Decisione di esecuzione (UE) 2026/116 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
Decisione di esecuzione (UE) 2026/116 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/116 of 19 January 2026 amending Commission Implementing Decision (EU) 2016/2321 on the format of the ready for recycling certificate issued in accordance with Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/116
20.1.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/116 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2026
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione
(
2
)
. Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
(2)
A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.
(3)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (
GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2321/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IDONEITÀ AL RICICLAGGIO
(Nota:
il presente certificato è completato dall’inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave)
(timbro ufficiale)
(Stato)
Rilasciato ai sensi della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 (“convenzione di Hong Kong”) per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sotto l’autorità del governo di
…
(nome dello Stato)
da: …
(denominazione completa della persona o dell’organismo autorizzato in forza della convenzione di Hong Kong e del regolamento (UE) n. 1257/2013)
Caratteristiche della nave
Nome della nave
Lettere o numero di identificazione
Porto di immatricolazione
Stazza lorda
Numero IMO
Nome e indirizzo dell’armatore
Numero IMO di identificazione del proprietario registrato
Numero IMO di identificazione dell’impresa
Data di costruzione
Caratteristiche dell’impianto di riciclaggio delle navi
Nome dell’impianto di riciclaggio delle navi
Numero di identificazione dell’impresa di riciclaggio basato sul DASR
(
*1
)
Numero di identificazione dell’impresa di riciclaggio quale indicato nell’elenco europeo
Indirizzo completo
Data di scadenza del DASR
Data di scadenza dell’inclusione dell’impianto di riciclaggio delle navi nell’elenco europeo
Caratteristiche dell’inventario dei materiali pericolosi
Numero di identificazione/di verifica dell’inventario dei materiali pericolosi: …
Nota:
secondo quanto disposto dalla regola 5 dell’allegato della convenzione di Hong Kong e dall’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013, l’inventario dei materiali pericolosi è una parte essenziale del certificato internazionale di idoneità al riciclaggio e deve sempre accompagnarlo. L’inventario dei materiali pericolosi va compilato conformemente al formato standard che figura nelle linee guida elaborate dall’Organizzazione marittima internazionale, se del caso integrate da orientamenti su aspetti specifici del regolamento (UE) n. 1257/2013, ad esempio sulle sostanze elencate in detto regolamento ma non nella convenzione di Hong Kong.
Informazioni sul piano di riciclaggio della nave
Numero di identificazione/di verifica del piano di riciclaggio della nave: …
Nota:
secondo quanto disposto dalla regola 9 dell’allegato della convenzione di Hong Kong e dall’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013, il piano di riciclaggio della nave è una parte essenziale del certificato internazionale di idoneità al riciclaggio e deve sempre accompagnarlo.
SI CERTIFICA CHE:
1.
la nave è stata sottoposta a controllo conformemente alla regola 10 dell’allegato della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013;
2.
la nave possiede un inventario dei materiali pericolosi valido conformemente alla regola 5 dell’allegato della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1257/2013;
3.
secondo quanto disposto dalla regola 9 dell’allegato della convenzione di Hong Kong, il piano di riciclaggio della nave riflette adeguatamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali pericolosi previsto dalla regola 5.4 di detto allegato e contiene informazioni concernenti la definizione, il mantenimento e il controllo delle condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo, per gli Stati membri che sono parti della convenzione di Hong Kong;
4.
il piano di riciclaggio della nave è stato compilato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013; e
5.
l’impianto di riciclaggio delle navi in cui questa nave deve essere riciclata possiede un’autorizzazione valida in forza della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e figurano nell’elenco europeo in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1257/2013.
Il presente certificato è valido fino al (gg/mm/aaaa) …
(data)
Rilasciato a …
(
luogo di rilascio del certificato
)
(gg/mm/aaaa) …
…
(
data di rilascio
)
(
firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento
)
(
timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi
)
CONVALIDA DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PER UN PERIODO DI TOLLERANZA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PORTO DELL’IMPIANTO DI RICICLAGGIO IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 14.5 DELL’ALLEGATO DELLA CONVENZIONE DI HONG KONG O DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
(
*2
)
Il presente certificato, conformemente alla regola 14.5 dell’allegato della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, è considerato valido per un unico tragitto
dal porto di: …
al porto di: …
Firma: …
(firma del funzionario autorizzato)
Luogo: …
Data: (gg/mm/aaaa) …
(timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi)
»
(
*1
)
Documento di autorizzazione al riciclaggio della nave (
Document of Authorization to conduct Ship Recycling
).
(
*2
)
Se l’amministrazione lo ritiene necessario, in occasione del controllo è aggiunta al certificato una copia della presente pagina della convalida.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/116/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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