Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0009/2025

Decisione (UE) 2025/9 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comi

Pubblicato: 12/12/2024 In vigore dal: 12/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/9 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato EN: Council Decision (EU) 2025/9 of 12 December 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Monitoring and Review Committee established by the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union, regarding the establishment of the rules of pro

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/9 14.1.2025 DECISIONE (UE) 2025/9 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2024 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea ( 1 ) («accordo») è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2023/904 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o giugno 2023. (2) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo, è stato istituito un comitato congiunto di monitoraggio e riesame ( Joint Monitoring and Review Committee – JMRC) al fine di agevolare la gestione, il monitoraggio e il riesame dell'accordo, compresa la gestione dell'audit indipendente, e agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti dell'accordo. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, il JMRC è tenuto a stabilire il proprio regolamento interno. (3) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo, qualora le parti dell'accordo non siano riuscite a risolvere una controversia ricorrendo a consultazioni e, se del caso, mediazione, una delle parti può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. Conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, dell'accordo, il JMRC è tenuto a stabilire le procedure operative per l'arbitrato. (4) In occasione della prossima riunione, il JMRC adotterà le decisioni che stabiliscono il suo regolamento interno e le procedure operative per l'arbitrato. (5) È opportuno che l'Unione definisca la posizione da adottare in sede di JMRC in merito all'adozione delle decisioni che stabiliscono il regolamento interno del JMRC e le procedure operative per l'arbitrato. (6) La posizione dell'Unione in sede di JMRC deve basarsi pertanto sui progetti di decisione acclusi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame ( Joint Monitoring and Review Committee – JMRC) istituito dall'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea si basa sui progetti di decisione del JMRC acclusi alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione in seno al JMRC possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione del JMRC senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente PINTÉR S. ( 1 ) GU L 121 del 5 maggio 2023, pag. 3 . ( 2 ) Decisione (UE) 2023/904 del Consiglio, del 7 marzo 2023, relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea ( GU L 121, 5.5.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/904/oj). PROGETTO DECISIONE N. .......... del JMRC sull'adozione del regolamento interno del JMRC di cui all'articolo 20 dell'accordo tra l'UE e la Guyana Il comitato congiunto di monitoraggio e riesame ( Joint Monitoring and Review Committee - «JMRC»), visto l'accordo tra l'UE e la Guyana, firmato a Montreal (Canada) il 15 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 1 o giugno 2023, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, considerando quanto segue: 1. Il JMRC adotta il proprio regolamento interno ed esercita le proprie funzioni quali descritte nell'allegato X dell'accordo. 2. A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno deve essere adottato per consenso delle parti. 3. Il regolamento interno è vincolante per le parti. DECIDE: 1. Il regolamento interno del JMRC è stabilito come indicato nell'allegato della presente decisione. 2. La presente decisione entra in vigore il … Fatto a … ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO DEL JMRC Articolo 1 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 1.   Il JMRC è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e/o di alti funzionari. 2.   La rappresentanza dell'UE presso il JMRC è guidata dal capo della delegazione dell'Unione europea in Guyana (o dal responsabile per la Guyana) e comprende rappresentanti della Commissione europea fino a un massimo di 10. 3.   La rappresentanza della Guyana presso il JMRC è guidata dal ministro delle Risorse naturali e comprende il commissario per le foreste e funzionari del ministero delle Risorse naturali, del ministero delle Finanze, del ministero del Commercio, del ministero del Lavoro, del ministero degli Affari degli amerindi, di altri ministeri o agenzie governative, a seconda delle necessità, e della commissione forestale, fino a un massimo di 10 rappresentanti. 4.   Ciascuna parte notifica per iscritto al segretariato (di cui all'articolo 7) i nomi, i recapiti e le funzioni dei suoi rappresentanti presso il JMRC. Si ritiene che i rappresentanti abbiano l'autorizzazione di rappresentare la rispettiva parte fino alla data in cui questa avrà notificato al segretariato un nuovo rappresentante. Articolo 2 Presidenza Il JMRC è presieduto congiuntamente dal ministro delle Risorse naturali per conto della Guyana e dal capo della delegazione dell'Unione europea in Guyana (o dal responsabile per la Guyana) per conto dell'UE. Ciascun presidente può farsi rappresentare da una persona designata a tal fine. Il rappresentante esercita tutti i diritti del rispettivo presidente. Articolo 3 Osservatori dei portatori di interessi 1.   I portatori di interessi nazionali della Guyana provenienti dalla società civile, dalle ONG locali e internazionali, dal settore privato e dalle popolazioni indigene, di seguito denominati «osservatori dei portatori di interessi», sono invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del JMRC e del comitato tecnico del JMRC, fatta eccezione per le sessioni che i presidenti ritengono riservate solo ai rappresentanti delle parti. 2.   Il segretariato invita le pertinenti organizzazioni nazionali dei portatori di interessi della società civile, delle ONG locali e internazionali, del settore privato e delle popolazioni indigene a designare/eleggere, conformemente alle rispettive procedure, i propri osservatori e supplenti presso il JMRC e presso il comitato tecnico del JMRC per un periodo di due anni, come segue: — società civile e organizzazioni non governative (ONG) attive nel settore forestale o ambientale: due (2) osservatori; — organizzazioni delle popolazioni indigene: due (2) osservatori; — settore privato: due (2) osservatori. 3.   Le organizzazioni dei portatori di interessi comunicano per iscritto al segretariato i nomi, l'organizzazione e i recapiti dei loro osservatori designati/eletti, nonché dei loro supplenti presso il segretariato. I portatori di interessi condivideranno inoltre la procedura di selezione degli osservatori con il segretariato. 