Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23
Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Circolare del 19/04/2006 n. 16
Oggetto:
Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo
riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23
Testo:
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alle
modalita' di trattazione delle istanze presentate da banche e societa'
concessionarie del servizio nazionale della riscossione per ottenere il
rimborso delle somme riscosse con il modello F23 e riversate in eccesso.
Al riguardo, si fa presente che, allo scopo di agevolare la
trattazione di tali istanze, e' stata realizzata una procedura automatizzata
di ausilio alla lavorazione.
Cio' premesso, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni
relative alle modalita' di presentazione delle istanze in parola, di
gestione delle stesse da parte degli uffici locali, mediante la predetta
procedura, nonche' di erogazione dei rimborsi delle somme che risultino
riversate in eccesso.
Tale procedura automatizzata permette la lavorazione delle istanze di
rimborso relative alle deleghe F23 presentate dai contribuenti presso gli
sportelli delle banche, degli uffici postali e dei concessionari del
servizio nazionale della riscossione, a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Per le istanze riferite alle deleghe presentate nell'anno 1998,
registrati su un tracciato record diverso da quello utilizzato a partire dal
1999, si fa riserva di impartire specifiche direttive in una fase successiva.
1. Modalita' di presentazione delle istanze da parte delle societa'
concessionarie
Le istanze di rimborso delle somme riscosse con il modello F23 e
riversate in eccesso dal competente concessionario presso la locale
Tesoreria Provinciale dello Stato dovranno essere presentate, per ciascun
ambito provinciale, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente
a ricevere, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 97 del 20 novembre
2001, le richieste di restituzione delle somme anticipate dai concessionari
per l'effettuazione dei rimborsi ai contribuenti a seguito di provvedimenti
di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo.
Si precisa che agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate potranno
essere presentate esclusivamente istanze di rimborso aventi ad oggetto
tributi gestiti dalla stessa Agenzia, con esclusione, quindi, di quelle
riguardanti altre tipologie di entrate.
Analogamente a quanto previsto per le istanze di rimborso relative
alle somme incassate con la procedura di conto fiscale e riversate in
eccesso (cfr. circolare n. 142 del 4 giugno 1998), se l'istanza riguarda
somme erroneamente accreditate dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. alla
competente azienda concessionaria, la richiesta di rimborso deve essere
presentata comunque da quest'ultima.
Cio', in quanto, sotto il profilo giuridico, il diritto a chiedere il
rimborso all'Erario compete al concessionario, che ha effettuato l'errato
riversamento in eccesso presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato,
e non alla banca o a Poste Italiane S.p.a., che hanno accreditato le somme
riscosse allo stesso concessionario.
Le istanze in argomento dovranno innanzitutto contenere la descrizione
della tipologia di errore che ha dato origine al riversamento in eccesso
delle somme riscosse con modello F23.
In particolare, al fine di agevolare la trattazione delle istanze di
rimborso in parola sulla base della procedura automatizzata a disposizione
dei competenti uffici locali, le societa' concessionarie sono invitate a
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redigere tali istanze indicando gli errori che hanno determinato l'eccedenza
di riversamento secondo la seguente classificazione:
A - errore del concessionario in fase di riversamento in Tesoreria
Provinciale dello Stato delle somme riscosse ovvero in fase di
compensazione, nel caso in cui lo stesso concessionario abbia trattenuto, in
tutto o in parte, le somme riscosse, a titolo di recupero delle
anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140 (c.d. "acconto ex SAC"), o fruendo di "tolleranze" accordate
per l'esecuzione di rimborsi ai contribuenti a seguito di sgravio per
indebito di somme iscritte a ruolo;
B - errore dell'intermediario (banca o ufficio postale) in fase di
accreditamento al concessionario delle somme riscosse presso i propri
sportelli;
C - errore del concessionario nel rendicontare gli importi indicati
dal contribuente nella delega (modello F23) presentata presso i propri
sportelli;
D - errore dell'intermediario (banca o ufficio postale) nel
rendicontare gli importi indicati dal contribuente nella delega (modello
F23) presentata presso i propri sportelli.
E' possibile - e in molti casi inevitabile - che le predette tipologie
di errori si presentino combinate tra loro.
In particolare, solo gli errori di tipo A non sono suscettibili di
generare automaticamente altri errori nelle altre fasi del processo di
riscossione, in quanto tale tipologia di errore si verifica nella fase
finale di tale processo, che consiste nel riversamento o nella
compensazione, da parte del concessionario, delle somme riscosse sia presso
i propri sportelli che presso gli sportelli dell'intermediario.
Ciascun errore rientrante nelle altre tipologie produce, invece, a
cascata, uno o due errori conseguenti nelle successive fasi del processo di
riscossione.
Infatti, gli errori di cui ai punti B e C determinano,
inevitabilmente, anche un errore rientrante nella tipologia A, vale a dire
un riversamento in eccesso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (o
una compensazione in eccesso delle somme riscosse), per effetto dell'errato
accredito da parte dell'intermediario (errore di tipo B) ovvero dell'errata
rendicontazione, da parte dello stesso concessionario, delle deleghe
presentate presso i propri sportelli (errore di tipo C).
