Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0420/2024

Decisione (UE) 2024/420 del Consiglio, del 23 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania in merito all'istituzione dei comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione

Pubblicato: 23/01/2024 In vigore dal: 23/01/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/420 del Consiglio, del 23 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania in merito all'istituzione dei comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione EN: Council Decision (EU) 2024/420 of 23 January 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU - Albania Stabilisation and Association Council concerning the setting up of Joint Consultative Committees with the European Economic and Social Committee and with the Committee of the Regions, respectively, and the amendment of the Rules of Procedure of the Stabilisation and Association Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/420 29.1.2024 DECISIONE (UE) 2024/420 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania in merito all'istituzione dei comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ( 2 ) («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 2009. (2) L'articolo 116 dell'accordo istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione («consiglio di stabilizzazione e di associazione»). (3) A norma dell'articolo 117, paragrafo 2, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve adottare il proprio regolamento interno. (4) A norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Esso stabilisce inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione debba precisare la composizione e le funzioni di tali comitati od organi, nonché le modalità del loro funzionamento. (5) Le autorità albanesi si sono dette interessate all'istituzione di due comitati consultivi misti con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. (6) L'obiettivo dei comitati consultivi misti previsti consisterebbe nell'assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione in vista della promozione del dialogo e della cooperazione, rispettivamente, tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione e in Albania, e tra le autorità locali e regionali nell’Unione e in Albania. (7) Il 19 luglio 2022 l'Unione ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania. L'intensificazione del dialogo politico nell'ambito dell'accordo aiuterà l'Albania ad avanzare nel suo percorso verso l'UE, in particolare mediante il rafforzamento delle relazioni tra le autorità a livello locale e regionale, nonché con le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione e in Albania. (8) È pertanto opportuno instituire i comitati consultivi misti previsti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni mediante una modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazioni e di associazione, in conformità dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo. (9) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alla modifica del regolamento interno di quest'ultimo, poiché tale modifica avrà effetti giuridici nei confronti dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra («consiglio di stabilizzazione e di associazione»), in merito all'istituzione di comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche di lieve entità di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente D. CLARINVAL ( 1 ) Decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ( GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165 ). ( 2 ) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166 . PROGETTO DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA del … che istituisce comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato delle regioni dell’Unione europea, e modifica il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE, visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 120, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nonché tra le autorità locali e regionali dell’Unione europea e quelle della Repubblica di Albania (in seguito denominata «Albania») possono offrire un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all’integrazione europea. (2) Si ritiene opportuno organizzare tale cooperazione mediante l’istituzione di due comitati consultivi misti: a) uno tra il Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e le parti sociali e altre organizzazioni della società civile dell’Albania, dall’altra, e b) uno tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea, da una parte, e i rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell’Albania, dall’altra. (3) È pertanto opportuno modificare il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, adottato con decisione n. 1/2009, al fine di istituire, a norma dell’articolo 120, paragrafo 4, dell’accordo, i comitati consultivi misti previsti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato europeo delle regioni, DECIDE: Articolo 1 Nella decisione n. 1/2009 sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 14 Comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo 1.   È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell’Unione europea e in Albania. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l’Unione europea e l’Albania sollevati nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a: a) preparare i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea; b) preparare i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l’adesione dell’Albania; c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull’andamento del processo di adesione e sul grado di preparazione dei datori di lavoro, dei dipendenti e di altre organizzazioni della società civile albanesi a tale processo; d) favorire gli scambi di esperienze e un dialogo strutturato tra A) i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi e B) i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi; e) discutere qualsiasi altra questione inerente all’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, anche in relazione al processo di adesione dell’Albania. 2.   Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo si compone di sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e di sei rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile dell’Albania. È prevista anche la possibilità di invitare osservatori. 3.   Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa. 4.   I membri sono scelti al fine di garantire che il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell’Unione europea e in Albania. Il governo albanese procede alle nomine ufficiali dei membri albanesi sulla base di proposte formulate dalle parti sociali e da altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile. 5.   Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile dell’Albania. 6.   Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo adotta il proprio regolamento interno. 7.   Il Comitato economico e sociale europeo e il governo albanese sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno. 8.   Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante. Articolo 15 Comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell’Unione europea 1.   È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell’Unione europea (“Comitato delle regioni”), incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell’Unione europea e dell’Albania. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l’Unione europea e l’Albania sollevati nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a: a) preparare le autorità locali e regionali albanesi a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea; b) preparare le autorità locali e regionali albanesi a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dell’Unione europea (“Comitato delle regioni”) dopo l’adesione dell’Albania; c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull’andamento della politica regionale europea e del processo di adesione e sul grado di preparazione delle autorità locali e regionali albanesi a tali politiche e tale processo; d) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra le autorità locali e regionali albanesi e le autorità locali e regionali degli Stati membri dell’unione europea (“Stati membri”), anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell’Albania e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse; e) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali dell’Albania e quelle degli Stati membri; f) favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra le autorità locali e regionali albanesi e le autorità locali e regionali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all’elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locali e regionali e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali; g) assistere le autorità locali e regionali albanesi mediante scambi di informazioni riguardanti, in particolare, l’applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale; h) discutere qualsiasi altra questione inerente all’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, anche in relazione al processo di adesione dell’Albania. 2.   Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni si compone inizialmente di otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e di otto rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell’Albania, dall’altra. Il comitato consultivo misto può decidere, a maggioranza dei membri rappresentano il Comitato delle regioni e a maggioranza dei membri che rappresentano l’Albania, di modificare il numero dei propri rappresentanti. Il numero dei rappresentanti inviati dal Comitato delle regioni e dall’Albania resta pari, e comunque non superiore, a tredici membri per ciascuna parte. È inoltre nominato un numero equivalente di supplenti. 3.   Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni svolge le sue attività su consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa. 4.   Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione. 5.   I membri sono scelti al fine di garantire che il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali nell’Unione europea e in Albania. Il governo albanese procede alle nomine ufficiali dei membri albanesi sulla base di proposte formulate da organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali dell’Albania, garantendo la pluralità politica e l’equilibrio di genere. Tali proposte sono elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali. 6.   Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni europea adotta il proprio regolamento interno. 7.   Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali dell’Albania. 8.   Il Comitato delle regioni e il governo dell’Albania sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno. 9.   Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione. Fatto a …, Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione Il presidente ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/420/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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