Decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio del 25 gennaio 2022 che autorizza la Francia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Cosa prevede la Decisione UE 2022/133 sulla fatturazione elettronica obbligatoria in Francia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/133 del Consiglio del 25 gennaio 2022 autorizza la Francia a introdurre l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio francese, con deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA 2006/112/CE. La misura si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è attuata gradualmente: nel 2024 riguarda le grandi imprese (obbligo di emettere), nel 2025 le medie imprese con 250-4.999 dipendenti, nel 2026 le piccole e medie imprese incluse quelle con franchigia. L'obbligo di ricevere fatture elettroniche si applica invece a tutti i soggetti passivi a partire dal 2024. La Francia sostiene che questa misura combatterà la frode e l'evasione IVA permettendo all'amministrazione fiscale di verificare in tempo reale la coerenza tra IVA dichiarata e fatture emesse, oltre a semplificare gli adempimenti attraverso la precompilazione della dichiarazione IVA. Per i soggetti passivi sono previsti vantaggi quali riduzione dei tempi di pagamento, eliminazione delle spese di stampa e postali, e minori costi di gestione dei dati. La Francia dovrà presentare una relazione di valutazione dell'efficacia della misura qualora intenda richiedere la proroga oltre il 2026.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio del 25 gennaio 2022 che autorizza la Francia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/133 of 25 January 2022 authorising France to introduce a special measure derogating from Articles 218 and 232 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
31.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 20/272
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/133 DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 2022
che autorizza la Francia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettere protocollate dalla Commissione il 12 aprile 2021 e il 20 settembre 2021 la Francia ha chiesto l’autorizzazione d’introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») per poter imporre la fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio francese. L’obbligo riguarda le fatture emesse nelle operazioni tra soggetti passivi. L’autorizzazione è stata chiesta per il periodo dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
(2)
La Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Francia agli altri Stati membri con lettere del 29 settembre 2021. Con lettera del 30 settembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
(3)
La Francia sostiene che l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica apporterà vantaggi nella lotta contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’obbligo di emettere fatture elettroniche, insieme alla trasmissione di dati supplementari sulle operazioni, consentirà all’amministrazione fiscale di verificare in tempo reale se l’IVA dichiarata e riscossa e le fatture emesse e ricevute sono coerenti, migliorando la capacità dell’amministrazione stessa di prevenire e contrastare le frodi IVA. Aumenterà inoltre la conoscenza in tempo reale dell’attività delle imprese, consentendo di mantenere la politica economica il più vicino possibile alla realtà economica.
(4)
La Francia ritiene che l’obbligo di emettere fatture elettroniche incentivi l’adempimento spontaneo alla legislazione fiscale. Con l’obbligo di emettere fatture elettroniche s’introdurrà la precompilazione della dichiarazione IVA, che semplificherà le procedure in materia. La fatturazione elettronica offrirà altri vantaggi ai soggetti passivi, quali la riduzione dei tempi di pagamento, delle spese di stampa e postali, dei costi e dei ritardi nel trattamento dei dati di fatturazione e dei costi di archiviazione. I risparmi e i vantaggi che i soggetti passivi otterranno grazie alla fatturazione elettronica compenseranno in larga misura l’investimento iniziale che dovranno sostenere per adeguare i loro sistemi.
(5)
Data l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché sui soggetti passivi. La Francia, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione che contenga la valutazione dell’efficacia della misura nella lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e nella semplificazione della riscossione dell’imposta.
(6)
La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del soggetto passivo di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di acquisti intracomunitari.
(7)
La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.
(8)
La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e sarà attuata gradualmente. A partire dal 2024 l’obbligo di ricevere fatture elettroniche si applicherà a tutti i soggetti passivi. L’obbligo di emettere fatture elettroniche si applicherà nel 2024 alle grandi imprese, nel 2025 alle imprese con 250 – 4 999 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di EUR, nel 2026 alle piccole e medie imprese, compresi i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(9)
La deroga non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Francia è autorizzata ad accettare le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio francese sotto forma di documenti o messaggi soltanto se detti documenti o messaggi sono trasferiti in formato elettronico.
Articolo 2
In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Francia è autorizzata a disporre che il ricorso dei soggetti passivi stabiliti nel territorio francese alle fatture elettroniche non sia subordinato all’accordo di un destinatario stabilito nel territorio francese.
Articolo 3
La Francia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
3. La Francia, se ritiene necessario prorogare le misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 2, presenta alla Commissione, insieme alla domanda di proroga, una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini sia della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA che della semplificazione della riscossione dell’imposta. La relazione valuta l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e i costi amministrativi facenti capo a essi.
Articolo 5
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il president
C. BEAUNE
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
.
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La Decisione UE 2022/133 è il riferimento normativo per la fatturazione elettronica obbligatoria in Francia, con implicazioni dirette su IVA, adempimenti dichiarativi e lotta all'evasione fiscale. Commercialisti e aziende che operano in Francia devono considerare gli obblighi di trasmissione dati, la precompilazione della dichiarazione IVA, la deroga alla direttiva IVA 2006/112/CE e l'implementazione graduale per categorie di imprese.
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