Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0310/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 18/02/2019 In vigore dal: 18/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/310 of 18 February 2019 authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

22.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/19 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/310 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019 che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale dovrebbe chiedere l'inclusione di una dichiarazione speciale, vale a dire l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate dal meccanismo di inversione contabile nonché dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettere del 3 settembre 2018. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (3) La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l'altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell'IVA dei soggetti passivi, un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all'IVA. (4) La Polonia ritiene che l'applicazione della misura speciale eliminerà le frodi all'IVA. Poiché nell'ambito del meccanismo del pagamento frazionato l'importo IVA depositato su un conto IVA distinto di un soggetto passivo può essere usato unicamente a fini limitati, vale a dire per versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali o per versare l'IVA fatturata dai fornitori o prestatori, le autorità fiscali hanno una maggior garanzia di ricevere l'intero importo dell'IVA che dovrebbe essere trasferito dal soggetto passivo all'erario polacco. (5) Il 1 o luglio 2018 la Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa. La Polonia ritiene che nei settori particolarmente esposti alle frodi all'IVA sia opportuno introdurre la misura speciale. Tali settori comprendono settori dell'economia quali acciaio, rottami, apparecchiature elettroniche, oro, metalli non ferrosi, combustibili e plastiche. Detti settori sono di norma interessati dal meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente in Polonia (6) La misura speciale si applicherà a forniture di beni e a prestazioni di servizi elencate in allegato effettuate fra soggetti passivi o fra imprese (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici. (7) In caso di eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle indicata dal fornitore o prestatore nella dichiarazione IVA come importo IVA rimborsabile, il versamento di tale rimborso è di norma effettuato entro 60 giorni sul conto ordinario del fornitore o prestatore. La Polonia ha tuttavia comunicato alla Commissione che per le operazioni interessate dalla misura speciale, su richiesta di un fornitore o prestatore che dispone di un conto IVA vincolato, il rimborso dev'essere effettuato entro 25 giorni. (8) I fornitori o prestatori non devono sostenere costi di apertura e di gestione del conto bancario IVA, in quanto la banca non deve imporre commissioni né spese su tale conto. (9) La misura speciale deve applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, inclusi quelli non stabiliti in Polonia, in quanto dispongano di un conto bancario gestito conformemente alla legge polacca sul diritto bancario. A tal proposito, la Polonia ha confermato che i fornitori o prestatori non sosterranno spese aggiuntive connesse all'obbligo di aprire un conto bancario in Polonia, poiché tali fornitori o prestatori potranno aprire e detenere senza spese il conto bancario destinato ai pagamenti IVA in Polonia. (10) La misura speciale prevista dalla Polonia genererà cambiamenti significativi per i fornitori o prestatori. Tale sistema è già operativo dal 1 o luglio 2018 su base facoltativa e i soggetti passivi hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con esso. (11) La Commissione ritiene che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi possa produrre risultati efficaci nella lotta contro le frodi. Le deroghe sono di norma concesse per un periodo limitato. La misura speciale dovrebbe pertanto essere autorizzata dal 1 o marzo 2019 fino al 28 febbraio 2022. (12) Considerati la novità e l'ampio ambito di applicazione della misura speciale, è importante garantire il seguito necessario. In particolare, tale seguito deve concentrarsi sull'incidenza della misura speciale sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi relativamente, tra l'altro, ai rimborsi dell'IVA, agli oneri amministrativi e ai costi per i soggetti passivi. La Polonia dovrebbe pertanto presentare una relazione sull'incidenza della misura speciale 18 mesi dopo la sua entrata in vigore in Polonia (13) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a introdurre una dichiarazione