Disciplina sulle società non operative - Articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Disciplina sulle società non operative - Articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 9/E
Roma, 19 ottobre 2005
.
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 14 febbraio 2008
OGGETTO: Disciplina sulle società non operative - Articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’art. 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008).
2
INDICE
1 PREMESSA.............................................................................................................3
2 LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE...............................................................5
2.1 Società con un numero di soci non inferiore a 50............................................5
2.2 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità...........................................................6
2.3 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato
preventivo..........................................................................................................7
2.4 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.........................7
2.5 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento
del capitale sociale............................................................................................8
2.6 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore..............8
3 TEST DI OPERATIVITÀ - BENI SITUATI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI.........................................10
4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO...................11
5 LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI DISAPPLICAZIONE.................................................12
6 IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE CHE INDIVIDUA LE “SITUAZIONI OGGETTIVE” PER LA
DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA..............................................................13
7 SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE
SOCIETA’ NON OPERATIVE...........................................................................17
3
1 PREMESSA
Le società di comodo sono disciplinate dall’articolo 30, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (di seguito, articolo 30).
Tale disciplina è stata, nel corso degli anni, modificata in particolare ad
opera:
• dell’articolo 27 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85);
• dell’articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (convertito con
modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556)
• dell’articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
• dell’articolo 35, commi 15 e 16 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
• dall’articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (di seguito, legge finanziaria 2007);
• dall’articolo 1, commi 128 e 129 della legge 24 dicembre 2007 (di
seguito, legge finanziaria 2008).
Le innovazioni apportate dall’articolo 35 del decreto legge n. 223 del
2006 e i correttivi introdotti dalla legge finanziaria 2007 sono stati commentati
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 le cui
indicazioni sono tuttora attuali per le parti non innovate dalla legge finanziaria
2008.
Le modifiche apportate da ultimo dall’articolo 1, commi 128 e 129, della
legge finanziaria 2008 hanno riguardato:
• la disciplina delle cause di esclusione;
• il test di operatività con riferimento ai beni situati in comuni con meno
di 1000 abitanti;
• la determinazione del reddito minimo che deve essere dichiarato ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
4
• la previsione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate che individui determinate situazioni oggettive, in presenza
delle quali è consentita la disapplicazione automatica della disciplina,
senza l’onere di presentare apposita istanza di interpello;
• l’introduzione di nuove modalità (o l’indicazione delle modalità) di
comunicazione dei provvedimenti del Direttore Regionale dell’Agenzia
delle Entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione
presentate ai sensi del citato comma 4-bis dell’articolo 30;
• la riapertura dei termini della procedura di scioglimento e
trasformazione agevolata delle società “di comodo” di cui all’articolo 1,
commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) nonché la modifica delle aliquote delle imposte
sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo,
della medesima legge finanziaria 2007.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa alla legge finanziaria 2008, le
modifiche consentono all’Amministrazione finanziaria di focalizzare l’interesse
sulle casistiche più rilevanti che interessano le società “di comodo”, alleggerendo
al contempo gli adempimenti dei contribuenti ed i carichi di lavoro degli uffici.
Esse consentono, in particolare, di porre rimedio alla scarsa
significatività delle previgenti percentuali applicabili - sia ai fini della
determinazione dei ricavi figurativi del “test di operatività”, sia ai fini della
determinazione del reddito minimo - a determinate categorie di beni.
Le ulteriori modifiche concernenti le cause di esclusione della disciplina
sulle società non operative, vanno lette in un’ottica di ulteriore semplificazione
della stessa.
Analoga ratio deve ricercarsi nella previsione del legislatore di
individuare, attraverso l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, nuove situazioni oggettive che consentano ai
contribuenti di disapplicare la disciplina in esame senza necessità di presentare
5
l’interpello c.d. disapplicativo (ex articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del
1973).
