Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 14/E
Roma, 26 febbraio 2008
Direzione Centrale Accertamento
OGGETTO: Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di
autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del
margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n.
41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
Dal 3 dicembre 2007, per contrastare efficacemente i fenomeni di frode
all’IVA nel settore del “mercato parallelo” delle autovetture oggetto di acquisti
intracomunitari, di cui all’art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, sono
diventate operative le disposizioni, previste dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 282, riguardanti l’introduzione di un nuovo modello “F24 Auto UE” per le
cessioni di auto provenienti da tale “mercato”, e l’individuazione dei criteri di
esclusione dal nuovo adempimento.
In questa prima fase di applicazione delle nuove procedure di
immatricolazione sono venute emergendo alcune difficoltà interpretative in
relazione al trattamento delle operazioni di acquisto presso operatori dell’Unione
Europea aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel regime IVA del margine.
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Anche a seguito di incontri con il Ministero dei Trasporti – Dipartimento
dei Trasporti Terrestri, si ritiene pertanto necessario, al fine di prevenire
l’eventuale abusivo ricorso al predetto regime speciale IVA e salvaguardare
l’affidamento degli operatori legittimati, fornire ulteriori chiarimenti e
precisazioni riguardanti gli adempimenti necessari per l’immatricolazione delle
autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine.
A tal fine l’operatore nazionale che effettua l’acquisto dei predetti beni da
operatori residenti nei Paesi Membri dell’Unione Europea e che ritiene che
l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine in
presenza dei presupposti, dovrà, prima di richiedere l’immatricolazione presso gli
S.T.A. o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere
agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito
indicata, necessaria per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo:
1) fattura di acquisto dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario
o altro titolo di acquisto;
2) carta di circolazione estera;
3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto
d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da:
a) un privato consumatore;
b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a
detrazione;
c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel
proprio Stato membro;
d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il
regime del margine.
Gli Uffici locali procederanno all’esame congiunto della carta di
circolazione e della fattura o di altro titolo d’acquisto, rivolto esclusivamente ad
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un controllo preliminare, al fine di appurare la presenza di requisiti minimi per la
legittima applicazione del regime IVA del margine; in tale contesto, per
consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di
ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli Uffici locali dovranno:
a) verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di
circolazione sia antecedente di almeno sei mesi;
b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo
figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il
nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un
consumatore finale;
c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo
intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa
della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.
A seguito dell’esito positivo dei riscontri l’Ufficio provvederà, attraverso
un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi
identificativi dell’autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione
dell’autoveicolo.
Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di
società/imprese - considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l’obbligo
giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari
dell’autoveicolo - l’Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D.
degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al
precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura
di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile, ad un primo
esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del margine.
Nelle ipotesi in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di
cui al punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla
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comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, l’Ufficio trasmetterà
una segnalazione all’area controllo per l’attivazione immediata di un controllo
fiscale, supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli
Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari.
Infine, qualora il contribuente, oltre alla mera dichiarazione di cui al punto
3), non produca alcun documento idoneo alla dimostrazione delle fattispecie
sopra elencate, l’Ufficio invierà la comunicazione agli Uffici della
Motorizzazione solo dopo che l’area controllo abbia verificato – anche attraverso
l’ausilio dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici
dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari – che il veicolo sia
assoggettabile al regime del margine.
Si ribadisce che la procedura descritta – realizzata in funzione di contrasto
all’eventuale abuso del regime del margine – è ispirata dalla duplice esigenza
della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi non tollerabili
nell’immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di
requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del regime speciale
IVA.
Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur
consentendo l’immatricolazione dell’autoveicolo, non esclude gli eventuali
successivi accertamenti sull’effettiva legittimità dell’applicazione del regime
speciale IVA, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella
circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di
incongruenza che dovessero emergere dall’ulteriore esame della documentazione
esibita. Nella successiva fase di controllo gli uffici potranno ugualmente
richiedere l’assistenza amministrativa ai Paesi Membri dell’Unione Europea.
In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione potranno procedere
all’immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino acquisiti i dati
provenienti dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno, quindi,
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preventivamente effettuare le operazioni di controllo documentale, secondo le
istruzioni innanzi illustrate.
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