Decisione (PESC) 2025/442 del Consiglio, del 28 febbraio 2025, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi
Decisione (PESC) 2025/442 del Consiglio, del 28 febbraio 2025, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi
EN: Council Decision (CFSP) 2025/442 of 28 February 2025 on Union outreach activities in support of the implementation of the Arms Trade Treaty
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/442
3.3.2025
DECISIONE (PESC) 2025/442 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2025
relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati parte dell’ATT («Stati parte»).
(2)
L’ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/768/PESC
(
1
)
, ampliando in tal modo il portafoglio di assistenza dell’Unione relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all’ATT. Tale decisione è stata seguita dalle decisioni (PESC) 2017/915
(
2
)
e (PESC) 2021/2309
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3
)
del Consiglio, relative alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione dell’ATT.
(3)
Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC, della decisione (PESC) 2017/915 e della decisione (PESC) 2021/2309 hanno aiutato i paesi partner a prendere in considerazione un’ampia gamma di settori pertinenti all’istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall’ATT. È stata sviluppata una cooperazione con una serie di paesi beneficiari a cui in precedenza non erano state indirizzate altre attività di assistenza dell’Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell’ATT. È necessario dare seguito alle azioni intraprese con tali paesi beneficiari al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare tali paesi a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.
(4)
Oltre al proseguimento delle attività con gli attuali paesi partner, è consigliabile estendere il partenariato, in via eccezionale, ad altri paesi che hanno individuato esigenze relative all’adesione all’ATT o all’attuazione dello stesso nelle sottoregioni in cui le agenzie esecutive già dispongono di uno o più partenariati esistenti, su richiesta di tali paesi, in riconoscimento del valore di un approccio regionale all’attuazione dell’ATT.
(5)
È necessario garantire la complementarità e sinergia tra le attività di sensibilizzazione e assistenza previste dalla presente decisione e altre attività simili, comprese quelle previste dalle decisioni (PESC) 2023/2296 e
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4
)
, (PESC) 2025/208
(
5
)
del Consiglio, e le attività dell’Unione pertinenti all’assistenza in materia di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. È importante, pertanto, che vengano effettuati scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive per le attività di sensibilizzazione dell’Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché tra tali agenzie esecutive e con il servizio europeo per l’azione esterna. Tali scambi incoraggeranno la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.
(6)
Il Consiglio precedentemente ha affidato l’esecuzione tecnica dei progetti a sostegno dell’ATT all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) e a Expertise France,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio di armi (ATT), l’Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzamento o sviluppo delle capacità e competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l’attuazione dell’ATT nei paesi beneficiari;
b)
sensibilizzazione di altri paesi, compresi gli Stati che non sono parti dell’ATT, al fine di sostenere l’universalizzazione dell’ATT a livello nazionale, regionale e multilaterale.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende le attività di progetto seguenti:
a)
laboratori nazionali;
b)
assistenza ad hoc;
c)
attività di «formazione dei formatori»;
d)
attività regionali e multilaterali, quali conferenze, laboratori e visite di studio;
e)
eventi collaterali.
Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato della presente decisione.
3. Le attività del progetto di cui alla presente decisione sono attuate in complementarità e sinergia con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore del controllo del commercio di armi.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrao 2, è effettuata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) e da Expertise France.
3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 100 000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con il BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.
Articolo 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni annuali elaborate dal BAFA e da Expertise France.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. Tale decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se tali accordi non sono stati conclusi entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
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1
)
Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell’UE a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (
GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/768/oj).
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2
)
Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi (
GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/915/oj).
(
3
)
Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi (
GU L 461 del 27.12.2021, pag. 78
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2309/oj).
(
4
)
Decisione (PESC) 2023/2296 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, sul sostegno dell’Unione per le attività del segretariato del trattato sul commercio delle armi a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi (
GU L, 2023/2296, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2296/oj
).
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5
)
Decisione (PESC) 2025/208 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, a sostegno di un progetto per la promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (
GU L, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/208/oj
).
ALLEGATO
PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI
1.
Contesto e finalità del sostegno dell'Unione
La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio che hanno sostenuto il processo ONU che ha condotto al Trattato sul commercio delle armi («ATT») e la promozione dell'efficace attuazione e dell'universalizzazione del medesimo. L'ATT è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale dell'ONU ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014.
L'obiettivo dichiarato dell'ATT è quello di «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione». Il suo fine dichiarato è quello di «contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte»
(
1
)
. L'obiettivo e il fine dell'ATT sono pertanto compatibili con l'ambizione generale dell'Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
A un decennio dall'entrata in vigore dell'ATT, le principali sfide continuano a risiedere nella sua efficace attuazione e nella sua universalizzazione.
Sebbene il numero di Stati parte del Trattato sia passato da 113 a 116 dalla decima conferenza degli Stati parte (CSP10) tenutasi nell'agosto 2024, è necessario continuare a perseguire la sua universalizzazione. Al fine di compiere progressi in tal senso, il gruppo di lavoro dell'ATT dedicato all'universalizzazione del Trattato ha pertanto sottolineato l'importanza di basarsi sugli sforzi di universalizzazione già in atto, di condividere gli insegnamenti concernenti le pratiche di ratifica e recepimento nonché di mantenere l'apertura e il dialogo con gli Stati interessati ad aderire al Trattato in tutte le regioni.
