Circolare
In vigore
Circolare 600/2014
Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Riferimento normativo
Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Testo normativo
CIRCOLARE N. 27/E
Direzione Centrale Accertamento
Roma, 6 giugno 2011
OGGETTO: Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di
cui all’articolo 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
all’articolo 9-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
SOMMARIO
PARTE I
IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO NEL CONSOLIDATO NAZIONALE
1. Premessa .................................................................................................................... 4
2. L’evoluzione normativa ........................................................................................... 6
2.1. La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2010 ...................................................... 6
2.2. La novella normativa ............................................................................................... 8
3. L’atto unico ............................................................................................................... 9
3.1. L’ufficio competente all’emissione dell’atto unico ............................................... 10
3.2. Le rettifiche oggetto dell’atto unico ...................................................................... 11
3.3. La struttura dell’atto unico .................................................................................... 12
3.4. La definizione del procedimento accertativo......................................................... 14
3.5. Le rettifiche che non sono oggetto di atto unico ................................................... 15
3.5.1. Rettifiche effettuate sia sulla dichiarazione della società consolidata
sia sulla dichiarazione del consolidato (modello CNM), in ipotesi
diverse da quelle per cui è previsto l’atto unico ................................................ 16
3.5.2. Rettifiche relative alla sola dichiarazione del consolidato modello
CNM ................................................................................................................... 17
3.5.3. Rettifiche riguardanti esclusivamente la dichiarazione della
consolidata (modello Unico) relativamente alle eccedenze e ai crediti
d’imposta dichiarati e non trasferiti al consolidato ........................................... 19
3.6. Rettifiche relative alla deducibilità degli interessi passivi e altri oneri
assimilati ................................................................................................................ 19
4. L’adesione unica ..................................................................................................... 21
4.1. Le modalità di adesione ......................................................................................... 23
4.2. Il perfezionamento dell’adesione........................................................................... 24
5. L’istanza per lo scomputo delle perdite ................................................................ 27
5.1. Le perdite oggetto dell’istanza .............................................................................. 29
5.2. Presentazione dell’istanza...................................................................................... 31
5.3. Il modello per l’istanza .......................................................................................... 33
5.4. Il riscontro delle perdite utilizzabili e l’indisponibilità delle perdite
richieste .................................................................................................................. 34
PARTE II
GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI IN IPOTESI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IPEC
NELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
6. Presentazione del Modello IPEC e conseguenti adempimenti degli
uffici ......................................................................................................................... 37
7. Il procedimento a seguito di notifica dell'atto unico ........................................... 38
2
8. Il procedimento di accertamento con adesione a seguito di notifica
dell’atto unico .......................................................................................................... 40
8.1. Termini di sospensione dell’impugnazione dell’atto unico ................................... 40
8.2. Le modalità di adesione all’atto unico e il suo perfezionamento .......................... 42
8.3. L’impugnazione dell’atto unico in presenza di procedimento di adesione ........... 43
8.4. Il mancato perfezionamento dell’adesione ............................................................ 43
9. Il procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica
di un atto unico ....................................................................................................... 44
9.1. Avvio del procedimento di accertamento con adesione ........................................ 44
9.2. Svolgimento del contraddittorio, sottoscrizione e perfezionamento
dell’atto di adesione ............................................................................................... 45
9.3. Presentazione del Modello IPEC ........................................................................... 46
10. L’adesione ai contenuti dell’invito a comparire .................................................. 47
10.1. Modalità dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire ................................. 47
10.2. Presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite .................... 48
11. L’adesione ai verbali di constatazione .................................................................. 49
11.1. Le modalità dell’adesione unica ai processi verbali di constatazione ................... 50
11.2. I processi verbali di constatazione oggetto dell’adesione unica ............................ 51
11.3. L’atto di definizione unico dell’accertamento parziale ed effetti della
definizione ............................................................................................................. 53
11.4. La presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite ............... 53
PARTE III
RISCOSSIONE COATTIVA, LITISCONSORZIO E REGIME TRANSITORIO
12. La riscossione coattiva............................................................................................ 55
12.1. Atti definitivi ......................................................................................................... 55
12.2. Atti non definitivi .................................................................................................. 56
13. Il litisconsorzio necessario nell’ambito del contenzioso sull’atto unico ............. 57
13.1. Introduzione del giudizio sull’atto unico ............................................................... 58
13.2. L’integrità del contraddittorio ............................................................................... 59
13.3. Litisconsorzio necessario e iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio ................. 61
13.4. Definizione dell’obbligazione tributaria da parte di un solo soggetto:
aspetti processuali .................................................................................................. 62
13.5. Litisconsorzio necessario e conciliazione delle controversie ................................ 63
14. Il regime transitorio ................................................................................................ 64
3
PARTE I
IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO NEL CONSOLIDATO NAZIONALE
1. Premessa
Il regime del consolidato nazionale, disciplinato dagli articoli da 117 a 129
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. del 22 dicembre
1986, n. 917, è stato introdotto nel sistema fiscale italiano con la c.d. “riforma
IRES” di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, prevista dalla legge
delega 7 aprile 2003, n. 80.
L’adesione a tale regime che, come noto, non dà luogo a un soggetto
giuridico autonomo e distinto dalle entità che vi partecipano, comporta la
determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma
algebrica dei redditi complessivi netti prodotti da ciascun soggetto partecipante.
L’articolo 35 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 781 ha introdotto
nuove disposizioni in tema di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al
consolidato nazionale e, segnatamente:
a) l’articolo 40-bis “Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al
consolidato nazionale” nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
b) l’articolo 9-bis “Soggetti aderenti al consolidato nazionale” nel decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre
2010, emesso ai sensi del comma 3 del citato articolo 35, è stato approvato il
modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori
imponibili derivanti dall’attività di accertamento in argomento, e sono state
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4
previste le relative modalità di presentazione e le conseguenti attività dell’ufficio
competente.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 35, le disposizioni in commento
“entrano in vigore dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per
i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600”.
Nella presente circolare sono utilizzate per brevità le seguenti diciture:
TUIR testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto Legge 78 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
articolo 40-bis articolo 40-bis “Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
aderenti al consolidato nazionale” del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
articolo 9-bis articolo 9-bis “Soggetti aderenti al consolidato nazionale”
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
Provvedimento provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
29 ottobre 2010;
Modello IPEC modello per l’Istanza di computo in diminuzione delle
PErdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di
accertamento nel Consolidato nazionale;
d.P.R. n. 600/1973 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
d.lgs. n. 218/1997 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
D.M. 9.6.2004 decreto ministeriale 9 giugno 2004.
5
2. L’evoluzione normativa
2.1. La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2010
L’assetto normativo dell’istituto del consolidato nazionale previgente al 1°
gennaio 2011 non prevedeva specifiche disposizioni ai fini dell’attività di
accertamento nei confronti dei soggetti aderenti all’opzione.
L’unica norma di rango primario destinata a incidere su tale attività era
rinvenibile nell’articolo 127 del TUIR (tuttora vigente), recante la disciplina della
responsabilità dei soggetti appartenenti alla fiscal unit in ordine all’obbligazione
tributaria.
La disciplina relativa all’attività di accertamento e controllo delle
dichiarazioni presentate dalle società rientranti nel regime di tassazione di gruppo
era, quindi, demandata al D.M. 9.6.2004.
Il suddetto quadro normativo ha determinato un sistema articolato su un
doppio livello di accertamento che, pur coerente con l’impostazione
ordinamentale, nella pratica ha dato luogo a non poche difficoltà operative sia per
i contribuenti sia per l’Amministrazione Finanziaria. Ai sensi del soppresso
articolo 17 del citato D.M. 9.6.2004, sino all’entrata in vigore dell’attuale
disciplina, la rettifica del reddito di ciascuna consolidata e della consolidante
(accertamento c.d. “di primo livello”) era, infatti, di competenza dell’ufficio
dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione aveva il domicilio fiscale la
società oggetto di controllo alla data di presentazione della dichiarazione.
Con l’atto di accertamento di primo livello, la rettifica della dichiarazione
dei redditi della consolidata non dava luogo alla liquidazione della maggiore
imposta accertata2, bensì determinava esclusivamente la maggiore “imposta
2 Nella circolare 20 dicembre 2004, n. 53 veniva fornita come indicazione che: “La disciplina relativa
all’accertamento del reddito delle società controllate, pertanto, assegna la competenza agli uffici
finanziari nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale di ciascuna società. Va tenuto presente,
tuttavia, che l’attività di accertamento e controllo nei confronti di ciascuna società consolidata è riferita
alla dichiarazione dei redditi, presentata, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto
d’attuazione, ‘senza liquidazione dell’imposta’ ”.
6
teorica” IRES, intendendosi per tale quella calcolata sulla variazione contabile
accertata o definita applicando le aliquote vigenti.
Il calcolo della maggiore imposta effettiva era, invece, effettuato con la
rettifica della dichiarazione del consolidato di cui al modello CNM, di
competenza dell’ufficio nella cui circoscrizione aveva il domicilio fiscale la
consolidante alla data di presentazione della dichiarazione.
Tale ufficio provvedeva alla rettifica con un diverso atto di accertamento
(c.d. “atto di secondo livello”), che trovava il proprio presupposto nell’atto di
accertamento di primo livello.
Inoltre, come specificato nella Circolare 31 ottobre 2007, n. 60, nel caso in
cui, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la consolidante non avesse
provveduto al pagamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni,
l’ufficio competente per la consolidante provvedeva, ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad emanare apposito atto di
irrogazione delle sanzioni correlate alla maggiore imposta accertata di cui era
responsabile ciascuna società consolidata in proporzione alla rettifica operata sul
proprio reddito imponibile.
Il procedimento in commento non era pertanto immune da criticità che, a
seconda dei casi, potevano essere anche rilevanti. Si pensi, ad esempio,
all’ipotesi in cui, in presenza di perdite di periodo del consolidato in tutto o in
parte capienti rispetto al maggior reddito accertato in capo alla consolidata, le
relative sanzioni non trovavano applicazione, o la trovavano parzialmente,
rispetto all’imposta teorica accertata. In tali non infrequenti situazioni, ove entro
il termine di decadenza dell’azione di accertamento, e per effetto di ulteriori atti
emessi nei confronti di altri soggetti consolidati, fosse diminuito l’ammontare
delle perdite di periodo utilizzabili da un soggetto già accertato a fronte della
rettifica subita, quest’ultimo vedeva aumentare la propria responsabilità, sia in
ordine al debito d’imposta che alle sanzioni correlate.
7
2.2. La novella normativa
L’esigenza di ridurre la complessità della procedura rappresentata nel
precedente paragrafo e di rimuovere le numerose criticità ad essa connesse, ha
comportato l’introduzione, con l’articolo 35 del Decreto Legge 78, di un nuovo
procedimento specifico per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, che trova
applicazione ai fini:
a) dell’accertamento ordinario (attraverso l’introduzione del citato articolo 40-
bis);
b) dell’accertamento con adesione (attraverso l’introduzione dell’articolo 9-bis).
Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo, da un lato, di conferire maggiore
efficienza all’azione amministrativa e, dall’altro, di consentire ai contribuenti
sottoposti a controllo un migliore esercizio del proprio diritto di difesa, nel
particolare ambito del consolidato nazionale, favorendo la contestuale
partecipazione di tutti i soggetti responsabili delle obbligazioni tributarie
scaturenti dall’accertamento.
Infatti, come chiarito dalla relazione illustrativa di accompagnamento al
Decreto Legge 78, la novella ha inteso razionalizzare la procedura di
accertamento per i soggetti che aderiscono al consolidato fiscale, provvedendo a
riunire in un unico atto di accertamento, indirizzato sia alla consolidante sia alla
consolidata, le risultanze dei controlli sui redditi di quest’ultima, in luogo del
precedente modello binario, che prevedeva il doppio livello di accertamento
sopra descritto.
La procedura di accertamento è disciplinata dal secondo comma
dell’articolo 40-bis in commento, il quale prevede che le rettifiche del reddito
complessivo proprio di ciascun soggetto aderente al consolidato, la
determinazione della maggiore imposta accertata e delle relative sanzioni, siano
effettuate con un “unico atto” di accertamento notificato sia alla consolidata che
alla consolidante.
8
Come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, ciascun soggetto
aderente all’opzione, in base al nuovo procedimento in commento, è come se si
presentasse, al momento dell’accertamento, con un imponibile dichiarato pari a
zero, avendo trasferito al gruppo, in sede di dichiarazione, il proprio reddito (o
perdita).
Ne consegue che, in prima battuta, l’atto di accertamento non tiene conto
né delle perdite pregresse riportabili, né di quelle realizzate nel medesimo
periodo d’imposta oggetto di rettifica, essendo le stesse, per effetto del loro
“trasferimento”, nell’esclusiva disponibilità della consolidante. Quest’ultima,
tuttavia, è titolata, avendone la facoltà, a chiedere l’utilizzo delle perdite
disponibili maturate in corso di opzione per il consolidato, tramite la
presentazione di apposita istanza.
All’unicità dell’atto di accertamento fa da naturale corollario la previsione
del litisconsorzio necessario tra il soggetto destinatario della rettifica del proprio
reddito e la società o ente consolidante, entrambi solidalmente responsabili delle
obbligazioni derivanti dall’accertamento. La disposizione in commento, infatti,
da un lato impedisce che sulla medesima pretesa impositiva intervengano
decisioni tra loro contrastanti, dall’altra razionalizza e agevola il diritto di difesa
del contribuente, assicurando a entrambi i coobbligati la partecipazione a tutte le
fasi del procedimento di accertamento e dell’eventuale contenzioso.
