Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 02814/2024

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, dell’11 settembre 2023, relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008

Pubblicato: 11/09/2023 In vigore dal: 11/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, dell’11 settembre 2023, relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 EN: Decision of the Bureau of 11 September 2023 concerning the Implementing Measures for the Statute for Members of the European Parliament and repealing the Decision of the Bureau of 19 May and 9 July 2008

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie C C/2024/2814 26.4.2024 DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA dell’11 settembre 2023 relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (C/2024/2814) L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2, visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo ( 1 ) , visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Lo statuto dei deputati al Parlamento europeo («statuto») definisce le disposizioni e le condizioni generali che disciplinano l’esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo («deputati»). Oltre alle disposizioni concernenti l’aspetto istituzionale dei diritti dei deputati, lo statuto stabilisce condizioni finanziarie uniformi applicabili ai deputati nel corso del loro mandato nonché dopo il termine delle loro attività parlamentari. L’Ufficio di presidenza è unicamente responsabile dell’applicazione degli aspetti finanziari dello statuto. (2) Le presenti misure di attuazione hanno lo scopo di integrare lo statuto non soltanto in merito alle disposizioni dello stesso le quali prevedono espressamente che le condizioni di applicazione sono fissate dal Parlamento, ma anche in merito alle disposizioni la cui messa in atto richiede una previa definizione di misure di attuazione. (3) Le presenti misure di attuazione sostituiscono altresì la regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo («regolamentazione SID»), che sarà abrogata il giorno dell’entrata in vigore dello statuto. (4) In merito al rimborso delle spese mediche, è stato deciso, in particolare per ridurre gli oneri amministrativi, di avvalersi del regime applicabile ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea e ai membri della Commissione europea («Commissione»), segnatamente tramite i servizi di liquidazione del regime comune di assicurazione malattia («RCAM»), pur osservando le condizioni specifiche previste dallo statuto. (5) In merito al rimborso delle spese legate all’esercizio del mandato, tra cui in particolare le spese di viaggio, le presenti misure di attuazione sono basate sulle regole approvate dall’Ufficio di presidenza il 28 maggio 2003 che istituiscono il principio del rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, secondo dette regole e in conformità della giurisprudenza, una quota limitata delle spese legate all’esercizio del mandato continua a essere rimborsata con un importo forfetario. (6) In merito al caso in cui il Parlamento si fa carico delle spese effettivamente sostenute a titolo dell’assunzione di collaboratori personali dei deputati, occorre fissare regole chiare per i rapporti di lavoro degli assistenti assunti per lavorare nello Stato membro di elezione. Ad esempio, i contratti di tali assistenti sono tassativamente gestiti da un terzo erogatore. Inoltre, è altresì opportuno tenere debitamente conto dello statuto giuridico degli assistenti accreditati, i quali rientrano nel regime giuridico specifico adottato a norma dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), in particolare del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Alla luce della risoluzione del Parlamento del 22 aprile 2008, appare opportuno interdire il finanziamento di contratti stipulati con i membri della famiglia del deputato. (7) È inoltre opportuno provvedere che le disposizioni transitorie garantiscano che i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne, in conformità del principio del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto. Risulta infine necessario tenere in conto il regime specifico applicabile ai deputati che, durante un periodo transitorio e per quanto riguarda le condizioni finanziarie dell’esercizio del mandato, rientreranno nei regimi nazionali dello Stato membro di elezione in virtù dell’articolo 25 o 29 dello statuto, (8) La decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 che adotta le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ( 2 ) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Dopo quindici anni di attuazione, è opportuno apportare ulteriori modifiche al fine di agevolare le interazioni tra i deputati e l’amministrazione parlamentare, garantire una sana gestione finanziaria dei fondi messi a disposizione dei deputati, migliorare la trasparenza e la rendicontabilità e garantire il principio dell’indipendenza del mandato parlamentare. A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare la decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 e sostituirla con un nuovo atto che incorpori tutte le modifiche. È opportuno che tale nuovo atto entri in vigore il primo giorno della tornata successiva alle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2024, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: TITOLO 1 ESERCIZIO DEL MANDATO PARLAMENTARE CAPITOLO 1 Indennità parlamentare Articolo 1 Diritto all’indennità A decorrere dalla data di inizio del loro mandato e fino all’ultimo giorno del mese in cui detto mandato a termine, i deputati al Parlamento («deputati») hanno diritto all’indennità prevista all’articolo 10 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo («statuto»). Articolo 2 Regole relative al divieto di cumulo 1.   L’indennità che un deputato percepisce a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento simultaneamente al mandato al Parlamento è detratta dall’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto. 2.   Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze legislative al quale non si applichi l’articolo 7, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ( 3 ) . 3.   Il calcolo è effettuato sulla base dell’ammontare totale di ciascuna delle due indennità, prima della detrazione fiscale. 4.   I deputati sono tenuti a comunicare, nella loro dichiarazione di interessi finanziari, ogni mandato ai sensi del paragrafo 1 e ogni indennità percepita a detto titolo. CAPITOLO 2 Spese mediche Articolo 3 Beneficiari e modalità del rimborso 1.   In virtù dell'articolo 18 dello statuto e in applicazione, mutatis mutandis , della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee ( 4 ) («regolamentazione RCAM») e delle relative disposizioni generali di esecuzione ( 5 ) , hanno diritto al rimborso di due terzi delle spese mediche, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese connesse alla nascita di un figlio le persone seguenti: a) i deputati e gli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute: i) dal coniuge o, se è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, delle presenti misure di attuazione, dal loro membro stabile di un'unione di fatto, e ii) dai figli a carico degli stessi quali definiti all'articolo 62, paragrafo 3, delle presenti misure di attuazione fino a che questi figli non abbiano raggiunto i 21 anni di età o, ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno, al più tardi, i 25 anni di età o, se sono colpiti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni, a tempo indeterminato, a condizione che il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto o i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di altre disposizioni legali o regolamentari; b) gli aventi diritto cui è dovuta una pensione di reversibilità a norma dell’articolo 17 dello statuto. Gli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo hanno la facoltà di scegliere il medico e gli istituti di cura come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, della regolamentazione RCAM. 2.   Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, quando si applica l’articolo 24, paragrafo 2, della regolamentazione RCAM, il riferimento alla retribuzione mensile di base ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 6 ) («statuto dei funzionari») designa l’indennità determinata a norma dell’articolo 10 dello statuto. 3.   I rimborsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico del bilancio del Parlamento. Si applicano l’articolo 72, paragrafi 3 e 4, dello statuto dei funzionari e l’articolo 20, paragrafo 6, della regolamentazione RCAM. 4.   Ai sensi dell’articolo 30 della regolamentazione RCAM eventuali anticipi possono essere concessi unicamente nella fattispecie di assunzione delle spese per trattamento ospedaliero. La quota delle spese che resta a carico dei beneficiari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo l’applicazione della tabella di riferimento per il rimborso, è restituita al Parlamento alle condizioni previste all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, della regolamentazione RCAM. 5.   I deputati e gli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto possono rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche previsto al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda. Tale rinuncia ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di inizio del primo mandato del deputato interessato se la relativa richiesta è presentata entro tre mesi da tale data di inizio, a condizione che il deputato interessato non abbia chiesto alcun rimborso delle spese mediche in tale periodo. Se il beneficiario rinuncia al suo diritto al rimborso delle spese mediche, il beneficiario ha diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto per l’assicurazione malattia fino a un rimborso massimo di 400 EUR al mese. 6.   Il deputato o l’ex deputato che, ai sensi del paragrafo 5, rinunci al diritto al rimborso delle spese mediche non ha il diritto di rientrare nel sistema che regge il diritto al rimborso di cui al paragrafo 1 fino a che non siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui la rinuncia ha effetto. Analogamente, ogni ulteriore modifica, sia essa relativa ad una reintegrazione nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 o ad una rinuncia ad esso, potrà essere effettuata solo dopo un periodo minimo di dodici mesi. Fatto salvo il primo comma, le successive richieste di modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione. 7.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell’insorgenza del diritto all’indennità transitoria. 8.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari della pensione di anzianità di cui all’articolo 52 per il periodo tra il primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni e il giorno dell’insorgenza del diritto alla pensione, purché essi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, già prima della cessazione delle funzioni. Articolo 4 Procedura Le domande di rimborso sono presentate direttamente all’ufficio liquidatore della Commissione, secondo le modalità previste a tal fine e tramite moduli standard corredati dei documenti giustificativi. Su richiesta, il servizio competente del Parlamento fornisce consulenza per la presentazione di tali domande. Articolo 5 Finanziamento Il finanziamento del sistema di rimborso e le modalità di liquidazione delle spese sono disciplinati da un accordo di cooperazione tra il Parlamento e la Commissione sulla base delle disposizioni dello statuto e della regolamentazione RCAM. Per il Parlamento detto accordo è firmato dal suo Presidente previa consultazione dei Questori. Articolo 6 Mezzi di ricorso Fatto salvo l’articolo 76, ogni contenzioso, in un caso concreto, derivante dall’interpretazione del presente capitolo è sottoposto, unitamente agli elementi di prova, entro due mesi dalla notifica della decisione da cui trae origine il contenzioso, al Segretario generale, il quale delibera previo parere del comitato di gestione del RCAM e previa consultazione dei Questori. CAPITOLO 3 Assicurazione contro i rischi connessi con l'esercizio del mandato parlamentare Articolo 7 Disposizioni generali 1.   I deputati hanno diritto, nei limiti delle condizioni previste nei contratti assicurativi, a: a) una copertura assicurativa contro gli infortuni che possono subire nell’esercizio del loro mandato; b) una copertura assicurativa contro i furti e le perdite di effetti e oggetti personali subiti nell’esercizio del loro mandato. 2.   Due terzi dei premi assicurativi dovuti sono a carico del bilancio del Parlamento e il terzo restante è a carico dei deputati. Il contributo di ogni deputato è trattenuto direttamente sull’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto. 3.   Il presente articolo è applicabile ai deputati fin dall’inizio del loro mandato, a meno che essi non comunichino per iscritto al Segretario generale la rinuncia esplicita al loro diritto alla copertura assicurativa. Se del caso, il loro diritto alla copertura cessa l’ultimo giorno del mese nel corso del quale è stata notificata la rinuncia. Articolo 8 Assicurazione contro gli infortuni 1.   Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono la copertura degli infortuni subiti dai deputati in qualsiasi parte del mondo nel corso del loro mandato. 2.   Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono: a) in caso di decesso: il versamento di un capitale pari a cinque volte l’importo annuo dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto alle persone di seguito indicate: — al coniuge o al membro stabile di un'unione di fatto per i quali è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, e ai figli del deputato deceduto conformemente al diritto successorio applicabile al deputato; l'importo da versare al coniuge o al membro stabile di un'unione di fatto non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale; — in mancanza di persone della categoria di cui al primo trattino, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato; — in mancanza di persone delle categorie di cui al primo e al secondo trattino, agli ascendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato; — in mancanza di persone delle categorie di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, al Parlamento; b) in caso di invalidità totale permanente: il versamento all’interessato di un capitale pari a otto volte l’importo annuo dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto; c) in caso di invalidità parziale permanente: il versamento all’interessato di una parte dell’importo dell’indennità di cui alla lettera b), calcolata sulla base del prontuario fissato dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee ( 7 ) («regolamentazione comune»). 3.   La regolamentazione comune si applica, mutatis mutandis, ai deputati ad eccezione delle disposizioni relative alle malattie professionali e alla rendita vitalizia, nonché di tutte le disposizioni la cui applicazione sia indissociabile dallo status di funzionario. In materia di mezzi di ricorso si applica la procedura prevista all’articolo 76 delle presenti misure di attuazione. I poteri dell’autorità che ha il potere di nomina definite nella regolamentazione comune sono esercitate, nei confronti dei deputati, dal Presidente del Parlamento. Il riconoscimento di un’invalidità totale o parziale permanente in applicazione del presente articolo e della regolamentazione comune non pregiudica in alcun modo l’applicazione dell’articolo 15 dello statuto. Analogamente, l’applicazione dell’articolo 15 dello statuto non pregiudica il riconoscimento di un’invalidità totale o parziale permanente a norma del presente articolo e della regolamentazione comune. 4.   Sono inoltre coperte, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione comune, le spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero, chirurgiche, di protesi, di radiografia, di massaggio, di ortopedia, cliniche e di trasporto, nonché tutte le spese affini, causate dall’infortunio. Tuttavia, i relativi rimborsi intervengono soltanto dopo l’esaurimento e come integrazione dei rimborsi percepiti dall’interessato in applicazione delle disposizioni relative al rimborso delle spese mediche di cui all’articolo 18 dello statuto. Articolo 9 Assicurazione contro furti e perdite 1.   