Decisione di esecuzione (UE) 2021/359 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
Quali sono le condizioni e la durata dell'autorizzazione concessa ai Paesi Bassi per applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica nelle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/359 autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2025. L'agevolazione fiscale si applica esclusivamente all'energia utilizzata per ricaricare direttamente i veicoli elettrici, escludendo le stazioni adibite alla sostituzione delle batterie, e riguarda sia le stazioni di ricarica pubbliche che alcune stazioni private. La misura è finalizzata a promuovere l'uso dei veicoli elettrici riducendo i costi dell'energia e contribuendo agli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di CO2. Un aspetto rilevante per i gestori di stazioni di ricarica è che l'aliquota ridotta deve comunque rispettare i livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE, garantendo che non si creino distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L'autorizzazione cessa automaticamente qualora il Consiglio adotti norme generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica destinata ai veicoli elettrici.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/359 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/359 of 22 February 2021 authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to charging stations for electric vehicles
Testo normativo
26.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 69/6
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/359 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2021
che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(
1
)
, in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio
(
2
)
, i Paesi Bassi sono stati autorizzati, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica usate direttamente per ricaricare veicoli elettrici.
(2)
Il 30 marzo 2020 i Paesi Bassi hanno chiesto di essere autorizzati a continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici per il periodo dal 1
o
gennaio 2021 al 1
o
gennaio 2025. Su richiesta della Commissione, il 20 novembre 2020 i Paesi Bassi hanno fornito ulteriori informazioni a sostegno della loro domanda.
(3)
L’aliquota d’imposta ridotta è volta a promuovere ulteriormente l’uso dei veicoli elettrici riducendo i costi dell’energia elettrica utilizzata per la loro propulsione.
(4)
L’uso dei veicoli elettrici non comporta l’emissione di inquinanti atmosferici derivanti dalla combustione di benzina e gasolio o altri combustibili fossili e contribuisce pertanto a migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani. Può altresì ridurre le emissioni di CO
2
, soprattutto se l’energia elettrica che alimenta tali veicoli proviene da fonti rinnovabili. Si prevede pertanto che l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, sanità e clima.
(5)
I Paesi Bassi hanno sottolineato che l’aliquota d’imposta ridotta si applicherebbe all’erogazione di energia elettrica alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici direttamente connesse alla rete elettrica, comprese le stazioni di ricarica pubbliche e alcune stazioni di proprietà di privati o imprese.
(6)
I Paesi Bassi hanno chiesto di applicare l’aliquota ridotta soltanto alle stazioni di ricarica in cui l’energia elettrica serve a ricaricare direttamente il veicolo elettrico, escludendo quelle in cui l’energia è fornita mediante sostituzione delle batterie.
(7)
Un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica migliorerà nei Paesi Bassi le prospettive commerciali per le stazioni di ricarica accessibili al pubblico, il che aumenterà l’attrattiva dei veicoli elettrici e determinerà un miglioramento della qualità dell’aria.
(8)
Dato il numero relativamente limitato dei veicoli elettrici e visto che il livello di tassazione sull’energia elettrica a essi erogata nelle stazioni di ricarica per uso commerciale sarà superiore al livello minimo di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, è poco probabile che l’aliquota d’imposta ridotta determini distorsioni della concorrenza durante il periodo oggetto della domanda di autorizzazione; essa non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno.
(9)
Il livello di tassazione dell’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica per uso non commerciale sarà superiore al livello minimo di tassazione previsto per tale uso all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
(10)
Ogni autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l’autorizzazione per il periodo richiesto. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 1
o
gennaio 2025.
(11)
Onde evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo a carico dei distributori e dei ridistributori di energia elettrica derivante dalle modifiche delle aliquote d’imposta applicabili, è opportuno che i Paesi Bassi possano applicare senza interruzioni l’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita ai veicoli elettrici. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1
o
gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2266.
(12)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «veicolo elettrico» di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
Articolo 2
I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica usate direttamente per ricaricare veicoli elettrici, escluse quelle adibite alla sostituzione delle batterie di tali veicoli, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione previsti all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2021 al 1
o
gennaio 2025.
Qualora il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti norme generali sulle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata ai veicoli elettrici, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali norme generali.
Articolo 4
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici (
GU L 342 del 16.12.2016, pag. 30
).
(
3
)
Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (
GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1
).
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La normativa riguarda l'agevolazione fiscale sull'energia elettrica per veicoli elettrici secondo la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare i livelli minimi di tassazione, la distinzione tra uso commerciale e non commerciale, e il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La decisione si inserisce nel quadro delle deroghe autorizzate dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE e rappresenta un'eccezione al regime ordinario di tassazione dell'energia.
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