Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016
Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 29 /E
Direzione Centrale Gestione Tributi
Roma, 21 Giugno 2016
Oggetto: Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le
varie casistiche - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016
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INDICE
1. CONTESTO NORMATIVO ................................................................................................ 3
2. UTENZE ADDEBITABILI ................................................................................................. 4
2.1. Individuazione delle utenze residenziali .................................................................... 4
2.2. Presenza di più utenze residenziali ............................................................................. 4
2.3. Volture e Switch ........................................................................................................... 5
2.4. Prima applicazione ....................................................................................................... 6
3. IMPORTI DA ADDEBITARE ............................................................................................. 6
3.1. Importo del canone dovuto per il 2016 ....................................................................... 7
Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato - Anno
2016 .......................................................................................................................................... 7
Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato - Anno 2016 .......... 7
3.2. Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016 .................................................... 8
Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive - Anno 2016 ................... 8
Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione - Anno 2016 .... 8
Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre 2016 ..................... 9
Tabella 6. Casi particolari per il primo anno di addebito .................................................. 9
3.3. Dichiarazioni sostitutive ............................................................................................ 11
3.3.1. Dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello) ........................................... 12
3.3.2. Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti
del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B del modello) ............ 13
3.4 Altri soggetti non addebitabili .................................................................................. 13
3
1. CONTESTO NORMATIVO
L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha fissato
per l’anno 2016 a 100 euro complessivi l’importo del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e ha
introdotto una nuova modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture per
la fornitura di energia elettrica, secondo le disposizioni di seguito richiamate.
Nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un
soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio
televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone (secondo
periodo del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’articolo 1,
comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015).
Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica
aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini
dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da
gennaio ad ottobre (terzo comma dell’articolo 3 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’art. 1,
comma 153, lettera c, della legge n. 208/2015).
In sede di prima applicazione è previsto che (art. 1, comma 159, della legge n.
208/2015):
a) nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate
tutte le rate scadute;
b) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite
del sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.a. l’elenco dei
soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione
sostitutiva per superare la presunzione di detenzione e fornisce ogni dato utile a individuare
i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura
acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di
fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
L’articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13
maggio 2016 (nel seguito “Regolamento”), emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 154,
della legge n. 208/2015, dispone che Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, rende disponibili mensilmente
alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie
all’addebito del canone nelle fatture; a tal fine, il citato comma 1, prevede l’emanazione di
una circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate.
La presente circolare specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali
addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle
4
varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese
elettriche le informazioni previste (articolo 3, comma 1, del Regolamento).
2. UTENZE ADDEBITABILI
2.1. Individuazione delle utenze residenziali
L’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in
base all’art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di
fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, come definiti
dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici cui si
applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per
cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di
fornitura;
- dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, come definiti dall’articolo 1,
comma 1, lettera d) del Regolamento (clienti domestici cui si applica la tipologia
tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di
fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni
disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento
delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.
Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi
domestici residenziali, sono addebitabili con l’eccezione di quelle associate esclusivamente
a codici fiscali numerici a 11 cifre.
Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi
da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a
codici fiscali alfanumerici, anche in seguito all’allineamento delle banche dati previsto
dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.
Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la
coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base
alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria (c.d. allineate),
rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente
contenute nei flussi periodicamente inviati dall’impresa elettrica fornitrice con riguardo alle
medesime utenze.
2.2. Presenza di più utenze residenziali
Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura
dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture,
anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato
5
su una sola fornitura. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è,
in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica.(1)
Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella
tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si
considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente
dalla data di attivazione. In altri termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la
residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è
individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria.
Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella
tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente
o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale2 (RCU) più
recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.
2.3. Volture e Switch
La voltura3 corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed
alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai
fini dell’addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di
utenze.
Le volture mortis causa non comportano di per sé modifiche nell’addebito del canone,
salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile in base ai paragrafi
2.1 e 2.2 e salva l’esistenza di cause di non addebito del canone risultanti dai flussi
informativi trasmessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3,
comma 1, del Regolamento.