In ultimo, con la riproposizione della disciplina sullo scioglimento o la
trasformazione agevolata delle società non operative, si è inteso incentivare la
cancellazione delle società che non vi avessero provveduto in applicazione delle
analoghe disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007. A tal fine il
legislatore ha disposto una significativa riduzione delle aliquote delle imposte
sostitutive prima previste.
2 LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE
Il legislatore è intervenuto sulla cause di esclusione dalla disciplina sulle
società non operative, recata dall’articolo 30, comma 1, modificando una causa
già esistente (punto 6) ed introducendo nuove fattispecie [enumerate dal 6-bis) al
6-sexies)], ognuna delle quali individua una nuova ed ulteriore ipotesi di
esclusione rispetto al previgente impianto normativo.
2.1 Società con un numero di soci non inferiore a 50
Per effetto della modifica apportata al prima citato punto 6) ad opera
della legge finanziaria 2008, sono escluse dall’ambito di applicazione della
disciplina sulle società non operative le società che abbiano un numero di soci
non inferiore a 50 (la previgente formulazione richiedeva un numero non
inferiore a 100).
Il numero dei soci richiesto dalla norma è stato sensibilmente ridotto in
considerazione del fatto che la soglia di cinquanta soci esprime una “dimensione”
in sé sufficiente per escludere – relativamente alle società non quotate – la
presunzione di non operatività.
Si precisa che il requisito richiesto dalla norma per l’esclusione
“automatica” dalla disciplina - ossia la soglia minima di cinquanta soci - debba
sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta.
6
Tale affermazione è conforme a quanto sostenuto nella circolare n. 25/E
del 4 maggio 2007 con riguardo alla causa di esclusione, prevista dal medesimo
articolo 30, concernente le società che controllano società ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le stesse società ed
enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente.
In quella circostanza è stato, infatti, affermato che qualora il requisito del
controllo sul soggetto quotato (o da parte del soggetto quotato) si verifichi nel
corso del periodo d’imposta, la società interessata potrà, comunque, beneficiare
della causa di esclusione laddove tale circostanza si sia verificata per la maggior
parte del periodo d’imposta considerato.
2.2 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità
Questa nuova causa di esclusione riguarda le società che nei due anni
precedenti hanno avuto alle dipendenze un numero di unità lavorative mai
inferiore a 10, in tal modo palesando una vitalità che - secondo la legge – è
incompatibile con lo status di società non operativa.
Si ritiene che il numero minimo di dipendenti richiesto dalla norma
debba sussistere per tutti i giorni compresi nell’arco temporale oggetto di
osservazione.
Ancorché la disposizione richieda - ai fini dell’esclusione - la verifica del
numero minimo dei dipendenti nei “due esercizi precedenti”, è implicito e
coerente con la ratio della causa di esclusione ritenere che tale valore debba
sussistere anche nell’esercizio per il quale debba effettuarsi il test di operatività.
Si precisa, inoltre, che tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati
(con contratto a tempo determinato o indeterminato), mentre ne sono esclusi
quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti, come i
collaboratori a progetto o gli amministratori.
7
2.3 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato
preventivo
L’esclusione in esame era stata in parte già individuata in via
interpretativa nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007.
In tale sede, giova ricordare, infatti, che il trattamento di esclusione
automatica previsto dall’articolo 30 per le società in amministrazione controllata
e straordinaria era stato esteso, per analogia, alle società in stato di fallimento, in
liquidazione coatta amministrativa e a quelle interessate da procedure di
liquidazione giudiziaria.
La nuova causa di esclusione aggiunge alle ipotesi già individuate in via
interpretativa, le società in concordato preventivo.
Alla base della nuova disposizione vi è la considerazione, esplicitata
dalla Relazione illustrativa alla legge finanziaria 2008, che le procedure
richiamate dalla norma, accomunate dalla presenza di un organo terzo – l’autorità
giudiziaria – che ne controlla lo svolgimento, mal si presterebbero al
perfezionamento di manovre elusive tali da giustificare l’applicazione della
disciplina in esame.