Le clausole della polizza di assicurazione contro il furto e le perdite di effetti e di oggetti personali prevedono: a) una copertura estesa in qualsiasi parte del mondo; b) un importo massimo assicurato di 5 000 EUR per furto o perdita; c) una franchigia di 50 EUR a carico del deputato interessato in caso di indennizzo; d) la copertura degli effetti e oggetti personali; e) la detrazione di una percentuale di ammortamento del valore dell’effetto o dell’oggetto al momento del rimborso. 2.   I furti e le perdite subiti fuori dei locali del Parlamento sono coperti soltanto se il deputato interessato, al momento del furto o della perdita, prendeva parte a un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico. I furti avvenuti nei locali del Parlamento sono coperti soltanto se l’effetto o l’oggetto personale rubato era custodito in luogo sicuro. 3.   I furti o le perdite di denaro che avvengono al di fuori dei locali del Parlamento e sono oggetto di denuncia alla polizia sono coperti fino a concorrenza di un importo di 250 EUR a condizione che il denaro rubato o perso faccia parte di altri effetti od oggetti personali persi o rubati. I furti o le perdite di denaro all’interno dei locali del Parlamento non sono coperti. 4.   In caso di smarrimento o perdita di bagagli durante oltre dodici ore da parte di un vettore nel corso di un viaggio del deputato finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico, quando si rechi in luogo diverso da quello di residenza, le spese legate all’acquisto o al noleggio di effetti od oggetti personali che il deputato deve sostenere sono coperte fino a concorrenza di un importo pari a 500 EUR. 5.   I furti o le perdite di effetti o di oggetti personali subiti fuori dei locali del Parlamento sono dichiarati dal deputato alle autorità di polizia. Se il furto o la perdita avvengono nei locali del Parlamento, sono dichiarati al servizio del Parlamento responsabile della sicurezza. 6.   I furti e le perdite formano oggetto di una dichiarazione inviata entro otto giorni al Segretario generale. Il modulo della dichiarazione è corredato della fattura dell’oggetto perso o rubato, oppure, in sua mancanza, di quella di un oggetto sostitutivo se l’importo è superiore a 700 EUR. 7.   L’assicurazione non copre i furti e le perdite assicurati a titolo di un’assicurazione privata del deputato. CAPITOLO 4 Rimborso delle spese Sezione 1 Rimborso delle spese di viaggio Sottosezione 1 Disposizioni comuni Articolo 10 Diritto al rimborso dei viaggi ufficiali 1.   I deputati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso: a) dei viaggi effettuati avendo come destinazione o provenienza i luoghi di lavoro del Parlamento o i luoghi di riunione di uno dei suoi organi ufficiali quali definiti al paragrafo 3 («spese di viaggio ordinarie»); b) dei viaggi effettuati nel quadro dell’esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, conformemente all’articolo 22 («spese di viaggio complementari»); c) dei viaggi effettuati nello Stato membro di elezione, conformemente all’articolo 23. 2.   Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie: a) le spese sostenute dal deputato per effettuare missioni specifiche autorizzate dal Presidente, dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti. b) le spese sostenute dai presidenti di commissione o di sottocommissione per assistere alle riunioni del Consiglio. 3.   Per «organi ufficiali del Parlamento» si intendono gli «organi del Parlamento» quali definiti al titolo I, capitolo 3, del regolamento del Parlamento, nonché le commissioni parlamentari, le delegazioni interparlamentari e le altre delegazioni costituite sulla base del regolamento e i gruppi politici e gli altri organi autorizzati dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti. Articolo 11 Base per il rimborso Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dell’attestato di presenza di cui all’articolo 12 e su presentazione dei documenti di viaggio pertinenti, nonché, se del caso, degli altri documenti giustificativi di cui all’articolo 14. Articolo 12 Attestato di presenza 1.   La presenza dei deputati è attestata dalla loro firma personale sul foglio di presenza centrale che è a disposizione dei deputati a tale scopo durante gli orari di apertura stabiliti dall’Ufficio di presidenza. In alternativa, la presenza dei deputati è attestata dalla loro firma nell’elenco di presenza disponibile direttamente nell’emiciclo o nella sala riunioni di un organo ufficiale del Parlamento. Un attestato elettronico della presenza dei deputati può essere utilizzato in luogo della loro firma personale. 2.   In via eccezionale, i deputati possono dimostrare la propria presenza con altri documenti atti a comprovare in modo oggettivo che erano presenti nel luogo della riunione negli orari abituali di riunione. È possibile avvalersi di tale facoltà al massimo cinque volte per anno civile. 3.   Le dichiarazioni dei deputati o di altre persone non sono ritenute un attestato di presenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, la presenza è attestata tramite dichiarazione dei deputati. Articolo 13 Titoli di viaggio 1.   La domanda di rimborso delle spese di viaggio è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare il prezzo pagato, il tragitto effettuato nonché la classe, la data e l'ora del viaggio. In particolare essa comprende: a) in caso di viaggio in aereo, i biglietti nominativi e tutte le carte d’imbarco o la prova elettronica dell’utilizzo di tali biglietti; b) in caso di viaggio in treno o in nave, tutti i titoli di trasporto. 2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di viaggio in auto privata, il deputato presenta una dichiarazione in cui è indicato il numero di targa del veicolo utilizzato per il viaggio e, per i viaggi in auto privata nello Stato membro di elezione, la distanza coperta e i luoghi di partenza e di arrivo. I deputati devono dimostrare di essere proprietari dell’autovettura utilizzata per il viaggio o di sostenerne i relativi costi, oppure di aver effettivamente sostenuto i costi derivanti dal suo utilizzo per effettuare il viaggio. Ai fini del presente comma, si presume che i deputati sostengano i costi relativi alle autovetture di proprietà del coniuge, del membro stabile di un’unione di fatto o dei figli. Se il percorso è superiore a 480 km, la dichiarazione è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare l’itinerario seguito nonché la data del viaggio. I documenti giustificativi comprendono almeno una ricevuta relativa a una transazione effettuata durante il viaggio e avvenuta a più di 100 km dal luogo di partenza o di arrivo (per esempio la ricevuta dell’acquisto del carburante o di pasti, la ricevuta del pedaggio autostradale). Per i viaggi tra Bruxelles e Strasburgo devono essere sempre presentati documenti giustificativi che consentano di determinare la data del viaggio. 3.   Il costo di abbonamenti nominativi o di tessere che danno diritto a una riduzione sui viaggi effettuati può essere rimborsato a titolo di anticipo. Tale anticipo è regolarizzato alla scadenza dell’abbonamento o della tessera. 4.   Il deputato che acquista i titoli di trasporto presso l’agenzia di viaggio del Parlamento può, sotto la sua responsabilità esclusiva e firmando una ricevuta di accettazione, chiedere che il servizio competente del Parlamento effettui il rimborso direttamente all’agenzia di viaggio. In tali casi, il servizio competente del Parlamento può recuperare dal sistema di prenotazione di detta agenzia di viaggio i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1. Articolo 14 Altri documenti giustificativi La domanda di rimborso delle spese di viaggio è corredata dei documenti giustificativi seguenti: a) nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), un invito o un programma della manifestazione alla quale il deputato ha presenziato o altri documenti giustificativi che comprovino che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell’esercizio del suo mandato o, nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 2 bis, una dichiarazione del deputato in cui si precisi che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell’esercizio del suo mandato; b) nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione del deputato in cui si precisi lo scopo del viaggio effettuato nell’esercizio del suo mandato; c) nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), se del caso, l’autorizzazione del Presidente, dell’Ufficio di presidenza o della Conferenza dei presidenti; d) nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), un invito del Consiglio. Articolo 15 Importi rimborsati 1.   Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti fino a concorrenza: a) in caso di viaggio in aereo, della tariffa della classe «business», fino a un massimo equivalente alla tariffa pubblica di classe «D»; b) in caso di viaggio in treno o in nave, della tariffa di prima classe; 2.   In caso di viaggio in auto privata, le spese di viaggio sono rimborsate sulla base delle spese effettivamente sostenute e secondo le seguenti modalità: a) per un unico viaggio di andata o di ritorno, fino a un massimo di 720 km; b) per tutti i viaggi in auto privata all’interno dello Stato membro di elezione fino al massimo annuo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera b); c) per tutti i viaggi in auto privata effettuati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’articolo 10, paragrafo 2, all’interno dello Stato membro di elezione, fino a un massimo di 60 000 km per anno civile; d) fino al raggiungimento dei limiti massimi di rimborso di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, il massimale di rimborso è pari a 0,58/km EUR; e) qualora, per completare un viaggio in automobile, sia necessario attraversare uno specchio d’acqua, le spese di traghetto o di altri mezzi di trasporto utilizzati sono rimborsabili. Sottosezione 2 Disposizioni applicabili alle spese di viaggio ordinarie Articolo 16 Rimborso e giorni di viaggio 1.   Per essere rimborsabili, i viaggi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), devono essere effettuati allo scopo di attività ufficiali che si svolgono nei giorni stabiliti a tal fine nel calendario dei lavori del Parlamento. I deputati possono inoltre effettuare i viaggi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne. 2.   I viaggi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, si effettuano esclusivamente nei giorni fissati dall’organo abilitato ad autorizzare il viaggio. Articolo 17 Itinerari 1.   Il rimborso delle spese di viaggio da o verso un luogo di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione è calcolato sulla base dell’itinerario più diretto tra il punto di partenza o di arrivo del deputato e il luogo di lavoro o di riunione. 2.   Per «luogo di residenza» si intende il domicilio abituale del deputato, situato nel territorio dell’Unione, in cui il deputato risiede effettivamente in modo stabile, quando non è assente nell’esercizio dei suoi obblighi parlamentari. Il luogo di residenza è comunicato dal deputato al servizio competente del Parlamento. 3.   L'itinerario più diretto è determinato prendendo in considerazione: a) per i viaggi in aereo, l’aeroporto più vicino al punto di partenza del deputato in grado di emettere un biglietto aereo alla tariffa indicata all’articolo 15, paragrafo 1, nonché la distanza tra detto aeroporto e la destinazione; b) per i viaggi in treno, la stazione ferroviaria più vicina al punto di partenza del deputato, nonché la distanza tra detta stazione e la destinazione; c) per i viaggi in auto privata o in nave, la distanza tra il punto di partenza del deputato e la destinazione. 4.   All’atto della presa delle funzioni o di un cambio del luogo di residenza, il deputato è informato dell’aeroporto, della stazione e degli itinerari più diretti (vale a dire i più brevi) che saranno presi in considerazione ai fini dell’applicazione delle presenti misure di attuazione. 5.   In qualsiasi momento il deputato può proporre al servizio competente del Parlamento, per iscritto e specificandone i motivi, un itinerario diverso che offra vantaggi sostanziali in termini di tempo o di comodità, purché il costo non aumenti di oltre il 20 %. Se accettato, detto itinerario sostituisce l’itinerario più diretto determinato in conformità del paragrafo 3. Se l’itinerario non è accettato, o quando l’itinerario proposto dal deputato comporta un aumento del costo del viaggio superiore al 20 %, la questione è sottoposta al Segretario generale, che può consultare i Questori prima di prendere una decisione. 6.   Affinché il viaggio di un deputato da o verso uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o da o verso un luogo di riunione ufficiale possa essere rimborsato a norma del presente paragrafo, qualsiasi interruzione del viaggio non può superare un pernottamento. Se l’interruzione del viaggio supera un pernottamento, il rimborso delle spese di viaggio avviene a partire dall’ultimo luogo di partenza. Qualora tale interruzione abbia luogo a Bruxelles o a Strasburgo, le spese di viaggio sono rimborsate a partire da tali luoghi se l’interruzione supera i tre pernottamenti. 7.   Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza del deputato ed è situato al di fuori del suo Stato membro di elezione o in una regione ultraperiferica dell’Unione europea, le spese di viaggio di cui all’articolo 15 sono rimborsate sulla base dell’itinerario più diretto tra il punto di partenza e il punto di arrivo, fino a concorrenza di quelle che il deputato avrebbe dovuto sostenere se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza, seguendo l’itinerario più diretto (vale a dire il più breve). Il rimborso di cui al presente paragrafo si applica esclusivamente ai viaggi all’interno dell’Unione. 8.   In caso di viaggio effettuato tra due luoghi di lavoro, tra due luoghi di riunione o tra un luogo di lavoro e un luogo di riunione si applicano, mutatis mutandis , i paragrafi 3 e 7. 9.   Le tariffe utilizzate ai fini delle presenti misure di attuazione sono aggiornate periodicamente e come minimo due volte l’anno. Articolo 18 Modalità 1.   I deputati hanno diritto al rimborso delle spese di un solo viaggio di andata-ritorno («viaggio principale») per settimana di lavoro del Parlamento, tra il luogo di residenza o un altro punto di partenza situato nel loro Stato membro di elezione, ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, e uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione. 2.   Fatta eccezione per le settimane che nel calendario ufficiale del Parlamento sono riservate alle attività parlamentari esterne, i deputati hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per effettuare un viaggio di andata e ritorno («viaggio intermedio») durante una settimana di lavoro del Parlamento tra uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione e il luogo di residenza o altro luogo nel loro Stato membro di elezione. 3.   Il diritto al rimborso delle spese di viaggio intermedio è distinto dal diritto al rimborso delle spese dei viaggi effettuati all’interno dello Stato membro di elezione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c). 4.   Ai deputati non è dovuto alcun rimborso per i tragitti effettuati con un trasporto fornito dal Parlamento. 5.   I deputati che non possono disporre di un veicolo ufficiale hanno diritto, su presentazione dei documenti giustificativi, al rimborso delle spese di taxi per i percorsi effettuati tra l’aeroporto o la stazione di arrivo o partenza e il luogo di lavoro del Parlamento o il luogo di riunione, in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 30 novembre 2011 concernente la regolamentazione sul trasporto dei deputati nei luoghi di lavoro del Parlamento europeo. Articolo 19 Diritto alle indennità di distanza e di durata 1.   Per i viaggi all’interno dell’Unione i deputati hanno diritto a indennità di distanza e di durata destinate a coprire tutte le spese accessorie legate al loro viaggio. Tale diritto sussiste unicamente per il viaggio principale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1. 2.   Per i viaggi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), nei casi previsti all’articolo 18, paragrafo 4, non sussiste alcun diritto alle indennità di distanza e di durata. Un’interruzione del viaggio quale quella contemplata all’articolo 17, paragrafo 6, o di qualsiasi altra natura, non crea un diritto aggiuntivo a un’indennità di durata o di distanza. 3.   