Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 69/2009 al codice di procedura civile e come si applicano nel processo tributario?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto significative semplificazioni procedurali nel codice di procedura civile, molte delle quali trovano applicazione anche nel processo tributario grazie al rinvio disposto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Le modifiche riguardano principalmente l'accelerazione dei tempi processuali: la litispendenza e la continenza di cause sono ora dichiarate con ordinanza anziché sentenza, i termini per la riassunzione della causa in caso di incompetenza sono dimezzati da sei a tre mesi, e il termine lungo di impugnazione è ridotto da un anno a sei mesi. Tuttavia, non tutte le novità si applicano al processo tributario: alcune disposizioni rimangono escluse perché prevale la disciplina speciale del D.Lgs. 546/1992, come nel caso dell'incompetenza (articolo 5), della riassunzione della causa (articolo 5, comma 5), e della notificazione della sentenza (articolo 38). Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate devono applicare le nuove regole sulla condanna alle spese, sulla responsabilità aggravata e sul principio del contraddittorio, contestando punto per punto i fatti allegati dal contribuente e depositando memorie quando il giudice rileva questioni d'ufficio.
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Riferimento normativo
Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 17/E
Roma, 31 marzo 2010
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
All. 1
OGGETTO: Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile
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INDICE
1. Premessa..............................................................................................................3
2. Modifiche alle “Disposizioni generali” del codice di procedura civile.............3
2.1. Incompetenza.......................................................................................................4
2.2. Litispendenza e continenza di cause...................................................................5
2.3. Connessione.........................................................................................................6
2.4. Riassunzione della causa.....................................................................................6
2.5. Ordinanza sulla ricusazione................................................................................7
2.6. Procura alle liti....................................................................................................7
2.7. Condanna alle spese............................................................................................8
2.8. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.....................8
2.9. Responsabilità aggravata....................................................................................9
2.10. Principio del contraddittorio...............................................................................9
2.11. Disponibilità delle prove....................................................................................10
2.12. Pubblicità della sentenza...................................................................................10
2.13. Contenuto della sentenza...................................................................................10
2.14. Notificazioni.......................................................................................................11
2.15. Improrogabilità dei termini perentori...............................................................11
3. Modifiche al processo di cognizione.................................................................12
3.1. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione..................................................13
3.2. Nomina del consulente tecnico.........................................................................13
3.3. Processo verbale e relazione..............................................................................13
3.4. Modo di notificazione della sentenza................................................................14
3.5. Mancata prosecuzione o riassunzione..............................................................14
3.6. Estinzione del processo per inattività delle parti..............................................15
3.7. Decadenza dall’impugnazione..........................................................................16
3.8. Luogo di notificazione dell’impugnazione.......................................................16
3.9. Domande ed eccezioni nuove............................................................................17
3.10. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione................................17
3.11. Provvedimenti sulle spese..................................................................................18
3.12. Riassunzione della causa...................................................................................18
4. Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione.......................................19
4.1. Inammissibilità del ricorso................................................................................19
4.2. Formulazione dei motivi....................................................................................19
5. Notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte
dell’Avvocatura dello Stato................................................................................20
6. Modifiche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative...................20
7. Disposizioni transitorie......................................................................................21
7.1. Giudizi pendenti al 1° marzo 2006....................................................................22
7.2. Giudizi nei quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è
stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione,
depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del
2009....................................................................................................................23
7.3. Ricorsi riuniti.....................................................................................................23
8. Translatio iudicii................................................................................................24
9. Modifiche al ricorso straordinario al Capo dello Stato....................................26
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1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 è stata pubblicata la
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, in vigore
dal 4 luglio 2009.
La citata legge n. 69 del 2009 ha modificato alcune disposizioni del codice
di procedura civile che trovano applicazione nel processo tributario stante il
rinvio disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, secondo il quale “I giudici tributari applicano le norme del
presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le
norme del codice di procedura civile”.
La presente circolare illustra le principali novità normative introdotte dalla
legge n. 69 del 2009.
Nel commentare le singole disposizioni modificative del codice di
procedura civile si avrà modo di evidenziare quelle che non trovano applicazione
nel processo tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.
In assenza di tale evidenziazione, si intende che la disposizione
commentata si applica anche al processo tributario.
Per facilitarne la consultazione, si allega un prospetto comparativo delle
modifiche normative più rilevanti introdotte dalla legge n. 69 del 2009.
2. Modifiche alle “Disposizioni generali” del codice di procedura civile
L’articolo 45 della legge n. 69 del 2009 ha modificato il libro primo del
codice di procedura civile (“Disposizioni generali”) e, in particolare, i seguenti
articoli:
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• articolo 38 (Incompetenza);
• articolo 39 (Litispendenza e continenza di cause);
• articolo 40 (Connessione);
• articolo 50 (Riassunzione della causa);
• articolo 54 (Ordinanza sulla ricusazione);
• articolo 83 (Procura alle liti);
• articolo 91 (Condanna alle spese);
• articolo 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle
spese);
• articolo 96 (Responsabilità aggravata);
• articolo 101 (Principio del contraddittorio);
• articolo 115 (Disponibilità delle prove);
• articolo 120 (Pubblicità della sentenza);
• articolo 132 (Contenuto della sentenza);
• articolo 137 (Notificazioni);
• articolo 153 (Improrogabilità dei termini perentori).
2.1. Incompetenza
L’articolo 38 c.p.c., che disciplina le ipotesi di incompetenza per materia,
per valore e per territorio nel processo civile, è stato modificato nella parte
relativa alle modalità e ai tempi in cui l’incompetenza può essere eccepita in
giudizio.
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Si ritiene che tale disposizione non trovi applicazione nel processo
tributario in quanto prevale, in materia, la norma speciale contenuta nell’articolo
5 del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “Incompetenza”.
2.2. Litispendenza e continenza di cause
Al fine di accelerare i tempi del processo, la modifica dell’articolo 39
c.p.c. prevede che la litispendenza e la continenza di cause siano dichiarate dal
giudice con ordinanza, anziché con sentenza.
La norma in questione trova applicazione nel processo tributario, come
espressamente chiarito dalla Corte di cassazione (Cass., 10 aprile 2000, n. 4509;
cfr. anche Cass., SS. UU., 4 giugno 2008, n. 14815).
Intervenendo sul terzo comma del citato articolo 39 c.p.c., il legislatore
fornisce altresì il criterio per individuare, in caso di litispendenza, il giudice adito
per primo, dinanzi al quale la causa deve proseguire.
Al riguardo, si afferma che la priorità temporale di una causa rispetto ad
un’altra, determinata, in via generale, dalla notificazione della citazione o del
ricorso, deve invece essere individuata, nei giudizi incardinati davanti al giudice
con il deposito del ricorso (quelli, ad esempio, di cui all’articolo 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in materia di opposizione a sanzioni amministrative)
avendo riguardo alla data di deposito del ricorso stesso.
Resta confermato che il giudizio tributario si intende proposto alla data di
notifica del ricorso, alla quale pertanto occorre fare riferimento, ai fini che qui
interessano, per l’individuazione della causa instaurata per prima (cfr. circolare n.
41/E dell’11 settembre 2009, punto 2.2; circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003,
punto 11.2; in senso conforme, circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007).
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2.3. Connessione
La novità di cui all’articolo 40, primo comma, c.p.c. concerne l’utilizzo da
parte del giudice dello strumento dell’ordinanza, anziché della sentenza, ogni
qual volta, nell’ipotesi di connessione di cause, debba essere fissato un termine
perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della
causa principale o davanti a quello preventivamente adito.
2.4. Riassunzione della causa
In caso di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, l’articolo 50
c.p.c. dispone il dimezzamento del termine previsto per la riassunzione della
causa che viene ridotto, pertanto, da sei a tre mesi.
Al riguardo si evidenzia che il novellato articolo 50 c.p.c. non trova
applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale
contenuta nell’articolo 5 del D. Lgs. n. 546 del 1992, il quale, al comma 4,
esclude l’applicabilità del regolamento di competenza e al comma 5 prevede che
“La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata
competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella
sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo
continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue”.
Ne consegue che nel processo tributario le parti, in caso di dichiarazione
di incompetenza della Commissione tributaria adita, mantengono la facoltà di
riassumere il processo nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel
termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza medesima.
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2.5. Ordinanza sulla ricusazione
Con la modifica all’articolo 54, terzo comma, c.p.c., è stata innalzata a
250 euro la pena pecuniaria che il giudice può irrogare alla parte – e non più
anche al difensore – che ha proposto la ricusazione del giudice, in caso di rigetto
o di inammissibilità della ricusazione stessa.
