Decisione (UE) 2025/380 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2025/380 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2025/380 of 18 February 2025 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/380
6.3.2025
DECISIONE (UE) 2025/380 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.
(3)
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.
(5)
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
PROGETTO
DECISIONE n. … DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
(
1
)
, quale rettificato in GU L, 2024/90275, 2.5.2024.
(2)
Per determinare quali paesi debbano essere inseriti nella lista delle giurisdizioni non cooperative della normativa nazionale, gli Stati EFTA tengono massimamente conto della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1.
nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31q (Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
«31r.
32023 R 1114
: Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40
), quale rettificato in GU L, 2024/90275, 2.5.2024.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
a)
nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, l'espressione “Stato membro” o “Stati membri” e l'espressione “autorità competente” o “autorità competenti” s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;
b)
salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE), la Banca centrale europea (BCE) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;
c)
i riferimenti ai poteri dell'ABE a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
d)
i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, e degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
e)
la BCE assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento dei suoi compiti consistenti nel formulare pareri a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3, e nel fornire stime a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento. La BCE e l'Autorità di vigilanza EFTA si adoperano per concordare una posizione comune sul contenuto del parere.
Se non è possibile raggiungere una posizione comune, la BCE può, qualora non condivida il parere dell'Autorità di vigilanza EFTA o le informazioni sulle stime, presentare un parere dissenziente al Comitato misto SEE. In tal caso, il presidente della BCE o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE, che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo SEE, che si applica
mutatis mutandis
. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;
f)
nonostante gli adattamenti k), l), n), p) e q), la BCE emette pareri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3, e fornisce stime ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, alle autorità competenti degli Stati EFTA-SEE in cui la valuta di riferimento del token collegato ad attività è l'euro. In tali casi, l'Autorità di vigilanza EFTA non emette alcun parere;
g)
le decisioni, le decisioni provvisorie, le richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 44, paragrafo 3, dell'articolo 56, paragrafo 1, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'articolo 104, paragrafo 1, dell'articolo 117, dell'articolo 122, paragrafo 1, dell'articolo 123, paragrafo 3, dell'articolo 124, paragrafo 5, dell'articolo 125, dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'articolo 131, paragrafo 1, dell'articolo 132, paragrafo 1, e dell'articolo 137, paragrafo 1, sono adottate, senza indebito ritardo, in base a progetti preparati dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
h)
quando fa riferimento alle banche centrali nazionali, il regolamento si riferisce, per quanto riguarda il Liechtenstein, al ministero delle Finanze di detto paese;
i)
agli articoli 6, 19, 51, 67, 98, 109 e 128, i termini “del diritto dell'Unione o nazionale” sono sostituiti dai termini “delle disposizioni dell'accordo SEE o del diritto nazionale”, opportunamente accordati;
j)
all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 6, e all'allegato V, punto 33, del regolamento, i termini “norme dell'Unione appropriate” sono sostituiti dai termini “norme appropriate ai sensi dell'accordo SEE”;
k)
all'articolo 17, paragrafo 5:
i)
al primo comma, i termini “e, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
ii)
nel secondo e nel terzo comma, i termini “oppure, ove applicabile, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
l)
all'articolo 20:
i)
al paragrafo 4, i termini “e, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
ii)
al paragrafo 5, i termini “o, ove applicabile, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
m)
all'articolo 21, paragrafo 4, i termini “oppure, ove applicabile, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
n)
all'articolo 22, paragrafo 5, i termini “o, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
o)
all'articolo 23, paragrafo 2, i termini “oppure, ove applicabile, dall'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
p)
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, i termini “oppure, ove applicabile, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
q)
all'articolo 25:
i)
al paragrafo 3, primo comma, i termini “o, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
ii)
al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 4, i termini “o, ove applicabile, [dal]l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
r)
all'articolo 43, paragrafi 2, 6 e 7, i termini “o, per quanto riguarda i token collegati ad attività emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
s)
all'articolo 43, paragrafo 4, i termini “e, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
t)
all'articolo 43, paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, laddove l'Autorità di vigilanza EFTA concluda che un token collegato ad attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l'ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token collegato ad attività come token collegato ad attività significativo e lo notifica all'emittente di tale token collegato ad attività, all'autorità competente dello Stato EFTA d'origine dell'emittente, all'Autorità di vigilanza EFTA, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato SEE interessato.
Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, l'Autorità di vigilanza EFTA, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato SEE interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni prima di preparare un progetto ai fini della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 6.”