2.4 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
L’esclusione trova giustificazione nella necessità di esonerare dal test di
operatività le società che esprimono una elevata produttività rispetto al valore dei
propri asset.
Per avvalersi della esclusione in esame, le società interessate dovranno
porre a raffronto, nell’esercizio di riferimento:
• il totale del valore della produzione, così come risulta dal
raggruppamento A dello schema di conto economico ai sensi
dell’articolo 2425 del c.c., e
• il totale dell’attivo dello schema di stato patrimoniale, ex articolo 2424
c.c..
8
Nel presupposto, ovviamente, che il bilancio sia redatto secondo corretti
principi contabili, qualora il primo ammontare fosse superiore al secondo le
società possono ritenersi automaticamente escluse dalla disciplina delle società
non operative e, conseguentemente, non sono tenute all’ordinario test di
operatività.
Per le società in contabilità semplificata, la causa di esclusione in esame
deve essere verificata tenendo conto degli stessi elementi e valori richiesti dalla
norma, evidenziati in un apposito prospetto economico-patrimoniale redatto sulla
base delle risultanze contabili.
2.5 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento
del capitale sociale
La causa di esclusione in esame si fonda sulla considerazione che la
presenza di un “controllo” pubblico possa escludere a priori la natura di comodo
della società.
Con riguardo a tale ipotesi, analogamente a quanto affermato con
riferimento alla causa di esclusione di cui al paragrafo 2.1, si precisa che il
requisito della soglia di partecipazione pubblica non inferiore al 20 per cento del
capitale, nel caso di raggiungimento di tale valore nel corso dell’esercizio, deve
sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta.
2.6 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
L’esclusione ha per oggetto le società che risultano congrue e coerenti ai
fini degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Vanno considerate congrue le società che, anche per effetto
dell’adeguamento in dichiarazione, dichiarano ricavi di importo non inferiore a
quello puntuale di riferimento derivante dalla applicazione Gerico e comprensivo
dei maggiori ricavi che si ottengono dalla applicazione degli specifici indicatori
di normalità economica previsti dal comma 2 dall’articolo 10 bis della legge 146
del 1998 e dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9
Ai fini della definizione del livello di congruità rilevante per
l’applicazione della esclusione in esame, in presenza di studi di settore
influenzati dagli indicatori previsti dal citato articolo 1, comma 14, si applicano
le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 4 luglio 2007, ed in particolare
quelle introdotte nel nuovo comma 1-bis del decreto 20 marzo 2007. In base a
tale disposizione gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che “dichiarano,
anche per effetto dell'adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in
misura non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di
settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con
il presente decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di
riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto
degli indicatori medesimi.”
Per quanto riguarda, invece, il requisito della coerenza si ritiene che lo
stesso possa considerarsi sussistente solo quando la società risulti correttamente
posizionata nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili
nei suoi confronti. Tali indicatori, diversi dagli indicatori di normalità economica
che influenzano i livelli di congruità ai quali si è fatto precedentemente
riferimento, sono quelli tradizionalmente presi in considerazione dagli studi di
settore.
Considerato il dato letterale della disposizione la esclusione non si applica
nei confronti delle società alle quali si applicano i parametri, anche qualora le
stesse dichiarino ricavi congrui.
Si fa presente, infine, che la condizione di esclusione in esame deve essere
verificata nel solo esercizio di riferimento e non anche nel triennio utilizzato per
il calcolo dei ricavi del test di operatività.
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3 TEST DI OPERATIVITÀ - BENI SITUATI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI
La legge finanziaria 2008 ha modificato le percentuali (rilevanti ai fini
del test di operatività) applicabili ai beni situati nei comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti; ciò al fine di porre rimedio ad alcune distorsioni
conseguenti al precedente intervento normativo sul testo dell’articolo 30
effettuato dalla legge finanziaria 2007.
