Attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero. Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli da 2 a 6
Attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero. Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli da 2 a 6 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 19/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 4 giugno 2013
OGGETTO: Attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Modifiche al regime di
tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto italiano ed estero. Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli
da 2 a 6.
INDICE
Premessa.........................................................................................................................2
1. Quadro normativo di riferimento............................................................................3
2. Il regime di tassazione degli OICVM italiani.........................................................5
2.1. La compensazione del risparmio d’imposta.......................................................5
2.2. La certificazione delle minusvalenze in caso di fusioni transfrontaliere.........7
2.3. Il regime di tassazione dei soggetti non residenti..............................................8
2.4. I trasferimenti a causa di successione o donazione.........................................10
2.5. Le operazioni di switch......................................................................................15
2.6. Disposizioni in materia di sostituti d’imposta..................................................17
2.7. Il regime transitorio dei partecipanti................................................................18
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3. Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OIVCM
di diritto estero.............................................................................................................20
3.1. Applicazione delle disposizioni convenzionali.................................................27
4. Ulteriori disposizioni di coordinamento................................................................30
5. Decorrenza...............................................................................................................30
Premessa
Il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 (di seguito “decreto”) reca le
disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito “Direttiva UCITS IV” o la “Direttiva”)
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM). Il suddetto decreto è stato pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 86/L alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012.
La Direttiva UCITS IV ha rifuso la Direttiva 85/611/CE del Consiglio del 20
dicembre 1985, apportando significative novità alla disciplina comunitaria vigente.
La finalità della Direttiva UCITS IV è quella di agevolare l’abolizione delle
restrizioni alla libera circolazione di quote o azioni di OICVM nell’Unione europea
e di contribuire alla complessiva stabilità del sistema finanziario.
Tra gli istituti recepiti nell’ordinamento italiano con il decreto assume
particolare rilevanza il cosiddetto “passaporto del gestore”, in base al quale le
società autorizzate a prestare il servizio di gestione del risparmio (SGR) ai sensi
della medesima Direttiva possono istituire e gestire OICVM armonizzati in altri
Stati membri dell’Unione europea senza necessità di costituire in tali Stati una
società di gestione.
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Le SGR, per esercitare la propria attività, sono assoggettate alla vigilanza
prudenziale nello Stato membro di origine e l’autorizzazione rilasciata dalle autorità
di vigilanza dello Stato di origine è ora valida in tutti gli Stati membri.
In sostanza, la Direttiva UCITS IV assicura il riconoscimento in tutta l’Unione
europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato
membro. Ciò significa che, per istituire e gestire un OICVM armonizzato in uno
Stato membro, è sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della
vigilanza da parte del solo Stato membro di origine della SGR (home country
control).
Inoltre, la Direttiva UCITS IV riconosce e disciplina le fusioni transfrontaliere
tra OICVM armonizzati.
Il decreto ha quindi apportato modifiche al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria” (TUF), per consentire l’attuazione civilistica delle disposizioni
comunitarie sopra richiamate e ha conseguentemente integrato la disciplina fiscale
degli OICVM.
1. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato in
maniera sostanziale, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime tributario degli
OICVM italiani, dei fondi lussemburghesi cosiddetti “storici” e degli OICVM di
diritto estero.
In particolare, per gli OICVM italiani e per i fondi lussemburghesi storici è
stato abrogato, a decorrere dalla predetta data, il regime di tassazione dei redditi
“maturati” direttamente a carico dell’organismo e si è passati ad una tassazione
applicata in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi conseguiti
in sede di distribuzione periodica ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la
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liquidazione delle quote o azioni equiparando, in questo modo, il trattamento fiscale
degli organismi di investimento italiani a quello degli OICVM esteri conformi alla
Direttiva.
Il nuovo regime di tassazione degli organismi d’investimento di diritto italiano
è disciplinato dall’articolo 73, comma 5-quinquies, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, il nuovo regime fiscale
si applica a tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e ai fondi lussemburghesi storici. Il
regime di tassazione dei partecipanti è disciplinato invece dall’articolo 26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cfr.
sull’argomento la circolare n. 33/E del 15 luglio 2011).
Per quanto concerne il regime fiscale degli OICVM di diritto estero, il comma
80 dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 225 del 2010 ha sostituito l’articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, estendendo, a decorrere dal 1° luglio 2011,
il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad
OICVM conformi alla Direttiva anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a
OICVM di diritto estero non conformi alla predetta Direttiva purché assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, a condizione
che gli stessi siano situati in Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR. Nelle more dell’emanazione del
predetto decreto, deve farsi riferimento alla lista di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 settembre 1996 (cosiddetta white list).
Il regime fiscale degli organismi di investimento italiani ed esteri e dei
proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi ha inoltre subito, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, modifiche ed integrazioni a seguito delle disposizioni
contenute nell’articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di
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unificazione dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria (cfr. circolare n. 11/E del 28 marzo
2012, capitolo 8).
Ulteriori modifiche al regime di tassazione dei predetti organismi di
investimento sono state introdotte dal decreto come di seguito commentate.
2. Il regime di tassazione degli OICVM italiani
2.1. La compensazione del risparmio d’imposta
L’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto ha modificato l’articolo 2,
comma 71, del decreto legge n. 225 del 2010 che disciplina le modalità di recupero
degli eventuali risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani e dai
fondi lussemburghesi storici durante la vigenza del precedente regime di
imposizione.
Quest’ultima disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede che i
risultati negativi maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni
d’investimento e dalle SICAV - che residuano dopo le compensazioni effettuate al
30 giugno 2011 - possono essere utilizzati dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti
incaricati del collocamento di quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici in
compensazione non soltanto dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento italiani soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’articolo
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 (così come previsto nella previgente
formulazione), ma anche dei redditi derivanti dalla partecipazione a taluni OICVM
di diritto estero le cui quote o azioni sono collocate in Italia, soggetti alla ritenuta di
cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983.
