Decisione (UE) 2025/451 della Banca centrale europea, del 21 febbraio 2025, che modifica la decisione (UE) 2024/461 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2) (BCE/2025/7)
Decisione (UE) 2025/451 della Banca centrale europea, del 21 febbraio 2025, che modifica la decisione (UE) 2024/461 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2) (BCE/2025/7)
EN: Decision (EU) 2025/451 of the European Central Bank of 21 February 2025 amending Decision (EU) 2024/461 on the reporting by national competent authorities to the European Central Bank of information on remuneration, gender pay gap, approved higher ratios and high earners for the purposes of benchmarking (ECB/2024/2) (ECB/2025/7)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/451
6.3.2025
DECISIONE (UE) 2025/451 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 febbraio 2025
che modifica la decisione (UE) 2024/461 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2)
(BCE/2025/7)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)
(
2
)
e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (UE) 2024/461 della Banca centrale europea (BCE/2024/2)
(
3
)
stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata.
(2)
A norma dell’articolo 91, paragrafo 11, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, le autorità competenti sono tenute a raccogliere le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
e le utilizzano per confrontare le pratiche relative alla diversità. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere dette informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE). L’ABE utilizza tali informazioni per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.
(3)
Il 18 dicembre 2023, l’ABE ha adottato gli orientamenti sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere, ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034 (ABE/GL/2023/08)
(
6
)
. Gli orientamenti definiscono la procedura con cui dovrebbe essere costituito un campione rappresentativo di enti e precisano, ai fini del raffronto armonizzato delle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, le informazioni da fornire alle autorità competenti e che queste ultime forniscono all’ABE, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli orientamenti precisano inoltre, ai fini del raffronto armonizzato del divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione, le informazioni da fornire alle autorità competenti e che queste ultime forniscono all’ABE ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
(4)
Alla luce dell’adozione degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2023/08, è opportuno modificare la decisione (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) per includere anche la raccolta di dati sulle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, tra cui le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati sulle politiche in materia di diversità e sul divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione.
(5)
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2024/461 (BCE/2024/2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) è modificata come segue:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione (UE) 2024/461 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2024, sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati, soggetti a remunerazione elevata e pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2)»;
2)
l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati, soggetti a remunerazione elevata e pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione.»
;
3)
è inserito il seguente articolo 4
bis
:
«
Articolo 4
bis
Requisiti per la trasmissione di informazioni sulle pratiche relative alla diversità
Le ANC trasmettono ogni tre anni alla BCE le informazioni sulle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione, precisate negli allegati da I a XI agli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2023/08 e segnalate su base individuale dai soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante in conformità alla decisione dell’ABE relativa alle segnalazioni di vigilanza all’ABE per l’analisi comparativa sulla diversità e alla modifica dell’allegato alla decisione EUCLID (ABE/DC/2020/335) (ABE/DC/516)
(
*1
)
. Se un’ANC raccoglie informazioni sulle pratiche relative alla diversità da soggetti vigilati che non fanno parte di una campione di soggetti segnalanti in linea con i criteri precisati nella decisione dell’ABE ABE/DC/516, tali informazioni non sono trasmesse alla BCE.
(
*1
)
Disponibile sul sito Internet dell’ABE.»;"
4)
all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 4:
«4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 4
bis
in conformità alle seguenti disposizioni:
a)
per i soggetti vigilati significativi, le ANC, all’atto della ricezione dei dati conformemente alla data d’invio del 30 aprile e dopo aver effettuato le verifiche iniziali dei dati di cui all’articolo 8, trasmettono senza indebito ritardo alla BCE dette informazioni;
b)
per i soggetti vigilati meno significativi, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) del 15 giugno.»
.
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 3
Destinatari
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 febbraio 2025
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(
1
)
GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63
.
(
2
)
GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1
.
(
3
)
GU L, 2024/461, dell’8.2.2024, ELI: https://data.europa.eu/eli/dec/2024/461/oj
.
(
4
)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
).
(
6
)
Disponibile sul sito Internet dell’ABE.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/451/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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