speciale, vale a dire l'IVA deve essere versata sul conto bancario IVA del fornitore o prestatore, aperto in Polonia, distinto e vincolato, per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato della presente decisione effettuate fra soggetti passivi, qualora i pagamenti per tali cessioni e prestazioni siano effettuati per mezzo di trasferimenti bancari elettronici. Articolo 2 La Polonia notifica alla Commissione il provvedimento nazionale di cui all'articolo 1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore in Polonia della misura di cui all'articolo 1, la Polonia presenta una relazione alla Commissione in merito alla sua incidenza complessiva sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. La presente decisione si applica dal 1 o marzo 2019 al 28 febbraio 2022. Articolo 4 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente N. BĂDĂLĂU ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 . ALLEGATO Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi interessate dall'articolo 1 L'articolo 1 si applica alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi descritte conformemente alla classificazione polacca dei prodotti e servizi (PKWiU): Voce PKWiU Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi) 1 24.10.12.0 Ferro-leghe 2 24.10.14.0 Pellet e polvere di ghise gregge, ghise gregge o acciaio specolari 3 24.10.31.0 Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm 4 24.10.32.0 Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm 5 24.10.35.0 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici 6 24.10.36.0 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici 7 24.10.41.0 Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm 8 24.10.43.0 Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici 9 24.10.51.0 Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti 10 24.10.52.0 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti 11 24.10.61.0 Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati 12 24.10.62.0 Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione 13 24.10.65.0 Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati 14 24.10.66.0 Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione 15 24.10.71.0 Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati 16 24.10.73.0 Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati 17 24.31.10.0 Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati 18 24.31.20.0 Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile 19 24.32.10.0 Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza inferiore a 600 mm 20 24.32.20.0 Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza inferiore a 600 mm 21 24.33.11.0 Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati 22 24.33.20.0 Lamiere nervate di acciai non legati 23 24.34.11.0 Fili trafilati a freddo di acciai non legati 24 24.41.10.0 Argento greggio, semilavorato o in polvere 25 ex 24.41.20.0 Oro greggio, semilavorato o in polvere, escluso l'oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge, subordinato all'articolo 27 26 24.41.30.0 Platino greggio, semilavorato o in polvere 27 Indipendentemente dal simbolo PKWiU Oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge 28 ex 24.41.40.0 Metalli comuni o argento, dorati, semilavorati – esclusivamente argento, dorato, semilavorato 29 ex 24.41.50.0 Metalli comuni argentati e metalli comuni, argento o oro, platinati, semilavorati – esclusivamente dorati e argentati, semilavorati 30 24.42.11.0 Alluminio greggio 31 24.43.11.0 Piombo greggio 32 24.43.12.0 Zinco greggio 33 24.43.13.0 Stagno greggio 34 24.44.12.0 Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica 35 24.44.13.0 Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame 36 24.44.21.0 Polveri e pagliette di rame 37 24.44.22.0 Barre e profilati di rame 38 24.44.23.0 Fili di rame 39 24.45.11.0 Nichel greggio 40 ex 24.45.30.0 Altri metalli non ferrosi e prodotti degli stessi; cermet; ceneri e residui contenenti metalli e composti metallici – esclusivamente rifiuti e rottami di metalli non preziosi 41 ex 26.11.30.0 Circuiti integrati elettronici – esclusivamente processori 42 ex 26.20.11.0 Macchine portatili di elaborazione dati, aventi un peso uguale o inferiore a 10 kg, come computer portatili e notebook; computer portatili palmari (come i notebook) e simili – esclusivamente computer portatili come tablet, notebook, laptop 43 ex 26.30.22.0 Telefoni cellulari o altre reti senza fili – solo telefoni cellulari, compresi smartphone 44 ex 26.40.60.0 Console per videogiochi (come quelle usate con un televisore o uno schermo autonomo) e altri apparecchi per il gioco o il gioco d'azzardo con schermo elettronico – esclusi accessori