1 Il principio, da ultimo ribadito dall’articolo 1, terzo comma del RDL n. 246/1938 (aggiunto dall’articolo 1, comma
153, lettera a, della legge n. 208/2015), era già previsto già dall’articolo 27, comma 2, della legge n. 223/1990 per cui
“Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad
uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.”. Al riguardo, il Ministero
delle finanze con circolare n. 15 del 08/03/1991 ha specificato che “come è corrente interpretazione in materia di
radiodiffusioni - per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di
lui nucleo familiare anagraficamente inteso, e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti
anzidetti.”.
2 Il Registro Centrale Ufficiale contiene l’elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica, ai sensi del comma
1 dell’articolo 1-bis della legge n. 129/2010.
3 Per voltura si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e
la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso (Fonte:
Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2016
– 2019, approvato con deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e successive modificazioni, c.d.
TIT).
6
Lo switch4 non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva
nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie
addebitabili.
2.4. Prima applicazione
In sede di avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture
emesse dalle imprese elettriche è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio
2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1, comma 159, della legge
n. 208/2015). Pertanto, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione
costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1°
luglio 2016.
3. IMPORTI DA ADDEBITARE
La determinazione dell’importo del canone da addebitare sull’utenza elettrica
residenziale, individuata in base alle regole di cui al paragrafo 3, tiene conto:
- per l’anno 2016, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso
privato stabilita nell’importo complessivo di euro 100 (articolo 1, comma 152, della
legge n. 208/2015);
- delle disposizioni sulla misura e sul pagamento del canone previste dal RDL n.
246/1938 e di altre disposizioni rilevanti, anche al fine di applicare l’IVA e le tasse di
concessione governativa;
- per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, della previsione
per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture
emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza
delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo
giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (articolo 3, terzo comma, del RDL
n. 246/1938; articolo 3, comma 3, del regolamento);
- della presentazione della apposita dichiarazione sostitutiva da parte di un titolare di
utenza elettrica residenziale per superare la presunzione di detenzione di un
apparecchio televisivo o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica
residenziale sulla quale è dovuto il canone (articolo 1, secondo comma, del RDL n.
246/1938; articoli 2, comma 2, lettera a, e 3, comma 1, del regolamento);
- dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione (articolo 38,
comma 8, del DL n. 78/2010) o con altre modalità, nonché dell’applicazione delle
esenzioni previste dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 e da
4 Ai fini del presente documento, per switch si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del
contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la stipula del contratto di fornitura con un’altra impresa elettrica da
parte di un medesimo cliente finale (cfr. Deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/r/eel, Riforma del
processo di switching nel mercato retail elettrico).
7
Convenzioni internazionali (articoli 2, comma 2, lettera b, e 3, comma 1, del
Regolamento).
3.1. Importo del canone dovuto per il 2016
Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone, dell’IVA e della tassa di
concessione governativa per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e l’importo del canone
per i nuovi abbonamenti (tabella 2)5.
Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato - Anno
2016
Fonte: Sportello SAT – Importi in euro
Canone IVA TCG Totale
Annuale 92,18 3,69 4,13 100,00
Semestrale 47,03 1,88 2,12 51,03
Trimestrale 24,46 0,98 1,14 26,58
Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato - Anno 2016
Fonte: Sportello SAT – Importi in euro
Canone IVA TCG Totale
Gennaio-giugno 47,03 1,88 2,12 51,03
Febbraio-giugno 39,19 1,57 2,12 42,88
Marzo-giugno 31,35 1,25 2,12 34,72
Aprile-giugno 23,52 0,94 2,12 26,58
Maggio-giugno 15,68 0,63 2,12 18,43
Giugno 7,84 0,31 2,12 10,27
Gennaio-dicembre 92,18 3,69 4,13 100,00
Febbraio-dicembre 86,22 3,45 4,13 93,80
Marzo-dicembre 78,38 3,14 4,13 85,65
Aprile-dicembre 70,55 2,82 4,13 77,50
Maggio-dicembre 62,71 2,51 4,13 69,35
Giugno-dicembre 54,87 2,19 4,13 61,19
Luglio-dicembre 47,03 1,88 4,13 53,04
5 Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno, sull’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti e per i nuovi
abbonamenti non va addebitata l’IVA, evidenziata nell’apposita colonna delle tabelle 1 e 2. Ad esempio, l’importo per
il rinnovo degli abbonamenti è di euro 96,31 (annuale), euro 49,15 (semestrale), euro 25,60 (trimestrale).