Al di là dell'universalizzazione, l'efficace attuazione dell'ATT rimane una sfida fondamentale. Permangono sfide in relazione ai sistemi di controllo nazionali (uno dei primi temi del piano di lavoro pluriennale), al miglioramento della trasparenza e della presentazione di relazioni e alla gestione dei rischi di cui agli articoli 6 e 7. Il tema prioritario della CSP10 (cooperazione tra agenzie) è stato considerato fondamentale per superare questi ostacoli. Sulla base del documento di lavoro
«The Role of Interagency Cooperation in the Effective Implementation of Arms Trade Treaty Provisions» (Il ruolo della cooperazione tra agenzie nell'efficace attuazione delle disposizioni del Trattato sul commercio delle armi)
(ATT/CSP10/2024/PRES/798/Conf.WP.IAC), la conferenza ha raccomandato di integrare la cooperazione tra agenzie nei documenti di orientamento e di creare programmi di formazione su misura. Il rispetto degli obblighi di presentazione di relazioni è stato ribadito sia come priorità che come sfida, e gli Stati sono incoraggiati a chiedere l'assistenza disponibile per ottemperare alle prescrizioni. In tale contesto è opportuno mantenere il lavoro e il ruolo dei campioni regionali della presentazione di relazioni nonché intraprendere ulteriori attività per sensibilizzare in merito agli obblighi di presentazione di relazioni in ambito ATT e rafforzare la capacità in materia di presentazione di relazioni degli Stati parte nelle rispettive regioni.
I risultati della CSP10 hanno sottolineato la costante necessità di un'adesione universale, di una maggiore condivisione delle informazioni, della cooperazione tra agenzie e dello sviluppo di capacità per garantire l'efficace attuazione e universalizzazione del Trattato. Le iniziative di sviluppo delle capacità e i progetti di assistenza continuano pertanto a svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione e nella promozione degli obiettivi dell'ATT.
In tale contesto, lo scopo della presente decisione è fornire finanziamenti per una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione per contribuire ad affrontare tali sfide. Essa si basa sui risultati e sugli insegnamenti tratti dalle tre fasi precedenti finanziate dalle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309 e dimostra il sostegno che l'Unione e gli Stati membri forniscono con continuità e impegno all'ATT.
2.
Obiettivi
Come nelle tre fasi precedenti del progetto, gli obiettivi principali della presente decisione rimangono fornire sostegno agli Stati al fine di costruire e/o rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT con l'intento di promuovere la titolarità e la responsabilità, e continuare a promuovere l'universalizzazione dell'ATT. A tal fine, il progetto incoraggia l'adozione di norme e strutture nazionali efficaci, efficienti e chiare per disciplinare il commercio di armi (buona governance) sulla base di strumenti e principi giuridici multilaterali e riconosciuti a livello internazionale. Il progetto mira inoltre a promuovere la sensibilizzazione, il dialogo e la cooperazione a livello regionale e internazionale in questo settore. In ultima analisi il progetto intende contribuire ad aumentare la sicurezza e la protezione a livello globale e a promuovere la pace a livello internazionale.
La cooperazione sarà modulata e adeguata alle esigenze e ai progressi di ciascun paese beneficiario, tenendo conto del livello di maturità e di autonomia del sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi del paese. Altre attività mireranno a incoraggiare gli Stati che non sono ancora parte dell'ATT ad adottare il Trattato e ad avviarne l'attuazione a livello nazionale.
Gli obiettivi specifici dell'azione sono:
a)
il sostegno al rafforzamento e/o allo sviluppo di capacità in materia di controllo dei trasferimenti di armi per facilitare l'attuazione tecnica dell'ATT nei paesi beneficiari esistenti mediante strumenti quali, ad esempio, l'assistenza legale e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione;
b)
l'universalizzazione del Trattato a livello nazionale, regionale e multilaterale, mediante sensibilizzazione rivolta agli Stati partner, compresi gli Stati che non sono ancora parte dell'ATT.
3.
Paesi partner
Per l'elenco dei paesi partner previsti dalla presente decisione, si veda l'appendice. Alcuni paesi partner che hanno ricevuto assistenza a norma della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio e/o della decisione 2021/2309 del Consiglio continueranno a ricevere assistenza a titolo della presente decisione sulla base della raccomandazione degli enti esecutivi.
I nuovi paesi che manifesteranno interesse a partecipare al progetto saranno ammessi al programma solo in via eccezionale con il consenso esplicito del gruppo «Esportazione di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio. I potenziali nuovi paesi partner dovrebbero provenire dalle sottoregioni in cui le agenzie esecutive già dispongono rispettivamente di uno o più partenariati esistenti, nell'ambito di una strategia recentemente adottata per promuovere, in prospettiva, l'«universalizzazione mediante regionalizzazione».
I potenziali nuovi paesi partner saranno invitati a preparare una richiesta di assistenza per l'attuazione dell'ATT rivolta alle rispettive potenziali agenzie esecutive, che trasmetteranno la richiesta al presidente del gruppo «Esportazione di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio affinché sia esaminata. La richiesta dovrebbe essere quanto più circostanziata possibile e dovrebbe idealmente indicare già nello specifico l'assistenza necessaria, gli obiettivi prefissati e le tempistiche relative al loro conseguimento. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento alla cooperazione, passata o in corso, con altri fornitori di assistenza e comunicare informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell'ATT.
Le richieste saranno valutate sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:
—
il grado di impegno politico e giuridico per aderire al Trattato e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi applicabili al paese in questione;
—
la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza;
—
la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di beni a duplice uso e di armi;
—
l'importanza del paese per il commercio mondiale di armi;
—
l'importanza del paese per gli interessi dell'UE in materia di sicurezza;
—
l'ammissibilità all'APS.