Tale modifica si inquadra nell’ambito del recepimento nel sistema giuridico
italiano dell’istituto del “passaporto del gestore” previsto, come sopra illustrato,
dalla Direttiva UCITS IV.
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In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto, potranno essere
utilizzati in compensazione del risparmio di imposta relativo ai risultati negativi
maturati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici anche le ritenute
sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero
conformi alla Direttiva istituiti e gestiti dalle SGR italiane per effetto delle suddette
nuove disposizioni comunitarie.
Infatti, sebbene la formulazione letterale dell’articolo 10-ter, comma 1, della
legge n. 77 del 1983 preveda che, per i redditi derivanti dalla partecipazione ad
OICVM armonizzati le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato,
siano considerati sostituti d’imposta esclusivamente “i soggetti residenti incaricati
del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle
quote o azioni” dei medesimi organismi di investimento, è evidente che tra i sostituti
d’imposta occorre annoverare anche le SGR italiane, relativamente alle quote o
azioni di organismi di investimento istituiti e gestiti in altri Stati membri sulla base
del passaporto del gestore e collocate in Italia.
Inoltre, dato il generico riferimento contenuto nell’articolo 2, comma 71, del
decreto legge n. 225 del 2010 ai “redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi
dell’articolo 10-ter, comma 1”, la compensazione in argomento è consentita in tutti i
casi in cui le SGR o i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di
fondi lussemburghesi storici intervengano, in qualità di sostituti d’imposta,
nell’applicazione delle predette ritenute. Si pensi, ad esempio, al caso di una SGR
che interviene in qualità di intermediario incaricato della riscossione dei proventi o
della negoziazione delle quote o azioni di OICVM esteri conformi alla Direttiva
UCITS IV ancorché non istituiti e gestiti dalla stessa SGR avvalendosi del
passaporto del gestore (cfr. risoluzione n. 139/E del 7 maggio 2002).
Le predette compensazioni non devono essere evidenziate nel modello F24 ma
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770
ordinario). Al riguardo è opportuno rilevare che il comma 71 dell’articolo 2 del
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decreto legge n. 225 del 2010 dispone espressamente che tali compensazioni
possono avvenire senza limiti di importo.
2.2. La certificazione delle minusvalenze in caso di fusioni transfrontaliere
La Direttiva UCITS IV consente l’effettuazione di operazioni di fusione
transfrontaliere tra OICVM armonizzati stabiliti in Stati membri diversi ovvero
operazioni di fusione che danno luogo ad un OICVM armonizzato in un Stato
membro diverso dagli Stati in cui sono stabiliti gli OICVM esistenti prima della
fusione.
Ciò posto, l’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto, ha modificato il
comma 72, articolo 2, del decreto legge n. 225 del 2010 prevedendo che, in caso di
fusione tra un OICVM di diritto italiano e un OICVM di diritto estero che dia luogo
alla cessazione dell’organismo italiano, si applichino, per quanto riguarda la
certificazione delle minusvalenze, le medesime disposizioni previste in caso di
liquidazione degli organismi di investimento.
Conseguentemente, se alla data di cessazione dell’OICVM italiano a seguito di
una fusione transfrontaliera sussiste un risparmio di imposta relativo ai risultati
negativi di gestione maturati al 30 giugno 2011 e non ancora utilizzati in
compensazione, la società di gestione rilascia a ciascun partecipante un’apposita
certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza ad esso spettante. In
questi casi, infatti, l’OICVM estero risultante dalla fusione non avrebbe la
possibilità di utilizzare in compensazione il risparmio di imposta dell’organismo
italiano incorporato.
Pertanto, il valore delle quote dell’OICVM italiano estinto deve essere ridotto
di un importo pari al risparmio di imposta, corrispondente al risultato negativo di
gestione certificato al partecipante, non essendo un’attività trasferibile all’organismo
estero risultante dall’operazione di fusione.
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Le minusvalenze certificate possono essere utilizzate dai partecipanti in
compensazione delle plusvalenze realizzate successivamente nell’ambito del regime
della dichiarazione (articolo 68, comma 4, del TUIR), del regime del risparmio
amministrato (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461) o del regime del risparmio gestito (articolo 7 del decreto legislativo n. 461
del 1997) nei limiti temporali previsti dalle citate norme.
Per i soggetti che detengono le quote o azioni dell’OICVM italiano nell’ambito
di un’attività d’impresa commerciale, le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati
negativi di gestione agli stessi imputabili sono ammessi in deduzione del reddito
d’impresa.
2.3. Il regime di tassazione dei soggetti non residenti
L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ha inserito disposizioni che hanno
l’evidente scopo di impedire operazioni elusive volte ad usufruire del regime di
esenzione di cui all’articolo 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973
previsto per gli investitori non residenti indicati nell’articolo 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si tratta, in particolare, di soggetti residenti in
Stati o territori inclusi nella white list, ivi compresi gli investitori istituzionali esteri
ancorché privi di soggettività tributaria, nonché degli enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, di
Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato,
ovunque residenti.
E’ esplicitamente previsto che il possesso delle quote o azioni debba essere
attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
La norma è sostanzialmente finalizzata a limitare l’applicazione del regime di
esenzione esclusivamente ai redditi prodotti in periodi temporali in cui la
partecipazione agli organismi di investimento collettivo sia stata posseduta da
soggetti esteri aventi diritto all’agevolazione e ad evitare, pertanto, l’effettuazione di
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operazioni di cessione delle quote o azioni in prossimità della percezione dei
proventi allo scopo esclusivo di usufruire dell’esenzione sull’intero ammontare dei
redditi percepiti.