;
u)
all'articolo 43, paragrafo 8:
i)
al primo comma, i termini “o, per quanto riguarda i token collegati ad attività significativi emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
sono aggiunti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, laddove l'Autorità di vigilanza EFTA concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l'ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica all'emittente di tali token collegati ad attività, all'autorità competente dello Stato EFTA d'origine dell'emittente, all'Autorità di vigilanza EFTA, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato SEE interessato.
Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, l'Autorità di vigilanza EFTA, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato SEE interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni prima di preparare un progetto di decisione per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 9.”
;
v)
all'articolo 43, paragrafi 9 e 10, i termini “o, per quanto riguarda i token collegati ad attività significativi emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
w)
all'articolo 44, paragrafo 1, i termini “e, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
x)
all'articolo 44, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, da parte del token collegato ad attività, e notifica tale progetto di decisione all'emittente di tale token collegato ad attività, all'autorità competente dello Stato EFTA d'origine dell'emittente, all'Autorità di vigilanza EFTA e alla banca centrale dello Stato EFTA in cui è stabilito l'emittente richiedente e, nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, secondo comma, alla BCE o alla banca centrale dello Stato SEE interessato.
Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, l'Autorità di vigilanza EFTA, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni prima di preparare un progetto di decisione per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 3.”
;
y)
all'articolo 44, paragrafo 3, i termini “o, per quanto riguarda i token collegati ad attività emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
z)
all'articolo 44, paragrafo 4, i termini “o, per quanto riguarda i token collegati ad attività significativi emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
za)
all'articolo 45, paragrafo 4, i termini “o, per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività significativi che sono stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zb)
all'articolo 56, paragrafi 1, 5 e 6, i termini “o, per quanto riguarda i token di moneta elettronica emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zc)
all'articolo 56, paragrafo 3, i termini “e, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
zd)
all'articolo 56, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, laddove l'Autorità di vigilanza EFTA concluda che un token di moneta elettronica soddisfi i criteri stabiliti all'articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token di moneta elettronica come token di moneta elettronica significativo e lo notifica all'emittente di tale token di moneta elettronica, all'autorità competente dello Stato EFTA d'origine dell'emittente, all'Autorità di vigilanza EFTA, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato SEE interessato.
Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le autorità competenti, l'Autorità di vigilanza EFTA, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato SEE interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni prima di preparare un progetto ai fini della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 5.”
;
ze)
all'articolo 56, paragrafo 7, i termini “o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zf)
all'articolo 56, paragrafo 8:
i)
al primo comma, i termini “o, per quanto riguarda i token di moneta elettronica significativi emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
sono aggiunti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, laddove l'Autorità di vigilanza EFTA concluda che taluni token di moneta elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all'articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token di moneta elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token di moneta elettronica, all'autorità competente dello Stato EFTA d'origine dell'emittente, all'Autorità di vigilanza EFTA, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, alla BCE o alla banca centrale dello Stato SEE interessato.
Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le autorità competenti, l'Autorità di vigilanza EFTA, la BCE e la banca centrale dello Stato SEE interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni prima di preparare un progetto ai fini della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 9.”
;
zg)
all'articolo 56, paragrafi 9 e 10, i termini “o, per quanto riguarda i token di moneta elettronica significativi emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zh)
all'articolo 57:
i)
al paragrafo 1, i termini “e, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “BCE”;
ii)
al paragrafo 2 sono inseriti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell'emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, da parte del token di moneta elettronica e notifica tale progetto di decisione all'emittente di tale token di moneta elettronica, all'autorità competente dello Stato EFTA d'origine dell'emittente, all'Autorità di vigilanza EFTA, alla BCE e, nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato SEE interessato.
Le autorità competenti degli emittenti di tali token di moneta elettronica, l'Autorità di vigilanza EFTA, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato SEE interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni prima di preparare un progetto ai fini della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 3.”
;
iii)
al paragrafo 3, i termini “o, per quanto riguarda i token di moneta elettronica emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
iv)
al paragrafo 4, i termini “o dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “dell'ABE”;
v)
al paragrafo 4, i termini “o, per quanto riguarda gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “all'ABE”;
vi)
al paragrafo 5, i termini “o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zi)
all'articolo 59, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita da quanto segue:
“Hanno la loro sede di direzione effettiva nel SEE e almeno uno degli amministratori è residente nel SEE o in Svizzera.”