4.   Gli osservatori dei portatori di interessi possono presentare al segretariato documenti relativi a punti specifici all'ordine del giorno al più tardi 7 giorni di calendario prima della riunione del JMRC. Se il segretariato conferma la rilevanza e il valore aggiunto dei documenti presentati, vi appone la menzione «Per informazione» e li trasmette ai rappresentanti delle parti. 5.   Gli osservatori non hanno diritto di voto e non svolgono alcun ruolo decisionale in merito alle decisioni e alle raccomandazioni che devono essere adottate dal JMRC o da uno dei suoi organi. Articolo 4 Comitato tecnico del JMRC 1.   Nell'esercizio delle sue funzioni il JMRC è assistito da un comitato composto da rappresentanti delle parti a livello ufficiale, di seguito denominato «comitato tecnico del JMRC». 2.   Il comitato tecnico del JMRC, in appresso denominato «comitato tecnico», prepara le riunioni e le deliberazioni del JMRC, attua, se del caso, le decisioni del JMRC e assicura in generale la continuità del JMRC e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina le questioni che gli sono sottoposte dal JMRC ed eventuali altre questioni emerse nel corso dell'applicazione quotidiana dell'accordo. 3.   Il comitato tecnico è presieduto congiuntamente dal capo della cooperazione della delegazione dell'Unione europea in Guyana (o dal responsabile della Guyana) e dal commissario per le foreste o dai rispettivi supplenti. 4.   I rappresentanti dell'UE presso il comitato tecnico sono funzionari della delegazione dell'Unione europea in Guyana e della Commissione europea. 5.   I rappresentanti della Guyana presso il comitato tecnico sono funzionari: — del ministero delle Risorse naturali — del ministero delle Finanze — della commissione forestale della Guyana ( Guyana Forestry Commission ,«GFC») o — di qualsiasi altro ministero o organismo competente per l'attuazione dell'accordo 6.   Il comitato tecnico si riunisce periodicamente e almeno prima di ogni riunione del JMRC. 7.   Nel caso in cui il comitato tecnico si riunisca indipendentemente da una riunione del JMRC, il facilitatore redige un verbale congiunto che sintetizza le discussioni e che viene firmato dai presidenti. Il segretariato trasmette detto verbale ai presidenti del JMRC. 8.   Il segretariato del JMRC fornisce sostegno amministrativo al comitato tecnico. 9.   Il presente regolamento interno è applicato mutatis mutandis dal comitato tecnico. 10.   Il comitato tecnico non ha potere decisionale, ma può presentare le proprie raccomandazioni al JMRC. Articolo 5 Sottocomitati del JMRC 1.   Conformemente all'allegato V, punto 3.11, dell'accordo, se del caso le parti possono istituire sottocomitati del JMRC al fine di affrontare questioni specifiche riguardanti l'attuazione dell'accordo. Il JMRC stabilisce la finalità, la composizione, la durata, i compiti e i metodi di lavoro di tali sottocomitati. Le parti nominano i propri rappresentanti nei sottocomitati e ne informano il segretariato. Tutte le corrispondenze, i documenti e le comunicazioni pertinenti tra le persone di contatto di ciascun sottocomitato sono trasmessi anche al segretariato. 2.   In occasione di ogni riunione ordinaria, il JMRC riceve da ciascun sottocomitato relazioni sulle attività e i progressi realizzati, comprese raccomandazioni al JMRC in materia di riesame e di adozione di misure opportune. 3.   Salvo diverso accordo del JMRC, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai sottocomitati. 4.   I sottocomitati non hanno potere decisionale, ma possono presentare raccomandazioni al JMRC. Articolo 6 Esperti ed entità incaricate dell'attuazione 1.   I presidenti possono invitare esperti a partecipare alle riunioni del comitato tecnico e/o del JMRC e dei sottocomitati su base ad hoc per fornire informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui tali argomenti sono discussi. 2.   I presidenti possono convenire di invitare le entità incaricate dell'attuazione dell'accordo («entità incaricate dell'attuazione») ad assistere alle riunioni del comitato tecnico del JMRC e/o alle riunioni del JMRC e dei sottocomitati, o a parti delle riunioni in questione, a seconda dei casi, su base ad hoc per fornire informazioni e aggiornamenti e per ricevere orientamenti e consulenza sulle loro attività e sul loro contributo all'attuazione dell'accordo e al conseguimento dei suoi obiettivi. Articolo 7 Segretariato 1.   Un funzionario della delegazione dell'Unione europea in Guyana e un funzionario della commissione forestale della Guyana svolgono congiuntamente le funzioni di segretariato del JMRC («segretariato»). Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione/la posizione e i recapiti del funzionario membro del segretariato. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per detta parte fino a quando questa non abbia notificato un nuovo membro all'altra parte. 2.   Il segretariato presta assistenza amministrativa al JMRC, al comitato tecnico e ai sottocomitati istituiti dal JMRC. 3.   Il segretariato è assistito nei suoi compiti dal facilitatore di cui all'articolo 8. Articolo 8 Facilitazione 1.   Il JMRC si avvale dei servizi di una persona indipendente e imparziale per facilitare le interazioni, il dialogo e le discussioni tra le parti nonché tra queste e i portatori di interessi riguardo all'attuazione dell'accordo, di seguito denominata «facilitatore». 2.   I compiti del facilitatore comprendono quanto segue: — assistere in tutte le questioni relative all'organizzazione delle riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno, gli inviti, la logistica e per qualsiasi altra questione sollevata dal segretariato; — facilitare le discussioni durante le riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati, prendere nota delle discussioni e fornire un progetto di promemoria/verbale congiunto o una sintesi delle discussioni, a seconda dei casi; — individuare, in associazione con le parti, tutti i portatori di interessi pertinenti e sostenere, se necessario, i processi per la designazione/l'elezione dei rappresentanti in qualità di osservatori dei portatori di interessi; — contribuire alla preparazione della relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di partenariato volontario; — individuare e riferire al segretariato qualsiasi questione relativa all'alla messa in atto del quadro di attuazione comune e/o all'attuazione dell'accordo di partenariato volontario in generale; — fornire su richiesta assistenza su questioni relative ai fondi, ai finanziamenti e al coordinamento dei donatori; — individuare e riferire al segretariato qualsiasi problema relativo alle sinergie con altre iniziative pertinenti tra cui, ma non solo, il partenariato forestale tra la Guyana e l'UE e REDD+; — rispondere a qualsiasi richiesta del segretariato e/o dei presidenti del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati. 3.   