L’attuale previsione, secondo la quale il giudice “può condannare” la
parte ad una pena pecuniaria, recepisce le statuizioni della Corte costituzionale
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella
parte in cui prevedeva che “l’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, ‘condanna’ la parte o il difensore che l’ha proposta ad una pena
pecuniaria anziché prevedere che ‘può condannare’ la parte o il difensore
medesimi ad una pena pecuniaria” (Corte cost., 21 marzo 2002, n. 78).
Al riguardo si ritiene che l’articolo 54 c.p.c. trova applicazione nel
processo tributario per effetto del rinvio disposto dall’articolo 6, comma 1, del D.
Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “L’astensione e la ricusazione dei componenti
delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di
procedura civile in quanto applicabili”.
2.6. Procura alle liti
La novella dell’articolo 83, terzo comma, c.p.c. prevede la possibilità di
conferire procura speciale ad un nuovo difensore, che si aggiunga o si sostituisca
al precedente, direttamente in calce o a margine della memoria di nomina.
Non si ravvisano impedimenti all’applicazione della nuova disposizione al
giudizio tributario, per il quale – con norma analoga a quella in esame (articolo
12, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992) – si prevede in modo più generico che
l’incarico al difensore possa essere conferito, oltre che con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, anche “in calce o a margine di un atto del
processo”.
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Con circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 è stato già chiarito peraltro che il
comma 3 dell’articolo 12 del D. Lgs n. 546 del 1992 detta regole sulla procura
alle liti mutuate in gran parte dall’articolo 83 c.p.c..
2.7. Condanna alle spese
L’articolo 91 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, prevede
che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale
proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, il giudice condanna alle
spese del processo la parte che ha opposto rifiuto alla predetta proposta.
Considerato che la disciplina generale della condanna alle spese di lite di
cui all’articolo 91 c.p.c. trova applicazione, come chiarito dalla circolare n. 98/E
del 23 aprile 1996 (nella parte in commento all’articolo 15 del D. Lgs. n. 546 del
1992), anche nel processo tributario, si ritiene che la citata disposizione possa
trovare applicazione anche nel processo tributario, ancorché la “conciliazione
giudiziale” di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992 preveda una
disciplina diversa dalla “proposta conciliativa” cui si riferisce l’articolo 91 c.p.c..
In attesa che si consolidi al riguardo l’indirizzo della giurisprudenza, gli
Uffici, nei casi in cui il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione
giudiziale formulata, anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito
d’ufficio dal giudice, avanzeranno richiesta di condanna alle spese
subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso
conforme alla proposta di conciliazione ovvero in termini ancora più favorevoli
all’Ufficio.
2.8. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Il nuovo articolo 92 c.p.c. impone l’esplicita indicazione nella
motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che
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inducono il giudice a compensare le spese giudiziali, non essendo più sufficienti
“giusti motivi” per soprassedere alla condanna della parte soccombente.
2.9. Responsabilità aggravata
L’articolo 96, primo comma, prevede che, se la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che
liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Inserendo un nuovo comma al citato articolo 96 c.p.c., la legge n. 69 del
2009 prevede che il giudice “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese, possa
condannare, anche d’ufficio, il soccombente al pagamento non solo delle spese di
lite, ma anche di una somma equitativamente determinata a favore di controparte.
Rispetto alla previsione del primo comma non occorre, quindi, né l’istanza di
parte né l’esatta quantificazione di un danno.
2.10. Principio del contraddittorio
Con la modifica dell’articolo 101 c.p.c., il legislatore, sulla falsariga di
quanto già previsto per il giudizio di legittimità all’articolo 384, terzo comma,
c.p.c., ha previsto che, anche nei gradi di merito, le parti possono depositare
memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della
decisione una questione rilevata d’ufficio.
Tale disposizione trova applicazione quando la Commissione tributaria
intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio come,
ad esempio, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.
Lgs. n. 546 del 1992.
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2.11. Disponibilità delle prove
La novella dell’articolo 115 c.p.c. recepisce l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale i fatti allegati da una delle parti vanno
considerati “pacifici” se la controparte li abbia esplicitamente ammessi ovvero
abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la loro negazione,
ammettendone così implicitamente l’esistenza (Cass., sez. III, 14 marzo 2006, n.
5488).
La norma impone agli Uffici di contestare punto per punto, nei propri atti
difensivi, i fatti enunciati nel ricorso del contribuente, evitando formule
generiche (sulla costituzione in giudizio cfr. circ. n. 98/E del 1996).
2.12. Pubblicità della sentenza
L’articolo 120, primo comma, c.p.c. prevede che il giudice, su istanza di
parte, ordini la pubblicazione della decisione di merito, qualora ritenga che ciò
possa contribuire a riparare il danno. Detta pubblicità avviene a cura e spese del
soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione,
nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche.
Nella nuova formulazione, il citato articolo prevede che detta
pubblicizzazione possa avvenire anche tramite radio, televisione o internet e che
possa essere ordinata dal giudice anche per riparare il danno nel caso di
responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c..
2.13. Contenuto della sentenza
Il novellato articolo 132, secondo comma, numero 4), c.p.c., annovera, tra
gli elementi costituenti il contenuto della sentenza, “la concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”. In parallelo anche all’articolo 118,
primo comma, disp. att. c.p.c., si prevede che la motivazione della sentenza di cui
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all’articolo 132, secondo comma, numero 4), c.p.c. implica la “succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Si ritiene che i novellati articoli 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. non trovino
applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale
contenuta nell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la
sentenza deve contenere “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
2.14. Notificazioni
Con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 137 c.p.c. si è inteso
disciplinare la notificazione o la comunicazione di documenti informatici,
qualora il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata
nei seguenti termini: “Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un
documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta
elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se
richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti
telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile”.
2.15. Improrogabilità dei termini perentori
Ai sensi dell’articolo 184-bis c.p.c, ora abrogato dall’articolo 46, comma
3, della legge n. 69 del 2009, “la parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di
essere rimessa in termini”. Tale disposizione risultava di fatto applicabile
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soltanto alle attività difensive inerenti alla fase istruttoria (Cass., sez. V, 30 luglio
2002, n. 11218).
Con l’introduzione del secondo comma all’articolo 153 c.p.c. viene
generalizzata la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile, di ottenere la rimessione in termini
a proprio favore.
3. Modifiche al processo di cognizione
L’articolo 46 della legge n. 69 del 2009 ha modificato i seguenti articoli
del secondo libro del codice di procedura civile (“Del processo di cognizione”):
• articolo 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione);
• articolo 191 (Nomina del consulente tecnico);
• articolo 195 (Processo verbale e relazione);
• articolo 285 (Modo di notificazione della sentenza);
• articolo 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione);
• articolo 307 (Estinzione del processo per inattività delle parti);
• articolo 327 (Decadenza dall’impugnazione);
• articolo 330 (Luogo di notificazione della impugnazione);
• articolo 345 (Domande ed eccezioni nuove);
• articolo 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);
• articolo 385 (Provvedimenti sulle spese);
• articolo 392 (Riassunzione della causa).
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3.1. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
La novella dell’articolo 182, secondo comma, c.p.c. disciplina più
dettagliatamente la fattispecie in cui il giudice rilevi un difetto di rappresentanza,
di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della
procura al difensore. In tal caso, egli assegna alle parti un termine perentorio per
la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per
il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle
liti o per la rinnovazione della stessa. Viene altresì chiarito che l’osservanza del
termine sana i vizi e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si
producono fin dal momento della prima notificazione.
3.2. Nomina del consulente tecnico
La novità dell’articolo 191, primo comma, c.p.c. è rappresentata dalla
previsione secondo la quale il giudice, nell’ordinanza di nomina del consulente
tecnico, deve ora formulare allo stesso i quesiti di natura tecnica in ordine ai
quali si chiede la consulenza.
3.3. Processo verbale e relazione
Il novellato articolo 195, terzo comma, c.p.c. prevede che il consulente
tecnico sia tenuto a trasmettere la propria relazione alle parti costituite nel
termine stabilito dal giudice con ordinanza. Con la medesima ordinanza il
giudice deve fissare il termine entro il quale le parti devono trasmettere al
consulente le proprie osservazioni sulla relazione nonché il termine, anteriore alla
successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
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3.4. Modo di notificazione della sentenza
L’articolo 285 c.p.c., già prima della riforma, prevedeva che, al fine della
decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza
dovesse essere effettuata, su istanza di parte, a norma del primo e del terzo
comma dell’articolo 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito oppure nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto della parte che si è costituita
personalmente.
Per effetto della modifica dell’articolo 285 c.p.c. che rinvia all’intero
articolo 170 c.p.c., è ora prevista l’applicabilità anche del secondo comma del
citato articolo 170 c.p.c.; pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve di
impugnazione, è sufficiente la consegna di una sola copia della sentenza al
procuratore, anche se quest’ultimo si è costituito per più parti.