Come accennato, anche gli istituti definitori di cui al d.lgs. n. 218/1997
sono stati integrati attraverso l’introduzione dell’articolo 9-bis, il quale assicura
un adeguato coordinamento con la nuova disciplina prevedendo la
partecipazione, sia della consolidata sia della consolidante, al procedimento di
adesione dinanzi all’ufficio competente nei confronti della società consolidata.
3. L’atto unico
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 40-bis, “le rettifiche del reddito
complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono
effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante,
9
con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate”.
Nei paragrafi che seguono, vengono forniti i chiarimenti per
l’individuazione dell’ufficio competente all’emissione dell’atto unico, ne viene
precisato l’ambito di applicazione nonché le caratteristiche e le relative modalità
di definizione. Infine, sono illustrate le rettifiche che non sono oggetto di atto
unico.
3.1. L’ufficio competente all’emissione dell’atto unico
Dalla previsione di un atto unico di accertamento deriva, quale naturale
conseguenza, che la competenza, ai fini dell’accertamento, è attribuita a un unico
ufficio.
Più in particolare, l’ufficio titolato all’emissione di tale atto è quello
competente nei confronti della consolidata, o della consolidante per i redditi
propri3, così come desumibile dal combinato disposto del primo comma
dell’articolo 40-bis, che attribuisce la competenza per il controllo e la rettifica
“delle dichiarazioni proprie presentate dalle consolidate e dalla consolidante
(…) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata
presentata la dichiarazione” e del successivo secondo comma del medesimo
articolo, che dispone l’accertamento nel consolidato per mezzo dell’atto unico.
Coerentemente con il quadro delineato, è stata abrogata la ripartizione
della competenza dell’attività di controllo e della rettifica della dichiarazione in
3 In senso ricognitivo, si veda il punto 5.1. del Provvedimento: “L’ufficio titolato all’emissione dell’atto
unico di cui al comma 2 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e alla definizione dell’accertamento con adesione di cui all’art. 9-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 è quello competente nei confronti della consolidata, o della consolidante per i redditi
propri, ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell’art. 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
10
base al doppio livello di accertamento4 (si veda il terzo comma dell’articolo 35
del Decreto Legge 78, abrogativo dell’articolo 17 del D.M. 9.6.2004).
3.2. Le rettifiche oggetto dell’atto unico
Il modello di accertamento introdotto dalla riforma si applica alle
rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al
consolidato5.
La norma procedimentale ricomprende, pertanto, le attività di
accertamento aventi ad oggetto i redditi propri delle società che aderiscono al
consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, da indicare
nelle dichiarazioni individuali che ciascuna è tenuta a presentare ai sensi
dell’articolo 7 del D.M. 9.6.2004.
La disciplina in commento si applica alle rettifiche dei redditi propri della
consolidante, in qualità di soggetto appartenente al consolidato, con la
particolarità che le garanzie prescritte dalla norma, finalizzate ad assicurare
l’unicità del procedimento, si realizzano necessariamente, data la coincidenza tra
il soggetto destinatario delle rettifiche e la sua qualifica di consolidante.
Come espressamente previsto nel punto 2.1. del Provvedimento, l’atto
unico è altresì la sede naturale in cui confluisce l’attività di controllo sulle
rettifiche di consolidamento, di cui all’articolo 122, comma 1, lettere a), b) e c),
del TUIR, nel testo in vigore anteriormente al 1° gennaio 20086.
4 L’articolo 17 del D.M. 9.6.2004 ripartiva la competenza tra l’“ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui
circoscrizione è il domicilio fiscale” dei soggetti partecipanti al consolidato per le rettifiche sulle
dichiarazioni da loro presentate “riferite al proprio reddito complessivo” e l’“ufficio dell’Agenzia delle
entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante” per le rettifiche della
dichiarazione dei redditi del consolidato e la determinazione dell’unica maggiore imposta dovuta.
5 Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 40-bis.
6 Posto che le rettifiche de quibus sono state soppresse, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007 e relativamente alla rettifica concernente i dividendi dalle delibere di
distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, l’ipotesi in esame riguarda unicamente gli
accertamenti relativi a periodi di imposta nel corso dei quali erano applicabili le precedenti previsioni
dell’articolo 122 del TUIR.
11
La ratio di quanto sopra disposto trova chiarimento in precedenti
documenti di prassi7, secondo i quali le rettifiche di consolidamento devono
ritenersi “di diritto” di pertinenza delle singole società della fiscal unit (tra le
quali, eventualmente, la stessa capogruppo), a nulla rilevando la circostanza che
le variazioni in parola debbano essere operate solo ed esclusivamente dal
soggetto consolidante nella dichiarazione dei redditi del consolidato.
Ne segue che l’eventuale disconoscimento della rettifica di
consolidamento riguarda direttamente il reddito della società consolidata che l’ha
generata e, come tale, la relativa contestazione è suscettibile di accertamento per
mezzo dell’atto unico.
3.3. La struttura dell’atto unico
Conformemente alla ratio della modifica normativa in commento, quanto
codificato nel secondo comma dell’articolo 40-bis prescrive che le rettifiche del
reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato
sono effettuate con unico atto di accertamento.
Nell’accertamento unico, le rettifiche del reddito della consolidata
determinano, in ogni caso, una variazione positiva del reddito proprio, dalla
quale scaturisce una maggiore imposta dovuta e accertata. Ciò in quanto la
perdita o il reddito dichiarato dalla società non è più nella disponibilità della
consolidata in quanto trasferito alla fiscal unit.
Le perdite del consolidato, sia quelle del periodo d’imposta oggetto di
rettifica sia quelle ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi
dell’articolo 84 del TUIR, potranno essere computate in diminuzione dai
maggiori redditi accertati, a seguito della presentazione da parte della
consolidante di apposita istanza, così come disciplinato dal comma terzo
7 Il richiamo è alla risoluzione 8 marzo 2007, n. 36, in merito alla rettifica di consolidamento per il pro
rata patrimoniale, ed alla risoluzione 9 luglio 2007, n. 160, in tema di rettifica di consolidamento
correlata ai dividendi.
12
dell’articolo 40-bis e secondo i termini e le modalità illustrati nel prosieguo della
presente circolare.
Per tali ragioni, con l’atto unico, contestualmente alla rettifica del reddito
della singola consolidata, è determinata altresì la conseguente maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale. Gli interessi e le sanzioni
correlati al tributo così accertato sono, rispettivamente, liquidati ed irrogate nel
medesimo atto unico, emesso nei confronti tanto della consolidata, il cui reddito
è oggetto di rettifica, quanto della consolidante (ove diversa dalla società la cui
posizione reddituale individuale sia oggetto di rettifica)8.
Al fine di assicurare coerenza con i principi previsti dall’articolo 127 del
TUIR in termini di responsabilità solidale tra società consolidata e consolidante,
per le maggiori imposte, interessi e sanzioni, l’atto unico deve essere notificato
alla consolidata ed alla consolidante. In tal modo, peraltro, si assicura a entrambi
i soggetti, oltre all’esercizio dei diritti di tutela giurisdizionale avverso l’atto
unico, anche la possibilità di accedere alla definizione dello stesso, ovvero agli
istituti dell’adesione e della conciliazione giudiziale.
In merito alla notifica dell’atto si rammenta che, secondo quanto previsto
dall’articolo 119, comma 1, lettera c), del TUIR, la consolidata elegge domicilio
presso la società od ente controllante9: con riguardo alla consolidata, pertanto,
l’atto unico è notificato presso il domicilio eletto.
Come confermato in via ricognitiva dal comma quinto dell’articolo 40-bis,
fino alla scadenza del termine per l’esercizio dei poteri di accertamento di cui
all’articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973, possono susseguirsi diversi atti unici,
relativi alla medesima fiscal unit, che accertino, in successione temporale, le
8 Ne segue che l’ufficio competente per la consolidante non deve più necessariamente procedere ad
irrogare alla consolidata le sanzioni, con apposito atto di contestazione, ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo quanto previsto dalla circolare 31 ottobre 2007, n.
60, in vigenza del precedente schema del doppio livello accertativo.
9 Si rammenta che l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è
stato incluso nella dichiarazione del consolidato modello CNM.
13
maggiori imposte riferite al reddito complessivo globale, in conseguenza delle
rettifiche dei redditi delle singole società consolidate del gruppo.
Inoltre, si precisa che è possibile reiterare l’atto unico nei confronti di una
stessa consolidata già precedentemente accertata, al ricorrere dei requisiti previsti
dal citato articolo 43, nonché qualora la precedente attività accertativa sia stata
svolta ai sensi dell’articolo 41-bis del medesimo decreto.
3.4. La definizione del procedimento accertativo
Nella logica sottesa all’introduzione di un atto unico e alla solidarietà tra
la consolidata (il cui reddito è oggetto di rettifica) e la consolidante, l’ultimo
periodo del secondo comma dell’articolo 40-bis prevede che la definizione
dell’atto da parte di uno dei coobbligati estingua l’obbligazione.
In altri termini, sia la consolidata sia la consolidante possono fruire
dell’istituto dell’acquiescenza, previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 218/1997: il
pagamento effettuato da uno di essi libera anche l’altro soggetto.
In caso di rateazione degli importi dovuti per acquiescenza10, si
rappresenta quanto segue:
• le rate sono considerate validamente pagate, indipendentemente dal fatto che
il soggetto che le ha versate sia la consolidata o la consolidante;
• qualora la dilazione debba essere assistita da garanzia, per il combinato
disposto dell’articolo 15, secondo comma, e dell’articolo 8, secondo comma,
del d.lgs. n. 218/1997, quest’ultima potrà essere prodotta sia dalla società che
ha provveduto al versamento sia dall’altro coobbligato;
• nel caso in cui per la dilazione di pagamento non sia prevista la presentazione
di garanzia, l’eventuale omesso versamento delle rate successive comporta
l’iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva a carico sia della consolidata che
10 I medesimi principi si applicano anche per le ipotesi di rateazione nell’ambito delle altre tipologie di
definizione, come dettagliatamente descritto nella Parte II della presente circolare.
14
della consolidante, entrambe obbligate in solido, a norma dell’articolo 127 del
TUIR, in ordine alle imposte accertate, interessi e sanzioni.
La definizione delle sole sanzioni da parte di uno dei soggetti destinatari
dell’atto unico, a norma dell’articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, non esclude comunque che l’altro soggetto provveda,
nel termine di legge, al versamento dell’importo dovuto a titolo di imposta e
interessi, definendo in tal modo in toto l’atto unico.
Nell’eventualità in cui, per errore, sia la consolidata che la consolidante
provvedano al versamento degli importi dovuti in base all’atto unico, trova
applicazione l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nei confronti del soggetto che erroneamente duplica il
versamento con il quale è stato definito l’atto.
3.5. Le rettifiche che non sono oggetto di atto unico
Rimangono esclusi dalla nuova procedura di accertamento nei confronti
dei soggetti aderenti al consolidato di cui al comma 2 dell’articolo 40-bis e,
conseguentemente, dalla definizione in adesione unica ai sensi dell’articolo 9-bis,
gli atti che non hanno ad oggetto le rettifiche del reddito complessivo proprio di
ciascun soggetto partecipante alla fiscal unit (ivi compresa la consolidante per i
redditi propri).
Si tratta delle seguenti fattispecie, descritte più in dettaglio nei successivi
paragrafi:
- rettifiche effettuate sia sulla dichiarazione della società consolidata sia sulla
dichiarazione del consolidato (modello CNM), in ipotesi diverse da quelle per
cui è previsto l’atto unico (paragrafo 3.5.1.);
- rettifiche relative alla sola dichiarazione del consolidato modello CNM
(paragrafo 3.5.2.);
15
- rettifiche riguardanti esclusivamente la dichiarazione modello UNICO della
consolidata relativamente alle eccedenze e ai crediti d’imposta dichiarati e
non trasferiti al consolidato (paragrafo 3.5.3.).
3.5.1. Rettifiche effettuate sia sulla dichiarazione della società consolidata sia
sulla dichiarazione del consolidato (modello CNM), in ipotesi diverse da
quelle per cui è previsto l’atto unico
Tali fattispecie attengono a rettifiche di tipo sostanziale che hanno ad
oggetto dati ed elementi trasferiti dalla singola consolidata alla dichiarazione di
gruppo, diversi dal reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante
al consolidato11.
Si ricomprendono in tale ipotesi le rettifiche sostanziali relative a
detrazioni, ritenute e crediti d’imposta dichiarati dalle singole società del gruppo
e da queste trasferiti al consolidato. Sono ivi annoverate anche le rettifiche
sostanziali relative a crediti d’imposta (di cui all’articolo 165 del TUIR),
determinati e liquidati dalla consolidante nel modello CNM, per effetto delle
imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti dalle singole consolidate12.
In tali casi occorre procedere distintamente all’accertamento nei confronti
della consolidata (o della stessa consolidante che ha apportato i dati e gli
elementi oggetto di contestazione), al fine di rettificare gli importi trasferiti, e
conseguentemente anche all’accertamento nei confronti della consolidante per
rettificare il modello CNM.
La competenza all’emissione dei suddetti atti è determinata secondo le
regole ordinarie13 applicabili in relazione a ciascuno dei soggetti interessati.
11 Come diffusamente riportato sopra, le rettifiche che hanno ad oggetto questi ultimi trovano la loro sede
propria nell’atto unico.
12 Non rientrano invece in tale ipotesi le rettifiche dei redditi prodotti all’estero i quali concorrono alla
determinazione dell’imponibile dei soggetti partecipanti al consolidato. Pertanto, poiché tali redditi
confluiscono nel reddito complessivo proprio di ciascun partecipante al consolidato, le relative rettifiche
sono effettuate con l’atto unico.
