Circolare
In vigore
Circolare 70/2011
Risposte a quesiti in merito all’articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per l’economia meridionale
Riferimento normativo
Risposte a quesiti in merito all’articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per l’economia meridionale - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 10/E
Roma, 30 aprile 2013
Direzione Centrale Normativa
______________
OGGETTO: Risposte a quesiti in merito all’articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 -
Titoli di risparmio per l’economia meridionale.
Premessa
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in merito alla disciplina prevista
dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente i cosiddetti “Titoli
di risparmio per l’economia meridionale”.
Si tratta di titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239 e i cui interessi beneficiano, al ricorrere di determinate condizioni, di un
trattamento tributario agevolato, in quanto si applica l’aliquota ridotta del 5 per
cento in luogo di quella ordinaria del 20 per cento.
Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°
dicembre 2011 si è completato il quadro normativo di riferimento necessario per
dare operatività all’emissione dei predetti titoli.
Con la presente circolare, al fine di eliminare dubbi interpretativi ed assicurare
l’uniforme applicazione della disciplina in oggetto sul territorio nazionale, si
fornisce di seguito risposta ai quesiti proposti.
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
D. Si chiede se debba considerarsi confermata l’indicazione secondo cui i titoli di
risparmio per l’economia meridionale, in sede di emissione, possano essere
sottoscritti solo da persone fisiche non esercenti attività d’impresa mentre, nella
fase della circolazione sul mercato, i suddetti titoli possono essere acquistati da
tutte le categorie di investitori.
R. Con riferimento al quesito proposto, occorre preliminarmente rammentare che
i predetti titoli, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 4,
possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa e
agli stessi, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, si rendono applicabili le
disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996 con l’imposta sostitutiva
fissata nella misura ridotta del 5 per cento.
Alla luce della formulazione delle disposizioni in questione si ritiene che,
sebbene in sede di emissione i titoli in questione possano essere sottoscritti
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unicamente da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, sul mercato
secondario, gli stessi possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori.
Tuttavia, le sole persone fisiche non esercenti attività d’impresa possono
usufruire dell’aliquota del 5 per cento anche nel caso di acquisti sul mercato
secondario.
D. In relazione alla nozione di “persone fisiche non esercenti attività d’impresa”
cui è attribuibile il regime fiscale agevolato dei titoli, si chiede di chiarire se si
debba fare riferimento esclusivamente all’esercizio di impresa commerciale o
anche a quella agricola.
R. Data la formulazione letterale della norma, che dispone testualmente che i
titoli “possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività
d’impresa”, si ritiene che per attività di impresa debba intendersi sia quella
commerciale che quella agricola.
D. Si chiede di chiarire se gli imprenditori individuali possano sottoscrivere i
titoli o avvalersi dell’agevolazione fiscale per quelli acquistati sul mercato
secondario qualora tali operazioni siano non appartenenti all’impresa e riferite a
titoli immessi in gestioni individuali di portafoglio.
R. Si ritiene che gli imprenditori individuali (anche nel caso di imprenditori
agricoli) possano essere ammessi alla sottoscrizione dei titoli in esame e alla
fruizione dell’aliquota del 5 per cento nel caso in cui non detengano i titoli stessi
nell’ambito dell’attività d’impresa. In tal caso l’aliquota ridotta si applica anche
qualora i titoli siano acquistati sul mercato secondario.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze del 1° dicembre 2011, gli emittenti dei titoli devono comunicare alla
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Consob, entro i 5 giorni successivi alla chiusura del periodo d’offerta, le
informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4,
lettera c), del decreto legge n. 70 del 2011, inerenti alle caratteristiche dei
soggetti sottoscrittori dei titoli. Pertanto, nella fattispecie degli imprenditori
individuali, al fine della verifica di tali condizioni i soggetti emittenti dovranno
acquisire dal sottoscrittore una dichiarazione che attesti che i titoli sottoscritti non
vengono detenuti nell’ambito dell’attività d’impresa. La predetta dichiarazione
dovrà essere acquisita dall’intermediario tenuto all’applicazione dell’imposta
sostitutiva sugli interessi derivanti dai medesimi titoli, nel caso in cui gli
imprenditori individuali acquistino i titoli sui mercati secondari.