Si ritiene che l’articolo 285 c.p.c. non trovi applicazione nel processo
tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell’articolo 38 del D.
Lgs. n. 546 del 1992.
Tuttavia è opportuno che gli Uffici, in via prudenziale, tengano conto
anche di notifiche irrituali della sentenza ai fini del calcolo del termine breve di
impugnazione.
3.5. Mancata prosecuzione o riassunzione
La modifica dell’articolo 305 c.p.c. comporta il dimezzamento del termine
previsto per la prosecuzione o riassunzione del processo in caso di interruzione
del giudizio, che non è più di sei mesi, bensì di tre mesi dall’interruzione stessa.
Si ritiene che il novellato articolo 305 c.p.c. non sia applicabile al processo
tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell’articolo 43, comma
2, del D. Lgs. n. 546 del 1992; ne consegue che il termine previsto per la
prosecuzione/riassunzione del processo tributario, in caso di interruzione del
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giudizio per i motivi di cui al precedente articolo 40 del D. Lgs. n. 546 del 1992,
è di sei mesi dalla data del provvedimento di dichiarazione dell’interruzione.
3.6. Estinzione del processo per inattività delle parti
Intervenendo sull’articolo 307, primo comma, c.p.c., il legislatore ha
inteso ridurre da un anno a tre mesi il termine entro il quale il processo, a pena di
estinzione, deve essere riassunto nel caso in cui nessuna parte si sia costituita
ovvero il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione
della causa dal ruolo.
È da ritenere che il primo ed il secondo comma del citato articolo 307
c.p.c. non trovino applicazione nel processo tributario, considerato che il D. Lgs.
n. 546 del 1992, detta una disciplina speciale per la mancata costituzione delle
parti. In caso di mancata costituzione del ricorrente, l’articolo 22 del D. Lgs. n.
546 del 1992 prevede, infatti, l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio e non sanabile dalla costituzione del resistente.
Si applica invece anche al processo tributario il nuovo terzo comma
dell’articolo 307 c.p.c., nella parte in cui prevede il dimezzamento del termine
massimo - da sei a tre mesi - entro il quale il giudice può ordinare alle parti di
proseguire, riassumere o integrare il giudizio. Tale disposizione è infatti
compatibile con il disposto di cui all’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del
1992, il quale prevede che “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle
quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Nel processo tributario non trova applicazione, infine, il quarto comma
dell’articolo 307 c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo può essere
dichiarata anche d’ufficio senza che sia necessaria l’eccezione di parte; ciò in
quanto prevale la norma speciale di cui all’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n.
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546 del 1992, la quale già prevede che “L’estinzione del processo per inattività
delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e
rende inefficaci gli atti compiuti”.
3.7. Decadenza dall’impugnazione
Intervenendo sul primo comma dell’articolo 327 c.p.c., la legge n. 69 del
2009 dispone la riduzione da un anno a sei mesi del termine – decorrente dalla
pubblicazione della sentenza – entro cui, in assenza di notifica della sentenza
stessa, è possibile proporre l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione
per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 c.p.c. (revocazione
ordinaria).
La norma si applica anche al processo tributario per effetto del richiamo di
cui agli articoli 38 e 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
La novità in esame non incide sul termine lungo previsto per la
revocazione della sentenza della Corte di cassazione ex articolo 391-bis c.p.c.,
che non ha subito modifiche.
3.8. Luogo di notificazione dell’impugnazione
La modifica di cui all’articolo 330, primo comma, c.p.c. vale a precisare
che, qualora la parte nell’atto di notificazione della sentenza abbia dichiarato la
sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha
pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo così indicato;
altrimenti, l’impugnazione si notifica “ai sensi dell’articolo 170”, ossia presso il
procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
giudizio
L’art. 330 c.p.c. è applicabile al processo tributario (cfr. Cass., SS.UU., 15
dicembre 2008, n. 29290; Cass., sez. V, 18 novembre 2009, n. 24302); nei casi
17
dubbi, gli Uffici valutano l’opportunità di notificare l’impugnazione anche ai
sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ossia anche presso il domicilio
eletto dalla parte.
3.9. Domande ed eccezioni nuove
La novità introdotta dalla modifica di cui all’articolo 345, terzo comma,
c.p.c. è rappresentata dal divieto esplicito della produzione di nuovi documenti in
appello.
La disposizione non si applica al processo tributario in quanto prevale la
norma speciale contenuta nell’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992,
secondo cui “È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”; ne
consegue che nel processo tributario le parti mantengono la facoltà di produrre
nuovi documenti nel grado di appello.
3.10. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
All’articolo 353 c.p.c., secondo comma, il termine entro cui le parti
devono riassumere il processo nel caso di rinvio da parte del giudice dell’appello
al giudice di primo grado che abbia denegato la propria giurisdizione, è stato
ridotto da sei a tre mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza d’appello.
Tale disposizione non trova applicazione nel processo tributario in quanto
l’articolo 59, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “Rimessione alla
commissione provinciale”, prevede espressamente che “Dopo che la sentenza di
rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la
segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni,
trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione
tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte”.
18
3.11. Provvedimenti sulle spese
La legge n. 69 del 2009 ha abrogato il quarto comma dell’articolo 385
c.p.c., che consentiva alla Corte di cassazione di condannare, anche d’ufficio, la
parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata
qualora abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito anche solo con colpa grave.
L’abrogazione si spiega in ragione della modifica, apportata dall’articolo
45 della legge n. 69 del 2009, all’articolo 96 c.p.c. (v. commento al punto 2.9),
per effetto della quale si è inteso generalizzare il principio secondo cui il giudice,
in sede di pronuncia sulle spese, può condannare, anche d’ufficio – e quindi non
più soltanto a seguito di istanza di parte – il soccombente al pagamento di una
somma equitativamente determinata a favore di controparte.
3.12. Riassunzione della causa
Per effetto della modifica apportata all’articolo 392, primo comma, c.p.c.,
nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia accolto il ricorso rinviando la
causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza
cassata, il termine previsto per la riassunzione del giudizio non è più di un anno,
bensì di tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della sentenza della Corte di
cassazione.
Al riguardo si evidenzia che il novellato articolo 392, primo comma, c.p.c.
non si applica al processo tributario in quanto prevale la norma speciale
contenuta nell’articolo 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Ne consegue che nel processo tributario il termine previsto per la
riassunzione del giudizio è di un anno dal deposito della sentenza.
19
4. Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione
L’articolo 47 della legge n. 69 del 2009 ha modificato ulteriormente il
libro secondo del codice di procedura civile; in particolare:
• ha introdotto l’articolo 360-bis (Inammissibilità del ricorso);
• ha abrogato l’articolo 366-bis (Formulazione dei motivi).
4.1. Inammissibilità del ricorso
Il nuovo articolo 360-bis c.p.c. introduce un filtro per l’accesso al giudizio
di legittimità, assicurato dalla previsione di due nuove ipotesi di inammissibilità
del ricorso per cassazione, che sostituiscono quelle previste dall’ormai abrogato
articolo 366-bis c.p.c..
Più precisamente, le nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per
cassazione ricorrono quando:
1) il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi
per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei
principi regolatori del giusto processo.
4.2. Formulazione dei motivi
Con l’abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c., a suo tempo introdotto dal
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, non è più contemplata
l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla omessa o non chiara
formulazione del quesito di diritto o indicazione del fatto controverso.
20
5. Notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte
dell’Avvocatura dello Stato
L’articolo 55 della legge n. 69 del 2009 ha modificato la disciplina della
notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte
dell’Avvocatura dello Stato, alla quale viene riconosciuta la possibilità di
avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del
libero foro.
In particolare, il citato articolo 55 ha previsto che le notificazioni possano
essere eseguite dall’Avvocatura dello Stato ai sensi della legge 21 gennaio 1994,
n. 53.
Allo scopo è prevista l’istituzione di un registro cronologico, numerato e
vidimato ai sensi di legge, per ciascuna Avvocatura distrettuale e per
l’Avvocatura generale dello Stato.
6. Modifiche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative
A norma dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981, in materia di
opposizione a sanzioni amministrative, il ricorso in opposizione all’ordinanza-
ingiunzione ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati, a
cura della cancelleria, sia all’opponente sia all’autorità che ha emesso
l’ordinanza.
L’articolo 56 della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto un periodo al secondo
comma del citato articolo 23 della legge n. 689 del 1981 statuendo l’equivalenza
tra la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto e la notifica degli
stessi.