13 Ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
16
In considerazione della solidarietà prevista dall’articolo 127 del TUIR,
ciascuno dei due suddetti atti dovrà essere notificato sia alla società consolidata
nel domicilio eletto presso la consolidante (articolo 119, comma 1, lettera c), del
TUIR14), che alla stessa consolidante.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 47215, l’ufficio competente nei confronti della consolidante provvede
all’irrogazione delle sanzioni.
Trattandosi di atti distinti, ma attinenti ad una medesima pretesa tributaria,
gli uffici, ove possibile, avranno cura di notificare gli atti contestualmente o
comunque in tempi ragionevolmente ravvicinati. Ciò al fine di assicurare una
gestione efficace e coerente dei suddetti atti nelle fasi successive alla notifica
degli stessi (adesione, contenzioso, riscossione, ecc.).
Qualora all’emissione e alla successiva gestione dei suddetti atti siano
deputati uffici differenti, in ragione della diversa competenza all’accertamento
sulla consolidata e sulla consolidante, sarà cura degli uffici interessati coordinare
le proprie attività al fine di assicurare, ove possibile, la contestuale notifica degli
atti e una gestione armonizzata degli stessi.
In coerenza con le finalità sopra esposte, gli uffici avranno cura di non
cumulare in un unico atto di accertamento nei confronti della consolidante, più
rettifiche operate nei confronti di diverse consolidate.
3.5.2. Rettifiche relative alla sola dichiarazione del consolidato modello CNM
Appartengono alle rettifiche relative al solo modello CNM quelle
enunciate nel quarto comma dell’articolo 40-bis, il quale prevede che “le attività
14 Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera c), del TUIR, l’opzione per il consolidato
è condizionata all’ “elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente
consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è
esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117”.
15 “La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti
all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono” (articolo 16, comma 1, decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472).
17
di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche
diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle
entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è
stata presentata la dichiarazione”.
Si tratta, pertanto, delle rettifiche della dichiarazione del consolidato che
non scaturiscono da accertamenti dei redditi propri delle singole società
consolidate, ivi compresa la consolidante, ovvero non conseguono a liquidazioni
o accertamenti effettuati nei confronti delle consolidate per elementi trasferiti al
consolidato. Rientrano, ad esempio, in tali fattispecie:
• le rettifiche relative al controllo formale della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973: tale controllo, come nel sistema
previgente, è effettuato nei confronti della sola consolidante a cui viene
inviata la richiesta della documentazione relativa a oneri detraibili, ritenute e
crediti d’imposta, ecc., trasferiti alla dichiarazione di gruppo. Le società
consolidate devono, in ottemperanza all’articolo 121 del TUIR, fornire alla
consolidante ogni necessaria collaborazione. Qualora la documentazione
richiesta non venga prodotta in tutto o in parte, ovvero non sia ritenuta
idonea, viene rettificato unicamente il modello CNM. Il controllo formale
delle detrazioni, ritenute e crediti d’imposta dichiarati dalle singole società
del gruppo e da queste trasferiti al consolidato è effettuato, pertanto, nei
confronti della sola consolidante, diversamente dal controllo sostanziale sui
medesimi elementi a seguito del quale, di contro, conseguono le rettifiche su
entrambe le dichiarazioni (vedasi sopra paragrafo 3.5.1.);
• le rettifiche connesse alla determinazione, nella dichiarazione del
consolidato, del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero di cui
all’articolo 165 del TUIR, nell’ipotesi in cui la contestazione non abbia ad
oggetto gli elementi comunicati dalle consolidate, ma riguardi l’errata
determinazione del credito d’imposta spettante effettuata dalla consolidante
nel modello CNM sulla base dei suddetti elementi.
18
3.5.3. Rettifiche riguardanti esclusivamente la dichiarazione della consolidata
(modello Unico) relativamente alle eccedenze e ai crediti d’imposta
dichiarati e non trasferiti al consolidato
Le rettifiche in oggetto sono quelle relative alle eccedenze e ai crediti
d’imposta dichiarati dalla consolidata e non trasferiti al consolidato, rimasti,
quindi, nella disponibilità della stessa (ad esempio, i crediti d’imposta indicati nel
quadro RU per la parte non trasferita al consolidato).
In tali fattispecie, le rettifiche sono operate mediante l’emissione dell’atto
impositivo nei confronti della consolidata. Ad esempio, nell’ipotesi in cui la
consolidata abbia utilizzato in compensazione il credito rettificato, l’ufficio
emette un atto di recupero nei confronti della stessa.
3.6. Rettifiche relative alla deducibilità degli interessi passivi e altri oneri
assimilati
La molteplicità delle possibili rettifiche aventi ad oggetto la deducibilità
degli interessi passivi e altri oneri assimilati, ai sensi dell’articolo 96 del TUIR,
rende opportune ulteriori specificazioni, in quanto, a seconda delle circostanze, si
rendono applicabili le regole relative all’atto unico, ovvero quelle che esulano
dallo stesso così come specificate nel precedente paragrafo 3.5..
Le principali ipotesi che ordinariamente possono ricorrere sono relative
alla:
a) rettifica di maggiori interessi passivi e oneri assimilati non deducibili rispetto
a quelli portati in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, ai sensi
dei commi 7 e 8, dell’articolo 96 del TUIR, nei limiti in cui altri soggetti
partecipanti al consolidato (o virtualmente partecipanti al consolidato)
presentino un ROL capiente. Il recupero di tali componenti negativi,
indebitamente dedotti, comporta la rettifica del reddito proprio della
consolidata, da accertare, pertanto, tramite l’atto unico;
b) rettifica del ROL eccedente trasferito al consolidato e utilizzato per la
deduzione, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96 del TUIR, degli interessi
19
passivi ed oneri assimilati generatisi in capo ai soggetti partecipanti al
consolidato e da questi non dedotti. Si tratta di un’ipotesi diversa rispetto alla
precedente, in quanto la rettifica dell’importo del ROL trasferito dalla
consolidata ha determinato, nella dichiarazione del consolidato, un’indebita
deduzione di maggiori interessi o oneri assimilati effettuata per masse.
In tal caso occorre, pertanto, emettere un atto nei confronti della consolidata
con il quale viene rettificato l’importo del ROL trasferito al consolidato, e un
separato atto riferito alla dichiarazione del consolidato (modello CNM) nel
quale è recuperata l’indebita deduzione, sulla base delle indicazioni fornite
nel paragrafo 3.5.1.;
c) rettifica degli interessi passivi dedotti ai sensi del comma 5-bis, secondo
periodo, dell’articolo 96 del TUIR. Per i soggetti finanziari, bancari e
assicurativi che optano per il consolidato, è prevista la deducibilità integrale
degli interessi passivi infragruppo limitatamente a quelli che trovano
capienza negli interessi a favore di soggetti estranei al gruppo16.
Anche in tale ipotesi, la deduzione avviene, nel modello CNM, per masse,
mediante contrapposizione complessiva di interessi passivi nei confronti dei
soggetti partecipanti e nei confronti dei soggetti estranei. In tale fattispecie si
segue il procedimento di cui al punto b);
d) riqualificazione in altre componenti negative non deducibili degli interessi
passivi ed oneri assimilati trasferiti al consolidato. Si tratta di una rettifica del
reddito complessivo proprio della società consolidata, pertanto, occorre
procedere con atto unico secondo quanto previsto al precedente punto a);
e) rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati o
all’ammontare utilizzabile del ROL, nelle ipotesi in cui tali elementi non
siano trasferiti al consolidato, in quanto pregressi all’esercizio dell’opzione
ovvero in quanto utilizzati da parte della società consolidata. Tali rettifiche si
16 Per approfondimenti si rinvia alle circolari del 22 luglio 2009, n. 37 e del 21 aprile 2009, n. 19.
20
riferiscono al reddito complessivo proprio della consolidata e sono, pertanto,
accertate con atto unico.
4. L’adesione unica
Le modifiche al procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti
aderenti al consolidato nazionale, introdotte dall’articolo 35 del Decreto Legge
78, riguardano anche le procedure di accertamento con adesione aventi ad
oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell’articolo 40-bis17.
In particolare, nel d.lgs. n. 218/1997, è stato aggiunto il citato articolo 9-
bis che al comma 1 recita: “Al procedimento di accertamento con adesione
avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi
all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l’atto
di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli
adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche
da parte di uno solo dei predetti soggetti”.
Come già evidenziato, la ratio sottostante alla previsione dell’atto unico
per le rettifiche del reddito proprio di ciascun soggetto che partecipa al
consolidato nazionale è quella di garantire la partecipazione alle varie fasi del
procedimento di accertamento da parte di tutti i soggetti aderenti al consolidato
interessati dalle rettifiche, in modo da assicurare altresì un adeguato grado di
trasparenza nell’attività di controllo nei confronti del contribuente e, al tempo
stesso, una maggiore semplicità ed efficienza dell’azione accertatrice.
In quest’ottica è stato previsto che le procedure di accertamento con
adesione disciplinate dal citato d.lgs. n. 218/1997, si svolgano anch’esse
nell’ambito di un unico procedimento amministrativo, incardinato presso
17 Resta immutato invece il procedimento di accertamento con adesione, per quanto concerne il controllo
riferito alle imposte IVA, IRAP, ritenute ed imposte sostitutive, effettuato nei confronti della sola
consolidata dall’ufficio competente per la stessa.
21
l’ufficio competente per l’emissione dell’atto unico, cui possono partecipare,
contestualmente ma anche disgiuntamente, sia la consolidante che la consolidata
interessata dalle rettifiche.
La previsione di un unico procedimento di adesione costituisce
conseguenza diretta dell’introduzione dell’atto unico e risponde alla logica di
garantire una paritaria partecipazione di entrambi i soggetti a tutte le fasi del
controllo sostanziale. In merito si segnala che, tra i benefici connessi allo
svolgimento del procedimento innanzi ad un unico ufficio, vi è quello di evitare
che sulla medesima pretesa si pongano in essere comportamenti disomogenei da
parte di diversi uffici finanziari; inoltre, la possibile contestuale partecipazione
della consolidante e della consolidata agevola una definizione condivisa della
questione da parte di tutti i contribuenti interessati dalle contestazioni.
Sotto tale specifico profilo, tuttavia, per assicurare una maggiore
efficienza dell’attività accertatrice e per garantire al contempo margini di
flessibilità a beneficio dei contribuenti, la novella legislativa prevede che l’atto di
adesione possa essere sottoscritto anche da una sola delle parti interessate, e che
la procedura si perfezioni qualora gli adempimenti a tal fine previsti siano posti
in essere da una sola di esse.
Tale previsione è coerente con il principio contenuto nel comma 2
dell’articolo 40-bis, secondo cui il pagamento delle somme scaturenti dall’atto
unico, sia da parte della consolidante che da parte della consolidata, estingue
l’obbligazione tributaria.
In tal modo, nonostante la procedura di adesione sia aperta alla contestuale
partecipazione della consolidante e della consolidata, la definizione, anche
unilaterale dell’atto, produce in ogni caso i suoi effetti su entrambi i soggetti
interessati.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della nuova
procedura, si sottolinea che la stessa ha ad oggetto esclusivamente le rettifiche
22
del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato
(sia esso consolidante che consolidata) per le quali è prevista l’emissione
dell’atto unico (a tal proposito si veda il paragrafo 3.2.) .
Diversamente, come chiarito al paragrafo 3.5., restano escluse dall’ambito
di applicazione della procedura prevista dal citato articolo 9-bis le rettifiche,
diverse da quelle di cui al comma 2 dell’articolo 40-bis, aventi ad oggetto i dati
contenuti nella dichiarazione dei redditi del consolidato che, ai sensi dell’articolo
40-bis, comma 4, sono di esclusiva spettanza dell’ufficio competente nei
confronti della società o ente consolidante.
Rimangono altresì escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 9-bis
le rettifiche per le quali occorre procedere distintamente all’accertamento nei
confronti della consolidata e della consolidante (si veda il paragrafo 3.5.).
4.1. Le modalità di adesione
Il procedimento disciplinato dall’articolo 9-bis trova applicazione in tutte
le ipotesi di accertamento con adesione previste dal medesimo decreto. Si tratta
in particolare del:
i. procedimento di accertamento con adesione avviato ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, a seguito della notifica dell’atto unico;
ii. procedimento di accertamento con adesione avviato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, o dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997, anteriormente
alla notifica dell’atto unico;
iii. adesione ai contenuti dell’invito ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 218/1997;
iv. adesione ai verbali di constatazione prevista dall’articolo 5-bis del d.lgs. n.
218/1997.
Come chiarito in precedenza, al procedimento di accertamento con
adesione, che si svolge innanzi all’ufficio competente nei confronti della
23
consolidata, possono partecipare entrambi i soggetti interessati dalle
contestazioni.
A tali fini, nel Provvedimento sono state previste le modalità attraverso le
quali, in ciascuno dei procedimenti sopra indicati, è garantita la partecipazione al
contraddittorio dei predetti soggetti (per la cui analitica trattazione si rimanda ai
successivi paragrafi da 8 a 11).
Ancorché la partecipazione alla procedura di adesione sia garantita alla
consolidante e alla consolidata, la presenza di entrambi i soggetti non è
condizione necessaria per il perfezionamento della definizione: l’impugnazione
dell’atto da parte di uno solo di essi non comporta rinuncia all’istanza di
accertamento con adesione per l’altro soggetto, così come l’atto di adesione,
sottoscritto da una sola delle parti interessate, si perfeziona qualora siano posti in
essere gli adempimenti a tal fine previsti.
