Decisione UE In vigore

Decisione UE 0392/2022

Decisione (UE) 2022/392 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

Pubblicato: 03/03/2022 In vigore dal: 03/03/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/392 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale EN: Council Decision (EU) 2022/392 of 3 March 2022 concerning the position to be taken on behalf of the European Union within the North Pacific Fisheries Commission

Testo normativo

9.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79/31 DECISIONE (UE) 2022/392 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2022/314 del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale («convenzione»), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale («NPFC»). (2) La NPFC è responsabile dell’adozione di misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione. (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce che l’Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Essi prevede altresì che l’Unione adotti misure di conservazione e di gestione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di cattura che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e a far sì che le attività alieutiche abbiano uno scarso impatto sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l’Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca. (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016 dal titolo « Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani » e nelle conclusioni del Consiglio del 24 marzo 2017 dallo stesso titolo, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l’efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell’azione dell’Unione in tali consessi. (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2018 dal titolo « Strategia europea per la plastica nell’economia circolare » fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l’inquinamento marino e da plastica, nonché a ridurre la perdita o l’abbandono in mare di attrezzi da pesca. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di NPFC per il periodo 2022-2027, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NPFC saranno vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti del Consiglio: (CE) n. 1005/2008 ( 3 ) e (CE) n. 1224/2009 ( 4 ) e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (7) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona alla quale si applica la convenzione, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione («zona della convenzione») e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NPFC, è opportuno stabilire, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, procedure di definizione annuale della posizione dell’Unione nel periodo 2022-2027, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) è riportata nell’allegato I. Articolo 2 La definizione annuale della posizione dell’Unione da adottare nelle riunioni della NPFC avviene in conformità dell’allegato II. Articolo 3 La posizione dell’Unione definita nell’allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NPFC nel 2028. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente G. DARMANIN ( 1 ) Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale ( GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ( GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81 ). ALLEGATO I POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE IN SEDE DI COMMISSIONE PER LA PESCA NEL PACIFICO SETTENTRIONALE (NPFC) 1.   PRINCIPI Nel quadro della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC), l’Unione: a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall’Unione nell’ambito della politica comune della pesca, in particolare attraverso l’approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l’attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, e per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell’Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NPFC e garantisce che le misure adottate nell’ambito di quest’ultima siano conformi agli obiettivi della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale («convenzione»); c) garantisce che le misure adottate in seno alla NPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell’accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995, dell’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e dell’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 22 novembre 2009; d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) coinvolte alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione; e) persegue coerenza e sinergia con le politiche dell’Unione relative alle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi, e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell’ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell’innovazione; f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Unione; g) rispetta le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell’Unione nella zona alla quale si applica la convenzione, secondo quanto definito all’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione («zona della convenzione»), sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell’Unione, nonché a promuovere l’attuazione uniforme di tali principi e norme; i) rispetta le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 relative alla comunicazione congiunta dell’alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016 dal titolo « Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani » e promuove misure volte a sostenere e aumentare l’efficacia della NPFC nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati, in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale; j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali nell’ambito dei rispettivi mandati, ove opportuno; k) promuove, tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno. 2.   ORIENTAMENTI L’Unione si adopera, ove opportuno, per sostenere l’adozione delle azioni seguenti da parte della NPFC: a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi i totali ammissibili di cattura e i contingenti o la regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla NPFC, che consentano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili; b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di pescherecci INN; c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l’efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell’ambito della NPFC; d) misure destinate a ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l’inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l’impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione conformemente alla convenzione e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d’altura del 29 agosto 2008, e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; e) misure volte a ridurre l’impatto dell’attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa nell’oceano e a facilitare l’identificazione e il recupero di tale attrezzatura; f) raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai documenti costitutivi pertinenti, che promuovano l’attuazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell’Organizzazione internazionale del lavoro del 14 giugno 2007; g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo; h) approcci comuni con altre ORGP, e in particolare con quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione, ove opportuno; i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NPFC. ALLEGATO II DEFINIZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE DA ADOTTARE, A NOME DELL’UNIONE, NELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA NEL PACIFICO SETTENTRIONALE (NPFC) Prima di ogni riunione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC), quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l’Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato I. A tal fine, e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NPFC, un documento scritto che illustra la definizione della posizione da prendere a norme dell’Unione proposta per esame e approvazione. Qualora nel corso di una riunione della NPFC sia impossibile raggiungere, anche in loco, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione da prendere a norme dell’Unione, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

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