e parti 45 ex 32.12.13.0 Oggetti di gioielleria e loro parti nonché altri oggetti di gioielleria e loro parti, in oro e argento o placcati con metalli preziosi – esclusivamente parti di oggetti di gioielleria e parti di altri oggetti di gioielleria in oro, argento e platino, ossia oggetti di gioielleria non finiti o incompleti e parti distinte di oggetti di gioielleria, compresi quelli rivestiti o placcati con metalli preziosi 46 38.11.49.0 Carcasse, diverse da navi ed altre strutture galleggianti, destinate alla demolizione 47 38.11.51.0 Rifiuti di vetro 48 38.11.52.0 Rifiuti di carta e cartone 49 38.11.54.0 Altri rifiuti di gomma 50 38.11.55.0 Rifiuti di materie plastiche 51 38.11.58.0 Rifiuti contenenti metalli diversi dai rifiuti pericolosi 52 38.12.26.0 Cascami metallici pericolosi 53 38.12.27 Rifiuti e celle e accumulatori elettrici difettosi; celle e batterie galvaniche e accumulatori usati 54 38.32.2 Materie prime secondarie metalliche 55 38.32.31.0 Vetro sotto forma di materie prime secondarie 56 38.32.32.0 Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie 57 38.32.33.0 Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie 58 38.32.34.0 Gomma sotto forma di materie prime secondarie 59 24.20.11.0 Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti 60 24.20.12.0 Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio 61 24.20.13.0 Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio 62 24.20.31.0 Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm 63 24.20.33.0 Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio 64 24.20.34.0 Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio 65 24.20.40.0 Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato 66 ex 25.11.23.0 Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiere, barre, profilati e simili, di ferro, acciaio o alluminio – solo di acciaio 67 ex 25.93.13.0 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere stirate, di ferro, acciaio o rame – solo di acciaio 68 Benzine per motori, gasolio, gas combustibile – ai sensi delle disposizioni in materia di accise 69 Olio combustibile e olio lubrificante – ai sensi delle disposizioni in materia di accise 70 ex 10.4 Oli e grassi di origine animale e vegetale – esclusivamente olio di colza 71 ex 20.59.12.0 Emulsioni per sensibilizzare le superfici destinate all'uso fotografico preparazioni chimiche per usi fotografici, non classificate altrove – esclusivamente toner senza testina di stampa per macchine automatiche di elaborazione dati. 72 ex 20.59.30.0 Inchiostro per macchina da scrivere, inchiostro per tamponi e altri inchiostri – esclusivamente cartucce d'inchiostro senza testina di stampa per macchine automatiche di elaborazione dati. 73 ex 22.21.30.0 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole, di materie plastiche, non rinforzate, stratificate o associate ad altri materiali 74 ex 26.20.21.0 Unità di memoria – esclusivamente dischi rigidi (HDD) 75 ex 26.20.22.0 Dispositivi per la memorizzazione allo stato solido – esclusivamente SSD 76 ex 26.70.13.0 Videocamere e fotocamere digitali – esclusivamente fotocamere digitali 77 ex 28.23.26.0 Parti e accessori di fotocopiatrici – esclusivamente cartucce d'inchiostro e testine di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati, toner con testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati 78 ex 58.29.11.0 Pacchetti informatici di sistema operativo – esclusivamente SSD 79 ex 58.29.29.0 Altri pacchetti informatici – esclusivamente SSD 80 ex 59.11.23.0 Altri video e registrazioni video su dischi, nastri magnetici e mezzi analogici – esclusivamente SSD 81 indipendentemente dal simbolo PKWiU Servizi per il trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra di cui alla legge del 12 giugno 2015 sul regime di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Gazzetta ufficiale 2017, voce 568) 82 41.00.30.0 Lavori di costruzione su fabbricati residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro) 83 41.00.40.0 Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro) 84 42.11.20.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione 85 42.12.20.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 86 42.13.20.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di ponti e gallerie 87 42.21.21.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di condotte di trasmissione 88 42.21.22.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di reti di distribuzione, compresi lavori ausiliari 89 42.21.23.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell'acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio 90 42.21.24.0 Lavori di trivellazione di pozzi d'acqua e di estrazione idrica e lavori di installazione di fosse settiche 91 42.22.21.