Decisione UE In vigore

Decisione UE 0449/2022

Decisione (UE) 2022/449 del Consiglio del 17 marzo 2022 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

Pubblicato: 17/03/2022 In vigore dal: 17/03/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/449 del Consiglio del 17 marzo 2022 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova EN: Council Decision (EU) 2022/449 of 17 March 2022 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Moldova

Testo normativo

18.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 91/1 DECISIONE (UE) 2022/449 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2022 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (2) Il 14 marzo 2022 ( 2 ) il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo»). (3) I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo. (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 3 ) ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull' acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del Consiglio della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (6) È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione comune acclusa relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein a nome dell'Unione. (7) Al fine di garantire la possibilità di un impiego urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio della Repubblica di Moldova per fornire assistenza in merito all'afflusso di persone a seguito dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 4 ) . Articolo 2 La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 4 L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dal giorno della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2022/426 del Consiglio, del 14 marzo 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova ( GU L 87 del 15.3.2022, pag. 22 ). ( 3 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 4 ) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 91 del 18.3.2022, pag. 4 ). DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen. Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Moldova, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova a condizioni analoghe a quelle dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova.

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