Infine, occorre sottolineare che, anche nell’ambito di ciascuno dei
procedimenti sopra indicati, la consolidante ha facoltà di chiedere che siano
computate in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche le
perdite di periodo del consolidato non ancora utilizzate (attraverso la
presentazione telematica di apposita istanza). Come sarà dettagliatamente
descritto nella seconda parte della presente circolare, in caso di presentazione
dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite, variano le modalità e i
termini del procedimento di accertamento con adesione.
4.2. Il perfezionamento dell’adesione
Il citato principio contenuto nel comma 2 dell’articolo 40-bis, secondo cui
il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico, sia da parte della
consolidante sia da parte della consolidata, estingue l’obbligazione tributaria,
trova applicazione anche nell’ambito della procedura di accertamento con
adesione di cui all’articolo 9-bis.
24
La novella legislativa prevede che l’atto di adesione sottoscritto anche da
una sola delle parti interessate, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui
all’articolo 9 del d.lgs. n. 218/1997 siano posti in essere da una sola di esse.
Di conseguenza, nelle ipotesi previste dall’articolo 6, comma 2 (adesione
a seguito di notifica di atto unico), dall’articolo 5, comma 1, o dall’articolo 6,
comma 1 (adesione anteriore alla notifica dell’atto unico), la definizione si
perfeziona qualora, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione, anche
una sola delle parti interessate (consolidante o consolidata) provveda al
versamento delle somme dovute con le modalità previste dall’articolo 8, comma
1 (versamento integrale) o articolo 8, comma 2 (versamento della prima rata e,
nei casi previsti, prestazione della garanzia) del citato decreto legislativo.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 1-bis (adesione ai contenuti
dell’invito), la procedura si perfeziona quando anche una sola delle parti
interessate presti adesione ai contenuti dell’invito mediante comunicazione al
competente ufficio e versamento delle somme dovute (o della prima rata) entro il
quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione.
Nella particolare ipotesi in cui, nell’ambito della suddetta procedura, sia
stata presentata istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori
imponibili derivanti dall’attività di accertamento, la procedura si perfeziona
quando, a seguito della comunicazione di adesione anche da parte di uno solo dei
soggetti interessati, unitamente alla presentazione dell’istanza per lo scomputo
delle perdite da parte della consolidante, l’ufficio procede alla notifica degli esiti
della rideterminazione dell’eventuale maggiore imposta dovuta. In tale ipotesi il
versamento della prima o unica rata deve, invece, essere effettuato entro il
quindicesimo giorno successivo alla notifica di tale atto (senza prestazione di
garanzie in caso di pagamento rateale).
Infine, in caso di adesione ai verbali di constatazione di cui all’articolo 5-
bis la definizione si perfeziona quando, a seguito della comunicazione di
adesione al verbale, anche da parte di uno solo dei soggetti interessati, l’ufficio
25
procede alla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. In questo
caso le somme dovute devono essere versate nei termini e con le modalità di cui
all’articolo 8 del d.lgs. n. 218/1997, senza prestazione di garanzie in caso di
pagamento rateale.
Per quanto concerne gli effetti del mancato perfezionamento della
definizione in adesione, gli adempimenti dell’ufficio variano in relazione ai
diversi procedimenti previsti dal d.lgs. n. 218/1997:
- nelle ipotesi di procedimenti attivati su istanza del contribuente ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo, a titolo
provvisorio o definitivo, degli importi scaturenti dall’atto unico già notificato,
che conserva la sua efficacia per il mancato perfezionamento dell’adesione;
- nei casi di procedimenti attivati dall’ufficio ai sensi degli articoli 5, comma 1
o dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, l’ufficio procede alla
notifica dell’atto unico;
- nelle ipotesi di cui all’articolo 5-bis, la procedura si perfeziona con la notifica
dell’accertamento parziale e, in caso di mancato pagamento delle somme
dovute, l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle predette somme, a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente
della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- in caso di adesione ai contenuti dell’invito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-
bis, il procedimento si perfeziona con la presentazione della relativa
comunicazione di adesione con allegato versamento delle somme dovute (o
della prima rata), mentre qualora vi sia richiesta di computo in diminuzione
delle perdite, mediante presentazione telematica del Modello IPEC, il
perfezionamento avviene con la notifica dell’esito della rideterminazione. In
tale ultima ipotesi, in caso di mancato pagamento delle somme dovute,
l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle
predette somme (nella prima ipotesi, invece, solo relativamente a eventuali
26
rate successive non versate), a norma dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Infine, qualora la consolidante abbia presentato istanza di computo in
diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili, in caso di mancato
perfezionamento del procedimento di adesione, l’ufficio tiene comunque conto
della suddetta istanza, ai fini del calcolo del maggior imponibile e della
conseguente maggiore imposta dovuta.
Per una compiuta descrizione degli adempimenti cui è tenuto l’ufficio in
caso di presentazione dell’istanza per lo scomputo delle perdite in sede di
adesione, si rinvia alla seconda parte della presente circolare.
5. L’istanza per lo scomputo delle perdite
Come sopra accennato, il comma 3 dell’articolo 40-bis ha introdotto la
facoltà per la società o ente consolidante di chiedere, tramite apposita istanza, che
siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche
di cui al comma 2 dell’articolo 40-bis, le perdite di periodo del consolidato non
utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Con il Provvedimento sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di
presentazione dell’istanza de qua, nonché le conseguenti attività dell’ufficio
competente.
L’introduzione della facoltà di cui sopra si accompagna all’abrogazione,
ad opera del comma 3 del richiamato articolo 35 del Decreto Legge 78, del
secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 del D.M. 9.6.2004, il quale così
recitava: “La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha
esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del testo unico è imputata alle perdite non
utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza
del loro importo”.
Al riguardo, giova rammentare che, la circolare 20 dicembre 2004, n. 53
aveva chiarito che, in base a una lettura sistematica della predetta disposizione
27
attualmente abrogata, era previsto il riconoscimento “automatico” delle perdite
del consolidato in diminuzione del maggior reddito complessivo accertato in
capo a ciascun soggetto partecipante alla fiscal unit.
In virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 35 del Decreto Legge 78,
alla suddetta modalità di scomputo delle perdite si sostituisce un sistema
opzionale che pone esclusivamente in capo alla consolidante (in quanto solo
questa può disporre delle perdite trasferite al consolidato) la facoltà di chiedere di
computare le perdite residue del gruppo in diminuzione dai maggiori imponibili
accertati nei confronti delle società partecipanti al consolidato.
Al fine di attivare la procedura in commento, il richiamato comma 3
dell’articolo 40-bis dispone che la consolidante è tenuta a presentare un’apposita
istanza entro il termine per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 21
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La presentazione dell’istanza
comporta la sospensione del predetto termine per l’impugnazione dell’atto, sia
per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. A
seguito della presentazione dell’istanza, da inoltrarsi in via telematica, l’ufficio
competente procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli
interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata e alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
Tale facoltà, ai sensi dell’articolo 9-bis, è riconosciuta anche in sede di
accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche per le quali è previsto
l’atto unico. Il primo periodo del comma 2 del suddetto articolo 9-bis stabilisce,
infatti, che la consolidante può chiedere che siano computate in diminuzione dai
maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo.
Per le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di scomputo delle
perdite, in rapporto alle varie ipotesi di adesione, nonché per i relativi
adempimenti dell’ufficio competente, si rinvia alla seconda parte della presente
circolare.
28
5.1. Le perdite oggetto dell’istanza
Il Provvedimento, con il quale è stato approvato il modello per l’istanza de
qua con le relative istruzioni, ha specificato, nel dettaglio, quali perdite del
consolidato possono essere richieste in diminuzione dai maggiori imponibili
derivanti dalle rettifiche operate nei confronti delle società partecipanti alla fiscal
unit.
In particolare, il punto 2.3 del Provvedimento precisa che tali perdite sono
quelle “…di periodo del consolidato non utilizzate alla data di presentazione del
Modello. Per perdite di periodo del consolidato devono intendersi sia le perdite
relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora utilizzabili
alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell’art. 84 del TUIR. Si scomputano
prioritariamente le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica”.
Pertanto, possono essere utilizzate ai presenti fini non solo le eventuali
perdite del consolidato realizzate nel periodo d’imposta oggetto di rettifica, ma
anche quelle pregresse, maturate in costanza di opzione per la tassazione di
gruppo che, al termine del predetto periodo d’imposta, risultino ancora
utilizzabili ai sensi dell’articolo 84 del TUIR e che, pertanto, hanno trovato
esposizione nel quadro CS della relativa dichiarazione dei redditi del consolidato
modello CNM. Non rilevano, invece, le perdite eventualmente realizzate nei
periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica.
Resta inteso, dunque, che possono essere utilizzate anche quelle perdite
per le quali il periodo d’imposta in argomento rappresenti l’ultimo periodo di
utilizzabilità delle stesse, ai sensi del richiamato articolo 84 del TUIR, non
assumendo alcuna rilevanza il fatto che dette perdite risultino non più riportabili
nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica.
Giova rammentare la precisazione contenuta nell’ultimo periodo del
richiamato punto 2.3. del Provvedimento, laddove viene stabilito che devono
essere scomputate prioritariamente le perdite realizzate nel periodo d’imposta
oggetto di rettifica. Tale previsione mira a ripristinare la situazione che si sarebbe
29
realizzata qualora la società partecipante al consolidato avesse dichiarato sin da
subito il proprio imponibile nella misura corretta. In tale ipotesi, infatti, il
maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria, qualora fosse stato
dichiarato ab origine, sarebbe confluito nella sommatoria dei redditi e delle
perdite trasferiti alla fiscal unit e avrebbe trovato, quindi, prioritaria
compensazione con l’eccedenza negativa di periodo realizzata a livello di
consolidato e, solo per l’eventuale quota residua, con le perdite pregresse
realizzate dal gruppo stesso.
Il richiamato punto 2.3. del Provvedimento stabilisce, altresì, che le
perdite del consolidato che è possibile chiedere in diminuzione sono quelle di
periodo (come sopra definite) non utilizzate alla data di presentazione
dell’istanza de qua. Pertanto, al fine di individuare l’esatto ammontare delle
perdite scomputabili, occorre sottrarre dalle perdite utilizzabili al termine del
periodo d’imposta oggetto di rettifica, quelle utilizzate successivamente fino alla
data di presentazione della predetta istanza.
In particolare, secondo quanto disposto dal punto 2.4. del Provvedimento,
si considerano utilizzate alla data di presentazione del Modello IPEC:
a) le perdite che, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, sono state scomputate nelle
dichiarazioni dei redditi del consolidato relative ai periodi d’imposta
successivi a quello oggetto di rettifica;
b) le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte, in ipotesi di mancato
rinnovo o interruzione parziale dell’opzione per il consolidato, ovvero
attribuite alle società che le hanno prodotte o rimaste in capo alla
consolidante, in caso di mancato rinnovo o interruzione totale della tassazione
di gruppo, ai sensi degli articoli 124 e 125 del TUIR;
c) le perdite già utilizzate mediante presentazione di precedenti Modelli IPEC ai
sensi dei richiamati comma 3 dell’articolo 40-bis e comma 2 dell’articolo 9-
bis;
30
d) le perdite rettificate o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi
diversi da quelli che danno luogo all’utilizzo di perdite mediante la
presentazione del Modello IPEC.
Da quanto precisato al punto b) del suddetto elenco, giova osservare che in
caso di interruzione o mancato rinnovo dell’opzione riguardante l’intero
perimetro di consolidamento, la procedura di scomputo delle perdite qui in esame
non potrà trovare applicazione, in quanto in tale eventualità tutte le perdite
prodotte in costanza di consolidato sono attribuite alle società che le hanno
prodotte ovvero permangono nella esclusiva disponibilità della ex consolidante,
secondo gli accordi di consolidamento all’uopo pattuiti e, pertanto, non possono
essere utilizzate ai presenti fini.
Con riferimento alle perdite “rettificate o scomputate a seguito di
precedenti atti impositivi diversi da quelli che danno luogo all’utilizzo di perdite
mediante la presentazione del Modello”, di cui al punto d), si fa presente che
trattasi delle perdite rettificate ovvero utilizzate a scomputo del maggior reddito
complessivo globale del gruppo, ad esempio, a seguito di atti impositivi emanati
secondo le regole previgenti, basate sul cosiddetto doppio livello di
accertamento.
A tale riguardo, si osserva che nell’ipotesi in cui le perdite realizzate dal
consolidato siano ridotte in conseguenza di atti di accertamento diversi dall’atto
unico, emanati a rettifica della dichiarazione di gruppo, ai sensi del comma 4
dell’articolo 40-bis, dette perdite non potranno essere utilizzate ai fini della
presente procedura, a prescindere dal fatto che i suddetti atti siano o meno
definitivi.
5.2. Presentazione dell’istanza
I titoli II e III del Provvedimento descrivono le modalità e i termini di
presentazione dell’istanza in commento, oltre che i conseguenti adempimenti
dell’ufficio competente.
31
In particolare, il punto 4.1. del Provvedimento stabilisce che la
consolidante presenti il Modello IPEC per via telematica18, direttamente, qualora
abilitata a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
Il punto 4.4. del Provvedimento prevede che la consolidante debba dare
notizia alla consolidata dell’avvenuta presentazione del Modello IPEC, ciò al fine
di rendere edotto tale ultimo soggetto circa l’avvenuta richiesta di scomputo delle
perdite del consolidato dal maggiore imponibile accertato in capo allo stesso.
Per quanto riguarda, infine, i termini di presentazione dell’istanza de qua,
gli stessi sono distintamente individuati nel Provvedimento a seconda dell’ipotesi
per la quale si chiede l’utilizzo in diminuzione delle perdite. Sul punto, si
fornisce in questa sede una sintetica elencazione dei predetti termini con riserva
di una più dettagliata descrizione nel prosieguo del presente documento.
