Circolare
In vigore
Circolare 39/2009
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 - Eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Istruzioni sulla gestione del contenzioso tributario
Riferimento normativo
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 - Eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Istruzioni sulla gestione del contenzioso tributario - pdf
Testo normativo
PCIciicECRI RPOCOSTLAA REEL NET. 4T1R/EO NICA
Roma, 11 settembre 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 - Eventi sismici che hanno
colpito l’Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Istruzioni sulla
gestione del contenzioso tributario
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INDICE
1. Le disposizioni di sospensione o di proroga........................................................3
1.1 L’articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009........................................3
1.2 I provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni
tributarie e degli Uffici dell’Agenzia.................................................................5
1.3 Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri......................7
2. Istruzioni operative..............................................................................................8
2.1 Premessa..................................................................................................8
2.2 I processi pendenti..................................................................................9
2.3 I termini processuali.............................................................................10
2.3.1 Soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile
2009, nei Comuni colpiti dal sisma.............................................................11
2.3.2 Soggetti non residenti o aventi sede operativa, alla data del 5
aprile 2009, nei Comuni colpiti dal sisma..................................................12
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1. Le disposizioni di sospensione o di proroga
1.1 L’articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009
L’articolo 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (di seguito, decreto),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in riferimento ai
soggetti interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo nel mese di
aprile 2009 contiene, fra l’altro, disposizioni in ordine:
o alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza
di ogni altra giurisdizione speciale;
o al rinvio delle udienze;
o alla sospensione dei termini;
o alle comunicazioni e notifiche.
In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto dispone che “Fino al 31
luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza
di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso
gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2…”, ad
eccezione delle cause relative “…ai procedimenti cautelari…” e “…in genere
delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti…”.
Il comma 1-bis prevede analoga sospensione per i termini relativi al
“…compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere
negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2”.
Il comma 2 prevede poi il rinvio d’ufficio, a data successiva al 31 luglio
2009, delle “…udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza
di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina
antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009,
erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1. È
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fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al
rinvio”.
Il comma 3 dispone inoltre, per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009
erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i
provvedimenti di cui all’articolo 1 del decreto, la sospensione, dal 6 aprile al 31
luglio 2009, dei termini “…perentori, legali e convenzionali, sostanziali e
processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali…” e che gli stessi
riprendono a decorrere “…dalla fine del periodo di sospensione”. Anche in tale
ipotesi, viene fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla predetta sospensione
da parte dei soggetti interessati.
Inoltre, laddove il decorso dei termini abbia avuto inizio durante il periodo
di sospensione “…l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono altresì sospesi, sempre per il medesimo periodo e nei riguardi dei
medesimi soggetti, “…i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i
termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in
misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di
ricorsi amministrativi e giurisdizionali”.
Resta ferma ovviamente l’ordinaria sospensione feriale dei termini
processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno prevista dall’articolo 1,
primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
I commi 9 e 10 dispongono, infine, che “E’ istituito presso la sede
temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila il presidio per le comunicazioni e
le notifiche degli atti giudiziari.
“Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5
aprile 2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o
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esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e
nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la
notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31
luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le
notifiche di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici
giudiziari di L’Aquila. E' fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed
amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 663, primo
comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi
indicate”.
1.2 I provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie
e degli Uffici dell’Agenzia
Con provvedimento del 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2009, il Ministero dell’Economia e delle finanze
ha poi accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo, sede di L’Aquila, della sezione regionale dell’Abruzzo
della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale
di L’Aquila, a decorrere dal 6 aprile 2009 e “…fino a quando non saranno
ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare
attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo
provvedimento”.
Inoltre, sempre a seguito dell’evento sismico, con provvedimento prot. n.
12025/2009 del 14 maggio 2009, pubblicato in data 14 maggio 2009 sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Direttore regionale dell’Abruzzo ha accertato
il mancato funzionamento dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate di
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L’Aquila dal 6 aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni
necessarie a riprendere l’attività istituzionale.