In particolare, sulla base della nuova formulazione del comma 5 dell’articolo
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, il regime di esenzione previsto per i
predetti soggetti non residenti è applicabile esclusivamente ai proventi realizzati dal
soggetto non residente e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni,
attestato dal deposito delle stesse presso un intermediario residente in Italia, e
sempreché in detto periodo l’investitore presentava i requisiti individuati
dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
L’attestazione della residenza e del periodo di possesso delle quote o azioni
deve essere presentata all’intermediario entro la data di realizzo dei proventi.
Non possono, invece, usufruire dell’esenzione i proventi riferibili a periodi di
imposta in cui l’investitore stesso non presentava i requisiti di cui al citato articolo 6
del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Nell’ipotesi di variazione di residenza dell’investitore, l’ammontare dei
proventi maturati che può usufruire del regime di esenzione è limitato a quello
effettivamente realizzato al momento del rimborso, della cessione delle quote o
azioni o della distribuzione.
Esempi:
1. un soggetto residente in Italia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a
100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è aumentato a 120. Nel 2013 tale
soggetto assume la residenza in Francia e nel 2014 riscatta la quota a 110.
Considerato che il reddito di 10 è riferibile al periodo di imposta in cui
l’investitore era un soggetto residente, questi non può beneficiare del regime
di esenzione.
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2. un soggetto residente in Italia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a
100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è aumentato a 120. Nel 2013 tale
soggetto assume la residenza in Francia e nel 2014 riscatta la quota a 130.
Considerato che del reddito di 30 realizzato soltanto 10 è riferibile al periodo
di imposta in cui l’investitore era un soggetto non residente, questi può
beneficiare del regime di esenzione limitatamente a tale importo.
3. un soggetto residente in Italia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un fondo a
100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è diminuito a 80. Nel 2013 tale
soggetto assume la residenza in Francia e nel 2014 riscatta la quota a 85. In
tal caso l’intera perdita è indeducibile.
4. Un soggetto residente in Francia ha sottoscritto nel 2012 una quota di un
fondo a 100 il cui valore al 31 dicembre 2012 è aumentato a 120. Nel 2013
tale soggetto assume la residenza in Italia e nel 2014 riscatta la quota a 130.
Considerato che al momento del realizzo l’investitore è residente in Italia
l’intero reddito è assoggettato a tassazione.
2.4. I trasferimenti a causa di successione o donazione
L’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ha modificato l’articolo
26-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 affinché, ai fini
dell’applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione
ad organismi di investimento siano considerate “cessioni” anche i trasferimenti delle
relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a
soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa
di successione o donazione.
Pertanto, in via generale, i trasferimenti di quote o azioni di organismi di
investimento a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti
diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza sono da considerare fattispecie
fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione della ritenuta sui redditi di capitale.
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Non sussiste più l’eccezione, prevista dal testo precedentemente vigente, relativa ai
trasferimenti che avvengano a causa di successione o donazione (cfr. citata circolare
n. 33/E del 2011).
E’ inoltre opportuno rilevare che, in conseguenza di tale modifica normativa,
in caso di successione, ai fini della tassazione nei confronti degli eredi dei redditi di
capitale e dei redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento, le basi imponibili sostanzialmente coincidono.
Viene, in tal modo, evitato il cosiddetto “doppio binario” considerato che,
prima della predetta modifica normativa, ai fini della determinazione dei redditi di
capitale, l’erede avrebbe dovuto assumere, come costo fiscalmente rilevante delle
quote o azioni il costo medio ponderato del de cuius mentre, ai fini della
determinazione dei redditi diversi, avrebbe dovuto assumere il valore definito in
sede di successione.
Per quanto concerne l’individuazione del valore rilevante ai fini della
determinazione del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta nel caso di quote o
azioni di organismi di investimento oggetto di successione, si ritiene che non sia
possibile fare riferimento alla regola generale in base alla quale dovrebbe essere
assunto il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di effettivo trasferimento.
In tali casi deve essere assunto il valore delle quote o azioni alla data di apertura
della successione, essendo questo il momento rilevante ai fini dell’imposizione.
Pertanto, per la determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta
in sede di trasferimento delle quote o azioni a seguito di successione rileva, se
positiva, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data di apertura della
successione e il costo medio ponderato del de cuius.
Di conseguenza, sia ai fini della determinazione dei redditi di capitale che dei
redditi diversi di natura finanziaria per i quali la base imponibile viene calcolata ai
sensi delle disposizioni dell’articolo 68, comma 6, del TUIR, l’erede assume, come
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costo fiscalmente rilevante delle quote o azioni, il valore delle stesse risultante alla
data di apertura della successione.
Il predetto comma 6 dispone, infatti, che “nel caso di acquisto per successione,
si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti
dell’imposta di successione, nonché, per titoli esenti da tali imposta, il valore
normale alla data di apertura di successione”.
Nell’ipotesi in cui la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data di
apertura della successione e il costo medio ponderato del de cuius sia negativa, data
la formulazione del comma 6 dell’art. 26-quinquies in commento, che considera
comunque avvenuto il trasferimento delle quote o azioni in conseguenza della
successione, l’erede deve comunque assumere, quale costo fiscalmente riconosciuto
delle quote o azioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle
stesse risultante alla data di apertura della successione. Si ricorda che la
minusvalenza maturata in capo al de cuius non può essere oggetto di successione
ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali ossia di crediti, di debiti o di cespiti
(cfr. risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001).
Inoltre, visto che la norma in esame fa letteralmente riferimento ai
“trasferimenti” e non alle “successioni” quale evento che dà luogo all’imposizione,
si ritiene che la norma trovi applicazione per i trasferimenti di quote o azioni
avvenuti a decorrere dal 13 maggio 2012 (data di entrata in vigore del decreto), a
prescindere dalla data di apertura della successione che ha determinato il
trasferimento. In altri termini, il nuovo testo del comma 6 dell’articolo 26-quinquies
del D.P.R. n. 600 del 1973 trova applicazione anche nel caso di successioni aperte
prima del 13 maggio 2012, qualora il trasferimento di quote o azioni di organismi di
investimento agli eredi sia avvenuto a partire da tale data.