Se la richiesta di assistenza sarà approvata, verrà effettuata una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che richiede assistenza, ad esempio utilizzando questionari e raccogliendo le informazioni disponibili. Sulla base dei risultati di tale valutazione, i rispettivi enti esecutivi e paesi beneficiari discuteranno congiuntamente il contenuto dell'assistenza a titolo dell'azione in questione, tenendo conto, se del caso, di ogni assistenza connessa con l'ATT fornita tramite il fondo fiduciario volontario dell'ATT, il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), il segretariato dell'ATT o altre organizzazioni. Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell'ATT, l'ente esecutivo assicurerà altresì che la tabella di marcia per l'assistenza sia coerente con detta strategia.
4.
Descrizione delle attività di progetto
Le attività di progetto affronteranno una serie di temi pertinenti per l'adozione e l'attuazione dell'ATT a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei controlli nazionali sul commercio di armi. Tra questi figurano, tra l'altro, i principi e i contenuti dell'ATT, nonché la necessità di norme internazionali comuni per il commercio di armi; gli elementi per una solida ed efficace legislazione in materia di controlli sul commercio di armi; il processo di rilascio delle licenze (comprese le licenze elettroniche, ove pertinente e se del caso); l'esecuzione di tali controlli; criteri di valutazione del rischio, comprese le relative buone pratiche per contrastare la diversione e il traffico illecito; la cooperazione tra agenzie; e la collaborazione con l'industria e il mondo accademico.
Le attività di assistenza dovrebbero essere concepite, se del caso, per rispondere in modo flessibile e reattivo all'evoluzione delle esigenze individuali di ciascun paese beneficiario, al fine di rafforzarne la capacità di attuare l'ATT in modo globale e sostenibile.
Per i paesi beneficiari che hanno già beneficiato considerevolmente di precedenti programmi di assistenza dell'UE e hanno compiuto progressi significativi in relazione all'attuazione dell'ATT, la cooperazione punterà inoltre a conseguire l'indipendenza e a sviluppare capacità di sostegno intraregionali, ossia ad aiutare tali paesi partner ad assumere un ruolo di moltiplicatori (campioni) per l'universalizzazione e l'attuazione dei trattati nelle rispettive regioni, ove pertinente e se del caso. Per tali beneficiari, alcuni laboratori di assistenza potrebbero, ove pertinente, comprendere solo componenti di tutoraggio, anziché ripetere le misure di assistenza tecnica fornite in passato.
Le attività potranno riguardare un solo paese beneficiario a livello individuale (laboratori nazionali) o vari paesi beneficiari con esigenze simili (laboratori multinazionali o regionali). Si svolgeranno secondo vari formati (in presenza, online, ibrido, e-learning).
Le competenze saranno trasmesse da esperti scelti all'interno del gruppo di esperti gestito dalle agenzie esecutive. Il gruppo di esperti sarà riveduto e aggiornato periodicamente e ampliato, se del caso, per includervi nuovi esperti. Tra l'altro, saranno individuati nuovi esperti provenienti in particolare dai paesi beneficiari di lunga data e da ex paesi beneficiari con sistemi di trasferimento di armi più avanzati (idealmente quelli che hanno partecipato al modulo di «formazione dei formatori»).
Anche la piattaforma online sviluppata per la prima volta nell'ambito della precedente decisione può influire sul rafforzamento del dialogo con gli esperti e sulla creazione di una comunità di esperti. Più nello specifico, potrebbe dare agli esperti l'opportunità di:
—
registrarsi, creare il proprio profilo e specificare i propri settori di competenza in vista di una mobilitazione diversificata ed efficiente del gruppo per le attività del progetto;
—
accedere a una biblioteca di informazioni e documenti pertinenti relativi al progetto e all'attuazione dell'ATT, comprese newsletter bimestrali, al fine di garantire che tutti gli esperti abbiano accesso a un corpus comune di conoscenze sull'ATT;
—
connettersi a un forum in cui condividere e discutere tra loro eventuali tematiche, quesiti o esperienze in merito all'ATT e alla sensibilizzazione.
È mantenuto il kit di strumenti per le attività di sensibilizzazione sviluppato ed elaborato nelle precedenti decisioni del Consiglio, come descritto nella presente sezione. Esso può essere integrato, se del caso, da attività di sensibilizzazione politica dell'UE guidate da delegati dell'UE al fine di imprimere un nuovo slancio politico al processo di ratifica o attuazione dell'ATT in un paese partner.
4.1.
Attività nazionali
Per ciascun paese beneficiario che riceverà assistenza nazionale individuale, l'assistenza dedicata sarà concordata tra il rispettivo ente esecutivo e il paese beneficiario, tenendo conto dello stato di avanzamento delle misure di attuazione dell'ATT del paese beneficiario e dei risultati conseguiti. Tale operazione sarà effettuata dall'ente esecutivo con il sostegno degli esperti competenti, ove necessario.
4.1.1.
Laboratori nazionali
Obiettivo dell'attività
Il progetto consisterà di laboratori che offriranno assistenza individuale ai paesi beneficiari che ne facciano richiesta in settori di specifico interesse nazionale. Ai laboratori parteciperanno funzionari pubblici dei paesi beneficiari, compresi funzionari governativi e funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione. In funzione delle esigenze esatte e della disponibilità degli esperti dei paesi beneficiari e degli Stati membri, gli eventi dureranno di norma due giorni. Secondo necessità è possibile anche organizzare attività online.
