Decisione UE In vigore

Decisione UE 02096/2024

Decisione del Tribunale, del 10 luglio 2024, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, 2024/2096

Pubblicato: 10/07/2024 In vigore dal: 10/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione del Tribunale, del 10 luglio 2024, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, [2024/2096] EN: Decision of the General Court of 10 July 2024 on the lodging and service of procedural documents by means of e-Curia [2024/2096]

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2096 12.8.2024 DECISIONE DEL TRIBUNALE del 10 luglio 2024 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia [2024/2096] IL TRIBUNALE, Visto il regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, l’articolo 56 bis , paragrafi 2 e 5, Considerando quanto segue: (1) Al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un’applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica. (2) Quest’applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi. (3) Alla luce dei benefici tratti dall’immediatezza degli scambi smaterializzati offerti da tale applicazione, il suo utilizzo è stato reso obbligatorio per i depositi e le notifiche degli atti processuali nell’ambito dei ricorsi diretti dinanzi al Tribunale. (4) Gli organi giurisdizionali nazionali possono depositare o ricevere atti processuali tramite tale applicazione nell’ambito del trattamento, da parte del Tribunale, delle domande di pronuncia pregiudiziale. (5) Nelle cause pregiudiziali, anche gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto hanno la facoltà di utilizzare l’applicazione di cui trattasi. (6) Nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, e ai soli fini del trattamento delle cause pregiudiziali, la medesima facoltà è riconosciuta alle persone autorizzate, in virtù delle norme di procedura nazionali, a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. COSÌ DECIDE: Articolo 1 Oggetto e definizioni Un’applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione. Alla presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di procedura. Articolo 2 Accesso all’applicazione L’utilizzo dell’applicazione e-Curia presuppone l’apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali. Esso è aperto ai rappresentanti delle parti o, nell’ambito delle domande di pronuncia pregiudiziale, degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto (profilo «rappresentante»), alle persone che agiscono per conto di un organo giurisdizionale nazionale (profilo «organo giurisdizionale»), o alle persone autorizzate, in virtù delle norme di procedura nazionali, a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali (profilo «persona autorizzata»). Esso è aperto, in via ulteriore, anche agli assistenti designati nominativamente dal titolare di uno di tali profili (profilo «assistente»). Articolo 3 Deposito di un atto processuale Un atto processuale si considera depositato mediante e-Curia qualora il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, di una persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o di una persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale siano stati utilizzati per effettuare il deposito. L’utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell’atto di cui trattasi. Articolo 4 Allegati L’atto processuale depositato mediante e-Curia dev’essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell’elenco dei medesimi. Articolo 5 Data e ora del deposito Il momento in cui un atto processuale si considera depositato ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 205, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto, da parte del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, da parte della persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o da parte della persona che agisce per conto dell’organo giurisdizionale interessato. L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo. Articolo 6 Notifica degli atti processuali Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo utente e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto o agiscono in nome proprio o di una parte nel procedimento principale o per conto di un organo giurisdizionale nazionale. Anche i titolari di un profilo assistente sono destinatari di tali notifiche. Nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento di procedura, le notifiche agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all’accordo SEE, agli Stati terzi, alle istituzioni nonché all’Autorità di vigilanza AELS sono effettuate mediante e-Curia se il destinatario ha accettato tale modalità di notifica. Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l’utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile. Qualora l’utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile e se l’urgenza lo richiede, il cancelliere trasmette gli atti processuali mediante qualsiasi modalità appropriata. Tale trasmissione deve essere seguita da una notifica mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l’applicazione. Articolo 7 Data e ora della notifica I destinatari delle notifiche menzionate nell’articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia. L’atto processuale si considera notificato nel momento in cui l’utente chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l’atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell’invio del relativo avviso mediante posta elettronica. Quando la parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto è rappresentato da più persone, o quando più persone sono autorizzate ad agire per conto di una parte nel procedimento principale o di un organo giurisdizionale nazionale, o quando il titolare di un profilo «rappresentante», di un profilo «organo giurisdizionale» o di un profilo «persona autorizzata» ha ottenuto l’apertura di un profilo per uno o più dei suoi assistenti, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata. L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo. Articolo 8 Impossibilità tecnica di utilizzare e - Curia per il deposito nei ricorsi diretti Nei ricorsi diretti, quando risulta tecnicamente impossibile depositare un atto processuale mediante e-Curia, il rappresentante di una parte deve informarne immediatamente la cancelleria del Tribunale mediante messaggio di posta elettronica ( GC.Registry@curia.europa.eu ) o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, indicando: — il tipo di atto che si intende depositare; — eventualmente, il termine impartito per il deposito di tale atto; — la natura dell’impossibilità tecnica riscontrata, affinché i servizi dell’istituzione possano verificare se essa deriva da un’indisponibilità di e-Curia. Se tale rappresentante è tenuto all’osservanza di un termine, egli trasmette una copia dell’atto alla cancelleria del Tribunale con ogni mezzo appropriato (deposito di una versione cartacea o trasmissione per via postale, con posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale). Tale trasmissione dev’essere seguita dal deposito dell’atto mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l’applicazione. Il Tribunale o il presidente, a seconda dei casi, si pronuncia sull’accettazione dell’atto depositato mediante e-Curia dopo il termine impartito, in considerazione degli elementi fatti valere dall’autore del deposito per dimostrare che è stato tecnicamente impossibile depositare tale atto mediante e-Curia entro il suddetto termine. Articolo 9 Impossibilità tecnica di utilizzare e - Curia per il deposito nelle cause pregiudiziali Nelle cause pregiudiziali, quando il rappresentante di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, la persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o la persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale dispone di un profilo utente e risulta tecnicamente impossibile depositare un atto processuale mediante e-Curia, tale rappresentante o tale persona deve informarne immediatamente la cancelleria del Tribunale mediante messaggio di posta elettronica ( GC.Registry@curia.europa.eu ) o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale. Se tale rappresentate o tale persona è tenuto all’osservanza di un termine, egli trasmette una copia dell’atto alla cancelleria del Tribunale con ogni mezzo appropriato (deposito di una versione cartacea o trasmissione per via postale, con messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale). Egli deve depositare l’atto mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l’applicazione. Articolo 10 Condizioni di utilizzo dell’applicazione Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato. Il Tribunale adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto. L’utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l’uso del suo profilo utente. Articolo 11 Abrogazione La presente decisione abroga e sostituisce la decisione del Tribunale dell’11 luglio 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e-Curia ( 1 ) . Articolo 12 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1 o settembre 2024. Lussemburgo, 10 luglio 2024. Il cancelliere V. DI BUCCI Il presidente M. VAN DER WOUDE ( 1 ) GU L 240 del 25.9.2018, pag. 72 . ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2096/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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