Per i viaggi tra il luogo di residenza del deputato e i luoghi di lavoro del Parlamento, i massimali delle indennità di distanza e di durata sono fissati all’inizio del mandato per la durata di quest’ultimo e sono rivisti solo in caso di cambio di residenza. Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza del deputato, i massimali delle indennità di distanza e di durata sono fissati individualmente per ogni viaggio fino a concorrenza delle indennità che il deputato avrebbe ricevuto se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza. 4.   Per i viaggi verso e da altri luoghi di riunione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, i massimali delle indennità di distanza e di durata sono fissati individualmente per ogni viaggio fino a concorrenza delle indennità che il deputato avrebbe ricevuto se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza. 5.   Il deputato può scegliere di ricevere l’importo delle indennità di distanza e di durata integralmente o in parte. 6.   Per i futuri viaggi effettuati nell’esercizio del loro mandato, i deputati sono invitati a utilizzare le miglia, i punti o altri bonus che hanno accumulato tramite programmi di fidelizzazione nell’ambito di viaggi finanziati dal bilancio del Parlamento. Articolo 20 Importo dell’indennità di distanza 1.   I massimali dell'indennità di distanza sono determinati nel modo seguente: a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 25,91 EUR; b) per la parte di tragitto tra 51 e 250 km: 0,15 EUR/km; c) per la parte di tragitto tra 251 e 1 000 km: 0,07 EUR/km; e d) per la parte di tragitto oltre 1 000 km: 0,03 EUR/km. 2.   Gli importi sono calcolati in base all’itinerario più breve, di andata o di ritorno, tra il centro città del luogo di residenza del deputato e l’infrastruttura d’arrivo del luogo di riunione. In caso di viaggio in auto privata, per il calcolo dell’indennità di distanza per un singolo viaggio di andata o di ritorno si applica il massimale di rimborso fissato all’articolo 15, paragrafo 2. Se per un viaggio in treno sono sconosciuti o difficilmente reperibili i parametri di calcolo, sono utilizzati i parametri per un viaggio in auto. Articolo 21 Importo dell’indennità di durata 1.   L'indennità di durata è calcolata nel modo seguente: a) per un viaggio di una durata complessiva da due a quattro ore: un importo equivalente a un ottavo dell’indennità prevista all’articolo 24; b) per un viaggio di una durata complessiva da quattro a sei ore: un importo equivalente a un quarto dell’indennità prevista all’articolo 24; c) per un viaggio di una durata complessiva di più di sei ore che non comporti pernottamento: un importo equivalente alla metà dell’indennità prevista all’articolo 24; e d) per un viaggio di una durata complessiva di più di sei ore che, per motivi debitamente comprovati, comporti necessariamente il pernottamento: un importo equivalente alla totalità dell’indennità prevista all’articolo 24, su presentazione dei documenti giustificativi. 2.   La durata totale di un viaggio è calcolata nel modo seguente: a) per i viaggi in aereo, treno o nave: — durata del tragitto tra il luogo di residenza del deputato e l'aeroporto o la stazione, effettuato a una velocità di 60 km/h, — durata del tragitto in aereo, treno o nave secondo l'orario, — 1 ora all'imbarco o alla partenza del treno o della nave, 30 minuti allo sbarco o all'arrivo, e — 30 minuti per il trasferimento tra l'aeroporto o la stazione e i locali del Parlamento a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo (Entzheim). L'Ufficio di presidenza determina la durata del tragitto per i viaggi a Strasburgo tramite altri aeroporti a seconda della disponibilità di mezzi di trasporto ( 8 ) ; b) per i viaggi in auto privata: durata del tragitto tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o di riunione, effettuato a una velocità di 80 km/h e per un massimo di 9 ore per singolo viaggio di andata o di ritorno. Sottosezione 3 Disposizioni relative ai viaggi complementari e nello Stato membro di elezione Articolo 22 Spese di viaggio complementari 1.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 5 500 EUR. 2.   Fermo restando l’importo massimo annuale di cui al paragrafo 1, i deputati hanno il diritto di chiedere, su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di taxi, delle spese di noleggio di un’auto, delle spese di albergo e di altre spese connesse da essi sostenute durante il periodo di esercizio delle loro attività ufficiali. Tale diritto si estende al giorno che precede l’inizio e a quello successivo alla fine delle attività ufficiali. 3.   Qualora un deputato si rechi in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi sia alcuna attività ufficiale del Parlamento, il rimborso delle spese di viaggio complementari è limitato al costo del viaggio, comprese le spese di taxi nei limiti stabiliti dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 30 novembre 2011 concernente la regolamentazione sul trasporto dei deputati nei luoghi di lavoro del Parlamento europeo, e alle spese di albergo. 4.   Le richieste di rimborso dei viaggi effettuati per partecipare a un’attività su invito di un deputato o di un gruppo politico del Parlamento europeo devono essere corredate anche di altri documenti giustificativi da cui risulti che il viaggio è stato effettuato nell’esercizio del mandato del deputato. 5.   I deputati possono combinare un viaggio ordinario con un viaggio complementare. Le tratte di andata e di ritorno del viaggio combinato sono rimborsate in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), fino a concorrenza delle spese che il deputato avrebbe sostenuto per effettuare il viaggio da o verso il suo luogo di residenza secondo l’itinerario più diretto (vale a dire il più breve). Le eventuali spese supplementari sostenute sono imputate all’indennità di viaggio supplementare del deputato, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   I deputati possono combinare un viaggio complementare con attività non ufficiali accessorie senza che, per questo motivo, aumentino le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare. 7.   Le attività oggetto di un viaggio complementare non possono dare luogo ad un’altra forma di rimborso pubblico o privato delle spese sostenute. 8.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a una conferenza o manifestazione riguardante una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che ha una dimensione parlamentare è fissato a 4 886 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell’importo massimo summenzionato. Un presidente di commissione o di sottocommissione può autorizzare per iscritto uno dei suoi vicepresidenti oppure, ove non sia possibile, un membro della sua commissione o sottocommissione, a sostituirlo in detta conferenza o manifestazione. Tali spese sono subordinate alle stesse condizioni di rimborso applicate alle spese di viaggio complementari. Articolo 23 Spese di viaggio nello Stato membro di elezione 1.   Il rimborso delle spese di viaggio all'interno dello Stato membro di elezione del deputato, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), non può eccedere, per anno civile, il limite di: a) 24 viaggi (andata-ritorno) per i viaggi in aereo, treno o nave; i deputati non possono ottenere il rimborso per più di due viaggi verso le regioni ultraperiferiche che fanno parte del loro Stato membro di elezione, a meno che non vi abbiano la residenza, secondo la definizione dell'articolo 17, paragrafo 2; i deputati non possono ottenere il rimborso per più di due viaggi verso i paesi e territori d'oltremare associati all'Unione che hanno relazioni particolari con il loro Stato membro di elezione; b) per i viaggi in auto privata, una distanza totale massima di: — 26 000 km, per i deputati eletti in Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia; — 20 000 km, per i deputati eletti in Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Ungheria, Austria, Portogallo e Slovacchia; — 14 000 km, per i deputati eletti in Belgio, Danimarca, Estonia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Slovenia. 2.   Qualora un deputato abbia esaurito il suo diritto al rimborso delle spese per i viaggi in aereo, treno o nave a norma del paragrafo 1, lettera a), può, previa richiesta scritta, convertire la sua dotazione per i viaggi in auto privata di cui al paragrafo 1, lettera b), in viaggi in aereo, treno o nave, sulla base della seguente formula: un viaggio in aereo, treno o nave di sola andata equivale al 2 % del numero massimo di chilometri autorizzato per il suo Stato membro di elezione. 3.   Le spese di viaggio e di parcheggio sostenute all’interno di un agglomerato urbano per l’utilizzo dei trasporti pubblici, taxi compresi, sono rimborsate sulla base dei documenti giustificativi abituali per il mezzo di trasporto utilizzato. L’importo rimborsato per il taxi è diviso per l’importo chilometrico dovuto per i viaggi in auto e il risultato è detratto dal numero di chilometri di cui al paragrafo 1, lettera b). 4.   Quando un deputato il cui luogo di residenza, quale definito all’articolo 17, paragrafo 2, è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di elezione si sposta tra tale luogo di residenza e lo Stato membro di elezione nell’esercizio del suo mandato, i viaggi effettuati sono considerati viaggi all’interno dello Stato membro di elezione ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Sezione 2 Rimborso delle spese di soggiorno Articolo 24 Indennità di soggiorno 1.   Il deputato ha diritto a un'indennità di soggiorno per ogni giorno di presenza: a) in un luogo di lavoro o di riunione, se la sua presenza è attestata a norma dell’articolo 12 e ad eccezione delle presenze che comportano viaggi rimborsati a titolo delle spese di viaggio complementari e di viaggio nello Stato membro di elezione; b) a una riunione di una commissione o di un altro organo di un parlamento nazionale, organizzata al di fuori del suo luogo di residenza, su presentazione di un invito ufficiale nonché del processo verbale ufficiale della riunione cui ha partecipato, che menzioni la presenza del deputato e la durata della riunione. Durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne il deputato ha diritto a ricevere un’indennità di soggiorno per un massimo di tre giorni, tranne quando un’indennità è dovuta a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e tranne nelle circostanze specifiche determinate dall’Ufficio di presidenza il 19 ottobre 2009. 2.   Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria pari a 350 EUR. 3.   Qualora la presenza di cui al paragrafo 1 abbia luogo al di fuori del territorio dell'Unione, il deputato percepisce: a) un’indennità forfetaria pari alla metà dell’importo previsto al paragrafo 2, durante il periodo compreso tra l’ora di partenza dell’ultimo aereo idoneo prima dell’inizio della riunione e l’ora di arrivo del primo aereo idoneo dopo la riunione oppure, se del caso, tra l’ora di partenza e di arrivo degli aerei speciali noleggiati dal Parlamento; ai fini di tale calcolo, la frazione di giornata superiore alle 12 ore conta come giornata intera e la frazione di giornata superiore a sei ore conta come mezza giornata; b) su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di alloggio, inclusa prima colazione, ragionevolmente sostenute nel luogo di riunione; c) su presentazione dei documenti giustificativi, il rimborso delle spese di visto e delle spese connesse; d) in caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevolmente sostenute durante il tragitto. 4.   Nel caso in cui il viaggio principale avvenga in una sola giornata, l’indennità di soggiorno è ridotta della metà se la durata del soggiorno del deputato sul luogo di lavoro è inferiore a sei ore. Sezione 3 Disposizioni generali Articolo 25 Assistenza ai deputati nel corso di viaggi finanziati dal Parlamento o da un gruppo politico 1.   Qualora nel corso di un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico contragga una grave malattia o sia vittima di un incidente ovvero di imprevisti che impediscono il buon andamento del viaggio, il deputato ha diritto all’assistenza del Parlamento. Tale assistenza comprende l’organizzazione del rimpatrio e l’assunzione delle relative spese. Il deputato o, se del caso, il suo rappresentante, può chiedere il rimpatrio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o nel luogo di residenza. 2.   In caso di decesso del deputato nel corso di un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico, sono rimborsate dal Parlamento anche le spese necessarie per il trasporto della salma al luogo di residenza del defunto. 3.   Il Parlamento si fa carico dei propri obblighi di assistenza attraverso un’assicurazione. I deputati si avvalgono dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle condizioni previste nella polizza di assicurazione. 4.   La polizza di assicurazione copre, inter alia , le spese legate alla fornitura di assistenza nei seguenti casi: — assistenza in caso di malattia grave, incidente e decesso di un deputato, — assistenza e rientro anticipato in caso di calamità naturale, gravi disordini dell'ordine pubblico, malattia grave, incidente o decesso di un componente della famiglia del deputato, — assistenza logistica e amministrativa in caso di smarrimento o furto di documenti, — assistenza in caso di procedimento giudiziario, — assicurazione integrativa vita e invalidità (saldo rimanente). Articolo 26 Assistenza ai deputati con disabilità Su proposta del Segretario generale e previa consultazione del servizio medico del Parlamento, i Questori possono autorizzare l’assunzione in carico da parte del Parlamento di talune spese necessarie per fornire assistenza ai deputati con disabilità, affinché possano esercitare il loro mandato. La percentuale della disabilità e la necessità e motivazione dell’assistenza proposta per consentire al deputato di esercitare le sue funzioni sono sottoposte periodicamente ad analisi e accertamento da parte del servizio medico del Parlamento. L’autorizzazione dei Questori precisa le modalità di assistenza nonché la durata dell’autorizzazione stessa. Articolo 27 Assenze L’indennità di soggiorno di cui all’articolo 24 è ridotta del 50 % per ogni giorno in cui il deputato è risultato assente per più della metà di tutte le votazioni per appello nominale che si svolgono in qualsiasi giorno della tornata, escludendo le votazioni per appello nominale relative all’approvazione dell’ordine del giorno del Parlamento. Ai fini del presente articolo, se la metà del numero totale di votazioni per appello nominale è un numero non intero, tale numero è arrotondato per difetto al numero intero inferiore. Articolo 28 Attuazione delle misure adottate a norma del regolamento del Parlamento 1.   Il deputato che, in applicazione dell’articolo 175 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all’indennità di soggiorno di cui all’articolo 24 delle presenti misure di attuazione per la durata dell’espulsione. 2.   Il deputato perde il suo diritto all’indennità di soggiorno di cui all’articolo 24 delle presenti misure di attuazione se così deciso dal Presidente del Parlamento a norma dell’articolo 176 del regolamento del Parlamento. CAPITOLO 5 Assistenza di collaboratori personali Articolo 29 Rimborso delle spese di assistenza parlamentare 1.   I deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali, da loro scelti liberamente. Il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall’assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di attuazione e alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza. 2.   Sono rimborsate unicamente le spese corrispondenti all’assistenza necessaria e direttamente legata all’esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non sono in alcun caso coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato. 3.   Le spese sono rimborsabili per la durata del mandato del deputato. Le spese possono essere rimborsate solo se non sono state sostenute prima di: a) quando sia richiesta la presentazione del contratto o della modifica da cui derivano le spese, trenta giorni prima della domanda di registrazione di nuovi contratti o modifiche contrattuali, oppure b) in tutti gli altri casi, novanta giorni prima della presentazione della domanda di rimborso ai sensi del presente capitolo. 4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all’articolo 30 è fissato a 28 696 EUR con effetto dal 1 o luglio 2023. 5.   