Descrizione dell'attività
Le attività saranno prevalentemente laboratori e seminari e saranno assegnate in base a criteri flessibili e basati sulla domanda, in funzione delle esigenze, degli interessi e delle capacità di assorbimento dei paesi beneficiari. Ciascuna attività dovrebbe durare dai due ai tre giorni.
Ove opportuno, i paesi beneficiari possono chiedere che rappresentanti di altri paesi beneficiari o di paesi terzi siano invitati a un'attività nazionale. I riscontri raccolti nell'ambito delle precedenti decisioni indicano che i paesi partner accolgono con grande favore l'opportunità di condividere conoscenze, idee e buone prassi su base bilaterale o subregionale, traendone altresì beneficio e promuovendo così anche una più stretta cooperazione tra i paesi vicini.
A norma della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, è stato necessario organizzare una serie di attività in formato virtuale a causa delle restrizioni di viaggio e di contatto connesse alla pandemia di COVID-19. Sebbene non tutte le attività siano adatte a un formato virtuale, il successo di molte attività online previste a titolo della precedente decisione (PESC) 2021/2309 suggerisce che, nel quadro della presente decisione, si possa utilizzare con efficacia una combinazione di formati virtuali, in presenza e ibridi (con la partecipazione in presenza di una parte dei partecipanti e la connessione a distanza di quelli restanti).
Alcuni paesi sono stati inclusi nella precedente decisione. In considerazione dell'assistenza già ricevuta da tali paesi, l'assistenza per questi paesi beneficiari di lunga data terrà conto del livello dei progressi compiuti finora.
4.1.2.
Assistenza ad hoc
Obiettivo dell'attività
Inoltre, sarà fornito un sostegno individuale, ove opportuno e adeguato, tramite assistenza a distanza (ad esempio revisioni giuridiche, consultazioni su casi specifici, compreso il sostegno per la valutazione tecnica di un particolare prodotto, sostegno con materiali orientativi, ecc.).
Descrizione dell'attività
L'assistenza ad hoc può essere fornita:
a)
a distanza, effettuata da esperti come lavoro d'ufficio o utilizzando strumenti/opzioni online;
b)
in loco, ad esempio sotto forma di briefing diretti e in presenza o di missioni più lunghe (fino a due settimane) svolte da un piccolo gruppo di esperti (generalmente solo uno o due) che forniscono una consultazione approfondita e consulenza pratica a un'autorità competente del paese beneficiario; o
c)
combinando le due cose (il cosiddetto «approccio misto», in cui alcune attività, a seconda del tema, sono svolte virtualmente mentre altre in presenza).
Questa forma di assistenza sarà disponibile per tutti i paesi beneficiari. Il bilancio prevederà un numero massimo di giornate con gli esperti da destinare a queste attività di assistenza. Una parte del bilancio coprirà anche eventuali attrezzature e strumenti tecnici necessari per lo svolgimento di tali attività, quali spese di abbonamento a piattaforme online per la condivisione di documenti.
4.2
Approccio della «formazione dei formatori»
Obiettivo dell'attività
Al fine di promuovere la titolarità dell'attuazione nazionale dell'ATT nonché le iniziative regionali di universalizzazione del Trattato e garantire la sostenibilità delle misure di assistenza dell'Unione a titolo della presente decisione e di quelle precedenti, soprattutto tra i paesi partner di lunga data, è fondamentale che i paesi beneficiari sviluppino capacità e strumenti per portare avanti il processo di attuazione e universalizzazione dell'ATT indipendentemente dall'assistenza dell'UE o di altra assistenza esterna. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, sarà importante sostenere i paesi beneficiari nello sviluppo di capacità nazionali per quanto riguarda a) la formazione del proprio personale e b) la creazione di un corpus di informazioni e risorse relative all'attuazione dell'ATT a sostegno dello sviluppo della memoria istituzionale e di capacità di sostegno intraregionali.
Per evitare inutili duplicazioni, gli enti esecutivi garantiranno, ove pertinente e se del caso, il coordinamento con altre azioni finanziate dall'UE in questo settore, comprese quelle attuate dal segretariato dell'ATT.
Un ulteriore vantaggio di questa attività consisterà nell'ampliamento del gruppo di esperti del progetto, con esperti provenienti dai paesi beneficiari che fungano, se del caso, da moltiplicatori dell'universalizzazione del Trattato.
Descrizione dell'attività
L'approccio della «formazione dei formatori» consisterà in due componenti complementari che saranno adattate in funzione dei differenti livelli di progresso e maturità per quanto riguarda i sistemi di controllo del commercio dei paesi beneficiari.
Una delle componenti di tale modulo consisterà nello svolgimento di laboratori di formazione per un certo numero di esperti dei paesi beneficiari, al fine di consentire loro effettivamente, in una fase successiva, di formare i propri colleghi, tenendo conto del loro livello di competenze. Gli esperti di nuova formazione fungeranno da moltiplicatori, nei rispettivi paesi, delle competenze in materia di ATT e contribuiranno a rafforzare le capacità istituzionali autonome.
