Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0391/2022

Decisione (UE) 2022/391 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Pubblicato: 03/03/2022 In vigore dal: 03/03/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/391 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 EN: Council Decision (EU) 2022/391 of 3 March 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union in the 65th session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971

Testo normativo

9.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79/27 DECISIONE (UE) 2022/391 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 («Convenzione sugli stupefacenti») è entrata in vigore l’8 agosto 1975. (2) A norma dell’articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall’OMS. (3) La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («Convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976. (4) A norma dell’articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario. (5) Le modifiche delle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ( 1 ) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell’Unione. (6) La commissione Stupefacenti, alla sessantacinquesima sessione prevista dal 14 al 18 marzo 2022 a Vienna, deciderà sull’aggiunta di tre nuove sostanze alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. (7) L’Unione europea non è parte della Convenzione sugli stupefacenti né della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui, alla sessantacinquesima sessione, siedono dodici Stati membri con diritto di voto ( 2 ) . È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali Convenzioni, poiché tali decisioni sull’aggiunta di nuove sostanze alle rispettive tabelle rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione. (8) L’OMS ha raccomandato di aggiungere due nuove sostanze alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e una nuova sostanza alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. (9) Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell’OMS per la farmacodipendenza («comitato di esperti»), e di cui l’OMS raccomanda l’inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (10) Secondo la valutazione da parte del comitato di esperti, la brorfina (denominazione chimica: 1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2 H -benzimidazol-2-one) è un oppioide sintetico simile ad altri oppioidi sintetici quali morfina e fentanyl. La brorfina può essere convertita in bezitramide, un oppiaceo elencato nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. La brorfina non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che la brorfina sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che la brorfina sia inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. (11) La brorfina è stata individuata in quattro Stati membri ed è controllata in almeno tre Stati membri. È stata associata a un caso di intossicazione non mortale ed è attualmente oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. (12) L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta della brorfina alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. (13) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il metonitazene (denominazione chimica: N,N -dietil-2-(2-(4-metossibenzil)-5-nitro-1 H -benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina) è un oppioide sintetico strutturalmente simile all’isotonitazene e all’etonitazene, entrambi elencati nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. Il metonitazene è stato studiato in modelli preclinici per i suoi effetti analgesici, ma non ne risulta alcun uso terapeutico. Sussistono prove sufficienti del fatto che il metonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che il metonitazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. (14) Il metonitazene è stato individuato in tre Stati membri ed è controllato in almeno tre Stati membri. È stato associato a un decesso ed è attualmente oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. (15) L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del metonitazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. (16) Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’eutilone (denominazione chimica: 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-one) è un catinone sintetico che presenta analogie farmacologiche e a livello di struttura chimica con anfetamine e catinoni già oggetto di controllo internazionale. I catinoni correlati, come il metilone e l’ N -etilnorpentilone, sono elencati nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. L’eutilone non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’eutilone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’eutilone sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. (17) L’eutilone è stato individuato in 20 Stati membri ed è controllato in almeno due Stati membri. È stato associato a un caso di intossicazione non mortale ed è stato individuato in tre campioni biologici associati a eventi avversi gravi. L’eutilone è attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. (18) L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’eutilone alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. (19) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni relative all’inclusione delle tre sostanze nelle tabelle incideranno direttamente sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI. (20) La posizione dell’Unione deve essere espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, nell’interesse dell’Unione. (21) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione. (22) L’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione dagli Stati membri alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull’aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è quella figurante nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente G. DARMANIN ( 1 ) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8 ). ( 2 ) Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ( GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Posizione da adottare da parte degli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione, nel corso della sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti, dal 14 al 18 marzo 2022 sull’inclusione di sostanze nelle tabelle: 1) la sostanza brorfina deve essere inserita nella tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972; 2) la sostanza metonitazene deve essere inserita nella tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972; 3) la sostanza eutilone deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

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