Decisione (UE) 2026/181 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2026/181 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo, (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2026/181 of 12 December 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards the amendment of Annex I to the Agreement (Text with EEA relevance)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/181
26.1.2026
DECISIONE (UE) 2026/181 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
(
1
)
(«accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 in conformità della decisione del Consiglio (UE) 2017/2240
(
2
)
.
(2)
L’accordo è stato concluso con decisione (UE) 2018/219 del Consiglio
(
3
)
ed è entrato in vigore il 1
o
gennaio 2020.
(3)
A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo («comitato misto») può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.
(4)
L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.
(5)
È opportuno ripristinare la coerenza con le disposizioni giuridiche applicabili ai sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione e della Confederazione svizzera in seguito alla revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, avvenuta per mezzo delle direttive (UE) 2023/958
(
5
)
e (UE) 2023/959
(
6
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)
Nella sua nona riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato I dell'accordo. Tale decisione vincolerà l'Unione.
(7)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo.
(8)
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso al fine di mantenere la compatibilità e l'integrità del mercato dei due sistemi di scambio di quote di emissione collegati ed evitare distorsioni della concorrenza e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella sua nona riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, 12 dicembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
S. LOSE
(
1
)
GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3
.
(
2
)
Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (
GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2240/oj
).
(
3
)
Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (
GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/219/oj
).
(
4
)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
).
(
5
)
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj
).
(
6
)
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA
del …
per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
(
1
)
(«accordo»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L'adozione della decisione n. 2/2019 del Comitato misto
(
2
)
ha soddisfatto le condizioni per il collegamento stabilite nell'accordo e ha consentito l'entrata in vigore dell'accordo il 1
o
gennaio 2020.
(2)
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.
(3)
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, quest'ultimo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di modificare o adottare disposizioni legislative rilevanti per l'accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.
(4)
Con le direttive (UE) 2023/958
(
3
)
e (UE) 2023/959
(
4
)
del Parlamento europeo e del Consiglio è stata modificata la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
al fine di allineare il contributo del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS dell'UE) all'obiettivo di una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, avallata dal Consiglio europeo nel dicembre 2020.
(5)
Nella sua settima riunione, tenutasi il 4 dicembre 2024, il comitato misto ha concordato di accogliere le modifiche dell'allegato I dell'accordo derivanti dalla revisione della direttiva 2003/87/CE con un unico aggiornamento dell'allegato nel 2025.
(6)
Alla luce degli importanti sviluppi in entrambi i sistemi di scambio di quote di emissione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'accordo, è opportuno tener conto delle modifiche normative derivanti dalla revisione della direttiva 2003/87/CE nei criteri essenziali stabiliti all’allegato I dell’accordo mediante modifica dell’allegato stesso, in modo da mantenere la compatibilità tra i due sistemi di scambio, garantire l'integrità del mercato ed evitare la distorsione della concorrenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I, parti A e B, dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …
Per il comitato misto
Il segretario per l'Unione europea
Il presidente
Il segretario per la Svizzera
(
1
)
GU UE L 322 del 7.12.2017, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/2240/oj
.
(
2
)
Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 5 dicembre 2019 recante modifica degli allegati I e II dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (
GU L 314 del 29.9.2020, pag. 68
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1359/oj
).
(
3
)
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj
).
(
5
)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
).
ALLEGATO
Le parti A e B dell’allegato I dell’accordo sono sostituite dalle seguenti:
«A.
Criteri essenziali per gli impianti fissi
Criteri essenziali
Nell'ETS dell'UE
Nell'ETS della Svizzera
1.
Obbligatorietà della partecipazione all'ETS
La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra (“GES”) elencati di seguito.
La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra (“GES”) elencati di seguito.
2.
L'ETS deve disciplinare almeno le attività di cui a:
—
Allegato I della direttiva 2003/87/CE
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
—
Articolo 40, paragrafo 1, e allegato 6 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
3.
L'ETS deve disciplinare almeno i GES di cui a:
—
Allegato II della direttiva 2003/87/CE
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
—
Articolo 1, paragrafo 1, dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
4.
Per l'ETS è fissato un limite massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da:
—
Articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Il fattore di riduzione lineare è pari al 4,3 % all'anno dal 2024 al 2027 e al 4,4 % a partire dal 2028. Si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva 2003/87/CE, in vigore al 1
o
gennaio 2025.
—
Articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge sul CO
2
—
Articolo 45, paragrafo 1, e allegato 8, numero 1, dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Nel 2025 il fattore di riduzione lineare è pari al 6,4 %, come adeguamento per raggiungere lo stesso livello di riduzione del limite massimo per il periodo 2021-2025 determinato dal fattore di riduzione lineare dell'ETS dell'UE. A partire dal 2026 è pari al 4,3 % all'anno e a partire dal 2028 è pari al 4,4 %. Si applicherà a tutti i settori che rientrano nell'ETS svizzero.
5.
Meccanismo stabilizzatore del mercato
Nel 2015 l'UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalle direttive (UE) 2018/410 e (UE) 2023/959.