L'obiettivo di tali attività è fornire ai futuri formatori le competenze didattiche e formative necessarie per formare il personale nel proprio paese, aumentando nel contempo le capacità dei paesi beneficiari in materia di gestione delle conoscenze e di memoria istituzionale. Se del caso, i paesi partner possono essere incoraggiati a sviluppare un proprio programma di «formazione dei formatori» sulla base dell'approccio e dei materiali formativi elaborati nell'ambito di questa fase del programma e delle fasi precedenti. Tali attività hanno dunque lo scopo di permettere ai paesi beneficiari di diventare più indipendenti e autonomi per quanto riguarda la creazione, la diffusione e il mantenimento delle conoscenze in materia di ATT per quanto concerne le autorità governative competenti. Data la natura concreta e pratica di tali attività, un formato in presenza sarebbe il più adeguato, ma può essere efficace anche un approccio misto che comprenda attività in presenza e virtuali.
La seconda componente sarà costituita da una piattaforma online che aiuterà, se pertinente e tecnicamente possibile nei paesi partner, i futuri formatori a sviluppare i propri materiali di formazione accogliendo i materiali e documenti relativi all'attuazione dell'ATT raccolti e/o, se necessario, elaborati dagli enti esecutivi e messi a disposizione dei paesi beneficiari. La piattaforma consentirà inoltre ai futuri formatori di consultare la comunità di esperti e di discutere delle eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione delle loro formazioni nazionali. La piattaforma sarà utilizzata anche per dare un seguito alle attività e archiviare i risultati tangibili ottenuti nell'ambito della presente decisione e delle precedenti.
Avvalendosi del lavoro svolto nell'ambito della precedente decisione, gli enti esecutivi avranno la possibilità di delegare l'elaborazione, la conservazione e la produzione di tale materiale a esperti esterni, scelti anche dal gruppo di esperti, a seconda dei casi. Al fine di rafforzare la capacità istituzionale delle competenti autorità dei paesi beneficiari, le attività di formazione dovrebbero inoltre mirare a incoraggiare i paesi beneficiari a sviluppare e mantenere una propria raccolta di informazioni e documentazione sull'attuazione dell'ATT.
La piattaforma del progetto aumenterà la visibilità del programma, faciliterà i contatti tra le parti interessate, promuoverà il dialogo tra i soggetti incaricati dell'attuazione e i partner e manterrà la cooperazione con i paesi beneficiari. Ove possibile, i materiali elaborati nell'ambito del progetto saranno resi accessibili e il ricorso a una tecnologia di tipo «rete sociale» consentirà ai partecipanti di comunicare e scambiare informazioni online in maniera attiva in un ambiente conosciuto. Anche le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri trarranno beneficio da questa piattaforma dedicata in cui gli enti esecutivi si scambieranno informazioni sullo svolgimento delle attività.
Ove possibile, gli enti esecutivi pubblicizzeranno i laboratori e i materiali per la «formazione dei formatori» e individueranno i futuri formatori nel corso delle attività di assistenza svolte nei paesi beneficiari a titolo della presente decisione (la decisione finale relativa alla designazione dei futuri formatori resterà tuttavia di competenza del paese beneficiario). A seconda della loro idoneità, tali funzionari possono essere successivamente iscritti nel gruppo di esperti e invitati a partecipare in qualità di esperti ad altre attività descritte nella presente decisione. Ciò sosterrà ulteriormente l'obiettivo di incoraggiare i paesi beneficiari di lunga data ad adottare il ruolo di campioni regionali dell'attuazione dell'ATT e di moltiplicatori dell'universalizzazione del Trattato.
4.3
Attività regionali e internazionali
4.3.1
Attività multilaterali
Obiettivo dell'attività
Il progetto consisterà di attività multilaterali che coinvolgeranno almeno due paesi beneficiari interessati a una questione di interesse comune ai fini dello scambio di conoscenze, esperienze e approcci nazionali su tale questione specifica. Tali attività possono essere organizzate in uno dei paesi beneficiari della presente decisione, in uno Stato beneficiario oppure online. Le attività multilaterali di scambio di conoscenze comprendono sia laboratori multinazionali che visite di studio.
Le attività multilaterali saranno condotte per promuovere la cooperazione internazionale e la cooperazione sud-sud al di là delle conferenze regionali. In particolare i paesi partner di lunga data (ossia i beneficiari di cui a precedenti decisioni del Consiglio) potrebbero beneficiare di tale formato, in quanto consente lo scambio di informazioni e il trasferimento di conoscenze su una questione particolare con altri pari ed esperti internazionali.
Le visite di studio offrono ai paesi beneficiari l'opportunità di accedere alle autorità e ai funzionari governativi di altri paesi che applicano l'ATT. Esse costituiscono pertanto un'importante integrazione delle attività nazionali nei paesi beneficiari, offrendo a questi ultimi un quadro di riferimento più ampio per quanto riguarda l'attuazione pratica del Trattato. Inoltre, a causa della stretta interazione tra i rappresentanti del paese ospitante e i funzionari in visita, presentano anche un elevato potenziale di formazione, in particolare per i futuri esperti e formatori. Visite di studio saranno quindi proposte ai funzionari governativi di ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 3.1.2.3, ivi inclusi i funzionari incaricati della definizione delle politiche, del rilascio di licenze e dell'esecuzione.
Descrizione dell'attività
Ogni visita di studio durerà fino a tre giorni e sarà generalmente destinata a un solo paese beneficiario; tuttavia, se ritenuto opportuno e/o se richiesto dai paesi stessi, più paesi beneficiari potranno essere invitati a partecipare alla stessa visita di studio.
Data la loro natura, le visite di studio dovrebbero essere svolte esclusivamente come attività in presenza. Possono svolgersi in uno Stato membro o in un paese terzo (i paesi terzi non devono essere necessariamente paesi beneficiari ai sensi della presente decisione del Consiglio). L'organizzazione della visita di studio sarà assicurata dall'ente esecutivo responsabile del paese partner che ne beneficia.