Entrambi i citati provvedimenti di mancato funzionamento sono stati
emessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, che prevede
una proroga dei termini di prescrizione e decadenza scadenti nel periodo di
mancato funzionamento “…fino al decimo giorno successivo alla data in cui
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art. 3” (sul punto
cfr. Cass. n. 18353 del 31 agosto 2007).
Per quanto riguarda la Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, la
Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sede di L’Aquila, e la sezione
regionale dell’Abruzzo della Commissione tributaria centrale il ripristino delle
condizioni necessarie per la ripresa della regolare attività è stato accertato, ai
sensi del menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 498 del 1961, dal Ministero
dell’Economia e delle finanze con provvedimento del 3 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, e comunicato di errata-corrige
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2009. I predetti Organi,
dal 3 luglio 2009, hanno ripreso la loro attività presso la sede di L’Aquila, via
Salaria antica est, n. 27.
Il ripristino dell’operatività dell’Ufficio di L’Aquila, invece, è stato
disposto dal Direttore regionale dell’Abruzzo, con provvedimento prot. n.
16058/2009 del 14 luglio 2009, che ha accertato il mancato funzionamento
dell’Ufficio dal 6 al 27 aprile 2009, nonché l’irregolare funzionamento dello
stesso dal 28 aprile al 28 giugno 2009. Dal 29 giugno 2009, si è provveduto alla
riapertura provvisoria dell’Ufficio di L’Aquila in alcuni locali presso il Centro
Commerciale “L’Aquilone”, sito in località Campo di Pile. Il predetto
provvedimento del Direttore regionale dell’Abruzzo è stato pubblicato in data 17
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luglio 2009 sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge n. 244 del 2007.
Con riferimento al citato articolo 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, la
Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 56 del 27 febbraio 2009, ha
ribadito che la proroga dei termini processuali “…opera a favore,
contemporaneamente, dei contribuenti e dell’amministrazione finanziaria…”, nel
rispetto del principio della parità delle parti nel processo.
La proroga compete anche alla Direzione regionale dell’Abruzzo, in
quanto la sua sede è a L’Aquila. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
prot. n. 70844 dell’8 maggio 2009, pubblicato l’11 maggio 2009 sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244
del 2007, non ha spostato la sede istituzionale, ma ha previsto solo l’istituzione di
una unità di crisi in Pescara, Via Rio Sparto, n. 21, per fare fronte all’emergenza.
Si evidenzia che la proroga dei termini produce effetti diversi dalla
sospensione. Mentre quest’ultima incide sul computo del termine, che resta
sospeso per un determinato periodo, per riprendere a decorrere alla fine del
periodo di sospensione, la proroga, invece, non sospende il decorso dei termini,
ma comporta un differimento della scadenza dei termini interessati dalla proroga.
1.3 Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
L’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 dispone, infine, la proroga al 31 dicembre
2010 dei “termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi
all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso
e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all’attività di interpello
da parte delle diverse articolazioni dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della
riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2,
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del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa
Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti
con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza è
compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010”.
La proroga è disposta, fra l’altro, a beneficio degli Uffici dell’Agenzia
delle entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma ovvero di Uffici diversi
dai precedenti operanti nei confronti dei contribuenti domiciliati nei medesimi
comuni. Ciò indipendentemente dalla sede dell’Ufficio giudiziario.
L’articolo 15 della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, stabilisce poi che “Dal 1° luglio 2009, le
disposizioni di cui agli articoli… 4… dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle
persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che avevano il domicilio
fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della
provincia dell’Aquila diverso da quelli individuati dall’art. 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con
provvedimenti del prefetto dell’Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di
attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata”.
2. Istruzioni operative
2.1 Premessa
In via preliminare, si evidenzia l’opportunità che gli uffici si avvalgano
delle predette disposizioni eccezionali sulla gestione del contenzioso tributario
nei soli casi in cui ciò si renda strettamente necessario.
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In particolare, i responsabili del contenzioso degli Uffici interessati
avranno cura di predisporre nei tempi ordinari gli atti processuali, salvo rinviarne
la sottoscrizione al momento in cui sarà possibile la notifica o il deposito.