In merito alle modalità di tassazione dei redditi di capitale, si è dell’avviso che
rilevino invece le disposizioni vigenti alla data di apertura della successione.
Pertanto, i trasferimenti di quote o azioni oggetto di successioni aperte a decorrere
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dal 1° gennaio 2012 sono assoggettati a ritenuta con l’aliquota del 20 per cento su
una base imponibile determinata al netto della quota di proventi riferibili a titoli
pubblici italiani ed esteri ai sensi dell’articolo 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. n.
600 del 1973.
Nel caso di successioni aperte prima della predetta data del 1° gennaio 2012
trova invece applicazione l’aliquota del 12,50 per cento (ad eccezione delle quote o
azioni di OICVM italiani oggetto di successioni aperte fino al 30 giugno 2011, in
relazione alle quali l’imposta è stata assolta in capo all’organismo di investimento).
Per quanto attiene invece ai trasferimenti di quote o azioni avvenuti a seguito
di donazione, per effetto delle modifiche apportate dal decreto al comma 6
dell’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione
del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta, si assume il valore delle quote o
azioni risultante alla data di trasferimento delle quote o azioni medesime, in quanto è
a tale data che si verifica l’effettiva fuoriuscita delle quote o azioni dal patrimonio
del donante.
Si precisa inoltre che, anche nell’ipotesi in cui la differenza tra il valore delle
quote o azioni alla data di trasferimento e il costo medio ponderato del donante sia
negativa, il donatario deve comunque assumere, ai fini della determinazione dei
redditi di capitale, il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento avvenuto
a seguito di donazione.
Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati
dal donatario deve essere, invece, assunto il costo del donante così come previsto
dall’articolo 68, comma 6, del TUIR. Inoltre, tale costo va rettificato per tener conto
di eventuali redditi di capitale tassati in capo al donante all’atto della donazione.
Dal momento che le disposizioni in materia di determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria non considerano fiscalmente rilevanti i trasferimenti
avventi a seguito di donazione, l’eventuale minusvalenza risultante dal trasferimento
non può essere riconosciuta al donante e il donatario, come prima precisato, assume
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quale costo fiscalmente rilevante, per le operazioni effettuate in data successiva alla
donazione, il costo del donante.
Al riguardo, si formulano i seguenti esempi.
Esempio 1
NAV alla data del trasferimento delle quote o azioni = 150
CMP del donante = 80
Reddito di capitale del donante da assoggettare a ritenuta a seguito del trasferimento
= 70 (pari a 150 – 80)
NAV alla data di rimborso delle quote o azioni = 200
Reddito di capitale del donatario da assoggettare a ritenuta = 50 (pari a 200 – 150)
Reddito diverso del donatario = [200 – (80 + 70)] – 50 = 0
Esempio 2
NAV alla data del trasferimento delle quote o azioni = 100
CMP del donante = 150
Perdita non fiscalmente rilevante in capo al donante = – 50 (pari a 100 – 150)
NAV alla data di rimborso delle quote o azioni = 90
Reddito di capitale del donatario da assoggettare a ritenuta = 0 (pari a – 10 = 90 –
100)
Reddito diverso del donatario = (90 – 150) – 0 = – 60 (perdita fiscalmente rilevante)
La tabella che segue sintetizza il trattamento fiscale delle quote o azioni di
OICVM in caso di successione o donazione.
Trasferimenti Determinazione dei Determinazione dei Situazione in capo all’erede e
a rapporti redditi di capitale redditi diversi in al donatario
diversamente regime amministrato
intestati
La differenza positiva La differenza negativa L’erede utilizzerà, ai fini della
tra il valore delle quote tra il valore delle quote determinazione dei redditi di
o azioni alla data di o azioni alla data di capitale, il valore delle quote
apertura della apertura della o azioni risultante alla data
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successione e il costo successione e il costo di apertura della successione
medio ponderato di medio ponderato di sostanzialmente coincidente
sottoscrizione o acquisto sottoscrizione o acquisto con il valore da assumere ai
in caso di del de cuius costituisce del de cuius non fini della determinazione dei
successione reddito di capitale da costituisce una redditi diversi (ossia con il
assoggettare a ritenuta ai minusvalenza valore definito o, in
sensi dell’art. 26- fiscalmente rilevante. mancanza, quello dichiarato
quinquies del D.P.R. n. agli effetti dell’imposta di
600 del 1973. successione e per titoli esenti
da tali imposta, il valore
normale alla data di
apertura di successione).
La differenza positiva La differenza negativa Il donatario utilizzerà, ai fini
tra il valore delle quote tra il valore delle quote della determinazione dei
o azioni alla data del o azioni alla data di redditi di capitale, il valore
in caso di trasferimento e il costo trasferimento e il costo delle quote o azioni alla data
donazione medio ponderato di medio ponderato di di trasferimento delle stesse
sottoscrizione o acquisto sottoscrizione o acquisto mentre, ai fini della
del donante, costituisce del donante non determinazione dei redditi
reddito di capitale da costituisce diversi, il costo sostenuto dal
assoggettare a ritenuta ai minusvalenza donante rettificato dei redditi
sensi dell’art. 26- fiscalmente rilevante per di capitale tassati in capo al
quinquies del D.P.R. n. il donante. donante.
600 del 1973.
2.5. Le operazioni di switch
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ha modificato l’articolo
26-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilendo che, ai fini
dell’applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione
ad organismi di investimento, è considerata operazione di rimborso anche la
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo
organismo di investimento collettivo (c.d. operazioni di switch).
Con il termine switch si fa qui riferimento alle operazioni che consistono nella
conversione delle quote o azioni di un comparto nelle quote o azioni di un altro
comparto nell’ambito di organismi di investimento di tipo multicompartimentale.