I laboratori multilaterali possono essere organizzati per un massimo di due giorni e avere luogo in uno dei paesi beneficiari coinvolti nell'attività, in uno Stato membro oppure online.
4.3.2.
Conferenze regionali e transregionali
Obiettivo dell'attività
Le attività regionali sono un formato sempre più importante per far progredire la causa dell'universalizzazione del Trattato. Un'osservazione fondamentale fondata sull'esperienza acquisita nelle precedenti fasi del progetto è che i paesi partner si sentono più a loro agio e più motivati nel portare avanti l'attuazione del Trattato se inseriti nel contesto della regione circostante (ossia se raffrontati agli Stati vicini) che presenta caratteristiche politiche, economiche e culturali comuni. Le dinamiche regionali devono pertanto essere utilizzate per promuovere un ciclo di scambi regionali e di sostegno reciproco che si autoalimenti. Le attività di portata regionale riuniranno diversi paesi, di una sola regione o di regioni diverse (attività transregionali e internazionali), per condividere esperienze e discutere di questioni connesse all'attuazione dell'ATT e ai controlli sul commercio di armi, che destano la preoccupazione e l'interesse comuni. I paesi beneficiari che hanno precedentemente ricevuto assistenza a titolo della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio e della decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, e che hanno fatto significativi progressi e dimostrato notevole impegno nell'attuazione dell'ATT, svolgeranno un ruolo particolarmente importante in tali attività, come modelli per le rispettive regioni. La capacità a lungo termine dei paesi partner consolidati li aiuterà, se del caso, a divenire moltiplicatori e «campioni regionali» per l'universalizzazione del Trattato nelle rispettive regioni. Ciò potrebbe incoraggiare la titolarità dell'attuazione dell'ATT a livello regionale e promuovere la cooperazione sud-sud nel lungo periodo.
Le attività transregionali e internazionali sono state incluse nella presente decisione in risposta alle richieste dei paesi beneficiari che desiderano trarre insegnamento dall'esperienza di paesi di altre parti del mondo. In tal modo, le attività transregionali e internazionali possono contribuire ad animare e promuovere uno scambio più globale di approcci e pratiche relativi all'ATT.
Descrizione dell'attività
Le attività regionali saranno organizzate come eventi di due o tre giorni e saranno ripartite per regione. Tali attività dovrebbero includere almeno tre paesi partecipanti. Oltre ai paesi beneficiari elencati alla sezione 3, sarà importante, ove opportuno, rendere tali attività accessibili a paesi terzi altrimenti non inclusi nella presente decisione, in particolare Stati che non sono parte. Inoltre, ove possibile, è opportuno coinvolgere almeno uno degli attuali paesi beneficiari più avanzati (vale a dire i paesi che hanno ricevuto assistenza a titolo della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio e della decisione 2021/2309 del Consiglio come descritto alla sezione 3 e il cui sistema di controllo del commercio di armi ha già raggiunto un certo grado di maturità), affinché funga da moltiplicatore, e/o invitare esperti di tali paesi a partecipare al fine di incoraggiare la creazione di competenze regionali e la cooperazione sud-sud.
Le attività regionali saranno organizzate in base alla domanda e alla disponibilità dei paesi ospitanti. Il formato preferito per tali attività sarà la partecipazione in presenza, in quanto essa garantisce il massimo impatto; tuttavia, potranno essere utilizzati anche formati online o ibridi a seconda delle circostanze e delle preferenze dei partecipanti.
Le attività regionali non saranno limitate a singole regioni, ma offriranno anche ai paesi beneficiari di regioni diverse la possibilità di partecipare ad attività transregionali. Durante l'attuazione delle precedenti fasi del progetto, è emerso che vi è una forte richiesta da parte dei paesi partner di apprendere e scambiare informazioni non solo all'interno ma anche al di là delle rispettive regioni.
4.4.
Evento collaterale internazionale
Obiettivo dell'attività
Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile e promuovere non solo l'universalizzazione dell'ATT, ma anche gli sforzi compiuti dall'UE per raggiungere tale obiettivo, il BAFA e Expertise France organizzeranno congiuntamente un evento collaterale internazionale a margine di una conferenza multilaterale organizzata a livello delle Nazioni Unite, ad esempio a margine della sessione annuale del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York.
Descrizione dell'attività
L'evento collaterale internazionale consisterà di un evento di un giorno cui parteciperà un numero selezionato di rappresentanti di paesi partner, esperti internazionali (in particolare provenienti da paesi beneficiari o ex paesi beneficiari, preferibilmente quelli che hanno partecipato al modulo di «formazione dei formatori») e rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali, oltre ad attori della società civile impegnati nella promozione dell'attuazione e dell'universalizzazione dell'ATT.
4.4.1
Eventi collaterali a margine delle conferenze ATT degli stati parte (CSP)
Obiettivo dell'attività
Le conferenze annuali degli Stati parte dell'ATT offrono un'opportunità unica di raggiungere i funzionari competenti e i soggetti interessati responsabili di questioni concernenti l'ATT. Eventi collaterali finanziati dall'UE permetteranno, in particolare, una sensibilizzazione alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione, agevoleranno i contatti con paesi che potrebbero chiedere assistenza successivamente e promuoveranno le buone prassi, in particolare nei paesi beneficiari.
