Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0115/2026

Decisione (UE) 2026/115 della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2025, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2025/44)

Pubblicato: 31/12/2025 In vigore dal: 31/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/115 della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2025, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2025/44) EN: Decision (EU) 2026/115 of the European Central Bank of 31 December 2025 on the paying-up of capital, transfer of foreign reserve assets, and contributions by Българска народна банка (Bulgarian National Bank) to the European Central Bank’s reserves and provisions (ECB/2025/44)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/115 15.1.2026 DECISIONE (UE) 2026/115 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 dicembre 2025 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2025/44) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 48.1 e 48.2, considerando quanto segue: (1) In virtù dell’articolo 1 della decisione (UE) 2025/1407 del Consiglio ( 1 ) , conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 ( 2 ) è abrogata con decorrenza dal 1 o gennaio 2026. (2) L’articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC» dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro esistenti hanno versato integralmente le loro quote di capitale sottoscritto della BCE ( 3 ) . La ponderazione della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria, BNB) nello schema di capitale della BCE è pari allo 0,9783 % ai sensi dell’articolo 2 della decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europa (BCE/2023/31) ( 4 ) La BNB ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2816 della Banca centrale europea (BCE/2023/36) ( 5 ) . L’ammontare rimanente è dunque pari a 101 929 755,00 EUR, quale risultato della moltiplicazione del capitale sottoscritto della BCE (10 825 007 069,61 EUR) per la ponderazione della BNB (0,9783 %), meno la parte già versata della sua quota di capitale sottoscritto della BCE. (3) L’articolo 48.1, in combinato disposto con l’articolo 30.1, dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve, inoltre, trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità all’articolo 48.1 dello Statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro. Nel determinare le «attività di riserva già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1», si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale ai sensi dell’articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell’articolo 48.3 dello Statuto del SEBC. Di conseguenza, conformemente alla decisione (UE) 2023/2818 della Banca centrale europea (BCE/2023/34) ( 6 ) , l’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 40 561 959 556,70 EUR. (4) Le attività di riserva in valuta che la BNB è tenuta a trasferire dovrebbero essere o dovrebbero essere denominate in dollari USA e oro. (5) L’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro un credito pari alle attività di riserva conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro ( 7 ) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e alla remunerazione dei crediti della BNB. (6) L’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. L’ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC. (7) In applicazione analogica dell’articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea ( 8 ) , il governatore della BNB ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione. (8) A causa dei vincoli di tempo presentati dal breve periodo tra il calcolo dell’importo equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la BNB è tenuta a trasferire il 31 dicembre 2025 e l’abrogazione della deroga in favore della Bulgaria il 1 o gennaio 2026, è opportuno che la presente decisione sia notificata con urgenza e si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2026, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o dollari USA; b) per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association; c) per «dollaro USA» s’intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti. Articolo 2 Misura e forma del capitale versato 1.   A decorrere dal 1 o gennaio 2026, la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria, BNB) versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 101 929 755,00 EUR. 2.   La BNB versa alla BCE le somme specificate al paragrafo 1 il 2 gennaio 2026, mediante trasferimento separato da compiersi attraverso il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale. 3.   Il 2 gennaio 2026, mediante un distinto trasferimento via TARGET, la BNB versa alla BCE gli interessi maturati al 1 o gennaio 2026 sull’importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2. Tali interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di riferimento definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) ( 9 ) , come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33) ( 10 ) . Articolo 3 Trasferimento delle attività di riserva in valuta 1.   A decorrere dal 1 o gennaio 2026 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi in conseguenza di esso, la BNB trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta per un importo pari a 1 482 514 654,83 EUR, nel modo che segue: Equivalente in euro dei dollari USA in contante Equivalente in euro dell’oro Importo totale dell’equivalente in euro 1 260 137 456,61 222 377 198,22 1 482 514 654,83 2.   L’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la BNB è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l’euro e il dollaro USA calcolati ai fini dei tassi di cambio di riferimento in euro della BCE al 31 dicembre 2025 e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo delle once di oro fino troy stabilito nella procedura di concertazione a fini interni della BCE del 31 dicembre 2025. 3.   La BCE conferma al più presto alla BNB gli importi calcolati in conformità al paragrafo 2. 4.   In conformità al paragrafo 1, la BNB trasferisce alla BCE una somma in dollari USA in contanti pari all’importo in euro indicato nella tavola del medesimo paragrafo 1. 5.   Il trasferimento della somma in dollari USA in contanti pari all’importo in euro indicato nella tavola del paragrafo 1 ha luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell’importo in dollari USA in contanti alla BCE è il 2 gennaio 2026. La BNB impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE. 6.   