Qualora il mandato del deputato non inizi il primo giorno del mese o non termini l’ultimo giorno del mese, i diritti al rimborso delle spese di assistenza parlamentare per detto mese sono calcolati su base pro rata. 6.   L’eventuale saldo dell’importo mensile di cui al paragrafo 4 non utilizzato e accantonato al termine dell’esercizio di bilancio è riportato all’esercizio successivo nei limiti dell’importo mensile indicato nel paragrafo citato. Articolo 30 Principi generali 1.   Il deputato può avvalersi della collaborazione di: a) «assistenti parlamentari accreditati»: persone fisiche di cui all’articolo 5 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che risiedono presso la loro sede di servizio a norma dell’articolo 20 dello statuto dei funzionari al fine di prestare assistenza diretta ai deputati nelle sedi del Parlamento europeo in uno dei suoi tre luoghi di lavoro, e b) «assistenti locali»: persone fisiche che lo assistono nel suo Stato membro di elezione e che hanno stipulato con lui un contratto di lavoro o di prestazione di servizi a norma del diritto nazionale applicabile e alle condizioni previste nel presente capitolo. 2.   Due o più deputati possono raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno o più assistenti di cui al paragrafo 1, o di tirocinanti, a condizione che ciò avvenga per iscritto e secondo l’accordo tipo approvato dall’ordinatore competente. In tali casi, i deputati interessati designano tra di loro il deputato o i deputati abilitati a firmare i contratti o a presentare una domanda di assunzione per conto del raggruppamento. La denominazione del raggruppamento non contiene alcun riferimento a un partito politico, a una fondazione politica o a un movimento politico. I deputati trasmettono al servizio competente del Parlamento una dichiarazione scritta che fissa la ripartizione delle rispettive quote da detrarre dall’importo di cui all’articolo 29, paragrafo 4. La quota massima di ciascun deputato in un raggruppamento non può superare l’80 %. Ai fini del calcolo del numero di contratti per deputato, ciascun assistente o tirocinante assunto per un raggruppamento di deputati è assegnato a uno dei deputati partecipanti designato dal deputato responsabile. 3.   Gli articoli da 32 a 40 non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati. 4.   Le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza, possono anch’esse essere rimborsate. 5.   I deputati possono ricorrere a persone fisiche stabilite in uno Stato membro o a persone giuridiche costituite in uno Stato membro che forniscono loro servizi specializzati e ben individuati, con le quali hanno concluso un contratto di prestazione di servizi conformemente al diritto nazionale applicabile e alle condizioni stabilite nel presente capitolo. Tali prestatori di servizi devono possedere qualifiche o esperienza adeguate nella prestazione dei servizi in questione. Le persone giuridiche che prestano servizi di valore superiore a 60 000 EUR, IVA inclusa, devono essere state costituite in uno Stato membro e devono essere attive nel settore pertinente da almeno un anno alla data di inizio del contratto concluso con il deputato. Fatta eccezione per i servizi forniti dagli assistenti locali a norma del paragrafo 1, lettera b), qualora il costo dei servizi superi una soglia di 60 000 EUR, IVA inclusa, il prestatore di servizi è selezionato mediante una procedura di appalto. Tale soglia si applica su base cumulativa in caso di contratti per prestazioni analoghe ad opera dello stesso prestatore. La procedura di appalto prevede la partecipazione di almeno cinque candidati completamente indipendenti. La decisione sull’aggiudicazione dell’appalto può essere presa soltanto in presenza di almeno tre offerte valide. L’appalto è aggiudicato all’offerente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo. 6.   Le prestazioni di servizi non possono comprendere in alcun modo la messa a disposizione di personale, tranne nel caso di servizi temporanei da parte di prestatori che forniscono personale su base professionale e regolare e che sono autorizzati a farlo ai sensi della normativa nazionale. I servizi forniti a norma del paragrafo 1, lettera b), non sono subappaltati. I servizi forniti a norma del paragrafo 5 sono subappaltati solo per motivi debitamente giustificati, dopo averne informato il servizio competente del Parlamento, e in ogni caso solo per un massimo del 20 % del valore totale dell’appalto in questione. 7.   L’Ufficio di presidenza stabilisce un elenco delle spese che possono essere rimborsate nel quadro dell’assistenza parlamentare ( 9 ) . 8.   I nominativi degli assistenti e dei tirocinanti nonché i nominativi o la ragione sociale dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori sono pubblicati, per la durata del loro contratto, sul sito internet del Parlamento unitamente al nome del deputato o dei deputati cui prestano assistenza. Gli assistenti, i tirocinanti, i prestatori di servizi, i terzi erogatori e il deputato interessato possono, per motivi debitamente giustificati quali la tutela della loro sicurezza o nel caso in cui, sebbene ancora attivo, il contratto in questione sia stato sospeso o terminato, chiedere per iscritto al Segretario generale che il loro nominativo o la loro ragione sociale non siano pubblicati nel sito internet del Parlamento. Il Segretario generale decide se accogliere tale richiesta. Tutte le parti interessate sono informate di tale decisione. 9.   Il numero di assistenti assegnati a un deputato in qualsivoglia momento, a prescindere dai loro orari di lavoro, non può essere superiore a quattro nel caso degli assistenti parlamentari accreditati e a dieci nel caso degli assistenti locali. In via eccezionale e per un periodo massimo di un mese, il numero massimo di assistenti parlamentari accreditati può essere portato a cinque ove ciò sia necessario per agevolare la transizione tra i contratti di lavoro di due assistenti. Gli assistenti parlamentari accreditati assunti per compensare l’assenza debitamente giustificata di un assistente parlamentare accreditato a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, delle misure di attuazione del titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea ( 10 ) non sono conteggiati ai fini del numero massimo di cui al paragrafo 1. 10.   Nel fornire indicazioni in merito all’inquadramento nel grado dei loro assistenti parlamentari accreditati, i deputati dovrebbero tenere conto delle loro qualifiche ed esperienze, dei compiti loro affidati, della possibilità di avanzamento di carriera e della necessità di garantire una sana gestione finanziaria. 11.   Almeno il 40 % dell’importo di cui all’articolo 29, paragrafo 4, delle presenti misure di attuazione è riservato al pagamento delle spese derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Pertanto, tutti i costi a titolo di spese di assistenza parlamentare diversi da quelli derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea non possono superare globalmente il 60 % dell’importo previsto dall’articolo 29, paragrafo 4, delle presenti misure di attuazione. Inoltre, l’importo massimo del rimborso in relazione alle prestazioni di servizi di cui al presente articolo non può superare il 20 % dell’importo previsto dall’articolo 29, paragrafo 4. Tali limiti sono calcolati per ciascun esercizio finanziario aggregando i diritti mensili previsti all’articolo 29, paragrafo 4, e aggiungendo l’eventuale riporto all’esercizio finanziario successivo a titolo dell’articolo 29, paragrafo 6, su base pro rata. 12.   Il Parlamento rimborsa le spese delle persone fisiche assunte dai deputati in qualità di assistenti locali o per la prestazione di servizi specializzati per quanto concerne la retribuzione lorda o gli onorari al netto d’IVA fino a concorrenza di massimali mensili. Tali massimali sono stabiliti dall’Ufficio di presidenza in conformità del paragrafo 13 e possono essere adattati annualmente dall’Ufficio di presidenza. I massimali applicabili sono pubblicati sul sito internet del Parlamento. 13.   I massimali corrispondono a tre volte e mezzo l’importo di riferimento. Per importo di riferimento si intende il dodicesimo dell’importo pubblicato da Eurostat come costitutivo della retribuzione annuale media lorda di chi lavora a tempo pieno nello Stato membro di elezione del deputato. Tuttavia, i massimali calcolati in questo modo non sono inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 né superiori a quello di un assistente parlamentare accreditato di grado 19. Eventuali gratifiche sono rimborsate solo a concorrenza dei massimali soprammenzionati calcolati su base annuale e limitate a un sesto della retribuzione annua lorda dell’assistente. I massimali sono ridotti pro rata qualora l’assistente locale lavori a tempo parziale o l’assistente locale non lavori un mese intero. 14.   La retribuzione lorda di un assistente locale incaricato principalmente di svolgere compiti di supporto amministrativo e di segreteria, ma cui sono affidati anche compiti di redazione e di consulenza, non supera il 60 % dei massimali mensili stabiliti dall’Ufficio di presidenza a norma del paragrafo 13. La retribuzione lorda di un assistente locale incaricato principalmente di svolgere compiti di redazione e di consulenza, ma cui sono affidati anche compiti di supporto amministrativo e di segreteria, non supera il 70 % dei massimali mensili stabiliti dall’Ufficio di presidenza a norma del paragrafo 13, a meno che l’assistente locale non sia in possesso di un diploma che attesti il completamento di studi universitari della durata di almeno tre anni o abbia un’esperienza professionale di livello equivalente. 15.   Il Parlamento rimborsa le spese di viaggio effettivamente sostenute dagli assistenti locali per effettuare, su richiesta del deputato, trasferte occasionali connesse all’esercizio delle loro funzioni. Le trasferte connesse alle sedute plenarie del Parlamento sono considerate occasionali. Tali spese sono rimborsate su presentazione dei documenti giustificativi. Sono selezionate le forme di trasporto e di alloggio più economiche ed efficienti, in funzione della loro disponibilità e accessibilità in quel momento. I viaggi in aereo o in treno si effettuano rispettivamente in classe economica o in seconda classe. L’alloggio è previsto in camere di tipo standard. L’utilizzo di taxi è eccezionale e limitato a brevi tragitti, se non sono disponibili trasporti pubblici. Il rimborso è limitato al minimo previsto dalla legislazione nazionale applicabile e, in caso di spese di alloggio, ai massimali applicabili ai funzionari e agli altri agenti del Parlamento. Articolo 31 Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in materia di molestie svoltasi in contraddittorio, che un deputato si è reso colpevole di molestie psicologiche o sessuali nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, tutti gli obblighi finanziari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell’assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato, in deroga all’articolo 29 delle presenti misure di attuazione, e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell’assistente. Articolo 32 Terzo erogatore 1.   Tutti i contratti di lavoro e di prestazione di servizi, nonché tutte le convenzioni di tirocinio concluse relativamente a tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, stipulati da un deputato o un raggruppamento di deputati sono gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro. 2.   I servizi del terzo erogatore sono effettuati da una persona fisica o giuridica abilitata in uno Stato membro all’esercizio di un’attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro o dei contratti di prestazione di servizi in applicazione del diritto nazionale. La persona fisica o giuridica che effettua servizi del terzo erogatore non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) («regolamento finanziario»). I terzi erogatori si avvalgono di un sistema professionale informatizzato di gestione delle retribuzioni. 3.   Il deputato stipula un contratto individuale con un terzo erogatore di sua scelta che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2. Le spese occasionate dal ricorso ai servizi di un terzo erogatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono coperte dall’importo previsto all’articolo 29, paragrafo 4, e non sono soggette al limite fissato all’articolo 30, paragrafo 11, secondo comma, per quanto riguarda i servizi. Gli onorari dei terzi erogatori, al netto d’IVA, non possono superare il 4 % dell’importo previsto dall’articolo 29, paragrafo 4. I massimali degli onorari dei terzi erogatori sono rivisti su base cumulativa per anno civile in proporzione alla durata del loro contratto. 4.   Il contratto tra il deputato e il terzo erogatore è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato dall’ordinatore competente. Qualsiasi nuova versione del contratto tipo è obbligatoria dopo che è stata comunicata ai deputati. Essa non ha effetti retroattivi per i contratti esistenti. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento per i contratti di cui al paragrafo 1, conformemente al presente capitolo, nonché la remunerazione e la responsabilità del terzo erogatore. Articolo 33 Modalità di gestione dei contratti di collaborazione personale 1.   Il terzo erogatore provvede alla corretta applicazione del diritto nazionale e dell’Unione, segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali, per i contratti di cui cura la gestione. 2.   Gli onorari del terzo erogatore sono pagati dietro presentazione delle relative fatture o parcelle. 3.   I deputati forniscono al terzo erogatore tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno per garantire la legalità e la regolare gestione dei contratti di cui gli è stata affidata la gestione, in particolare i documenti e le informazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 2, all’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 38, all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 40. 4.   Previa presentazione dei documenti giustificativi necessari, il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti, comprese le convenzioni di tirocinio, di cui gli è stata affidata la gestione. 5.   Nell’ambito di un contratto di lavoro o di una convenzione di tirocinio, il Parlamento versa acconti al terzo erogatore in relazione alle spese sostenute per la retribuzione, i contributi previdenziali e le imposte. La regolarizzazione degli acconti è di responsabilità dei deputati e dei loro terzi erogatori e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile. Articolo 34 Domande di rimborso delle spese di assistenza parlamentare 1.   La domanda di rimborso delle spese di assistenza parlamentare in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2, 4 e 5, in cui sono precisati i beneficiari e gli importi dei versamenti da effettuare, è presentata al servizio competente del Parlamento dal deputato o dal suo terzo erogatore e controfirmata da tutti i deputati interessati e dal terzo erogatore. Essa è corredata dei documenti giustificativi di cui all’articolo 35 per i contratti di lavoro e di quelli di cui all’articolo 39 per i contratti di prestazione di servizi. 2.   I deputati avvisano senza indugio il terzo erogatore e il servizio competente del Parlamento di qualsiasi cambiamento intervenuto nel rapporto contrattuale e nelle istruzioni relative ai pagamenti comunicando loro le modifiche apportate al contratto. Il terzo erogatore trasmette senza indugio, e senza attendere la regolarizzazione contabile, al servizio competente del Parlamento tali informazioni e la relativa documentazione giustificativa Articolo 35 Documenti da presentare nell’ambito di un contratto di lavoro La domanda di rimborso delle spese per un contratto di lavoro deve contenere: a) l’originale del contratto di lavoro che il deputato ha stipulato con il suo assistente locale; b) una descrizione dettagliata delle mansioni nonché l’indirizzo preciso di esecuzione del lavoro; c) una scheda dettagliata contenente i dettagli relativi alla retribuzione, ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e alle altre prevedibili spese da pagare o rimborsare nel corso dell’anno civile e al termine del contratto, che tenga altresì conto delle disposizioni di legge nazionali, comprese quelle che disciplinano il salario minimo, e degli obblighi contrattuali, incluso l’eventuale rimborso delle spese di missione; d) una copia certificata conforme di un documento di identità valido dell’assistente locale; e) prova del luogo di residenza abituale dell’assistente locale; f) prova delle qualifiche e dell’esperienza professionale dell’assistente locale; nonché g) un elenco di tutte le seguenti attività esterne, retribuite o non retribuite, alle quali partecipa l’assistente locale: attività professionali, cariche politiche, studi post-secondari, corsi di sviluppo professionale di durata superiore a un mese, tirocini e attività per un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare; tale elenco deve essere corredato di: i) una dichiarazione dell'assistente volta a confermare che, per la durata del suo contratto, lo stesso rinuncia a qualsiasi impegno, anche se svolto a titolo gratuito, in modo diretto o indiretto, qualora tali attività interferiscano con l'esercizio delle sue funzioni di assistente o diano origine a un conflitto di interessi; e ii) una dichiarazione del deputato volta ad attestare che quest'ultimo ha preso atto dell'elenco delle attività esterne dell'assistente e a confermare che esse non interferiscono con l'esercizio delle sue funzioni di assistente né danno origine a un conflitto di interessi. Articolo 36 Regolarizzazione contabile 1.   