Quali prestazioni pensionistiche da fondi integrativi hanno diritto alla tassazione agevolata al 87,50% e fino a quando?
Spiegato da FiscoAI
La circolare chiarisce il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dai fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti previdenziali esistenti prima del 1993. Queste prestazioni, per la parte maturata entro il 31 dicembre 2000, beneficiano di una tassazione agevolata: costituiscono reddito imponibile solo per l'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre il restante 12,50% è escluso dalla base imponibile IRPEF. La norma si applica anche ai soggetti che hanno cessato il servizio dopo il 31 dicembre 2000, purché la prestazione sia riferibile a montanti maturati entro quella data. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'orientamento consolidato della Cassazione, che ammette questa agevolazione anche per i fondi preesistenti al decreto legislativo 124/1993, superando la precedente interpretazione restrittiva dell'Amministrazione. Questo significa che i contribuenti hanno diritto ai rimborsi delle imposte pagate in eccesso e che i sostituti d'imposta devono applicare correttamente l'aliquota agevolata in sede di erogazione.
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Riferimento normativo
Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 26/06/2006 n. 25
Oggetto:
Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di
previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Testo:
1. PREMESSA
Il trattamento tributario da riservare ai fini IRPEF alle erogazioni
pensionistiche effettuate dai fondi integrativi degli istituti di previdenza
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, per la parte del trattamento
maturato entro il 31 dicembre 2000, ha dato origine ad un diffuso
contenzioso.
La questione verte sull'applicazione della tassazione agevolata in
ragione dell'87,50 per cento ai trattamenti erogati dai predetti fondi
pensionistici integrativi, istituiti antecedentemente all'entrata in vigore
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Al riguardo, con la risoluzione n. 295/E dell'11 settembre 2002, la
scrivente ha precisato che "i trattamenti erogati dalle forme pensionistiche
integrative in discorso, per la parte di trattamento maturato entro il 31
dicembre 2000, non possono essere assoggettati ad imposta nella misura
dell'87,50 per cento, atteso che non sono configurabili quali fondi
integrativi di previdenza complementare".
Di contro, appare oramai consolidato l'orientamento della
giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', volto a riconoscere
l'assoggettamento delle erogazioni pensionistiche in parola a tassazione
nella misura agevolata, con conseguente accoglimento delle richieste di
rimborso avanzate dai contribuenti, i quali chiedono che il sostituto
d'imposta si adegui in sede di erogazione dei trattamenti pensionistici
all'orientamento giurisprudenziale.
Si rende, quindi, opportuno un riesame della questione.
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
L'agevolazione in esame e' stata introdotta nell'articolo 48, comma
7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall'articolo
13, comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato
dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E' stato previsto che le prestazioni periodiche erogate ai sensi del
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni "
... costituiscono reddito per 87,50 per cento dell'ammontare corrisposto".
Tale disposizione, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 314, e' stata traslata senza modifiche nella lettera
d), comma 1, dell'articolo 48-bis del TUIR (attualmente articolo 52).
Con decorrenza dal 1 gennaio 2001 la predetta disposizione e' stata
modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47.
A seguito di tale modifica, la citata lettera d) del comma 1
dell'articolo 48-bis del TUIR, stabilisce che le prestazioni pensionistiche
in questione si assumono a tassazione al netto della parte corrispondente ai
redditi gia' assoggettati ad imposta e di quella parte gia' tassata in
passato come reddito di capitale.
3 QUESTIONE OGGETTO DI CONTENZIOSO
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Circolare del 26/06/2006 n. 25
La conclusione cui e' pervenuta la scrivente con la risoluzione n.
295/E del 2002 si basa su quanto disposto dall'articolo 18 del D.Lgs. 21
aprile 1993, n. 124, per il quale "... Salvo quanto previsto al comma 3,
dette forme (si tratta delle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421, n.d.r.), se gia' configurate ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e
contabili separate."