Gli errori di tipo D, invece, implicano necessariamente sia un
accreditamento in eccesso al concessionario da parte dell'intermediario
(errore di tipo B), sia, come ulteriore conseguenza, un riversamento (ovvero
una compensazione) in eccesso da parte del concessionario (errore di tipo A).
Naturalmente, e' anche possibile che il riversamento (ovvero la
compensazione) in eccesso - oggetto dell'istanza di rimborso - sia stato
originato da due o piu' errori, indipendenti tra loro, che si sono cumulati
nel corso delle diverse fasi del processo di riscossione.
Le istanze di rimborso, oltre a recare l'indicazione della tipologia
di errore, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, allegata
in copia:
1. quietanza di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato. In
alternativa, il concessionario dovra' fornire l'indicazione
dettagliata degli estremi completi della quietanza, vale a dire: anno
del riversamento, importo riversato, imputazione al bilancio dello
Stato (capo/capitolo/articolo), causale e codice del riversamento,
codice agente contabile;
2. delega o deleghe F23 interessate dall'errore(1);
3. prospetto contenente il calcolo dell'importo rettificato del
riversamento, quale risultante dalla correzione dell'errore che ha
determinato il riversamento in eccesso. Tale importo dovra' essere
indicato al netto dei compensi spettanti al concessionario,
commisurati a tale importo rettificato, e delle altre somme
eventualmente trattenute ad altro titolo. Gli importi dovranno essere
espressi nella stessa valuta del riversamento, mentre l'importo
chiesto a rimborso dovra' in ogni caso essere espresso anche in
euro.(2)
Ove l'errore sia stato commesso, in tutto o in parte,
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dall'intermediario, dovra' essere allegata la seguente ulteriore
documentazione:
4. richiesta di rimborso prodotta dalla banca o da Poste Italiane
S.p.a. al concessionario;
5. attestazione di accredito dalla banca o dall'ufficio postale al
concessionario(3);
6. prospetto contenente il calcolo dell'importo dell'accredito
rettificato, al netto delle commissioni spettanti all'intermediario,
commisurate a tale importo rettificato.
Nel caso in cui il concessionario abbia trattenuto, in tutto o in
parte, le somme riscosse, a titolo di recupero delle anticipazioni
effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (c.d. "acconto ex SAC")
o fruendo di "tolleranze" accordate per l'esecuzione di rimborsi ai
contribuenti a seguito di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo,
all'istanza dovranno essere allegati, in copia:
Q in luogo della quietanza di riversamento - o unitamente a questa, se
l'importo chiesto a rimborso e' stato riversato soltanto in parte (e
cioe', per la parte eccedente la compensazione) - la distinta
riepilogativa mensile che dia evidenza della compensazione effettuata.
Tale distinta riepilogativa dovra' essere accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il
concessionario dovra' attestare, nelle forme previste dagli artt. 47 e
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effettuato (in
tutto o in parte) il riversamento delle somme di cui chiede il
rimborso, in quanto tale somma e' stata, in tutto o in parte,
compensata e che, pertanto, ha presentato presso la Ragioneria
Provinciale dello Stato la stessa distinta riepilogativa allegata.
Relativamente a tali dichiarazioni l'ufficio provvedera' ad effettuare
i controlli a campione previsti dall'art. 71 del citato d.P.R. n. 445
del 2000, chiedendo alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato
di confermare l'avvenuta presentazione, da parte del concessionario,
della distinta riepilogativa allegata all'istanza di rimborso;
Q in luogo dell'allegato di cui al punto 3), un prospetto contenente
il calcolo dell'importo rettificato della compensazione, quale
risultante dalla correzione dell'errore che ha determinato la
compensazione in eccesso. Tale importo dovra' essere indicato al netto
dei compensi spettanti al concessionario, commisurati a tale importo
rettificato, e delle altre somme eventualmente trattenute ad altro
titolo;
Q un elenco relativo alle riscossioni che hanno concorso alla
compensazione effettuata, con l'indicazione, per ciascuna delega F23,
del codice fiscale del contribuente e dell'importo riscosso.
2. Modalita' di gestione delle istanze e di erogazione del rimborso da
parte degli uffici locali
Una volta ricevuta l'istanza, il competente ufficio locale dovra'
procedere alla lavorazione utilizzando l'apposita procedura automatizzata,
che permette di confrontare i dati comunicati nella stessa istanza,
risultanti dalla documentazione allegata, con quelli presenti a sistema,
relativi ai singoli riversamenti presso le Tesorerie Provinciali dello
Stato, effettuati dai concessionari, nonche' ai diversi accrediti effettuati
dalle banche e dagli uffici postali nei confronti degli stessi concessionari.
L'inserimento e la lavorazione delle istanze devono essere effettuati
utilizzando la valuta in cui e' avvenuto l'errato riversamento (o
compensazione).