Inoltre, per i titoli detenuti da imprenditori individuali al di fuori dell’attività
d’impresa ed immessi in gestioni individuali di portafoglio per le quali operi il
regime del risparmio gestito previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, trova applicazione la speciale deroga prevista
dall’articolo 8, comma 4, terzo periodo della lettera c), del decreto legge n. 70 del
2011, secondo cui “gli interessi e gli altri proventi” dei titoli in questione non
concorrono alla determinazione del risultato di gestione.
Si fa presente che, in generale, la non concorrenza dei redditi in questione alla
determinazione del risultato di gestione implica che ai redditi di capitale derivanti
dai suddetti titoli sia applicabile l’imposta sostitutiva nella misura del 5 per
cento, ricorrendone i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.
E’ il caso di precisare che, nell’ambito della disposizione in commento, le parole
“altri proventi” debbano essere intese come riferite ai redditi di capitale diversi
dagli interessi compresi nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto
legislativo n. 239 del 1996. Pertanto, anche nel regime del risparmio gestito, le
misure in commento non si applicano ai redditi diversi di natura finanziaria
derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale (si veda al riguardo
quanto chiarito nel paragrafo 2.3 della circolare n. 11/E del 28 marzo 2012).
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D. Si chiede di chiarire se alcune categorie di soggetti, generalmente assimilate
alle persone fisiche per quanto attiene al trattamento fiscale dei redditi di natura
finanziaria, quali professionisti e associazioni di professionisti, società semplici
ed assimilate, enti non commerciali, siano ammesse al beneficio fiscale in esame.
R. Sempre in base alla formulazione della norma, che, come sopra sottolineato,
fa riferimento alle sole persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le
associazioni di professionisti, le società semplici ed assimilate e gli enti non
commerciali non possono sottoscrivere i titoli di risparmio per l’economia
meridionale usufruendo dell’agevolazione in esame.
D. Si chiede di chiarire se l’agevolazione trovi applicazione nei confronti dei
soggetti non residenti, con riguardo anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche
non esercenti attività di impresa.
R. L’imposta sostitutiva, nella misura del 5 per cento, trova applicazione nei
confronti della generalità delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, e
non rileva la condizione di residente o non residente del sottoscrittore o
acquirente persona fisica. Si ritiene, quindi, che rientrino nell’ambito soggettivo
di applicazione della norma anche le persone fisiche non residenti.
Resta inteso che il regime in questione non può essere applicato a soggetti non
residenti diversi dalle persone fisiche e dagli imprenditori individuali che non
detengono i titoli nell’ambito dell’impresa.
D. Si chiede se sia possibile fare riferimento, nel caso di titoli sottoscritti o
acquistati per il tramite di una società fiduciaria, alla posizione del fiduciante per
la verifica del requisito della soggettività.
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R. Nel caso di titoli sottoscritti o acquistati per il tramite di una società fiduciaria,
ai fini della verifica dei requisiti dell’investitore, è necessario fare riferimento
alla posizione del fiduciante dal momento che, dal punto di vista impositivo, nel
rapporto fiduciario il possesso dei beni e dei relativi redditi è attribuibile al
fiduciante (si veda al riguardo la risoluzione 13 marzo 2006 n. 37/E).
D. Si chiede di chiarire se la verifica della posizione soggettiva dell’investitore
possa essere effettuata dalla banca emittente o intermediaria avvalendosi della
dichiarazione da parte dello stesso soggetto interessato.