In sostanza, quindi, le disposizioni normative con cui sono state
istituite le forme pensionistiche complementari hanno voluto salvaguardare
quelle gia' esistenti, a condizione, pero', che si adeguassero ai requisiti
introdotti con il decreto legislativo n. 124 del 1993.
Pertanto, in ragione della distinzione operata dal D.Lgs. n. 124 del
1993, sia il Ministero del lavoro che la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) hanno riservato un differente trattamento alle forme
integrative di previdenza istituite a favore dei dipendenti degli enti
previdenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421
del 1992 rispetto alle forme di previdenza complementare soggette alla
vigilanza della stessa COVIP.
Tale distinzione ha comportato, conseguentemente, che l'agevolazione
fiscale introdotta dal predetto comma 8 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 124
del 1993 fosse ritenuta applicabile nelle sole ipotesi in cui le forme di
previdenza integrativa gia' esistenti si fossero adeguate ai precetti del
decreto istitutivo della previdenza complementare.
Il predetto indirizzo interpretativo, pero', non e' stato accolto
dalla Suprema Corte, la quale ammette l'applicazione della tassazione di
favore di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d) del TUIR, anche per i
fondi integrativi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, motivando cio',
tra l'altro, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
1. le norme contenute nel D.Lgs n. 124 del 1993 fanno riferimento "...
a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge n. 421/92, nessuna esclusa ..." e quindi
" ... l'ambito di applicazione concerne tutte le forme di previdenza
preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari
del sistema obbligatorio pubblico ..." (cfr. Cass. 23 maggio 2005, n.
10842);
2. "il diritto al beneficio fiscale ... non puo' essere escluso per la
sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme
pensionistiche integrative in nuovi modelli di trattamento
pensionistico complementare" (cfr. Cass. 17 giugno 2005, n. 13095).
In senso conforme si citano le seguenti ulteriori pronunce della
Cassazione: 10 giugno 2005, n. 12356; 12 luglio 2005, n. 14655; 11 novembre
2005, n. 22843.
Sull'argomento e' stata consultata anche l'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale, con il parere n. 40695 del 5 aprile 2006, ha riconosciuto
che il predetto orientamento giurisprudenziale e' da considerarsi oramai
consolidato.
Si evidenzia, infine, che, come specificato nella circolare n. 29/E
del 20 marzo 2001, punto 4.4, la predetta disciplina (tassazione nella
misura dell'87,5%) trova applicazione relativamente alle prestazioni
periodiche integrative maturate fino alla data del 31 dicembre 2000.
Infatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 47 del
2000, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative
alle modalita' di tassazione si rendono applicabili alle sole prestazioni
riferibili agli importi maturati da tale data.
Pertanto, da quanto detto discende che anche i soggetti cessati dal
servizio in epoca successiva al 31 dicembre 2000 possono fruire della
tassazione agevolata (base imponibile ridotta all'87,5%) sull'ammontare
della prestazione periodica riferibile al montante maturato entro la
predetta data.
4 CONCLUSIONI
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Circolare del 26/06/2006 n. 25
Preso atto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si
ritiene non piu' opportuno proseguire nella coltivazione delle controversie
in questione.
Si invitano quindi gli uffici dell'Agenzia ad uniformarsi
all'orientamento della Corte di Cassazione, con conseguente riesame caso per
caso del contenzioso pendente concernente la materia in esame e,
ricorrendone i presupposti, abbandono secondo le modalita' di rito, se del
caso previa esecuzione del rimborso richiesto.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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La tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche integrative è disciplinata dall'articolo 52 del TUIR (ex articolo 48-bis) e riguarda i redditi da previdenza complementare. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la data di maturazione del trattamento pensionistico per applicare correttamente l'imponibilità al 87,50% o al 100%, considerando anche le modifiche introdotte dal decreto legislativo 47/2000 con decorrenza 1 gennaio 2001.
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