8
Agosto-dicembre 39,19 1,57 4,13 44,89
Settembre-dicembre 31,35 1,25 4,13 36,73
Ottobre-dicembre 23,52 0,94 4,13 28,59
Novembre-dicembre 15,68 0,63 4,13 20,44
Dicembre 7,84 0,31 4,13 12,28
3.2. Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016
Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo delle rate da addebitare ai titolari di
utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio 2016 (tabella 3) e per le
nuove attivazioni (tabella 4), in funzione del mese di attivazione6. In un’apposita tabella è
indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni,
nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre 2016 (tabella 5). Gli
importi delle rate di pagamento del canone specificate nelle tabelle sono comprensive
dell’IVA e delle tasse di concessione governativa dovute7.
Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente
addebitate tutte le rate scadute (articolo 1, comma 159, lettera a, della legge n. 208/2015).
Nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre 2016, sono
cumulativamente addebitate le rate dovute in base alla tabella 5.
Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive - Anno 2016
Fonte: Sportello SAT – Importi in euro
Attivazione Utenza N. rate Importo della rata Importo totale Codice
Attiva al 1/1/2016 10 10,00 100,00 A01
Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione - Anno 2016
Fonte: Sportello SAT – Importi in euro
Attivazione Utenza N. rate Importo della rata Importo totale Codice
10,00 100,00 A01
Gennaio 10
10,42 93,80 A02
Febbraio 9
10,71 85,65 A03
Marzo 8
11,07 77,50 A04
Aprile 7
6 Ai sensi dell’articolo 4 del RDL n. 246/1938 l’obbligo di pagamento inizia “a decorrere dal mese in cui ha avuto
inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31
dicembre”. Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, la detenzione di un
apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un
soggetto ha la sua residenza anagrafica.
7 Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno, sull’importo delle rate di addebito del canone per le utenze già attive e
per le utenze di nuova attivazione non va considerata l’IVA.
9
11,56 69,35 A05
Maggio 6
12,24 61,19 A06
Giugno 5
13,26 53,04 A07
Luglio 4
14,96 44,89 A08
Agosto 3
18,37 36,73 A09
Settembre 2
28,59 28,59 A10
Ottobre (*) 1
20,44 20,44 A11
Novembre (*) 1
12,28 12,28 A12
Dicembre (*) 1
(*) da addebitare in un’unica soluzione nella prima rata dell’anno 2017
8
Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre 2016
Fonte: Sportello SAT – Importi in euro
Mese attivazione N. rate Importo della rata Importo totale Codice
(*) 51,03 S01
Gennaio 6
(*) 42,88 S02
Febbraio 5
(*) 34,72 S03
Marzo 4
(*) 26,58 S04
Aprile 3
(*) 18,43 S05
Maggio 2
(*) 10,27 S06
Giugno 1
(*) non calcolato perché le rate sono addebitate cumulativamente
Nella tabella 6 sono riportate le regole per la determinazione dell’importo delle rate da
addebitare in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e della disattivazione delle
utenze elettriche residenziali.
Tabella 6. Casi particolari per il primo anno di addebito
Evento 1 Regola
Contribuente con una fornitura residente Nel mese di luglio si applica il canone
attiva dal 1/1/2016 e ancora attiva il dalla rata di gennaio alla rata di luglio e
1/07/2016 poi si prosegue con ratei mensili, in base
alla tabella 3
8 In base all’articolo 3, comma 6, del regolamento “In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente
all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene
addebitato, in unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1,
dall’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.”.
