Decisione (PESC) 2025/435 del Consiglio, del 28 febbraio 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate del Montenegro
Decisione (PESC) 2025/435 del Consiglio, del 28 febbraio 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate del Montenegro
EN: Council Decision (CFSP) 2025/435 of 28 February 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Montenegro
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/435
3.3.2025
DECISIONE (PESC) 2025/435 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2025
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate del Montenegro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità militari e di difesa dei partner.
(3)
Nella dichiarazione di Bruxelles del 13 dicembre 2023 i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno invitato l’Unione a continuare a lavorare insieme alla regione per svilupparne ulteriormente le competenze e capacità di difesa, anche attraverso l’EPF.
(4)
L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di un Montenegro forte, indipendente e prospero, sulla base dell’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2010, e dei negoziati di adesione con il Montenegro avviati nel 2012.
(5)
L’Unione riconosce il contributo del Montenegro alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione, compresa la sua partecipazione alle missioni e operazioni PSDC.
(6)
Il 18 dicembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Montenegro affinché l’Unione assista le forze armate del Montenegro nella fornitura di attrezzature essenziali destinate al sostegno per aspetti logistici in caso di condizioni meteorologiche difficili, alla difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) nonché alla ricerca e al soccorso in zona di combattimento.
(7)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(8)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Montenegro («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
contribuire a potenziare le capacità delle forze armate del Montenegro al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione sul Montenegro;
b)
migliorare l’efficacia operativa delle forze armate del Montenegro in termini di mobilità, manovrabilità e protezione, aumentare il rispetto delle norme dell’Unione, migliorare l’interoperabilità e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle crisi ed emergenze;
c)
potenziare le capacità del Montenegro per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature destinate al sostegno per aspetti logistici in caso di condizioni meteorologiche estreme;
b)
attrezzature destinate alla difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare;
c)
attrezzature destinate alla ricerca e al soccorso in zona di combattimento.
La misura di assistenza finanzia anche forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 6 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
la conformità delle unità delle forze armate del Montenegro sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dal centro estone per gli investimenti nella difesa.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate del Montenegro sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta.
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/435/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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