Prima della modifica in commento risultava, invece, irrilevante che
l’amministrazione opposta avesse avuto notizia del ricorso stesso, attraverso
l’ordine del giudice di depositare la documentazione di cui al secondo comma
21
dell’articolo 23, posto che tale ordine non equivaleva alla notifica prescritta dal
medesimo secondo comma (Cass., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15243).
Per quanto di competenza dell’Agenzia delle entrate, la modifica rileva
soprattutto nei giudizi di opposizione in materia di sanzioni per lavoro irregolare
o per utilizzo di dipendenti pubblici senza la prescritta autorizzazione (cfr.
circolari n. 56/E del 24 settembre 2008 e n. 25/E del 21 marzo 2002; Corte cost.,
14 maggio 2008, n. 130).
7. Disposizioni transitorie
L’articolo 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009 stabilisce che le
modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo
la data della sua entrata in vigore (per la definizione di giudizio tributario
pendente si rinvia ai documenti di prassi citati al punto 2.2 della presente
circolare).
In proposito si evidenzia che “…per ‘giudizio’ si intende… non il grado,
bensì l’intero processo - come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, anche
successiva, di questa Corte (ex multis, Cass. 3999/1998, 1358/1999, 13147/2003,
16347/2004) - in mancanza di specificazioni, da parte del legislatore, che
possano collegare l'espressione usata ad una singola fase del procedimento
(Cass. 1358/1999, cit.)” (Cass., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11006).
Al riguardo si ricorda che il giudizio tributario si considera instaurato alla
data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.
Tuttavia, gli Uffici, in via prudenziale, considereranno dimezzato il
termine lungo di impugnazione di cui al modificato art. 327 c.p.c. anche in
riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e
depositati successivamente alla predetta data.
22
Vi sono varie eccezioni al predetto principio generale che vengono
indicate, per quanto interessa in questa sede, nei punti successivi.
7.1. Giudizi pendenti al 1° marzo 2006
L’articolo 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 prevede che le
disposizioni in materia di computo dei termini, di cui ai commi quinto e sesto
dell’articolo 155 c.p.c., si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del
1° marzo 2006.
Con circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007 è stato chiarito che le modifiche
apportate ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 c.p.c. dall’articolo 2, comma
1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, si applicavano ai processi
instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006.
L’articolo 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 ha esteso l’ambito di
applicazione dell’articolo 155 c.p.c. anche ai procedimenti già pendenti il 1°
marzo 2006.
Conseguentemente, anche ai processi incardinati fino al 1° marzo 2006
deve ritenersi applicabile la regola secondo cui i termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato
sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.
In proposito si precisa che “l’effetto dell’articolo 59 (recte 58, n.d.r.),
comma 3 è soltanto quello di far cessare l’ultrattività del regime del vecchio
articolo 155 c.p.c. (senza il quinto comma, che ora vi figura), già sancita
indefinitamente per i processi iniziati prima del 1 marzo 2006 dalla L. n. 263 del
2005, articolo 2, comma 4, con riferimento ai termini che verranno a scadenza
per detti processi dopo la data di entrata in vigore dello stesso articolo 59 (recte
58, n.d.r.). La detta ultrattività resterà immutata, invece, per i termini che
risulteranno già consumati, cioè già scaduti prima di essa” (Cass., sez. III, 3
luglio 2009, n. 15636).
23
7.2. Giudizi nei quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 69 del 2009
A norma dell’articolo 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009, le
disposizioni relative all’introduzione dell’articolo 360-bis c.p.c. ed
all’abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c. si applicano alle controversie nelle
quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è pubblicato
ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato
successivamente alla data di entrata in vigore legge n. 69 del 2009.
7.3. Ricorsi riuniti
Per il caso di riunione di ricorsi, di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina
dettata dalla legge n. 69 del 2009, mancano disposizioni speciali.
Né è maturata una univoca posizione giurisprudenziale sulla natura dei
ricorsi riuniti e sulla relativa disciplina applicabile.
Da un lato, parte della giurisprudenza di legittimità afferma che i ricorsi
riuniti dal giudice, benché istruiti e decisi congiuntamente, mantengono la
propria autonomia, così che la pronuncia del giudice, pur essendo formalmente
unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna
pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio. In tal senso: Cass., sez.
III, 14 marzo 1988, n. 2425; Cass., sez. I, 7 settembre 1991, n. 9430; Cass., sez.
V, 10 settembre 2004, n. 18271. In particolare, la richiamata sentenza n. 9430 del
1991 ha chiarito che: “…l’opportunità e l’esigenza processuale della riunione
delle cause non possono influire sulla loro individualità e distinzione anche con
riferimento alle regole processuali applicabili a ciascuna di esse”.
24
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, una volta
disposta la riunione, i ricorsi perdono la loro autonomia, stante l’impossibilità di
configurare una duplicità di termini di impugnazione per una stessa parte (cfr.
Cass., sez. lav., 7 marzo 1990, n. 1783).
Ciò premesso, nei casi di riunione dei ricorsi, al fine di evitare possibili
declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita in
relazione alla disciplina applicabile, gli Uffici faranno applicazione, in via
prudenziale, della disciplina più restrittiva (ad esempio, con riferimento alle
impugnazioni di cui all’articolo 327, primo comma, c.p.c., applicheranno la
disciplina prevista dalla legge n. 69 del 2009, la quale ha disposto la riduzione
del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi).
8. Translatio iudicii
L’articolo 59 della legge n. 69 del 2009 detta disposizioni in materia di
risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti
sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di
giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di
giurisdizione.
Detto articolo tiene conto degli orientamenti espressi dalla Corte
costituzionale (Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77 ) e dalla Corte di cassazione
(Cass., SS.UU., 22 febbraio 2007, n. 4109; Cass., SS.UU., 28 febbraio 2007, n.
4636) in materia di translatio iudicii.
In merito alla translatio iudicii si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare
n. 56/E del 24 settembre 2008, che ha recepito l’orientamento della Corte
costituzionale sulle controversie in materia di sanzioni irrogate per violazioni di
norme non tributarie dagli Uffici finanziari (Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130).
25
L’articolo in argomento non modifica il codice di procedura civile e fa
espressamente salva la disciplina dell’istituto del regolamento preventivo di
giurisdizione di cui all’articolo 41 c.p.c..
Ai sensi del citato articolo 59, comma 1, il giudice che, in sede civile,
amministrativa, contabile, tributaria o di giudizi speciali, dichiara il proprio
difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene
munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite
della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti, anche in
altro processo.
I commi successivi riguardano gli aspetti procedurali e gli effetti
conseguenti alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito; in
particolare:
• se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
pronuncia con cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda è
riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata
dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del
primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
La domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per
il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile;
• se le sezioni unite della Corte di cassazione non si sono già pronunciate in
ordine alla specifica questione di giurisdizione, il giudice davanti al quale
la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione
davanti alle medesime sezioni unite, fino alla prima udienza fissata per la
trattazione del merito, ferme restando in ogni caso le disposizioni sul
regolamento preventivo di giurisdizione.
26
I termini fissati per la riassunzione o prosecuzione del giudizio sono
perentori e la loro inosservanza comporta l’estinzione del processo, che è
dichiarata anche d’ufficio. In ogni caso, l’estinzione impedisce la conservazione
degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate nel giudizio “traslato” come argomenti di prova che, in
quanto tali, possono influire sulla decisione del giudice.
9. Modifiche al ricorso straordinario al Capo dello Stato
In materia di rimedi giustiziali del privato contro la pubblica
amministrazione, l’articolo 69 della legge n. 69 del 2009 ha modificato gli
articoli 13, primo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.
Il nuovo articolo 13, primo comma, prevede la sospensione del
procedimento per l’emanazione del parere del Consiglio di Stato sul ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ogniqualvolta risulti pregiudiziale la
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente
infondata.
Secondo la nuova versione dell’articolo 14, la decisione sul ricorso
straordinario deve obbligatoriamente conformarsi al parere del Consiglio di
Stato, essendo stata soppressa la facoltà del Ministro competente di sottoporre al
Consiglio dei Ministri una decisione difforme.
Al riguardo si evidenzia che in materia tributaria non è ammesso il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, in quanto la giurisdizione delle commissioni
tributarie è esclusiva ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il
Consiglio di Stato in sede consultiva, invero, ha precisato che il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile nei casi in cui la
competenza assegnata ad un plesso giurisdizionale sia di carattere funzionale ed
27
inderogabile, in quanto “La devoluzione della materia ad un determinato giudice
con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario”
(cfr. Consiglio di Stato, adunanza generale del 10 giugno 1999).
