Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0091/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/91 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificata con il numero C(2025) 197

Pubblicato: 13/01/2025 In vigore dal: 13/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/91 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 197] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/91 of 13 January 2025 amending Implementing Decision (EU) 2024/2918 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria (notified under document C(2025) 197)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/91 15.1.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/91 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 197] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 ( 4 ) sulla base dell’articolo 259, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Tale decisione ha stabilito, fino al 21 novembre 2024, alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria. (5) Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini. Il 19 novembre 2024 la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione ( 5 ) ha di conseguenza abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 a decorrere dal 22 novembre 2024. Inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in risposta ai più recenti focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (6) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è stato ulteriormente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2024/3111 della Commissione ( 6 ) del 6 dicembre 2024 e (UE) 2024/3232 della Commissione ( 7 ) del 19 dicembre 2024 in risposta a ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini in Bulgaria. (7) Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3232 la Bulgaria ha nuovamente notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nelle regioni di Sliven e Kardzhali. (8) La Bulgaria ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai. (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire e adeguare rapidamente in termini spaziali e temporali, a livello dell’Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle suddette misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH ( 8 ) ). Nell’attuale situazione epidemiologica sussiste un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia a causa del verificarsi di un nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini dopo la conferma del primo focolaio nella regione di Kardzhali il 18 dicembre 2024. Ciò rivela che la malattia continua a persistere e a diffondersi a lunga distanza, nonostante le misure già in essere. (10) È pertanto opportuno modificare e aggiornare le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918, nonché la durata delle misure in esse applicabili, tenendo conto degli ultimi focolai e di tutte le considerazioni di cui al considerando 9. (11) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. (12) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 prendano effetto il prima possibile. (13) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo 2025. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è così modificata: 1. all’articolo 4, la data "1° marzo 2025«è sostituita dalla data»31 marzo 2025"; 2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Destinatario La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria ( GU L, 2024/2778, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2778/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione, del 19 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 ( GU L, 2024/2918, 22.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2918/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/3111 della Commissione, del 6 dicembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria ( GU L, 2024/3111, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3111/oj ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/3232 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria ( GU L, 2024/3232, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3232/oj ). ( 8 ) Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, accesso online al codice per gli animali terrestri - WOAH - Organizzazione mondiale per la salute animale . ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Sliven BG-CAPRIPOX-2024-00008 BG-CAPRIPOX-2024-00010 BG-CAPRIPOX-2024-00012 BG-CAPRIPOX-2025-00001 Zona di protezione : Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10) Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12), Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1) 30.1.2025 Surveillance zone: Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10) Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12) , Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1) excluding the areas contained in the protection zone 8.2.2025 Surveillance zone: Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10) Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12), Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1) 31.1.2025 - 8.2.2025 Regione di Kurdzhali BG-CAPRIPOX-2024-00011 Zona di protezione : Those parts of the region of Kurdzhali, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.463, Long.25.676 (2024/11) 10.1.2025 Surveillance zone: Those parts of the region of Kurdzhali, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.463, Long.25.676 (2024/11) excluding the areas contained in the protection zone 19.1.2025 Surveillance zone: Those parts of the region of Kurdzhali, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.463, Long.25.676 (2024/11) 11.1.2025 - 19.1.2025 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 2 Termine ultimo di applicazione Regione di Stara Zagora Municipalities Galabovo and Opan 4.2.2025 Regione di Haskovo Entire territory of the region of Haskovo, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 4.2.2025 Entire territory of the region of Haskovo 6.1.2025 - 4.2.2025 Regione di Sliven Entire territory of the region of Sliven excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 10.3.2025 Entire territory of the region of Sliven 9.2.2025 - 10.3.2025 Regione di Yambol Municipalities of Straldzha, Yambol and Tundzha 10.3.2025 Regione di Kurdzhali Municipalities of Krumovgrad and Momchilgrad excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 18.2.2025 Municipalities of Krumovgrad 20.1.2025 - 18.2.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/91/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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