In particolare, il riformulato comma 6 dell’articolo 26-quinquies del D.P.R. n.
600 del 1973 dispone che, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, “…si
16
considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento collettivo”.
Si fa presente che su tale questione erano state già date indicazioni dalla
circolare n. 33/E del 2011 in senso conforme a quanto disposto con le modifiche
normative in esame. Nel predetto documento di prassi è stato, infatti, precisato che
devono “assumere rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto
all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette
operazioni di switch”.
D’altra parte, sia le indicazioni fornite con la predetta circolare n. 33/E del
2011 che le disposizioni in commento, sono conseguenti a quanto stabilito
dall’articolo 36, comma 6, del TUF che recita “Ciascun fondo comune di
investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo”. In tale ottica, nel regolamento di attuazione della Banca d’Italia in
materia di gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012 e successive
modifiche, viene puntualizzato che lo switch consiste in un’operazione di rimborso e
successiva sottoscrizione.
Pertanto, sebbene l’operazione di switch non comporti la percezione dei
proventi da parte dell’investitore, il passaggio da un comparto ad altro comparto del
medesimo organismo di investimento, costituendo un’operazione di disinvestimento
delle quote o azioni e di reinvestimento dei proventi conseguiti, dà luogo ad
imposizione dei redditi di capitale conseguiti.
Inoltre, al fine di stabilire che le medesime operazioni di switch hanno
rilevanza anche per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria,
l’articolo 4, comma 1, del decreto ha integrato l’articolo 67, comma 1-quater, del
TUIR disponendo che fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dello stesso articolo
si comprendono anche le plusvalenze derivanti dal “rimborso delle quote o azioni di
organismi di investimento realizzate mediante conversione di quote o azioni da un
comparto all’altro del medesimo organismo di investimento collettivo”.
17
2.6. Disposizioni in materia di sostituti d’imposta
L’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto introduce nell’articolo
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 due nuovi commi (i commi 6-bis e 6-ter), al
fine di disciplinare la tassazione:
(cid:1) dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento di diritto italiano istituiti da società di gestione con sede legale e
direzione generale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso
dall’Italia, autorizzata ai sensi della Direttiva a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
(cid:1) dei proventi degli organismi di investimento conseguiti senza il tramite di un
intermediario, residente o non residente, che li assoggetti a ritenuta.
Con riguardo alla fattispecie di cui al primo alinea, il comma 6-bis dell’articolo
26-quinquies stabilisce che, nel caso in cui la SGR estera operi in Italia in regime di
libera prestazione di servizi, la ritenuta è applicata direttamente dalla SGR estera
oppure da un rappresentante fiscale nominato dalla stessa, scelto tra i soggetti
indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che risponde in solido con la
SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e
provvede agli adempimenti dichiarativi.
Il citato comma 6-bis precisa, altresì, che il partecipante “è tenuto a
comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei
redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza,
una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni”.
Nel caso in cui la SGR estera operi nel territorio dello Stato avvalendosi di una
stabile organizzazione, la ritenuta deve essere applicata dalla stabile stessa.
Con riguardo ai casi in cui in cui i proventi degli organismi di investimento
siano conseguiti senza il tramite di un intermediario, residente o non residente, che li
assoggetti a ritenuta, il nuovo comma 6-ter dell’articolo 26-quinquies del D.P.R.
18
n. 600 del 1973 prevede, sostanzialmente, l’applicazione della modalità di
imposizione sostitutiva prevista dall’articolo 18 del TUIR con riferimento ad alcune
tipologie di redditi di capitale di fonte estera.
Con la disposizione in esame è stato, infatti, previsto che i proventi derivanti
dalla partecipazione agli organismi di investimento, percepiti senza il tramite di un
intermediario al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, sono assoggettati ad
imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con la stessa aliquota della ritenuta
a titolo d’imposta applicabile su tali redditi, dallo stesso contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi.
Stante la formulazione della norma si ritiene che, in tali casi, il contribuente
non possa, in alternativa alla predetta imposizione sostitutiva, includere i redditi in
questione nella determinazione del proprio reddito complessivo.
2.7. Il regime transitorio dei partecipanti
L’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto ha integrato i commi 75 e
77 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 al fine di disciplinare il regime
transitorio applicabile alle quote o azioni di OICVM italiani e dei fondi
lussemburghesi storici detenute, alla data del 30 giugno 2011, nell’ambito di
un’attività di impresa commerciale o da forme pensionistiche complementari di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (cfr. anche la circolare n. 33/E del
2011).
In particolare, il nuovo comma 75 consente alle imprese commerciali, che non
valutano le quote o azioni ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, di mantenere l’applicazione del previgente regime di
tassazione secondo cui i proventi derivanti dalle predette quote o azioni concorrono
a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono percepiti e su detti proventi
è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo. La citata
disposizione stabilisce, infatti, che “i proventi iscritti in bilancio, per l’importo che
19
eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito
nell’esercizio in cui sono realizzati”.
Inoltre, il citato comma 75 chiarisce le modalità di determinazione
dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta del 15 per cento spettante alle
imprese di assicurazione che applicano le disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 173 del 1997, relativamente alle quote o azioni sottoscritte o acquistate
prima del 1° gennaio 2011.
In particolare, con riferimento alle predette quote o azioni è previsto che il
credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti
dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e
il valore delle quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, iscritto in bilancio dalle
imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010 (in luogo del costo di sottoscrizione o
acquisto).