Descrizione dell'attività
Nel corso della durata del programma avranno luogo tre eventi collaterali, ossia uno per ogni conferenza annuale degli Stati parte dell'ATT, che saranno organizzati congiuntamente dagli enti esecutivi. I fondi dell'UE possono segnatamente coprire le spese di viaggio di un numero definito di esperti o funzionari dei paesi beneficiari.
4.5
Conferenza di chiusura
Obiettivo dell'attività
L'obiettivo della conferenza di chiusura è accrescere la consapevolezza e la titolarità nei confronti dell'ATT non solo tra i paesi partner, ma anche tra i soggetti interessati pertinenti, quali i parlamenti nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali e i rappresentanti della società civile interessati all'impatto più ampio che il Trattato dovrebbe avere. Riunendo rappresentanti di molte parti del mondo diverse, la conferenza fungerà inoltre da forum per il rafforzamento della rete internazionale e della comunità di attori coinvolti nell'attuazione del Trattato e impegnati a lavorare per la sua universalizzazione.
Descrizione dell'attività
L'attività prenderà la forma di una conferenza ibrida della durata di due giorni (online solo se approvata dal SEAE e dagli enti esecutivi) da organizzare verso la fine dell'attuazione della presente decisione e possibilmente in concomitanza con una riunione del COARM. Gli enti esecutivi saranno congiuntamente responsabili della sua realizzazione. La conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei paesi beneficiari delle attività di cui alla sezione 4 nonché altri soggetti interessati coinvolti nella promozione del Trattato e dei suoi obiettivi.
La conferenza agevolerà gli scambi di esperienze da parte dei paesi beneficiari, fornirà informazioni in merito alle loro posizioni nei riguardi dell'ATT e allo stato di ratifica e di attuazione del medesimo e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle organizzazioni regionali e della società civile.
Oltre ai rappresentanti dei paesi partner, la conferenza di chiusura può comprendere anche esperti che hanno contribuito alle attività del progetto, nonché rappresentanti di altre organizzazioni pertinenti e attori della società civile impegnati nella promozione dell'attuazione e dell'universalizzazione dell'ATT.
5.
Dialogo con la comunità di esperti
5.1
Riunioni degli esperti
Obiettivo dell'attività
Le riunioni degli esperti si concentreranno sull'intensificazione della cooperazione con e tra gli esperti del gruppo di esperti del progetto istituito a norma delle decisioni del Consiglio 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309, nonché con nuovi esperti, in particolare quelli provenienti da paesi beneficiari ed ex paesi beneficiari che hanno partecipato al modulo di «formazione dei formatori» di cui alla sezione 4.1.3. Esse promuoveranno scambi costruttivi sull'attuazione e sui risultati del progetto, incoraggiando in tal modo il coinvolgimento a lungo termine nel progetto e mobilitando le competenze nella comunità dell'ATT in generale. Le attività contribuiranno inoltre alla cooperazione sud-sud coinvolgendo, se del caso, gli stessi esperti provenienti da paesi beneficiari ed ex paesi beneficiari.
Descrizione dell'attività
Le riunioni degli esperti saranno convocate dagli enti esecutivi (ciascuno incaricato di organizzarne una), coinvolgendo principalmente, ma non esclusivamente, gli esperti che abbiano partecipato alle fasi precedenti del progetto e/o che abbiano partecipato assiduamente alle attività dello stesso. Nello specifico, le riunioni avranno le seguenti finalità:
—
sviluppare tra gli esperti una comprensione comune delle sfide e delle risposte relative al sostegno all'attuazione dell'ATT, armonizzare e razionalizzare i messaggi chiave da trasmettere durante le attività di sensibilizzazione;
—
fornire agli esperti informazioni sui progressi compiuti dai paesi partner in relazione all'attuazione dell'ATT e all'assistenza fornita nell'ambito del progetto;
—
sviluppare e/o modificare, se del caso, approcci comuni da utilizzare nell'assistenza fornita dagli esperti, in modo che la consulenza fornita da questi ultimi sia coerente e adeguata alle esigenze dei paesi beneficiari.
Nel dialogo con gli esperti sarà utilizzato un approccio su due fronti che consisterà nei seguenti elementi:
—
due riunioni online con la partecipazione di esperti del gruppo di esperti finalizzate alla definizione di obiettivi e approcci comuni per raggiungere i paesi beneficiari;
—
utilizzo della piattaforma online (inizialmente sviluppata nell'ambito della seconda fase del progetto), ove pertinente, e dei suoi strumenti per promuovere la comunicazione tra gli esperti e sostenere lo scambio di informazioni sull'ATT e l'attuazione del progetto (attività, esperti, ecc.).
6.
Sostegno all'universalizzazione
Oltre a fornire ai paesi beneficiari assistenza tecnica per sostenere l'attuazione dell'ATT, la presente decisione mira anche a promuovere e far progredire l'universalizzazione del Trattato, contribuendo in tal modo ad ampliare gli sforzi multilaterali volti a prevenire la diversione e il traffico illecito di armi convenzionali e promuovendo così una maggiore sicurezza per tutti.
A tal fine, le azioni intraprese nel quadro della presente decisione si concentreranno anche sull'instaurazione di una cooperazione con Stati che non sono parte dell'ATT e sull'incoraggiarne l'adesione. Le relative attività rafforzeranno la visibilità del Trattato, sensibilizzando l'opinione pubblica in merito ai rischi e alle minacce rappresentati dalla diversione e dal traffico illecito di armi convenzionali, e promuovendo nel contempo il dialogo tra Stati parte dell'ATT e Stati che non ne sono parte al fine di contribuire ad accrescere la fiducia e la trasparenza.