Inoltre, con il parere n. 633 del 24 giugno 1986, lo stesso Consiglio di
Stato si è espresso nel senso di ritenere la giurisdizione della Commissioni
tributarie “esclusiva”, con la conseguenza che la proposizione dell’azione innanzi
ad altro organo giurisdizionale o amministrativo comporta l’inammissibilità
dell’istanza. Tale orientamento è stato confermato in più occasioni (vd., fra i tanti
pareri del Consiglio di Stato, sez. III, 14 giugno 1994, n. 1495; 14 maggio 2002,
n. 199; 5 luglio 2005, n. 9443).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici.
Codice Procedura Civile Codice Procedura Civile D.Lgs. 546/1992
Vecchio Testo Nuovo Testo
7. Competenza del giudice di pace. 7. Competenza del giudice di pace. NON RILEVA NEL PROCESSO
TRIBUTARIO
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili
mobili di valore non superiore euro 2.582,28, quando dalla di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non so- (di seguito, solo NON RILEVA)
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice no attribuite alla competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risar- Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento
cimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, pur-
natanti, purché il valore della controversia non superi euro ché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.
15.493,71.
È competente qualunque ne sia il valore:
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osser- delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi ri-
vanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o guardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei ser-
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei vizi di condominio di case;
servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di
di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immis- fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propa-
sioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e gazioni che superino la normale tollerabilità;
simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
38. Incompetenza. 38. Incompetenza NON RILEVA
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per ter-
territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate, anche ritorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di
d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompe-
tenza per territorio si ha per non proposta se non contiene
l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti
dall’articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella com-
parsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite
contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene compe- aderiscono all’indicazione del giudice competente per territo-
tente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazio- rio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa
è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal
ne, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è
ruolo.
riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per ter-
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli
ritorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio
fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e,
non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.
quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o
dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e,
quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal
rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
39. Litispendenza e continenza di cause. 39. Litispendenza e continenza di cause. RILEVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello (di seguito, solo RILEVA)
quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo,
processo, anche d’ufficio, dichiara con sentenza la litispen- anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone
denza e dispone con sentenza la cancellazione della causa con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamen- adito è competente anche per la causa proposta successivamente,
te adito è competente anche per la causa proposta successi- il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa
vamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la conti- un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere
nenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente an-
debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se che per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della
questi non è competente anche per la causa successivamente
proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione
La prevenzione è determinata dalla notificazione della cita- ovvero dal deposito del ricorso.
zione.
40. Connessione. 40. Connessione. RILEVA
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per
per ragione di connessione possono essere decise in un solo ragione di connessione possono essere decise in un solo processo,
processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per
perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davan- la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della
ti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventiva-
quello preventivamente adito. mente adito.
Omissis Omissis
42. Regolamento necessario di competenza. 42. Regolamento necessario di competenza. NON RILEVA
La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi
sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provve-
i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo dimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi
ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di
con istanza di regolamento di competenza. regolamento di competenza.
43. Regolamento facoltativo di competenza. 43. Regolamento facoltativo di competenza. NON RILEVA
La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme
col merito può essere impugnata con l’istanza di regolamen- col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di
to di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la
con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione
Se l’istanza di regolamento è proposta prima ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a
dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la
di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione
sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si dell’articolo 48.
applica la disposizione dell’articolo 48.
44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competen- 44. Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza. NON RILEVA
za.
L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara
La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichia- l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impu-
ra l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è gnata con la istanza di regolamento rende incontestabile
impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabi- l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa in-
le l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in dicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo
essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per
50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di in- territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
competenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
45. Conflitto di competenza. 45. Conflitto di competenza. NON RILEVA
Quando, in seguito alla sentenza che dichiara la incompe- Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza
tenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di
nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è rias-
all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se sunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua
ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di compe-
il regolamento di competenza. tenza.
47. Procedimento del regolamento di competenza 47. Procedimento del regolamento di competenza NON RILEVA
Omissis Omissis
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito
aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla co- entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
municazione della sentenza che abbia pronunciato sulla della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla
competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordina- notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto
ria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma. nell’articolo 43 secondo comma. L’adesione delle parti può risul-
L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizio- tare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
ne del ricorso.
Omissis
Omissis
49. Sentenza di regolamento di competenza. 49. Ordinanza di regolamento di competenza. NON RILEVA
Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di con- Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consi-
siglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termi- glio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine pre-
ne previsto nell’articolo 47, ultimo comma. visto nell’articolo 47, ultimo comma.
Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla compe- Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competen-
tenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del za dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo
processo davanti al giudice che dichiara competente e rimet- davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando oc-
te, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano corre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.
alla loro difesa.
50. Riassunzione della causa. 50. Riassunzione della causa. NON RILEVA
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato com-
competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal petente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e
giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunica- in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione
zione della sentenza di regolamento o della sentenza che di- dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara
chiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al
davanti al nuovo giudice. nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il pro- Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo
cesso si estingue. si estingue.
54. Ordinanza sulla ricusazione. 54. Ordinanza sulla ricusazione. RILEVA
L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che de- L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve so-
ve sostituire quello ricusato. stituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta
proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52. nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.
L’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusa- Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o ri-
zione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difenso- getta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la
re che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a
euro 5. euro 250.
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle
alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione del- parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa
la causa nel termine perentorio di sei mesi. nel termine perentorio di sei mesi.
67. Responsabilità del custode. 67. Responsabilità del custode. NON RILEVA
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena
esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice pecuniaria da euro 250 a euro 500.
a una pena pecuniaria non superiore a euro 10.
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se esercita la custodia da buon padre di famiglia.
non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
83. Procura alle liti. 83. Procura alle liti. RILEVA
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difenso- Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore,
re, questi deve essere munito di procura. questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve es- La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere
sere conferita con atto pubblico o scrittura privata autentica- conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
ta.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margi-
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a ne della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di
margine della citazione, ricorso, del controricorso, della risposta o d’intervento del precetto o della domanda d’intervento
comparsa di risposta o d’intervento del precetto o della do- nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo di-
manda d’intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia fensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originaria-
della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal di- mente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della
fensore. La procura si considera apposta in calce anche se parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto mate- apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però
rialmente all’atto cui si riferisce. congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento
informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, indivi-
La procura speciale si presume conferita soltanto per un de-
duati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la
terminato grado del processo, quando nell’atto non è espres-
procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difen-
sa volontà diversa.
sore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne tra-
smette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti in-
formatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determi-
nato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà
diversa.
91. Condanna alle spese. 91. Condanna alle spese. RILEVA
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari
gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore
sentenza il giudice che regola la competenza. all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento
delle spese del processo maturate dopo la formulazione della
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con
proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della
dell’articolo 92.
sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate
dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e
alla copia notificata. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del
titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudi-
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente
ziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal
capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale
giudiziario. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono
decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo
dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle RILEVA
delle spese. spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo prece-
precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenu- dente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
te dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indi-
può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare pendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rim-
una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, borso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al
per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha cau- dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
sato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed ecce-
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti mo- zionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il
tivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensa- Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
te, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel pro-
nel processo verbale di conciliazione. cesso verbale di conciliazione.
96. Responsabilità aggravata. 96. Responsabilità aggravata. RILEVA
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte,
dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarci- la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che
mento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato ese-
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda guito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudizia-
giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o le o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte dan- l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna
neggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il cre- al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha
ditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fat-
La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma prece- ta a norma del comma precedente.
dente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo
91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una
somma equitativamente determinata.
101. Principio del contraddittorio. 101. Principio del contraddittorio. RILEVA
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire
statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non
proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando
alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e
non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il de-
posito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla
medesima questione.
115. Disponibilità delle prove. 115. Disponibilità delle prove. RILEVA
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fon- Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamen-
damento della decisione le prove proposte dalle parti o dal to della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico mi-
pubblico ministero. nistero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte
costituita.
Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fonda-
esperienza. mento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella co-
mune esperienza.
118. Ordine d’ispezione di persone e di cose. 118. Ordine d’ispezione di persone e di cose. NON RILEVA
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro
loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono
appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa indispensabili per conoscere i fatti della causa purché ciò possa
purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza
per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e
previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura pe- 352 del Codice di procedura penale.
nale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto moti- giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a
vo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di norma dell’articolo 116 secondo comma.
prova a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecunia- euro 250 ad euro 1.500.
ria non superiore a euro 5.
120. Pubblicità della sentenza. 120. Pubblicità della sentenza. RILEVA
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può con-
contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, tribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per ef-
può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante in- fetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di
serzione per estratto in uno o più giornali da lui designati. parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante
inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle
forme specificamente indicate, in una o più testate giornalisti-
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice,
che, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.
può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta,
con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può
procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con dirit-
to a ripetere le spese dall’obbligato.
