Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/337 of 20 February 2025 on the harmonised standards for pyrotechnic articles drafted in support of Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/337
24.2.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/337 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2025
relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 16 della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate pertinenti o a parti pertinenti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I di detta direttiva.
(2)
Il 14 agosto 2007 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) la richiesta di normazione M/416 a sostegno della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. In tale richiesta la Commissione ha invitato il CEN a elaborare norme sui fuochi d’artificio contenenti, tra l’altro, un elenco di articoli rientranti nella categoria P1 (articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto), un elenco di articoli che non rientrano in tale categoria, nonché una procedura o dei criteri per determinare quali articoli rientrano nella categoria P1. I riferimenti delle norme adottate dal CEN in risposta a tale richiesta sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 12 maggio 2017 con comunicazione della Commissione 2017/C 149/01
(
4
)
, che ha sostituito tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(3)
Mediante decisione di esecuzione C(2022) 3011
(
5
)
, la Commissione ha chiesto al CEN di rivedere le norme armonizzate esistenti sugli articoli pirotecnici a sostegno della direttiva 2013/29/UE, che ha sostituito e abrogato la direttiva 2007/23/CE. Conformemente a tale decisione di esecuzione, il mandato di normazione M/416 è scaduto il 13 giugno 2022.
(4)
Sempre sulla base del mandato di normazione M/416 il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 15947-1:2015, EN 15947-2:2015, EN 15947-3:2015, EN 15947-4:2015 ed EN 15947-5:2015 e il 5 ottobre 2022 ha adottato la nuova serie di norme EN 15947:2022, parti da 1 a 5. Tali nuove norme hanno sostituito la serie EN 15947:2015 (parti da 1 a 5). Tuttavia, il CEN ha presentato alla Commissione solo le parti da 2 a 5 della serie EN 15947:2022 per la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, in quanto la parte 1, contenente le definizioni terminologiche, non è stata considerata atta a conferire la presunzione di conformità a nessuno dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2013/29/UE.
(5)
Con lettera del 21 novembre 2023 la Commissione ha informato il CEN della sua intenzione di non pubblicare i riferimenti delle norme EN 15947-2:2022, EN 15947-3:2022, EN 15947-4:2022 ed EN 15947-5:2022 nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, in quanto tali norme non soddisfano i requisiti stabiliti nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 3011 e pertanto non attuano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2013/29/UE.
(6)
Poiché il CEN ritiene che le norme EN 15947-2:2022, EN 15947-3:2022, EN 15947-4:2022 ed EN 15947-5:2022 sostituiscano le norme esistenti attualmente pubblicate (EN 15947-2:2015, EN 15947-3:2015, EN 15947-4:2015 ed EN 15947-5:2015), non si può più ritenere che queste ultime rappresentino il progresso tecnologico né che soddisfino i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza, anche in considerazione del fatto che il CEN ha confermato di non essere in grado di elaborare e presentare nuove norme nel prossimo futuro. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate della serie EN 15947:2015 dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, in quanto tali norme sono state riviste dal CEN e sostituite dalla serie di norme EN 15947:2022.
(7)
Poiché le definizioni terminologiche di cui alle norme EN ISO 14451-1:2013, EN 15947-1:2015, EN 16256-1:2012 ed EN 16261-1:2012 non soddisfano nessuno dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2013/29/UE, è necessario ritirare i riferimenti di tali norme armonizzate dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(8)
Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pubblicare in un unico atto un nuovo elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate adottate a sostegno della direttiva 2013/29/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.
(9)
È pertanto opportuno abrogare la comunicazione 2017/C 149/01.
(10)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.
(11)
Le norme armonizzate adottate in risposta alle richieste di normazione possono essere soggette a richieste di accesso ai documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
. Nella sentenza del 5 marzo 2024 nella causa C-588/21 P,
Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a.
(
7
)
, la Corte ha constatato che vi è un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che giustifica la divulgazione delle norme armonizzate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici redatte a sostegno della direttiva 2013/29/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 2
La comunicazione 2017/C 149/01 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino al 24 marzo 2025.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj
.
(
2
)
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (
GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/29/oj
).
(
3
)
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (
GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2007/23/oj
).
(
4
)
Comunicazione 2017/C 149/01 della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (
GU C 149 del 12.5.2017, pag. 1
).
(
5
)
Commission Implementing Decision C(2022) 3011 of 12 May 2022 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation as regards pyrotechnic articles in support of Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council.
(
6
)
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj
).
(
7
)
Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2024,
Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a.
, C-588/21 P, ECLI:EU:C:2024:201.
ALLEGATO I
N.
Riferimento della norma
1.
EN ISO 14451-2:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 2: Metodi di prova (ISO 14451-2:2013)
2.
EN ISO 14451-3:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 3: Etichettatura (ISO 14451-3:2013)
3.
EN ISO 14451-4:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 4: Requisiti e categorizzazione per i microgeneratori a gas (ISO 14451-4:2013)
4.
EN ISO 14451-5:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 5: Requisiti e categorizzazione per generatori a gas di airbag (ISO 14451-5:2013)
5.
EN ISO 14451-6:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 6: Requisiti e categorizzazione per i moduli di airbag (ISO 14451-6:2013)
6.
EN ISO 14451-7:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 7: Requisiti e categorizzazione per i pre-tensori delle cinture di sicurezza (ISO 14451-7:2013)
7.
EN ISO 14451-8:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 8: Requisiti e categorizzazione per i detonatori (ISO 14451-8:2013)
8.
EN ISO 14451-9:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 9: Requisiti e categorizzazione per gli azionatori (ISO 14451-9:2013)
9.
EN ISO 14451-10:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 10: Requisiti e categorizzazione per i prodotti semi-finiti (ISO 14451-10:2013)
10.
EN 16256-2:2012
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 2: Categorie di articoli pirotecnici per uso teatrale
11.
EN 16256-3:2012
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 3: Requisiti di fabbricazione e prestazione
12.
EN 16256-4:2012
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 4: Requisiti minimi di etichettatura ed istruzioni d’uso
13.
EN 16256-5:2012
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 5: Metodi di prova
14.
EN 16261-2:2013
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 2: Requisiti
15.
EN 16261-3:2012
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 3: Metodi di prova
16.
EN 16261-4:2012
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 4: Requisiti minimi di etichettatura ed istruzioni per l’uso
ALLEGATO II
N.
Riferimento della norma
1.
EN ISO 14451-1:2013
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 1: Terminologia (ISO 14451-1:2013)
2.
EN 15947-1:2015
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 1: Terminologia
3.
EN 15947-2:2015
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 2: Categorie e tipi di fuochi artificiali
4.
EN 15947-3:2015
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 3: Requisiti minimi di etichettatura
5.
EN 15947-4:2015
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 4: Metodi di prova
6.
EN 15947-5:2015
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 5: Requisiti per la costruzione e prestazione
7.
EN 16256-1:2012
Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 1: Terminologia
8.
EN 16261-1:2012
Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 1: Terminologia
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/337/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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