In particolare, il Modello IPEC è presentato dalla consolidante entro i
seguenti termini:
• termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica di atto unico di
cui al comma 2 dell’articolo 40-bis del d.P.R. n. 600/1973;
• quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio,
nell’ipotesi di adesione ai contenuti dell’invito a comparire, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218/1997;
• trentesimo giorno successivo alla data della consegna del verbale di
constatazione, nell’ipotesi di adesione al verbale stesso, ai sensi dell’articolo
5-bis del d.lgs. n. 218/1997;
18 Nel punto 4.2. del Provvedimento viene specificato che la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
Modello va effettuata utilizzando esclusivamente il prodotto informatico denominato “MODELLOIPEC”,
reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
32
• nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di
accertamento con adesione ai sensi degli articoli 5, comma 1, ovvero 6,
comma 1, del d.lgs. n. 218/1997.
In merito al rispetto dei termini di presentazione sopra elencati, si
ritengono applicabili in questa sede le indicazioni fornite dalla circolare del
Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - del 24 settembre 1999, n.
195. In base a tale documento di prassi, devono considerarsi tempestive le istanze
trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché
ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della
comunicazione dell’Agenzia delle entrate, che attesti il motivo dello scarto.
5.3. Il modello per l’istanza
Il Modello IPEC è composto dal frontespizio, in cui devono essere
riportati gli estremi dell’atto contenente la pretesa fiscale (atto unico, processo
verbale, ecc.) nonché quelli relativi alla consolidante istante e da due quadri (US
e UP) ove vengono indicati i dati relativi alle perdite disponibili e di cui si chiede
l’utilizzo a scomputo del maggior imponibile accertato/definito.
In particolare, nel quadro US il contribuente deve “ricostruire” la
situazione delle perdite del consolidato, fornendo un’analitica esposizione:
i. delle perdite utilizzabili al termine del periodo d’imposta oggetto di rettifica
(tenendo conto anche di eventuali rettifiche operate in sede di liquidazione
della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973);
ii. della parte delle suddette perdite utilizzate fino alla data di presentazione del
Modello IPEC, secondo le modalità elencate nel punto 2.4. del
Provvedimento;
iii. delle perdite disponibili ai presenti fini (pari alla differenza tra l’ammontare
delle perdite di cui al punto i. e quelle di cui al punto ii.);
iv. dell’ammontare delle perdite richieste a scomputo del maggiore imponibile.
33
Il quadro UP del Modello IPEC svolge una funzione complementare
rispetto al precedente, in quanto nello stesso viene chiesto di specificare nel
dettaglio l’ammontare delle predette perdite residue (al termine del periodo
d’imposta oggetto di rettifica) che sono state:
• attribuite alle società che le hanno prodotte, nei casi di mancato rinnovo o
interruzione della tassazione di gruppo;
• utilizzate mediante presentazione di precedenti istanze.
In particolare, le suddette perdite devono essere indicate distintamente in
funzione dell’anno di attribuzione/utilizzo e del soggetto a cui sono state
attribuite o per il quale sono state utilizzate19.
5.4. Il riscontro delle perdite utilizzabili e l’indisponibilità delle perdite
richieste
A seguito della presentazione del Modello IPEC, l’ufficio competente è
tenuto ad effettuare il riscontro dell’utilizzabilità delle perdite richieste.
Detto riscontro si articola in una serie di controlli consecutivi atti a
verificare sia l’esistenza delle suddette perdite, sia i successivi utilizzi effettuati
secondo le modalità elencate al punto 2.4. del Provvedimento.
In via preliminare, l’ufficio verifica la corrispondenza tra le perdite
utilizzabili al termine del periodo d’imposta oggetto di rettifica indicate nel
Modello IPEC, con quelle riportate nella dichiarazione dei redditi del
consolidato, modello CNM, relativa allo stesso periodo d’imposta. A tal fine, si
sottolinea che occorre tenere conto anche di eventuali rettifiche rispetto a quanto
originariamente dichiarato dal contribuente, sia se da questo effettuate (es.
dichiarazione integrativa ai sensi dei commi 8 o 8-bis dell’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322/1998) sia se operate dall’amministrazione
19 La corretta compilazione del quadro UP comporta che la somma dei dati ivi riportati corrisponda con
quanto esposto nel quadro US.
34
finanziaria (es. liquidazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis del
d.P.R. n. 600/1973).
Si ritiene che tale controllo debba limitarsi ad un mero riscontro
“cartolare” circa l’effettiva indicazione delle suddette perdite nella dichiarazione
annuale di gruppo, senza peraltro entrare nel merito in ordine ad ogni valutazione
riguardante l’effettiva spettanza, dal punto di vista sostanziale, delle perdite
dichiarate.
Successivamente, l’ufficio procede a verificare se le perdite utilizzabili al
termine del periodo d’imposta oggetto di rettifica siano state utilizzate nei periodi
d’imposta successivi e fino alla data di presentazione dell’istanza in commento.
In particolare, l’ufficio provvede a riscontrare la correttezza dei dati
esposti nel Modello IPEC, al fine di individuare l’ammontare delle perdite che
non risultano più disponibili, a seguito degli utilizzi dettagliatamente descritti nei
punti da a) a d) del precedente paragrafo 5.1.
Riscontrate le perdite effettivamente utilizzabili, l’ufficio procede a
scomputare dal maggior imponibile accertato/definito le perdite del consolidato
nel limite del minore tra l’ammontare richiesto con il Modello IPEC e
l’ammontare risultante dai controlli sopra descritti.
Il punto 2.5. del Provvedimento chiarisce che le perdite richieste in
diminuzione mediante la presentazione dell’istanza in argomento non sono più
nella disponibilità della consolidante, in quanto utilizzate.
Ne consegue che le suddette perdite non potranno più essere usate ad
alcun fine dalla consolidante; in particolare, le stesse non potranno essere portate
in diminuzione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 118 del TUIR,
né essere ulteriormente richieste mediante presentazione del Modello IPEC, né
essere utilizzate in atti impositivi diversi da quelli che danno luogo all’utilizzo di
perdite mediante la presentazione del Modello IPEC, né essere attribuite alle
società che le hanno prodotte, ovvero alla consolidante, in caso di interruzione o
35
mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato ai sensi degli articoli 124 e 125
del TUIR.
L’indisponibilità per la consolidante delle perdite richieste con il Modello
IPEC, sussiste anche nell’ipotesi in cui venga proposto ricorso avverso l’atto
unico.
Al riguardo, giova precisare che l’indisponibilità delle perdite richieste
con il Modello IPEC deve considerarsi limitata alle perdite di fatto scomputate
dai maggiori imponibili accertati/definiti, qualora queste risultino di ammontare
inferiore rispetto a quelle richieste tramite l’istanza de qua. Si ipotizzi, ad
esempio, il caso in cui, a seguito della notifica di atto unico, venga dapprima
presentato il Modello IPEC e successivamente istanza di accertamento con
adesione. In tale ipotesi, le perdite richieste in diminuzione potrebbero rivelarsi
eccedenti rispetto al maggior imponibile definito in adesione, pertanto, tale parte
di perdite, di fatto non utilizzata rispetto a quanto richiesto, permane nella
disponibilità della consolidante.
Infine, si rammenta che le perdite richieste in diminuzione mediante la
presentazione dell’istanza in argomento, non più nella disponibilità della
consolidante, devono essere indicate nell’apposito rigo del quadro CS della prima
dichiarazione del consolidato Modello CNM, presentata successivamente alla
suddetta istanza.
36
PARTE II
GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
IN IPOTESI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IPEC
NELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
6. Presentazione del Modello IPEC e conseguenti adempimenti degli uffici
La struttura deputata alla lavorazione dell’istanza di computo in
diminuzione delle perdite è lo stesso ufficio che emette l’atto unico, ossia quello
competente nei confronti della consolidata ovvero della consolidante per i redditi
propri (cfr. paragrafo 3.1.).
All’atto della presentazione dell’istanza, che come detto può avvenire solo
per via telematica, l’ufficio verifica, dapprima, l’utilizzabilità delle perdite
richieste, con le modalità evidenziate al precedente paragrafo 5.4., e,
successivamente, scomputa le stesse dai maggiori imponibili (articolo 2 del
Provvedimento).
Nei paragrafi che seguono si riportano le indicazioni relative agli
adempimenti cui sono tenuti gli uffici nell’ipotesi di presentazione del Modello
IPEC, distinguendo i vari casi a seconda che lo stesso sia presentato in relazione
a:
1) notifica dell’atto unico (paragrafo 7);
2) procedimento di accertamento con adesione a seguito di notifica di atto
unico (paragrafo 8);
3) procedimento di adesione anteriore alla notifica di un atto unico
(paragrafo 9);
4) adesione ai contenuti dell’invito a comparire ex articolo 5, comma 1-bis
del d.lgs. n. 218/1997 (paragrafo 10);
5) adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell’articolo 5-bis del d.lgs. n.
218/1997 (paragrafo 11).
37
In ultimo, si riassumono i termini entro i quali l’ufficio provvede ai diversi
adempimenti relativi al riscontro delle perdite, dettagliatamente descritti nei
paragrafi successivi:
• comunicazione dell’esito del ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta
dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, entro sessanta giorni dalla
presentazione telematica del Modello IPEC, se questo è presentato a seguito
di notifica di atto unico ex articolo 40-bis (articolo 6 del Provvedimento);
• predisposizione dell’atto di accertamento con adesione, contenente la
determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili, se il
Modello IPEC è presentato nel corso del contraddittorio instaurato ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 o dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997,
ovvero se lo stesso è presentato, a seguito di notifica di atto unico, nell’ipotesi
di istanza di accertamento con adesione di cui all’articolo 6, comma 2, del
medesimo decreto legislativo (articoli 7 e 8 del Provvedimento);
• notifica dell’esito della rideterminazione dell’eventuale maggior imposta
dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate entro sessanta giorni dalla
presentazione telematica del Modello IPEC, se questo è presentato in ipotesi
di adesione ai contenuti dell’invito di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 218/1997 (articolo 9 del Provvedimento);
• notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, contenente la
determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili, se il
Modello IPEC è presentato in ipotesi di adesione ai verbali di constatazione
di cui all’articolo 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 (articolo 10 del
Provvedimento).
7. Il procedimento a seguito di notifica dell’atto unico
In ipotesi di avvenuta notifica di atto unico contenente le rettifiche di cui
all’articolo 40-bis, la società o ente consolidante può esercitare la facoltà di
38
chiedere il computo in diminuzione delle perdite del consolidato utilizzabili,
dall’imponibile accertato nell’atto stesso.
A tal fine, la consolidante deve presentare in via telematica il Modello
IPEC entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all’articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e pertanto entro
sessanta giorni dalla notifica dell’atto unico (fatto salvo l’eventuale periodo di
sospensione feriale previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742).
La presentazione del Modello IPEC sospende il predetto termine per
l’impugnazione dell’atto unico, sia per la consolidata sia per la consolidante, per
un periodo di ulteriori sessanta giorni, secondo quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 40-bis.
L’ufficio competente provvede al riscontro dell’utilizzabilità delle perdite
richieste in diminuzione dal maggior imponibile accertato. Tale controllo viene
effettuato con le modalità descritte nel paragrafo 5.4.
In esito al suddetto riscontro, l’ufficio procede allo scomputo delle perdite
dall’imponibile accertato e al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta,
degli interessi e delle sanzioni correlate. L’ufficio, quindi, comunica l’esito del
ricalcolo alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla
presentazione del Modello IPEC.
Ai sensi di quanto previsto nel punto 6.5. del Provvedimento, l’esito del
ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all’atto unico notificato.
A tale riguardo, si evidenzia che l’atto impugnabile è l’atto unico
notificato, anche nell’ipotesi in cui le perdite riconosciute e computate in
diminuzione siano inferiori alle perdite richieste e questo costituisca l’unico
motivo di impugnazione dell’atto.
In ogni caso, la presentazione del Modello IPEC a seguito della notifica
dell’atto unico non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento
39
con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997. Tale
fattispecie è descritta nel paragrafo successivo.
8. Il procedimento di accertamento con adesione a seguito di notifica
dell’atto unico
A seguito di notifica dell’atto unico, non preceduto dall’invito a comparire
di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 218/1997, sia la consolidata che la consolidante
possono formulare, anche disgiuntamente, istanza di accertamento con adesione
entro i termini previsti per l’impugnazione dell’atto medesimo. Ciò emerge dal
combinato disposto del comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218/1997, relativo
all’istanza di accertamento con adesione, e dell’articolo 9-bis dello stesso
decreto, che disciplina il procedimento di adesione nel consolidato nazionale.
8.1. Termini di sospensione dell’impugnazione dell’atto unico
Il procedimento di accertamento con adesione, attivato a seguito della
notifica dell’atto unico, può dar luogo a due distinte ipotesi con riferimento alla
presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite:
ipotesi 1 la consolidante presenta il Modello IPEC e, successivamente, la stessa
o la consolidata (o entrambe) presentano istanza di accertamento con
adesione;
ipotesi 2 la consolidante o la consolidata (o entrambe) presentano istanza di
accertamento con adesione e, nel corso del contraddittorio, la
consolidante presenta il Modello IPEC.
Nel seguito sono descritti, per ciascuna delle due ipotesi, gli effetti sulla
sospensione dei termini di impugnazione dell’atto unico, senza tener conto
dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969,
n. 742, che ove del caso dovrà essere computato in aumento.
