, considerando anche che le aziende di grande distribuzione adottano procedure rigorose di certificazione dei corrispettivi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Presunzioni di cessione e acquisto a seguito della rilevazione di differenze inventariali delle aziende di grande distribuzione - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
Circolare del 02/10/2006 n. 31
Oggetto:
Presunzioni di cessione e acquisto a seguito della rilevazione di differenze
inventariali delle aziende di grande distribuzione
Testo:
1. Premessa
A seguito dell'attivita' di accertamento posta in essere nei confronti
di operatori commerciali soprattutto del settore della grande distribuzione,
sono state evidenziate alcune problematiche in ordine alla corretta
interpretazione delle disposizioni del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441,
recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione
e di acquisto.
La presente circolare e' finalizzata all'individuazione delle corrette
soluzioni interpretative alle menzionate questioni oltre che alla
predisposizione di indirizzi operativi per gli organi verificatori.
2. Presunzioni di cessione e di acquisto
Ai sensi delle disposizioni del d.P.R. n. 441 del 1997, si presumono
ceduti (articolo 1) i beni "acquistati, importati o prodotti" non rinvenuti
presso i locali in cui il contribuente "svolge le proprie operazioni" o
presso quelli dei suoi rappresentanti, mentre si presumono acquistati
(articolo 3), all'opposto, i suddetti beni rinvenuti nei medesimi locali.
L'operativita' delle presunzioni di cessione e di acquisto,
conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, e' limitata al periodo
d'imposta in corso al momento dell'accesso (art. 4, comma 1).
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo d.P.R., le eventuali
differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le consistenze delle
rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino
di cui all'art. 14, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta (c.d.
differenze inventariali), costituiscono presunzione di cessione o di
acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.
Le citate disposizioni operano come presunzioni nel senso che, in
deroga al principio fissato dall'art. 2697 del codice civile secondo cui chi
vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, l'amministrazione in sede di accertamento deve solo provare il
fatto indicato dalla norma (gli ammanchi di beni a seguito di riscontro
fisico ovvero le "differenze quantitative" tra consistenza delle rimanenze
registrate e scritture obbligatorie di magazzino o documentazione
obbligatoria). Dal canto suo il contribuente, per superare dette
presunzioni, dovra' provare, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 2
e 3 del d.P.R. n. 441 del 1997, che la giacenza o la mancata giacenza
dipende dal verificarsi di fatti diversi dall'acquisto e/o dalla cessione.
3. Problematica inerente alle differenze inventariali rilevate presso gli
operatori tenuti alla contabilita' di magazzino.
L'art. 14, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973,
prevede l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino "dirette
a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari
annuali". Nelle predette scritture sono "registrate le quantita' entrate ed
uscite delle merci (...)".
Inoltre, il citato art. 14, primo comma, lettera d) e l'art. 39,
secondo comma lett. d), del medesimo d.P.R. prevedono, rispettivamente:
- la possibilita' di annotare "anche alla fine del periodo d'imposta, i
cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra
le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di
carico e scarico";
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- la regolarita' delle scritture ausiliarie di magazzino nel caso in cui
"gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di
tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico ai sensi
della lettera d) del primo comma dell'art. 14".
Nella prassi operativa delle imprese vengono effettuate - con cadenza
solitamente annuale, ma talvolta anche semestrale o trimestrale - operazioni
di "rettifica" del magazzino, finalizzate all'adeguamento del magazzino
contabile a quello effettivo.
Le stesse imprese individuano piu' di una causa da cui scaturiscono le
differenze inventariali che portano a tali rettifiche:
- cali fisici o di lavorazione delle merci
- erroneo utilizzo dei codici identificativi nel carico/scarico delle
merci;
- furti;
- distruzioni accidentali.
E' di tutta evidenza che le differenze inventariali non
necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, ma si
generano anche in modo fisiologico in relazione alla ordinaria dinamica
gestionale di un magazzino.
