Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 5 maggio 2025, che stabilisce la regolamentazione relativa all'Ordine europeo al merito
Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 5 maggio 2025, che stabilisce la regolamentazione relativa all'Ordine europeo al merito
EN: Decision of the Bureau of the European Parliament of 5 May 2025 laying down the Rules on the European Order of Merit
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2025/2745
12.5.2025
DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 5 maggio 2025
che stabilisce la regolamentazione relativa all'Ordine europeo al merito
(C/2025/2745)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
- visto l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
Le onorificenze previste dagli ordini nazionali e le analoghe onorificenze conferite dagli Stati membri riflettono un impegno condiviso in tutta l’Unione a riconoscere l’eccellenza e a ricompensare i contributi che arricchiscono la società.
(2)
L’istituzione di un ordine a livello dell’Unione che riconosca, in modo analogo, i contributi eccezionali all’integrazione e ai valori europei promuoverebbe un senso di unità e di identità e finalità condivise tra i cittadini dell’Unione. A tal fine, è opportuno istituire un Ordine europeo al merito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Principi generali
1. È istituito l’Ordine europeo al merito («Ordine») per onorare l’impegno profuso dalle persone che hanno contribuito in modo significativo all’integrazione europea o alla promozione e alla difesa dei valori sanciti dai trattati.
2. L'Ordine si compone di tre gradi onorifici crescenti:
—
membro dell'Ordine;
—
membro onorevole dell'Ordine; e
—
membro insigne dell'Ordine.
Articolo 2
Criteri di ammissibilità e di esclusione
1. Solo le persone fisiche possono essere nominate all’Ordine. I gruppi, le associazioni e le organizzazioni aventi personalità giuridica non sono ammissibili.
2. I membri e il personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione non possono essere nominati all’Ordine, a nessun grado onorifico, durante il loro mandato o lo svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 3
Forma dell’onorificenza
1. La nomina a ciascun grado onorifico dell’Ordine è attestata da un certificato firmato dal Presidente del Parlamento europeo.
2. All’atto della nomina all’Ordine, le persone insignite ricevono un distintivo e un nastrino, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5, corrispondenti al grado onorifico al quale sono state nominate.
3. Il distintivo attribuito a un membro dell’Ordine è in argento. Misura 40 mm di diametro ed è fissato con un nastro blu marezzato di 37 mm con una striscia gialla. Il nastrino corrispondente è blu con una striscia gialla.
4. Il distintivo attribuito a un membro onorevole dell’Ordine è in argento placcato oro. Misura 40 mm di diametro ed è fissato con un nastro blu marezzato di 37 mm con due strisce gialle. Il nastrino corrispondente è blu con due strisce gialle.
5. Il distintivo attribuito a un membro insigne dell’Ordine è in argento placcato oro. Misura 50 mm di diametro ed è fissato con un nastro blu marezzato di 40 mm con tre strisce gialle. Il nastrino corrispondente è blu con tre strisce gialle.
6. I distintivi e i nastrini sono indossati sul lato sinistro del petto, ad eccezione del distintivo di cui al paragrafo 5, che è indossato attorno al collo. I distintivi e i nastrini non sono indossati simultaneamente.
Articolo 4
Diritti e doveri
1. L’appartenenza a qualsiasi grado onorifico dell’Ordine e il diritto di indossare il distintivo o il nastrino corrispondenti a un grado onorifico specifico sono subordinati al conferimento dell’onorificenza in conformità dell’articolo 8. Nessuno può rivendicare l’appartenenza all’Ordine o un grado onorifico specifico all’interno dell’Ordine fintanto che esso non sia stato formalmente conferito alla persona interessata.
2. Il distintivo e il nastrino sono indossati in modo decoroso e conformemente all’articolo 3.
3. L’appartenenza all’Ordine conferisce il diritto di accedere all’area protocollare delle tribune dell’Aula durante le sedute plenarie del Parlamento, conformemente alla decisione dell’Ufficio di presidenza del 3 maggio 2004 sulle norme relative all’accesso e alla presenza in Aula nonché allo svolgimento delle discussioni.
