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Decisione UE 0197/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione del 17gennaio 2022 che stabilisce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante notificata con il numero C(2022) 74

Pubblicato: 17/01/2022 In vigore dal: 17/01/2022 Documento ufficiale

Qual è il nuovo marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante secondo la normativa UE 2022/197, e quali sono le modalità di transizione dal marcatore precedente?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione europea del 17 gennaio 2022 sostituisce il marcatore fiscale precedente (Solvent Yellow 124) con un nuovo marcatore denominato ACCUTRACE™ PLUS, contenente butossibenzene. Questa normativa si applica a tutti i gasoli e al petrolio lampante immessi in consumo negli Stati membri dell'Unione europea con esenzione o aliquote d'accisa ridotte, al fine di prevenire l'evasione fiscale e contrastare l'utilizzo fraudolento di carburanti agevolati. Il nuovo marcatore deve essere utilizzato a una concentrazione compresa tra 12,5 e 18,75 milligrammi per litro (corrispondenti a 9,5-14,25 mg/l di butossibenzene puro), garantendo una maggiore resistenza alle tecniche illegali di rimozione rispetto al marcatore precedente. Per facilitare l'implementazione, è previsto un periodo transitorio di 24 mesi (fino al 18 gennaio 2024) durante il quale gli Stati membri possono continuare a utilizzare il Solvent Yellow 124 oppure passare al nuovo ACCUTRACE™ PLUS, consentendo l'esaurimento delle scorte esistenti e l'adeguamento dei sistemi di controllo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione del 17gennaio 2022 che stabilisce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2022) 74] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/197 of 17 January 2022 establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene (notified under document C(2022) 74)

