Circolare
In vigore
Circolare 4256191/2014
Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto – efficacia e applicabilità della rendita attribuita
Riferimento normativo
Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto – efficacia e applicabilità della rendita attribuita - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 7/E
Divisione Servizi
________________________________________
Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare
Roma, 17 marzo 2022
OGGETTO: Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale
“proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto – efficacia e
applicabilità della rendita attribuita
INDICE
Premessa .................................................................................................................................. 3
1. Quadro normativo di riferimento e prassi ................................................................. 3
2. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta. Orientamenti
giurisprudenziali di legittimità. ................................................................................. 5
3. Notifica atti attributivi o modificativi delle rendite catastali. Orientamenti
giurisprudenziali di legittimità. ................................................................................. 6
4. Le annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. 1, comma 3, del
D.M. 701/94 ............................................................................................................... 7
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Premessa
Con il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (“Regolamento recante
norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari”) è stata introdotta una procedura di tipo informatico
denominata ‘DOCFA’ che consente, tra l’altro, al contribuente di formulare una proposta di
rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Le modalità ed i termini del procedimento che portano, a seguito della proposta
formulata, alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva, sono state oggetto,
nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi.
Con la presente circolare, in considerazione degli orientamenti ormai consolidati della
giurisprudenza, anche di legittimità, si forniscono alcuni chiarimenti, sia per quanto riguarda
la natura del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato DM n. 701
del 1994, per la determinazione della rendita catastale definitiva, sia sull’ambito applicativo
della disposizione di cui all’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, relativo all’efficacia della
notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Le indicazioni contenute nella presente circolare riguardano, in particolare, la gestione
del procedimento di verifica della rendita proposta ai sensi del citato decreto n. 701; per le
ulteriori variazioni delle rendite catastali in atti, con particolare riferimento a quelle effettuate
a seguito di istruttoria di un procedimento di autotutela, si rinvia a quanto chiarito con la
circolare n. 11/T del 26 ottobre 2005 emanata dall’Agenzia del Territorio.
1. Quadro normativo di riferimento e prassi
Il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale degli immobili
appartenenti al catasto fabbricati si avvia a seguito della presentazione, da parte dell’utente
interessato, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova
costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte in applicazione delle disposizioni
contenute nel citato D.M. n. 701 del 1994 e conformemente alle procedure di tipo informatico
(DOCFA), che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il
classamento e la relativa rendita.
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Il citato decreto stabilisce, ai commi 2 e 3 dell’art. 1, che “Le dichiarazioni … sono
sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal
tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie
tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di
sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa
rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della
rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.”
“Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando
l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a
campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di
cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà
dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-
legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed
eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto...”.
Chiarimenti in ordine alla citata normativa sono stati forniti con le circolari del
Dipartimento del Territorio n. 189/T del 19.07.1996 e n. 83/E/T del 09.04.1999, emanate al
fine di fornire istruzioni, tra l’altro, riguardo alle norme di semplificazione e razionalizzazione
delle attività correlate all’accertamento del valore “fiscale” ai fini delle diverse imposte
(registro, ipotecaria, catastale, ecc.), con la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 1/T del
13.02.2004 (avente ad oggetto Procedure informatiche di cui all’art. 1 del decreto del
Ministro delle Finanze 10.04.1994 n. 701 – DOCFA – Controlli e Verifiche) e, più di recente,
con le circolari dell’Agenzia del Territorio n. 7/T del 4 luglio 2005 e n. 2/T del 7 agosto 2012.
Si fa presente inoltre che, in tema di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali,
l’art. 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 stabilisce che “1. A decorrere dal 1º gennaio
2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del
territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione
decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso
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decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva
comunicazione ai comuni interessati”.
2. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta. Orientamenti
giurisprudenziali di legittimità.
La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha confermato la posizione
espressa dall’Amministrazione finanziaria affermando che il termine di dodici mesi per la
determinazione della rendita catastale definitiva, indicato dal citato comma 3 dell’articolo 1
del D.M. n. 701 del 1994, non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza.
Più specificamente, la Suprema Corte ha affermato che “detto termine, secondo
costante giurisprudenza della Corte, non è stabilito a pena di decadenza”, e ciò “... non solo
per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe in
contrasto con la funzione che la legge attribuisce all’accertamento della rendita” (cfr. Sez.
V, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34246).
