Decisione (UE) 2024/414 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022
Decisione (UE) 2024/414 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022
EN: Council Decision (EU) 2024/414 of 21 December 2023 on the signing, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships, adopted by the United Nations General Assembly in New York on 7 December 2022
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/414
29.1.2024
DECISIONE (UE) 2024/414 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2023
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a una convenzione sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi. Tali negoziati si sono conclusi positivamente con l'adozione del testo della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022.
(2)
La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. È pertanto auspicabile la convenzione sia applica quanto prima.
(3)
L'Unione sta sviluppando una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In tale contesto il legislatore dell'Unione ha adottato, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1215/2012
(
1
)
e il regolamento (UE) 2020/1784 del parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
. L’Unione ha pertanto competenza esclusiva sulle materie disciplinate da tali regolamenti, mentre le altre materie disciplinate dalla convenzione non rientrano in tale competenza.
(4)
L'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.
(5)
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi stati membri le hanno delegato la propria competenza. L'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che tale dichiarazione sia presentata all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'Unione dovrebbe pertanto presentare tale dichiarazione all'atto della firma della convenzione.
(6)
È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva, e approvare l'acclusa dichiarazione.
(7)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022, con riserva della sua conclusione
(
3
)
.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione. All'atto della firma della convenzione, l'Unione presenta tale dichiarazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della medesima convenzione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40
).
(
3
)
Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE DI PECHINO SULLA VENDITA GIUDIZIARIA DI NAVI, ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 7 DICEMBRE 2022, RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA NELLE MATERIE DISCIPLINATE DA TALE CONVENZIONE PER LE QUALI GLI STATI MEMBRI HANNO DELEGATO LA PROPRIA COMPETENZA ALL’UNIONE EUROPEA
L’articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi («convenzione») prevede che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possa firmare la convenzione. L’articolo 18, paragrafo 2 della convenzione prevede che l’organizzazione regionale di integrazione economica debba presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate dalla convenzione per le quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri. L’Unione europea ha deciso di firmare la convenzione e presenta tale dichiarazione.
Nella misura in cui possono incidere su norme comuni o modificare la portata degli atti giuridici di cui alle lettere a) e b), le materie disciplinate dalle disposizioni della convenzione, per le quali gli Stati membri dell’Unione europea hanno delegato la propria competenza e per le quali l’Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, sono le seguenti:
a)
articolo 9 della convenzione («Competenza giurisdizionale per l’annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria») in relazione alle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1
); e
b)
articolo 4 della convenzione («Avviso di vendita giudiziaria») in relazione alle norme sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40
).
La competenza dell’Unione europea a norma del trattato sull’Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. Nell’ambito dei trattati, le istituzioni competenti possono adottare decisioni che determinano la portata della competenza dell’Unione europea. L’Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che tale modifica costituisca una condizione preliminare per l’esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione.
L’Unione specifica che la convenzione deve applicarsi, per quanto riguarda la competenza dell’Unione, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il TUE e il TFUE, a norma dell’articolo 52 TUE e alle condizioni previste, tra l’altro, all’articolo 355 TFUE.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/414/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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