A tal proposito giova ricordare che nella formulazione previgente
l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30 prevedeva una riduzione – pari
rispettivamente all’1 e al 10 per cento - delle percentuali applicabili ai beni di cui
alle lettere a) e c) del medesimo comma 1 situati nei comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti.
Si trattava, in particolare, delle categorie di beni riferite alle
partecipazioni in società di capitali, agli strumenti finanziari assimilati, alle
obbligazioni e altri titoli che non costituissero immobilizzazioni finanziarie e a
quote di partecipazione in società di persone (lettera a), nonché alle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria (lettera c).
La finanziaria per l’anno 2008, relativamente ai beni situati nei predetti
comuni, ha provveduto a:
(cid:131) ridurre all’1 per cento il coefficiente applicabile sul valore degli asset
immobiliari di cui alla lettera b) del citato comma 1, articolo 30;
(cid:131) sopprimere le previsioni di aliquota ridotta riferite alle categorie di
asset di cui alle lettere a) e c) del comma 1 prima descritte.
Riassumendo, alla luce delle recenti modifiche, le percentuali che, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, devono essere applicate ai fini della determinazione dei ricavi presunti,
risultano le seguenti:
a) 2 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle
società di persone cd. commerciali di cui all'articolo 5 del
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medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore
dei crediti;
b) 6 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma,
lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione
finanziaria;
5 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10;
4 per cento per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
1 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
c) 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria.
Si osserva, da ultimo, che in merito all’individuazione dei beni e delle
immobilizzazioni rilevanti e del valore dei beni e delle immobilizzazioni
medesime cui applicare le suddette percentuali si rinvia, per quanto compatibili,
ai contenuti della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 4 maggio 2007.
4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO
Contestualmente alle modifiche apportate alle percentuali utilizzabili per
il test di operatività, la legge finanziaria 2008 ha modificato anche talune
percentuali da applicare ai fini della determinazione del reddito minimo.
In particolare, ha previsto che al valore degli immobili classificati nella
categoria catastale A/10 si rende applicabile una percentuale ridotta al 4 per
cento.
Inoltre, coerentemente alla riduzione del coefficiente di determinazione
dei ricavi figurativi, l’aliquota da applicare - ai fini del calcolo del reddito
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minimo - agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti è stata ridotta allo 0,9 per cento.
In sintesi, le percentuali che, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, risultano applicabili alle
categorie di beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 30 della
legge 724/94, sono le seguenti:
a) 1,5 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società
di persone cd. commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo
unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni (navi) indicati nell'articolo 8-bis, primo comma,
lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione
finanziaria;
4 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
3 per cento per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti;
0,9 per cento per gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti;
c) 12 per cento per le altre immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria.
5 LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI DISAPPLICAZIONE
Il nuovo comma 4-quater introdotto nell’articolo 30 dal comma 128
della legge finanziaria 2008 ha previsto nuove modalità di comunicazione degli
atti adottati dal Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate in esito all’esame
delle istanze di disapplicazione della disciplina in commento.
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In base alle previgenti disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del
D.M. 19 giugno 1998, n. 259, le determinazioni del Direttore regionale dovevano
essere comunicate al contribuente, entro novanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza, mediante servizio postale, in plico raccomandato con
avviso di ricevimento.
In un’ottica di economicità e speditezza del procedimento la legge
finanziaria 2008 ha previsto, in alternativa, la possibilità di comunicare il
provvedimento anche a mezzo fax o posta elettronica.
