Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
EN: Council Decision (CFSP) 2019/284 of 18 February 2019 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Testo normativo
19.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 47/38
DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC
(
1
)
.
(2)
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.
(3)
È opportuno pertanto prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.
(4)
Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per cinque persone e un'entità e ritirate per due persone elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
(5)
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
3)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (
GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6
).
ALLEGATO I
1)
La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:
Nome (e pseudonimi)
Informazioni sull'identità
Motivi
«2.
Mugabe, Grace
Data di nascita 23.7.1965
passaporto AD001159
ID 63-646650Q70
Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti»
2)
Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
«3.
Bonyongwe, Happyton Mabhuya
4.
Chihuri, Augustine».
ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
«1.
Bonyongwe, Happyton Mabhuya
2.
Chihuri, Augustine».
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