Alla luce di quanto appena evidenziato, quindi, in sede di verifica
fiscale appare necessaria un'attenta valutazione del richiamo dell'art. 4,
comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, in ordine alla presunzione di acquisti
non documentati (differenze positive) o vendite non fatturate (differenze
negative) allorquando ci si trovi di fronte a "differenze inventariali"
rilevate dallo stesso contribuente nella contabilita' obbligatoria di
magazzino.
In tali casi, il verificatore e' sempre chiamato ad una analisi
complessiva della posizione economica, patrimoniale e gestionale
dell'azienda controllata.
Conseguentemente, se nel corso del controllo dovessero riscontrarsi le
rettifiche contabili sopra descritte, sara' cura del verificatore non
limitarsi alla ripresa a tassazione sic et simpliciter degli importi
corrispondenti al valore delle predette differenze, ma esaminare il processo
di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica in
relazione all'attivita' in concreto svolta dall'impresa e in relazione agli
elementi ed alle informazioni eventualmente forniti dal contribuente.
A titolo di esempio, potranno assumere rilievo ai fini di cui sopra:
- le caratteristiche gestionali e le peculiarita' del processo produttivo
e/o commerciale;
- il trend delle differenze inventariali rilevate nell'arco dell'ultimo
triennio;
- il trend degli investimenti effettuati dall'azienda, finalizzati
all'adozione di misure organizzative e strumenti per il contenimento e la
prevenzione delle cause di formazione delle differenze inventariali;
- il rapporto costi/benefici nell'adozione di misure atte a eliminare
totalmente le differenze inventariali;
- la rilevazione di differenze inventariali - per lo stesso periodo
d'imposta ovvero di rilevazione delle giacenze - sia di segno negativo
che positivo, ipoteticamente compensabili a livello di categoria
merceologica di prodotti;
- la scarsa plausibilita' della vendita "al nero" delle merci costituenti
le differenze inventariali riscontrate (in particolare se le differenze
si riferiscono a materie prime utilizzate nel processo produttivo o a
beni merce di scarso valore unitario e di elevata consistenza numerica);
- valori delle differenze inventariali percentualmente non significativi
in rapporto al volume d'affari o alla consistenza media del magazzino, da
valutare sempre in stretta connessione con la tipologia di attivita'
svolta e la localizzazione territoriale dell'azienda.
Da quanto sopra esposto discende che, nel redigere il processo verbale
di constatazione ed i conseguenti avvisi d'accertamento, il verificatore e
il funzionario dell'Ufficio dovranno tenere conto delle valutazioni appena
descritte.
4. Non operativita' della presunzione di cessione
L'art. 2 del d.P.R. n. 441 del 1997 prevede al comma 3 che la perdita
di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla
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volonta' del contribuente e' provata da idonea documentazione fornita da un
organo della Pubblica Amministrazione (ad esempio, provvedimento di
sequestro amministrativo/giudiziario o anche un verbale di accertamento
della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in
mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - da rendersi
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza - dalle quali risulti il valore complessivo dei beni mancanti,
salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i
criteri e gli elementi in base ai quali detto valore e' stato determinato.
In particolare, al fine di garantire maggiore trasparenza circa le
modalita' di determinazione delle differenze inventariali, alla
dichiarazione sostitutiva dovra' essere tempestivamente associata una
relazione che specifichi il calcolo delle differenze medesime e la loro
distribuzione distinta per tipologia fenomenologica (es. furto, cali,
deperimento, distruzione accidentale, mancata rettifica delle distinte base
delle materie prime nel corso della fase di produzione di un bene, errore
nella conta fisica delle materie prime di piccolissime dimensioni, ecc.).