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “…in tema di catasto dei fabbricati
l’introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli
immobili. Tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo
aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di «rendita proposta»
fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il
termine di un anno assegnato all’Ufficio non ha natura perentoria con conseguente
decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio
dei poteri per la formazione e aggiornamento del catasto – ma meramente ordinatoria”.
In altri termini, vi è un duplice ordine di ragioni che conduce alla qualificazione del
termine come ordinatorio:
- ad esso non è espressamente attribuita natura perentoria né dalla norma primaria,
che ha attribuito al Ministro delle Finanze il potere di definire con proprio
regolamento condizioni, modalità e termini per la presentazione e la registrazione
delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni, né dalla norma regolamentare,
che non prevede una specifica sanzione;
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- un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali
sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia
(cfr. ordinanza n. 6218 del 2020).
In considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte si ribadisce, dunque che
il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale
definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica. Ciò in
piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provveda a
definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai
contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla
determinazione della rendita definitiva.
3. Notifica atti attributivi o modificativi delle rendite catastali. Orientamenti
giurisprudenziali di legittimità.
Come precisato al paragrafo 1, l’articolo 74, comma 1 della legge n. 342 del 2000 ha
previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite
catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti
intestatari.
In relazione al citato articolo 74, si è posta la questione dell’utilizzabilità, a fini
impositivi, della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica
del relativo atto attributivo o modificativo.
Al riguardo la Corte di Cassazione, sin dalla sentenza 9 febbraio 2011, n. 3160, emessa
a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che - tenuto conto dell’articolo 3 della Costituzione
- l’espressione contenuta nell’articolo 74 secondo cui gli atti «sono efficaci solo a decorrere
dalla loro notificazione» “va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto
condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica,
dell’aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di
attribuire alla notifica … del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza
costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del
provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione
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“catastale” dell’immobile”.
Invero, secondo i giudici di legittimità, il successivo inciso «solo a decorrere dalla loro
notificazione» “indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se
non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a
fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili
di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.
L’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla
notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, ma ciò non
esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura
dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.
In altri termini, la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita
non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta
situazione catastale dell’immobile, per cui occorre differenziare:
l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di
notificazione dell’atto attributivo della rendita;
l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale
l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei
tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora
suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso)1.
4. Le annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. 1, comma 3, del
D.M. 701 del 1994.
Alla luce del consolidamento dei pronunciamenti della Corte di Cassazione, e dei
chiarimenti sopra esposti in ordine alla natura del termine e all’efficacia e utilizzabilità delle
rendite catastali, si ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle
specifiche annotazioni già previste dalle menzionate circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del
2012, coerentemente con il portato normativo dell’art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994
1 Tali conclusioni sono state ribadite dalla Suprema Corte nelle recenti ordinanze 15 aprile 2021, n. 9963, 24 marzo 2021 n.
8197 e n. 8198 e 30 dicembre 2020, n. 29898.
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che stabilisce che la (… rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a
quando l'ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva”).
Le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di
quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti
informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti, come riportate
nello schema seguente:
Fattispecie Annotazione
Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento
1
e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha “Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”
ancora operato alcuna valutazione di congruità.
Classamento e rendita confermati in sede di validazione
2 “Classamento e rendita validati”
successiva alla dichiarazione.
Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di
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successive operazioni di verifica e controllo dei dati “Classamento e rendita rettificati”
censuari proposti.
Con specifico riferimento alla proposta della rendita e contestuale richiesta di
riconoscimento dei requisiti di ruralità, le locuzioni ammesse sono le seguenti:
Fattispecie Annotazione
Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento
1
e rendita proposti dalla parte, e contestuale richiesta di “Richiesta ruralità - Classamento e rendita proposti (D.M.
ruralità, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna 701/94)”
valutazione di congruità.
Classamento e rendita confermati in sede di validazione
2 “Classamento e rendita validati – ruralità accertata”
successiva alla dichiarazione – ruralità accertata
Classamento e rendita confermati in sede di validazione
2bis “Classamento e rendita validati – richiesta di ruralità
successiva alla dichiarazione – ruralità respinta respinta”
Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di
3
successive operazioni di verifica e controllo dei dati “Classamento e rendita rettificati – ruralità accertata”
censuari proposti – ruralità accertata
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Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di
3bis “Classamento e rendita rettificati – richiesta di ruralità
successive operazioni di verifica e controllo dei dati respinta”
censuari proposti – ruralità respinta
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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