Nell’ipotesi 1, la consolidante presenta istanza di computo in diminuzione
delle perdite entro il termine di proposizione del ricorso, cioè entro sessanta
giorni dalla notifica dell’atto unico. La presentazione del Modello IPEC sospende
40
per un periodo di sessanta giorni il termine per l’impugnazione dell’atto, sia per
la consolidata che per la consolidante, ai sensi del comma 3, terzo periodo,
dell’art. 40-bis. Entro il suddetto termine, ovvero in questa ipotesi entro
centoventi giorni dalla notifica dell’atto, la consolidata o la consolidante (o
entrambe) possono presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del
comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218/1997. La presentazione dell’istanza di
adesione sospende il termine dell’impugnazione dell’atto per ulteriori novanta
giorni, come previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 6.
Nell’ipotesi 2, la consolidata o la consolidante (o entrambe) presentano
istanza di accertamento con adesione, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 6,
entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto unico. In tal caso, il termine
dell’impugnazione dell’atto si sospende per novanta giorni (ai sensi del
successivo comma 3). Entro il suddetto termine, ovvero in questa ipotesi entro
centocinquanta giorni dalla notifica dell’atto, la consolidante può presentare il
Modello IPEC.
Il Provvedimento prevede, al punto 7.3., che in tale ultima circostanza la
presentazione del Modello IPEC sospende il termine per l’impugnazione dell’atto
unico, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta
giorni ulteriore a quello di novanta giorni previsto a seguito della presentazione
dell’istanza di adesione. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che,
diversamente, si manifesterebbe una disparità di trattamento tra il soggetto che
presenta il Modello IPEC prima dell’istanza di adesione, rispetto a quello che
dovesse presentarlo successivamente.
In entrambi i casi, pertanto, il contribuente usufruisce di un periodo di
sospensione complessivo di centocinquanta giorni.
In sintesi, i termini di impugnazione dell’atto unico, tenendo conto dei
diversi periodi di sospensione nelle due ipotesi sopra delineate, sono
schematizzati nella tabella che segue.
41
Termini di impugnazione dell’atto unico
Termine Termine
Periodi di sospensione
ordinario totale
Modello IPEC Istanza adesione
ipotesi 1 60 giorni 210 giorni
+ 60 giorni + 90 giorni
Istanza adesione Modello IPEC
ipotesi 2 60 giorni 210 giorni
+ 90 giorni + 60 giorni
N.B.: Fatto salvo il computo in aumento dell'eventuale periodo di sospensione feriale
8.2. Le modalità di adesione all’atto unico e il suo perfezionamento
In linea con il principio di unitarietà della pretesa tributaria sotteso
all’introduzione dell’atto unico, anche nel caso di presentazione dell’istanza di
adesione da parte di un solo soggetto, l’ufficio formula sia alla consolidata sia
alla consolidante, l’invito a comparire di cui all’articolo 6, quarto comma, del
d.lgs. n. 218/1997, al fine di instaurare un unico contraddittorio.
In entrambe le ipotesi di cui al paragrafo precedente, il Provvedimento, al
punto 7.4. (cui fa rinvio anche il punto 6.6.), prevede che l’ufficio, previo
riscontro dell’utilizzabilità delle perdite, predispone l’atto di accertamento con
adesione, contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili,
senza tenere conto del termine di sessanta giorni per la comunicazione dell’esito
del ricalcolo di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 40-bis. La ratio
della previsione sopra descritta è ravvisabile nella circostanza che, una volta
presentata istanza di adesione, il ricalcolo della maggiore imposta dovuta ha
quale termine naturale quello del procedimento di adesione.
L’atto di accertamento con adesione è sottoscritto dalla consolidata e dalla
consolidante (o da una sola di esse), e la definizione si perfeziona per effetto del
compimento degli adempimenti di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 218/1997, anche
se effettuati da parte di uno solo dei predetti soggetti. Tali adempimenti
consistono, come noto, nel versamento entro venti giorni dalla sottoscrizione del
totale importo dovuto, ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata
42
unitamente alla prestazione della garanzia, ove prevista, ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, dello stesso decreto.
8.3. L’impugnazione dell’atto unico in presenza di procedimento di adesione
Secondo quanto previsto nel Provvedimento (cfr. punto 7.5.),
l’impugnazione dell’atto da parte di uno solo dei soggetti interessati non implica
rinuncia all’istanza di adesione per l’altro soggetto. Ciò comporta, pertanto, la
prosecuzione del procedimento di adesione unicamente nei confronti del soggetto
che non ha impugnato l’atto, il quale, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1,
ultimo periodo del d.lgs. n. 218/1997, può perfezionare l’atto di adesione
ponendo in essere da solo gli adempimenti di cui all’articolo 9 dello stesso
decreto, richiamati nel paragrafo precedente.
Infatti, in ipotesi di adesione (come pure in caso di acquiescenza), in forza
della solidarietà passiva dell’obbligazione tributaria, la definizione della stessa da
parte di uno solo dei soggetti ha effetto per entrambi, come espressamente
previsto dal combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 1, ultimo periodo, del
d.lgs. n. 218/1997 e dell’articolo 40-bis, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n.
600/1973.
Nelle more del perfezionamento dell’adesione, l’ufficio deve comunque
costituirsi nei termini di legge nel giudizio eventualmente instaurato da una delle
controparti; in caso di mancato perfezionamento dell’adesione, l’ufficio prosegue
la controversia secondo le modalità illustrate nel paragrafo 13.2.
In caso di perfezionamento dell’adesione, l’ufficio già costituitosi in
giudizio oppure in sede di costituzione in giudizio, chiede l’estinzione del
giudizio per cessata materia del contendere, salva l’opportunità di svolgere le
difese di merito in relazione a ciascuna delle questioni sollevate in giudizio dalla
parte ricorrente, come si dirà nel successivo paragrafo 13.4.
43
8.4. Il mancato perfezionamento dell’adesione
Nel caso di mancato perfezionamento dell’adesione, l’atto unico
originariamente notificato conserva la sua efficacia e l’ufficio che lo ha emesso,
sulla base del Modello IPEC presentato nel corso del contraddittorio, procede,
comunque, al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e
delle sanzioni correlate, computando in diminuzione dai maggiori imponibili
accertati le perdite delle quali ha riscontrato l’utilizzabilità.
L’ufficio, quindi, comunica alla consolidata e alla consolidante l’esito del
ricalcolo: come già chiarito, detta comunicazione non costituisce atto autonomo
rispetto all’atto unico notificato.
9. Il procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di
un atto unico
Le norme introdotte dall’articolo 35 del Decreto Legge 78 hanno portato
una chiara semplificazione del procedimento definitorio anche nelle ipotesi in cui
l’adesione intervenga, ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs.
n. 218/1997, prima della notifica dell’atto unico di accertamento.
Si espone nel seguito l’iter procedimentale relativo all’accertamento con
adesione non preceduto dalla notifica di un atto unico nei confronti di soggetti
aderenti al consolidato.
9.1. Avvio del procedimento di accertamento con adesione
Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato su
iniziativa del contribuente (articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997) o
dell’ufficio competente (articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997).
Si rammenta che l’ufficio competente a ricevere l’istanza o ad avviare il
procedimento di adesione è il medesimo deputato ad emettere l’atto unico (cfr
paragrafo 3.1.).
L’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997 stabilisce che il contribuente
nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi
44
dell’articolo 33 del d.P.R. n. 600/1973 (e dell’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), può chiedere all’ufficio,
con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di
accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
Nell’ambito del consolidato nazionale, tale istanza può essere proposta,
anteriormente alla notifica di un atto unico, sia dalla consolidata sia dalla
consolidante, come stabilito nel punto 8.4. del Provvedimento.
La possibilità di presentare tale istanza di adesione da parte di entrambi i
soggetti risponde alla ratio più volte ricordata di assicurare la partecipazione dei
coobbligati a tutte le fasi del procedimento di accertamento basato sull’atto
unico. Ne consegue che, a norma dell’articolo 121, comma 1, lettera c), del
TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo
verbale di constatazione, contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a
conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso.
Al fine di instaurare un unico contraddittorio, l’ufficio competente
all’emissione dell’atto unico, ove ritenga di attivare il procedimento di
definizione, invita a comparire entrambi i soggetti interessati, anche qualora
l’istanza di adesione sia stata proposta da uno solo di essi.
Il procedimento di adesione può essere, altresì, attivato su iniziativa
dell’ufficio, il quale invia, sia alla consolidante che alla consolidata, l’invito a
comparire di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997.
Si rimanda al successivo paragrafo 10 della presente circolare per gli
approfondimenti relativi all’adesione ai contenuti dell’invito a comparire
formulato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218/1997.
9.2. Svolgimento del contraddittorio, sottoscrizione e perfezionamento dell’atto
di adesione
Sebbene la ratio dell’inoltro dell’invito a comparire sia alla consolidata
che alla consolidante sia quella di favorire la partecipazione al procedimento di
45
adesione di tutti i soggetti interessati, lo stesso è legittimamente instaurato anche
nel caso vi partecipi uno solo di essi.
Nel caso in cui il contraddittorio abbia esito positivo, l’ufficio predispone
l’atto di accertamento con adesione che può essere sottoscritto dalla consolidata e
dalla consolidante o da una sola di esse.
Ai sensi dell’articolo 9-bis del d.lgs. n. 218/1997 l’atto di adesione si
perfeziona qualora gli adempimenti, previsti dall’articolo 9 del citato decreto,
siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti20. Il
perfezionamento dell’accertamento con adesione, da chiunque effettuato, ha
effetto nei confronti sia della consolidante sia della consolidata.
9.3. Presentazione del Modello IPEC
Come già esposto in precedenza, la consolidante, anche nelle ipotesi di
accertamento con adesione antecedente alla notifica dell’atto unico, ha facoltà di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite
di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo,
come previsto dal comma 2 del menzionato articolo 9-bis.
Il Provvedimento prevede che il Modello IPEC sia presentato dalla
consolidante, in via telematica, nel corso del contraddittorio, avendo quale
termine naturale la conclusione dello stesso.
Secondo le modalità dettagliate nel paragrafo 5 della presente circolare,
l’ufficio riscontra l’utilizzabilità delle perdite richieste dalla consolidante a
scomputo del maggiore imponibile oggetto di definizione e predispone l’atto di
adesione contenente i maggiori imponibili definiti, al netto delle eventuali perdite
utilizzabili.
20 Gli adempimenti previsti per la definizione, si rammenta, consistono nel versamento entro venti giorni
dalla sottoscrizione del totale importo dovuto, ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata
unitamente alla prestazione della garanzia, ove prevista, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dello stesso
decreto.
46
Ai sensi del punto 8.6. del Provvedimento, in caso di mancato
perfezionamento della definizione, l’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità
delle perdite, emette l’atto unico tenendo comunque conto delle perdite richieste
con il Modello IPEC presentato.
10. L’adesione ai contenuti dell’invito a comparire
Nell’ipotesi del procedimento di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 218/1997, l’ufficio competente invia l’invito a comparire sia alla consolidata
sia alla consolidante.
Tale invito contiene, tra l’altro, l’indicazione della maggiore imposta,
delle sanzioni e dei relativi interessi, e delle motivazioni che hanno dato luogo a
tale determinazione.
Come noto, l’adesione al contenuto dell’invito a comparire di cui al citato
articolo 5, comma 1-bis, comporta la definizione della pretesa tributaria con il
beneficio di un’ulteriore riduzione alla metà della misura delle sanzioni
applicabili in caso di accertamento con adesione, indicata nell’articolo 2, comma
5, dello stesso d.lgs. n. 218/1997, nonché la possibilità di rateizzare il pagamento
delle somme dovute senza prestazione di garanzia.
10.1. Modalità dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire
Ai fini dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, di cui al citato
comma 1-bis dell’articolo 5, la comunicazione di adesione21 può essere
presentata sia dalla consolidata che dalla consolidante all’ufficio competente
all’emissione dell’atto unico (che ha inviato l’invito), entro il quindicesimo
giorno che precede la data fissata per la comparizione.
Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve
contenere l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere allegata la
quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata o dell’intero importo dovuto.
21 Il modello da utilizzare per comunicare l’adesione ai contenuti dell’invito è quello approvato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2009.
47
Il perfezionamento dell’adesione al contenuto dell’invito ha effetti nei
confronti di entrambi i soggetti, anche qualora la comunicazione di adesione
all’invito e il relativo pagamento siano effettuati da uno solo di essi.
In ipotesi di rateazione della somma dovuta, nel caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, l’ufficio provvede,
nei confronti della consolidata e della consolidante, all’iscrizione a ruolo delle
somme residue non versate.
Come ordinariamente previsto, qualora non venga presentata la
comunicazione di adesione ai contenuti dell’invito, l’iter dell’adesione prosegue
con il contraddittorio finalizzato alla definizione dell’accertamento con adesione,
secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 9.
10.2. Presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite
Qualora la consolidante eserciti la facoltà, prevista dal citato comma 2
dell’articolo 9-bis, di chiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato in
diminuzione dal maggior imponibile indicato nell’invito a comparire, deve
presentare in via telematica il Modello IPEC e allegarne copia cartacea alla
comunicazione di adesione.
Ai sensi di quanto disposto al punto 9.4. del Provvedimento, l’ufficio
competente, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite, procede alla
rideterminazione dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle
sanzioni correlate e notifica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro
sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
Come già chiarito al precedente paragrafo 4.2., la procedura si perfeziona
quando, a seguito della comunicazione di adesione anche da parte di una sola
delle parti interessate e dell’invio telematico del Modello IPEC da parte della
consolidante, l’ufficio notifica l’esito della rideterminazione dell’eventuale
maggiore imposta dovuta, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate.