Il facilitatore agisce sotto la guida e la supervisione del segretariato, che si tiene costantemente informato delle attività del facilitatore. Articolo 9 Documenti Qualora le deliberazioni del JMRC e/o del comitato tecnico si basino su documenti giustificativi scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del JMRC e sono menzionati nel promemoria e/o nel verbale congiunto. Articolo 10 Corrispondenza 1.   I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali relative all'attuazione dell'accordo sono il capo della delegazione dell'Unione europea in Guyana per l'UE (o il responsabile della Guyana) e il ministro delle Finanze (per la Guyana) come contemplato all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo. 2.   Tutta la corrispondenza indirizzata al JMRC è trasferita al segretariato. Il segretariato informa sulle modalità di trasmissione delle osservazioni, ad esempio mediante corrispondenza scritta, posta elettronica o altro. 3.   Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al JMRC sia trasmessa ai presidenti e, se del caso, distribuita sotto forma di documenti conformemente all'articolo 9 ai rappresentanti delle parti; la corrispondenza emessa da ciascun presidente è trasmessa ai destinatari dal segretariato ed è numerata e distribuita, se del caso, all'altra parte. 4.   Entrambe le parti inviano al segretariato tutti i documenti utili almeno 14 giorni di calendario prima della successiva riunione del JMRC. Articolo 11 Riunioni 1.   Il JMRC si riunisce almeno due volte l'anno, come previsto all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo, o su richiesta di una delle parti. 2.   In via eccezionale e previo accordo delle parti, le riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati possono svolgersi virtualmente/mediante videoconferenza. 3.   A convocare le riunioni del JMRC è il segretariato, in data e luogo decisi dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato ai rappresentanti delle parti almeno 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti. 4.   Le parti informano il segretariato del JMRC della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione almeno 14 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Articolo 12 Ordine del giorno delle riunioni 1.   Il segretariato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso con la relativa documentazione ai presidenti almeno 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. 2.   Le aggiunte o le modifiche all'ordine del giorno provvisorio devono pervenire al segretariato almeno 14 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, a condizione che il segretariato riceva anche tutti i documenti giustificativi pertinenti unitamente alla richiesta di aggiunte o modifiche. 3.   Il JMRC adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile con l'accordo delle parti. 4.   Il segretariato, con l'accordo del presidente, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico. Articolo 13 Promemoria 1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dal facilitatore. 2.   Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso: (a) i documenti trasmessi al JMRC; (b) le dichiarazioni che i presidenti hanno accettato di fare iscrivere a verbale; (c) le conclusioni relative a punti specifici all'ordine del giorno. Le conclusioni riportano l'esito della discussione su un argomento specifico e possono essere collegate o meno alle raccomandazioni; (d) le raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 14 e (e) le decisioni adottate a norma dell'articolo 14. 3.   Il verbale comprende inoltre un elenco dei partecipanti alla riunione. 4.   Il verbale è approvato e firmato dai presidenti al termine della riunione («promemoria»). Il segretariato condivide con le parti una copia originale dei suddetti documenti autentici. 5.   Un comitato tecnico del JMRC, che si riunisce indipendentemente da una riunione del JMRC, pubblica un proprio verbale che sintetizza le discussioni su ciascun punto dell'ordine del giorno. Tali discussioni saranno integrate nella corrispondente riunione del JMRC. Il promemoria è pubblicato. Articolo 14 Decisioni e raccomandazioni 1.   Il JMRC può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso. 2.   Le decisioni e/o le raccomandazioni sono vincolanti per le parti ed entrano in vigore una volta espletate le rispettive procedure interne delle parti. 3.   Nel periodo che intercorre tra una riunione e l'altra il JMRC può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti. I presidenti hanno la facoltà di effettuare tale scambio e di confermare l'accordo su qualsiasi decisione, se necessario. La procedura scritta prevede un termine massimo di 21 giorni di calendario entro il quale l'altra parte deve comunicare eventuali riserve o proporre modifiche. Entro 21 giorni dal ricevimento della procedura scritta, una parte può chiedere per iscritto all'altra parte che la proposta sia discussa nella successiva riunione del JMRC. Tale richiesta sospende automaticamente la procedura scritta. Una proposta sulla quale non sono state espresse riserve entro il termine fissato per la procedura scritta è considerata adottata dal JMRC. Le proposte adottate sono registrate nel promemoria della successiva riunione del JMRC. 4.   Le decisioni o le raccomandazioni recano rispettivamente la denominazione «decisione» o «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e dalla descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data di entrata in vigore. 5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal JMRC sono autenticate mediante la creazione, per ambe le parti, di una copia autentica firmata dai presidenti del JMRC. Articolo 15 Lingue 1.   La lingua ufficiale del JMRC è l'inglese. 2.   Salvo decisione contraria, il JMRC delibera sulla base di documenti e proposte redatti in inglese. Articolo 16 Pubblicità e riservatezza 1.   Salvo decisione contraria, le sedute del JMRC non sono pubbliche. 2.   Quando una parte comunica al JMRC, al comitato tecnico e ai sottocomitati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le parti trattano tali informazioni come riservate. 3.   Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del JMRC nella propria Gazzetta ufficiale. Articolo 17 Spese 1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati per quanto concerne personale, viaggio e soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni. 2.   