Decisione (UE) 2026/106 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo
Decisione (UE) 2026/106 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo
EN: Council Decision (EU) 2026/106 of 18 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the Carriage of Freight by Road, as regards the continuation of the Agreement
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/106
14.1.2026
DECISIONE (UE) 2026/106 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
(
1
)
(«accordo») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022, conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio
(
2
)
. È entrato in vigore il 21 agosto 2023.
(2)
L’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi.
(3)
La decisione n. 2/2022 del comitato misto
(
3
)
ha prorogato la durata dell’accordo fino al 30 giugno 2024. La decisione n. 1/2024 del comitato misto
(
4
)
ha ulteriormente prorogato la durata dell’accordo fino al 31 dicembre 2025.
(4)
Il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo ulteriormente.
(5)
Affinché l’Unione e la Repubblica di Moldova continuino a beneficiare dell’accordo, è opportuno che quest’ultimo sia prorogato fino al 31 marzo 2027.
(6)
Nella sua prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione in merito alla necessità di prorogare ulteriormente l’accordo.
(7)
L’atto previsto del comitato misto avrà effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell’accordo.
(8)
È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
L. AAGAARD
(
1
)
GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1165/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (
GU L 181 del 7.7.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1165/oj
).
(
3
)
GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/604/oj
.
(
4
)
GU L, 2024/1266, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1266/oj
.
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA, RELATIVA ALLA PROROGA DELL'ACCORDO
del …
relativa alla proroga dell'accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
(
1
)
, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») ha prorogato l'accordo fino al 30 giugno 2024. La decisione n. 1/2024 del comitato misto ha ulteriormente prorogato l'accordo fino al 31 dicembre 2025.
(2)
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo.
(3)
Dal controllo è risultato che l'accordo ha fornito sostegno alla Repubblica di Moldova nelle drammatiche circostanze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È inoltre risultato che l'accordo ha apportato benefici agli scambi commerciali sia per l'Unione europea che per la Repubblica di Moldova e che l'aumento dei servizi di trasporto su strada si è rivelato vantaggioso anche per i trasportatori su strada delle due parti.
(4)
Congiuntamente a un accordo analogo sul trasporto su strada firmato con l'Ucraina, l'accordo ha inoltre contribuito in modo significativo all'esportazione di merci ucraine verso l'Unione europea attraverso i corridoi di solidarietà.
(5)
La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
(6)
È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 marzo 2027,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Proroga dell'accordo
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 marzo 2027.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, …
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1165/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/106/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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