Decisione di esecuzione (UE) 2025/384 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255 notificata con il numero C(2025) 1249
Decisione di esecuzione (UE) 2025/384 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255 [notificata con il numero C(2025) 1249]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/384 of 20 February 2025 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Hungary and repealing Implementing Decision (EU) 2025/255 (notified under document C(2025) 1249)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/384
27.2.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/384 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2025
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255
[notificata con il numero C(2025) 1249]
(I testi in lingua ungherese e slovena sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/255 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria in risposta a un focolaio confermato nella provincia di Zala, molto vicino al confine con la Slovenia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/255 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dall’Ungheria e la zona di sorveglianza che deve essere istituita in Slovenia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detto focolaio devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.
(5)
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/255 l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nella provincia di Zala, uno nella zona soggetta a restrizioni istituita di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione e uno all’esterno di tale zona.
(6)
Nella situazione epidemiologica attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente ungherese, uno dei nuovi focolai è situato all’esterno della zona di sorveglianza istituita di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/255, il che indica che la malattia era già circolata e si era già diffusa nell’area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.
(7)
La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza per l’Ungheria e una zona di sorveglianza per la Slovenia, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/255, dovrebbe pertanto essere adeguata, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia nel territorio dell’Ungheria e nel resto dell’Unione. È inoltre necessario istituire un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria. È pertanto necessario adeguare l’elenco delle zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione ed estendere la durata delle misure da applicare in tali zone, di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.
(8)
Di conseguenza è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria, e quale zona di sorveglianza in Slovenia, dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure.
(9)
Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Si tiene inoltre conto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate e della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata prescelta delle misure di emergenza è stata inoltre allineata alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
(10)
A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica è inoltre necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di attenuare il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia all’interno del territorio dell’Ungheria e ad altri Stati membri, come pure di evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. A tal fine è necessario garantire che i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituite nel territorio dell’Ungheria verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni siano vietati per qualsiasi ragione, ad eccezione dei movimenti diretti di tali animali verso macelli situati nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata, e che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.
(11)
Alla luce della situazione epidemiologica è altresì necessario individuare le aree del territorio dell’Ungheria in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree siano vietati per qualsiasi ragione, ad eccezione dei movimenti diretti di tali animali verso macelli situati nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata.
(12)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Ungheria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure di emergenza stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(13)
È opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2025/255.
(14)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Ungheria e la Slovenia provvedono affinché
a)
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tali Stati membri una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato I, parti A e B.
Articolo 2
1. Qualora, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, sia concessa una deroga al divieto di spostare ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituite nel territorio dell’Ungheria, di cui all’articolo 1, lettera a), della presente decisione, verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, di cui all’allegato I, parte B, della presente decisione, l’autorizzazione di tali movimenti rispetta anche le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’autorizzazione di tali movimenti è limitata a movimenti diretti di tali animali verso un macello situato nel territorio dell’Ungheria per la macellazione immediata.
3. L’autorità competente non autorizza movimenti se i mezzi di trasporto utilizzati non rispettano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate di cui all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tale autorizzazione prevede solo movimenti per i quali sui mezzi di trasporto sono presenti ovini e caprini con lo stesso stato sanitario detenuti nello stesso stabilimento.
Tale autorizzazione prevede solo movimenti per i quali i mezzi di trasporto sono sigillati dall’autorità competente presso lo stabilimento di origine dopo il carico degli animali e tale sigillo è rimosso dall’autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.
Articolo 3
L’Ungheria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e conformemente alle date ivi indicate.
Qualora sia concessa una deroga al divieto di spostare ovini e caprini dalle aree elencate nell’allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori di tali aree, l’autorizzazione di tali movimenti rispetta anche le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, della presente decisione.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2025/255 è abrogata.
Articolo 5
L’Ungheria e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
https//data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/255 della Commissione, del 31 gennaio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria (
GU L, 2025/255, 5.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/255/oj
).
ALLEGATO I
Parte A: Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Paese
Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Ungheria e in Slovenia di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Ungheria
Provincia di Zala
HU-PPR-2025-00001
HU-PPR-2025-00002
HU-PPR-2025-00003
Protection zone
:
Those parts of Zala county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), Lat. 46.75391, Long. 16.39619 (HU-PPR-2025-00002), Lat. 46.625408, Long. 16.565683 (HU-PPR-2025-00003).
21.2.2025
Surveillance zone
:
Those parts of Zala county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), Lat. 46.75391, Long. 16.39619 (HU-PPR-2025-00002), Lat. 46.625408, Long. 16.565683 (HU-PPR-2025-00003) and the whole administrative territory of Kerkafalva, Kerkakutas, Kalócfa, Zalabaksa, Pórszombat, Szilvágy, Nova, Mikekarácsonyfa, Csertalakos, Ortaháza, Páka, Kányavár, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Szíjártóháza and Gáborjánháza settlements, excluding the areas contained in the protection zone.
2.3.2025
Surveillance zone
:
Those parts of Zala county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), Lat. 46.75391, Long. 16.39619 (HU-PPR-2025-00002), Lat. 46.625408, Long. 16.565683 (HU-PPR-2025-00003)
22.2.2025 - 2.3.2025
Provincia di Vas
Protection zone
:
Those parts of Vas county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), Lat. 46.75391, Long. 16.39619 (HU-PPR-2025-00002)
21.2.2025
Surveillance zone
:
Those parts of Vas county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), Lat. 46.75391, Long. 16.39619 (HU-PPR-2025-00002), and the whole administrative territory of Bajánsenye, Szalafő, Őriszentpéter, Nagyrákos and Pankasz settlements, excluding the areas contained in the protection zone
2.3.2025
Surveillance zone
:
Those parts of Vas county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), Lat. 46.75391, Long. 16.39619 (HU-PPR-2025-00002)
22.2.2025 - 2.3.2025
Slovenia
Unità amministrativa locale (LAU) SI00009-VET
Murska Sobota
Surveillance zone
:
In the municipality of Dobrovnik, the settlements of Dobrovnik, Strehovci and Žitkovci.
In the municipality of Hodoš the settlements of Hodoš and Krplivnik.
In the municipality of Kobilje, the settlement of Kobilje.
In the municipality of Lendava, the settlements of Banuta, Čentiba, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Genterovci, Kamovci, Lendavske Gorice, Mostje, Pince and Radmožanci.
In the municipality of Moravske Toplice, the settlements of Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanjševci, Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče andVučja Gomila.
In the municipality of Šalovci the settlement of Domanjševci.
2.3.2025
Parte B: Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Paese
Zona amministrativa
Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni in Ungheria di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Ungheria
Provincia di Zala
In Zala county the districts of Lenti and Letenye, excluding the areas contained in any protection or surveillance zone.
2.3.2025
Provincia di Vas
In Vas county the districts of Körmend and Szentgotthárd, excluding the areas contained in any protection or surveillance zone.
2.3.2025
ALLEGATO II
Paese
Zona amministrativa
Aree di cui all'articolo 3
Date di applicazione
Ungheria
Provincia di Zala
In Zala county the districts of Lenti and Letenye
3.3.2025 - 1.4.2025
Provincia di Vas
In Vas county the districts of Körmend and Szentgotthárd
3.3.2025 - 1.4.2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/384/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0384/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.