Decisione (PESC) 2025/334 del Consiglio, del 14 febbraio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)
Decisione (PESC) 2025/334 del Consiglio, del 14 febbraio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)
EN: Council Decision (CFSP) 2025/334 of 14 February 2025 amending Decision (CFSP) 2024/583 on a European Union maritime security operation to safeguard freedom of navigation in relation to the Red Sea crisis (EUNAVFOR ASPIDES)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/334
17.2.2025
DECISIONE (PESC) 2025/334 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2025
che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 gennaio 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2722 (2024), in cui condanna con la massima fermezza gli attacchi Houthi contro le navi mercantili e commerciali, sottolinea l’importanza dell’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione delle navi di tutti gli Stati del Mar Rosso, anche per quanto riguarda le navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Baab al-Mandab, conformemente al diritto internazionale, chiede che gli Houthi pongano immediatamente fine a tutti gli attacchi, afferma che l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte delle navi mercantili e commerciali, conformemente al diritto internazionale, deve essere rispettato e prende atto del diritto degli Stati membri delle Nazioni Unite, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi gli attacchi che compromettono i diritti e le libertà di navigazione.
(2)
L’8 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/583
(
1
)
, che ha istituito un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES).
(3)
Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/632
(
2
)
, che ha avviato EUNAVFOR ASPIDES con un mandato fino al 18 febbraio 2025.
(4)
Il 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo, ribadendo la sua richiesta rivolta agli Houthi di porre immediatamente fine a tutti gli attacchi e di consentire il ripristino della sicurezza marittima, ha sottolineato il contributo fondamentale di EUNAVFOR ASPIDES nel promuovere la sicurezza marittima e la libertà di navigazione.
(5)
Il 28 novembre 2024, nel contesto del riesame strategico dell’operazione, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato che EUNAVFOR ASPIDES sia prorogata fino al 28 febbraio 2026.
(6)
Il 21 gennaio 2025 il CPS ha inoltre convenuto che, al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES dovrebbe raccogliere, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.
(7)
Il 15 gennaio 2025 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2768 (2025), ricordando, in particolare, l’importanza della sicurezza marittima e riconoscendo che il mantenimento della sicurezza marittima nella regione del Mar Rosso è essenziale per la stabilità delle catene di approvvigionamento globali e lo sviluppo economico. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito la richiesta che gli Houthi cessino immediatamente tutti gli attacchi contro le navi mercantili e commerciali.
(8)
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/583,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2024/583 è così modificata:
1)
all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES raccoglie, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.»
;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. EUNAVFOR ASPIDES mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).»
;
3)
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026 è pari a 17 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 20 % in impegni e al 20 % in pagamenti.»
;
4)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b)
fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” per le informazioni comunicate a Gibuti, all’Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo e ai suoi Stati membri, all’India, nonché ad altri Stati terzi designati dal CPS.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3
bis
. L’AR è autorizzato a scambiare informazioni, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, con l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) fino al livello previsto nell’accordo tra l’Unione europea e la NATO sulla sicurezza delle informazioni
(
*1
)
.
3
ter
. L’AR è autorizzato a scambiare le informazioni raccolte in merito ad attività illecite nel corso delle operazioni di EUNAVFOR ASPIDES con l’UNODC, INTERPOL ed Europol. La comunicazione di eventuali dati personali è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell’aeromobile che tratta tali dati personali.
(
*1
)
Accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni (
GU L 80 del 27.3.2003, pag. 36
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/211/oj).).»;"
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ASPIDES indipendentemente dalla cittadinanza dei singoli membri del personale e unicamente in base a requisiti operativi.»
;
5)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUNAVFOR ASPIDES termina il 28 febbraio 2026.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Un riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES è effettuato nel 2025, in sincrono con una valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (
GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2024/632 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, relativa all’avvio dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (
GU L, 2024/632, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/632/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/334/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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