Le parti si adoperano per ripartire equamente i costi relativi all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti. Al riguardo saranno organizzate discussioni ad hoc tra le parti. Articolo 18 Missioni sul campo Se una parte chiede di eseguire una missione sul campo inerente all'accordo, le parti si accordano sul mandato e sul calendario. Articolo 19 Mediazione 1.   Una parte può chiedere per iscritto, in qualunque momento, l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta deve essere sufficientemente particolareggiata da presentare chiaramente il problema e gli argomenti della parte attrice. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l'altra parte esamina la richiesta e risponde per iscritto entro sette giorni di calendario dal ricevimento della medesima. In caso contrario la richiesta di mediazione è considerata respinta. 2.   Se concordano di ricorrere alla mediazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo, le parti scelgono congiuntamente un mediatore all'inizio del procedimento di mediazione ed entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione. In caso contrario le parti possono chiedere congiuntamente al segretario generale della Corte permanente di arbitrato di nominare un mediatore entro 7 giorni. 3.   Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. Il mediatore assiste le parti in modo indipendente e imparziale nel tentativo di giungere a una composizione amichevole della controversia. Il mediatore si ispira ai principi di obiettività, equità e giustizia, tenendo conto, tra l'altro, dei diritti e degli obblighi delle parti e delle circostanze relative alla controversia, comprese eventuali pratiche precedenti tra le parti. Il mediatore può svolgere il procedimento di mediazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche, dei desideri che le parti possono esprimere, comprese le richieste di una parte di sottoporre dichiarazioni orali al mediatore, e di eventuali esigenze particolari per una rapida composizione della controversia. 4.   Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultarle congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di portatori di interessi ed esperti pertinenti e fornire qualsiasi altro sostegno di cui le parti facciano richiesta. 5.   Il mediatore è tenuto a trasmettere il suo parere alle parti entro 45 giorni di calendario dalla sua nomina. Le parti possono chiedere una proroga del termine, se sufficientemente giustificata. 6.   Tenendo conto del parere espresso dal mediatore, le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni di calendario dalla notifica del parere del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 7.   La soluzione può essere adottata dal JMRC. Le parti possono decidere di applicare la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del presente allegato anziché convocare una riunione del JMRC. Le soluzioni reciprocamente soddisfacenti sono rese note al pubblico, salvo diversa decisione delle parti. La versione resa nota al pubblico non può tuttavia contenere informazioni indicate da una parte come riservate. 8.   Il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti con una sintesi del problema da risolvere e le soluzioni reciprocamente soddisfacenti cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti un termine di 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle Parti una relazione finale scritta dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene interpretazioni dell'accordo. 9.   Il procedimento si conclude, a seconda dei casi: a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione; b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione; c) con una dichiarazione scritta di una delle parti, previa ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame del parere espresso dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione. Tale dichiarazione non può essere presentata prima del termine di cui al paragrafo 7; oppure d) in qualsiasi fase del procedimento, previo accordo tra le parti, nel giorno di tale accordo. 10.   Se le parti hanno concordato una soluzione, ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine prescritto. Entro il termine prescritto la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione reciprocamente soddisfacente. 11.   Le parti si adoperano per ripartire equamente i costi relativi al procedimento di mediazione. Al riguardo saranno organizzate discussioni ad hoc tra le parti. Articolo 20 Modifica degli allegati 1.   La parte che desidera modificare le disposizioni degli allegati dell'accordo, ne dà notifica al JMRC e presenta una proposta a tal fine. 2.   Il JMRC può chiedere al comitato tecnico del JMRC di esaminare la proposta ed esprimere opinioni e suggerimenti. Il JMRC può istituire un sottocomitato per coadiuvare il comitato tecnico del JMRC in questo lavoro. 3.   Su proposta di una parte e tenendo conto delle opinioni e dei suggerimenti del comitato tecnico del JMRC, il JMRC può adottare una decisione che modifica gli allegati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo e all'articolo 14 del presente regolamento interno. Articolo 21 Modifica del regolamento interno Il JMRC può adottare decisioni che modificano il presente regolamento interno conformemente all'articolo 14 dello stesso. PROGETTO DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO CONGIUNTO DI MONITORAGGIO E RIESAME del … relativa all'adozione delle procedure operative per l'arbitrato di cui all'articolo 26 dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea IL COMITATO CONGIUNTO DI MONITORAGGIO E RIESAME, visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea ( 1 ) («accordo»), in particolare l'articolo 26, considerando quanto segue: L'accordo prevede che il comitato congiunto di monitoraggio e riesame adotti procedure operative per l'arbitrato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le procedure operative per l'arbitrato in caso di composizione delle controversie a norma dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea sono adottate come indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, Per il comitato congiunto di monitoraggio e riesame I copresidenti ( 1 ) GU UE L 121 del 5.5.2023, pag. 3 . ALLEGATO PROCEDURE OPERATIVE PER L'ARBITRATO Sezione I Disposizioni introduttive Articolo 1 Ambito di applicazione 1.   Le presenti procedure operative per l'arbitrato integrano e precisano l'accordo volontario di partenariato («accordo») tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica cooperativistica della Guyana («Guyana»), in particolare l'articolo 26 relativo all'arbitrato. 2.   