Sarà in tal modo più agevole perfezionare gli adempimenti in prossimità
della scadenza della proroga in esame.
Si raccomanda altresì in via cautelativa di espletare gli adempimenti
secondo modalità e nei termini ordinari quando sussistano margini di incertezza
in ordine all’applicazione delle disposizioni in esame.
Si evidenzia, infine, che le applicazioni informatiche per la gestione del
contenzioso tributario non tengono conto delle predette disposizioni e che il
relativo scadenziere per il computo dei termini sospesi o prorogati non può essere
pertanto utilizzato.
2.2 I processi pendenti
La sospensione dei processi disposta dall’articolo 5, comma 1, del decreto
si applica anche alle controversie tributarie, il cui esame implica l’esercizio di
una giurisdizione speciale.
Fino al 31 luglio 2009 sono sospesi - pertanto - i processi tributari che alla
data del 6 aprile 2009 erano pendenti innanzi alla Commissione tributaria
provinciale di L’Aquila, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,
sede di L’Aquila, ed alla Commissione tributaria centrale, sezione regionale
dell’Abruzzo.
Perché il giudizio possa considerarsi pendente alla data del 6 aprile 2009
“…è sufficiente che sia stato proposto il ricorso ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, ancorché alla stessa data non sia stato
effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione,
10
s’intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in
giudizio” (cfr. circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, punto 11.2; in senso
conforme, circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007).
La valenza oggettiva della sospensione opera a prescindere dalla
residenza, dal domicilio o dalla sede delle parti.
La sospensione dei giudizi disposta dal comma 1 dell’articolo 5 del
decreto non opera nei confronti dei procedimenti cautelari. Nell’ambito della
giurisdizione tributaria la deroga riguarda i procedimenti cautelari previsti dagli
articoli 47 e 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché le
richieste di misure cautelari di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto, sono sospesi, sempre
fino al 31 luglio 2009, anche i termini relativi al compimento di qualsiasi atto del
procedimento da svolgersi presso gli Uffici giudiziari aventi sede nei comuni
colpiti dal sisma.
Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto dispone, infine, il rinvio d’ufficio, a
data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze fissate presso tutti gli organi
giurisdizionali nel caso in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente
al 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede, alla data del 5 aprile 2009, nei
comuni colpiti dall’evento sismico, con facoltà di rinuncia.
2.3 I termini processuali
Nei casi in cui, alla data del 6 aprile, erano ancora pendenti i termini per
proporre ricorso o appello innanzi alle Commissioni tributarie, la disciplina dei
termini processuali varia in funzione della residenza o della sede operativa delle
parti processuali, come di seguito specificato.
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2.3.1 Soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile
2009, nei Comuni colpiti dal sisma
Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto prevede, dal 6 aprile 2009 al 31
luglio 2009, la sospensione, dei termini “…sostanziali e processuali…”,
compresi quelli relativi alla “…presentazione di ricorsi amministrativi e
giurisdizionali”. La sospensione opera nei confronti di coloro “…che alla data
del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati ai sensi dell’articolo 1…”.
Ove ricorra quest’ultima condizione anche per una sola delle parti, la
sospensione opera a beneficio di tutte le parti del processo, a prescindere dalla
sede dell’Ufficio giudiziario.
La sospensione rileva anche a favore della Direzione regionale
dell’Abruzzo e dell’Ufficio di L’Aquila nei casi in cui assumono la qualità di
parte.
Anche per la Direzione regionale vale l’invito, formulato nel precedente
paragrafo 2.1, ad eseguire prudenzialmente gli adempimenti con le modalità e nei
termini ordinari specie nei casi in cui è dubbio che gli stessi rientrino nell’ambito
di applicazione delle disposizioni in commento.