10
Evento 2 Regola
Contribuente con una fornitura residente Si applica il canone dalla rata del mese di
attivata successivamente al 1/1/2016 ed attivazione
entro il 30/09/2016
Evento 3 Regola
Contribuente con una fornitura residente Si applica il canone dal rateo del mese di
attivata dal 01/10/2016 attivazione, in base alla tabella 4, nel
primo mese del 2017, se per il
Contribuente c’è una fornitura attiva
Evento 4 Regola
Contribuente con una fornitura residente Non si addebita il canone. Le rate
attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del mancanti sono segnalate all’Agenzia delle
1/07/2016 e senza nessuna altra fornitura entrate in base all’art. 5 del Regolamento
residente riattivata nell’anno
Evento 5 Regola
Contribuente con una fornitura residente Si applica l’intero canone del 2016 sulla
attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del nuova fornitura residente nelle rate emesse
1/07/2016, e con una nuova fornitura entro il 30/10/2016
residente attivata successivamente al
1/07/2016 ed entro il 30/09/2016
Evento 6 Regola
Contribuente con una fornitura residente Si applica il canone dal rateo del mese di
attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del attivazione, nel primo mese del 2017, se
1/07/2016, e con una nuova fornitura per il Contribuente c’è una fornitura attiva.
residente attivata successivamente al Le rate mancanti sono segnalate
30/09/2016 all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5
del Regolamento
Evento 7 Regola
Contribuente con una fornitura residente Si applica il canone per l’intero anno 2016:
attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo
sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si
l’1/07/2016 e con una nuova fornitura
applicano le rate di canone maturate dal
residente attivata entro il 30/09/2016
mese di attivazione e poi le rate
successive fino al mese di
disattivazione
sulla nuova fornitura si applicano le
rate mancanti nel primo mese
11
disponibile, poi si prosegue con le
normali rate
Evento 8 Regola
Contribuente con una fornitura residente Si applica il canone per l’intero anno 2016:
attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo
sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si
l’1/07/2016 e con una nuova fornitura
applicano le rate di canone maturate dal
residente attivata successivamente al
mese di attivazione e poi le rate
30/09/2016
successive fino al mese di
disattivazione
sulla nuova fornitura, se ancora attiva
a gennaio 2017, si applicano i ratei
mancanti
se a gennaio 2017 non c’è nessuna
fornitura residente attiva, le rate
mancanti sono segnalate all’Agenzia
delle entrate in base all’art. 5 del
Regolamento
Evento 9 Regola
Contribuente con una fornitura residente Il canone non è addebitato in quanto al
attiva al 1/1/2016, il 15/6/2016 cambia da 1/7/2016 la fornitura non è residente. La
residente a non residente posizione è segnalata all’Agenzia delle
entrate
3.3. Dichiarazioni sostitutive
Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture in
base all’articolo 3, comma 1, del Regolamento, rilevano le informazioni desumibili dai
flussi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del medesimo Regolamento contenenti le
informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di
apparecchi televisivi, di cui all’articolo 1, comma 153, della legge n. 208/2015 nonché la
dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del
nucleo familiare è già tenuto al pagamento.
Per le dichiarazioni sostitutive richiamate, vale quanto stabilito con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016, come modificato dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58258 del 21 aprile 2016.
Nel flusso informativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) sono indicati il codice
fiscale del contribuente (dichiarante o de cuius in caso di dichiarazione presentata da un
erede), il quadro della dichiarazione compilato (A o B), il tipo di dichiarazione presentata
12
(di non addebito o di variazione dei presupposti di una precedente dichiarazione), la data di
presentazione della dichiarazione.
3.3.1. Dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello)
Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio 2016 che hanno presentato, anche
in qualità di erede, la dichiarazione compilando il quadro A del modello:
a) dal 1° gennaio 2016 al 16 maggio 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno
2016;
b) dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016
(vedi tabella 5) e non è dovuto per il secondo semestre 2016;
c) dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016
(vedi tabella 3) e non è dovuto per l’intero anno 2017.
Per i soggetti titolari unicamente di utenze attivate dopo il 1° gennaio 2016 che
hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione compilando il quadro A del
modello:
d) entro il 16 maggio 2016, per le utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2016, o entro il primo mese successivo a quello di attivazione, per le utenze attivate a
decorrere dal mese di aprile 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016;
e) non rispettando i termini indicati alla lettera d) ed entro il 30 giugno 2016, il canone è
dovuto per il primo semestre 2016, in base al mese di attivazione (vedi tabella 5), e
non è dovuto per il secondo semestre 2016;
f) non rispettando i termini indicati alla lettera d) e a decorrere dal 1° luglio 2016 ed
entro il 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016, in base al mese
di attivazione (vedi tabella 4), e non è dovuto per l’intero anno 2017.
Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di non detenzione
contenuta nei flussi informativi ricevuti:
- nei casi a), d) non si procede all’addebito del canone;
- nei casi b), e) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella
5;
- nel caso c) si procede all’addebito del canone per l’intero anno 2016 per gli importi
indicati nella tabella 3;
- nel caso f) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 4.
Se l’informazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data
che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, nei casi
a), b), d), e) si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente
successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al
rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.
13
La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva
precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di
presentazione.
Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di revoca contenuta
nei flussi informativi, l’importo del canone dovuto è determinato in base alla data di
presentazione (tabella 4) e nella prima rata utile sono addebitate le rate scadute dal mese di
revoca.
3.3.2. Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti
del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B del modello)
Per i contribuenti titolari di utenze che hanno presentato, anche in qualità di erede, la
dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B del modello, a seguito dell’indicazione di
non addebito contenuta nei flussi informativi, non si procede all’addebito del canone o, se
l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non
consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, si procede ad
interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di
ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo
eventualmente versato in eccesso.
La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva
precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di
presentazione.
Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di revoca contenuta
nei flussi informativi, l’importo del canone dovuto è determinato in base alla data di
presentazione (tabella 4) e nella prima rata utile sono addebitate le rate scadute dal mese di
revoca.
3.4 Altri soggetti non addebitabili
Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture in
base all’articolo 3, comma 1, del Regolamento, rilevano altresì le informazioni desumibili
dai flussi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del medesimo Regolamento contenenti i
dati relativi ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come definita
dall’articolo 4 del DPR n. 223/1989, individuati dall’Agenzia delle entrate – Direzione
provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino I – Sportello SAT, nei cui confronti
non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento
è stato effettuato con altre modalità, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della
famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della
legge n. 244/2007 o per effetto di Convenzioni internazionali.
14
Nel flusso informativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento sono
indicati il codice fiscale del contribuente (dichiarante o de cuius in caso di dichiarazione
presentata da un erede), la data di decorrenza del non addebito e la data di scadenza del non
addebito. I soggetti nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per
energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, si considerano
non addebitabili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda la decorrenza del non addebito, tali dati sono combinati con la
data di attivazione dell’utenza intestata al contribuente per determinare l’importo del canone
non dovuto, come nel seguito indicato:
a) se il non addebito decorre dal 1° gennaio 2016 o dalla data di attivazione dell’utenza,
il canone non è dovuto per l’intero anno 2016;
b) se la data di decorrenza del non addebito è successiva alla data di attivazione
dell’utenza ed è compresa nel periodo che va dal 2 gennaio al 1° luglio 2016, il
canone è dovuto per il primo semestre 2016 (vedi tabella 5) e non è dovuto per il
secondo semestre 2016;
c) se la data di decorrenza del non addebito è successiva alla data di attivazione
dell’utenza ed è successiva al 1° luglio 2016, il canone è dovuto per l’intero anno
2016 (vedi tabelle 3 o 4, per le utenze di nuova attivazione).
Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di non addebito
contenuta nei flussi informativi ricevuti:
- nel caso a) non si procede all’addebito del canone;
- nel caso b) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 5;
- nel caso c) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nelle tabelle 3 e
4, per le utenze di nuova attivazione.
Nei casi a) e b), se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi
ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di
luglio 2016, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente
successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al
rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.
Per quanto riguarda la scadenza del non addebito, l’importo del canone dovuto e le
relative rate sono determinate in base al mese in cui cade la data di scadenza (tabella 4).
Se la data di scadenza del non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una
data che non consente di procedere all’addebito del canone dal mese in cui cade la data di
scadenza, l’importo è addebitato a partire dalla rata in scadenza immediatamente successiva
alla data di ricezione del flusso e le rate scadute sono addebitate nella prima rata utile.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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