Per le imprese di assicurazione è stato, quindi, sostanzialmente confermato
quanto già precisato nella circolare n. 33/E del 2011 laddove viene puntualizzato
che: “ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante si deve
confrontare il provento realizzato (o quello iscritto in bilancio per le imprese di
assicurazione limitatamente alle polizze di ramo III), con quelli “maturati” al 30
giugno 2011 e commisurare il credito d’imposta al minore dei due”.. “Anche per le
quote relative alle polizze di ramo III occorre operare al 30 giugno 2011 il citato
confronto ai fini dell’individuazione dei proventi “maturati” alla predetta data,
assumendo tuttavia per le quote o azioni di OICVM acquistate fino al 31 dicembre
2010 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), in luogo del valore di
prospetto alla data di sottoscrizione o di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto
determinato avendo riguardo ai valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2010”
20
Infine, le modifiche apportate all’articolo 2, comma 77, del decreto legge
n. 225 del 2010, analogamente a quanto disposto per le imprese di assicurazione,
prevedono che, ai fini della determinazione del credito d’imposta del 15 per cento
spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252
del 2005, per le quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, in
luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore iscritto in
bilancio alla data del 31 dicembre 2010, tenuto conto che, in base alle previgenti
disposizioni, sui proventi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 le
predette forme di previdenza complementare hanno già fruito del credito d’imposta
del 15 per cento.
3. Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
OIVCM di diritto estero
L’articolo 2, comma 80, del citato decreto legge n. 225 del 2010 ha modificato
in maniera rilevante l’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, che contiene le
disposizioni nazionali concernenti il regime di tassazione dei proventi derivanti
dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero.
A seguito di tale modifica e di quelle apportate dal decreto in esame, il regime
di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM
comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla
partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, situati negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) e assoggettati a forme di vigilanza nei
Paesi esteri nei quali sono istituiti .
21
In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ha modificato il
comma 2 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 al fine di stabilire che, per
gli OICVM non armonizzati situati negli Stati UE e negli Stati SEE inclusi nella
white list, il requisito della “vigilanza” deve essere verificato in capo al soggetto
gestore e non, come previsto dalla previgente formulazione, in capo all’organismo
di investimento.
Al riguardo si ritiene che il termine “istituiti”, usato dal legislatore nel corpo
dell’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77 del 1983, debba riferirsi al soggetto
gestore che deve essere assoggettato a vigilanza nello Stato ove è stabilito e non in
quello di istituzione dell’organismo di investimento.
In buona sostanza, a decorrere dal 1° luglio 2011, i proventi periodici e quelli
conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli
OICVM sopra indicati non concorrono più alla formazione del reddito imponibile
dei partecipanti, ma vengono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta,
attualmente del 20 cento, se percepiti al di fuori dell’esercizio di impresa
commerciale, similmente a quanto accadeva già in precedenza per gli OICVM
armonizzati.
Si ricorda che, invece, sono tuttora soggetti a tassazione progressiva i proventi
derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati che non presentino
i requisiti previsti dal predetto comma 2, vale a dire gli OICVM esteri non conformi
alla direttiva comunitaria 2009/65/CE situati negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
inclusi nella white list il cui soggetto gestore non sia assoggettato a vigilanza,
nonché gli OICVM situati in Paesi diversi da quelli appena citati.
In sintesi, il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione ad OICVM di diritto estero, regolato dalle disposizioni contenute nel
predetto articolo 10-ter, disciplina il trattamento dei proventi da OICVM esteri
disponendo l’applicazione di due distinti regimi impositivi:
22
1) proventi degli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati i cui gestori
siano soggetti a vigilanza (commi da 1 a 5);
2) proventi degli OICVM esteri diversi da quelli di cui al punto 1 (commi 6 e 7).
Circa le modalità di applicazione della ritenuta del 20 per cento sui redditi di
capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di cui al punto 1, il comma 4
dell’articolo 10-ter stabilisce che questa è applicata:
(cid:1) a titolo d’acconto, nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengono le
quote o azioni nell’esercizio di un’attività d’impresa commerciale;
(cid:1) a titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti in Italia, ivi
compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES.
La predetta ritenuta non è applicata nei confronti degli OICR di diritto italiano
e dei fondi lussemburghesi storici ai sensi dell’articolo 73, comma 5-quinquies, del
TUIR, dei fondi immobiliari ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 351 del
2001, delle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per
l’applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 461 del 1997.
Non sono, ovviamente, assoggettati a ritenuta i proventi derivanti dalla
partecipazione ad OICVM esteri conseguiti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato per carenza del presupposto di territorialità. Al riguardo, si rileva, infatti,
che l’articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR, prevede che i redditi di capitale
siano imponibili nei confronti dei soggetti non residenti solo nel caso in cui gli
stessi siano considerati come “prodotti nel territorio dello Stato”, cioè nel caso in
cui siano “corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o
da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti..”.
23
La ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM
comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza è applicata, secondo
quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, dai
“soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o
della negoziazione delle quote o azioni”.
Pertanto, tenendo conto anche delle indicazioni fornite nelle risoluzioni
n. 139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, se le quote o azioni
dell’OICVM sono collocate in Italia:
(cid:1) sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione
delle quote o azioni la ritenuta è applicata:
- dal soggetto incaricato dei pagamenti, vale a dire dall’intermediario
residente che svolge, per conto dell’emittente estero (nel caso di specie,
l’OICVM estero), la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con
la sottoscrizione e la partecipazione all’organismo estero ovvero dalla SGR
italiana che ha istituito e gestisce un organismo estero sulla base del
passaporto del gestore;
- dall’intermediario depositario delle quote o azioni incaricato
dall’investitore alla riscossione dei proventi, se le quote o azioni
dell’OICVM estero sono dematerializzate (in questo caso, infatti, il soggetto
incaricato dei pagamenti non risulta coinvolto nei flussi relativi al pagamento
dei proventi connessi con la partecipazione all’organismo);
(cid:1) sui proventi realizzati tramite la negoziazione delle quote o azioni la ritenuta
è applicata dall’intermediario residente che ha ricevuto da parte del
sottoscrittore l’incarico alla cessione delle quote o azioni dell’organismo di
investimento.