132. Contenuto della sentenza. 132. Contenuto della sentenza. NON RILEVA
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l’intestazione: Repubblica Italiana. l’intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere: Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
dei motivi in fatto e in diritto della decisione; decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizio- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del
ne del giudice. giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta sol- La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto
tanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può
non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza vie-
sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del ne sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché
collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se
l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sen- l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro
tenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sotto- impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente,
scrizione del solo presidente, purché prima della sottoscri- purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento
zione sia menzionato l’impedimento.
137. Notificazioni 137. Notificazioni RILEVA
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono ese- Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite
guite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su ri- dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
chiesta del pubblico ministero o del cancelliere. pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante con- L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna
segna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notifi-
da notificarsi. carsi.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documen-
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo to informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta
comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica-
deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provve- zione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto car-
de a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della taceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il do-
notificazione, dandone atto nella relazione in calce cumento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non so- strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato
no apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero
contenuto dell’atto. consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia
dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
degli articoli 133 e 136. destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la co-
pia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone
atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stes-
so. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle co-
municazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.
153. Improrogabilità dei termini perentori. 153. Improrogabilità dei termini perentori. RILEVA
I termini perentori non possono essere abbreviati o proroga- I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,
ti, nemmeno sull’accordo delle parti. nemmeno sull’accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa
ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimes-
sa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, se-
condo e terzo comma.
155, commi 4, 5 e 6. Computo dei termini 58, comma 3, L n. 69/2009. RILEVA
Omissis
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai
termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori
dall’udienza che scadono nella giornata di sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni
altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella
giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavora-
tiva.
163. Contenuto della citazione 163. Contenuto della citazione NON RILEVA
Omissis Omissis
L’atto di citazione deve contenere: L’atto di citazione deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è pro-
proposta; posta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il 2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il co-
cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del conve- gnome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e
nuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica Se attore o convenuto è una persona giuridica un’associazione
un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la de-
deve contenere la denominazione o la ditta, con nominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che
l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresen- ne ha la rappresentanza in giudizio;
tanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragioni della domanda, con le relative conclusioni
le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore in-
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore tende valersi e in particolare dei documenti che offre in comuni-
intende valersi e in particolare dei documenti che offre in cazione
comunicazione
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della pro-
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della cura, qualora questa sia stata già rilasciata
procura, qualora questa sia stata già rilasciata
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima
l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166,
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini,
dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbre- e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato
viazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione
dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini 167
implica le decadenze di cui all’art. 167
Omissis
Omissis
182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. RILEVA
Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costi- Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costitu-
tuzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare zione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a
o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce di- mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
fettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della
di autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un ter- procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine
mine per la costituzione della persona alla quale spetta la perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessa- rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie au-
rie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza. torizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi,
e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produco-
no fin dal momento della prima notificazione.
184-bis. Rimessione in termini. ABROGATO RILEVA
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per (N.B. norma trasfusa nel nuovo art. 153 c.p.c.)
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istrut-
tore di essere rimessa in termini
Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo
comma.
191. Nomina di consulente tecnico. 191. Nomina di consulente tecnico. RILEVA
Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore,
con l’ordinanza prevista nell’articolo 187 ultimo comma o con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con
con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i
l’udienza nella quale questi deve comparire. quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve compari-
re.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di
grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave
necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
195. Processo verbale e relazione. 195. Processo verbale e relazione. RILEVA
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando
quando sono compiute con l’intervento del giudice istrutto- sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi
re, ma questi può anche disporre che il consulente rediga può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il con-
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, sulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osser-
il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce an- vazioni e le istanze delle parti.
che le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti co-
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termi- stituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
ne che il giudice fissa. all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere
al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente de-
ve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle
parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
249. Facoltà d’astensione. 249. Facoltà d’astensione. NON RILEVA
Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli arti-
articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative alla coli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla fa-
facoltà d’astensione dei testimoni. coltà d’astensione dei testimoni.
255. Mancata comparizione dei testimoni. 255. Mancata comparizione dei testimoni. NON RILEVA
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice
giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione op- istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne
pure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con
altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizio-
caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, ne senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecu-
può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 niaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In ca-
euro e non superiore a 1.000 euro. so di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo,
il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza
stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne
non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il
giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se
questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esen-
delega all’esame il giudice istruttore del luogo. tato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si re-
ca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati
fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice
istruttore del luogo.
257-bis. – Testimonianza scritta NON RILEVA
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della
causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la de-
posizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui
all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le ri-
sposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone
che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello
di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia
notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di te-
stimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno
dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di ri-
spondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria
firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimo-
nianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o
consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui
all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimo-
nianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte
scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena
pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già
depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazio-
ne sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte
nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al mo-
dello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o
davanti al giudice delegato.
279. Forma dei provvedimenti del collegio. 279. Forma dei provvedimenti del collegio. NON RILEVA
Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronun- questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il
cia ordinanza. giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competen-
za. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la
stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della
Il collegio pronuncia sentenza:
causa.
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giuri-
sdizione o di competenza; Il collegio pronuncia sentenza:
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiu- 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdi-
diziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; zione;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il me- 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
rito; attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti prov-
vedimenti per l’ulteriore istruzione della causa; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e
3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, se- l’ulteriore istruzione della causa;
condo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune
delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti prov- 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo
vedimenti dispone la separazione delle altre cause e comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino
l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la ri- a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la
messione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle
medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di
I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai nu- sua competenza.
meri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, sono dati con separata ordinanza.
comunque motivati, non possono mai pregiudicare la deci-
sione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, co-
sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non so- munque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della
no soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le senten- causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabi-
ze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente li e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di
esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello im- impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio
mediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del se- sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia sta-
condo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle to proposto appello immediato contro una delle sentenze previste
parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza con-
collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella senten- corde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
za impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nel-
che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria la sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impu-
sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello gnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria
sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello
L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sen-
tenza. L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
285. Modo di notificazione della sentenza. 285. Modo di notificazione della sentenza. IN EVIDENZA
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termi-
termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a ne per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma
norma dell’articolo 170 primo e terzo comma. dell’articolo 170.
291. Contumacia del convenuto. La norma è rimasta immutata. NON RILEVA
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva Ai sensi dell’art. 46, coma 24:
un vizio che importi nullità nella notificazione della citazio-
ne fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica
rinnovazione impedisce ogni decadenza. anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.
Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata
a norma del comma precedente, il giudice provvede a nor-
ma dell’articolo 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo
comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione del-
la causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell’articolo 307, comma terzo.
296. Sospensione su istanza delle parti. 296. Sospensione su istanza delle parti. NON RILEVA
Il giudice istruttore su istanza di tutte le parti, può disporre Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano
che il processo rimanga sospeso per un periodo non supe- giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il pro-
riore a quattro mesi. cesso rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi,
fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. NON RILEVA
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza
l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbo- in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la
no chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione
mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui della causa di sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura
all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295.
amministrativa di cui all’articolo 295.
300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o 300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del NON RILEVA
del contumace. contumace.
Omissis Omissis
Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notifi- interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato
cato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provve-
292. Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si dimenti di cui all’articolo 292.
avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione da-
vanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di
riapertura dell’istruzione.
305. Mancata prosecuzione o riassunzione. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione. NON RILEVA
.
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termi- Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine pe-
ne perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si e- rentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
stingue.
307. Estinzione del processo per inattività delle parti. 307. Estinzione del processo per inattività delle parti.
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi
siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ov- costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, do-
vero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi po la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla leg-
previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della ge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il proces-
causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo so, salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve esse-
comma dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere rias- re riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di
NON RILEVA
sunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine
un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla
termine per la costituzione del convenuto a norma data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si
dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancella- estingue.
zione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi
comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ov- previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa
vero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la can- dal ruolo.
cellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo di- disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti NON RILEVA
verse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassu-
qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o mere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il
di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi ab- termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla
biano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudi-
legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. ce a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese
Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, né superiore a tre.
questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a
sei. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del colle- RILEVA
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla gio.
parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è di-
chiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con
sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.
NON RILEVA
310. Effetti dell’estinzione del processo. 310. Effetti dell’estinzione del processo. NON RILEVA
L’estinzione del processo non estingue l’azione. L’estinzione del processo non estingue l’azione.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sen- L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze
tenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che
che regolano la competenza. regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo
dell’articolo 116 secondo comma. 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le han-
le hanno anticipate. no anticipate.