La menzionata dichiarazione sostitutiva potra' essere ulteriormente
documentata quindi attraverso l'allegazione di:
1. verbali di ricognizione con i quali si procede ad un riscontro
continuo e periodico delle differenze inventariali;
2. elementi in merito alle misure di sicurezza adottate per il
contenimento di furti che comportino una perdita involontaria dei beni;
3. elementi che attestino la propensione e la tendenza dell'azienda a
migliorare i propri processi interni al fine di ridurre e limitare il
piu' possibile i fenomeni che portano alla formazione di differenze
inventariali, le quali non hanno una rilevanza solo fiscale, ma anche e
significativamente un impatto importante sulla gestione economica e
finanziaria della stessa azienda.
Infine per essere valida ai fini della norma in esame, la
dichiarazione sostitutiva dovra' essere redatta in conformita' alla
disciplina del d.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Al riguardo si richiama il contenuto della circolare n. 6 del 25
gennaio 2002, paragrafo 18, laddove e' specificato che "La norma dispone che
l'autocertificazione sia resa entro trenta giorni dal momento in cui si e'
verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avuto
conoscenza. Cio' non significa che entro tale termine la dichiarazione in
questione debba essere prodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia
sottoscritta, - con le modalita' previste dall'art. 38 del citato d.P.R. n.
445 del 2000 - entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli
organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria".
Il contribuente e' comunque tenuto a predisporre il documento entro il
termine prescritto (30 giorni), in modo da renderlo immediatamente
disponibile ai verificatori al momento del controllo.
5. Problematica inerente alle differenze inventariali rilevate presso gli
operatori della grande distribuzione
L'art. 14, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973,
prevede che per le attivita' elencate ai numeri 1 e 2 dell'art. 22, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - tra cui le attivita' di cessione
di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al
pubblico - la tenuta della contabilita' di magazzino e' obbligatoria solo
per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che
forniscono due o piu' negozi o altre unita' periferiche, escludendo, quindi,
da tale obbligo tutti gli altri depositi.
Le aziende della grande distribuzione, quindi, non sono obbligate alla
tenuta della contabilita' di magazzino per i depositi dei singoli punti
vendita che non fungono anche da "magazzini interni centralizzati".
Per quanto attiene la rilevazione delle "differenze inventariali"
relative all'attivita' di commercio al dettaglio, le aziende della grande
distribuzione utilizzano per finalita' gestionali, con riguardo alle
movimentazioni di merce nei magazzini dei punti vendita, scritture interne
comunemente denominate "schede conto consegnatario" che, generalmente, si
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basano sul cosiddetto "metodo del dettaglio".
Tale metodo si fonda su specifiche rilevazioni dei movimenti delle
merci, operate dalla sede centrale e dalle filiali: le merci vengono
raggruppate in base alla categoria merceologica ed alla percentuale di
ricarico sul prezzo di vendita (mark-up); i movimenti di magazzino vengono,
in genere, rilevati per valore e non per quantita'.
Il metodo si basa sul prezzo di acquisto e di vendita dei beni e
funziona indipendentemente dall'inventario fisico delle scorte. Infatti, le
differenze inventariali che vengono rilevate rappresentano, in genere, lo
scostamento tra il valore dell'incasso teorico e quello dell'incasso
effettivo, e non lo scostamento tra quantita' entrate, da una parte, e
quantita' uscite, piu' consistenze, dall'altra.
Le c.d. "schede conto consegnatario" tenute dalle aziende della grande
distribuzione in relazione ai depositi relativi ai singoli punti vendita non
sono assimilabili, ai fini dell'operativita' delle disposizioni del d.P.R.
n. 441 del 1997, alle scritture obbligatorie di magazzino di cui al primo
comma, lettera d), dell'art. 14 d.P.R. 600 del 1973, atteso che si tratta di
rilevazioni effettuate per finalita' gestionali - e non per obbligo di legge
- e che non riguardano necessariamente le quantita' entrate ed uscite delle
merci.
