Decisione (UE) 2025/93 del Consiglio, del 10 gennaio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche di tale accordo
Decisione (UE) 2025/93 del Consiglio, del 10 gennaio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2025/93 of 10 January 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits as regards the adoption of a decision on amendments to that Arrangement
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/93
16.1.2025
DECISIONE (UE) 2025/93 DEL CONSIGLIO
del 10 gennaio 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
.
(2)
Attualmente l’articolo 6 dell’accordo prevede il divieto di erogare aiuti legati o crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per gli impianti di generazione di elettricità dal carbone che non hanno un efficace sistema di cattura e stoccaggio del carbonio, tranne nei casi in cui gli aiuti legati o i crediti all’esportazione sono usati per fornire attrezzature volte a ridurre l’inquinamento che non determinano un prolungamento della vita utile di tale impianto.
(3)
In conformità dell’articolo 6 dell’accordo, i partecipanti all’accordo («partecipanti») erano tenuti a riesaminare detto articolo entro il 31 dicembre 2022 per rafforzarne ulteriormente i termini e le condizioni al fine di contribuire all’obiettivo comune di affrontare i cambiamenti climatici.
(4)
Nelle conclusioni del 15 marzo 2022 il Consiglio aveva annunciato l’intenzione degli Stati membri di fissare nelle rispettive politiche nazionali, entro la fine del 2023, scadenze basate su dati scientifici per porre fine ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i progetti nel settore dell’energia basata sui combustibili fossili, salvo in circostanze limitate e chiaramente definite coerenti con l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5
o
C e con gli obiettivi contenuti nell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(
2
)
.
(5)
I partecipanti hanno convenuto di adottare mediante procedura scritta una decisione che introduce un nuovo articolo e che modifica l’articolo 6. La decisione prevista imporrebbe al segretariato dell’OCSE di redigere una relazione pubblica sulle operazioni nel settore dell’energia a cadenza annuale.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti relativa alle modifiche dell’accordo, poiché tale decisione prevista vincolerà l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.
(7)
La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere la decisione relativa alle modifiche dell’accordo, sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche dell’accordo consiste nel sostenere detta decisione sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (
GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj).
(
2
)
GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4
.
(
3
)
Cfr. documento ST 16807/2024 ADD 1 all’indirizzo
http://register.consilium.europa.eu
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/93/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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