48
In tali casi il versamento della prima rata o dell’intero importo dovuto
deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica
dell’esito della rideterminazione.
Secondo quanto previsto nel punto 9.6. del Provvedimento, qualora la
consolidata o la consolidante non adempiano al versamento delle somme dovute,
l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle somme medesime, a
titolo definitivo, nei confronti della consolidata e della consolidante, a norma
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
Poiché l’invio telematico è condizione essenziale per ritenere validamente
presentata l’istanza di computo in diminuzione delle perdite, in tutte le ipotesi
previste (sia ai sensi dell’articolo 40-bis del d.P.R. n. 600/1973 sia ai sensi
dell’articolo 9-bis del d.lgs. n. 218/1997), in difetto di tale invio, anche qualora
venga allegata un’istanza in forma cartacea alla comunicazione di adesione ai
contenuti dell’invito, la stessa non è validamente prodotta.
Infine, qualora in presenza dell’invio telematico del Modello IPEC, non
avvenga la presentazione della comunicazione di adesione all’invito a comparire,
pur non essendosi attivato il procedimento di adesione di cui al richiamato
comma 1-bis, l’ufficio terrà comunque conto della richiesta in diminuzione delle
perdite presentata dal contribuente, ai fini dell’eventuale adesione ai sensi del
comma 1 del citato articolo 5 o dell’emissione dell’atto unico in ipotesi di
mancato perfezionamento dell’adesione (anche per mancata comparizione del
contribuente).
11. L’adesione ai verbali di constatazione
Le modifiche introdotte con l’articolo 35 del Decreto Legge 78,
riguardano anche l’ipotesi di adesione ai verbali di constatazione prevista
dall’articolo 5-bis del d.lgs. n. 218/1997.
49
Come noto, tale istituto, introdotto con il decreto legge 25 giugno 2008, n.
11222, attribuisce al contribuente, in presenza di processi verbali di constatazione
che consentano l’emissione di accertamenti parziali, la facoltà di definire i
contenuti del processo verbale medesimo. Tale procedura comporta l’integrale
trasfusione dei contenuti del verbale nell’atto di definizione di accertamento
parziale il quale, una volta notificato, costituisce anche titolo per l’iscrizione a
ruolo delle somme dovute in caso di mancato pagamento.
Tale tipologia di definizione consente al contribuente il beneficio di
un’ulteriore riduzione delle sanzioni alla metà della misura applicabile in caso di
accertamento con adesione prevista all’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n.
218/1997, nonché la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute
senza prestazione di garanzia.
11.1. Le modalità dell’adesione unica ai processi verbali di constatazione
La comunicazione di adesione ai verbali di constatazione può essere
presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante23, entro i trenta giorni
successivi alla data di consegna del verbale.
La possibilità di prestare adesione ai contenuti del verbale da parte di
entrambi i soggetti risponde alla ratio più volte ricordata di assicurare la
partecipazione dei coobbligati a tutte le fasi del procedimento di accertamento
basato sull’atto unico. Ne consegue che, a norma dell’articolo 121, comma 1,
lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un
processo verbale di constatazione, contenente rilievi accertabili con l’atto unico,
portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, la comunicazione di
adesione ai contenuti dei verbali di constatazione deve essere presentata
all’ufficio o agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti (in
22 Convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
23 Si veda il punto 10.3. del Provvedimento.
50
merito si veda il paragrafo 3.1.) per i periodi d’imposta che possono formare
oggetto di definizione dell’accertamento parziale, nonché all’organo che ha
redatto il verbale, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna
del processo verbale di constatazione.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società
che lo presenta (consolidata o consolidante). In tale ottica si ricorda l’esclusione
della possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale di cui
all’articolo 7, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218/1997.
11.2. I processi verbali di constatazione oggetto dell’adesione unica
Possono essere oggetto di definizione unica, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 5-bis e dell’articolo 9-bis del d.lgs. n. 218/1997, i processi
verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, che:
1. comportino una rettifica dei redditi complessivi propri delle società
appartenenti al consolidato, per le quali potrebbe essere emesso l’atto unico
(si veda in proposito il paragrafo 3.2. della presente circolare);
2. consentano l’emissione di accertamenti parziali24 previsti dall’articolo 41-bis
del d.P.R. n. 600/1973.
Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis, l’adesione
“può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di
constatazione”, la stessa dovrà riferirsi:
- a tutte le violazioni sostanziali accertabili con l’atto unico;
- a tutti i periodi d’imposta interessati dalle violazioni medesime, distintamente
per ciascuno di essi;
24 Per l’identificazione delle violazioni definibili ai sensi dell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, si
rinvia, in quanto compatibili con le disposizioni relative all’adesione unica, ai contenuti della circolare del
17 agosto 2008, n. 55.
51
- ai soli periodi d’imposta per i quali, all’atto della consegna del processo
verbale di constatazione, siano scaduti i termini per la presentazione della
dichiarazione;
- alle sole violazioni compiutamente constatate e non anche ai fatti o alle
circostanze che rientrano nelle “segnalazioni”, per le quali sia necessario
espletare un’ulteriore attività istruttoria;
- alle sanzioni previste per le violazioni relative al contenuto della
dichiarazione e quelle “collegate al tributo”, ivi comprese anche le violazioni
relative agli obblighi contabili, da ritenersi “prodromiche all’evasione del
tributo oggetto di accertamento”25.
Il combinato disposto dell’articolo 5-bis e dell’articolo 9-bis del d.lgs. n.
218/1997 e del punto 10.3. del Provvedimento, evidenzia la peculiarità
dell’istituto dell’adesione ai contenuti del processo verbale per i soggetti
appartenenti al consolidato, in quanto la comunicazione di adesione può essere
presentata anche unilateralmente dalla consolidante relativamente ai rilievi
accertabili con l’atto unico. Pertanto, si ritiene che anche la consolidata possa
prestare adesione limitatamente a tali rilievi accertabili con l’atto unico.
In relazione agli ulteriori rilievi eventualmente contenuti nel medesimo
processo verbale (non accertabili con atto unico quali ad esempio rilievi di cui al
paragrafo 3.5., rilievi relativi all’imposta sul valore aggiunto, ecc.), sarà
possibile, da parte del soggetto nei cui confronti è stato redatto il processo
verbale, l’adesione integrale a tutti i suddetti ulteriori rilievi mediante separata
comunicazione di adesione ai sensi del citato articolo 5-bis.
25 Come chiarito al par. 2.7 della circolare 8 agosto 1997, n. 235 e ribadito nella circolare 17 settembre
2008, n. 55.
52
11.3. L’atto di definizione unico dell’accertamento parziale ed effetti della
definizione
L’ufficio competente notifica, sia alla consolidata che alla consolidante,
l’atto di definizione dell’accertamento parziale di cui al comma 2 del citato
articolo 5-bis, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
comunicazione di adesione al verbale.
Entro i successivi venti giorni dalla notifica dell’atto di definizione unico
dell’accertamento parziale, la consolidata o la consolidante provvedono al
versamento integrale delle somme dovute o al versamento della prima rata, ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 del d.lgs. n. 218/1997, senza la prestazione
delle garanzie come espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 5-bis del
d.lgs. n. 218/1997.
L’adesione al verbale di constatazione si perfeziona con la notifica
dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, indipendentemente dal
successivo pagamento delle somme dovute.
Pertanto, qualora la consolidata o la consolidante non adempiano al
versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione, l’ufficio provvede
all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime, a norma
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, nei confronti di entrambi i soggetti.
11.4. La presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite
Anche il procedimento di adesione al processo verbale di constatazione,
prevede la facoltà, per la consolidante, di chiedere che siano computate in
diminuzione dai maggiori imponibili le perdite del consolidato non utilizzate.
Il Modello IPEC deve essere presentato dalla consolidante esclusivamente
in via telematica entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del
verbale. Copia cartacea dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite deve
essere allegata alla comunicazione di adesione al processo verbale di
constatazione.
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L’ufficio competente, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite,
notifica, sia alla consolidata che alla consolidante, l’atto di definizione
dell’accertamento parziale di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis, contenente
i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili.
Poiché l’invio telematico è condizione essenziale per ritenere validamente
presentata l’istanza di computo in diminuzione delle perdite, in tutte le ipotesi
previste (sia ai sensi dell’articolo 40-bis del d.P.R. n. 600/1973 sia ai sensi
dell’articolo 9-bis del d.lgs. n. 218/1997) in difetto di tale invio, anche qualora
l’istanza venga allegata in forma cartacea alla comunicazione di adesione al
processo verbale di constatazione, la stessa non è validamente prodotta.
54
PARTE III
RISCOSSIONE COATTIVA, LITISCONSORZIO E REGIME TRANSITORIO
12. La riscossione coattiva
La riscossione coattiva della maggiore imposta IRES, degli interessi e
delle sanzioni dovuti in conseguenza dell’atto unico, emesso a carico dei soggetti
aderenti al consolidato nazionale, incide sia sulla consolidante che sulla
consolidata in virtù dell’obbligazione solidale prevista dall’articolo 127 del
TUIR.
La gestione della riscossione a mezzo ruolo, è svolta dall’ufficio deputato
all’emissione dell’atto unico (per l’individuazione cfr. paragrafo 3.1.).
12.1. Atti definitivi
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata a
carico della consolidata e della consolidante mediante la formazione di un’unica
partita di ruolo.
L’ufficio procede all’iscrizione a ruolo nelle seguenti ipotesi:
- atto unico definito per omessa impugnazione26;
- mancato versamento, da parte della consolidata e della consolidante, delle
somme dovute a seguito di definizione dell’adesione ai verbali di
constatazione, ai sensi dell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 218/1997. In tale ipotesi,
l’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, a carico di
entrambi i coobbligati, delle somme risultanti dall’atto di definizione
dell’accertamento parziale notificato;
26 In ipotesi di mancata impugnazione dell’atto unico per il quale non si è perfezionato il procedimento di
adesione attivato ex articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo, a carico di entrambi i coobbligati, degli importi scaturenti dall’atto unico già notificato,
che si è reso definitivo.
55
- mancato versamento, da parte della consolidata e della consolidante, delle
somme dovute a seguito di definizione dell’adesione ai contenuti dell’invito a
comparire, ex articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218/1997, in caso di
presentazione del modello IPEC. In tale ipotesi, l’ufficio provvede
all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, a carico di entrambi i coobbligati,
delle somme risultanti nell’esito della rideterminazione notificato. Infatti,
come ricordato al paragrafo 10.2, in tale circostanza la procedura si perfeziona
quando, a seguito della comunicazione di adesione anche da parte di una sola
delle parti interessate e dell’invio telematico del Modello IPEC da parte della
consolidante, l’ufficio notifica l’esito della rideterminazione dell’eventuale
maggiore imposta dovuta, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate.
Infine, relativamente agli atti definiti in acquiescenza o in adesione, nelle
ipotesi in cui si sia optato per la rateazione delle somme dovute, il mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta, in
assenza di garanzia o in caso di mancato pagamento da parte del garante,
l’iscrizione a ruolo delle somme residue, a carico sia della consolidata sia della
consolidante. Al riguardo si sottolinea che, come ordinariamente previsto, in caso
di inadempienza del garante escusso, l’iscrizione a ruolo deve essere estesa anche
a quest’ultimo. Analogamente, per gli atti definiti nelle forme di cui all’articolo
5, comma 1-bis, e all’articolo 5-bis del d.lgs. n. 218/97, il mancato pagamento
anche di una sola delle rate comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue, a
carico sia della consolidata che della consolidante.
12.2. Atti non definitivi
In caso di impugnazione dell’atto unico, anche da parte di uno solo dei
soggetti destinatari dell’atto, entrambi gli obbligati in solido sono soggetti
all’iscrizione a ruolo frazionata, in pendenza di giudizio, nei termini previsti
dall’articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall’articolo 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
56
Laddove vi sia fondato pericolo per la riscossione, come previsto
dall’articolo 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’iscrizione nei ruoli
straordinari, ex articolo 15-bis del medesimo decreto, viene effettuata a carico sia
della consolidata sia della consolidante.
Le misure cautelari, analiticamente descritte nella Circolare 15 febbraio
2010, n. 4, possono essere esperite nei confronti di entrambi i coobbligati, anche
congiuntamente.
Qualora le misure cautelari vengano richieste in una fase antecedente
all’emissione dell’atto unico, sulla scorta delle risultanze del processo verbale di
constatazione, la competenza, tanto dell’ufficio legittimato a richiedere le misure
quanto dell’organo giurisdizionale deputato a delibare la relativa istanza, è
determinata secondo le regole che presiedono il procedimento dell’atto unico.
Pertanto, la richiesta e l’eventuale concessione delle misure de quibus sono
attuate, rispettivamente, dall’ufficio competente all’emissione dell’atto unico e
dalla commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il predetto ufficio.
13. Il litisconsorzio necessario nell’ambito del contenzioso sull’atto unico
L’articolo 40-bis espressamente dispone che “la società consolidata e la
consolidante sono litisconsorti necessari”.
Nel processo la norma configura, pertanto, un litisconsorzio necessario
attivo, con più attori (consolidata e consolidante) avverso un solo convenuto
(ufficio competente).
La previsione del litisconsorzio originario necessario tra il soggetto
destinatario della rettifica del proprio reddito e la società o ente consolidante,
entrambi solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti
dall’accertamento, si pone come conseguenza processuale dell’unicità dell’atto di
accertamento.
Tale ipotesi di litisconsorzio è volta a garantire, anche nella fase
processuale, la gestione unitaria dell’obbligazione tributaria contenuta nell’atto
57
unico, al fine di evitare decisioni fra loro contrastanti sulla medesima pretesa
impositiva.