R. In tutte le ipotesi per le quali rilevi la posizione soggettiva dell’investitore, la
stessa può essere verificata dalla banca emittente o intermediaria avvalendosi, in
alternativa alle certificazioni ufficiali rilasciate da amministrazioni fiscali,
autorità di vigilanza o soggetti pubblici, della dichiarazione resa dallo stesso
soggetto interessato.
D. Si chiede se siano confermate - nell’assunto che sul mercato secondario i titoli
possano essere acquistati senza limitazioni soggettive - le modalità di
applicazione dell’imposta sostituiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996
sugli interessi derivanti dai titoli per i soggetti diversi dalle “persone fisiche
esercenti attività d’impresa” (esclusione del prelievo per i cosiddetti “lordisti” e
per i soggetti non residenti, applicazione dell’imposta con aliquota del 20% nei
confronti dei cosiddetti “nettisti”).
R. La disposizione in esame, come già precisato, rende applicabile ai titoli di
risparmio per l’economia meridionale le disposizioni del decreto legislativo
n. 239 del 1996. Pertanto, si ritiene che agli stessi si applichi il regime di
esenzione previsto dall’articolo 6 dello stesso decreto legislativo per taluni
soggetti non residenti, vale a dire soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella
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white list, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria,
costituiti in tali Paesi, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Inoltre, sulla base del citato decreto legislativo n. 239 de 1996, sono assoggettati
ad imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 20 per cento i cosiddetti
“nettisti”, ossia:
- gli imprenditori individuali che detengono i titoli nell’ambito dell’attività
d’impresa;
- i soggetti esclusi dall’IRES ai sensi dell’articolo 74 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e i soggetti esenti;
- gli investitori esteri che non rientrino nel campo di applicazione del
regime di esenzione di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo
n. 239 del 1996 o che non abbiano presentato la documentazione
necessaria per usufruire di tale regime.
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
D. Si chiede se l’aliquota agevolata del 5 per cento spetti con riferimento alla
generalità dei redditi di capitale per i quali si applica il regime impositivo di cui
al decreto legislativo n. 239 del 1996, ivi compresi, quindi, i cosiddetti scarti di
emissione.
R. L’aliquota agevolata del 5 per cento può essere applicata alla generalità dei
redditi di capitale prodotti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale nei
casi in cui tali redditi siano ordinariamente trattati nell’ambito del decreto
legislativo n. 239 del 1996; ciò comporta che il particolare regime in commento
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trova applicazione, non solo per gli interessi, ma anche per i cosiddetti scarti di
emissione.
Appare opportuno precisare che, nel caso in cui i titoli di risparmio per
l’economia meridionale siano emessi come titoli “al portatore”, modalità
esplicitamente prevista dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 60 del
2011, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore.
D. Si chiede di conoscere quale sia il trattamento dei titoli caduti in successione.
R. Con riferimento ai titoli caduti in successione si ritiene che, anche nel caso dei
titoli di risparmio per l’economia meridionale, siano applicabili le indicazioni di
cui alla risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001, con la quale è stato precisato
che, nel caso di successione mortis causa, per i titoli obbligazionari oggetto di
trasferimento dal deposito intestato al de cuius a quello degli eredi “ai fini della
determinazione degli interessi sui quali applicare l’imposta sostitutiva di cui al
citato D.lgs. n. 239 del 1996, si deve tener conto degli interessi maturati fino alla
data di apertura della successione, considerato che gli interessi maturati
successivamente a tale data sono attribuibili in capo agli eredi”.
Gli interessi percepiti, in relazione ai titoli caduti in successione, nel periodo
intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi
vengono effettivamente identificati, vale a dire fintanto che non sia possibile
accertare se vi siano le condizioni per l’applicazione nei loro confronti
dell’aliquota ridotta del 5 per cento, devono essere sottoposti ad imposizione con
lo stesso regime applicabile prima del decesso.