Testo normativo

14.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31/52 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/197 DELLA COMMISSIONE del 17gennaio 2022 che stabilisce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2022) 74] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l’evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l’identificazione dei gasoli di cui al codice 2710 00 69 della nomenclatura combinata (NC) e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d’accisa ridotte. Il codice NC 2710 00 69 è stato scisso nei codici 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 e 2710 20 19, in base al tenore di zolfo del gasolio e alla presenza in esso di biodiesel, mentre il codice NC 2710 00 55 è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25 ( 2 ) . (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/74 della Commissione ( 3 ) ha confermato il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124), che era stato scelto dalla decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione ( 4 ) , come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l’aliquota normale dell’accisa in vigore per tali prodotti energetici usati come carburante. (3) L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/74 stabilisce che la medesima decisione venga riesaminata entro il 31 dicembre 2021, alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte. (4) Nell’ambito del processo di riesame, nel 2015 la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse a presentare prodotti idonei all’uso come marcatori fiscali per il gasolio e il petrolio lampante ( 5 ) . La Commissione si proponeva di identificare una sostanza di marcatura che ottenesse risultati migliori con riguardo a una serie di criteri predefiniti rispetto alla sostanza attualmente in uso. Per tutti i marcatori candidati la Commissione ha chiesto e ricevuto dai fornitori il prezzo massimo di vendita dei marcatori e i loro metodi di indicizzazione annuale. (5) I marcatori candidati proposti dai fornitori sono stati esaminati approfonditamente dal punto di vista tecnico con l’assistenza del Centro comune di ricerca per verificarne la resilienza alle più comuni tecniche illegali di rimozione. L’analisi ( 6 ) ha individuato come marcatore preferito il prodotto recante la denominazione commerciale ACCUTRACE™ PLUS che contiene butossibenzene. (6) Nell’ambito di un riesame della direttiva 95/60/CE effettuato nel 2019 ( 7 ) , la valutazione della Commissione ha confermato l’utilità di norme comuni per la marcatura dei carburanti assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte, ma ha evidenziato le carenze del prodotto Solvent Yellow 124 in termini di scarsa resilienza a comuni metodi di rimozione. La valutazione ha confermato la necessità di sostituire il prodotto Solvent Yellow 124 con un marcatore più robusto che non possa essere rimosso. (7) Tali conclusioni sono state confermate dal gruppo «Cooperazione doganale» del Consiglio ( 8 ) , il quale ha rilevato che la rimozione del marcatore dai combustibili ha provocato anche un grave inquinamento ambientale dovuto all’uso di sostanze chimiche quali acido solforico, acido clorico e terra sbiancante, nonché lo scarico illegale di materiali di scarto e fanghi di petrolio nell’ambiente naturale, sui terreni agricoli o sulla pubblica strada. (8) Di conseguenza ACCUTRACE™ PLUS dovrebbe essere scelto in sostituzione del prodotto Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni ivi stabilite. Il livello di marcatura dovrebbe essere fissato in un intervallo armonizzato per facilitare l’attuazione e il controllo della conformità in tutta l’Unione. (9) Per agevolare l’attuazione del nuovo marcatore e consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti dell’attuale marcatore Solvent Yellow 124, è opportuno prevedere un periodo transitorio di 24 mesi. Durante detto periodo transitorio gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare a scelta come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE il prodotto Solvent Yellow 124 oppure ACCUTRACE™ PLUS. (10) Sebbene ACCUTRACE™ PLUS sia brevettato nell’Unione, la sua disponibilità dovrebbe essere garantita, se del caso, grazie ad accordi di licenza. (11) La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (12) Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri stabilendo un termine per il riesame della presente decisione. (13) Detto riesame dovrebbe essere anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che ACCUTRACE™ PLUS determina evasione fiscale o causa danni alla salute o all’ambiente. (14) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/74. (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 e 2710 20 19 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è ACCUTRACE™ PLUS, come specificato nell’allegato della presente decisione. Gli Stati membri fissano un livello di marcatura di ACCUTRACE™ PLUS pari ad almeno 12,5 milligrammi per litro ma non superiore a 18,75 milligrammi per litro di prodotto energetico. Tale livello corrisponde a un livello di marcatura pari ad almeno 9,5 milligrammi di butossibenzene per litro ma non superiore a 14,25 milligrammi di butossibenzene per litro di prodotto energetico. Articolo 2 Durante un periodo transitorio che terminerà il 18 gennaio 2024 gli Stati membri possono utilizzare a scelta come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE il prodotto Solvent Yellow 124 oppure ACCUTRACE™ PLUS. Se utilizzano Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune durante tale periodo transitorio, gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di Solvent Yellow 124 per litro di prodotto energetico. Articolo 3 La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2028, tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte. Il riesame è anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che ACCUTRACE™ PLUS determina evasione fiscale o causa danni alla salute o all’ambiente. Articolo 4 La decisione di esecuzione (UE) 2017/74 è abrogata. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17gennaio 2022 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46 . ( 2 ) I codici della nomenclatura combinata sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/74 della Commissione, del 25 novembre 2016, che introduce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante ( GU L 10 del 14.1.2017, pag. 7 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante ( GU L 241 del 17.9.2011, pag. 31 ). ( 5 ) GU C 299 dell’11.9.2015, pag. 28 . ( 6 ) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107206 ( 7 ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fiscal-marking-report-2019.pdf ( 8 ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6595-2020-INIT/en/pdf. Cfr. la relazione finale adottata sull’azione 9.1.2.1 «Smuggling and illegal handling of mineral oils: Laundering (the removal of fiscal marker)». ALLEGATO 1. Denominazione commerciale: ACCUTRACE™ PLUS 2. Identificazione secondo l’indice «Colore»: incolore 3. Nome scientifico: butossibenzene (numero di registrazione CAS 1126-79-0)

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La normativa riguarda la marcatura fiscale dei carburanti, l'accisa su gasoli e petrolio lampante, e la prevenzione dell'evasione fiscale nel settore energetico. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere i requisiti di conformità per le aziende che commercializzano carburanti agevolati, le modalità di controllo doganale e le sanzioni per il mancato rispetto dei livelli di marcatura. Il tema è rilevante anche per le imprese di trasporto e logistica che utilizzano carburanti con aliquote ridotte, poiché la corretta marcatura è presupposto per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.

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