DECISIONE n. S12, del 16 ottobre 2024, relativa al rimborso dell'assistenza sanitaria in relazione al trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro in caso di maxiemergenze
DECISIONE n. S12, del 16 ottobre 2024, relativa al rimborso dell'assistenza sanitaria in relazione al trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro in caso di maxiemergenze
EN: Decision No S12 of 16 October 2024 concerning the reimbursement of healthcare in connection to patients’ transfer to another Member State in case of mass casualties following disasters
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2025/1598
13.3.2025
DECISIONE n. S12
del 16 ottobre 2024
relativa al rimborso dell'assistenza sanitaria in relazione al trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro in caso di maxiemergenze
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(C/2025/1598)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(
1
)
, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(
2
)
,
visti l'articolo 20 e l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativi ai viaggi intesi a ricevere prestazioni in natura,
visto l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
(1)
Nei casi in cui in uno Stato membro si è verificata una catastrofe (ad esempio gravi incendi, incidenti chimici/nucleari o pandemie) che ha comportato il trasferimento di pazienti in un altro Stato membro, non è stato sempre chiaro quale Stato membro fosse responsabile dei costi dell'assistenza sanitaria e quale fosse la base giuridica.
(2)
Le difficoltà pratiche possono derivare dal fatto che in caso di maxiemergenza possono essere coinvolti più di due Stati membri, il che richiede un approccio giuridico uniforme in materia.
(3)
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare nella sentenza
Elchinov
del 5 ottobre 2010
(
3
)
), il requisito dell'autorizzazione preventiva non può ostare al diritto al rimborso delle cure ospedaliere qualora siano soddisfatti altri presupposti nello Stato membro competente. Il trasferimento di persone assicurate verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente per ricevere assistenza sanitaria di vitale urgenza a seguito di una maxiemergenza dovrebbe pertanto essere interpretato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004.
(4)
Se lo Stato membro in cui si è verificata una maxiemergenza non è in grado di fornire l'assistenza sanitaria di vitale urgenza alle persone ferite/malate, la necessità di trasferirle in un altro Stato membro dimostra che l'assistenza sanitaria in questione non poteva essere prestata entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004.
(5)
Nelle circostanze specifiche delle maxiemergenze è spesso molto complicato rispettare i tempi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004 e chiedere un'autorizzazione preventiva per ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro.
(6)
La decisione di trasferire i pazienti in un altro Stato membro a seguito di una maxiemergenza è il risultato di una valutazione medica effettuata da un prestatore di assistenza sanitaria nello Stato membro in cui si è verificata la catastrofe. Poiché sarebbe molto complicato tentare di fornire una panoramica esaustiva di ciò che potrebbe costituire una maxiemergenza, è opportuno privilegiare un approccio caso per caso.
(7)
Nelle circostanze specifiche delle maxiemergenze, il trasporto verso lo Stato membro di cura e dallo stesso (dove il paziente è stato trasferito perché l'assistenza sanitaria di vitale urgenza non era disponibile "entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico") è inerente alle cure stesse. Lo Stato membro competente, anche qualora non preveda il rimborso delle spese di viaggio e di dimora, può decidere in via eccezionale di sostenere tali spese.
(8)
In caso di trasporto di pazienti in un altro Stato membro qualora si verifichi una maxiemergenza, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) fornisce un servizio operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in grado di coordinare e cofinanziare il necessario trasporto medico. Quando gli Stati membri decidono di chiedere tale assistenza, l'ERCC attiverà il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea secondo le sue procedure standard
(
4
)
.
(9)
La gestione di tali casi da parte di tutti gli Stati membri interessati potrebbe essere agevolata mediante orientamenti sul follow-up e/o sul proseguimento delle cure in seguito al trasferimento dei pazienti nello Stato membro di residenza o nello Stato membro competente (per quanto riguarda, ad esempio, lo scambio di referti medici, il riconoscimento delle prescrizioni mediche ecc.).
Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
DECIDE:
1.
La presente decisione stabilisce le norme per il rimborso dell'assistenza sanitaria in caso di trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro qualora si verifichino maxiemergenze.
2.
Le prestazioni in natura erogate alle persone ferite/malate assicurate in uno Stato membro e trasferite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente o dallo Stato membro di residenza (dove sono registrate con un documento S1 o SED S072) a seguito di una maxiemergenza rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 e dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004.
3.
In caso di maxiemergenza, lo Stato membro competente rilascia a posteriori un'autorizzazione S2 a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004, in modo che i costi delle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di cura (in cui il paziente è stato trasferito ma non è assicurato né registrato con un documento S1 o SED S072) siano sostenuti dallo Stato membro competente.
4.
Qualora si verifichi una maxiemergenza nello Stato membro di residenza (in cui il paziente è registrato con un documento S1 o SED S072) e il paziente sia trasferito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, lo Stato membro di residenza rilascia a posteriori un'autorizzazione S2 a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, in modo che i costi delle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di cura (in cui il paziente è stato trasferito ma non è assicurato né registrato con un documento S1 o SED S072) siano sostenuti dallo Stato membro competente, tenendo conto dell'articolo 20, paragrafo 4 e dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004.
5.
L'autorizzazione S2 rilasciata a posteriori, conformemente ai paragrafi 3 e 4, attesta chiaramente che si tratta di assistenza sanitaria di vitale urgenza per un paziente trasferito in un altro Stato membro in seguito a una maxiemergenza.
6.
Gli Stati membri privilegiano una valutazione caso per caso per decidere se un evento costituisca o meno una maxiemergenza.
Un elenco non esaustivo delle situazioni che possono essere considerate come "maxiemergenze" figura nell'allegato.
7.
A norma dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009, nei casi in cui la legislazione nazionale dello Stato membro competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata, lo Stato membro competente che ha rilasciato il documento S2 (o per conto del quale il documento S2 è stato rilasciato dallo Stato membro di residenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009) si fa carico delle spese di trasporto verso lo Stato membro di cura e dallo stesso (compreso dallo Stato membro di cura allo Stato membro di residenza) in caso di trasferimento di pazienti a seguito di una maxiemergenza.
Tenuto conto delle circostanze eccezionali, lo Stato membro competente può tuttavia decidere di rimborsare le spese di trasporto e altre spese afferenti, anche se ciò non è previsto dalla legislazione nazionale.
8.
La presente decisione non pregiudica gli accordi bilaterali tra Stati membri in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera.
9.
La presente decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.
La presidente della commissione amministrativa
Ildikó Pákozdi
(
1
)
GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1
.
(
2
)
GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1
.
(
3
)
Causa C-173/09,
Elchinov
, sentenza del 5 ottobre 2010.
(
4
)
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_it
.
ALLEGATO
Esempi non esaustivi di maxiemergenza:
—
grave incendio
—
grave incidente nel trasporto (aereo, stradale o marittimo)
—
incidente chimico
—
incidente nucleare
—
pandemia
—
terremoto
—
alluvione
—
bombardamento/attentato dinamitardo
—
valanga
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1598/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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