Circolare
In vigore
Circolare 301842/2014
Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie.
Riferimento normativo
Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie. - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 17/01/2006 n. 2
Oggetto:
Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico
e gestione delle relative controversie
Testo:
1. PREMESSA.
Con la circolare n. 9/E del 14 marzo 2005, preso atto delle pronunce
della Corte Costituzionale e dell'orientamento assunto dalla Corte di
Cassazione, si e' ritenuta non ulteriormente sostenibile la tesi
interpretativa che, in via generalizzata, negava l'estensione agli immobili
di interesse storico e/o artistico concessi in locazione del trattamento
speciale previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,.
In particolare, con la predetta circolare e' stata rappresentata
l'opportunita' di:
. abbandonare le controversie volte ad affermare la determinazione
del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico,
concessi in locazione ad uso abitativo, sulla base del relativo canone;
. sostenere invece, in conformita' alla sentenza della Suprema Corte
n. 11211 del 30 luglio 2002,, le ragioni dell'erario nei casi in cui
fosse stata presentata istanza di rimborso in relazione ad unita'
immobiliari vincolate, concesse in locazione e classificate
catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile
a destinazione speciale, ecc. ..., o comunque destinate ad uso diverso
da quello abitativo.
2. EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
Con la sentenza n. 2178 del 3 febbraio 2005 la Corte di Cassazione ha
pero' escluso di aver affermato con la sentenza n. 11211 del 2002 "il
principio secondo cui, in base all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, gli
jimmobili storici e/o artistici' compresi nel gruppo catastale jA' siano
soggetti a diverso trattamento fiscale a seconda che siano locati ad uso
abitativo o ad un uso diverso da quello locativo".
Con le successive sentenze nn. 10860 e 10862 del 23 maggio 2005 la
Suprema Corte ha ribadito che, "con la sentenza n. 2178/2005, ha escluso di
aver inteso sancire, con la sentenza n. 11211/2002, la rilevanza della
destinazione d'uso degli immobili di interesse storico-artistico ai fini
dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 11, comma 2, L. n.
413/1991."
In queste ultime pronunce viene ulteriormente chiarito che "Sarebbe
comunque non condivisibile una interpretazione della disposizione di cui
all'art. 11, comma 2, L. n. 413/1991 che ne limitasse l'applicabilita' ai
soli immobili di interesse storico artistico adibiti ad uso abitativo.
"(...) Sicche' limitare l'applicazione della disposizione di cui
all'art. 11, comma 2, della L. n. 413/1991 ai soli immobili di interesse
storico artistico (che siano locati) ad uso abitativo, significherebbe
introdurre nel sistema una distinzione non ragionevole tenuto conto della
ratio legis della norma agevolativa - e optare, di conseguenza, per una
interpretazione della stessa norma che non sarebbe costituzionalmente
conforme.
"(...) Se la regola generale per gli immobili di interesse
storico-artistico e' l'irrilevanza tout court del reddito locativo, in
quanto l'unico criterio per la determinazione del reddito imputabile a tali
immobili e' il riferimento alle tariffe d'estimo (e in particolare alla
piu' bassa della zona censuaria nella quale l'immobile specifico si trovi),
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Circolare del 17/01/2006 n. 2
allora siffatta regola e' (e deve essere) applicabile tanto se si tratti di
locazione ad uso abitativo, quanto se si tratti di locazione ad uso diverso."
3. CONCLUSIONI.
Preso atto dell'ulteriore evoluzione dell'orientamento della Corte di
Cassazione, che di fatto ha risolto il contrasto interpretativo sorto
all'interno della Corte medesima, ed acquisito il parere favorevole
dell'Avvocatura generale dello Stato - che si e' espressa con nota n.
P140817 del 24 ottobre 2005 - si ritiene non ulteriormente sostenibile la
tesi interpretativa affermata con la circolare n. 9/E del 2005.
Di conseguenza devono intendersi superate le istruzioni
precedentemente fornite in contrasto con l'attuale orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Si invitano quindi gli uffici dell'Agenzia a riesaminare caso per
caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso
pendente concernente la materia in esame e, ricorrendone i presupposti, a
provvedere - se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto - al
relativo abbandono secondo le modalita' di rito, peraltro sinteticamente
indicate nelle circolari n. 138/E del 15 maggio 1997 e n. 218/E del 30
novembre 2000.
Di tale orientamento le strutture dell'Agenzia terranno conto anche
nell'ordinaria attivita' di controllo e accertamento.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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