Per ognuno degli assistenti locali impiegati e per ognuno dei tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, il terzo erogatore trasmette al servizio competente del Parlamento, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario in questione, le dichiarazioni relative alle spese sostenute a titolo di retribuzione, alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché a ogni altra spesa rimborsabile, in particolare ai fini della regolarizzazione dei pagamenti anticipati effettuati. Egli fornisce inoltre la prova che gli assistenti locali in questione sono iscritti a un regime di sicurezza sociale, che indichi il deputato quale datore di lavoro, una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, qualora la normativa nazionale applicabile richieda tale copertura, e una dichiarazione annuale dei redditi. Egli certifica inoltre che sono stati onorati tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale applicabile e, su richiesta del servizio competente del Parlamento, trasmette tutte le buste paga rilasciate per il periodo di riferimento, nonché la prova del pagamento della retribuzione, dei contributi sociali e delle imposte. In caso di cessazione del contratto tra il terzo erogatore e il deputato e al termine del mandato del deputato, tali obblighi sono onorati al più tardi entro tre mesi. Le dichiarazioni di cui al primo comma sono stabilite conformemente alle specificazioni definite dal Parlamento. 2.   In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine prescritto, tutti i pagamenti corrispondenti sono considerati irregolari. Verificate le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 o in assenza delle stesse, il servizio competente del Parlamento trasmette al terzo erogatore una comunicazione, con copia al deputato, che constata la regolarità o l’irregolarità dei pagamenti effettuati e precisa, se del caso, i documenti mancanti da fornire. Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente paragrafo stabilisca l’irregolarità dei pagamenti, i documenti necessari per la loro regolarizzazione sono presentati al servizio competente del Parlamento entro un mese dalla data della comunicazione. Se tali documenti non sono presentati entro tale termine, il Parlamento applica l’articolo 71 o l’articolo 72, o entrambi, a seconda dei casi. Articolo 37 Obblighi nell’ambito dei contratti degli assistenti locali 1.   Per il periodo stabilito dalla legislazione nazionale applicabile e per almeno cinque anni dalla fine della legislatura in questione, il terzo erogatore conserva un fascicolo dei bollettini di stipendio con un riepilogo delle somme versate a titolo di retribuzione e, ove applicabile, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione del contratto del terzo erogatore una copia certificata conforme di tutti i documenti paga è trasmessa senza indugio al deputato nonché a qualsiasi professionista qualificato di sua scelta. 2.   Gli assistenti si astengono da ogni comportamento in conflitto con gli interessi del deputato che assistono e del Parlamento. Essi informano senza indugio il deputato dell’intenzione di esercitare un’attività esterna, remunerata o meno, o di presentarsi come candidati alle elezioni. Gli assistenti risiedono ad una distanza dal luogo di lavoro compatibile con l’idoneo esercizio delle loro mansioni. 3.   Il deputato informa immediatamente il servizio competente del Parlamento in merito a ogni modifica intervenuta nelle sue relazioni di lavoro che incida sulle spese di assistenza parlamentare nonché dell’intenzione dei suoi assistenti di esercitare attività esterne diverse da quelle già dichiarate a norma dell’articolo 35, lettera g), o di presentarsi come candidati alle elezioni. Il deputato deve garantire che le attività esterne e le candidature alle elezioni non interferiscano con l’esercizio delle funzioni degli assistenti né siano contrarie agli interessi finanziari dell’Unione, adottando le opportune disposizioni, che possono includere l’adeguamento dell’orario di lavoro dell’assistente o la fruizione da parte di quest’ultimo di ferie annuali o congedi non retribuiti. Il servizio competente del Parlamento può chiedere prova delle disposizioni assunte a tal fine con gli assistenti interessati. 4.   Gli assistenti locali che intendano candidarsi ad elezioni devono conformarsi alla legislazione nazionale in materia di campagne elettorali. Qualora vengano eletti, il rimborso delle loro spese cessa, a meno che forniscano prova che il loro mandato è compatibile con l’esercizio delle loro funzioni di assistenti parlamentari. 5.   Il contratto stipulato tra il deputato e l’assistente deve indicare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4. 6.   Le spese sostenute nell’ambito di contratti di lavoro stipulati con gli assistenti locali possono essere rimborsate a condizione che l’orario minimo di lavoro sia di 5 ore settimanali e che l’orario di lavoro complessivo, compreso il tempo dedicato ad attività esterne, non superi le 48 ore settimanali. Ai fini del presente paragrafo, le attività non retribuite di cui all’articolo 35 sono prese in considerazione soltanto se, nel caso in questione, tali attività sono solitamente remunerate. Articolo 38 Spese relative alla cessazione del contratto di lavoro 1.   Le spese sostenute in caso di cessazione dei contratti di lavoro stipulati dai deputati con i loro assistenti locali possono essere rimborsate qualora: a) siano imposte dalla legislazione nazionale del lavoro applicabile, compresi i contratti collettivi; e b) i deputati abbiano ottemperato agli obblighi giuridici relativi alla cessazione dei contratti di lavoro conclusi con i loro assistenti locali, compreso il preavviso di licenziamento, in tempo utile prima della scadenza del loro mandato, salvi i casi in cui la scadenza del mandato non può essere prevista in anticipo. 2.   Le spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rimborsate fino al minimo legale ed entro i limiti di cui all’articolo 29, paragrafo 4. 3.   Le spese supplementari risultanti da un accordo particolare tra le parti oltre agli obblighi giuridici o stabiliti da contrattazione collettiva possono essere rimborsate, nei limiti previsti all’articolo 29, paragrafo 4, solo fino a un importo corrispondente a quello dello stipendio mensile lordo di base dell’assistente locale durante l’ultimo anno di servizio. 4.   Il paragrafo 3 non si applica se: a) l’assistente locale interessato lavora per il deputato da meno di dodici mesi; b) l’assistente interessato è riassunto come assistente di un deputato o di un gruppo di deputati entro due mesi dalla data di scadenza del suo contratto. 5.   Ove, in virtù della legislazione nazionale del lavoro applicabile, il deputato sia giuridicamente tenuto a pagare a un assistente, per le spese di cessazione del contratto di lavoro, un importo superiore al triplo dell’importo del suo stipendio medio mensile lordo, tali spese possono essere rimborsate su presentazione di documenti giustificativi debitamente redatti, che devono essere obbligatoriamente certificati dalle competenti autorità nazionali. Articolo 39 Documenti da presentare nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi 1.   Ad eccezione dei servizi specializzati di costo non superiore a 500 EUR, IVA compresa, la domanda di rimborso per i contratti di prestazione di servizi contiene: a) il contratto che il deputato ha stipulato con un prestatore di servizi e che definisce chiaramente la natura dei servizi da prestare; b) fatta eccezione per i contratti di prestazione di servizi conclusi con assistenti locali, per i quali i servizi superano la soglia di 60 000 EUR, IVA inclusa, i documenti di gara, tra cui: — il bando contenente una descrizione delle esigenze e dei requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo, — gli inviti trasmessi agli offerenti o qualsiasi altra misura di pubblicità adottata, — le offerte ricevute, nonché — la giustificazione dell'offerta prescelta; c) qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, copia della loro iscrizione al registro di commercio o documento equivalente che indichi il luogo e la data di costituzione, unitamente allo statuto societario o, nel caso di prestatori di servizi che siano persone fisiche, un documento che indichi il loro luogo di stabilimento, i documenti di cui all’articolo 35, lettere da d) a f), nonché, eccetto in caso di contratti per servizi specializzati, lettera g); d) qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, un elenco delle persone fisiche coinvolte nella prestazione di servizi da parte della persona giuridica, unitamente a informazioni sui loro titoli di studio e professionali e sull’esperienza in materia di prestazione dei servizi in questione, nonché una dichiarazione che ribadisca l’assenza di un conflitto di interessi quale definito all’articolo 66, paragrafo 2, e che nessuna di tali persone è un assistente ai sensi dell’articolo 30 o rientra in una delle categorie di cui all’articolo 41, lettera d). e) una dichiarazione, controfirmata dal deputato, che confermi che i servizi saranno subappaltati solo per motivi debitamente giustificati, previa comunicazione al servizio competente del Parlamento, e in ogni caso solo per un massimo del 20 % del valore totale dell’appalto, oppure, qualora i prestatori di servizi siano assistenti locali, una dichiarazione controfirmata dal deputato che attesti che i servizi non saranno subappaltati. 2.   Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente del Parlamento di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata, nonché della copia del contratto stipulato con il prestatore di servizi. La fattura o la parcella sono accompagnate dalla conferma da parte del deputato che il servizio è stato effettivamente prestato. Su richiesta del servizio competente del Parlamento, il deputato presenta altresì i principali documenti giustificativi. Quando le prestazioni sono esenti parzialmente o totalmente da IVA, il servizio competente del Parlamento può chiedere al terzo erogatore di confermare la base giuridica di tale esenzione. Articolo 40 Spese straordinarie In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l’importo di cui all’articolo 29, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente del Parlamento una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato. Articolo 41 Spese non rimborsabili Gli importi versati in applicazione del presente capitolo non possono essere destinati direttamente o indirettamente a: a) finanziare contratti stipulati con un’organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare; b) coprire spese suscettibili di essere rimborsate a titolo di altre indennità previste dalle presenti misure di attuazione o da altre disposizioni del regolamento del Parlamento; c) coprire le spese sostenute nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi ove ciò possa dar luogo a un conflitto d’interessi, in particolare qualora il deputato o una delle persone menzionate alla lettera d): — detenga interamente o parzialmente una società o un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi, — faccia parte del consiglio di amministrazione o di altre istanze od organi esecutivi di una società o di un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi, — abbia accesso al conto bancario del suo prestatore di servizi, — abbia un interesse o ottenga un vantaggio finanziario qualsiasi dalle attività del prestatore di servizi; d) finanziare contratti che prevedano il lavoro o il ricorso a servizi del coniuge del deputato o del suo partner o dei suoi genitori, figli, fratelli o sorelle o che, in generale, siano causa di conflitti di interessi quali definiti all’articolo 66, paragrafo 2; e) coprire le spese relative ai contratti conclusi con persone fisiche assunte in qualità di assistenti parlamentari accreditati ma che non risiedono presso la loro sede di servizio a norma dell’articolo 20 dello statuto dei funzionari al fine di prestare assistenza diretta ai deputati nelle sedi del Parlamento europeo in uno dei suoi tre luoghi di lavoro. CAPITOLO 6 Dotazione di beni materiali Articolo 42 Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali 1.   L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni relative all'accesso dei deputati ai servizi interni forniti dal Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda: — l'utilizzazione di autovetture di servizio, — l'arredamento degli uffici dei deputati, — la messa a disposizione dei deputati di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, — la fornitura ai deputati di articoli di cancelleria, — l'uso, da parte dei deputati e dei gruppi politici del Parlamento, degli spazi messi a loro disposizione negli uffici di collegamento del Parlamento, — il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati, devoluto a titolo di dono o di legato giuridico a un istituto, un'associazione o una fondazione, — le modalità per consentire ai deputati giunti al termine del proprio mandato in corso di legislatura di trasportare i loro effetti personali presenti negli uffici di Bruxelles o di Strasburgo nel paese di origine, — l'utilizzazione delle biciclette di servizio, — i corsi di lingua e di informatica riservati ai deputati, — l'utilizzo dei servizi prestati dal servizio medico del Parlamento. 2.   L’Ufficio di presidenza può adottare anche disposizioni intese a concedere agevolazioni a favore degli ex Presidenti del Parlamento durante il loro mandato parlamentare, nonché a favore degli ex deputati per quanto riguarda il loro accesso alle infrastrutture del Parlamento. CAPITOLO 7 Indennità per spese generali Articolo 43 Diritto a un’indennità per spese generali 1.   Il deputato ha diritto a un’indennità per spese generali, destinata a coprire le spese risultanti dalle sue attività parlamentari. 2.   Conformemente al considerando 17 e all’articolo 20, paragrafo 3, dello statuto, l’indennità per spese generali è versata sotto forma di importo forfettario. 3.   Il deputato ha diritto all’indennità per spese generali a decorrere dal mese in cui la sua domanda di pagamento è ricevuta. 4.   Il deputato può scegliere di ricevere l’importo dell’indennità per spese generali integralmente o in parte. Articolo 44 Periodo coperto 1.   L’indennità per spese generali è erogata per la durata del mandato del deputato. 2.   L’importo mensile dell’indennità per spese generali è fissato a 4 950 EUR. 3.   Il deputato il cui mandato inizia dopo il quindicesimo giorno del mese percepisce solo la metà dell’indennità per spese generali prevista per detto mese. 4.   La metà dell’indennità per spese generali può essere pagata per un periodo di tre mesi successivo al mese nel corso del quale termina il mandato del deputato, purché quest’ultimo abbia esercitato la sua attività per almeno sei mesi e non sia rieletto. Articolo 45 Pagamenti e assenze 1.   Tutti gli importi relativi all’indennità per spese generali sono versati direttamente al deputato. 2.   Il deputato la cui assenza nel corso di un anno parlamentare (dal 1° settembre al 31 agosto) sia stata registrata in almeno la metà dei giorni delle tornate rimborsa al Parlamento il 50 % dell’indennità per spese generali relativa all’anno in questione. 3.   