Decisione di esecuzione (UE) 2024/202 della Commissione, dell’8 gennaio 2024, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi notificata con il numero C(2024)3
Decisione di esecuzione (UE) 2024/202 della Commissione, dell’8 gennaio 2024, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2024)3]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/202 of 8 January 2024 amending Council Directive 2002/56/EC as regards the date laid down in Article 21(3) until which Member States are authorised to extend the validity of decisions concerning equivalence of seed potatoes from third countries (notified under document C(2024) 3)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/202
9.1.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/202 DELLA COMMISSIONE
dell’8 gennaio 2024
che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2024)3]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da determinate date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l’equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell’Unione e conformi a detta direttiva.
(2)
Tuttavia, poiché non è stata stabilita un’equivalenza dell’Unione per i tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2024 il periodo di validità delle decisioni sull’equivalenza che erano già state adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi.
(3)
Poiché l’equivalenza dell’Unione per i tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi non è stata ancora stabilita, il periodo di validità di tali decisioni dovrebbe essere ulteriormente prorogato al fine di evitare perturbazioni dei flussi commerciali. Tali flussi commerciali sono rilevanti in particolare per quei territori in cui non si applica il divieto di importazione dei tuberi-seme di patate di cui all’allegato VI, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
2
)
, poiché tali territori non sono contemplati dall’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
Pertanto, tenuto conto degli investimenti necessari per la produzione dei tuberi-seme di patate, è opportuno prorogare di sette anni tale periodo.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2024» è sostituita dalla data «31 marzo 2031».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/202/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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