L'obiettivo delle presenti procedure operative è mettere in grado l'Unione e la Guyana («parti») di risolvere le controversie che possono sorgere tra loro in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo ricorrendo a un meccanismo arbitrale. Articolo 2 Definizioni Ai fini delle presenti procedure operative per l'arbitrato si applicano le definizioni seguenti: 1) «collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo; 2) «arbitro»: membro del collegio arbitrale; 3) «parte attrice»: la parte dell'accordo che chiede la costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo; 4) «convenuto»: la parte dell'accordo che ha ricevuto la notifica della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo; 5) «rappresentante di una parte»: un funzionario o altra persona fisica designata da una parte a rappresentarla ai fini di una controversia a norma del presente accordo; 6) «giorno»: un giorno di calendario, salvo indicazione contraria; 7) «terzo»: una parte che non è una parte della controversia, ma che partecipa al procedimento arbitrale; 8) «Ufficio internazionale»: l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato; 9) «Regole della Corte permanente di arbitrato»: le disposizioni del regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato del 2012, in vigore dal 17 dicembre 2012, comprese le successive modifiche; 10) «Autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina»: l'autorità della Corte permanente di arbitrato indicata nelle regole della Corte permanente di arbitrato come responsabile della nomina degli arbitri conformemente alle regole suddette. Articolo 3 Diritto applicabile 1.   Il collegio arbitrale applica l'accordo secondo l'interpretazione della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e conformemente ad altri trattati, norme e principi del diritto internazionale che abbiano rilevanza per la controversia e applicabili tra le parti. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una controversia sottoposta ad arbitrato sollevi una questione di interpretazione e applicazione di una disposizione dell'accordo definita in riferimento a una disposizione del diritto interno di una parte, il collegio arbitrale può considerare, se del caso, il diritto interno della parte come una questione di fatto. Così facendo, il collegio arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dagli organi giurisdizionali o dalle autorità di tale parte. L'interpretazione del diritto interno fornita dal collegio arbitrale non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità di tale parte. Articolo 4 Notifiche 1.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento del collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente a entrambe le parti e, ove pertinente e opportuno, all'Ufficio internazionale. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato al collegio arbitrale è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte e, ove pertinente e opportuno, all'Ufficio internazionale. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato all'altra parte è inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale e, ove pertinente e opportuno, all'Ufficio internazionale. 2.   Le notifiche di una richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento a norma del paragrafo 1 vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata. 3.   Conformemente all'articolo 22 dell'accordo, tutte le notifiche sono inviate rispettivamente al ministro delle Finanze della Guyana, per la Guyana, e al capo della delegazione dell'Unione in Guyana, per l'Unione. 4.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. 5.   Qualora l'ultimo giorno per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Guyana o dell'Unione, il termine per la presentazione del documento scade il giorno lavorativo successivo. Articolo 5 Rappresentanti Le parti possono essere rappresentate o assistite da persone di loro scelta, conformemente alle rispettive norme e procedure interne. I nomi e gli indirizzi di tali persone devono essere comunicati per iscritto all'altra parte, precisando anche se la nomina è effettuata a fini di assistenza o rappresentanza. Sezione II Costituzione del collegio arbitrale Articolo 6 Nomina degli arbitri 1.   Fatto salvo il paragrafo 5, ciascuna parte nomina un arbitro. I due arbitri così designati scelgono il terzo arbitro, che presiederà il collegio arbitrale. 2.   Se entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della parte attrice della nomina di un arbitro, la parte convenuta non notifica alla parte attrice il proprio arbitro designato, la parte attrice può chiedere all'Ufficio internazionale di nominare il secondo arbitro. L'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina procede a nominare il secondo arbitro il più rapidamente possibile. 3.   Se entro 30 giorni dalla nomina del secondo arbitro i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere all'Ufficio internazionale, fatto salvo il paragrafo 5, di nominare il terzo arbitro conformemente alle regole applicabili della Corte permanente di arbitrato. L'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina procede a nominare il terzo arbitro il più rapidamente possibile. Ai fini della nomina, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina ricorre alla seguente procedura: a) l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina comunica a ciascuna parte un elenco identico di almeno tre nomi; b) entro 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui alla lettera a), ciascuna parte restituisce all'Ufficio internazionale, senza mettere in copia l'altra parte, dopo aver cancellato il nome o i nomi ai quali si oppone e numerato i nomi rimanenti nell'elenco secondo l'ordine di preferenza; c) allo scadere del termine di cui alla lettera b), l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina procede a nominare il terzo arbitro tra i nomi approvati negli elenchi che le sono stati reinviati e secondo l'ordine di preferenza indicato dalle parti; d) se, per qualsiasi motivo, la nomina non può essere effettuata secondo la procedura di cui al presente paragrafo, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina può esercitare il suo potere discrezionale per nominare il terzo arbitro. 4.   Nel nominare gli arbitri, le parti e l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina possono scegliere persone che sono membri della Corte permanente di arbitrato. 5.   Nel nominare gli arbitri, le parti e l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina non scelgono persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, del governo di uno Stato membro dell'Unione o del governo della Guyana. Articolo 7 Mancata costituzione del collegio arbitrale In caso di mancata costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 6, l'autorità dalla Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina costituisce, su richiesta di una delle parti, il collegio arbitrale e, così facendo, può revocare qualsiasi nomina già effettuata, nominare ciascuno degli arbitri e designarne uno quale presidente. L'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina può, se lo ritiene opportuno, rinominare membri precedentemente nominati. Articolo 8 Indipendenza e immunità degli arbitri 1.   Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo. 2.   Quando una persona è contattata in relazione alla sua eventuale nomina a arbitro, comunica alle parti e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina qualsiasi circostanza che possa far sorgere dubbi fondati circa la sua imparzialità o indipendenza. Un arbitro, sin dalla nomina e per tutta la durata del procedimento arbitrale, comunica senza indugio alle parti, all'Ufficio internazionale e agli altri arbitri qualsiasi circostanza che possa far sorgere dubbi fondati circa la sua imparzialità o indipendenza. 3.   Gli arbitri godono dell'immunità di giurisdizione nell'Unione e in Guyana per quanto riguarda gli atti o le omissioni connessi all'arbitrato. Articolo 9 Contatti unilaterali 1.   Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra. 2.   L'arbitro non discute alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri. Articolo 10 Sostituzione degli arbitri 1.   In caso di decesso o dimissioni di un arbitro nel corso di un procedimento arbitrale, un supplente è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro da sostituire. 2.   Nel caso in cui un arbitro ometta di agire, o non sia de iure o de facto in grado di esercitare le proprie funzioni, si applica la procedura di ricusazione e sostituzione di cui all'articolo 11. 3.   In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende nella fase in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le sue funzioni, salvo decisione contraria del collegio arbitrale. Articolo 11 Ricusazione degli arbitri 1.   Ciascuna parte può ricusare un arbitro in presenza di circostanze che facciano sorgere dubbi fondati circa la sua imparzialità o indipendenza. 2.   Una parte può ricusare l'arbitro da essa designato solo per motivi di cui viene a conoscenza dopo la nomina. 3.   La parte che intenda ricusare un arbitro invia un avviso di ricusazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata trasmessa la notifica della nomina dell'arbitro in questione, o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze che possono far sorgere dubbi fondati circa l'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro. 4.   L'avviso di ricusazione è comunicato all'altra parte, all'arbitro ricusato, agli altri membri del collegio arbitrale e all'Ufficio internazionale. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione. 5.   Se un arbitro è stato ricusato da una parte, l'altra parte può accettare la ricusazione. Dopo la ricusazione l'arbitro può altresì ritirarsi dalle sue funzioni. Ciò non implica il riconoscimento dei motivi della ricusazione. 6.   Se, entro 15 giorni dall'avviso di ricusazione, l'altra parte non accetta la ricusazione o l'arbitro ricusato non si ritira, la parte che presenta la ricusazione può decidere di darvi seguito. In tal caso, entro 30 giorni dall'avviso di ricusazione, chiede una decisione sulla ricusazione all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina. 7.   Nel decidere in merito alla ricusazione, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina può motivare la decisione, a meno che le parti convengano che non sia indicata una motivazione. Se l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina conferma la ricusazione, un arbitro supplente è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro da sostituire. Sezione III Procedimento arbitrale Articolo 12 Disposizioni generali 1.   Il collegio arbitrale conduce l'arbitrato secondo le modalità che ritiene opportune, a condizione che le parti siano trattate in modo paritario e che, in una fase appropriata del procedimento, ciascuna parte abbia una ragionevole possibilità di esporre la propria causa. Il collegio arbitrale, nell'esercizio della sua discrezionalità, conduce il procedimento in modo da cercare di evitare inutili ritardi e spese e garantire un processo equo ed efficace per la risoluzione della controversia. 2.   Il lodo del collegio arbitrale è definitivo e vincolante per l'Unione e la Guyana. 3.   L'Unione e la Guyana rende pubblico il lodo del collegio arbitrale nella sua integralità, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Articolo 13 Sede dell'arbitrato 1.   La sede dell'arbitrato è l'Aia, salvo diversamente convenuto. 2.   Il collegio arbitrale può riunirsi in qualsiasi luogo che ritenga opportuno ai fini dell'ispezione di merci, altri beni o documenti. Le parti ricevono un preavviso sufficiente a consentire loro di presenziare a tale ispezione. Articolo 14 Riservatezza 1.   Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se una parte trasmette al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate, essa fornisce anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico. 2.   Nessuna delle presenti procedure operative per l'arbitrato vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione. Fintanto che il procedimento non sarà concluso, una parte non divulga le informazioni designate come riservate dall'altra parte. 3.   Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse. Articolo 15 Funzionamento del collegio arbitrale 1.   L'arbitro che svolge la funzione di presidente presiede tutte le riunioni del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può delegare all'arbitro presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 2.   Il collegio arbitrale usa qualsiasi mezzo di comunicazione nello svolgimento delle sue mansioni, compresi telefono, posta elettronica, fax o collegamenti informatici. 3.   Soltanto gli arbitri partecipano alle deliberazioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti ad essere presenti alle deliberazioni. 4.   La stesura dei lodi e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata. 5.   Il collegio arbitrale, se ritiene necessario modificare i termini per i procedimenti al fine di introdurre qualsiasi altro adeguamento procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, dopo averle consultate, i motivi della modifica o dell'adeguamento nonché i nuovi termini o adeguamenti necessari. Articolo 16 Calendario dell'arbitrato 1.   Non appena possibile dopo la sua costituzione e dopo aver invitato le parti a esprimere il loro parere, il collegio arbitrale stabilisce il calendario provvisorio dell'arbitrato. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, dopo aver invitato le parti a esprimere il loro parere, prolungarne o abbreviarne la durata. 2.   Entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale ciascuna parte può presentare una domanda motivata per sollecitare il trattamento urgente del caso. In tale evenienza, il collegio arbitrale si pronuncia sulla richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Articolo 17 Riunione organizzativa 1.   