Ogni periodo di assenza di cui al paragrafo 2 può essere giustificato dal Presidente ove sia motivato da ragioni di salute, da circostanze familiari gravi o da una missione autorizzata dal Presidente, dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti. I documenti giustificativi sono trasmessi ai Questori entro un termine massimo di due mesi a decorrere dall’inizio dell’assenza. 4.   Nel corso della gravidanza la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali del Parlamento per un periodo di tre mesi prima della nascita del figlio. La deputata presenta un certificato medico in cui figura la data presunta del parto. Dopo il parto la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali per un periodo di sei mesi. La deputata presenta copia del certificato di nascita del figlio. Articolo 46 Spese coperte 1.   L’indennità per spese generali è destinata a coprire spese quali, tra l’altro, le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ufficio, le forniture d’ufficio e la documentazione, i costi delle attrezzature d’ufficio, le attività di rappresentanza o i costi amministrativi. 2.   Laddove il deputato constati che gli importi previsti a titolo di altre indennità a norma delle presenti misure di attuazione o di altre regolamentazioni del Parlamento sono esauriti, può anche utilizzare l’indennità per spese generali per pagare direttamente le attività coperte da tali indennità. Articolo 47 Principi applicabili all’utilizzo dell’indennità per spese generali 1.   Per facilitare la gestione e il controllo delle spese da parte del deputato, il Parlamento versa l’importo previsto per l’indennità per spese generali su un conto dedicato a tale indennità, sul quale non trasferisce quindi nessun altro importo. Tale conto gode delle garanzie ordinarie inerenti al mandato. 2.   Il deputato è il solo responsabile dell’utilizzo delle somme versate a norma del presente capitolo. 3.   Il deputato è libero, da solo o con il sostegno di un revisore esterno, di documentare l’utilizzo di tali somme, in modo dettagliato o secondo i tipi di spesa elencati al paragrafo 4 del presente articolo, e di far pubblicare tali informazioni integralmente o in parte sulla propria pagina online sul sito internet del Parlamento, conformemente all’articolo 11 del regolamento del Parlamento. 4.   I tipi di spesa di cui al paragrafo 3 sono i seguenti: Tipo 1: Affitto di uffici locali e spese correlate Tipo 2: Costi di esercizio degli uffici locali Tipo 3: Materiale per ufficio, cancelleria e materiali di consumo Tipo 4: Libri, periodici, giornali e rassegne stampa Tipo 5: Attrezzature per ufficio e mobilio Tipo 6: Protocollo e rappresentanza Tipo 7: Organizzazione di eventi, seminari e conferenze Tipo 8: Altre spese amministrative Tipo 9: Attività coperte da altre indennità esaurite Tipo 10: Altri costi connessi al mandato parlamentare del deputato. 5.   L’Ufficio di presidenza adotta tutte le misure supplementari che ritiene necessarie per facilitare l’attuazione delle decisioni del deputato in relazione al paragrafo 3. TITOLO II TERMINE DEL MANDATO PARLAMENTARE CAPITOLO 1 Indennità transitoria Articolo 48 Diritto all’indennità transitoria A decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del loro mandato, gli ex deputati hanno diritto a un’indennità transitoria ai sensi dell’articolo 13 dello statuto. Articolo 49 Condizioni 1.   Qualora l’ex deputato che ha diritto all’indennità transitoria assuma un mandato in un altro parlamento o eserciti una carica pubblica, la retribuzione cui ha diritto è detratta dall’indennità transitoria. 2.   L’articolo 2, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis all’indennità transitoria. 3.   Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento con competenze legislative costituito in uno Stato membro. 4.   Ai fini del presente articolo, per «carica pubblica» si intende: a) una carica elettiva remunerata che implica l’esercizio delle prerogative del potere pubblico; b) la qualità di membro di un governo nazionale o regionale; c) un posto da alto funzionario titolare dell’autorità pubblica, o un posto da funzionario o membro di un’istituzione dell’Unione. Articolo 50 Cumulo delle prestazioni 1.   Qualora abbia diritto simultaneamente al versamento dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto e al versamento della pensione di anzianità di cui all’articolo 14 dello statuto o di una pensione di cui all’articolo 15 dello statuto, all’ex deputato si applica il regime per il quale ha optato. Il deputato stesso notifica la decisione al Segretario generale entro i tre mesi successivi alla fine del suo mandato. La decisione è irrevocabile. 2.   Se l’ex deputato opta per il pagamento dell’indennità transitoria, il pagamento della sua pensione di anzianità o della sua pensione di invalidità è sospeso durante il periodo in cui ha diritto all’indennità transitoria. Articolo 51 Procedura 1.   Per poter beneficiare dell’indennità transitoria, l’ex deputato ne fa richiesta entro i tre mesi successivi al termine del suo mandato, allegando una dichiarazione scritta dalla quale risulti che non esercita funzioni di cui all’articolo 49 delle presenti misure di attuazione. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento dell’indennità transitoria è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda da parte del servizio competente del Parlamento. La durata del diritto all’indennità transitoria è determinata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, dello statuto. 2.   La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata, se del caso, della decisione del deputato di cui all’articolo 50, paragrafo 1. 3.   Qualsiasi modifica delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione dell’indennità transitoria che potrebbe comportare una modifica del diritto di un ex deputato a tale indennità è notificata senza ritardo al servizio competente del Parlamento. In caso di dubbio, il Segretario generale può chiedere all’ex deputato di presentare le sue osservazioni. 4.   Se, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, il Segretario generale viene a conoscenza del fatto che l’ex deputato esercita una delle funzioni di cui all’articolo 49, sospende il pagamento dell’indennità transitoria e ne informa l’ex deputato interessato. 5.   L’ex deputato può in ogni momento rinunciare al suo diritto all’indennità transitoria. Il deputato comunica la sua decisione al Segretario generale. CAPITOLO 2 Pensione di anzianità Articolo 52 Diritto a una pensione di anzianità 1.   I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età, a norma dell’articolo 14 dello statuto. L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda. 2.   Il pagamento della pensione di anzianità è sospeso per ogni beneficiario della pensione rieletto al Parlamento. I diritti alla pensione di anzianità acquisiti a titolo del nuovo mandato si aggiungono ai diritti maturati prima della rielezione. Il pagamento della pensione di anzianità riprende non appena il deputato cessa il suo mandato al Parlamento. 3.   Quando diversi mandati esercitati dallo stesso deputato sono separati da un periodo di interruzione, i periodi di tutti i mandati si sommano ai fini del calcolo della pensione di anzianità. Articolo 53 Regole relative al divieto di cumulo 1.   La pensione di anzianità percepita da un ex deputato a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento allo stesso tempo del suo mandato al Parlamento è detratta dalla pensione di anzianità a norma dell’articolo 14 dello statuto. 2.   Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende un parlamento quale definito all’articolo 2, paragrafo 2. 3.   Il calcolo è effettuato sulla base dell’importo totale delle due pensioni prima della detrazione fiscale. 4.   Gli ex deputati che abbiano esercitato un mandato in un altro parlamento allo stesso tempo del loro mandato al Parlamento dichiarano la pensione di anzianità alla quale hanno diritto a titolo del mandato in detto altro parlamento. Articolo 54 Scadenza dei diritti a una pensione di anzianità In caso di decesso di un ex deputato, la pensione di anzianità è versata fino all’ultimo giorno del mese in cui si è verificato il decesso. CAPITOLO 3 Pensione di invalidità Articolo 55 Diritto a una pensione di invalidità 1.   Il deputato che, secondo la procedura di cui all’articolo 59, è riconosciuto portatore di un’invalidità ritenuta totale che gli impedisce di esercitare le sue funzioni per la restante durata del mandato e per tale motivo presenta le dimissioni ha diritto a una pensione di invalidità erogabile a decorrere dal giorno in cui le dimissioni prendono effetto, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Il diritto a una pensione di invalidità cessa se il deputato non notifica le sue dimissioni entro i tre mesi successivi alla data in cui gli sia stato ufficialmente comunicato il riconoscimento dell’invalidità. 3.   Il diritto del deputato a una pensione di invalidità sorge al termine della legislatura in cui è sopravvenuta l'invalidità laddove: a) l’invalidità del deputato gli impedisce di dimettersi, oppure b) la decisione che constata il riconoscimento dell’invalidità di un deputato è stata adottata dopo la fine della legislatura nel corso della quale è sopravvenuta l’invalidità, oppure c) la legislatura termina prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2. Articolo 56 Calcolo della pensione di invalidità 1.   L’importo della pensione di invalidità è pari per ogni anno completo di esercizio del mandato al 3,5 % dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto e, per ogni mese completo supplementare, a un dodicesimo di tale somma, ma almeno al 35 %, senza tuttavia superare il 70 % di detta indennità. 2.   Le regole relative al calcolo della pensione di anzianità si applicano, mutatis mutandis, al calcolo della pensione di invalidità. Articolo 57 Regole relative al divieto di cumulo 1.   La pensione di invalidità percepita da un ex deputato a titolo di un mandato esercitato in un altro parlamento allo stesso tempo del suo mandato al Parlamento è detratta dalla pensione di invalidità a norma dell’articolo 55. 2.   Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende un parlamento quale definito all’articolo 2, paragrafo 2. 3.   Gli ex deputati che abbiano esercitato un mandato in un altro parlamento allo stesso tempo del loro mandato al Parlamento dichiarano la pensione di invalidità alla quale hanno diritto a titolo del mandato in detto altro parlamento. Articolo 58 Cumulo delle prestazioni Qualora abbiano diritto simultaneamente ad una pensione di anzianità e a ad una pensione di invalidità, gli ex deputati percepiscono la pensione di anzianità. Tuttavia, l’importo della pensione di anzianità non può essere inferiore a quello della pensione di invalidità. Articolo 59 Procedura 1.   Il deputato, o il suo rappresentante legale, inoltra la richiesta di riconoscimento dell’invalidità al Presidente del Parlamento, corredandola di un certificato medico e indicando il nominativo del medico incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità di cui all’articolo 60. 2.   Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua convocazione da parte del Segretario generale, la commissione di invalidità di cui all’articolo 60 presenta, nel quadro del mandato stabilito dal Parlamento, un referto medico motivato che valuta se sussistono le condizioni per l’ottenimento di una pensione di invalidità previste all’articolo 55, paragrafo 1. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato dal Segretario generale. 3.   Se il referto medico conclude che il deputato in questione soddisfi le condizioni necessarie al riconoscimento dell’invalidità, il Presidente del Parlamento conferma il diritto del deputato alla pensione di invalidità e notifica a quest’ultimo la decisione, invitandolo a presentare le proprie dimissioni. Se il referto medico concluda che il deputato in questione non soddisfi le condizioni necessarie al riconoscimento dell’invalidità, il Presidente informa il deputato degli eventuali mezzi di ricorso. Articolo 60 Commissione di invalidità 1.   La commissione di invalidità è composta di tre medici: — il primo, designato dal deputato interessato, — il secondo, designato dal Parlamento, — il terzo, designato d'intesa tra i due medici suddetti. Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene designato d’ufficio dal Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea su richiesta del Parlamento. 2.   Le spese dei lavori della commissione di invalidità, comprese le spese di viaggio, sono a carico del Parlamento. 3.   Il deputato può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato rilasciato dal suo medico curante o dai medici che ha ritenuto opportuno consultare. 4.   I lavori della commissione di invalidità sono segreti. Articolo 61 Revisione dell’invalidità 1.   Gli ex deputati che non soddisfino più le condizioni per beneficiare di una pensione di invalidità di cui all’articolo 55, paragrafo 1, perdono il diritto a tale pensione. 2.   Fino a quando l’ex deputato non compie i 63 anni di età, il Parlamento può farlo visitare ogni cinque anni da un medico designato onde accertare se continuano a sussistere le condizioni necessarie per beneficiare di una pensione di invalidità previste all’articolo 55, paragrafo 1. 3.   Tale visita può essere effettuata anche prima del termine di cui al paragrafo 2, segnatamente qualora il Parlamento sia informato che l’ex deputato esercita una carica remunerata. Se del caso, una siffatta situazione è valutata sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, in funzione delle circostanze specifiche e previa inchiesta in contraddittorio. 4.   Su proposta del medico che esegue la visita, la commissione di invalidità può constatare che lo stato di salute dell’ex deputato ha registrato un miglioramento, in modo da non soddisfare più le condizioni necessarie per beneficiare di una pensione di invalidità previste all’articolo 55, paragrafo 1. 5.   La decisione di porre fine alla pensione di invalidità è presa dal Presidente del Parlamento sulla base delle conclusioni della commissione di invalidità., Gli articoli 59 e 60 si applicano mutatis mutandis . Ove l’ex deputato ometta di designare il medico incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, si applica l’articolo 60, paragrafo 1, secondo comma. CAPITOLO 4 Pensione di reversibilità e di orfano Articolo 62 Diritto alla pensione di reversibilità e di orfano 1.   Il coniuge superstite e i figli a carico di un deputato o di un ex deputato che, al momento del decesso, beneficiava o avrebbe beneficiato in futuro di una pensione di anzianità o di invalidità beneficiano rispettivamente di una pensione di reversibilità e di una pensione di orfano. 2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il membro stabile di un’unione di fatto è equiparato al coniuge, a condizione che la coppia produca un documento ufficiale rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro attestante il loro statuto di unione di fatto. 3.   Si considera figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del deputato, dell’ex deputato o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal deputato o dall’ex deputato. Si considera altresì figlio a carico il figlio in gestazione nonché il figlio per il quale il deputato o l’ex deputato abbia avviato una procedura di adozione e la cui adozione sia completata dopo il decesso. Articolo 63 Calcolo della pensione di reversibilità e di orfano 1.   L’importo massimo delle pensioni di reversibilità e di orfano non può superare l’importo della pensione di anzianità alla quale il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura, tenuto conto del periodo intercorrente tra la data del decesso e quella del termine della legislatura. 2.   Quanto agli ex deputati, l’importo massimo delle pensioni di reversibilità e di orfano non può superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il deputato o alla quale avrebbe avuto diritto. 3.   L’importo della pensione di reversibilità per il coniuge superstite è pari al 60 % dell’importo di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, come minimo, al 30 % dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto, anche se detto importo risulti superiore agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite non viene meno in caso di nuovo matrimonio di tale coniuge. Il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità qualora circostanze specifiche non lascino alcun dubbio legittimo sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali. Se del caso, una siffatta situazione è valutata sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, in funzione delle circostanze specifiche e previa inchiesta in contraddittorio. 