Circolare In vigore

Circolare 83/2012

Strumenti di finanziamento per le imprese. Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni. Art. 32, comma 13, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

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Strumenti di finanziamento per le imprese. Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni. Art. 32, comma 13, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - pdf

Testo normativo

CIRCOLARE N. 29/E Direzione Centrale Normativa Roma, 26 settembre 2014 OGGETTO: Strumenti di finanziamento per le imprese. Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni. Art. 32, comma 13, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si forniscono i seguenti chiarimenti. L’articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 831 (c.d. “Decreto Crescita”) ha sensibilmente modificato il regime civilistico e fiscale degli interessi degli strumenti finanziari che possono emettere le imprese domestiche di piccole e medie dimensioni, quali le obbligazioni e le cambiali finanziarie, allo scopo di dotarle di strumenti di raccolta di capitali di debito, utilizzabili in alternativa alla raccolta presso i soci e al credito bancario oppure in sostituzione di precedenti debiti. La finalità dell’intervento normativo è, come noto, quella di ridurre i vincoli normativi (non solo fiscali) che finora hanno limitato il ricorso da parte di queste 1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni e integrazioni. 2 società al mercato dei capitali. Infatti, dal punto di vista civilistico, sussistevano determinate limitazioni patrimoniali all’indebitamento e numerosi erano gli adempimenti amministrativi richiesti che consentivano la fruizione di tali strumenti solo per le società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati e per le banche. Dal punto di vista fiscale, invece, tale provvedimento normativo ha esteso l’applicabilità del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 – finora riservato ai titoli obbligazionari e titoli similari emessi dalle banche e dalle società quotate e ai titoli pubblici - agli interessi e altri proventi dei titoli obbligazionari, dei titoli similari nonché delle cambiali finanziarie emessi da società con azioni non negoziate, a condizione che i medesimi strumenti siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella cd. white list di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)2. Da ultimo, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 913, il regime del decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato, tra l’altro, esteso alle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, non quotati, emessi da società con azioni non negoziate nei predetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, purché detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati come definiti dall’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). L’estensione del regime previsto dal decreto legislativo n. 239 del 1996 alle predette obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie si applica, quindi, in luogo della ritenuta alla fonte da parte dell’emittente ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2 Sul tema si rinvia a quanto già chiarito con la circolare n. 4/E del 6 marzo 2013. 3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3 Inoltre, a favore degli emittenti dei predetti strumenti finanziari è consentita la deducibilità degli interessi passivi sostenuti senza dover tener conto delle limitazioni previste dall’articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 che, come noto, condiziona la misura della deducibilità sulla base dei parametri di rendimento del prestito obbligazionario. In tal modo, gli interessi passivi sono deducibili applicando esclusivamente le regole generali dettate dall’articolo 96 del TUIR. Tuttavia, con riferimento agli strumenti non quotati emessi da società con azioni non negoziate, le predette limitazioni sono disapplicate al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dal comma 8 dell’articolo 32 in commento. In particolare, i titoli devono essere detenuti da investitori qualificati, detti investitori non devono detenere, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente ed inoltre il beneficiario effettivo dei proventi deve essere residente in Italia o in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Ciò premesso, tra le norme finalizzate ad agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 del citato articolo 32 del decreto legge n. 83 del 2012 stabilisce che: “Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.”. Tale disposizione attribuisce la rilevanza fiscale di tali oneri secondo il principio di cassa, indipendentemente dall’imputazione a conto economico, consentendo, quindi, di dedurre le spese in questione in via anticipata. Al riguardo, dal punto di vista soggettivo, si ritiene che la norma abbia ampia portata, riferendosi non soltanto alle piccole e medie imprese emittenti strumenti 4 obbligazionari, ma anche ai cosiddetti “grandi emittenti”, ossia alle banche e alle società con azioni negoziate, seppure con riferimento ai soli titoli emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita. La norma non intende però superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento. La deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va infatti considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l’intero Decreto crescita. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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