In merito all’autonoma legittimazione processuale delle strutture
periferiche dell’Agenzia, si richiama la recente sentenza della Cassazione n. 8703
del 9 aprile 2009, secondo cui “Senza ripetere qui gli argomenti svolti dalle
SS.UU., condivisi dal Collegio e ormai consolidati nella giurisprudenza di
questa Corte, val la pena di precisare che la ricostruzione del rapporto tra
l'agenzia e l'ufficio periferico negli schemi della procura institoria, con
conseguente imputabilità all'ente pubblico preponente dell'attività posta in
essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via
generale dal codice di procedura civile, all'ufficio periferico la legittimazione
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processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'ente, anche nel
processo innanzi al giudice ordinario, per i rapporti sorti dagli atti compiuti da
detto periferico”.
La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, va esaminata
congiuntamente all’articolo 4, comma 1, dell’OPCM n. 3780 del 2009 che, come
già illustrato al punto 1.3, prevede la proroga dei termini al 31 dicembre 2010 -
indipendentemente dalla sede dell’Ufficio giudiziario - a beneficio non solo degli
Uffici dell’Agenzia delle entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma ma
anche a beneficio di Uffici diversi dai precedenti ma che operano nei confronti
dei contribuenti con domicilio fiscale nei medesimi comuni. Nella sostanza,
quest’ultima proroga assorbe il più delle volte gli effetti della sospensione dei
termini prima commentate.
2.3.2 Soggetti non residenti o aventi sede operativa, alla data del 5
aprile 2009, nei Comuni colpiti dal sisma
La sospensione dei termini prevista dal comma 3 dell’articolo 5 del
decreto non opera nei confronti dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 non
erano residenti, non avevano sede operativa né esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dall’evento
sismico. Ciò anche con riguardo ai procedimenti instaurati presso Uffici
giudiziari con sede nei comuni colpiti dal sisma. Ad esempio, la sospensione non
opera con riguardo agli atti relativi ad un giudizio pendente innanzi alla
Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, in cui siano parti l’Ufficio locale
di Avezzano (non compreso nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma) ed un
contribuente con domicilio fiscale nel medesimo comune.
In tale ipotesi, non trova neppure applicazione la proroga al 31 dicembre
2010 stabilita dall’articolo 4, comma 1, dell’OPCM n. 3780 del 2009, semprechè
non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 15 dell’OPCM n. 3784 del
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2009, cioè in presenza di persone fisiche - anche in qualità di sostituti d’imposta -
che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa, alla data del 6 aprile 2009, in
un comune diverso da quelli individuati dall’articolo 1, comma 2, del decreto
(appositamente individuati con provvedimenti del prefetto) le cui abitazioni o i
cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.
Il mancato funzionamento degli Uffici giudiziari aventi sede nei comuni
colpiti dal sisma può riflettersi anche sulla tempestività degli atti processuali da
compiersi presso altri Uffici giudiziari. Ad esempio, è da ritenere che il termine
per proporre ricorso per cassazione non possa decorrere prima della data in cui si
è reso possibile ottenere copia della sentenza della Commissione tributaria.
Al riguardo, si fa presente che per invocare il mancato funzionamento
degli Uffici giudiziari, si rende necessario produrre in giudizio il relativo
provvedimento che, secondo un orientamento giurisprudenziale, assume natura di
atto amministrativo; lo stesso deve essere portato a conoscenza del giudice dalla
parte interessata, non potendo invocarsi l’operatività del principio “iura novit
curia” (cfr., ex multis, Cassazione n. 6145 del 13 marzo 2009; n. 18353 del 31
agosto 2007; n. 1287 del 26 gennaio 2004).
Pertanto, nonostante la pubblicità legale assicurata dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, gli Uffici, avranno cura, prudenzialmente, di produrre in
giudizio copia del provvedimento di mancato funzionamento delle Commissioni
tributarie.
Queste ultime considerazioni valgono, naturalmente, pure con riferimento
al provvedimento di mancato funzionamento dell’Ufficio di L’Aquila, anche se i
termini processuali relativi al contenzioso di competenza di questo Ufficio, come
detto, sono comunque prorogati in base al disposto dell’articolo 4, comma 1,
dell’OPCM n. 3780 del 2009.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici.
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