327. Decadenza dall’impugnazione. 327. Decadenza dall’impugnazione. RILEVA
Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per
per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5
numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla
decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza pubblicazione della sentenza
Questa disposizione non si applica quando la parte contu- Questa disposizione non si applica quando la parte contumace
mace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità
per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della noti-
nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292. ficazione degli atti di cui all’art. 292.
330. Luogo di notificazione dell’impugnazione. 330. Luogo di notificazione dell’impugnazione. RILEVA
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichia- Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la
rato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice
del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve esse- che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel
re notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il
procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel do- procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio
micilio eletto per il giudizio eletto per il giudizio
Omissis Omissis
345. Domande ed eccezioni nuove. 345. Domande ed eccezioni nuove. NON RILEVA
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se
nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissi- proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Pos-
bili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i sono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori matu-
frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, rati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni
nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza sofferti dopo la sentenza stessa.
stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili
anche d’ufficio.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rile-
vabili anche d’ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indi-
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il colle- spensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte
gio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto pro- primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre defe-
porli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non im- rirsi il giuramento decisorio.
putabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdi- 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione NON RILEVA
zione o di competenza.
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichia-
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado rando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione nega-
dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giuri- ta dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le
sdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con parti davanti al primo giudice.
la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di
Le parti debbono riassumere il processo nel termine peren- tre mesi dalla notificazione della sentenza.
torio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassa- termine è interrotto.
zione il termine è interrotto.
360-bis. Inammissibilità del ricorso RILEVA
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e
l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla
violazione dei principi regolatori del giusto processo.
366-bis. Formulazione dei motivi. abrogato RILEVA
Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1),
2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve conclude-
re, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un que-
sito di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contene-
re, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
375. Pronuncia in camera di consiglio. 375. Pronuncia in camera di consiglio. RILEVA
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronun- La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
cia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
6. dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei
di quello incidentale eventualmente proposto; motivi previsti dall’articolo 360;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia
sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo
dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso
caso diverso dalla rinuncia; diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
di giurisdizione; giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ri- 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso
corso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
ovvero dichiararne l’inammissibilità per mancanza dei mo-
tivi previsti nell’articolo 360 o per difetto dei requisiti previ-
sti dall’articolo 366-bis.
376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. RILEVA
I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni sem- Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni pre-
plici dal primo presidente viste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che
verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5).
ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al
primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni
fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ri- semplici.
corso.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presi-
disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o dente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni
d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale. prima dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere di-
sposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con
ordinanza inserita nel processo verbale.
N.B.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, all’ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito
il seguente:
«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista
dall’articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre
la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di
procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati apparte-
nenti a tutte le sezioni».
380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consi- 380-bis. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del RILEVA
glio. ricorso e per la decisione in camera di consiglio
Il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, se, ricorrendo Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma,
le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi
2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, de- dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in can-
posita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione celleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni
dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto che possono giustificare la relativa pronuncia.
in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in
camera di consiglio. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno
venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e
la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.
agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il
primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque
Almeno venti giorni prima della data stabilita per
l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pub- giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
blico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali
hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato
secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiede- ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando
re di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo
dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5). comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con
la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza. ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il
secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’articolo
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375,
375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pub-
blica udienza.
385. Provvedimenti sulle spese. 385. Provvedimenti sulle spese. RILEVA
La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spe- La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
se.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competen-
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla za provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole
competenza provvede sulle spese di tutti i precedenti giudi- essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pro-
zi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al nunciato la sentenza cassata.
giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rin-
spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al vio.
giudice di rinvio.
abrogato
Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui
all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte,
di una somma, equitativamente determinata, non superiore
al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha propo-
sto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.
392. Riassunzione della causa. 392. Riassunzione della causa. NON RILEVA
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere
essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione
pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata per- La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personal-
sonalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. mente a norma degli articoli 137 e seguenti.
442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza 442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbli- NON RILEVA
obbligatorie. gatorie.
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti Nei procedimenti relativi a controversie derivanti
dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali,
sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni fami-
assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di liari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbliga-
assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al torie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo
capo primo di questo titolo. titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi
obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collet-
e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo tivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo tito-
primo di questo titolo. lo.
Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-
bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle
di cui al capo primo di questo titolo.
444. Giudice competente. 444. Giudice competente. NON RILEVA
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza ob- Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligato-
bligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del rie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circo- funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la resi-
scrizione ha la residenza l’attore. denza l’attore. Se l’attore è residente all’estero la competenza è
del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circo-
scrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimen-
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malat-
to all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi,
tie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marit-
nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
tima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in
funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie pro-
fessionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla
l’ufficio del porto di iscrizione della nave. pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro della nave.
e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento
di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali
dell’ente. obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavo-
ro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
540-bis. Integrazione del pignoramento NON RILEVA
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del
secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma
assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficien-
te a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di
uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma
dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne
dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza.
In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo
che non siano da completare le operazioni di vendita.
614-bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non NON RILEVA
fare
fare
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma
di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosser-
vanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce tito-
lo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni
violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle controversie di lavoro subordina-
to pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordina-
ta e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo
comma tenuto conto del valore della controversia, della natura
della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di
ogni altra circostanza utile.
616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto NON RILEVA
dall’opposizione. dall’opposizione.
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale ap- Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appar-
partiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine pe- tiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perento-
rentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le rio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità
modalità previste in ragione della materia e del rito, previa previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a compa-
termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previ- rire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della me-
sti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi tà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario
all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine pe- competente assegnando un termine perentorio per la riassun-
rentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con zione della causa. ABROGATO.
sentenza non impugnabile.
624. Sospensione per opposizione all’esecuzione. 624. Sospensione per opposizione all’esecuzione. NON RILEVA
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli artico- Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli
li 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi mo- 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi,
tivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza
senza
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposi-
ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La di- zione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedi-
sposizione di cui al periodo precedente si applica anche al mento di cui all’articolo 512, secondo comma.
provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del pri-
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del mo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene con-
primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata fermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato
in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi
dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pi- dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche
gnoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la
salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alter- cancellazione della trascrizione del pignoramento, provve-
nativa all’instaurazione del giudizio di merito dendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi
sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile dell’articolo 630, terzo comma.
promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità
dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
comma non è invocabile in un diverso processo. compatibile, anche al caso di sospensione del processo dispo-
sta ai sensi dell’articolo 618.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo dispo-
sta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.
630. Inattività delle parti. 630. Inattività delle parti. NON RILEVA
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il proces- Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo
so esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non
non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal
o dal giudice. giudice.
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio,
parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il dispo- con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima
sto dell’articolo successivo. Dichiarata con ordinanza giudice udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è
dell’esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori
se è pronunciata fuori dell’udienza. dall’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta
l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o
o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori interve- del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti
nuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dal- nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla co-
la comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle municazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di
forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio
collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. provvede in camera di consiglio con sentenza.
669-septies. Provvedimento negativo. 669-septies. Provvedimento negativo. NON RILEVA
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della
della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la ripro- domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione
posizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino
si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di
nuove ragioni di fatto o di diritto. fatto o di diritto.
Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata pri- Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima
ma dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice prov- dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede defini-
vede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. tivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è op- La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.
ponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applica-
bili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia
dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione.
669-octies. Provvedimento di accoglimento. 669-octies. Provvedimento di accoglimento. NON RILEVA
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata propo- L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
sta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un ter- prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine pe-
mine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del rentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di
giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-
dell’articolo 669-novies. novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa
causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta
di sessanta giorni. giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in
in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle di-
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quel- pendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute
le devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal
termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in
divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi pre-
clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi cedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria
precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la
la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla no-
mina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di ur-
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma genza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti
dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito,
urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedi- previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimen-
menti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di ti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o merito.
di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto
comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia spese del procedimento cautelare.
dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la
relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa do-
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un manda è stata proposta in corso di causa.
diverso processo.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un di-
verso processo.
702-bis. – Forma della domanda. Costituzione delle parti NON RILEVA
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocrati-
ca, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale com-
petente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve con-
tenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo
163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tri-
bunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione
del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenu-
to, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve es-
sere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data
fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria del-
la comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e
prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento del-
la domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le con-
clusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali doman-
de riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non
sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pe-
na di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costitu-
zione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza.
Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costi-
tuite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando
un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione
del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
702-ter. – Procedimento
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordi-
nanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile,
la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla do-
manda riconvenzionale.
NON RILEVA
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione
non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa
l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposi-
zioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udien-
za il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno
agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provve-
dimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al
rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai
sensi degli articoli 91 e seguenti.