Alla stregua di quanto specificato in precedenza, anche e soprattutto
in sede di verifica fiscale nei confronti di soggetti non obbligati alla
tenuta della contabilita' di magazzino, appare necessaria un'attenta
valutazione delle "differenze inventariali" rilevate dallo stesso
contribuente.
A maggior ragione in tali casi, in cui - si ribadisce - non si puo'
ritenere operante la presunzione di cessione disposta dall'art. 4, comma 2,
del d.P.R. n. 441 del 1997, trattandosi di differenze non evidenziate nelle
scritture obbligatorie di magazzino, il verificatore e' sempre chiamato ad
una analisi complessiva della posizione economica, patrimoniale e gestionale
dell'azienda controllata, come sopra specificato.
Se nel corso del controllo, quindi, dovessero riscontrarsi le
rettifiche contabili sopra descritte, sara' cura del verificatore non
limitarsi alla ripresa a tassazione sic et simpliciter degli importi
corrispondenti al valore delle predette differenze, ma esaminare il processo
di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica in
relazione all'attivita' in concreto svolta dall'impresa e in relazione agli
elementi ed alle informazioni forniti dal contribuente.
Cio' non significa, ovviamente, che detta contabilita' (non
obbligatoria) non possa essere oggetto di ispezione ai fini fiscali e che
sulle sue rilevazioni possa essere basato un accertamento, sia ai fini
dell'I.V.A. che delle imposte dirette, allorquando i verificatori riescano a
desumere - avvalendosi anche di ulteriori riscontri documentali (si citano,
a titolo esemplificativo, le risultanze dei controlli incrociati e/o di
questionari) e/o presunzioni (si pensi, ad esempio, all'eventualita' in cui,
all'atto dell'accesso, vengano rilevati esuberi di cassa rispetto alle
risultanze delle scritture contabili obbligatorie) - l'esistenza di
componenti positivi di reddito non dichiarati.
Le conclusioni raggiunte sul piano dell'analisi normativa, in
definitiva, comportano importanti conseguenze anche sul piano del modus
operandi da seguire in fase di controllo nel caso in cui siano riscontrate
differenze inventariali rilevate dallo stesso contribuente.
In particolare:
a. occorre escludere l'operativita' delle presunzioni di cessione di cui
all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, ed in particolare
l'automatismo dell'inversione dell'onere della prova. La rilevazione
delle suddette discrasie inventariali non potra', quindi, fondare
l'accertamento tutte le volte in cui, sulla base delle concrete
circostanze del caso, risulti piu' probabile che le differenze stesse
siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita "in nero" della
merce mancante. A questo proposito, si deve notare che di norma le
aziende della grande distribuzione, stante il sistema di certificazione
dei corrispettivi realizzato attraverso l'emissione di scontrini fiscali
o con la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi, adottano procedure amministrative ed
organizzative rigorose, nel rispetto delle quali appare poco probabile
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l'effettuazione di vendite "in nero". Soprattutto in questi casi, quindi,
la dimostrazione che alle differenze inventariali corrisponde
effettivamente una cessione dei beni in evasione d'imposta dovra' essere
suffragata da ulteriori elementi probatori;
b. la prova contraria rispetto alla vendita "in nero" da parte del
contribuente non e' vincolata alle procedure previste dal d.P.R. n.
441/97, ma potra' essere costituita da qualunque dato (anche di ordine
presuntivo) idoneo a contrastare l'iter argomentativo dei verificatori.
La prova dovra' comunque essere significativa in relazione alla
presunzione da vincere, per cui, mentre non vi sono limiti oggettivi per
quella relativa ai fatti materiali (quali sono quelli che qui
interessano), la prova relativa all'esistenza di contratti deve essere
data nelle idonee forme documentali.
6. Conclusioni
Si richiama l'attenzione delle Direzioni regionali e degli Uffici
locali sugli indirizzi contenuti nella presente circolare in particolare
nell'ambito dell'attivita' di controllo.