4.   L’importo della pensione di orfano per un figlio a carico è pari al 20 % dell’importo di cui ai paragrafi 1 o 2. 5.   In deroga al paragrafo 4, se il numero dei figli a carico è superiore a due, la pensione per ciascun figlio a carico è determinata dividendo l’importo corrispondente al 40 % dell’importo massimo di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda del caso, per il numero di figli a carico. 6.   Se del caso, l’importo massimo della pensione da erogare è diviso tra il coniuge e i figli a carico secondo le percentuali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, in assenza di coniuge superstite la pensione per ciascun figlio a carico è pari al 20 % dell’importo massimo di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda del caso. Tuttavia, se il numero dei figli a carico è superiore a cinque, l’importo massimo di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda del caso, è ripartito in parti uguali tra i figli a carico aventi diritto alla pensione di orfano. Articolo 64 Durata delle pensioni di reversibilità e di orfano 1.   La pensione di reversibilità o di orfano è erogata con effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo alla data del decesso del deputato o dell’ex deputato. 2.   In caso di decesso del beneficiario, il diritto alla pensione di reversibilità cessa alla fine del mese nel corso del quale è avvenuto il decesso. 3.   Il diritto alla pensione di orfano cessa alla fine del mese in cui il figlio a carico compie ventuno anni di età. Tuttavia il diritto alla pensione di orfano è prolungato per la durata della formazione scolastica o professionale del figlio a carico e, come massimo, fino alla fine del mese in cui il beneficiario compie venticinque anni di età. La pensione continua ad essere versata per il figlio a carico che, a causa di malattia o infermità, si trovi nell’impossibilità di sopperire alle sue necessità. La malattia o l’infermità deve essere riconosciuta dal medico del Parlamento. Il beneficiario può contestare la decisione del medico richiedendo la convocazione di una commissione costituita secondo le disposizioni stabilite per la commissione di invalidità di cui all’allegato II, sezione 3, dello statuto dei funzionari. Tale diritto cessa se il figlio a carico è di nuovo in grado di sopperire alle proprie necessità. Il Parlamento ha facoltà di esigere che il figlio a carico si sottoponga, ogni cinque anni, all’esame di un medico designato onde accertare se continuano a sussistere le condizioni richieste per beneficiare della pensione di orfano. 4.   I coniugi superstiti e i figli a carico aventi diritto a una pensione presentano la domanda di pagamento della pensione entro sei mesi dall’inizio del loro diritto alla pensione. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda da parte del servizio competente del Parlamento. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI CAPITOLO 1 Modalità di pagamento Articolo 65 Rispetto del regolamento finanziario 1.   L’applicazione delle presenti misure di attuazione e ogni domanda di pagamento inoltrata in virtù delle stesse devono essere conformi al regolamento finanziario. 2.   Qualora le presenti misure di attuazione prevedano la conclusione di contratti tra il Parlamento e terzi, l’ordinatore competente ha il potere di firmarli. Articolo 66 Principio di utilizzazione dei fondi 1.   Gli importi versati a norma del titolo I, capitoli 4, 5 e 6, sono utilizzati esclusivamente per finanziare attività legate all’esercizio del mandato di deputato e non per coprire spese personali o finanziare sovvenzioni o doni di tipo politico. 2.   Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi messi a disposizione a norma delle presenti misure di attuazione, i deputati non intraprendono alcuna azione che possa originare un conflitto tra i propri interessi e gli interessi finanziari dell’Unione. Esiste conflitto di interessi quando l’operato di un deputato è influenzato da motivi familiari, affettivi, d’interessi economici o da ogni altro interesse personale, diretto o indiretto. 3.   I deputati rimborsano al Parlamento gli importi non utilizzati, salvo il caso in cui siano rimborsati forfettariamente. Articolo 67 Bonifico bancario, divise e tasso di conversione 1.   I pagamenti a titolo delle presenti misure di attuazione sono effettuati tramite bonifico bancario in conformità della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) . Il Parlamento sostiene le spese a carico dell’ordinante. Le altre eventuali spese sono a carico del beneficiario. 2.   I pagamenti sono effettuati in euro a meno che il beneficiario sia eletto o residente in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro e chieda il pagamento totale o parziale nella moneta di detto Stato membro. 3.   La conversione tra l’euro e un’altra moneta è effettuata sulla base del tasso di cambio contabile mensile dell’euro fissato a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 4.   Per i versamenti effettuati a titolo delle spese di assistenza parlamentare, in deroga al paragrafo 3, la conversione tra l’euro e un’altra moneta è effettuata sulla base del tasso di cambio contabile mensile dell’euro del mese di dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, nel corso della legislatura, l’importo mensile massimo del rimborso messo a disposizione del deputato, espresso in moneta diversa dall’euro, dopo aver tenuto conto dell’indicizzazione annuale e di ogni eventuale aumento deciso dall’Ufficio di presidenza, non può essere inferiore all’importo mensile massimo fissato per l’anno precedente. Articolo 68 Conti bancari 1.   Al momento in cui assume le proprie funzioni, il deputato comunica al servizio competente del Parlamento i riferimenti bancari (per esempio il numero IBAN, il codice BIC (SWIFT) e l’indirizzo della banca in questione) di uno o più conti detenuti a suo nome in uno Stato membro dell’Unione sui quali vanno effettuati i versamenti dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto, delle altre indennità e dei rimborsi di altre spese. Salvo diverse istruzioni da parte del deputato, dell’ex deputato o dei successori legali, il conto aperto per ricevere l’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto è utilizzato anche per il pagamento dell’indennità transitoria e delle pensioni. 2.   Ogni pagamento a un soggetto diverso dal deputato è subordinato alla previa presentazione di un documento emesso dalla banca del beneficiario in cui si conferma che quest’ultimo è il titolare del conto su cui deve essere effettuato il versamento e si precisano il numero IBAN nonché il codice BIC (SWIFT) e l’indirizzo della banca. 3.   Per quanto riguarda i versamenti relativi all’assistenza parlamentare, il deputato comunica i riferimenti bancari del conto del suo collaboratore personale al terzo erogatore o, a seconda del caso, al servizio competente del Parlamento. Il conto corrente del collaboratore personale è aperto in uno Stato membro dell’Unione. I versamenti sono effettuati nella moneta in cui sono fissati la retribuzione o gli onorari del collaboratore personale. Il terzo erogatore comunica i riferimenti bancari del suo conto al servizio competente del Parlamento. Articolo 69 Pagamenti 1.   L’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto, l’indennità transitoria e le eventuali pensioni sono versate il 15 di ogni mese per il mese in corso. L’indennità per spese generali è versata il primo del mese per il mese in corso. 2.   I versamenti al terzo erogatore relativi alle spese di assistenza parlamentare sono trasferiti il 15 di ogni mese per il mese in corso. Tali versamenti tengono conto delle istruzioni del deputato trasmesse fino al 25 del mese precedente. 3.   Gli altri rimborsi delle spese sono effettuati su presentazione dei documenti richiesti dalle presenti misure di attuazione. Su richiesta del servizio competente del Parlamento, i beneficiari di una pensione presentano la prova di esistenza in vita sotto forma di un certificato rilasciato da un medico o da un’autorità pubblica competente. 4.   Le date limite per la presentazione della documentazione richiesta dalle presenti misure di attuazione sono le seguenti: a) per le spese e le indennità di viaggio e di soggiorno: entro il 31 luglio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è iniziato il viaggio in questione; b) per le spese di assistenza parlamentare e le altre spese: entro la data di scadenza determinata dalle disposizioni applicabili e non oltre il 7 dicembre dell’esercizio finanziario per il quale si chiede la copertura o il rimborso. 5.   Il Segretario generale può prendere disposizioni specifiche per i pagamenti a titolo di anticipi delle spese di viaggio ordinarie e delle spese di soggiorno. CAPITOLO 2 Regolarizzazione e recupero Articolo 70 Documenti giustificativi sostitutivi In caso di perdita dei documenti giustificativi richiesti, il deputato presenta una dichiarazione di smarrimento corredata dei documenti giustificativi sostitutivi conformi ai requisiti enunciati nelle presenti misure di attuazione. Articolo 71 Cessazione dei pagamenti effettuati dal Parlamento 1.   Qualora un deputato, un ex deputato, uno dei loro successori legali o terzi erogatori non rispetti le presenti misure di attuazione o la regolamentazione SID, l’ordinatore competente può cessare, in tutto o in parte, i pagamenti in questione. 2.   L’ordinatore competente informa preventivamente per iscritto l’interessato dell’intenzione di cessare i pagamenti in questione e gli dà la possibilità di presentare osservazioni scritte, corredate di eventuali documenti giustificativi. Copia di tale informazione è trasmessa eventualmente a ogni terzo interessato. 3.   Se l’interessato non fornisce prove sufficienti del rispetto delle presenti misure di attuazione o della regolamentazione SID, l’ordinatore competente adotta una decisione in merito alla cessazione dei pagamenti corrispondenti. Tale decisione non pregiudica l’articolo 72 delle presenti misure di attuazione. Articolo 72 Recupero degli importi indebitamente versati dal Parlamento 1.   Ogni importo indebitamente versato in applicazione delle presenti misure di attuazione o della regolamentazione SID è recuperato presso il deputato o l’ex deputato interessato o i suoi successori legali. La decisione di recupero è adottata dal Segretario generale. 2.   Prima di adottare una decisione di recupero, il Segretario generale informa per iscritto l’interessato dell’apertura della procedura di recupero e gli dà la possibilità di presentare osservazioni scritte, corredate di eventuali documenti giustificativi. 3.   Dopo l’adozione della decisione di recupero, il Segretario generale procede al recupero conformemente al regolamento finanziario. Le modalità di recupero non impediscono al deputato di esercitare efficacemente il suo mandato. 4.   Il Segretario generale può delegare le competenze attribuitegli a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 al direttore generale competente. 5.   Il presente articolo si applica anche ai terzi. CAPITOLO 3 Altre disposizioni finanziarie generali Articolo 73 Indicizzazione 1.   Gli importi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 20, all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 44, paragrafo 2, possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione corrispondente al mese di ottobre dell’anno precedente, quale pubblicato da Eurostat. 2.   Se del caso, l’importo di cui all’articolo 29, paragrafo 4, delle presenti misure di attuazione è indicizzato ogni anno dall’Ufficio di presidenza sulla base dell’indice comune definito da Eurostat d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri in applicazione dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari. Detta indicizzazione può applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell’anno corrispondente all’indice. Articolo 74 Regime fiscale , Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ( 13 ) si applica ai deputati e ai beneficiari di una pensione a norma degli articoli 13, 14, 15 e 17 dello statuto, alle condizioni di cui all’articolo 12 dello statuto. Articolo 75 Pignoramento 1.   L’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto, l’indennità transitoria o la pensione di anzianità a norma delle presenti misure di attuazione o la pensione di cessata attività a norma dell’allegato III della regolamentazione SID possono essere soggette a pignoramento, nel limite di un terzo della somma in questione, in seguito a una decisione di organi giudiziari o dell’autorità amministrativa competente. 2.   Il Segretario generale impartisce istruzioni ai fini dell’esecuzione di una siffatta misura, Tali istruzioni tengono debitamente conto dell’ultima soglia di rischio di povertà disponibile determinata da Eurostat, se del caso, per lo Stato di residenza permanente del deputato o dell’ex deputato interessato e, se del caso, sono conformi al requisito che il deputato possa esercitare il suo mandato in modo effettivo. Il deputato interessato è previamente ascoltato dal Segretario generale. CAPITOLO 4 Disposizioni finali Articolo 76 Mezzi di ricorso 1.   Qualora un deputato o un ex deputato ritenga che le presenti misure di attuazione non siano state applicate correttamente nei suoi confronti dal servizio competente può rivolgersi al Segretario generale. 2.   Il deputato o ex deputato che si trovi in disaccordo con la decisione del Segretario generale può presentare un ricorso ai Questori, i quali adottano una decisione previa consultazione del Segretario generale. Il ricorso è indirizzato al presidente in carica dei Questori. 3.   Ciascuna delle parti della procedura di ricorso che non condivide la decisione adottata dai Questori può presentare un ricorso all’Ufficio di presidenza in vista della decisione finale. Tale ricorso è basato sugli stessi documenti giustificativi già presentati con il ricorso iniziale presentato a norma dei paragrafi 1 e 2 ed è indirizzato al presidente. 4.   I ricorsi presentati a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 sono motivati e sono presentati per iscritto, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, entro due mesi dalla notifica della decisione impugnata. 5.   Il Parlamento provvede affinché i ricorrenti ricevano un avviso di ricevimento per ogni ricorso da essi presentato. 6.   Se, dopo aver presentato un ricorso a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e prima che l’organo di ricorso competente abbia adottato una decisione, il deputato impugna la decisione oggetto del ricorso mediante un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE, il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la procedura si conclude. Un ricorso presentato a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo è dichiarato irricevibile se il deputato lo presenta dopo aver presentato un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE. 7.   Il presente articolo si applica anche ai successori legali dei deputati e agli ex deputati. Articolo 77 Documenti giustificativi scansionati 1.   Nei casi in cui le presenti misure di attuazione fanno riferimento alla presentazione di domande di rimborso o di pagamento di spese, queste possono essere presentate in forma elettronica, corredate di firma digitale. 2.   Nei casi in cui le presenti misure di attuazione prevedono la presentazione di documenti giustificativi, questi possono essere trasmessi in copia scansionata, a condizione che il deputato dichiari sull’onore che le copie scansionate dei documenti giustificativi presentati sono conformi agli originali. 3.   Per consentire la realizzazione di controlli sulla conformità tra le copie scansionate dei documenti giustificativi e i relativi originali, i deputati custodiscono gli originali fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento. I servizi competenti del Parlamento applicano un sistema di controlli a campione al fine di verificare la conformità tra le copie scansionate e i documenti giustificativi originali. Articolo 78 Calcolo dei termini Ai fini del calcolo dei termini stabiliti nelle presenti misure di attuazione, si applicano gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 14 ) . Articolo 79 Notifiche 1.   