Decisione di esecuzione (UE) 2019/309 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2019/309 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/309 of 18 February 2019 authorising Lithuania to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
22.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 51/17
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/309 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)
Con lettera protocollata presso la Commissione il 16 ottobre 2018, la Lituania ha chiesto di essere autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi («misura speciale»).
(3)
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato, con lettere del 19 novembre 2018, gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 novembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
(4)
La Lituania ha individuato una frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente riguardo a cessioni di prodotti elettronici, quali computer portatili, telefoni cellulari, tablet e dischi rigidi. La portata e l'ampiezza di tale prassi incidono direttamente e molto negativamente sul bilancio dello Stato.
(5)
La Lituania ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire questo tipo di frodi all'IVA. Secondo la Lituania tali misure non sono sufficienti per prevenire la frode all'IVA nelle cessioni di prodotti elettronici.
(6)
In base all'articolo 199
bis
della direttiva 2006/112/CE, la Lituania intende introdurre il meccanismo di inversione contabile sui prodotti elettronici. I dischi rigidi non rientrano tuttavia nell'ambito del predetto articolo.
(7)
Al fine di disporre di una forma più ampia del meccanismo di inversione contabile applicabile non solo ai prodotti elettronici già contemplati dall'articolo 199
bis
della direttiva 2006/112/CE bensì anche ai dischi rigidi, la Lituania chiede di essere autorizzata a introdurre la misura speciale.
(8)
Tenuto conto dell'eventuale incidenza positiva della misura speciale nella lotta contro la frode all'IVA individuata dalla Lituania, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo limitato, dal 1
o
marzo 2019 al 28 febbraio 2022.
(9)
Generalmente le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo da poter valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema specifico fino alla scadenza delle misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui occorrano frodi. La Lituania dovrebbe quindi attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire la frode all'IVA nel settore dei dischi rigidi entro la scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
(10)
La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a designare il destinatario della cessione quale soggetto passivo dell'IVA nel caso delle cessioni di dischi rigidi.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
marzo 2019 e cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2022.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. BĂDĂLĂU
(
1
)
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
.
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