Tali indirizzi possono cosi' essere sintetizzati:
a. e' conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 441 del 1997 l'elevazione
di rilievi fondati sulla presunzione di cessione o di acquisto di beni
dei quali sia emersa, in sede di inventario fisico, rispettivamente,
l'assenza o la presenza in misura difforme da quella emergente dalla
contabilita' dell'impresa;
b. nei casi in cui gli ammanchi o gli esuberi di merce risultino dal
confronto tra contabilita' di magazzino obbligatoria ai fini fiscali
(art. 14, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973) e le
giacenze di magazzino, le differenze inventariali costituiscono
presunzione di cessione o di acquisto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
d.P.R. n. 441 del 1997. In tal caso, le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio di cui al comma 3 dell'art. 2, prodotte dal contribuente per
vincere le medesime presunzioni, dovranno essere tempestivamente
associate - nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori - da
relazioni che specifichino il calcolo delle differenze inventariali e la
loro distribuzione distintamente per tipologia fenomenologica (es. furto,
cali, deperimento, distruzione accidentale, mancata rettifica delle
distinte base delle materie prime nel corso della fase di produzione di
un bene, ecc.).
c. nei casi in cui gli ammanchi o gli esuberi risultino da contabilita'
di magazzino non obbligatoria ai fini fiscali (ad esempio dalle c.d.
"schede conto consegnatario"), il contribuente - trattandosi di
fattispecie non riconducibile all'ambito di applicazione del d.P.R. n.
441 del 1997 - non e' vincolato alle procedure ivi previste (denuncia,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per superare le presunzioni
dei verificatori, ma puo' fornire qualunque altro elemento (anche di
ordine presuntivo) idoneo a vincere gli esiti della ricostruzione delle
cessioni e/o degli acquisti;
d. in entrambi i casi predetti - ma in particolar modo nel caso sub c) -
i verificatori non dovranno limitarsi al recupero a tassazione sic et
simpliciter delle differenze inventariali rilevate dal contribuente e
riscontrabili dalla documentazione, obbligatoria o meno, da esso tenuta,
ma dovranno valutare tali incongruenze contabili nell'ambito di una
analisi generale dell'intera posizione del soggetto, della credibilita'
degli elementi comunque forniti da quest'ultimo a giustificazione delle
differenze inventariali rilevate, delle caratteristiche gestionali e
delle peculiarita' del processo produttivo e/o commerciale dell'impresa
controllata;
e. in un contesto operativo cosi' strutturato, i rilievi dei
verificatori, anche ove fondati sulle presunzioni disciplinate dalle
norme del d.P.R. n. 441 del 1997, specificamente preordinate
all'esercizio dell'attivita' di controllo e di accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto, si rifletteranno necessariamente ai fini
dell'accertamento delle imposte dirette ai sensi dell'art. 39, primo
comma, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973. Al riguardo, si ricorda
che la portata applicativa del d.P.R. n. 441 del 1997 e' stata chiarita
con la circolare n. 193/E del 23 luglio 1998. In particolare, in tale
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documento di prassi e' chiarito che "le presunzioni in argomento,
specificamente preordinate all'esercizio dell'attivita' di controllo e di
accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, e piu' precisamente quelle
di cessione, non possono non riflettersi, quanto ai loro effetti, anche
nel campo dell'imposizione diretta, quantomeno nella forma di presunzioni
semplici".
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La circolare riguarda le presunzioni di cessione e acquisto secondo il DPR 441/1997, applicabili alle differenze inventariali riscontrate in sede di verifica fiscale. Commercialisti e aziende di grande distribuzione devono conoscere la distinzione tra contabilità di magazzino obbligatoria e facoltativa, le modalità di prova mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e come le differenze inventariali si riflettono sia sull'IVA che sulle imposte dirette secondo l'art. 39 del DPR 600/1973. La norma introduce il principio che non tutte le differenze costituiscono automaticamente evasione, richiedendo ai verificatori un'analisi complessiva della credibilità gestionale dell'impresa.
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