6 IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE CHE INDIVIDUA LE “SITUAZIONI OGGETTIVE” PER
LA DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA
Il comma 128 della legge finanziaria 2008 ha introdotto nell’articolo 30
il comma 4-ter, che attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle entrate la
possibilità di individuare, con un apposito provvedimento, ulteriori situazioni
oggettive, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la
disciplina delle società non operative, senza necessità di presentare l’apposita
istanza di disapplicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 23681
del 14 febbraio 2008 sono state individuate le seguenti cause di disapplicazione
automatica della disciplina delle società di comodo che operano a partire dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007:
1) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la
disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in
dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a
norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi successiva; la disapplicazione
opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del
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predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento
all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni;
In altri termini, le società in liquidazione che manifestano nella
dichiarazione dei redditi la volontà di porre termine alla procedura di
liquidazione e di cancellarsi dal registro imprese entro il termine di presentazione
della dichiarazione successiva a quella in cui hanno assunto l’impegno in tal
senso, sono esonerate dall’onere di presentare istanza di interpello e,
conseguentemente, possono disapplicare la disciplina delle società non operative.
La ratio della disposizione risiede nella volontà di favorire le predette
società, esonerandole dall’applicazione della disciplina delle società non
operative in considerazione del loro particolare status, subordinatamente,
tuttavia, all’assunzione, da parte delle stesse, del preciso impegno di estinguersi
entro un determinato lasso temporale, circostanza che comproverebbe l’effettività
della procedura liquidatoria.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso in cui l’assemblea dei soci
abbia deliberato la messa in liquidazione di una società in data 13 aprile 2003 e
che pertanto, come si dirà in appresso, non può accedere alla disciplina dello
scioglimento agevolato.
La stessa società, che ha l’esercizio coincidente con l’anno solare,
assume il suddetto impegno nella dichiarazione dei redditi Unico 2008, ottenendo
la disapplicazione automatica dalla disciplina in esame, per il periodo d’imposta
precedente (2007), per il periodo d’imposta in corso alla data in cui ha assunto
l’impegno (2008) e per il periodo d’imposta successivo (che si chiude alla data,
non successiva al 31 luglio 2009, di cancellazione dal registro delle imprese).
Resta fermo, infatti, l’obbligo per tale società di chiedere la
cancellazione al registro imprese, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi Unico 2009. Nella negativa, si ripristina l’obbligo di
15
assoggettarsi alla disciplina delle società non operative fin dal periodo d’imposta
2007.
2) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato
preventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione opera con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i
cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono
successivamente all’inizio delle procedure medesime;
3) società sottoposte a sequestro penale o a confisca ai sensi degli
articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché altri casi
in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore
giudiziario, con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il
relativo provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai
successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
4) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili
concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base
alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La
disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili;
5) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di
comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse
dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in
conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate
residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La
disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
6) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di
circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito
modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera
limitatamente alle predette circostanze oggettive.
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Nei numeri sub 4, 5 e 6, sono individuate determinate fattispecie di
“disapplicazione parziale”, in presenza delle quali il contribuente è esonerato
dall’applicazione della disciplina in commento, limitatamente alle fattispecie
medesime.
Infatti, al verificarsi di una o più delle fattispecie suddette è consentito al
contribuente di non tenere conto dei relativi asset in sede di determinazione del
test di operatività e di calcolo del reddito minimo presunto.
Più in particolare, sarà cura del contribuente, “neutralizzare”, l’effetto
delle predette fattispecie, non applicando i coefficienti di reddittività sul valore
degli asset interessati dalla disapplicazione né considerando gli eventuali ricavi
iscritti a conto economico e direttamente correlabili agli asset medesimi.
In relazione ad eventuali altri asset, il contribuente sarà assoggettato
comunque alla disciplina di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, ivi
inclusa la possibilità di presentare apposita istanza di disapplicazione qualora
ricorrano situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei
ricavi e del reddito minimo previsto dalla normativa.
Inoltre, il provvedimento include tra le situazioni oggettive che
consentono la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, senza
necessità di presentare istanza al Direttore regionale, le medesime cause di
esclusione indicate all’articolo 1, comma 128, lettere b) e c), della legge
finanziaria 2008. Detta inclusione vale ad estendere alle nuove cause di
esclusione le medesime disposizioni procedurali indicate dall’articolo 30, comma
4-ter, con la conseguenza che tutte le esaminate situazioni oggettive, siano esse
previste dalla norma ovvero individuate con il provvedimento in esame, rilevano
anche per il periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2007, senza necessità di
proporre istanza di interpello.