;
zj)
all'articolo 73, paragrafo 1, i termini “norme dell'Unione in materia di protezione dei dati” sono sostituiti da “norme in materia di protezione dei dati ai sensi dell'accordo SEE”;
zk)
all'articolo 95:
i)
al paragrafo 1, i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ESMA”;
ii)
al paragrafo 4, i termini “e, ove sia coinvolta l'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l'ABE e l'ESMA”;
iii)
al paragrafo 5, i termini “o, per quanto riguarda un'ispezione o indagine in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” è inserito dopo gli acronimi “ESMA” e “ABE”;
zl)
all'articolo 100, i termini “atti legislativi dell'Unione o nazionali” sono sostituiti dai termini “disposizioni dell'accordo SEE o atti legislativi nazionali”;
zm)
agli articoli 103, 104 e 105, i termini “del diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”;
zn)
all'articolo 103, paragrafi da 1 a 7, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ESMA”;
zo)
all'articolo 104, paragrafi da 1 a 7, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zp)
all'articolo 110:
i)
al paragrafo 4, i termini “o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “di propria iniziativa”;
ii)
al paragrafo 5, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ESMA”;
zq)
all'articolo 111:
i)
al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 30 giugno 2024” leggasi “al 30 giugno 2025”;
ii)
al paragrafo 3, i termini “alla normativa applicabile dell'Unione” sono sostituiti dai termini “alle disposizioni dell'accordo SEE”;
zr)
all'articolo 117:
i)
al paragrafo 1, primo comma, i termini “o dell'Autorità di vigilanza EFTA, per quanto riguarda i token collegati ad attività significativi emessi da un emittente stabilito in uno Stato EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi 3, 4 e 5, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zs)
all'articolo 119, paragrafo 2:
i)
è inserito il punto seguente:
“n)
l'Autorità di vigilanza EFTA.”
;
ii)
è inserito il comma seguente:
“Nei casi in cui gli emittenti di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi siano stabiliti al di fuori degli Stati EFTA, la partecipazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai collegi avviene su base volontaria.”
;
zt)
all'articolo 120, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zu)
all'articolo 121, i termini “o [d]all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “[d]all'ABE”;
zv)
all'articolo 122:
i)
i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:
“indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”
;
zw)
all'articolo 123:
i)
al paragrafo 1, i termini “o, nel caso il cui l'emittente oggetto di un'indagine sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“I funzionari e le altre persone autorizzate dall'EBA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'ABE.”
;
iii)
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, e al paragrafo 7, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
iv)
al paragrafo 3, la seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, va letta come segue:
“La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste dall'articolo 132 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
;
v)
al paragrafo 7, seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “fascicolo dell'ABE” leggasi “fascicolo dell'ABE e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
vi)
al paragrafo 7, la terza frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, va letta come segue:
“Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
;
zx)
all'articolo 124:
i)
al paragrafo 1, i termini “o, nel caso di emittenti stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.”
;
iii)
ai paragrafi da 2 a 10 e al paragrafo 11, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
iv)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
“I funzionari e le altre persone autorizzate dall'EBA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco su richiesta dell'ABE.”
;
v)
al paragrafo 5, la seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, va letta come segue:
“La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le penalità di mora previste dall'articolo 132 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
;
vi)
al paragrafo 11, seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “fascicolo dell'ABE” leggasi “fascicolo dell'ABE e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
vii)
al paragrafo 11, la terza frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, va letta come segue:
“Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
;
zy)
all'articolo 125:
i)
i termini “o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “dell'ABE”;
ii)
anziché “l'ABE e le autorità competenti” leggasi “l'ABE, l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità competenti”; anziché “le autorità competenti e l'ABE” leggasi “le autorità competenti, l'ABE e l'Autorità di vigilanza EFTA”;
zz)
all'articolo 128, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
zza)
all'articolo 129:
i)
i termini “, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo la prima occorrenza dell'acronimo “ABE”;
ii)
i termini “e per l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “per la stessa”;
iii)
i termini “o [dal]l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo la terza e la quarta occorrenza dell'acronimo “ABE”;
zzb)
all'articolo 130:
i)
al paragrafo 1, i termini “o, nel caso il cui l'emittente di un token collegato ad attività significativo sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
al paragrafo 2, i termini “o, nel caso il cui l'emittente di un token di moneta elettronica significativo sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
iii)
al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
iv)
ai paragrafi 4 e 5, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
v)
al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:
“L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità dei paragrafi 1 e 2 all'emittente del token collegato ad attività significativo o all'emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti, all'ABE e alla Commissione. L'ABE e l'Autorità di vigilanza EFTA pubblicano tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.”