Per quanto concerne le modalita' di utilizzo della procedura, si
rinviano gli uffici locali alle istruzioni contenute nell'apposita Guida
operativa, consultabile sull'Intranet, sotto la voce "Rimborsi ai
concessionari da F23", presente sul menu "Assistenza", link "Riscossione".
Nei casi in cui la quietanza di riversamento, allegata in copia
all'istanza, non risulti presente a sistema (tale circostanza puo'
verificarsi a causa dei tempi tecnici occorrenti per la trasmissione dei
relativi flussi informativi dal sistema informativo della Ragioneria
Generale dello Stato a quello dell'Agenzia delle Entrate), l'ufficio locale
dovra' richiedere al concessionario di esibire l'originale della stessa,
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entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. In mancanza di tempestivo
riscontro a tale richiesta, l'ufficio svolgera' un'apposita istruttoria
presso la competente Ragioneria Provinciale dello Stato, al fine di
accertare l'autenticita' del documento allegato in copia.
Una volta verificata la spettanza del rimborso, l'ufficio provvedera'
alla restituzione delle somme risultate dovute a favore del concessionario
che ha prodotto l'istanza, dandone notizia allo stesso concessionario e,
contestualmente, laddove l'istanza sia corredata dalla richiesta della banca
o dell'ufficio postale, anche all'intermediario.
In prossimita' dell'erogazione del rimborso, l'ufficio dovra'
preventivamente richiedere al concessionario che ha presentato l'istanza di
comprovare l'avvenuto versamento di un importo forfetario di à 25,00 a
favore dell'Agenzia delle Entrate sul conto di tesoreria n. 621, alla stessa
intestato presso la Banca d'Italia, a copertura delle spese sostenute per la
lavorazione dell'istanza.
Il predetto importo di à 25,00 e' dovuto per ciascuna istanza di
rimborso; tuttavia, se la stessa istanza ha ad oggetto due o piu' operazioni
di riversamento del concessionario, tale importo sara' dovuto per ciascuna
di queste operazioni.
Ai fini dell'erogazione dei rimborsi in oggetto dovranno essere
utilizzate le somme stanziate sul capitolo 3866 "Restituzioni e rimborsi"
iscritto nell'Unita' Previsionale 6.1.2.7 del Bilancio del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
3. Modalita' di gestione delle istanze giacenti presso gli uffici
Le istanze di rimborso di somme riversate in eccesso a seguito di
riscossioni conseguite con il modello F23 gia' presentate alla data
dell'emanazione della presente circolare a strutture, centrali e
periferiche, dell'Agenzia delle Entrate non competenti, dovranno essere
trasmesse, con sollecitudine, da tali strutture agli uffici locali
individuati sulla base del criterio illustrato al paragrafo 1.
Inoltre, i competenti uffici locali provvederanno, per ciascuna
istanza in loro possesso, a richiedere al concessionario l'eventuale
documentazione integrativa mancante, ovvero, laddove l'istanza sia stata a
suo tempo presentata dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., la
presentazione di una nuova richiesta da parte del concessionario.
In tal modo, anche le istanze attualmente giacenti potranno essere
lavorate in conformita' alle istruzioni dettate con la presente circolare.
L'Ascotributi e l'ABI sono invitate a diffondere il contenuto della
presente ai propri associati.
1 E' opportuno precisare che la copia della delega non puo' in ogni caso
sostituire, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, la
rendicontazione della stessa delega, effettuata telematicamente dalla banca
o ufficio postale ovvero dal concessionario. Infatti, nel caso in cui la
delega non sia stata correttamente rendicontata, la stessa non potra'
risultare a sistema e, pertanto, l'istanza di rimborso sara' rigettata.
Successivamente, previa trasmissione del regolare flusso informativo
relativo alla delega, potra' essere presentata una nuova istanza di rimborso.
2 Nei casi in cui l'errato riversamento riguardi somme che, ancorche'
riferite ad un solo codice tributo, sono state imputate a due o piu' capi,
capitoli o articoli del bilancio dello Stato, oppure sono state ripartite
tra Erario e Regione Siciliana, il prospetto dovra' contenere il dettaglio
del riversamento, con l'indicazione, rispettivamente, dei singoli importi
riversati su ciascun capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato
ovvero di quelli riversati all'Erario e, distintamente, alla Regione
Siciliana.
3 E' opportuno precisare che tale attestazione non puo' in ogni caso
sostituire, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, la
rendicontazione dell'operazione di accredito effettuata telematicamente
dalla banca o ufficio postale al concessionario. Infatti, nel caso in cui
l'accredito non sia stato correttamente rendicontato, l'operazione non
risultera' presente nella banca dati della procedura, e, pertanto, l'istanza
di rimborso dovra' essere rigettata. Successivamente, previa trasmissione
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del regolare flusso informativo relativo all'accredito, potra' essere
presentata una nuova istanza di rimborso.
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