In altri termini, le fattispecie descritte al paragrafo 2 che, per i periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, costituiscono, come
si è detto, cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative, per il
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periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 si qualificano come situazioni
oggettive al ricorrere delle quali i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di
presentazione dell’apposita istanza ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del
DPR n. 600 del 1973.
7 SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Il comma 129 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 individua le
modalità ed i termini entro i quali le società considerate non operative nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 o che a tale data si trovino nel
primo periodo d’imposta, possono optare per lo scioglimento o la trasformazione
in società semplice, uscendo così dal regime di tassazione proprio del reddito
delle società commerciali e, pertanto, sottraendosi anche all’operatività della
disciplina di contrasto alle cd. società non operative di cui al più volte citato
articolo 30 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e per quelli
successivi.
Il comma 129 citato richiama espressamente la disciplina della
fuoriuscita agevolata dal regime delle società non operative di cui all’art. 1,
commi da 111 a 117, della legge finanziaria 2007, cui occorre far riferimento
anche per il regime vigente, fatte salve le modifiche - di seguito illustrate - recate
dalla finanziaria per l’anno 2008.
Nel rinviare, per le parti non innovate dalle disposizioni in esame, alla
circolare n 25/E del 2007, si fa presente che possono usufruire del regime
agevolato le società che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007
risultano non operative, in quanto non hanno realizzato i ricavi minimi derivanti
dall’applicazione dell’articolo 30, comma 1, nella versione in vigore alla predetta
data e, quindi, senza tener conto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria
2008 ai coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi.
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Si ricorda che l’eventuale presentazione dell’istanza di disapplicazione
(seguita o meno dal provvedimento di accoglimento) non preclude l’accesso alla
disciplina di scioglimento o di trasformazione agevolata.
Possono avvalersi, inoltre, della disciplina sullo scioglimento o
trasformazione agevolata le società che non abbiano superato il c.d. test di
operatività per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, non rilevando
a tal fine la circostanza che le stesse si trovino in una delle situazioni oggettive di
esonero dalla presentazione dell’interpello individuate ai punti 1, lettere da b) a
f), e 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le società in liquidazione individuate al punto 1, lettera a) del citato
provvedimento non possono avvalersi della disciplina agevolata in esame.
Nel rinviare alla citata circolare 25/E e, più in generale, alla prassi
amministrativa elaborata in relazione ai commi da 111 a 117 dell’articolo 1 della
legge finanziaria 2007, si segnalano, in questa sede, i profili di novità della
disciplina attuale.
In primo luogo, il legislatore ha ridotto sensibilmente le aliquote delle
imposte sostitutive applicabili. In particolare, l’imposta sostitutiva dovuta sul
reddito della liquidazione o, in caso di trasformazione, sulla differenza tra il
valore normale dei beni ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, è ridotta dal 25
per cento al 10 per cento; mentre l’imposta sostitutiva dovuta sui saldi attivi di
rivalutazione è ridotta dal 10 al 5 per cento.
In ordine all’ambito di applicazione temporale della disciplina di
fuoriuscita agevolata, si rileva che ai sensi del comma 129 citato “lo
scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo 1,
commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito
dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007 … entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo di imposta”.
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La legge finanziaria 2008, similmente a quanto previsto dalla legge
finanziaria 2007, indica ai fini della fruibilità dell’agevolazione esclusivamente il
termine finale entro cui porre in essere l’adempimento giudicato rilevante per
l’accesso al regime agevolato, ossia l’adozione della delibera di scioglimento o di
trasformazione in società semplice (si veda il rinvio operato dal comma 129
dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 al comma 111 dell’articolo unico
della legge finanziaria 2007).