La legislazione dell'UE prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione (TNAC,
total number of allowances in circulation
). Questa cifra determina se alcune delle quote destinate a essere messe all'asta debbano essere integrate nella riserva oppure svincolate dalla riserva.
—
Articolo 19, paragrafo 6, della legge sul CO
2
—
Articolo 48, paragrafi 1bis e 5, e allegato 8, numero 2, dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
La legislazione svizzera prevede una riduzione dei volumi d'asta subordinata al numero totale di quote in circolazione. Inoltre le quote di emissione non assegnate a un'asta sono cancellate al termine del periodo di scambio.
6.
Il livello di vigilanza del mercato dell'ETS è rigoroso almeno quanto quelli previsti da:
—
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II)
—
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR)
—
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR)
—
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)
—
Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, del 22 giugno 2007
—
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati, del 19 giugno 2015
—
Legge federale sui servizi finanziari, del 15 giugno 2018
—
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, del 10 ottobre 1997
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari.
—
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio)
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario.
7.
Cooperazione in materia di vigilanza del mercato
Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.
8.
I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
9.
I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
10.
L'assegnazione di quote a titolo gratuito è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all'asta o annullate. A tal fine, l'ETS è conforme quanto meno a:
—
Articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva 2003/87/CE
—
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile dal 1
o
gennaio 2021 a dicembre 2025
—
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
—
Articolo 18, paragrafo 3, e articolo 19 della legge sul CO
2
—
Articolo 45, paragrafi da 2 a 6, articoli 46, 46a, 46b e 48, e allegato 9 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Nel periodo 2021-2025 le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti nell'ambito del sistema ETS dell'UE.
—
Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni
—
Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030
—
Qualsiasi fattore di correzione transettoriale nell'ambito dell'ETS dell'UE nei periodi 2021-2025 o 2026-2030
—
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
11.
L'ETS prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelle previste da:
—
Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
—
Articolo 21 della legge sul CO
2
—
Articolo 56 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
12.
Il monitoraggio e la comunicazione nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
—
Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE
—
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
—
Articolo 20 della legge sul CO
2
—
Articoli da 50 a 53, allegato 16, numero 1, e allegato 17, numero 1, dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
13.
La verifica e l'accreditamento nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:
—
Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE
—
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
—
Articoli da 51 a 54 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
B.
Criteri essenziali per il trasporto aereo
Criteri essenziali
Per l'UE
Per la Svizzera
1.
Obbligatorietà della partecipazione all'ETS
La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.
La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.
2.
Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio di volo in partenza conformemente a:
–
Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
1.
Ambito di applicazione
Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio del SEE.
Tutte le deroghe temporanee relative all'ambito di applicazione dell'ETS, tra cui le deroghe ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione all'ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell'ETS dell'UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO
2
.
—
Decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione, del 18 maggio 2020, che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dalla Svizzera
—
Regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dal Regno Unito
—
Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
2.
Limiti di copertura
L'applicazione generale di cui al punto 1 non include:
1.
i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se ciò è corroborato da un'indicazione apposita nel piano di volo;
2.
i voli militari e i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia;
3.
i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza;
4.
i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile del 7 dicembre 1944;
5.
i voli che terminano nell'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;
A decorrere dal 1
o
gennaio 2020 sono coperti dal sistema ETS dell'UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo (“SEE”) diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera.
—
Sono invece esclusi i voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio della Svizzera e del Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nel SEE, a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE.
6.
i voli di addestramento effettuati al solo fine di conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un'abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;
7.
i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica;
8.
i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
9.
i voli effettuati da aeromobili con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;
10.
i voli di operatori aerei commerciali le cui emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all'anno su voli che rientrano nell'ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell'ambito di applicazione dell'ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE;
11.
i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell'ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all'anno, in conformità della deroga corrispondente applicata nell'ambito dell'ETS dell'UE, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE.
Questi limiti di copertura sono stabiliti da:
—
articolo 16a della legge sul CO
2
—
articolo 46d, articolo 55, paragrafo 2, e allegato 13 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025
3.
Scambio di dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo
Le due parti cooperano per quanto riguarda l'applicazione dei limiti di copertura sia nell'ETS della Svizzera che nell'ETS dell'UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l'esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dall'ETS della Svizzera e da quello dell'UE.
4.
Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)
Articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE,
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Ai sensi dell'articolo 3 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE in vigore al 1
o
gennaio 2024, la quantità totale di quote assegnate agli operatori aerei si basa sull'assegnazione totale di quote agli operatori aerei che nel 2023 svolgevano attività di trasporto aereo conformemente all'allegato I della direttiva, ridotta del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9 della stessa, applicabile a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
L'articolo 3 quater, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE in vigore al 1
o
gennaio 2024 prevede, per quanto riguarda i voli in partenza da un aerodromo situato nel SEE che arrivano in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito e che non rientravano nell'EU ETS nel 2023, che la quantità totale di quote sia aumentata dei livelli di assegnazione che sarebbero risultati se i voli fossero rientrati nell'ETS in quell'anno. Si applica il fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE e applicabile a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono messe all'asta o assegnate a titolo gratuito.
