Decisione (UE) 2025/48 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazi
Decisione (UE) 2025/48 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2025/48 of 28 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and me
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/48
10.1.2025
DECISIONE (UE) 2025/48 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra
(
2
)
(«accordo»), entrato in vigore il 1
o
giugno 2000. L’accordo comprende il protocollo n. 4 riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»).
(2)
A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 4, il consiglio di associazione istituito conformemente all’articolo 67 dell’accordo («consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
(3)
Il consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, è chiamato ad adottare una decisione che modifica l’accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4.
(4)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
3
)
(«convenzione») è stata conclusa dall’Unione mediante decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
4
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Anche lo Stato di Israele («Israele») è una parte contraente della convenzione.
(6)
La convenzione stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. La convenzione si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi pertinenti.
(7)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il consiglio di associazione adotti una decisione che introduca nel protocollo n. 4 un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore.
(8)
Mediante decisione (UE) 2019/2198
(
5
)
il Consiglio ha sostenuto le modifiche della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). Le modifiche della convenzione entreranno in vigore il 1
o
gennaio 2025. L’Unione e Israele hanno manifestato la loro disponibilità ad applicare quanto prima tale nuovo insieme di norme bilateralmente, in alternativa e in parallelo alle norme vigenti, in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(9)
In occasione della riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare, su base transitoria, bilaterale, un insieme alternativo di norme di origine basate sulle modifiche della convenzione («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(10)
L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(11)
Il 1
o
settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine
(
6
)
, che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(12)
All’inizio del 2021 l’Unione ha inviato a Israele una proposta concernente le norme transitorie. In occasione dell’11
a
riunione del sottocomitato per la cooperazione doganale e la fiscalità tenutasi a Bruxelles il 12 gennaio 2023, Israele ha informato l’Unione del fatto che le norme transitorie potevano essere accettabili a condizione che fosse garantito un sistema di «permeabilità». Alla luce della proposta di Israele, la proposta iniziale dell’Unione non era più pertinente. L’Unione dovrebbe pertanto definire una posizione da adottare in sede del consiglio di associazione per quanto riguarda le norme transitorie.
(13)
L’obiettivo delle norme transitorie è introdurre norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme di origine della convenzione potrebbero altresì essere qualificate come originarie nell’ambito delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15 e 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 della nomenclatura nell’ambito della versione del sistema armonizzato del 2022 disciplinato dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(
7
)
, quale modificata.
(14)
Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Pertanto è opportuno introdurre nel protocollo n. 4 una disposizione sull’applicazione generale della permeabilità tra la convenzione e le norme transitorie
(15)
La posizione dell’Unione nel consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY M.
(
1
)
Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (
GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1
).
(
2
)
GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3
.
(
3
)
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4
.
(
4
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
5
)
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (
GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1
).
(
6
)
L’Unione europea, l’Islanda, la Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), il Regno di Norvegia, le Isole Fær Øer, lo Stato d’Israele, il Regno hascemita di Giordania, la Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), la Repubblica d’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Serbia, il Montenegro, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina.
(
7
)
GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/48/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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