;
vi)
al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:
“La pubblicazione da parte dell'ABE e dell'Autorità di vigilanza EFTA delle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:
a)
una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di chiedere il riesame della decisione alla Corte EFTA;
b)
se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato richiesto un riesame e specifichi che tale riesame non ha effetto sospensivo;
c)
una dichiarazione che affermi che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
;
zzc)
all'articolo 131:
i)
al paragrafo 1, i termini “o, nel caso il cui l'emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
ii)
al paragrafo 2, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo la prima occorrenza dell'acronimo “ABE”;
iii)
al paragrafo 2, i termini “e, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo la seconda occorrenza dell'acronimo “ABE”;
zzd)
all'articolo 132:
i)
i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “L/l'ABE”;
ii)
i termini “o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “dell'ABE”;
zze)
all'articolo 133:
i)
al paragrafo 1, i termini “e l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “L'ABE”; anziché “comunica” leggasi “comunicano”;
ii)
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
“Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'allocazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.”
;
iii)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
“Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, ne informa il comitato permanente degli Stati EFTA e le autorità competenti degli Stati EFTA interessati, indicando le ragioni della sua decisione.”
;
zzf)
all'articolo 134:
i)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 117, vi siano motivi chiari e dimostrabili di sospettare che vi sia stata o sarà commessa una violazione di cui all'allegato V o VI, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini all'interno dell'Autorità di vigilanza EFTA per indagare sulla questione, previa consultazione dell'ABE. Il funzionario delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token di moneta elettronica significativi interessati e svolge i propri compiti indipendentemente dal collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dall'ABE.”
;
ii)
ai paragrafi 4, 5 e 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “e l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”;
iii)
ai paragrafi 7 e 9, dopo i termini “all'ABE” e “dell'ABE” sono inseriti rispettivamente i termini “o all'Autorità di vigilanza EFTA” e “o dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
iv)
al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il testo successivo ai termini “all'articolo 135” va letto come segue:
“l'Autorità di vigilanza EFTA decide se l'emittente del token collegato ad attività significativo o l'emittente del token di moneta elettronica significativo oggetto dell'indagine abbia commesso una violazione di cui all'allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 130 o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 131.
L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ABE tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.”
;
v)
al paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
zzg)
all'articolo 135:
i)
al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
“Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 130, 131 o 132, l'ABE dà alle persone oggetto dell'indagine la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ABE basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.
L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 130, 131 o 132 solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone oggetto del procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.”
;
ii)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
“Il paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti alla stabilità finanziaria o ai possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. In tal caso l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.”
;
iii)
al paragrafo 3, i termini “fascicolo dell'ABE” sono sostituiti dai termini “fascicolo dell'ABE e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
iv)
al paragrafo 3, i termini “documenti preparatori interni dell'ABE” sono sostituiti dai termini “documenti preparatori interni dell'ABE e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
zzh)
all'articolo 137, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte agli altri emittenti di token collegati ad attività significativi ed emittenti di token di moneta elettronica significativi a norma del presente regolamento e dell'atto delegato della Commissione di cui al paragrafo 3.
Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono trasferiti all'ABE senza indebito ritardo.”
;
zzi)
all'articolo 138:
i)
i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “L/l'ABE”;
ii)
è aggiunto il paragrafo seguente:
“5. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'ABE si consultano prima di delegare un compito.”
;
zzj)
all'articolo 149:
i)
al paragrafo 1, dopo il termine “europea” sono inseriti i termini “o in data fissata in applicazione del diritto nazionale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [nn/aaaa] del [mese/anno] (La presente decisione)”;
ii)
al paragrafo 2, anziché “30 dicembre 2024” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [nn/yyyy] del [mese/anno] (La presente decisione) o in data fissata in applicazione del diritto nazionale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [nn/aaaa] del [mese/anno] (La presente decisione)”;
iii)
i paragrafi 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli Stati EFTA;
zzk)
all'allegato V, punto 76, e all'allegato VI, punto 35, i termini “o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA”sono inseriti dopo l'acronimo “ABE”»
2.
nell'allegato IX dell'accordo SEE, ai punti 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
«—
32023 R 1114
: Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40
), quale rettificato in GU L, 2024/90275, 2.5.2024».
Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2023/1114, quale rettificato in GU L, 2024/90275, 2.5.2024, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/380/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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