24
Nel caso in cui le quote o azioni dell’OICVM siano collocate all’estero, o
comunque i relativi proventi siano conseguiti direttamente all’estero, il comma 5
dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, stabilisce che “la ritenuta è applicata
dai soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R n. 600/73 che intervengono nella loro
riscossione”. In buona sostanza, in tali fattispecie il sostituto d’imposta deve essere
individuato nell’intermediario residente che ha ricevuto dall’investitore l’incarico
alla riscossione dei proventi medesimi ossia quando gli stessi abbiano in gestione o
in amministrazione le quote o le azioni dei predetti organismi, curando il
trattamento fiscale dei relativi flussi.
Inoltre, analogamente a quanto precisato nella circolare n. 41/E del 31 ottobre
2012 con riferimento ai redditi di capitale di natura assicurativa, anche per quanto
concerne i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri, i sostituti
d’imposta sono tenuti ad applicare le ritenute previste dal predetto articolo 10-ter
della legge n. 77 del 1983 anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga
l’accredito dell’importo corrispondente ai proventi derivanti da investimenti in
OICVM esteri.
Per consentire il corretto adempimento di tale obbligo, l’intermediario deve
disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da
assoggettare a tassazione. A tal fine, il contribuente deve fornire all’intermediario i
dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta (ammontare dei proventi distribuiti
in costanza di partecipazione, costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni, valore di riscatto o di cessione o di liquidazione delle quote o
azioni medesime) sulla base dei prospetti periodici dell’OICVM estero. Qualora tali
informazioni non vengano fornite, l’intermediario non opera la ritenuta, ma è tenuto
a segnalare l’importo del flusso nella dichiarazione dell’intermediario e dei sostituti
d’imposta, modello 770.
In mancanza di un sostituto residente tenuto ad applicare le ritenute ovvero nei
casi in cui l’intermediario non abbia applicato le ritenute a causa della mancata
25
fornitura da parte del contribuente delle predette informazioni, trova applicazione la
previsione di cui all’articolo 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera
sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota
prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell’esercizio
d’impresa commerciale.
Con riferimento ai proventi degli OICVM esteri di cui al punto 2 (ossia gli
OICVM comunitari non armonizzati i cui gestori non siano soggetti a vigilanza e gli
OICVM non comunitari), il comma 6 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983
prevede che i redditi di capitale concorrono a formare il reddito imponibile dei
partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che
vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione
delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.
Ai sensi del successivo comma 7, i soggetti indicati all’articolo 23 del D.P.R.
n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione dei predetti proventi operano una
ritenuta del 20 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi. In buona
sostanza, il sostituto d’imposta deve essere individuato nell’intermediario residente
che ha ricevuto dall’investitore l’incarico alla riscossione dei proventi a prescindere
dalla circostanza che le quote o azioni siano o meno collocate nel territorio dello
Stato.
Inoltre, analogamente a quanto precisato per i proventi derivanti dalla
partecipazione ad OICVM esteri di cui al punto 1, i sostituti d’imposta sono tenuti
ad applicare la ritenuta prevista dal predetto articolo 10-ter, comma 6, della legge
n. 77 del 1983 anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l’accredito
dell’importo corrispondente ai proventi derivanti da investimenti in OICVM esteri.
A tal fine, si rinvia alle precisazioni sopra fornite.
Si ricorda inoltre che, per effetto delle modifiche recate dal decreto legge
n. 225 del 2010 all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, è stato previsto quale
26
ulteriore presupposto di tassazione dei proventi (rispetto alla distribuzione, alla
cessione e al riscatto) il trasferimento delle quote o azioni dell’OICVM di diritto
italiano ad altro rapporto di custodia, amministrazione o gestione diversamente
intestato e le operazioni di conversione delle quote o azioni da un comparto ad altro
del medesimo organismo di investimento (cosiddette operazioni di switch). Le
successive modifiche apportate dal decreto ai commi 3 e 7 del predetto articolo
10-ter, rendono applicabili agli OICVM di diritto estero le predette disposizioni
concernenti i trasferimenti. Pertanto, sull’argomento si rinvia a quanto illustrato nei
precedenti paragrafi in relazione alle analoghe disposizioni riferite alle quote o
azioni di organismi di investimento italiani.
Il comma 3 del predetto articolo 10-ter prevede che il contribuente, in
occasione di tali trasferimenti, fornisca al soggetto tenuto all’applicazione della
ritenuta la provvista necessaria.
Sebbene la norma non preveda una conseguenza specifica nell’ipotesi in cui la
provvista non venga fornita, si ritiene possibile applicare il principio previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997, in base al quale
l’intermediario può sospendere l’esecuzione dell’operazione fintanto che non riceva
dal contribuente l’importo corrispondente alle imposte dovute.
Infine, si rileva che con il comma 1, lettere a), b), d), e), h) e i), del citato
articolo 3 del decreto sono stati modificati i commi 1, 2 e 6 dell’articolo 10-ter
sopra citato. La finalità di tali modifiche è stata quella di uniformare i criteri di
determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM
esteri a quelli previsti per gli organismi di investimento di diritto italiano
dall’articolo 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, è stato previsto che la ritenuta di cui all’articolo 10-ter deve
essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo
di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
27
sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. È stato altresì precisato
che il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
Ciò trova applicazione in relazione a tutte le tipologie di OICVM esteri, ossia
con riguardo agli OICVM situati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno
Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico che sia incluso nella white list
conformi alla Direttiva ovvero non conformi alla Direttiva ma i cui gestori siano
assoggettati a vigilanza e nei confronti di OICVM esteri diversi dai precedenti.
Alla luce di tali modifiche sono stati, quindi, risolti i dubbi che, sulla base
della previgente formulazione della norma, potevano sorgere circa l’individuazione
del “costo o valore di sottoscrizione o acquisto” delle quote o azioni e dei valori da
assumere in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni medesime.