Articolo 5
Proposte di nomina
1. Le proposte di nomina all'Ordine possono essere presentate da:
—
il Presidente del Parlamento europeo;
—
il Presidente del Consiglio europeo;
—
il Presidente della Commissione europea;
—
i capi di Stato o di governo degli Stati membri che fanno parte del Consiglio europeo; o
—
i presidenti dei parlamenti nazionali degli Stati membri.
2. Le proposte includono informazioni biografiche volte a evidenziare l’impegno profuso dalla persona di cui si propone la nomina e i suoi recapiti, a seconda dei casi. Le proposte sono presentate in una lingua ufficiale dell’Unione al comitato di selezione istituito a norma dell’articolo 7.
Articolo 6
Decisione relativa al conferimento di un’onorificenza
1. Un comitato di selezione, coadiuvato da una segreteria, valuta le proposte ricevute a norma dell’articolo 5 e formalizza le nomine all’Ordine.
2. La nomina iniziale all’Ordine è effettuata, come regola generale, al primo grado onorifico. La nomina a uno degli altri gradi onorifici può essere decisa dal comitato di selezione se la persona interessata si è distinta per particolari benemerenze o sulla base di nuovi atti benemeriti, a seconda dei casi.
3. Il numero totale di persone insignite di un’onorificenza è limitato a un massimo di 20 all’anno.
4. La decisione relativa al conferimento dell’onorificenza è notificata alle persone insignite ed è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 7
Comitato di selezione
1. Il comitato di selezione si compone di sette membri, segnatamente:
—
il Presidente del Parlamento europeo (d'ufficio);
—
due vicepresidenti del Parlamento europeo (d'ufficio); nonché
—
quattro eminenti personalità europee.
2. L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo nomina i membri del comitato di selezione per un mandato di quattro anni, rinnovabile.
3. Il mandato dei membri d’ufficio cessa automaticamente quando essi cessano di esercitare le rispettive funzioni.
4. In caso di vacanza di una di tali posizioni prima del termine del mandato, il membro di nuova nomina esercita le sue funzioni solo per il periodo rimanente del mandato del suo predecessore.
5. Su presentazione dei documenti giustificativi, i membri del comitato di selezione hanno diritto, se del caso, al rimborso delle spese di viaggio ragionevoli sostenute per partecipare alle riunioni del comitato di selezione.
6. Il comitato di selezione adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
Cerimonia di conferimento
1. Una cerimonia annuale è celebrata durante una delle tornate del Parlamento. Se necessario, possono essere organizzate cerimonie supplementari.
2. Durante la cerimonia, il Presidente del Parlamento europeo conferisce l’onorificenza alle persone insignite.
3. Su presentazione dei documenti giustificativi, le persone insignite e i membri del comitato di selezione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ragionevoli sostenute per partecipare alla cerimonia.
Articolo 9
Revoca e ritiro
1. Il comitato di selezione può revocare la nomina all’Ordine nel caso in cui un membro dell’Ordine, indipendentemente dal grado onorifico, o una persona insignita sia giudicata colpevole di un reato con sentenza definitiva, abbia dimostrato di non rispettare i valori su cui si fonda l’Unione sanciti all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, o abbia utilizzato il distintivo o il nastrino in modo improprio.
Il comitato di selezione può ritirare un’onorificenza se questa è stata conferita sulla base di informazioni inesatte relative ai criteri di ammissibilità o di esclusione o relative all’impegno profuso dal membro dell’Ordine, indipendentemente dal grado onorifico, o dalla persona insignita.
La revoca o il ritiro della nomina all’Ordine comporta la perdita di tutti i diritti di cui all’articolo 4.
2. Il comitato di selezione può delegare l’adozione di una decisione a norma del paragrafo 1 al Presidente del Parlamento europeo.
3. Il membro dell’Ordine, indipendentemente dal grado onorifico, o la persona insignita ha la possibilità di presentare osservazioni scritte prima che sia adottata una decisione a norma del paragrafo 1.
4. La decisione è notificata alla persona interessata ed è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 10
Entrata in vigore e pubblicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2745/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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