La disposizione in commento (analogamente a quella contenuta nel
comma 111 della legge finanziaria 2007) non contempla espressamente alcun
termine iniziale per l’adozione della delibera di scioglimento o di trasformazione
in società semplice, per cui potrebbe porsi il dubbio se possano avvalersi della
disciplina sullo scioglimento agevolato di cui alla legge finanziaria 2008 le
società che hanno deliberato la messa in liquidazione prima del 1° gennaio 2008.
Al riguardo si osserva che tale possibilità è da escludersi in quanto non
coerente con il dato testuale della norma che subordina la disciplina in esame allo
status di società non operativa la cui verifica resta necessariamente ancorata al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Possono avvalersi delle procedure di fuoriuscita agevolata di cui al comma
129 esclusivamente le società che abbiano deliberato la messa in liquidazione (o,
a seconda dei casi, la trasformazione in società semplice) a partire dalla data di
entrata in vigore di tale disposizione e, pertanto, a far data dal 1° gennaio 2008, a
condizione che non abbiano superato il test di operatività con riferimento al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Con riferimento ai requisiti soggettivi per accedere al regime agevolato in
esame, il comma 129 (replicando quanto già previsto relativamente al periodo
d’imposta 2007 dal comma 111 della legge finanziaria 2007) precisa che “la
condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere
verificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta
giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1° novembre 2007”.
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In questa sede è opportuno rammentare che l’iscrizione nel libro soci è un
adempimento non previsto dalla disciplina civilistica per le società di persone e
pertanto non richiesto ad esse per beneficiare della disciplina agevolativa.
Peraltro, come già chiarito nella Circolare del Ministero delle finanze n. 112/E
del 21 maggio 1999, par. 2.2 nell’affrontare una fattispecie analoga, in dette
ipotesi l’identità dei soci al 1° gennaio 2008 dovrà comunque essere dimostrata
mediante un atto avente data certa.
Stante l’espresso richiamo al citato comma 111 della legge finanziaria
2007, l’accesso al regime agevolato richiede la sussistenza anche degli altri
requisiti individuati dalla norma richiamata, ossia:
1) la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro
delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro
un anno dalla delibera di scioglimento o di trasformazione della società;
2) la particolare composizione della compagine societaria, che deve essere
interamente formata da persone fisiche;
3) la detenzione delle partecipazioni da parte dei soci al di fuori del regime
d’impresa, posto che, come già chiarito nella circolare n. 25/E del 2007
(par. 11.1), dall’esplicito riferimento del comma 113 della legge
finanziaria 2007 all’art. 47, comma 7, del TUIR, si evince che la ratio
della disciplina è quella di facilitare la fuoriuscita dei beni dal regime
d’impresa.
Preme osservare che, accanto a cause di scioglimento volontarie, che
postulano l’adozione di una delibera (o di una decisione, nel caso delle società di
persone), il codice civile agli articoli 2308 (società in nome collettivo, 2323
(società in accomandita semplice) e 2484 (società di capitali) prevede
determinate cause di scioglimento che operano di diritto, ovvero senza che
occorra una manifestazione di volontà dei soci in tal senso (si pensi, ad esempio,
all’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, o – per le s.a.s. – alla circostanza
che residuino solo soci accomandatari, ovvero – relativamente alle società di
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capitali – alla riduzione del capitale sotto il minimo legale o alla continuata
inattività dell’assemblea).
In tal caso, ai fini dell’accesso alla disciplina in esame, assume rilevanza
equivalente alla delibera assembleare il verificarsi della circostanza alla quale la
norma ricollega lo scioglimento, la quale pertanto deve intervenire, per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare, tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008.
Quale ulteriore requisito di accesso all’agevolazione rileva, anche per le
fattispecie in esame, la presentazione della richiesta di cancellazione dal registro
delle imprese entro un anno dall’evento che comporta lo scioglimento.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente circolare vengano applicati con uniformità.
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