Le notifiche da parte dei servizi del Parlamento a norma delle presenti misure di attuazione e della regolamentazione SID possono essere effettuate con qualsiasi mezzo disponibile che garantisca l’efficacia della trasmissione, anche per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo elettronico. Per i deputati, le notifiche per posta elettronica si considerano validamente effettuate alla ricezione di una conferma di lettura o, al più tardi, cinque giorni lavorativi dopo la ricezione della ricevuta di consegna del messaggio al loro indirizzo ufficiale di posta elettronica del Parlamento. 2.   Ai fini delle notifiche, i deputati comunicano al Parlamento il loro indirizzo di posta elettronica e il loro indirizzo di residenza permanente al termine del loro mandato e, successivamente, in occasione di ogni variazione di tali recapiti entro un mese. Lo stesso vale per i successori legali dei deputati e degli ex deputati, i quali comunicano al Parlamento il loro indirizzo di posta elettronica e il loro indirizzo di residenza permanente al momento della successione e, successivamente, in occasione di ogni variazione di tali recapiti entro un mese. 3.   Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, qualsiasi ritardo nell’invio di una nota di addebito a un debitore da parte del Parlamento è considerato imputabile al comportamento del debitore qualora questi sia soggetto al paragrafo 2 del presente articolo, e non lo abbia rispettato. Articolo 80 Entrata in vigore Le presenti misure di attuazione entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2024. Articolo 81 Abrogazione La decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo è abrogata a decorrere dal primo giorno della tornata successiva alle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2024. La regolamentazione SID ha cessato di essere valida il giorno in cui è entrato in vigore lo statuto, ma continua ad applicarsi ai fini delle disposizioni transitorie previste al titolo IV delle presenti misure di attuazione. TITOLO IV Disposizioni transitorie Articolo 82 Pensione di reversibilità, pensione di invalidità e pensione di anzianità 1.   La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità, la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima del 14 luglio 2009. Qualora un ex deputato che beneficia della pensione di invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID. 2.   I diritti alla pensione di anzianità maturati fino al 14 luglio 2009 in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione di tale allegato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dal diritto nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale allegato. Articolo 83 Vitalizio integrativo 1.   Un vitalizio integrativo che diviene esigibile dal 1 o luglio per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli articoli 1, 3 e 4 dell'allegato VII della regolamentazione SID è erogato alle condizioni e con le deroghe seguenti: a) l’importo del vitalizio a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII della regolamentazione SID e l’importo massimo e minimo a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, di detto allegato sono ridotti del 50 %; b) lo stipendio base di un giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII della regolamentazione SID è lo stipendio base al 30 giugno 2023 e non può essere attualizzato dopo tale data; c) il vitalizio a norma dell’articolo 1 dell’allegato VII della regolamentazione SID è esigibile dal primo giorno del mese civile successivo alla data in cui il deputato compie i 67 anni di età; d) se, al momento del decesso, il deputato non ha ancora raggiunto i 67 anni, il diritto alla pensione di reversibilità e alla pensione di orfano a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII della regolamentazione SID decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il deputato deceduto avrebbe raggiunto il sessantasettesimo anno di età."; 2.   Per i vitalizi divenuti esigibili per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli articoli 1, 3 e 4, dell'allegato VII della regolamentazione SID prima del 1 o luglio 2023, gli importi dovuti a partire da tale data sono ridotti e adeguati come segue: a) l’importo del vitalizio a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII della regolamentazione SID e l’importo massimo e minimo a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, di detto allegato sono ridotti del 50 %; b) lo stipendio base di un giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII della regolamentazione SID è lo stipendio base al 30 giugno 2023 e non può essere attualizzato dopo tale data. 3.   Se, a causa dell’applicazione del paragrafo 1, lettera a), e/o lettera b), o del paragrafo 2, lettera a), e/o lettera b), l’ex deputato o altro beneficiario fosse costretto a vivere al di sotto dell’ultima soglia di rischio di povertà disponibile per lo Stato della sua residenza permanente, egli può presentare una domanda di aumento del vitalizio ai Questori. Tale soglia è la soglia stabilita da Eurostat, se del caso. Tale domanda è corredata di tutte le informazioni e i documenti giustificativi pertinenti che consentano al Parlamento di valutare le altre entrate dell’ex deputato o altro beneficiario e la sua situazione finanziaria, ad esempio un certificato rilasciato da un’autorità nazionale competente attestante le sue altre entrate e la sua situazione finanziaria. Tenendo conto delle altre entrate e della situazione finanziaria dell’ex deputato o altro beneficiario, i Questori possono concedere un aumento del vitalizio in modo che quest’ultimo raggiunga la soglia di rischio di povertà. Tuttavia, l’importo del vitalizio dopo tale aumento non può essere superiore al vitalizio che sarebbe stato erogato a norma degli articoli da 1 a 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID, applicabili al 30 giugno 2023. Laddove sia stato concesso l’aumento del vitalizio da parte dei Questori, l’ex deputato o altro beneficiario interessato presenta annualmente al servizio competente del Parlamento un aggiornamento dei documenti giustificativi di cui al primo comma, ai fini della valutazione del rispetto nel tempo delle condizioni per la concessione dell’aumento. Qualora dalla valutazione annuale del servizio competente del Parlamento emerga la necessità di abrogare la decisione iniziale o di aumentare il vitalizio rispetto a quello inizialmente concesso, il servizio competente del Parlamento presenta una proposta a tal fine ai Questori affinché adottino una decisione. Tutti gli altri adeguamenti dell’aumento inizialmente concesso sono decisi dal servizio competente del Parlamento. Se non condivide la decisione adottata dai Questori ai sensi del secondo e del terzo comma del presente paragrafo, l’ex deputato o altro beneficiario può, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, chiedere che la questione sia deferita all’Ufficio di presidenza, conformemente all’articolo 76, paragrafo 3. 4.   Un vitalizio integrativo a norma degli articoli 1 e 2 dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1 o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto a un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario). 5.   Il vitalizio integrativo (volontario) degli altri beneficiari a norma degli articoli 3 e 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID che al 1 o gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto ad un prelievo speciale pari al 5 % dell’importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario). 6.   Dopo la data di entrata in vigore dello statuto e in conformità dell'allegato VII della regolamentazione SID, possono continuare ad acquisire nuovi diritti i seguenti deputati eletti nel 2009: a) i deputati che erano deputati in una legislatura precedente; e b) i deputati che hanno già acquisito o si accingevano ad acquisire diritti nel regime di vitalizio integrativo; e c) i deputati per i quali lo Stato membro di elezione ha adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’articolo 29 dello statuto o che, a norma dell’articolo 25 dello statuto, hanno optato personalmente a favore del regime nazionale; e d) i deputati che non hanno diritto a una pensione nazionale o europea derivante dall’esercizio del loro mandato di deputati europei. 7.   I contributi al Fondo di vitalizio integrativo (volontario) a carico dei deputati sono versati a partire dai loro fondi privati. 8.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 6, dell’allegato VII della regolamentazione SID, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1 o luglio 2023, un deputato o ex deputato che abbia aderito al regime di vitalizio integrativo (volontario) ai sensi dell’allegato VII della regolamentazione SID può presentare una domanda per chiedere di ritirarsi dal regime di vitalizio integrativo (volontario) e di ricevere il vitalizio integrativo sotto forma di pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria. Tale domanda è firmata dal deputato o ex deputato, che la presenta al Segretario generale. Una volta controfirmata dal Segretario generale, la domanda diventa vincolante e irrevocabile. Il Segretario generale può delegare il potere di controfirma a un rappresentante del servizio competente del Parlamento. L’importo del pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria è stabilito dal servizio competente del Parlamento alla fine del mese di ricevimento della domanda di cui al primo comma. Esso è calcolato come la somma di due importi. Il primo importo corrisponde al totale dei contributi in valore nominale versati dal deputato o dall’ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario), previa deduzione delle prestazioni pensionistiche già ricevute, in valore nominale. Tale deduzione non supera l’importo totale dei contributi versati dal deputato o ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario). Il secondo importo corrisponde al 20 % del totale dei contributi in valore nominale versati dal deputato o ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario). Tutti gli importi sono versati in euro. Tutti i diritti acquisiti e/o i diritti futuri nel regime pensionistico del deputato, ex deputato o futuro altro beneficiario interessato sono liquidati in via definitiva entro la fine del mese di ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo. In particolare, i diritti di cui agli articoli 1, 3 e 4 dell’allegato VII della regolamentazione SID non sono più applicabili e il paragrafo 3 del presente articolo non si applica al deputato, ex deputato o futuro altro beneficiario interessato. Il pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria è versato al più tardi tre mesi dopo il ricevimento da parte del Parlamento della domanda di cui al primo comma. Articolo 84 Indennità transitoria 1.   L’indennità transitoria concessa in virtù dell’allegato V della regolamentazione SID continua a essere versata in applicazione di detto allegato ai titolari che beneficiavano dell’indennità prima dell’entrata in vigore dello statuto. 2.   Ai deputati che cessano definitivamente l’esercizio del loro mandato parlamentare al termine della sesta legislatura è versata l’indennità transitoria prevista dall’allegato V succitato. 3.   Per i deputati che percepiscono l’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto e che terminano il loro mandato dopo la data di entrata in vigore dello statuto, il periodo di esercizio del mandato precedente a detta data è preso in considerazione nel calcolo dell’importo dell’indennità transitoria accordata a norma dell’articolo 13 dello statuto. 4.   I deputati di cui al paragrafo 3 possono tuttavia chiedere che l’importo pro rata dell’indennità transitoria sia calcolato, per quanto riguarda il periodo del mandato precedente la data di entrata in vigore dello statuto, secondo le norme previste nell’allegato V della regolamentazione SID. La durata del mandato presa in considerazione ai fini del calcolo di detto importo pro rata è detratta della durata massima fissata all’articolo 13, paragrafo 2, dello statuto. Articolo 85 Deputati che rientrano nei casi di cui all’articolo 25 o all’articolo 29 dello statuto 1.   Nel caso del deputato rieletto nel 2009 che abbia esercitato il diritto conferitogli dall’articolo 25 dello statuto, l’indennità, l’indennità transitoria, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione di reversibilità a titolo del periodo successivo al 14 luglio 2009 sono versate unicamente nelle condizioni previste dal diritto del suo Stato membro di elezione e a carico esclusivo del bilancio di tale Stato membro. Inoltre, il deputato di cui al primo comma del presente paragrafo può chiedere al Parlamento il versamento dell’indennità transitoria per il periodo del mandato precedente il 14 luglio 2009, secondo le norme previste all’allegato V della regolamentazione SID. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai deputati per i quali lo Stato membro di elezione abbia adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’articolo 29 dello statuto. 3.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, delle presenti misure di attuazione, per quanto riguarda il deputato per il quale lo Stato membro di elezione abbia adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’articolo 29 dello statuto o che a norma dell’articolo 25 dello statuto abbia esercitato il diritto di opzione a favore del regime nazionale, il terzo del premio di assicurazione restante a carico del deputato è versato direttamente e individualmente a partire dal suo conto personale. 4.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, delle presenti misure di attuazione, l’ex deputato che percepisce una pensione in virtù del regime nazionale, in applicazione dell’articolo 25 o dell’articolo 29 dello statuto, ha diritto al rimborso di due terzi delle spese di malattia, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese legate alla nascita di un figlio, alle condizioni fissate dalle presenti misure di attuazione, qualora non disponga di una copertura primaria contro i rischi di malattia. 5.   L'ex deputato che percepisce una pensione in virtù del regime nazionale, in applicazione dell'articolo 25 o dell'articolo 29 dello statuto, e che soffre di una malattia grave riconosciuta, ha diritto al rimborso delle spese di malattia connesse al proseguimento di un trattamento in corso, alle condizioni fissate dalle presenti misure di attuazione, sempreché: a) la malattia grave sia stata causata da un evento che si è verificato durante il mandato e che ha impedito al deputato di esercitarne l’ultima parte; b) la malattia sia stata riconosciuta come malattia grave dal Parlamento durante il mandato del deputato; e c) il trattamento della malattia abbia avuto inizio durante il mandato del deputato. Qualora l’ex deputato disponga di una copertura primaria, tale diritto si applica solo a titolo complementare (vale a dire unicamente ai costi che non rientrano nella copertura primaria). ( 1 ) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo ( GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1 ). ( 2 ) GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1 . ( 3 ) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj . ( 4 ) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, conformemente all'articolo 72 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio. ( 5 ) Decisione C(2007)3195 della Commissione, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche. ( 6 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 che stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ( GU L 56 del 4 marzo 1968, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259 (1)/oj). ( 7 ) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari. ( 8 ) Cfr. punto 15 del processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza del 4 maggio 2009 e la comunicazione dei Questori 23/09. ( 9 ) Cfr. l' elenco delle spese ammissibili al rimborso nel quadro dell'assistenza parlamentare, approvato dall'Ufficio di presidenza in data 5 luglio 2010 e 26 ottobre 2015. ( 10 ) Decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014. ( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ). ( 12 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj ). ( 13 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/260/oj ). ( 14 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj ISSN 1977-0944 (electronic edition)

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