Ove opportuno, agli Stati che non sono ancora Stati parte dell'ATT sarà pertanto offerto un sostegno a titolo della presente decisione, se del caso, sotto forma di attività di assistenza tecnica, come descritto nella sezione 4. Tali attività saranno organizzate su richiesta di tali Stati e in funzione della domanda e della disponibilità di risorse.
Oltre a ciò, e al fine di incoraggiare ulteriormente l'universalizzazione del Trattato, saranno organizzate attività regionali e internazionali, come descritto, volte a:
—
sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi e alle sfide della diversione e del traffico illecito di armi convenzionali;
—
fornire a esperti e funzionari delle autorità competenti di diversi paesi una piattaforma per discutere su questioni strategiche in materia di commercio;
—
promuovere gli obiettivi in materia di universalità, piena attuazione e rafforzamento dell'ATT.
Le attività sono svolte in stretta collaborazione con le autorità dei rispettivi governi nazionali e, se del caso, con le pertinenti università, ONG e/o organizzazioni regionali. Ove pertinente e se del caso, le attività sono sostenute da delegati dell'UE al fine di imprimere un nuovo slancio politico.
7.
Enti esecutivi
Il carico di lavoro derivante dalle attività di cui alla presente decisione rende opportuno il ricorso a due enti esecutivi competenti: BAFA ed Expertise France. Questi opereranno, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG e/o delegheranno agli stessi.
BAFA ed Expertise France sono responsabili dell'attuazione della decisione (PESC) 2017/915, della decisione (PESC) 2021/2309 e di altri programmi UE di sensibilizzazione precedenti e in corso. Insieme, i due enti esecutivi possiedono pertanto un'esperienza comprovata, le qualifiche e le necessarie competenze in ordine all'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi.
8.
Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti
Gli enti esecutivi garantiscono un adeguato coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione, al fine di:
—
garantire un approccio coerente delle attività di sensibilizzazione dell'Unione rivolte ai paesi terzi;
—
evitare le sovrapposizioni in termini di tempistiche e contenuti delle attività;
—
condividere le esperienze relative all'attuazione dei progetti e individuare le potenziali sinergie tra i diversi progetti di assistenza nel settore del controllo delle esportazioni;
—
cercare sinergie e complementarità con altri progetti di assistenza dei donatori, se del caso.
A tal fine, avranno luogo a cadenza annuale scambi online di informazioni tra le agenzie esecutive delle attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore del controllo delle esportazioni, nonché con il servizio europeo per l'azione esterna, mediante un meccanismo di coordinamento istituito e formalizzato. Dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di esperti provenienti da altri Stati membri ogniqualvolta ciò sia opportuno. Gli enti esecutivi saranno congiuntamente responsabili della realizzazione delle attività.
Gli enti esecutivi dovrebbero inoltre prestare attenzione alle attività attinenti all'ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all'attuazione (PoA-ISS), dell'UNSCR 1540 (2004), del fondo fiduciario volontario dell'ATT e dell'UNSCAR, nonché alle attività bilaterali di assistenza. Gli enti esecutivi dovrebbero collaborare, se del caso, con altri fornitori di assistenza al fine di condividere informazioni, evitare indebite duplicazioni e assicurare che vi siano coerenza e complementarità.
Il progetto mira inoltre ad accrescere la consapevolezza dei paesi beneficiari in ordine agli strumenti dell'Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza dovrebbero fornire, se del caso, informazioni sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell'UE e altri programmi P2P dell'UE.
9.
Visibilità dell'Unione e disponibilità del materiale relativo all'assistenza
I materiali e gli strumenti prodotti nell'ambito del progetto, compresa la piattaforma online descritta al punto 3.1.2.2, garantiranno e miglioreranno la visibilità dell'Unione. Tutti questi prodotti seguiranno il logo e la grafica del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione, ivi compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma di controllo delle esportazioni P2P dell'UE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.
Saranno proseguite la produzione e la distribuzione elettronica di una newsletter, sviluppata durante la terza fase del progetto, sui programmi di assistenza dell'UE, al fine di raggiungere un pubblico sempre più ampio all'interno dei paesi partner, degli Stati membri e della comunità internazionale di esperti ATT.
10.
Valutazione d'impatto
L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Gli enti esecutivi effettueranno la valutazione d'impatto in cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna, compreso, se del caso, con le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati pertinenti. La valutazione d'impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare, in particolare, la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, il rispetto degli obblighi di presentazione di relazioni in ambito ATT e il conferimento di responsabilità a un organismo competente incaricato del controllo dei trasferimenti di armi.
11.
Relazioni
Gli enti esecutivi elaboreranno relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.
Saranno introdotte relazioni sui progressi realizzati dai singoli paesi, che saranno presentate al COARM entro la fine di ogni anno. Le agenzie esecutive elaboreranno un modello di relazione che sarà sottoposto all'esame del presidente del COARM non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
12.
Durata
La durata totale dell'azione è stimata a 36 mesi.
(
1
)
Trattato sul commercio delle armi, art. 1.
Appendice
I paesi partner saranno affidati agli enti esecutivi come segue:
paesi partner affidati al BAFA nel quadro della fase IV del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT:
Botswana
Cile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Kazakhstan
Malaysia
Perù
Thailandia
Zambia
paesi partner affidati a Expertise France nel quadro della fase IV del progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT:
Benin
Camerun
Costa d'Avorio
Guyana
Liberia
Madagascar
Messico
Filippine
Senegal
Sierra Leone
Togo
Unione delle Comore
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/442/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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