Le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro 30 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi: a) il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri; b) il mandato del collegio arbitrale; c) il calendario dei procedimenti. 2.   Salvo diverso accordo tra le parti, al collegio arbitrale viene conferito il seguente mandato: a) esaminare, in funzione delle relative disposizioni dell'accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale; b) formulare conclusioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni dell'accordo; c) pronunciarsi. Articolo 18 Comunicazioni scritte La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il convenuto presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice. Articolo 19 Udienze 1.   In base al calendario stabilito nella riunione organizzativa e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo il paragrafo 6, tali informazioni sono rese pubbliche dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza. 2.   Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle parti. 3.   Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza. 4.   Indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza, subordinatamente all'accordo preventivo delle parti, le persone seguenti: a) i rappresentanti delle parti; b) i consulenti, gli assistenti e il personale amministrativo degli arbitri; c) gli esperti, secondo quanto deciso dal collegio arbitrale; d) i testimoni; e) i terzi. 5.   Al più tardi 7 giorni prima la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte, degli altri rappresentanti che assisteranno all'udienza e dei testimoni che vi deporranno. 6.   Le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza di una delle parti. 7.   Il collegio arbitrale stabilisce, dopo aver sentito le parti, le disposizioni logistiche appropriate e le procedure per garantire l'efficace gestione delle udienze aperte al pubblico. Tali disposizioni logistiche e procedure potrebbero comprendere il ricorso alla trasmissione in diretta via web o alla televisione a circuito chiuso. 8.   Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e al convenuto, sia nell'argomentazione che nell'argomentazione di contestazione: Argomentazione a) argomentazione della parte attrice; b) argomentazione del convenuto. Argomentazione di contestazione a) replica della parte attrice; a) controreplica del convenuto. 9.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti o ai testimoni in qualsiasi momento dell'udienza. 10.   Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine di 7 giorni dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto. 11.   Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito alle questioni sollevate durante l'udienza. Articolo 20 Inadempimento 1.   Se una delle parti, debitamente notificata nel quadro delle procedure operative per l'arbitrato, non si presenta a un'udienza senza addurre motivi sufficienti per la mancata comparizione, il collegio arbitrale può procedere all'arbitrato. 2.   Se una delle parti, debitamente tenuta a produrre prove documentali, omette di farlo entro il termine stabilito, senza addurre motivi sufficienti per la mancata presentazione, il collegio arbitrale può emettere il lodo sulla base delle prove di cui dispone. Articolo 21 Domande scritte 1.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono copiate e inviate all'altra parte. 2.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro 7 giorni dalla consegna di tale copia. Articolo 22 Terzi 1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da una persona fisica residente o cittadina di una parte, o da una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte ed indipendente dal governo della Guyana o dalle istituzioni e organi dell'Unione delle parti, purché tali comunicazioni: a) pervengano al collegio arbitrale entro 10 giorni dalla costituzione dello stesso; b) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale; c) contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la cittadinanza o la residenza, se applicabile, in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento; e d) precisino l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. 2.   Le comunicazioni sono notificate alle parti affinché queste possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni. 3.   Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità del paragrafo 1. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella sua relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. 4.   Se il collegio arbitrale decide di esaminare, nella sua relazione, le argomentazioni contenute in dette comunicazioni deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni espresse dalle parti ai sensi del paragrafo 2. Articolo 23 Esperti 1.   Il collegio arbitrale può nominare uno o più esperti incaricandoli di riferire per iscritto in merito a questioni specifiche decise dal collegio. Una copia del mandato dell'esperto stabilito dal collegio arbitrale è trasmessa alle parti. 2.   Una volta ricevuta la relazione dell'esperto, il collegio arbitrale ne invia copia alle parti, alle quali è data la possibilità di esprimere per iscritto il loro parere in merito. Le parti hanno il diritto di esaminare qualsiasi documento su cui si basa la relazione dell'esperto. 3.   Su richiesta di una o dell'altra parte, dopo aver presentato la relazione, l'esperto può essere ascoltato nel corso di un'udienza in cui le parti hanno la possibilità di interrogarlo. Ciascuna delle parti può convocare esperti in qualità di testimoni per deporre in merito ai punti controversi nel corso dell'udienza. Sezione IV Lodi del collegio arbitrale Articolo 24 Decisioni Il collegio arbitrale si adopera al massimo per adottare le decisioni per consenso. Se non è possibile pervenire a una decisione per consenso, la questione è decisa con votazione a maggioranza. Articolo 25 Forma del lodo 1.   Nel lodo sono esposte per iscritto le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti dell'accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. 2.   Il lodo è firmato dagli arbitri e indica la data in cui è stato emesso e il luogo dell'arbitrato. In assenza della firma di uno o più arbitri, nel lodo è indicato il motivo di tale assenza. Articolo 26 Interpretazione del lodo 1.   Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte, mediante notifica all'altra parte e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina, può chiedere al collegio arbitrale di fornire un'interpretazione del lodo. 2.   L'interpretazione è fornita per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'interpretazione fa parte del lodo; si applicano, se del caso, le disposizioni degli articoli 15 e 25. Articolo 27 Correzione del lodo 1.   Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte, mediante notifica all'altra parte e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina, può chiedere al collegio arbitrale di rettificare eventuali errori di calcolo, errori materiali o tipografici o altri errori di natura analoga nel lodo. Il collegio arbitrale può nondimeno procedere di propria iniziativa a tali rettifiche nei 30 giorni che seguono la comunicazione del lodo. 2.   Tutte le rettifiche sono rese per iscritto e fanno parte del lodo; si applicano, se del caso, le disposizioni degli articoli 15 e 25. Articolo 28 Lodo aggiuntivo 1.   Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte, con notifica all'altra parte e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina, può chiedere al collegio arbitrale di emettere un lodo aggiuntivo relativo agli argomenti avanzati nel procedimento arbitrale ma omessi nel lodo. 2.   Se ritiene che la richiesta di un lodo aggiuntivo sia giustificata e che l'omissione possa essere rettificata senza ulteriori udienze o prove, il collegio arbitrale emette il lodo aggiuntivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 3.   In caso di lodo aggiuntivo si applicano, se del caso, gli articoli 15 e 25. Articolo 29 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale 1.   Le parti adottano tutte le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale. Entro 10 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale, le parti concordano un periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, ciascuna parte chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di determinare la durata di tale periodo e ne dà contestualmente notifica all'altra parte. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra l'Unione e la Guyana. 2.   In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità di una misura con il lodo del collegio arbitrale, una parte può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi sulla questione. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 90 giorni, o 45 giorni in caso di urgenza, dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi arbitri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 6. Il termine per la notifica del lodo è di 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 3.   Se stabilisce che una parte non ha dato esecuzione al lodo, il collegio arbitrale impone un nuovo termine per l'esecuzione per tale parte. Se la parte persiste nel non conformarsi al lodo del collegio arbitrale, l'altra parte può, previa notifica alla parte inadempiente, sospendere l'accordo a norma dell'articolo 28 dello stesso. Le sospensioni sono proporzionate alla violazione dell'obbligo e tengono conto della gravità della violazione e dei diritti lesi e del fatto che la parte persiste nel non rispettare il lodo del collegio arbitrale. Le sospensioni sono temporanee e si applicano solo fino a quando la parte non si sia conformata al lodo del collegio arbitrale o fino a quando le parti non abbiano convenuto di risolvere altrimenti la controversia. 4.   La parte notifica al comitato congiunto di monitoraggio e riesame ( Joint Monitoring and Review Committee – JMRC) e all'altra parte qualsiasi misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e la propria richiesta di porre fine alla sospensione applicata dall'altra parte. 5.   Se, entro 45 giorni dalla notifica, le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata abbia consentito alla parte di dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi arbitri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 6. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al JMRC entro 75 giorni dalla presentazione della richiesta. 6.   Se il collegio arbitrale originario o alcuni arbitri non riescono a riunirsi nuovamente per esaminare la richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 6. Il periodo per la notifica del lodo del nuovo collegio arbitrale è di 90 giorni dalla data di costituzione di quest'ultimo. Articolo 30 Transazione o altri motivi di chiusura del procedimento 1.   Se, prima della pronuncia del lodo, le parti concordano una composizione della controversia, il collegio arbitrale emette un'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale o, se richiesto da entrambe le parti e accettato dal collegio, prende atto della transazione mediante un lodo arbitrale a condizioni concordate. Il collegio arbitrale non è tenuto a motivare un lodo reso con l'accordo delle parti. 2.   Se, prima che il lodo sia reso, diventa impossibile o privo di effetto proseguire il procedimento di arbitrato per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale informa le parti della sua intenzione di emettere un'ordinanza, a meno che una parte non sollevi un'obiezione fondata. Le parti avviano quindi consultazioni al fine di risolvere la controversia. Sezione V Costi Articolo 31 Costi 1.   Nel lodo il collegio arbitrale fissa le spese dell'arbitrato. Il termine «costi» comprende unicamente: a) gli onorari dei membri collegio arbitrale, che devono essere indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal collegio arbitrale conformemente agli onorari giornalieri concordati dalle parti al momento della nomina degli arbitri; b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; c) i costi relativi alla consulenza di esperti e ad altra assistenza richiesta dal collegio arbitrale; d) le spese di viaggio e altre spese sostenute dai testimoni, se approvate dal collegio arbitrale. 2.   I costi dell'arbitrato sono in linea di principio a carico della parte soccombente. Il collegio può tuttavia ripartirli tra le parti se ritiene che tale ripartizione sia ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso. 3.   Il collegio arbitrale non può addebitare spese supplementari per l'interpretazione, la rettifica o il completamento del lodo. Articolo 32 Deposito delle spese 1.   Il collegio arbitrale, all'atto della sua costituzione, può chiedere a ciascuna parte di depositare un anticipo di pari importo sulle spese di cui all'articolo 31. 2.   Nel corso del procedimento arbitrale, il collegio arbitrale può chiedere alle parti depositi supplementari. 3.   Se i depositi richiesti non sono versati integralmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il collegio arbitrale ne informa le parti affinché ciascuna di esse possa effettuare il pagamento richiesto. In caso di mancato pagamento, il collegio arbitrale può ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento arbitrale. 4.   Dopo la pronuncia del lodo, il collegio arbitrale contabilizza i depositi ricevuti dalle parti e restituisce loro le eventuali rimanenze. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/9/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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