La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.
Dal 2024 la quantità totale di quote per i voli in partenza da un aerodromo situato in Svizzera e diretti verso un aerodromo situato in una regione ultraperiferica dell'UE è aumentata del livello di assegnazione che sarebbe risultato se i voli fossero rientrati nell'ETS nel 2023. Si applica il fattore di riduzione lineare specificato nell'allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
.
Quanto precede è stabilito da:
—
articolo 18 della legge sul CO
2
—
articolo 46e e allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
5.
Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all'asta
—
Articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 1 bis, e articolo 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
L'autorità svizzera competente mette all'asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all'asta delle quote svizzere.
Quanto precede è stabilito da:
—
articolo 19a, paragrafi 2 e 4, della legge sul CO
2
—
articolo 48 e allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Nel 2024 e nel 2025 sono utilizzati parametri di riferimento modificati (cfr. criterio 7) aventi lo stesso effetto dell'aumento del tasso di vendita all'asta nell'ETS dell'UE.
I parametri di riferimento sono stabiliti da:
—
- articolo 46f, paragrafo 1, e allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
6.
Riserva speciale per determinati operatori aerei
Le riserve speciali non sono più operative
7.
Parametro di riferimento per l'assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei
Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE, in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello dell'ETS dell'UE.
Il parametro di riferimento annuale è pari a:
—
0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per gli anni dal 2020 al 2023
—
0,000481640185666526 quote per tonnellata-chilometro per il 2024
—
0,000321093457111017 quote per tonnellata-chilometro per il 2025.
I parametri di riferimento sono stabiliti da:
—
articolo 46f, paragrafo 1, e allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
8.
Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione agli operatori aerei
Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE, in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell'anno di riferimento per il parametro applicabile.
L'assegnazione gratuita è stabilita da:
—
articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO
2
—
articoli 46f e 46g e allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
9.
I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
10.
Limiti quantitativi per l'uso dei crediti internazionali
Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
11.
Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l'anno di riferimento
A decorrere dal 2024 i dati relativi alle tonnellate-chilometro non si applicano.
In conformità dell'ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.
Quanto precede è stabilito da:
—
articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO
2
—
articoli 46f e 46g e allegato 15 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
12.
Monitoraggio e comunicazione
Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE
—
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione
—
Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
A decorrere dal 2025 si applicano il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO
2
, di cui all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell'ETS dell'UE.
Quanto precede è stabilito da:
—
articolo 20 della legge sul CO
2
;
—
articoli da 50 a 52 e allegati 14, 16 e 17 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
13.
Verifica e accreditamento
—
Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE
—
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell'ETS dell'UE.
Quanto precede è stabilito da:
—
articolo 52, paragrafi 4 e 5, e allegato 18 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
14.
Gestione
Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro di riferimento per quanto riguarda l'attribuzione della gestione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE (del SEE).
Ai sensi dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE (del SEE) sono responsabili di tutte le funzioni connesse alla gestione degli operatori aerei a essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all'ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, la gestione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l'esecuzione).
La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.
In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei gestiti dalla Svizzera del numero di quote dell'UE assegnate a titolo gratuito.
La Svizzera è competente per la gestione degli operatori aerei:
—
con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o
—
cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo stimate più elevate in Svizzera nell'ambito degli ETS collegati.
Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse alla gestione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all'ETS dell'UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, la gestione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l'esecuzione).
Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.
In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli operatori aerei gestiti dagli Stati membri dell'UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito.
Nel caso di un accordo bilaterale relativo alla gestione dei voli effettuati da o verso l'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l'attuazione di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.
Quanto precede è stabilito da:
—
articolo 39, paragrafo 1bis, della legge sul CO
2
;
—
articolo 46d e allegato 14 dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
15.
Restituzione
Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE (del SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dall'ETS della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall'ETS dell'UE.
Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dall'ETS dell'UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall'ETS della Svizzera.
Quanto precede è stabilito da:
—
Articolo 55, paragrafo 2 bis, dell'ordinanza sul CO
2
in vigore al 1
o
gennaio 2025.
16.
Applicazione della legge
Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell'ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia gestito da un'autorità competente dell'UE (del SEE) o della Svizzera, qualora l'applicazione delle disposizioni da parte dell'autorità di riferimento richieda un intervento supplementare.
17.
Attribuzione amministrativa degli operatori aerei
A norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l'elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva precisa lo Stato di riferimento, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.
Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente accordo sono gestiti dalla Svizzera dopo il 30 settembre dell'anno di attribuzione e una volta che il collegamento provvisorio dei registri diventa operativo.
Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.
L'attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall'ETS dell'UE e gestito dall'autorità competente svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell'ambito dell'ETS dell'UE che ha nell'ETS della Svizzera, e viceversa).
18.
Modalità di attuazione
Eventuali altre modalità necessarie per l'organizzazione del lavoro e la cooperazione nell'ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo.
19.
Assistenza di Eurocontrol
Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all'ETS dell'UE.
».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/181/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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