702-quater. Appello
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter
produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è
appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notifica-
zione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti
quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovve-
ro la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del pro-
cedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presi-
dente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori
ad uno dei componenti del collegio.
NON RILEVA
Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e di-
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre sposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1941, n. 1368 1368
Vecchio Testo Nuovo Testo
23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. NON RILEVA
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per
l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamen- l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente di-
te distribuiti tra gli iscritti nell’albo. stribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei con-
sulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura supe-
riore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli inca-
cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli
richi anche a mezzo di strumenti informatici.
incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati
da ciascun giudice.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancel-
liere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi
i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudi-
liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulen-
ce.
te è iscritto.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquida-
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza
ti al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affida-
ti dalla corte.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza previ-
sta nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla
corte.
81-bis. Calendario del processo NON RILEVA
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le
parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità
della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle
udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche
d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proro-
ga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei ter-
mini.
103-bis. Modello di testimonianza NON RILEVA
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al mo-
dello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che indi-
vidua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare
unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio
dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre
all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione
da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento
delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua
residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito
telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone
ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di
cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di
astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di proce-
dura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del
testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo com-
ma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti
personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con
l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e
pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare
spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario co-
munale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica del-
le sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta
di bollo e da ogni diritto.
104. Mancata intimazione ai testimoni. 104. Mancata intimazione ai testimoni. NON RILEVA
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni da-
davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova. vanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla
prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse
all’audizione.
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova
udienza per l’assunzione della prova.
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova u-
dienza per l’assunzione della prova.
118. Motivazione della sentenza. 118. Motivazione della sentenza. NON RILEVA
La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, n. 4 del La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo
codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione
delle ragioni giuridiche della decisione. dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della deci-
sione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni
discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni di-
principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 scusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi
del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice
quali è fondata la decisione. debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la
decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuri-
dici. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ul-
ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i compo- timo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il col-
nenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla deci- legio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
sione.
152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e o- 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari NON RILEVA
norari nei giudizi per prestazioni previdenziali. nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assi-
o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quan- stenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto
to previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non
procedura civile, non può essere condannata al pagamento può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed
delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della
nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddi- pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante
to imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiara- dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del
zione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito sta- reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del
bilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma- ria di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della re-
teria di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente pubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento
della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova
con riferimento all’anno precedente a quello di instaura- nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
zione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni
presente articolo formula apposita dichiarazione sostituti- dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il pro-
va di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo cesso non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3
definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verifica- dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al de-
tesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 creto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese,
dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per pre-
al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. stazioni previdenziali non possono superare il valore della pre-
stazione dedotta in giudizio.
186-bis. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva NON RILEVA
I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del
codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha
conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
(cid:1)
Altre modifiche Altre modifiche
Ante Riforma Post Riforma
3, Legge 102/2006 ABROGATO NON RILEVA
Disposizioni processuali.
Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o
lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le
norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del co-
dice di procedura civile.
RITO SOCIETARIO ex artt. 1 – 33, d.lgs. 5/2003 ABROGATO NON RILEVA
23,(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:4)(cid:3)(cid:1)(cid:5)(cid:6)(cid:1)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:3)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:3)(cid:1)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:13)(cid:16)(cid:1)(cid:7)(cid:17)(cid:1)(cid:18)(cid:15)(cid:14). Giudizio di opposi- 23,(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:4)(cid:3)(cid:1)(cid:5)(cid:6)(cid:1)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:3)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:3)(cid:1)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:13)(cid:16)(cid:1)(cid:7)(cid:17)(cid:1)(cid:18)(cid:15)(cid:14)(cid:17) Giudizio di opposizione. IN EVIDENZA
zione.
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal pri-
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto mo comma dell’articolo 22, ne dichiara l’inammissibilità con ordi-
dal primo comma dell’articolo 22, ne dichiara nanza ricorribile per cassazione.
l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando
l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ri- all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di deposi-
corso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedi- tare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia
mento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla con-
prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti testazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto
relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o noti- sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso
ficazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono noti- sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso
ficati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del
stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha e- decreto equivale alla notifica degli stessi.
messo l’ordinanza.
Omissis
Omissis
(cid:19)(cid:3)(cid:9)(cid:20)(cid:21)(cid:20)(cid:8)(cid:7)(cid:3)(cid:1)(cid:22)(cid:3)(cid:2)(cid:2)(cid:23)(cid:1)(cid:22)(cid:20)(cid:21)(cid:24)(cid:20)(cid:25)(cid:2)(cid:20)(cid:7)(cid:23)(cid:1)(cid:22)(cid:3)(cid:2)(cid:2)(cid:23)(cid:1)(cid:20)(cid:7)(cid:9)(cid:23)(cid:2)(cid:20)(cid:22)(cid:20)(cid:26)(cid:27)(cid:1)(cid:25)(cid:3)(cid:7)(cid:21)(cid:20)(cid:8)(cid:7)(cid:23)(cid:11)(cid:20)(cid:2)(cid:3) NON RILEVA
11,(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:4)(cid:3)(cid:1)(cid:13)(cid:5)(cid:1)(cid:4)(cid:20)(cid:28)(cid:4)(cid:7)(cid:8)(cid:1)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:6)(cid:16)(cid:1)(cid:7)(cid:17)(cid:1)(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:17) Limite alla presentazione L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle
di nuove domande. domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni
e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei proce-
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, dimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di in-
validità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2
non può presentare ulteriore domanda per la stessa presta-
zione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso
in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudi-
ziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato.
art. 59, L. n. 69/2009. Decisione delle questioni di giurisdizione RILEVA
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tri-
butaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giuri-
sdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ri-
tiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione
resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante
per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è ri-
proposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti
restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito
fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le pre-
clusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma
la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme
previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al
rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronuncia-
te, nel processo, le sezioni unite della Corte di Cassazione, il
giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare
d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime
sezioni unite della Corte di Cassazione, fino alla prima udienza
fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposi-
zioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo
per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta
l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla
prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti so-
stanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giu-
dice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al
giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come ar-
gomenti di prova.
Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267 Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267. NON RILEVA
125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori. 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giu- La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice de-
dice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei cre- legato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del cu-
ditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumi- ratore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della li-
bili risultati della liquidazione. quidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole
singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al
pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto uti-
verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, lizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e
secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della rela- b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, ter-
zione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. zo comma. In caso di presentazione di più proposte o se comun-
que ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato
ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella
da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del cu-
ratore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai cre-
Omissis
ditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute
parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.
Omissis
Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267. Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267. NON RILEVA
128. Approvazione del concordato. 128. Approvazione del concordato.
Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano pre- maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste di-
viste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato verse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggio-
se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero ranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
di classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fis-
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel ter- sato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
mine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare
La variazione del numero dei creditori ammessi o del- dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento
l'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giu-
un provvedimento emesso successivamente alla scadenza dice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della mag-
del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, gioranza.
non influisce sul calcolo della maggioranza.
Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di
concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo pe-
riodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha
conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi
precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.
62, L. 69/2009. Inserimento artt. 2668-bis e 2668-ter, Codice Civile NON RILEVA
2668-bis. Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda
giudiziale.
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto
per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione
non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota
in doppio originale conforme a quella della precedente trascri-
zione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione
originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o
aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità,
la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi
o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite
dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
2668-ter. Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramen-
to immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel
caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del seque-
stro conservativo sugli immobili.
55, L. n. 69/2009. Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato RILEVA
1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gen-
naio 1994, n. 53.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello
Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano
di un apposito registro cronologico conforme alla normativa,
anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla
previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, ri-
spettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o
di un avvocato dello Stato allo scopo
delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente arti-
colo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
58, L. n. 69/2009. Disposizioni Transitorie RILEVA
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposi-
zioni della presente legge che modificano il codice di procedura
civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vi-
gore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616
del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155
del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimen-
ti pendenti alla data del 1º marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili esegui-
ta venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o
in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinno-
vata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle contro-
versie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia pre-
vista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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La Legge 69/2009 modifica il codice di procedura civile applicabile al processo tributario attraverso il rinvio del D.Lgs. 546/1992, interessando istituti come litispendenza, continenza di cause, incompetenza, termini di impugnazione, condanna alle spese e responsabilità aggravata. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere le disposizioni transitorie sulla data di entrata in vigore (4 luglio 2009) e le eccezioni per i giudizi pendenti, nonché le regole sulla translatio iudicii e sulla rimessione in termini per decadenze non imputabili alla parte.
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