Il litisconsorzio necessario normativamente previsto riguarda il
contenzioso sull’atto unico di accertamento previsto dall’articolo 40-bis e
rappresenta un’ipotesi codificata delle fattispecie previste dal primo comma
dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 là dove dispone
che “se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi
devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
Si richiamano in via generale le istruzioni fornite in materia di
litisconsorzio, integrazione del contraddittorio, intervento e chiamata in causa
contenute nella Circolare del Ministero delle Finanze del 23 aprile 1996, n. 98.
13.1. Introduzione del giudizio sull’atto unico
A seguito della notifica dell’atto unico di accertamento secondo le
modalità esposte nel paragrafo 3.3., l’impugnazione può essere proposta tanto
dalla consolidata che dalla consolidante.
La Commissione tributaria provinciale competente è individuata, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quella nella
cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente
all’emissione dell’atto unico di accertamento secondo quanto esposto al
paragrafo 3.1.
L’ufficio, in sede di costituzione in giudizio, deve prestare la massima
attenzione alla verifica della tempestività del ricorso presentato, sia
congiuntamente sia disgiuntamente, dalla consolidata e dalla consolidante,
tenendo conto delle eventuali sospensioni tipiche del procedimento in esame,
così come riepilogate nella tabella di cui al paragrafo 8.1.
Considerato che la notifica dell’atto unico di accertamento è comunque
effettuata presso la sede della consolidante, in forza della domiciliazione legale
58
della consolidata, in genere dovrebbe sussistere una identità del dies a quo del
termine di impugnazione per entrambi i soggetti, sebbene non si possa escludere
in assoluto che si verifichino casi di diversa data di notifica. Si consideri che, sia
la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione dopo la notifica
dell’atto unico, indipendentemente da chi l’abbia proposta, sia la presentazione
del Modello IPEC per il computo in diminuzione delle perdite, sospendono il
termine di impugnazione per entrambe le parti: ne deriva che, in caso di identità
del dies a quo per il computo dei termini di impugnazione si ha anche una
identità del dies ad quem.
13.2. L’integrità del contraddittorio
Principio cardine del litisconsorzio necessario è la presenza contestuale
nel processo di tutti i soggetti necessari, cioè, nel caso in esame, della consolidata
e della consolidante, oltre che dell’ufficio competente all’emissione dell’atto
unico di accertamento27.
Il contraddittorio deve essere garantito anche nei confronti del soggetto
che non abbia impugnato nei termini l’avviso di accertamento, fermo restando
che l’eventuale inerzia del soggetto che, ritualmente chiamato in causa, abbia
preferito non costituirsi in giudizio, non impedisce alla sentenza emessa di
esplicare la propria efficacia anche nei suoi confronti.
Il procedimento dinnanzi alla commissione tributaria provinciale può
essere introdotto mediante:
a) un unico ricorso congiuntamente proposto dalla consolidata e dalla
consolidante (cd. ricorso collettivo);
b) distinti e autonomi ricorsi presentati dalla consolidata e dalla consolidante;
27 Il mancato rispetto del principio del contraddittorio, il cui controllo spetta peraltro d’ufficio al giudice
adito, determina, infatti, la “…nullità di tutte le attività processuali conseguenti (artt. 156 e 159 c.p.c.) ed
il regresso del processo in primo grado” e che “il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e
art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Sentenza della Cassazione a Sezione Unite 4 giugno 2008, n. 14815).
59
c) ricorso presentato da un solo soggetto.
In relazione all’ipotesi sub a), si ritiene del tutto ammissibile la
presentazione da parte della consolidata e della consolidante di un unico ricorso
collettivo avverso lo stesso atto unico di accertamento, pur nel rispetto per
entrambi i ricorrenti dei termini di impugnazione di cui sopra. Qualora il ricorso
collettivo si manifesti tardivo per uno solamente dei ricorrenti, l’ufficio avrà cura
di eccepire la tardività dello stesso al fine di rilevare le eventuali decadenze
riferibili ai motivi di ricorso riguardanti eccezioni personali della co-parte che ha
tardivamente impugnato.
Qualora siano presentati ricorsi distinti e autonomi dalla consolidata e
dalla consolidante, di cui al punto b), il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, ne
dispone la riunione, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, essendo tutti pendenti dinanzi alla stessa commissione tributaria.
Sarà cura dell’ufficio chiedere, già in sede di controdeduzioni al ricorso, la
riunione dei ricorsi ai sensi del citato articolo 29 al fine di realizzare il
simultaneus processus.
Nell’ipotesi sub c), invece, in cui il ricorso sia presentato da un solo
soggetto, sia esso la consolidata oppure la consolidante, il giudice, d’ufficio o su
istanza di parte, ordina l’integrazione del contraddittorio ex articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, mediante la chiamata in
causa dell’altro soggetto entro un termine stabilito a pena di decadenza28.
Nel caso in cui l’ordine di integrazione del contraddittorio non sia
adempiuto nel termine fissato, il processo si estingue. A tal proposito, si
evidenzia che, in linea generale, l’ufficio ha interesse a far rilevare l’intervenuta
decadenza, al fine di ottenere l’estinzione del processo ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e la conseguente
28 Si fa rimando, per le modalità procedurali, alla citata circolare del Ministero delle finanze n. 98/1996,
ove si precisa che all’adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio deve provvedere la
parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
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definitività dell’atto impugnato. Inoltre, è fatta salva l’integrazione del
contraddittorio mediante l’intervento volontario previsto dal comma 5
dell’articolo 14 citato, in quanto comunque idoneo a realizzare l’integrità del
contraddittorio, salva l’eventuale intervenuta decadenza per inosservanza
dell’ordine di integrazione del contraddittorio di cui sopra.
In ogni caso, si ritiene applicabile l’ultimo comma del citato articolo 14
per cui “le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già
decorso il termine di decadenza”. Pertanto, poiché l’ufficio competente notifica
l’atto unico di accertamento sia alla consolidata che alla consolidante, il soggetto
che interviene nel processo oltre i termini di impugnazione ad esso riferibili non
potrà in alcun modo dilatare il thema decidendum come fissato dall’unico ricorso
tempestivamente proposto.
Infine, nell’ipotesi in cui le rettifiche riguardino i redditi propri della
consolidante in qualità di soggetto appartenente al consolidato, la coincidenza
soggettiva esclude, ovviamente, la necessità del litisconsorzio e vi sarà un solo
soggetto ricorrente, anche se nella duplice qualità di consolidata e consolidante.
13.3. Litisconsorzio necessario e iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio
In caso di impugnazione dell’atto unico di accertamento, al di fuori dei
casi trattati nel paragrafo che segue, si applicano le regole generali di iscrizione
in pendenza di giudizio previste dall’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dall’articolo 68 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, salva la possibilità, in caso di fondato pericolo della
riscossione dell’iscrizione in ruolo straordinario, come previsto dall’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La riscossione frazionata in pendenza di giudizio è effettuata nei confronti
di entrambe le parti, consolidata e consolidante, indipendentemente dalla
presenza effettiva di ambedue nel processo, proprio in considerazione della
unicità della obbligazione tributaria.
61
13.4. Definizione dell’obbligazione tributaria da parte di un solo soggetto:
aspetti processuali
L’articolo 35 del Decreto Legge 78 espressamente prevede che “il
pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se
effettuato dalla consolidata che dalla consolidante”. Con riferimento
all’adesione è precisato che “l’atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di
esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente
decreto [d.lgs. n. 218/1997 n.d.r] siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti”.
Pertanto, il pagamento delle somme che derivano dall’avviso di
accertamento effettuato da una delle parti (consolidata o consolidante), prestando
acquiescenza o in adesione, estingue l’obbligazione tributaria. Parimenti, anche il
pagamento della prima rata (ove previsto senza fideiussione) rende definitiva la
pretesa tributaria.
Qualora a fronte del pagamento effettuato da una delle parti (consolidata o
consolidante), l’altra parte proponga ricorso innanzi alla commissione tributaria
competente, poiché il pagamento, come si è detto, per espressa previsione
normativa, estingue la pretesa tributaria, l’ufficio eccepisce l’inammissibilità del
ricorso se al momento della proposizione dello stesso si è già verificata
l’estinzione dell’obbligazione, in quanto non c’è più un atto impugnabile bensì
solo un atto definitivo e definito, ovvero, se il pagamento dovesse avvenire dopo
la proposizione del ricorso, chiede che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
In entrambi i casi l’ufficio deve portare a conoscenza della commissione
tributaria adita la notizia dell’avvenuto pagamento e dell’estinzione
dell’obbligazione tributaria al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità
del ricorso o di cessazione della materia del contendere. Si ravvisa, comunque,
l’opportunità di svolgere anche in questo caso (cfr. paragrafo 8.3.) le difese di
62
merito dell’atto e di prendere posizione su tutte le questioni sollevate nel ricorso,
salvo che la controparte non vi rinunci espressamente.
Anche nel caso in cui una parte provveda al perfezionamento della
pretesa, in acquiescenza o in adesione, mediante il pagamento della prima rata (e,
se del caso, alla presentazione della fideiussione) e l’altra parte proponga ricorso,
si ritengono applicabili le considerazioni sopra esposte, in quanto il pagamento
nei termini di legge della prima rata, ove previsto, comporta il perfezionamento
dell’istituto definitorio e la cristallizzazione della pretesa erariale.
Nell’eventualità che non vengano pagate le rate successive29, l’ufficio,
iscrive a ruolo le somme residue dovute a carico di entrambi i soggetti. La
pretesa, infatti, è definita per espressa disposizione normativa dal comportamento
di uno solo dei soggetti destinatari dell’atto e ciò è sufficiente per cristallizzare la
responsabilità di entrambe.
13.5. Litisconsorzio necessario e conciliazione delle controversie
A norma dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 “Ciascuna delle parti (…) può proporre all’altra parte la
conciliazione totale o parziale della controversia”.
Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 9-bis del d.lgs. n. 218/1997
in materia di accertamento con adesione, alla conciliazione della controversia che
riguarda l’atto unico partecipano sia la consolidante che la consolidata costituite
in giudizio e l’atto di conciliazione (processo verbale o proposta di
conciliazione), sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona con il
versamento delle somme dovute indipendentemente dal soggetto che lo effettua.
Per la definizione dell’atto unico mediante conciliazione, sia la
consolidata che la consolidante possono formulare, anche disgiuntamente,
proposta di conciliazione all’Ufficio; di contro l’Ufficio può proporre la
conciliazione ad entrambe le parti costituite.
29 Facendo seguito alla non proficua escussione del garante qualora presente.
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Sarà cura dell’ufficio assicurare che sia la consolidante sia la consolidata
vengano coinvolte nel procedimento diretto alla conciliazione.
La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti
giorni dalla data di redazione del processo verbale o dalla comunicazione del
decreto che dichiara l’estinzione del giudizio, dell’intero importo conciliato o
della prima rata di esso30, anche se effettuato da parte di una sola delle società
costituite nel giudizio.
Perfezionata la conciliazione, l’ufficio chiede l’estinzione del giudizio.
14. Il regime transitorio
Ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legge 78, le nuove disposizioni in
commento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di
imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui
all’articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973.
L’emissione dell’atto unico e il procedimento di adesione unica
riguardano, pertanto, anche le rettifiche per le quali, alla predetta data, pur
essendo in corso attività istruttorie (processi verbali consegnati, adesioni in
corso, ecc.) non è ancora stato emesso un atto di accertamento.
Qualora, invece, alla data del 31 dicembre 2010 sia già stato emesso un
provvedimento amministrativo mediante atti basati sul “doppio livello”, non è
più possibile procedere mediante l’atto unico e i relativi procedimenti connessi,
essendosi già formalizzata la pretesa dell’amministrazione in base al precedente
regime.
Pertanto, nell’ipotesi in cui risulti già emesso, alla data del 31 dicembre
2010, anche solo un atto di accertamento di primo livello, il procedimento deve
concludersi mediante le previgenti regole fondate sul doppio livello di
accertamento.
30 Con la prestazione, se del caso, della garanzia.
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In tal caso, infatti, il procedimento, benché non ancora perfezionato, ha
avuto avvio mediante l’emissione dell’atto di primo livello, nel quale è stata
determinata la sola imposta teorica e deve, pertanto, essere concluso mediante
l’atto di secondo livello nel quale verrà determinata l’eventuale maggiore
imposta.
Con le stesse modalità devono essere conclusi i procedimenti di
accertamento relativi a rettifiche di perdite della consolidata trasferite alla fiscal
unit, e utilizzate in compensazione dalla consolidante solo in anni d’imposta
successivi a quello oggetto di rettifica, qualora sia stato notificato:
1. un atto di primo livello nei confronti della consolidata con il quale è stata
rettificata la perdita dichiarata e trasferita al consolidato;
2. un atto di secondo livello (per lo stesso anno d’imposta) nei confronti della
consolidante con il quale è stata rettificata la perdita trasferita nella
dichiarazione del consolidato (modello CNM), senza liquidazione di una
maggiore imposta.
Anche in tale ipotesi il procedimento accertativo fondato sul doppio
livello non si è concluso e dovranno essere rettificati, con atti di secondo livello, i
modelli CNM delle annualità successive, sino all’eventuale periodo d’imposta in
cui la perdita rettificata è stata utilizzata in compensazione di altri redditi del
consolidato. In tale atto verrà determinata la maggiore imposta dovuta.
Per le ipotesi sopra descritte, nelle quali il procedimento di accertamento
già intrapreso prosegua secondo il previgente doppio livello, si rinvia a quanto
diffusamente riportato nella Circolare 31 ottobre 2007, n. 60.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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