Considerato che tali modifiche hanno sostanzialmente la natura di norme di
mero coordinamento legislativo, deve ritenersi legittimo il comportamento degli
intermediari che, ancor prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal
decreto, hanno applicato, per un logico principio di uniformità e coordinamento, le
ritenute di cui all’articolo 10-ter in commento secondo le medesime modalità di
determinazione dei redditi di capitale previste dall’articolo 26-quinquies del D.P.R.
n. 600 del 1973 per gli organismi di investimento italiani.
3.1. Applicazione delle disposizioni convenzionali
Il comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR stabilisce che i redditi degli
organismi di investimento italiani “sono esenti dalle imposte sui redditi purché il
fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza
prudenziale”, mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone esplicitamente che
sono considerati residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.
Come illustrato nella circolare n. 33/E del 2011, il predetto regime di
esenzione si applica esclusivamente agli organismi di investimento che siano dotati
28
dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa configurarsi una
forma di gestione collettiva del risparmio.
Al riguardo, si fa presente che la vigente lettera c), comma 1, dell’articolo 73,
del TUIR include tra i soggetti passivi dell’IRES anche gli OICR residenti in Italia
che, quindi, in linea di principio, in mancanza dei requisiti previsti dal predetto
comma 5-quinquies dello stesso articolo, sarebbero ordinariamente assoggettati
all’IRES.
Da un punto di vista puramente tributario, ciò significa che agli OICR istituiti
in Italia è attribuita, in via generale, la natura di soggetti qui residenti e ciò anche
nell’ipotesi in cui trovi applicazione il regime di esenzione dall’IRES disposto
dall’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR.
Ne consegue che, alla luce della normativa nazionale italiana, con riferimento
ai redditi provenienti da Stati con i quali è in vigore una Convenzione per evitare le
doppie imposizioni e percepiti da OICR istituiti in Italia, agli stessi è applicabile il
trattamento previsto da tali trattati bilaterali.
Come sottolineato nella circolare n. 33/E del 2011, le autorità estere
potrebbero, a loro volta, subordinare il riconoscimento del trattamento
convenzionale agli OICR italiani al riconoscimento dello stesso trattamento agli
organismi di investimento collettivo di diritto estero che possiedano caratteristiche
analoghe a quelle richieste dalla normativa italiana per l’applicazione del predetto
regime di esenzione.
I commi 8 e 9 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 contengono le
disposizioni nazionali che stabiliscono le modalità di applicazione ad OICVM esteri,
su base di reciprocità, delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in
Italia.
Con la lettera m), comma 1, dell’articolo 3 del decreto è stato modificato il
citato comma 8 dell’articolo 10-ter precisando che gli OICVM comunitari
armonizzati o non armonizzati soggetti a vigilanza, di cui ai commi 1 e 2 dello
29
stesso articolo 10-ter, possono, con riguardo agli investimenti in Italia, avvalersi
delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con l’Italia, relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle quote o azioni
possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette
convenzioni.
La predetta precisazione è evidentemente finalizzata ad evitare che possano
usufruire delle misure convenzionali anche i redditi riferibili a soggetti residenti in
Paesi non legati all’Italia da convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 8 in commento, si ritiene che debba essere presa in considerazione la quota
di partecipazione detenuta dai soggetti residenti in Paesi con i quali sia vigente una
convenzione per evitare le doppie imposizioni al momento in cui vengono percepiti
dall’OICVM estero i redditi di fonte italiana.
È opportuno altresì sottolineare che la previsione in questione trova
applicazione esclusivamente con riferimento agli OICVM armonizzati e agli
OICVM non armonizzati il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza in Stati
europei o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
white list. Rimangono, quindi, esclusi gli organismi esteri che non siano in possesso
di tali requisiti.
Inoltre, secondo quanto precisato al comma 9 dell’articolo 10-ter, la
disposizione di cui al comma 8 trova applicazione solo per gli organismi di
investimento aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto
agli organismi di investimento italiani.
Le disposizioni in commento, essendo disposizioni unilaterali
dell’ordinamento nazionale italiano, lasciano comunque impregiudicata la possibilità
di applicare le misure previste in Convenzioni per evitare le doppie imposizioni ad
organismi di investimento residenti negli Stati contraenti ove ciò sia reso possibile
da specifiche disposizioni contenute nelle Convenzioni stesse.
30
4. Ulteriori disposizioni di coordinamento
L’articolo 5 del decreto modifica l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
n. 461 del 1997 concernente l’applicazione del regime del risparmio amministrato,
prevedendo il rilascio della certificazione di minusvalenza non solo in caso di
rimborso delle quote o azioni dell’organismo di investimento, ma anche nell’ipotesi
in cui le stesse siano cedute. Pertanto, nel caso di cessione, anche parziale, di quote
o azioni di organismi di investimento, le minusvalenze possono essere portate in
deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, da
plusvalenze, proventi e differenziali positivi.
L’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto modifica il comma 73 del decreto
legge n. 225 del 2010 disponendo che, con riferimento alle quote o azioni di
OICVM italiani e di fondi lussemburghesi storici assoggettati all’imposta sostitutiva
prevista dal previgente regime di tassazione, detenute alla data del 30 giugno 2011,
ai fini della determinazione dei redditi di capitale da assoggettare alla ritenuta di cui
all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, anche nel caso di cessione delle
quote o azioni (e non solo, quindi, in caso di rimborso, come previsto nella
precedente formulazione della norma) si assume il valore delle quote o azioni
rilevato dai prospetti periodici al 30 giugno 2011, in luogo del valore rilevato alla
data di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.
5. Decorrenza
In assenza di una specifica previsione di decorrenza, le disposizioni contenute
nel decreto sono entrate in vigore il 13 maggio 2012, ossia decorsa la vacatio legis
dei 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto
medesimo.
* * * *
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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