Resta inteso che, una volta individuati gli eredi, qualora agli stessi non sia
applicabile l’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento, gli intermediari
provvederanno ad applicare la maggiore imposta dovuta in relazione ai redditi
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maturati o percepiti nel periodo intercorrente fra l’apertura della successione ed il
momento in cui gli eredi vengono effettivamente individuati.
D. Si chiede di chiarire quale sia il trattamento dei proventi derivanti da titoli su
cui sia stato costituito un usufrutto a favore di soggetti diversi da quelli che
hanno sottoscritto o acquistato i titoli.
R. Nel caso di titoli di risparmio per l’economia meridionale, sottoscritti o
acquistati sul mercato secondario da persone fisiche non esercenti attività
d’impresa, sui quali venga costituito un diritto di usufrutto a favore di un
soggetto che non abbia i requisiti richiesti per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva in misura ridotta, si ritiene, date le finalità della norma, che
evidentemente intende incoraggiare gli investimenti operati solo da una
determinata tipologia di investitori, che non trovi applicazione l’imposta
sostitutiva nella misura ridotta prevista dall’articolo 8, comma 4, lettera c), del
decreto legge n. 70 del 2011. Viceversa, nel caso di titoli sui quali sia stato
costituito un usufrutto a favore di persone fisiche non esercenti attività di
impresa, si ritiene che possa essere applicato il regime di agevolazione in
questione, anche se i proprietari siano soggetti che non avrebbero titolo a fruire
dell’aliquota ridotta; ciò in quanto, alla luce delle finalità sopra richiamate, si
deve considerare rilevante il titolare giuridico degli interessi che, ai sensi
dell’articolo 984 del codice civile, spettano all’usufruttuario per la durata del suo
diritto.
D. Si chiede di chiarire quale sia il trattamento dei proventi derivanti da
operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli aventi come “sottostante” i
titoli di risparmio dell’economia meridionale.
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R. Con riferimento ai proventi derivanti da operazioni di pronti con termine e di
prestito titoli aventi come materia sottostante titoli di risparmio per l’economia
meridionale, si ritiene che non trovi applicazione il regime agevolativo previsto
dalle disposizioni in commento. Le stesse infatti fanno esplicito riferimento ai
soli interessi ed altri proventi derivanti “direttamente” dai titoli mentre, nel caso
di operazioni di pronti con termine e di prestito titoli, i proventi derivano
piuttosto dai contratti aventi ad oggetto i titoli stessi.
D. Si chiede di chiarire quale sia il trattamento dei titoli posseduti indirettamente
da persone fisiche non esercenti attività d’impresa per il tramite di fondi
d’investimento.
R. Nel caso di titoli riferibili a persone fisiche non esercenti attività d’impresa
che possiedono quote o azioni di fondi d’investimento che detengono nel loro
patrimonio titoli di risparmio per l’economia meridionale si ritiene che non trovi
applicazione l’imposizione nella misura ridotta del 5 per cento. Infatti, nei casi in
cui il legislatore ha ritenuto che dovesse essere mantenuta l’imposizione ridotta
prevista per gli investimenti diretti, anche nel caso di investimenti detenuti
tramite organismi di investimento collettivo, ha introdotto specifiche disposizioni
che regolano le modalità di riconoscimento dell’imposizione in misura agevolata.
Si veda al riguardo, quanto previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera b), e
comma 14, del decreto legge 11 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per quanto concerne i
proventi derivanti da titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari emessi da Stati
white listed detenuti per il tramite di organismi collettivi di investimento
mobiliare italiani ed europei armonizzati o sottoposti a vigilanza. In tali casi
viene esplicitamente previsto dal legislatore che sia mantenuta anche nel caso di
investimenti indiretti, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio,
il livello di imposizione al 12,5 per cento previsto nel caso di investimenti diretti
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in titoli di Stato. Analogamente non è applicabile l’imposizione in misura ridotta
per quanto concerne i proventi derivanti da Titoli di risparmio per l’economia
meridionale inclusi nella composizione dei redditi derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni Regionali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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