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (trasmissione) e le telecomunicazioni 92 42.22.22.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (distribuzione) e le telecomunicazioni 93 42.22.23.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di centrali elettriche 94 42.91.20.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idrotecniche 95 42.99.21.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di impianti produttivi e minerari 96 42.99.22.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi 97 42.99.29.0 Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di altre opere di genio civile 98 43.11.10.0 Lavori di demolizione di edifici 99 43.12.11.0 Lavori di preparazione del suolo e del terreno; esclusi lavori di sterro 100 43.12.12.0 Sterro: lavori di scavo, affossatura e di movimento terra 101 43.13.10.0 Lavori di scavo, trivellazione e perforazione, geologia e genio 102 43.21.10.1 Lavori di installazione di impianti elettrici di sicurezza 103 43.21.10.2 Lavori di installazione di altri impianti elettrici 104 43.22.11.0 Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature 105 43.22.12.0 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria 106 43.22.20.0 Lavori di installazione di raccordi per il gas 107 43.29.11.0 Lavori di isolamento 108 43.29.12.0 Lavori di installazione di recinzioni e cancellate 109 43.29.19.0 Altri lavori di installazione, non classificati altrove 110 43.31.10.0 Lavori di intonacatura 111 43.32.10.0 Altri lavori di carpenteria 112 43.33.10.0 Lavori di pavimentazione e di intonacatura 113 43.33.21.0 Lavori di posa di terrazzo, marmo, granito o ardesia su pavimenti e pareti 114 43.33.29.0 Altri lavori di posa su pavimenti e pareti (inclusa carta da parati), non classificati altrove 115 43.34.10.0 Lavori di tinteggiatura 116 43.34.20.0 Lavori di vetreria 117 43.39.11.0 Lavori di decorazione 118 43.39.19.0 Lavori di esecuzione di altri lavori di finitura, non classificati altrove 119 43.91.11.0 Lavori di costruzione di ossature di tetti 120 43.91.19.0 Altri lavori di copertura 121 43.99.10.0 Lavori di isolamento e impermeabilizzazione 122 43.99.20.0 Lavori di ponteggio 123 43.99.30.0 Lavori di fondazione, inclusa la palificazione 124 43.99.40.0 Strutture in calcestruzzo 125 43.99.50.0 Lavori di installazione di elementi in acciaio 126 43.99.60.0 Lavori in muratura e posa in opera di mattoni e pietre 127 43.99.70.0 Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate 128 43.99.90.0 Opere specializzate non classificate altrove 129 05.10.10.0 Carbon fossile 130 05.20.10.0 Lignite 131 19.10.10.0 Coke e semicoke di carbon fossile e di lignite o di torba; carbone di storta 132 19.20.11.0 Mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carbon fossile 133 19.20.12.0 Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite 134 ex 26.70.13.0 Fotocamere digitali e fotocamere digitali per fotografia – esclusivamente fotocamere digitali 135 26.40.20.0 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini 136 26.20.1 Computer e altre macchine automatiche di elaborazione dati 137 30.91.20.0 Parti e accessori di motocicli e sidecar 138 27.20.2 Accumulatori elettrici e loro parti 139 28.11.41.0 Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l'aviazione) 140 ex 29.31.10.0 Fasci di cavi di accensione e altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli, aeromobili o imbarcazioni – esclusivamente fasci di cavi di accensione e altre serie di fili usati nei veicoli 141 29.31.21.0 Candele di accensione; magneti; dinamo-magneti; volano-magneti; distributori; bobine di accensione 142 29.31.22.0 Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori e altri apparecchi e dispositivi per motori a combustione interna 143 29.31.23.0 Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per veicoli a motore 144 29.31.30.0 Parti di altri apparecchi elettrici per veicoli a motore 145 29.32.20.0 Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie 146 29.32.30.0 Accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore non classificati altrove, esclusi motocicli 147 45.31.1 Servizi di vendita di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli 148 45.32.1 Servizi specializzati di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli 149 45.32.2 Altri servizi di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli 150 ex 45.40.10.0 Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli 151 ex 45.40.20.0 Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli 152 ex 45.40.30.0 Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

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