Il valore dell’oro che la BNB trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 222 377 198,22 EUR. 7.   La BNB trasferisce l’oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell’oro alla BCE è il 2 gennaio 2026. La BNB impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE. 8.   Se la BNB trasferisce alla BCE oro per un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 2 gennaio 2026 trasferisce un importo di dollari USA in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali dollari USA in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta che la BNB trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto al paragrafo 4. 9.   L’eventuale differenza tra la somma complessiva dell’equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 31 dicembre 2025 tra la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( 11 ) . Articolo 4 Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo 1.   A decorrere dal 1 o gennaio 2026 e fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla BNB un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 485 296 405,74 EUR. 2.   La somma accreditata dalla BCE in favore della BNB è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento di cui all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33). 3.   Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla BNB alla fine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la BNB dell’importo cumulativo. 4.   Il credito non è rimborsabile. Articolo 5 Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE 1.   A decorrere dal 1 o gennaio 2026, la BNB contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve meno le perdite accumulate dagli esercizi precedenti e l’importo corrispondente al saldo del conto economico ancora da assegnare alle perdite accumulate dalla BCE dagli esercizi precedenti, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2025. 2.   I contributi della BNB sono determinati conformemente all’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell’articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della BNB e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione (UE) 2023/2818 (BCE/2023/34). 3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi finanziari. 4.   Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, del bilancio della BCE per il 2025, la BCE calcola e conferma alla BNB l’ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1. 5.   Il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, del bilancio della BCE per il 2025 la BNB paga alla BCE, mediante TARGET: a) l’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell’articolo 3, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e b) l’interesse maturato sull’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1 o gennaio 2026 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati. 6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di riferimento definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33). 7.   Se l’importo calcolato in base al paragrafo 5, lettera a), è minore di zero, la BCE è tenuta, tramite TARGET, a versare alla BNB l’importo risultante dal paragrafo 5, lettere a) e b), il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione da parte del Consiglio direttivo del bilancio della BCE per l’anno 2025. Articolo 6 Competenze 1.   Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla BNB al fine di specificare ulteriormente ed eseguire ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni problema che dovesse sorgere. 2.   Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 è prontamente notificata al Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo si conforma ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito. Articolo 7 Efficacia 1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario. 2.   Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Articolo 8 Destinatari La Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è destinataria della presente decisione. Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2025 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) Decisione (UE) 2025/1407 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa all’adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1 o gennaio 2026 ( GU L, 2025/1407, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1407/oj ). ( 2 ) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2023/2819 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e che abroga la decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4) (BCE/2023/32) ( GU L, 2023/2819, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2819/oj ). ( 4 ) Decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) (BCE/2023/31) ( GU L, 2023/2811, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2811/oj ). ( 5 ) Decisione (UE) 2023/2816 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro e che abroga la decisione (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) (BCE/2023/36) ( GU L, 2023/2816, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2816/oj ). ( 6 ) Decisione (UE) 2023/2818 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) (BCE/2023/34) ( GU L, 2023/2818, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2818/oj ). ( 7 ) Ai sensi dell’indirizzo (UE) 2024/2942 della Banca centrale europea, del 14 novembre 2024, avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica il 1 o gennaio 1999 e che abroga l’indirizzo BCE/2000/15 (BCE/2024/34) ( GU L, 2024/2942, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2942/oj ). ( 8 ) Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, ( GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj ). ( 9 ) Decisione (UE) 2026/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36) ( GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj ). ( 10 ) Decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea, del 14 novembre 2024, che modifica la decisione (UE) 2016/2248 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36) (BCE/2024/33) ( GU L, 2024/2939, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2939/oj ). ( 11 ) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/115/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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